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Sentenza 29 gennaio 2025
Sentenza 29 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Forli, sentenza 29/01/2025, n. 33 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Forli |
| Numero : | 33 |
| Data del deposito : | 29 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 249/2021
TRIBUNALE ORDINARIO DI FORLI'
Sezione Lavoro
Verbale della causa n. R.G. 249/2021
tra
Parte_1
RICORRENTE
e
[...]
CP_1
RESISTENTE
Davanti al giudice del lavoro designato, dott.ssa Agnese Cicchetti, è comparso via collegamento l'avv.
Saguatti per parte ricorrente;
è presente anche via collegamento l'avv. Vestini per parte resistente.
È presente via collegamento la dott.ssa ai fini della pratica forense. Persona_1
Il giudice prende atto della dichiarazione di identità dei procuratori delle parti.
I procuratori delle parti dichiarano che non sono in atto collegamenti con soggetti non legittimati e che non sono presenti soggetti non legittimati nei luoghi da cui sono in collegamento con la stanza virtuale d'udienza.
Su invito del giudice, i difensori si impegnano a mantenere attivata la funzione video per tutta la durata dell'udienza ed a prendere la parola nel rispetto delle indicazioni del giudice, in modo da garantire l'ordinato svolgimento dell'udienza.
Il giudice avverte che la registrazione dell'udienza è vietata.
Gli avvocati discutono la causa e ne chiedono la decisione, riportandosi ai propri scritti, istanze,
eccezioni e conclusioni.
pagina 1 di 7 Le parti rinunciano a presenziare alla lettura del provvedimento.
Il Giudice si ritira in camera di consiglio.
Al termine della camera di consiglio, il Giudice dà lettura della sentenza, come da fogli allegati telematicamente al presente verbale, con esposizione delle ragioni di fatto e diritto della decisione.
Non sono presenti i procuratori delle parti.
Il Giudice del lavoro dott.ssa Agnese Cicchetti
pagina 2 di 7 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI FORLÌ
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale di Forlì, in persona del Giudice del lavoro dott.ssa Agnese Cicchetti, ha pronunciato ex art. 429 comma 1 c.p.c. la seguente
SENTENZA con motivazione contestuale pubblicata mediante lettura in udienza, nella causa civile di primo grado iscritta al n. R.G. 249/2021 promossa da: (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 P.IVA_1
SAGUATTI VITTORIO, elettivamente domiciliato in PIAZZALE FRANCESCO TORTI 4 MODENA presso il difensore avv. SAGUATTI VITTORIO
RICORRENTE contro (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. VESTINI RENATO e dell'avv. CIARELLI CP_1 P.IVA_2
ANNA PAOLA ( ) VIALE DELLA LIBERTÀ 48 C/O AVVOCATURA C.F._1
INPS FORLI', elettivamente domiciliato in VIALE DELLA LIBERTA' 48 C/O AVVOCATURA INPS FORLI' presso il difensore avv. VESTINI RENATO SCCI SPA (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. VESTINI RENATO e dell'avv. CIARELLI ANNA PAOLA ( ) VIALE DELLA LIBERTÀ 48 C/O AVVOCATURA INPS C.F._1
FORLI'; , elettivamente domiciliato in VIALE DELLA LIBERTA' 48 C/O AVVOCATURA INPS FORLI' presso il difensore avv. VESTINI RENATO
RESISTENTI
Letti gli atti di causa;
viste le conclusioni delle parti, come precisate a verbale all'odierna udienza e da aversi qui per integralmente riportate;
letto l'art. 429 comma 1 c.p.c., come sostituito dall'art. 53 del d.l. 25 giugno 2008 n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133; pagina 3 di 7 o s s e r v a
1.
