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Sentenza 5 dicembre 2025
Sentenza 5 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 05/12/2025, n. 6286 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 6286 |
| Data del deposito : | 5 dicembre 2025 |
Testo completo
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI Quinta Sezione Civile (già Prima Sezione Civile Bis) riunita in camera di consiglio in persona dei magistrati:
- dr. AO CE - Presidente - Relatore -
- dr.ssa Caterina Di Martino - Consigliera -
- dr. Roberto Notaro - Consigliere - ha deliberato di definire mediante la pronuncia della presente
SENTENZA il processo d'appello avverso la sentenza pronunziata dal Tribunale di Benevento, in persona della Giudice Ida Moretti, il 17 maggio 2024 e contraddistinta dal n. 975/2024, iscritto al n.
5519/2024 del ruolo generale degli affari civili contenziosi, assunto in decisione all'esito dell'udienza collegiale del 28 ottobre 2025 e pendente
TRA il (codice fiscale ), costituitosi in persona Parte_1 P.IVA_1
del Sindaco pro tempore, dr. e rappresentato e difeso dall'avv. Roberto Parte_2
Prozzo (codice fiscale ) - appellante - C.F._1
E la codice fiscale ), con sede in Milano, alla Via Domenichino n. Controparte_1 P.IVA_2
5, costituitasi per mezzo del dr. (codice fiscale , nato a Controparte_2 C.F._2
Padova il 14 giugno 1966, giusta la procura a costui conferita con scrittura privata autenticata dal prof. Notaio in Milano, il 9 febbraio 2024, rep. n. 29336, Persona_1
racc. n. 13060, e rappresentata e difesa dall'avv. Monica Fazio (codice fiscale
- appellata - C.F._3
I. PREMESSE DELLA DECISIONE
I.1.1. Con una citazione notificata al il 17 aprile Parte_1
2020, la (che mutava poi la propria denominazione in Parte_3 CP_1
conveniva in giudizio il predetto Comune innanzi al Tribunale di Benevento esponendo,
[...]
N. 5519/2024 r.g.aa.cc. c. Pag. 1 di 11 Parte_1 Controparte_1 REPUBBLICA ITAL Pt_4 CORTE D'APPELLO DI NAPOLI QUINTA SEZIONE CIVILE (già Prima Sezione Civile Bis)
in sintesi:
1) che, con due contratti di cessione del credito, stipulati rispettivamente con la EN
Servizio Elettrico S.p.A. e la era divenuta titolare dei crediti rispettivamente Parte_5
vantati dalle due società cedenti nei confronti del in virtù Parte_1 Parte_1
di un contratto di fornitura di energia elettrica e di un contratto di concessione del servizio di accertamento e riscossione di entrate tributarie ed extratributarie locali;
2) che, per quel che concerne il capitale, i crediti cedutile dalla mmon- Parte_5
tavano complessivamente a 138.812,82 € e quelli cedutile dalla EN Servizio Elettrico S.p.A. a
3.183,75 € e che a tali importi andavano aggiunti gli interessi moratori di cui agli artt. 2 e 5 del d.lgs. n. 231/2002 e gli interessi anatocistici di cui all'art. 1283 c.c.;
3) che, in relazione al rapporto tra la EN Servizio Elettrico S.p.A. e il le erano Pt_1
stati ceduti altresì i crediti aventi ad oggetto gli interessi moratori maturati sui corrispettivi indi- cati in alcune fatture adempiute tardivamente dal per una somma pari a 11.514,82 €, Pt_1
a cui andavano sommati gli interessi anatocistici di cui all'art. 1283 c.c.;
4) che, ai sensi dell'art. 6 del d.lgs. n. 231/2002, aveva diritto altresì alla corresponsione, per ogni fattura rimasta insoluta, di 40,00 €, per un totale di 7.640,00 €, a titolo di risarcimento forfettario del danno, essendole stati ceduti anche i corrispondenti crediti.
Chiedeva pertanto al Tribunale adito di voler:
«- IN VIA PRINCIPALE: per le ragioni e i titoli di cui in narrativa, accertato e dichiarato il diritto di condannare il in Parte_3 Parte_1
persona del Sindaco pro tempore, al pagamento in favore di delle Parte_3
seguenti somme:
- € 141.996,57 per sorte capitale, di cui alle fatture riepilogate nell'elenco prodotto sub doc. 3 o di quella maggiore o minore somma che risulterà in corso di causa, da maggiorarsi di interessi moratori, maturati e maturandi, nella misura di cui agli artt. 2 e 5 del D. Lgs. n. 231/02, novellato dal D. Lgs. n. 192/12, da calcolarsi dalle singole scadenze al saldo nonché degli inte- ressi anatocistici, ai sensi dell'art. 1283 c.c., determinati nella misura di cui agli artt. 2 e 5 del D.
Lgs. n. 231/02, novellato dal D. Lgs. n. 192/12, o, in subordine, al tasso legale, con decorrenza dalla data di notifica del presente atto;
- € 11.514,82 per il mancato pagamento delle NDI emesse per gli interessi di mora
N. 5519/2024 r.g.aa.cc. c. Pag. 2 di 11 Parte_1 CP_1 S.p.A. REPUBBLICA ITALIANA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI QUINTA SEZIONE CIVILE (già Prima Sezione Civile Bis)
maturati per il ritardato pagamento delle fatture descritte nell'allegato alle NDI, prodotte sub doc. 7 e riepilogate nell'elenco prodotto sub doc. 8, da maggiorarsi degli interessi anatocistici ai sensi dell'art. 1283 c.c., determinati nella misura di cui agli artt. 2 e 5 del D. Lgs. n. 231/02, novellato dal D. Lgs. n. 192/12, o, in subordine, al tasso legale, con decorrenza dalla data di notifica del presente atto;
- € 7.640,00 ai sensi dell'art. 6, comma 2, del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D.
Lgs. n. 192/12, per il mancato pagamento delle fatture costituenti la sorte capitale.
- IN OGNI CASO: con vittoria di compensi e spese del giudizio, oltre rimborso forfettario nella misura del 15% ex D.M. n. 55/14, oltre CPA, IVA, contributo unificato, marca e succes- sive.».
I.1.2. Il , regolarmente convenuto, non si costituiva Parte_1
in giudizio e veniva, pertanto, dichiarato contumace.
I.1.3. Il Tribunale di Benevento, con la propria sentenza n. 975/2024, pubblicata il 17 maggio 2024, ritenuta adeguatamente provata la sussistenza dei contratti di cessione dei cre- diti, dei sottostanti contratti da cui tali crediti erano sorti e ritenuti esistenti i presupposti per il pagamento degli interessi moratori di cui al d.lgs. n. 231/2002 e degli interessi anatocistici, con- dannava il convenuto a pagare alla Pt_1 Controparte_1
1) «la somma di € 141.996,57 per sorta capitale, oltre agli interessi di mora ex D.Lgs. n.