La società ha proposto ricorso per ottenere l'accertamento Parte_1
negativo del credito previdenziale vantato nei suoi confronti da di cui al verbale di CP_1
accertamento e notificazione n. FC00000/2020-226-01 dell'Ispettorato Territoriale del Lavoro sede di Forlì-Cesena con il quale è stato contestato alla società ricorrente il mancato rispetto del dettato di cui all'art. 1 L. 389/89 per avere registrato periodi di assenze non retribuite ovvero aspettativa non retribuita ad alcuni lavoratori ed erogato rimborsi chilometrici e rimborsi spese asseritamente non giustificati, con conseguente imputazione di pretese somme a titolo di contribuiti asseritamente omessi, rassegnando quindi le seguenti conclusioni:
“in via preliminare, ritenere il verbale di accertamento per obbligazione contributiva redatto dall'Ispettorato
Territoriale del Lavoro sede di Forlì-Cesena n. FC00000/2020-226-01 del 23/07/20, nullo per genericità, contraddittorietà, ed indeterminatezza degli accertamenti ivi contenuti, nonché per mancanza di qualsiasi corrispondenza tra le violazioni contestate e l'indicazione delle fonti di prova, o comunque ritenere il citato verbale annullabile, inefficace, in tutto o in parte, o come meglio;
in via principale, per tutti i motivi esposti nel presente atto e per ogni altro diverso titolo, dichiarare infondate e non dovute, in tutto o in parte, le pretese creditorie dell' nei confronti di sia CP_1 Parte_1
sull'an che sul quantum con riguardo ai titoli avanzati nel presente giudizio ed in particolare al verbale di accertamento per obbligazione contributiva redatto dall'Ispettorato Territoriale del Lavoro sede di Forlì-Cesena n.
FC00000/2020-226-01 del 23/07/20, ed ad ogni atto ad esso connesso e/o conseguente;
in ogni caso detrarre, dall'eventuale quantum che dovesse risultare dovuto, ciò che la società ricorrente vanta a credito dell'Inps. Con vittoria di spese, compensi di avvocato, oltre a spese generali ed accessori come per legge.”.
Si è costituito in giudizio chiedendo il rigetto del ricorso in quanto infondato in fatto e CP_1
diritto, con conseguente accertamento della debenza delle somme portate dal verbale unico di accertamento e notificazione FC00000/2020-226-01 del 23/07/2020.
La causa è stata istruita documentalmente ed a mezzo di prove orali ed all'udienza del 29/01/2025, dopo il deposito di note conclusive ed all'esito della discussione orale delle parti, è stata posta in pagina 4 di 7 decisione.
2.
La pretesa di oggetto di contestazione nel presente giudizio deriva dal ricalcolo dei contributi CP_1
previdenziali asseritamente dovuti da società operante nel settore Parte_1
del trasporto merci su gomma, in base alle risultanze del verbale di accertamento per obbligazione contributiva n. FC00000/2020-215-02, redatto dagli Ispettori della ITL di Forlì in data 20/07/20.
L'ispettorato, da un lato, ha contestato all'esponente società di non avere in più occasioni rispettato il minimale contributivo a causa della registrazione sul LUL delle assenze non retribuite del personale (autisti di camion od altri veicoli) con le voci “AN”, “AI” ovvero “AS” (lavoratori Per_
, , , , , Per_2 Per_3 Per_4 Per_5 Per_6 Per_7 Per_9 Per_10 Per_11 Per_12
, e . Per_13 Per_14 Per_15 Per_16 Per_17 Per_18
Al contempo l'ispettorato ha contestato la corresponsione ad alcuni dipendenti (Boboc, , Per_19
, , , Pop, Precob, e di Per_9 Per_10 Per_12 Per_13 Per_14 Per_15 Per_16 Per_17
somme a titolo di rimborsi spese o rimborsi chilometrici, quindi escluse dalla formazione dell'imponibile contributivo e fiscale, in difetto di documentazione comprovante i costi sostenuti a titolo di rimborsi.
Tale ultima contestazione si rivela all'esito del giudizio fondata non avendo il datore di lavoro fornito la prova della sussistenza del fatto generatore dei rimborsi.
È quindi fondata la richiesta di Inps volta ad ottenere il versamento della contribuzione anche sulle somme soltanto apparentemente esenti dalla stessa per rimborsi spese o rimborsi chilometrici, stante l'assenza di prova in ordine alla causa dell'esonero dell'assoggettamento a contribuzione.
Quanto alla contestazione in ordine al mancato rispetto del minimale contributivo per effetto della decurtazione della contribuzione in ragione delle assenze o aspettative dei dipendenti, si osserva quanto segue.
Il teste che ha preso parte all'accertamento oggetto di causa, ha riferito che, con Testimone_1
riferimento alle assenze “abbiamo chiesto giustificazioni all'azienda e quello che ci è stato dato all'azienda lo abbiamo considerato valido quindi non è stato addebitato nulla per quello che loro ci hanno prodotto;
invece le pagina 5 di 7 assenze che non hanno giustificato – ossia per quelle giornate in cui il LUL indica zero ore e non c'è giustificazione - le abbiamo sanzionate perché c'è l'obbligo contributivo”.