231/2002, dalle scadenze delle singole fatture sino alla domanda giudiziale, disponendo che sulla somma così determinata maturino, con decorrenza dalla notifica della citazione, ulteriori interessi moratori allo stesso tasso sopra indicato, con eventuale effetto anatocistico, nei limiti ed alle condizioni poste dall'art. 1283 c.c.»;
2) «la somma di € 11.514,82 a titolo di interessi di mora maturati in favore della credi- trice in virtù del ritardato pagamento delle fatture di cui all'allegato sub 7, disponendo che sulla somma così determinata maturino, con decorrenza dalla notifica della citazione, ulteriori inte- ressi moratori al tasso di cui al D.Lgs. 231/2002, con eventuale effetto anatocistico, nei limiti ed alle condizioni poste dall'art. 1283 c.c.»;
3) «l'ulteriore somma di € 7.640,00 ai sensi dell'art. 6, comma 2, del D.Lgs. n. 231/2002, come novellato dal D.Lgs. n. 192/2012, oltre interessi dalla domanda sino al soddisfo»;
4) nonché «le spese di lite», che liquidava «in € 27,00 per diritti, € 759,00 per C.U. ed €
N. 5519/2024 r.g.aa.cc. c. Pag. 3 di 11 Parte_1 CP_1
Pt_3 REPUBBLICA ITALIANA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI QUINTA SEZIONE CIVILE (già Prima Sezione Civile Bis)
9.268,00 per onorari (di cui € 2.552,00 per la fase di studio, € 1.628,00 per la fase introduttiva,
€ 2.835,00 per la trattazione ed € 2.253,00 per la fase decisoria), oltre a IVA, CPA e rimborso spese forfettario come per legge».
I.2.1. Con una citazione notificata alla il 13 dicembre 2024, il Controparte_1 [...]
ppellava quindi a questa Corte per ottenere, per le ragioni di cui Controparte_3
si dirà appresso, che la sentenza impugnata fosse riformata, chiedendo specificamente di ac- cogliere le seguenti conclusioni:
«Voglia la Corte di Appello, in riforma della sentenza impugnata, rigettare tutte le do- mande proposte da condannandola alla refusione delle spese processuali.». Controparte_1
I.2.2. La dal suo canto, costituendosi nel processo d'appello, chiedeva Controparte_1
il rigetto dell'avversa impugnazione e dunque la conferma della sentenza appellata. Precisa- mente la assegnava, in data 27 ottobre 2025, le seguenti conclusioni: Controparte_1
«In via preliminare: dichiarare inammissibile l'appello avversario ex 348 bis c.p.c. non- ché ex art. 342, I e II comma cpc.
Nel merito: rigettare l'appello avversario, con integrale conferma della Sentenza n.
975/24 pubblicata in data 17/05/24 dal Tribunale di Benevento nella causa R.G N. 1803/20.
In ogni caso: con vittoria di compensi e spese di entrambi i gradi di giudizio.».
II. RAGIONI DELLA DECISIONE
II.1. Va innanzitutto osservato che, al contrario di quanto, peraltro del tutto generica- mente, sostenuto dalla l'appello nella specie proposto dal Controparte_1 Parte_6
va giudicato nel suo complesso, fatto salvo quanto appresso si dirà in ordine
[...]
ad alcuni suoi motivi, rispettoso di quanto prescritto a pena d'inammissibilità dall'art. 342, co.
1, c.p.c., nel testo risultante dalle modifiche da ultimo apportatevi dall'art. 3, co. 4, lett. b), del d.lgs. 31 ottobre 2024, n. 164.
II.2.1.1. Occorre dunque senz'altro passare all'esame del suo primo motivo, con il quale il ha censurato la decisione di primo grado nella parte in Parte_1
cui il Giudice che l'ha pronunciata ha ritenuto esistenti i crediti del complessivo importo di
138.812,82 € cedute dalla (già ) alla Parte_5 Controparte_4 Controparte_1
N. 5519/2024 r.g.aa.cc. c. Pag. 4 di 11 Parte_1 CP_1
Pt_3 REPUBBLICA ITALIANA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI QUINTA SEZIONE CIVILE (già Prima Sezione Civile Bis)
Secondo l'appellante, il Giudice di prime cure non ha ben applicato nella specie i principi che regolano l'onere della prova, giacché, trattandosi di un contratto a prestazioni corrispettive
(con il quale, come s'è detto, la si impegnava a svolgere attività di accerta- Parte_5
mento e riscossione di entrate tributarie ed extratributarie locali e il si obbligava al pa- Pt_1
gamento di un corrispettivo in denaro), la società cessionaria dei predetti crediti avrebbe dovuto provare che la aveva eseguito le prestazioni che era obbligata ad eseguire, ma Parte_5
non lo aveva fatto, non potendo ritenersi all'uopo sufficiente la produzione in giudizio delle fat- ture emesse dalla società che quel credito aveva poi ceduto.
II.2.1.2. Il motivo di appello è però infondato.
Sul punto il Giudice di prime cure, alla luce dei documenti prodotti in corso di causa, ha ritenuto provati: il contratto di cessione dei predetti crediti dalla alla società Parte_5
ora denominata il contratto di concessione da cui i medesimi crediti erano Controparte_1
sorti; il quantum debeatur, sulla base delle fatture prodotte;
l'avvenuta esecuzione della pre- stazione ad opera di in quanto non contestata dal rimasto contu- Parte_5 Pt_1
mace.
Ebbene, in proposito va osservato che, come correttamente evidenziato dall'appellante, non v'è dubbio che la contumacia del convenuto «non equivale a un'ammissione o riconosci- mento delle pretese dell'attore, e quindi non dispensa quest'ultimo dall'onere di provare i fatti costitutivi della propria domanda» (cfr. Cass. 25/2025).
Tuttavia, è altresì ben noto che quando il creIT (in questo caso il cessionario del cre- dito) agisce per l'adempimento di un'obbligazione di natura contrattuale «deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debi- tore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento, ed eguale criterio di riparto dell'onere della prova deve rite- nersi applicabile al caso in cui il debitore convenuto per l'adempimento, la risoluzione o il risar- cimento del danno si avvalga dell'eccezione di inadempimento ex art. 1460 (risultando, in tal caso, invertiti i ruoli delle parti in lite, poiché il debitore eccipiente si limiterà ad allegare l'altrui inadempimento, ed il creIT agente dovrà dimostrare il proprio adempimento, ovvero la non ancora intervenuta scadenza dell'obbligazione)» (così Cass., SS.UU., 13533/2001).
N. 5519/2024 r.g.aa.cc. c. Pag. 5 di 11 Parte_1 CP_1
Pt_3 REPUBBLICA ITALIANA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI QUINTA SEZIONE CIVILE (già Prima Sezione Civile Bis)
Ciò premesso, nel caso di specie, la a prodotto in giudizio la prova do- Controparte_1
cumentale, oltre che del contratto con cui il credito in questione le è stato ceduto da Parte_5
di un «atto di regolamentazione della convenzione quadro per l'affidamento in conces-
[...]
sione dei servizi di accertamento e riscossione coattiva delle entrate tributarie ed extratributarie del », che in sostanza, a ben vedere, nonostante la sua Parte_1
equivoca denominazione, rappresenta il contratto con cui erano disciplinati i rapporti tra il pre- detto e la società concessionaria poi divenuta Pt_1 Controparte_4 Parte_5
, ed ha allegato che il medesimo non ha adempiuto all'obbligo di pagare il cor-
[...] Pt_1
rispettivo delle singole prestazioni eseguite dalla concessionaria, il che era ed è sufficiente per ritenere fondata la sua domanda di condanna del ora appellante a pagarle la somma Pt_1
di 138.812,82 €.
Essa, infatti, non aveva l'onere di provare che la società concessionaria aveva regolar- mente eseguito le prestazioni oggetto del contratto, non avendo il convenuto, rimasto Pt_1
contumace nel corso del processo di primo grado, tempestivamente eccepito il loro inadempi- mento, come sarebbe stato suo onere posto che l'eccezione di inadempimento è un'eccezione in senso proprio (cfr. Cass. 11728/2002).
In altri termini, al contrario di quanto sostenuto dal appellante, l'onere del cre- Pt_1
IT (o del cessionario del credito) che agisce per ottenere l'adempimento di un'obbligazione derivante da un contratto a prestazioni corrispettive di provare di aver adempiuto le obbligazioni poste a suo carico con il medesimo contratto sorge solo qualora l'altro contraente eccepisca l'inadempimento di queste ultime obbligazioni.
Infatti, le pronunce della Corte di Cassazione invocate dal appellante per so- Pt_1
stenere il contrario si riferiscono tutte a casi in cui il contraente convenuto in giudizio dall'altro aveva eccepito l'inadempimento contrattuale di quest'ultimo.
Quanto poi all'efficacia probatoria, contestata dall'appellante, delle fatture prodotte in giudizio dalla va richiamato il principio di diritto (cfr. Cass. civ., Sez. I, Ordi- Controparte_1
nanza, 10/01/2024, n. 949) secondo cui «[n]el caso in cui non vi sia contestazione fra le parti rispetto al rapporto in essere fra loro, la fattura può costituire un valido elemento di prova quanto alle prestazioni eseguite, specie nell'ipotesi in cui il debitore abbia accettato, senza con- testazioni, le fatture stesse nel corso dell'esecuzione del rapporto» (così Cass. 949/2024), cui
N. 5519/2024 r.g.aa.cc. c. Pag. 6 di 11 Parte_1 CP_1
Pt_3 REPUBBLICA ITALIANA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI QUINTA SEZIONE CIVILE (già Prima Sezione Civile Bis)
va aggiunto che l'accettazione delle fatture non necessita di alcuna formula sacramentale, po- tendosi desumere anche da comportamenti concludenti (cfr. Cass. 26801/2019), e va quindi rilevato che, nel caso di specie:
a) la ha, nel corso del processo di primo grado, tempestivamente pro- Controparte_1
dotto le fatture relative alle prestazioni eseguite dalla concessionaria, le ricevute di avvenuta consegna dei messaggi di posta elettronica certificata con le quali erano state trasmesse al Co- mune di e le successive “notifiche di decorrenza termini” elaborate Parte_1
dal sistema di interscambio (cd. SdI) impiegato per legge ai fini della trasmissione delle fatture elettroniche alla pubblica amministrazione) ed attestanti che le predette fatture sono state re- golarmente consegnate al destinatario e che quest'ultimo non ha sollevato alcuna contesta- zione nei 15 giorni successivi (v. in proposito il decreto del Ministero dell'Economia e delle Fi- nanze n. 55/2013, allegato C, paragrafo 3.2, e allegato B, paragrafo 4.5);
b) l'odierno appellante, nel costituirsi in giudizio, pur avendone la facoltà (cfr. Cass.
14372/2023), non ha specificamente contestato né l'avvenuta esecuzione delle prestazioni in- dicate nelle predette fatture, né di aver ricevuto queste ultime, né la correttezza del corrispet- tivo in esse indicato, essendosi in sostanza limitato a contestare l'efficacia probatoria delle me- desime fatture;
c) pertanto, si possono ritenere sufficientemente provati sia l'esecuzione delle presta- zioni del concessionario documentate nelle fatture (nonostante, come sopra affermato, ciò non sia necessario, non essendo stata sollevata alcuna eccezione di inadempimento), sia il quan- tum dovuto a titolo di corrispettivo di tali prestazioni.
Né può ritenersi che, come pure sostenuto dal appellante, dal contratto di con- Pt_1
cessione concluso tra le parti possa desumersi che abbia già trattenuto al- Parte_5
meno una parte dei compensi per i servizi svolti.
Invero, dal paragrafo di detto contratto intitolato «Incassi, Riversamenti, Fatturazione e
Corresponsione dei Corrispettivi» si ricava che la società concessionaria era tenuta ad effet- tuare, entro il giorno 10 di ogni mese, il riversamento su un conto corrente ad essa e al Comune concedente cointestato, ma al quale essa aveva accesso «in sola visualizzazione», di tutte le somme riscosse, che era poi tenuta a rendicontare indicando e fatturando i corrispettivi ad essa spettanti, il cui pagamento poteva dunque seguire solo a seguito di un'apposita disposizione
N. 5519/2024 r.g.aa.cc. c. Pag. 7 di 11 Parte_1 CP_1
Pt_3 REPUBBLICA ITALIANA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI QUINTA SEZIONE CIVILE (già Prima Sezione Civile Bis)
dell'ente pubblico concedente.
II.2.2. Infondato è poi anche il secondo motivo dell'appello in esame, con il quale il
[...]
di sostiene che il Giudice di prime cure ha errato nel ritenere da Pt_7 Parte_1
esso dovuti alla controparte gli interessi moratori (ccdd. commerciali o comunitari) di cui all'art. 5 del d.lgs. 231/2002, che, sempre secondo l'appellante, non sarebbe applicabile nella specie, non potendo un rapporto di concessione di un pubblico servizio, quale quello intercorrente tra il medesimo e la essere considerato una «transazione commerciale» Pt_1 Parte_5
ai sensi dell'art. 2 di detto decreto legislativo.
Invero, «transazioni commerciali», secondo la definizione datane dall'art. 2 del d.lgs.
231/2002, sono «i contratti, comunque denominati, tra imprese ovvero tra imprese e pubbliche amministrazioni, che comportano, in via esclusiva o prevalente, la consegna di merci o la pre- stazione di servizi contro il pagamento di un prezzo».
In coerenza con la volontà del legislatore europeo (che, con la direttiva 2000/35/CE, ha imposto l'adozione di tale disciplina a livello nazionale) di «introdurre strumenti di contrasto della prassi, diffusa in tutti gli Stati membri, in forza della quale i pagamenti per le prestazioni di beni e servizi forniti da imprese e liberi professionisti sono frequentemente eseguiti dalle im- prese o dalle pubbliche amministrazioni con significativo ed ingiustificato ritardo» (cfr. Cass.,
SSS.UU., 35092/2023), la nozione di «transazione commerciale» è dunque, ai fini del d.lgs.
231/2002, molto ampia e tale da ricomprendere anche i contratti che, come quello in que- stione, prevedono che, a fronte dell'espletamento da parte di un'impresa di un servizio pubblico alla stessa dato in concessione da una pubblica amministrazione, quest'ultima debba pagare alla prima un corrispettivo.
Né, d'altronde, può negarsi che la poi fosse Controparte_4 Parte_5
un imprenIT, tale dovendo essere considerato, sempre secondo l'art. 2 del d.lgs. 231/2002,
«ogni soggetto esercente un'attività economica organizzata o una libera professione» e dunque anche quello che all'uopo si avvalga di poteri pubblicistici datigli in concessione da una pubblica amministrazione, fatta eccezione, secondo la giurisprudenza della Corte di Cassazione, per il solo caso – ad avviso di questo Collegio, non ricorrente nella specie – in cui il concessionario va considerato un organo della pubblica amministrazione (come, secondo Cass., SS.UU.,
26496/2020, il farmacista limitatamente all'attività di distribuzione di alcune specifiche
N. 5519/2024 r.g.aa.cc. c. Pag. 8 di 11 Parte_1 CP_1
Pt_3 REPUBBLICA CP_5 CORTE D'APPELLO DI NAPOLI QUINTA SEZIONE CIVILE (già Prima Sezione Civile Bis)
tipologie di farmaci: quelli di classe A).