Occorre anzitutto tenere presente, con riferimento agli oneri probatori incombenti sulle parti, che
“In tema di minimale contributivo, ove gli enti previdenziali ed assistenziali pretendano da un'impresa differenze contributive sulla retribuzione virtuale determinata ai sensi dell'art. 1, comma 1, del d.l. n. 338 del 1989 (conv., con modif., dalla l. n. 389 del 1989), anche con riferimento all'orario di lavoro, è onere del datore di lavoro allegare,
e provare, la sussistenza di un'ipotesi eccettuativa dell'obbligo contributivo” (cfr. da ultimo Cass. n.
23360/2021).
Nel caso di specie, parte ricorrente, pur fornendo un principio di prova in ordine alle dedotte circostanze eccettuative dell'obbligo contributivo - atteso che le dichiarazioni rese dai testi hanno dato riscontro della condotta negligente di alcuni dipendenti adusi ad assentarsi dal lavoro - tuttavia non ha fornito la prova rigorosa delle specifiche assenze per ogni singolo lavoratore, così come registrate nel LUL aziendale e così come contestate dagli ispettori che hanno svolto l'accertamento per cui è causa.
In difetto di prova in ordine alla ricorrenza di ipotesi eccettuative dell'obbligo contributivo, sono quindi dovute le differenze contributive sulla retribuzione virtuale determinata ai sensi dell'art. 1, comma 1, del d.l. n. 338 del 1989 così come richieste da CP_1
In definitiva, per tutto quanto esposto, il ricorso deve essere rigettato.
3.
La particolarità delle questioni giuridiche e di fatto giustifica la compensazione integrale delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Giudice del lavoro, ogni diversa domanda ed eccezione reiette ed ogni ulteriore deduzione disattesa, definitivamente pronunciando,
1) rigetta il ricorso;
2) compensa le spese.
Sentenza provvisoriamente esecutiva ex lege. pagina 6 di 7 Così deciso in Forlì, il 29/01/2025
Il Giudice del lavoro
- Dott.ssa Agnese Cicchetti -
pagina 7 di 7
TRIBUNALE ORDINARIO DI FORLI'
Sezione Lavoro
Verbale della causa n. R.G. 249/2021
tra
Parte_1
RICORRENTE
e
[...]
CP_1
RESISTENTE
Davanti al giudice del lavoro designato, dott.ssa Agnese Cicchetti, è comparso via collegamento l'avv.
Saguatti per parte ricorrente;
è presente anche via collegamento l'avv. Vestini per parte resistente.
È presente via collegamento la dott.ssa ai fini della pratica forense. Persona_1
Il giudice prende atto della dichiarazione di identità dei procuratori delle parti.
I procuratori delle parti dichiarano che non sono in atto collegamenti con soggetti non legittimati e che non sono presenti soggetti non legittimati nei luoghi da cui sono in collegamento con la stanza virtuale d'udienza.
Su invito del giudice, i difensori si impegnano a mantenere attivata la funzione video per tutta la durata dell'udienza ed a prendere la parola nel rispetto delle indicazioni del giudice, in modo da garantire l'ordinato svolgimento dell'udienza.
Il giudice avverte che la registrazione dell'udienza è vietata.
Gli avvocati discutono la causa e ne chiedono la decisione, riportandosi ai propri scritti, istanze,
eccezioni e conclusioni.
pagina 1 di 7 Le parti rinunciano a presenziare alla lettura del provvedimento.
Il Giudice si ritira in camera di consiglio.
Al termine della camera di consiglio, il Giudice dà lettura della sentenza, come da fogli allegati telematicamente al presente verbale, con esposizione delle ragioni di fatto e diritto della decisione.
Non sono presenti i procuratori delle parti.