II.2.3. Il terzo motivo dell'appello in esame va invece accolto, anche se per ragioni non coincidenti con quelle esposte a suo sostegno dal , se- Parte_1
condo il quale il Giudice di prime cure ha errato nel ritenere provato il credito ceduto alla
[...]
dalla EN Servizio Elettrico S.p.A. in considerazione del «fatto che lo stesso credi- CP_1
tore abbia dedotto fatti parzialmente estintivi della pretesa azionata, quali l'avvenuto paga- mento da parte del della sorta capitale per un numero consistente di fatture emesse Pt_1
dalla società fornitrice».
Invero, il credito in questione non può ritenersi sussistente per l'assorbente ragione che la prima non ha prodotto il contratto che ne dovrebbe costituire l'essenziale fondamento, il quale, essendo stato concluso con una pubblica amministrazione, doveva essere stipulato in forma scritta ad substantiam (cfr., tra le tante, Cass. 28935/2024), sicché la sua esistenza e il suo contenuto non possono ritenersi non bisognosi di prova sol perché non contestati (cfr.
Cass. 25999/2018), né possono essere dimostrati sulla base di presunzioni o della confessione della parte interessata a contestarli (cfr. Cass. ult. cit.).
Nella parte concernente il credito in questione, la sentenza appellata va pertanto rifor- mata, la domanda della volta ad ottenere la condanna del ora appel- Controparte_1 Pt_1
lante a pagarglielo dovendo essere rigettata.
II.2.4. Di conseguenza, per analoghe ragioni, fondato è anche il quarto motivo dell'ap- pello del , con il quale quest'ultimo sostiene che il Giudice Pt_1 Parte_1
di prime cure ha errato nel ritenere provata l'esistenza del credito avente ad oggetto gli interessi moratori, complessivamente pari a 11.514,82 €, maturati in favore di EN Servizio Elettrico
S.p.A. a causa del ritardato pagamento di alcune delle fatture da quest'ultima emesse nei con- fronti del medesimo prima di quelle non pagate. Pt_1
II.2.5. Quelli che il appellante indica come il quinto, il sesto e il settimo motivo Pt_1
della propria impugnazione non sono invece in realtà tali, giacché non contengono autonome e specifiche censure contro la sentenza appellata, ma consistono nella mera invocazione degli effetti espansivi dell'accoglimento dei precedenti motivi d'impugnazione sulle statuizioni del primo Giudice concernenti il risarcimento forfettario previsto dall'art. 6 del d.lgs. 231/2002, gli
N. 5519/2024 r.g.aa.cc. c. Pag. 9 di 11 Parte_1 CP_1
Pt_3 REPUBBLICA ITALIANA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI QUINTA SEZIONE CIVILE (già Prima Sezione Civile Bis)
interessi anatocistici e il regolamento delle spese processuali.
II.2.6. Pertanto, in conclusione, in parziale accoglimento dell'appello del
[...]
ed in parziale riforma della sentenza appellata, il predetto Comune va con- Parte_1
dannato a pagare alla soltanto i crediti, di importo pari complessivamente a Controparte_1
138.812,82 €, alla seconda ceduti dalla e i relativi interessi moratori e anato- Parte_5
cistici, secondo quanto indicato al capo 1) di detta sentenza, nonché l'ulteriore somma di (40 x
13 =) 520,00 €, anziché quella di 7.640,00 € di cui al capo 3) della medesima sentenza, a titolo di risarcimento forfettario del danno ed in forza di quanto disposto dall'art. 6 del d.lgs.
231/2002, essendo solo 13 le fatture insolute riguardanti i crediti ceduti da Parte_5
(avendo la Corte di Giustizia dell'Unione Europea. con la propria sentenza del 20 ottobre 2022, nella causa C-585/2020, chiarito che la somma di 40 € dovuta dal debitore ai sensi di detto articolo va riferita a ciascuna delle fatture insolute), mentre, per il resto, la domanda di CP_1
accolta dal primo Giudice va rigettata.
[...]
II.3. La suddetta parziale riforma della sentenza di primo grado importa, ai sensi dell'art. 336, co. 1, c.p.c., anche la caducazione della statuizione di quest'ultima concernente le spese del processo di primo grado (cioè quella di cui al capo 4 di detta sentenza) ed impone di regolare le spese di entrambi i gradi del processo sulla base del complessivo esito della controversia, che vede le parti reciprocamente soccombenti, ma il “maggiormente soccombente” Pt_1
rispetto alla controparte.
Pertanto, questo Collegio ritiene che sussistano i presupposti previsti dall'art. 92, co. 2,
c.p.c., come risultante per effetto della sua parziale illegittimità costituzionale dichiarata con la sentenza della Corte Costituzionale n. 77/2018, per compensare tra le parti le spese di rappre- sentanza e difesa dei due gradi del processo nella misura di 1/8 e condannare il appel- Pt_1
lante a rifonderne alla controparte i restanti 7/8, che, in mancanza della relativa notula, vanno liquidati d'ufficio come indicato nel dispositivo della presente sentenza, rapportando alle risul- tanze processuali i parametri e gli importi stabiliti dal decreto del Ministro della Giustizia 10 marzo 2014, n. 55, per la liquidazione giudiziale dei compensi e di rimborsi di spese spettanti agli avvocati per i giudizi ordinari di cognizione dinanzi ai tribunali e alle corti d'appello di valore compreso tra 52.000,00 e 260.000,01 €, e applicando ai compensi un aumento del 5% ai sensi dell'art. 4, co. 1-bis, del predetto decreto ministeriale.
N. 5519/2024 r.g.aa.cc. c. Pag. 10 di 11 Parte_1 CP_1 S.p.A. REPUBBLICA ITALIANA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI QUINTA SEZIONE CIVILE (già Prima Sezione Civile Bis)
P. Q. M.
La Corte d'Appello di Napoli, definitivamente pronunciando sull'appello avverso la sentenza del
Tribunale di Benevento n. 975/2024, pubblicata il 17 maggio 2024, proposto dal
[...]
contro la il 13 dicembre 2024: Parte_1 Controparte_1
A) in parziale accoglimento dell'appello ed in parziale riforma della sentenza appellata:
1) condanna il predetto a pagare alla controparte, anziché la somma di Pt_1
141.996,57 € indicata al capo 1) di detta sentenza, quella di 138.812,82 €, nonché i relativi in- teressi, moratori e anatocistici, calcolati secondo quanto in proposito indicato dal primo Giu- dice;
2) rigetta integralmente la domanda della accolta con la statuizione Controparte_1
di cui al capo 2) della sentenza appellata;
3) condanna il a pagare alla controparte, anziché Parte_1
la somma di 7.640,00 € indicata al capo 3) della sentenza appellata, quella di 520,00 €, nonché
i relativi interessi, calcolati secondo quanto in proposito indicato dal primo Giudice;
B) compensa per 1/8 le spese di entrambi i gradi del processo e condanna il Pt_1
appellante a rifonderne alla i restanti 7/8, che liquida nel complessivo importo Controparte_1
di 17.691,00 €, di cui 7.350,00 € per il totale dei compensi, 1.102,50 € per il rimborso forfettario delle spese generali e 786,00 € per il rimborso delle spese vive del processo di primo grado e
7.350,00 € per il totale dei compensi e 1.102,50 € per il rimborso forfettario delle spese generali del processo d'appello, oltre agli eventuali ulteriori accessori.
Così deciso in Napoli, il 18 novembre 2025.
Il Presidente estensore
AO CE
N. 5519/2024 r.g.aa.cc. c. Pag. 11 di 11 Parte_1 CP_1
Pt_3
- dr. AO CE - Presidente - Relatore -
- dr.ssa Caterina Di Martino - Consigliera -
- dr. Roberto Notaro - Consigliere - ha deliberato di definire mediante la pronuncia della presente
SENTENZA il processo d'appello avverso la sentenza pronunziata dal Tribunale di Benevento, in persona della Giudice Ida Moretti, il 17 maggio 2024 e contraddistinta dal n. 975/2024, iscritto al n.
5519/2024 del ruolo generale degli affari civili contenziosi, assunto in decisione all'esito dell'udienza collegiale del 28 ottobre 2025 e pendente
TRA il (codice fiscale ), costituitosi in persona Parte_1 P.IVA_1
del Sindaco pro tempore, dr. e rappresentato e difeso dall'avv. Roberto Parte_2
Prozzo (codice fiscale ) - appellante - C.F._1
E la codice fiscale ), con sede in Milano, alla Via Domenichino n. Controparte_1 P.IVA_2
5, costituitasi per mezzo del dr. (codice fiscale , nato a Controparte_2 C.F._2
Padova il 14 giugno 1966, giusta la procura a costui conferita con scrittura privata autenticata dal prof. Notaio in Milano, il 9 febbraio 2024, rep. n. 29336, Persona_1
racc. n. 13060, e rappresentata e difesa dall'avv. Monica Fazio (codice fiscale
- appellata - C.F._3
I. PREMESSE DELLA DECISIONE
I.1.1. Con una citazione notificata al il 17 aprile Parte_1
2020, la (che mutava poi la propria denominazione in Parte_3 CP_1
conveniva in giudizio il predetto Comune innanzi al Tribunale di Benevento esponendo,
[...]
N. 5519/2024 r.g.aa.cc. c. Pag. 1 di 11 Parte_1 Controparte_1 REPUBBLICA ITAL Pt_4 CORTE D'APPELLO DI NAPOLI QUINTA SEZIONE CIVILE (già Prima Sezione Civile Bis)
in sintesi:
1) che, con due contratti di cessione del credito, stipulati rispettivamente con la EN
Servizio Elettrico S.p.A. e la era divenuta titolare dei crediti rispettivamente Parte_5
vantati dalle due società cedenti nei confronti del in virtù Parte_1 Parte_1
di un contratto di fornitura di energia elettrica e di un contratto di concessione del servizio di accertamento e riscossione di entrate tributarie ed extratributarie locali;
2) che, per quel che concerne il capitale, i crediti cedutile dalla mmon- Parte_5
tavano complessivamente a 138.812,82 € e quelli cedutile dalla EN Servizio Elettrico S.p.A. a
3.183,75 € e che a tali importi andavano aggiunti gli interessi moratori di cui agli artt. 2 e 5 del d.lgs. n. 231/2002 e gli interessi anatocistici di cui all'art. 1283 c.c.;
3) che, in relazione al rapporto tra la EN Servizio Elettrico S.p.A. e il le erano Pt_1
stati ceduti altresì i crediti aventi ad oggetto gli interessi moratori maturati sui corrispettivi indi- cati in alcune fatture adempiute tardivamente dal per una somma pari a 11.514,82 €, Pt_1
a cui andavano sommati gli interessi anatocistici di cui all'art. 1283 c.c.;
4) che, ai sensi dell'art. 6 del d.lgs. n. 231/2002, aveva diritto altresì alla corresponsione, per ogni fattura rimasta insoluta, di 40,00 €, per un totale di 7.640,00 €, a titolo di risarcimento forfettario del danno, essendole stati ceduti anche i corrispondenti crediti.
Chiedeva pertanto al Tribunale adito di voler:
«- IN VIA PRINCIPALE: per le ragioni e i titoli di cui in narrativa, accertato e dichiarato il diritto di condannare il in Parte_3 Parte_1
persona del Sindaco pro tempore, al pagamento in favore di delle Parte_3
seguenti somme:
- € 141.996,57 per sorte capitale, di cui alle fatture riepilogate nell'elenco prodotto sub doc. 3 o di quella maggiore o minore somma che risulterà in corso di causa, da maggiorarsi di interessi moratori, maturati e maturandi, nella misura di cui agli artt. 2 e 5 del D. Lgs. n. 231/02, novellato dal D. Lgs. n. 192/12, da calcolarsi dalle singole scadenze al saldo nonché degli inte- ressi anatocistici, ai sensi dell'art. 1283 c.c., determinati nella misura di cui agli artt. 2 e 5 del D.
Lgs. n. 231/02, novellato dal D. Lgs. n. 192/12, o, in subordine, al tasso legale, con decorrenza dalla data di notifica del presente atto;
- € 11.514,82 per il mancato pagamento delle NDI emesse per gli interessi di mora
N. 5519/2024 r.g.aa.cc. c. Pag. 2 di 11 Parte_1 CP_1 S.p.A. REPUBBLICA ITALIANA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI QUINTA SEZIONE CIVILE (già Prima Sezione Civile Bis)
maturati per il ritardato pagamento delle fatture descritte nell'allegato alle NDI, prodotte sub doc. 7 e riepilogate nell'elenco prodotto sub doc. 8, da maggiorarsi degli interessi anatocistici ai sensi dell'art. 1283 c.c., determinati nella misura di cui agli artt. 2 e 5 del D. Lgs. n. 231/02, novellato dal D. Lgs. n. 192/12, o, in subordine, al tasso legale, con decorrenza dalla data di notifica del presente atto;
- € 7.640,00 ai sensi dell'art. 6, comma 2, del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D.
Lgs. n. 192/12, per il mancato pagamento delle fatture costituenti la sorte capitale.
- IN OGNI CASO: con vittoria di compensi e spese del giudizio, oltre rimborso forfettario nella misura del 15% ex D.M. n. 55/14, oltre CPA, IVA, contributo unificato, marca e succes- sive.».
I.1.2. Il , regolarmente convenuto, non si costituiva Parte_1
in giudizio e veniva, pertanto, dichiarato contumace.
I.1.3. Il Tribunale di Benevento, con la propria sentenza n. 975/2024, pubblicata il 17 maggio 2024, ritenuta adeguatamente provata la sussistenza dei contratti di cessione dei cre- diti, dei sottostanti contratti da cui tali crediti erano sorti e ritenuti esistenti i presupposti per il pagamento degli interessi moratori di cui al d.lgs. n. 231/2002 e degli interessi anatocistici, con- dannava il convenuto a pagare alla Pt_1 Controparte_1
1) «la somma di € 141.996,57 per sorta capitale, oltre agli interessi di mora ex D.Lgs. n.