Il Giudice del lavoro dott.ssa Agnese Cicchetti
pagina 2 di 7 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI FORLÌ
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale di Forlì, in persona del Giudice del lavoro dott.ssa Agnese Cicchetti, ha pronunciato ex art. 429 comma 1 c.p.c. la seguente
SENTENZA con motivazione contestuale pubblicata mediante lettura in udienza, nella causa civile di primo grado iscritta al n. R.G. 249/2021 promossa da: (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 P.IVA_1
SAGUATTI VITTORIO, elettivamente domiciliato in PIAZZALE FRANCESCO TORTI 4 MODENA presso il difensore avv. SAGUATTI VITTORIO
RICORRENTE contro (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. VESTINI RENATO e dell'avv. CIARELLI CP_1 P.IVA_2
ANNA PAOLA ( ) VIALE DELLA LIBERTÀ 48 C/O AVVOCATURA C.F._1
INPS FORLI', elettivamente domiciliato in VIALE DELLA LIBERTA' 48 C/O AVVOCATURA INPS FORLI' presso il difensore avv. VESTINI RENATO SCCI SPA (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. VESTINI RENATO e dell'avv. CIARELLI ANNA PAOLA ( ) VIALE DELLA LIBERTÀ 48 C/O AVVOCATURA INPS C.F._1
FORLI'; , elettivamente domiciliato in VIALE DELLA LIBERTA' 48 C/O AVVOCATURA INPS FORLI' presso il difensore avv. VESTINI RENATO
RESISTENTI
Letti gli atti di causa;
viste le conclusioni delle parti, come precisate a verbale all'odierna udienza e da aversi qui per integralmente riportate;
letto l'art. 429 comma 1 c.p.c., come sostituito dall'art. 53 del d.l. 25 giugno 2008 n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133; pagina 3 di 7 o s s e r v a
1.
La società ha proposto ricorso per ottenere l'accertamento Parte_1
negativo del credito previdenziale vantato nei suoi confronti da di cui al verbale di CP_1
accertamento e notificazione n. FC00000/2020-226-01 dell'Ispettorato Territoriale del Lavoro sede di Forlì-Cesena con il quale è stato contestato alla società ricorrente il mancato rispetto del dettato di cui all'art. 1 L. 389/89 per avere registrato periodi di assenze non retribuite ovvero aspettativa non retribuita ad alcuni lavoratori ed erogato rimborsi chilometrici e rimborsi spese asseritamente non giustificati, con conseguente imputazione di pretese somme a titolo di contribuiti asseritamente omessi, rassegnando quindi le seguenti conclusioni:
“in via preliminare, ritenere il verbale di accertamento per obbligazione contributiva redatto dall'Ispettorato
Territoriale del Lavoro sede di Forlì-Cesena n. FC00000/2020-226-01 del 23/07/20, nullo per genericità, contraddittorietà, ed indeterminatezza degli accertamenti ivi contenuti, nonché per mancanza di qualsiasi corrispondenza tra le violazioni contestate e l'indicazione delle fonti di prova, o comunque ritenere il citato verbale annullabile, inefficace, in tutto o in parte, o come meglio;
in via principale, per tutti i motivi esposti nel presente atto e per ogni altro diverso titolo, dichiarare infondate e non dovute, in tutto o in parte, le pretese creditorie dell' nei confronti di sia CP_1 Parte_1
sull'an che sul quantum con riguardo ai titoli avanzati nel presente giudizio ed in particolare al verbale di accertamento per obbligazione contributiva redatto dall'Ispettorato Territoriale del Lavoro sede di Forlì-Cesena n.
FC00000/2020-226-01 del 23/07/20, ed ad ogni atto ad esso connesso e/o conseguente;
in ogni caso detrarre, dall'eventuale quantum che dovesse risultare dovuto, ciò che la società ricorrente vanta a credito dell'Inps. Con vittoria di spese, compensi di avvocato, oltre a spese generali ed accessori come per legge.”.
Si è costituito in giudizio chiedendo il rigetto del ricorso in quanto infondato in fatto e CP_1
diritto, con conseguente accertamento della debenza delle somme portate dal verbale unico di accertamento e notificazione FC00000/2020-226-01 del 23/07/2020.
La causa è stata istruita documentalmente ed a mezzo di prove orali ed all'udienza del 29/01/2025, dopo il deposito di note conclusive ed all'esito della discussione orale delle parti, è stata posta in pagina 4 di 7 decisione.
2.
La pretesa di oggetto di contestazione nel presente giudizio deriva dal ricalcolo dei contributi CP_1
previdenziali asseritamente dovuti da società operante nel settore Parte_1
del trasporto merci su gomma, in base alle risultanze del verbale di accertamento per obbligazione contributiva n. FC00000/2020-215-02, redatto dagli Ispettori della ITL di Forlì in data 20/07/20.