231/2002, dalle scadenze delle singole fatture sino alla domanda giudiziale, disponendo che sulla somma così determinata maturino, con decorrenza dalla notifica della citazione, ulteriori interessi moratori allo stesso tasso sopra indicato, con eventuale effetto anatocistico, nei limiti ed alle condizioni poste dall'art. 1283 c.c.»;
2) «la somma di € 11.514,82 a titolo di interessi di mora maturati in favore della credi- trice in virtù del ritardato pagamento delle fatture di cui all'allegato sub 7, disponendo che sulla somma così determinata maturino, con decorrenza dalla notifica della citazione, ulteriori inte- ressi moratori al tasso di cui al D.Lgs. 231/2002, con eventuale effetto anatocistico, nei limiti ed alle condizioni poste dall'art. 1283 c.c.»;
3) «l'ulteriore somma di € 7.640,00 ai sensi dell'art. 6, comma 2, del D.Lgs. n. 231/2002, come novellato dal D.Lgs. n. 192/2012, oltre interessi dalla domanda sino al soddisfo»;
4) nonché «le spese di lite», che liquidava «in € 27,00 per diritti, € 759,00 per C.U. ed €
N. 5519/2024 r.g.aa.cc. c. Pag. 3 di 11 Parte_1 CP_1
Pt_3 REPUBBLICA ITALIANA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI QUINTA SEZIONE CIVILE (già Prima Sezione Civile Bis)
9.268,00 per onorari (di cui € 2.552,00 per la fase di studio, € 1.628,00 per la fase introduttiva,
€ 2.835,00 per la trattazione ed € 2.253,00 per la fase decisoria), oltre a IVA, CPA e rimborso spese forfettario come per legge».
I.2.1. Con una citazione notificata alla il 13 dicembre 2024, il Controparte_1 [...]
ppellava quindi a questa Corte per ottenere, per le ragioni di cui Controparte_3
si dirà appresso, che la sentenza impugnata fosse riformata, chiedendo specificamente di ac- cogliere le seguenti conclusioni:
«Voglia la Corte di Appello, in riforma della sentenza impugnata, rigettare tutte le do- mande proposte da condannandola alla refusione delle spese processuali.». Controparte_1
I.2.2. La dal suo canto, costituendosi nel processo d'appello, chiedeva Controparte_1
il rigetto dell'avversa impugnazione e dunque la conferma della sentenza appellata. Precisa- mente la assegnava, in data 27 ottobre 2025, le seguenti conclusioni: Controparte_1
«In via preliminare: dichiarare inammissibile l'appello avversario ex 348 bis c.p.c. non- ché ex art. 342, I e II comma cpc.
Nel merito: rigettare l'appello avversario, con integrale conferma della Sentenza n.
975/24 pubblicata in data 17/05/24 dal Tribunale di Benevento nella causa R.G N. 1803/20.
In ogni caso: con vittoria di compensi e spese di entrambi i gradi di giudizio.».
II. RAGIONI DELLA DECISIONE
II.1. Va innanzitutto osservato che, al contrario di quanto, peraltro del tutto generica- mente, sostenuto dalla l'appello nella specie proposto dal Controparte_1 Parte_6
va giudicato nel suo complesso, fatto salvo quanto appresso si dirà in ordine
[...]
ad alcuni suoi motivi, rispettoso di quanto prescritto a pena d'inammissibilità dall'art. 342, co.
1, c.p.c., nel testo risultante dalle modifiche da ultimo apportatevi dall'art. 3, co. 4, lett. b), del d.lgs. 31 ottobre 2024, n. 164.
II.2.1.1. Occorre dunque senz'altro passare all'esame del suo primo motivo, con il quale il ha censurato la decisione di primo grado nella parte in Parte_1
cui il Giudice che l'ha pronunciata ha ritenuto esistenti i crediti del complessivo importo di
138.812,82 € cedute dalla (già ) alla Parte_5 Controparte_4 Controparte_1
N. 5519/2024 r.g.aa.cc. c. Pag. 4 di 11 Parte_1 CP_1
Pt_3 REPUBBLICA ITALIANA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI QUINTA SEZIONE CIVILE (già Prima Sezione Civile Bis)
Secondo l'appellante, il Giudice di prime cure non ha ben applicato nella specie i principi che regolano l'onere della prova, giacché, trattandosi di un contratto a prestazioni corrispettive
(con il quale, come s'è detto, la si impegnava a svolgere attività di accerta- Parte_5
mento e riscossione di entrate tributarie ed extratributarie locali e il si obbligava al pa- Pt_1
gamento di un corrispettivo in denaro), la società cessionaria dei predetti crediti avrebbe dovuto provare che la aveva eseguito le prestazioni che era obbligata ad eseguire, ma Parte_5
non lo aveva fatto, non potendo ritenersi all'uopo sufficiente la produzione in giudizio delle fat- ture emesse dalla società che quel credito aveva poi ceduto.
II.2.1.2. Il motivo di appello è però infondato.
Sul punto il Giudice di prime cure, alla luce dei documenti prodotti in corso di causa, ha ritenuto provati: il contratto di cessione dei predetti crediti dalla alla società Parte_5
ora denominata il contratto di concessione da cui i medesimi crediti erano Controparte_1
sorti; il quantum debeatur, sulla base delle fatture prodotte;
l'avvenuta esecuzione della pre- stazione ad opera di in quanto non contestata dal rimasto contu- Parte_5 Pt_1
mace.
Ebbene, in proposito va osservato che, come correttamente evidenziato dall'appellante, non v'è dubbio che la contumacia del convenuto «non equivale a un'ammissione o riconosci- mento delle pretese dell'attore, e quindi non dispensa quest'ultimo dall'onere di provare i fatti costitutivi della propria domanda» (cfr. Cass. 25/2025).
Tuttavia, è altresì ben noto che quando il creIT (in questo caso il cessionario del cre- dito) agisce per l'adempimento di un'obbligazione di natura contrattuale «deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debi- tore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento, ed eguale criterio di riparto dell'onere della prova deve rite- nersi applicabile al caso in cui il debitore convenuto per l'adempimento, la risoluzione o il risar- cimento del danno si avvalga dell'eccezione di inadempimento ex art. 1460 (risultando, in tal caso, invertiti i ruoli delle parti in lite, poiché il debitore eccipiente si limiterà ad allegare l'altrui inadempimento, ed il creIT agente dovrà dimostrare il proprio adempimento, ovvero la non ancora intervenuta scadenza dell'obbligazione)» (così Cass., SS.UU., 13533/2001).
N. 5519/2024 r.g.aa.cc. c. Pag. 5 di 11 Parte_1 CP_1
Pt_3 REPUBBLICA ITALIANA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI QUINTA SEZIONE CIVILE (già Prima Sezione Civile Bis)
Ciò premesso, nel caso di specie, la a prodotto in giudizio la prova do- Controparte_1
cumentale, oltre che del contratto con cui il credito in questione le è stato ceduto da Parte_5
di un «atto di regolamentazione della convenzione quadro per l'affidamento in conces-
[...]
sione dei servizi di accertamento e riscossione coattiva delle entrate tributarie ed extratributarie del », che in sostanza, a ben vedere, nonostante la sua Parte_1
equivoca denominazione, rappresenta il contratto con cui erano disciplinati i rapporti tra il pre- detto e la società concessionaria poi divenuta Pt_1 Controparte_4 Parte_5
, ed ha allegato che il medesimo non ha adempiuto all'obbligo di pagare il cor-
[...] Pt_1
rispettivo delle singole prestazioni eseguite dalla concessionaria, il che era ed è sufficiente per ritenere fondata la sua domanda di condanna del ora appellante a pagarle la somma Pt_1
di 138.812,82 €.
Essa, infatti, non aveva l'onere di provare che la società concessionaria aveva regolar- mente eseguito le prestazioni oggetto del contratto, non avendo il convenuto, rimasto Pt_1
contumace nel corso del processo di primo grado, tempestivamente eccepito il loro inadempi- mento, come sarebbe stato suo onere posto che l'eccezione di inadempimento è un'eccezione in senso proprio (cfr. Cass. 11728/2002).
In altri termini, al contrario di quanto sostenuto dal appellante, l'onere del cre- Pt_1
IT (o del cessionario del credito) che agisce per ottenere l'adempimento di un'obbligazione derivante da un contratto a prestazioni corrispettive di provare di aver adempiuto le obbligazioni poste a suo carico con il medesimo contratto sorge solo qualora l'altro contraente eccepisca l'inadempimento di queste ultime obbligazioni.
Infatti, le pronunce della Corte di Cassazione invocate dal appellante per so- Pt_1
stenere il contrario si riferiscono tutte a casi in cui il contraente convenuto in giudizio dall'altro aveva eccepito l'inadempimento contrattuale di quest'ultimo.
Quanto poi all'efficacia probatoria, contestata dall'appellante, delle fatture prodotte in giudizio dalla va richiamato il principio di diritto (cfr. Cass. civ., Sez. I, Ordi- Controparte_1
nanza, 10/01/2024, n. 949) secondo cui «[n]el caso in cui non vi sia contestazione fra le parti rispetto al rapporto in essere fra loro, la fattura può costituire un valido elemento di prova quanto alle prestazioni eseguite, specie nell'ipotesi in cui il debitore abbia accettato, senza con- testazioni, le fatture stesse nel corso dell'esecuzione del rapporto» (così Cass. 949/2024), cui
N. 5519/2024 r.g.aa.cc. c. Pag. 6 di 11 Parte_1 CP_1
Pt_3 REPUBBLICA ITALIANA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI QUINTA SEZIONE CIVILE (già Prima Sezione Civile Bis)
va aggiunto che l'accettazione delle fatture non necessita di alcuna formula sacramentale, po- tendosi desumere anche da comportamenti concludenti (cfr. Cass. 26801/2019), e va quindi rilevato che, nel caso di specie:
a) la ha, nel corso del processo di primo grado, tempestivamente pro- Controparte_1
dotto le fatture relative alle prestazioni eseguite dalla concessionaria, le ricevute di avvenuta consegna dei messaggi di posta elettronica certificata con le quali erano state trasmesse al Co- mune di e le successive “notifiche di decorrenza termini” elaborate Parte_1
dal sistema di interscambio (cd. SdI) impiegato per legge ai fini della trasmissione delle fatture elettroniche alla pubblica amministrazione) ed attestanti che le predette fatture sono state re- golarmente consegnate al destinatario e che quest'ultimo non ha sollevato alcuna contesta- zione nei 15 giorni successivi (v. in proposito il decreto del Ministero dell'Economia e delle Fi- nanze n. 55/2013, allegato C, paragrafo 3.2, e allegato B, paragrafo 4.5);
b) l'odierno appellante, nel costituirsi in giudizio, pur avendone la facoltà (cfr. Cass.
14372/2023), non ha specificamente contestato né l'avvenuta esecuzione delle prestazioni in- dicate nelle predette fatture, né di aver ricevuto queste ultime, né la correttezza del corrispet- tivo in esse indicato, essendosi in sostanza limitato a contestare l'efficacia probatoria delle me- desime fatture;
c) pertanto, si possono ritenere sufficientemente provati sia l'esecuzione delle presta- zioni del concessionario documentate nelle fatture (nonostante, come sopra affermato, ciò non sia necessario, non essendo stata sollevata alcuna eccezione di inadempimento), sia il quan- tum dovuto a titolo di corrispettivo di tali prestazioni.
Né può ritenersi che, come pure sostenuto dal appellante, dal contratto di con- Pt_1
cessione concluso tra le parti possa desumersi che abbia già trattenuto al- Parte_5
meno una parte dei compensi per i servizi svolti.
Invero, dal paragrafo di detto contratto intitolato «Incassi, Riversamenti, Fatturazione e
Corresponsione dei Corrispettivi» si ricava che la società concessionaria era tenuta ad effet- tuare, entro il giorno 10 di ogni mese, il riversamento su un conto corrente ad essa e al Comune concedente cointestato, ma al quale essa aveva accesso «in sola visualizzazione», di tutte le somme riscosse, che era poi tenuta a rendicontare indicando e fatturando i corrispettivi ad essa spettanti, il cui pagamento poteva dunque seguire solo a seguito di un'apposita disposizione
N. 5519/2024 r.g.aa.cc. c. Pag. 7 di 11 Parte_1 CP_1
Pt_3 REPUBBLICA ITALIANA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI QUINTA SEZIONE CIVILE (già Prima Sezione Civile Bis)
dell'ente pubblico concedente.
II.2.2. Infondato è poi anche il secondo motivo dell'appello in esame, con il quale il
[...]
di sostiene che il Giudice di prime cure ha errato nel ritenere da Pt_7 Parte_1
esso dovuti alla controparte gli interessi moratori (ccdd. commerciali o comunitari) di cui all'art. 5 del d.lgs. 231/2002, che, sempre secondo l'appellante, non sarebbe applicabile nella specie, non potendo un rapporto di concessione di un pubblico servizio, quale quello intercorrente tra il medesimo e la essere considerato una «transazione commerciale» Pt_1 Parte_5
ai sensi dell'art. 2 di detto decreto legislativo.
Invero, «transazioni commerciali», secondo la definizione datane dall'art. 2 del d.lgs.
231/2002, sono «i contratti, comunque denominati, tra imprese ovvero tra imprese e pubbliche amministrazioni, che comportano, in via esclusiva o prevalente, la consegna di merci o la pre- stazione di servizi contro il pagamento di un prezzo».
In coerenza con la volontà del legislatore europeo (che, con la direttiva 2000/35/CE, ha imposto l'adozione di tale disciplina a livello nazionale) di «introdurre strumenti di contrasto della prassi, diffusa in tutti gli Stati membri, in forza della quale i pagamenti per le prestazioni di beni e servizi forniti da imprese e liberi professionisti sono frequentemente eseguiti dalle im- prese o dalle pubbliche amministrazioni con significativo ed ingiustificato ritardo» (cfr. Cass.,
SSS.UU., 35092/2023), la nozione di «transazione commerciale» è dunque, ai fini del d.lgs.
231/2002, molto ampia e tale da ricomprendere anche i contratti che, come quello in que- stione, prevedono che, a fronte dell'espletamento da parte di un'impresa di un servizio pubblico alla stessa dato in concessione da una pubblica amministrazione, quest'ultima debba pagare alla prima un corrispettivo.
Né, d'altronde, può negarsi che la poi fosse Controparte_4 Parte_5
un imprenIT, tale dovendo essere considerato, sempre secondo l'art. 2 del d.lgs. 231/2002,
«ogni soggetto esercente un'attività economica organizzata o una libera professione» e dunque anche quello che all'uopo si avvalga di poteri pubblicistici datigli in concessione da una pubblica amministrazione, fatta eccezione, secondo la giurisprudenza della Corte di Cassazione, per il solo caso – ad avviso di questo Collegio, non ricorrente nella specie – in cui il concessionario va considerato un organo della pubblica amministrazione (come, secondo Cass., SS.UU.,
26496/2020, il farmacista limitatamente all'attività di distribuzione di alcune specifiche
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Pt_3 REPUBBLICA CP_5 CORTE D'APPELLO DI NAPOLI QUINTA SEZIONE CIVILE (già Prima Sezione Civile Bis)
tipologie di farmaci: quelli di classe A).