L'ispettorato, da un lato, ha contestato all'esponente società di non avere in più occasioni rispettato il minimale contributivo a causa della registrazione sul LUL delle assenze non retribuite del personale (autisti di camion od altri veicoli) con le voci “AN”, “AI” ovvero “AS” (lavoratori Per_
, , , , , Per_2 Per_3 Per_4 Per_5 Per_6 Per_7 Per_9 Per_10 Per_11 Per_12
, e . Per_13 Per_14 Per_15 Per_16 Per_17 Per_18
Al contempo l'ispettorato ha contestato la corresponsione ad alcuni dipendenti (Boboc, , Per_19
, , , Pop, Precob, e di Per_9 Per_10 Per_12 Per_13 Per_14 Per_15 Per_16 Per_17
somme a titolo di rimborsi spese o rimborsi chilometrici, quindi escluse dalla formazione dell'imponibile contributivo e fiscale, in difetto di documentazione comprovante i costi sostenuti a titolo di rimborsi.
Tale ultima contestazione si rivela all'esito del giudizio fondata non avendo il datore di lavoro fornito la prova della sussistenza del fatto generatore dei rimborsi.
È quindi fondata la richiesta di Inps volta ad ottenere il versamento della contribuzione anche sulle somme soltanto apparentemente esenti dalla stessa per rimborsi spese o rimborsi chilometrici, stante l'assenza di prova in ordine alla causa dell'esonero dell'assoggettamento a contribuzione.
Quanto alla contestazione in ordine al mancato rispetto del minimale contributivo per effetto della decurtazione della contribuzione in ragione delle assenze o aspettative dei dipendenti, si osserva quanto segue.
Il teste che ha preso parte all'accertamento oggetto di causa, ha riferito che, con Testimone_1
riferimento alle assenze “abbiamo chiesto giustificazioni all'azienda e quello che ci è stato dato all'azienda lo abbiamo considerato valido quindi non è stato addebitato nulla per quello che loro ci hanno prodotto;
invece le pagina 5 di 7 assenze che non hanno giustificato – ossia per quelle giornate in cui il LUL indica zero ore e non c'è giustificazione - le abbiamo sanzionate perché c'è l'obbligo contributivo”.
Occorre anzitutto tenere presente, con riferimento agli oneri probatori incombenti sulle parti, che
“In tema di minimale contributivo, ove gli enti previdenziali ed assistenziali pretendano da un'impresa differenze contributive sulla retribuzione virtuale determinata ai sensi dell'art. 1, comma 1, del d.l. n. 338 del 1989 (conv., con modif., dalla l. n. 389 del 1989), anche con riferimento all'orario di lavoro, è onere del datore di lavoro allegare,
e provare, la sussistenza di un'ipotesi eccettuativa dell'obbligo contributivo” (cfr. da ultimo Cass. n.
23360/2021).
Nel caso di specie, parte ricorrente, pur fornendo un principio di prova in ordine alle dedotte circostanze eccettuative dell'obbligo contributivo - atteso che le dichiarazioni rese dai testi hanno dato riscontro della condotta negligente di alcuni dipendenti adusi ad assentarsi dal lavoro - tuttavia non ha fornito la prova rigorosa delle specifiche assenze per ogni singolo lavoratore, così come registrate nel LUL aziendale e così come contestate dagli ispettori che hanno svolto l'accertamento per cui è causa.
In difetto di prova in ordine alla ricorrenza di ipotesi eccettuative dell'obbligo contributivo, sono quindi dovute le differenze contributive sulla retribuzione virtuale determinata ai sensi dell'art. 1, comma 1, del d.l. n. 338 del 1989 così come richieste da CP_1
In definitiva, per tutto quanto esposto, il ricorso deve essere rigettato.
3.
La particolarità delle questioni giuridiche e di fatto giustifica la compensazione integrale delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Giudice del lavoro, ogni diversa domanda ed eccezione reiette ed ogni ulteriore deduzione disattesa, definitivamente pronunciando,
1) rigetta il ricorso;
2) compensa le spese.
Sentenza provvisoriamente esecutiva ex lege. pagina 6 di 7 Così deciso in Forlì, il 29/01/2025
Il Giudice del lavoro
- Dott.ssa Agnese Cicchetti -
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