II.2.3. Il terzo motivo dell'appello in esame va invece accolto, anche se per ragioni non coincidenti con quelle esposte a suo sostegno dal , se- Parte_1
condo il quale il Giudice di prime cure ha errato nel ritenere provato il credito ceduto alla
[...]
dalla EN Servizio Elettrico S.p.A. in considerazione del «fatto che lo stesso credi- CP_1
tore abbia dedotto fatti parzialmente estintivi della pretesa azionata, quali l'avvenuto paga- mento da parte del della sorta capitale per un numero consistente di fatture emesse Pt_1
dalla società fornitrice».
Invero, il credito in questione non può ritenersi sussistente per l'assorbente ragione che la prima non ha prodotto il contratto che ne dovrebbe costituire l'essenziale fondamento, il quale, essendo stato concluso con una pubblica amministrazione, doveva essere stipulato in forma scritta ad substantiam (cfr., tra le tante, Cass. 28935/2024), sicché la sua esistenza e il suo contenuto non possono ritenersi non bisognosi di prova sol perché non contestati (cfr.
Cass. 25999/2018), né possono essere dimostrati sulla base di presunzioni o della confessione della parte interessata a contestarli (cfr. Cass. ult. cit.).
Nella parte concernente il credito in questione, la sentenza appellata va pertanto rifor- mata, la domanda della volta ad ottenere la condanna del ora appel- Controparte_1 Pt_1
lante a pagarglielo dovendo essere rigettata.
II.2.4. Di conseguenza, per analoghe ragioni, fondato è anche il quarto motivo dell'ap- pello del , con il quale quest'ultimo sostiene che il Giudice Pt_1 Parte_1
di prime cure ha errato nel ritenere provata l'esistenza del credito avente ad oggetto gli interessi moratori, complessivamente pari a 11.514,82 €, maturati in favore di EN Servizio Elettrico
S.p.A. a causa del ritardato pagamento di alcune delle fatture da quest'ultima emesse nei con- fronti del medesimo prima di quelle non pagate. Pt_1
II.2.5. Quelli che il appellante indica come il quinto, il sesto e il settimo motivo Pt_1
della propria impugnazione non sono invece in realtà tali, giacché non contengono autonome e specifiche censure contro la sentenza appellata, ma consistono nella mera invocazione degli effetti espansivi dell'accoglimento dei precedenti motivi d'impugnazione sulle statuizioni del primo Giudice concernenti il risarcimento forfettario previsto dall'art. 6 del d.lgs. 231/2002, gli
N. 5519/2024 r.g.aa.cc. c. Pag. 9 di 11 Parte_1 CP_1
Pt_3 REPUBBLICA ITALIANA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI QUINTA SEZIONE CIVILE (già Prima Sezione Civile Bis)
interessi anatocistici e il regolamento delle spese processuali.
II.2.6. Pertanto, in conclusione, in parziale accoglimento dell'appello del
[...]
ed in parziale riforma della sentenza appellata, il predetto Comune va con- Parte_1
dannato a pagare alla soltanto i crediti, di importo pari complessivamente a Controparte_1
138.812,82 €, alla seconda ceduti dalla e i relativi interessi moratori e anato- Parte_5
cistici, secondo quanto indicato al capo 1) di detta sentenza, nonché l'ulteriore somma di (40 x
13 =) 520,00 €, anziché quella di 7.640,00 € di cui al capo 3) della medesima sentenza, a titolo di risarcimento forfettario del danno ed in forza di quanto disposto dall'art. 6 del d.lgs.
231/2002, essendo solo 13 le fatture insolute riguardanti i crediti ceduti da Parte_5
(avendo la Corte di Giustizia dell'Unione Europea. con la propria sentenza del 20 ottobre 2022, nella causa C-585/2020, chiarito che la somma di 40 € dovuta dal debitore ai sensi di detto articolo va riferita a ciascuna delle fatture insolute), mentre, per il resto, la domanda di CP_1
accolta dal primo Giudice va rigettata.
[...]
II.3. La suddetta parziale riforma della sentenza di primo grado importa, ai sensi dell'art. 336, co. 1, c.p.c., anche la caducazione della statuizione di quest'ultima concernente le spese del processo di primo grado (cioè quella di cui al capo 4 di detta sentenza) ed impone di regolare le spese di entrambi i gradi del processo sulla base del complessivo esito della controversia, che vede le parti reciprocamente soccombenti, ma il “maggiormente soccombente” Pt_1
rispetto alla controparte.
Pertanto, questo Collegio ritiene che sussistano i presupposti previsti dall'art. 92, co. 2,
c.p.c., come risultante per effetto della sua parziale illegittimità costituzionale dichiarata con la sentenza della Corte Costituzionale n. 77/2018, per compensare tra le parti le spese di rappre- sentanza e difesa dei due gradi del processo nella misura di 1/8 e condannare il appel- Pt_1
lante a rifonderne alla controparte i restanti 7/8, che, in mancanza della relativa notula, vanno liquidati d'ufficio come indicato nel dispositivo della presente sentenza, rapportando alle risul- tanze processuali i parametri e gli importi stabiliti dal decreto del Ministro della Giustizia 10 marzo 2014, n. 55, per la liquidazione giudiziale dei compensi e di rimborsi di spese spettanti agli avvocati per i giudizi ordinari di cognizione dinanzi ai tribunali e alle corti d'appello di valore compreso tra 52.000,00 e 260.000,01 €, e applicando ai compensi un aumento del 5% ai sensi dell'art. 4, co. 1-bis, del predetto decreto ministeriale.
N. 5519/2024 r.g.aa.cc. c. Pag. 10 di 11 Parte_1 CP_1 S.p.A. REPUBBLICA ITALIANA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI QUINTA SEZIONE CIVILE (già Prima Sezione Civile Bis)
P. Q. M.
La Corte d'Appello di Napoli, definitivamente pronunciando sull'appello avverso la sentenza del
Tribunale di Benevento n. 975/2024, pubblicata il 17 maggio 2024, proposto dal
[...]
contro la il 13 dicembre 2024: Parte_1 Controparte_1
A) in parziale accoglimento dell'appello ed in parziale riforma della sentenza appellata:
1) condanna il predetto a pagare alla controparte, anziché la somma di Pt_1
141.996,57 € indicata al capo 1) di detta sentenza, quella di 138.812,82 €, nonché i relativi in- teressi, moratori e anatocistici, calcolati secondo quanto in proposito indicato dal primo Giu- dice;
2) rigetta integralmente la domanda della accolta con la statuizione Controparte_1
di cui al capo 2) della sentenza appellata;
3) condanna il a pagare alla controparte, anziché Parte_1
la somma di 7.640,00 € indicata al capo 3) della sentenza appellata, quella di 520,00 €, nonché
i relativi interessi, calcolati secondo quanto in proposito indicato dal primo Giudice;
B) compensa per 1/8 le spese di entrambi i gradi del processo e condanna il Pt_1
appellante a rifonderne alla i restanti 7/8, che liquida nel complessivo importo Controparte_1
di 17.691,00 €, di cui 7.350,00 € per il totale dei compensi, 1.102,50 € per il rimborso forfettario delle spese generali e 786,00 € per il rimborso delle spese vive del processo di primo grado e
7.350,00 € per il totale dei compensi e 1.102,50 € per il rimborso forfettario delle spese generali del processo d'appello, oltre agli eventuali ulteriori accessori.
Così deciso in Napoli, il 18 novembre 2025.
Il Presidente estensore
AO CE
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