Art. 2. 1. Al fine della ricostituzione dell'immagine del turismo balneare della costa adriatica e' autorizzata, per l'anno 1989, la spesa di lire 10 miliardi per la realizzazione di un programma promozionale straordinario sui mercati dei Paesi generatori della domanda turistica balneare delle regioni adriatiche. Di tale somma lire 500 milioni sono destinate a una campagna di informazione sulle operazioni di controllo ambientale, con particolare riferimento alla balneabilita' delle acque.
2. Detto programma verra' elaborato da un apposito Comitato, denominato Comitato per la promozione turistica dell'Adriatico, presieduto dal Ministro del turismo e dello spettacolo e composto dagli assessori regionali competenti per territorio, da un rappresentante del Ministero del turismo e dello spettacolo, da un rappresentante dell'Ente nazionale italiano per il turismo (ENIT) e da cinque rappresentanti degli operatori economici del turismo designati dalle organizzazioni di categoria piu' rappresentative a livello nazionale, che valuta i progetti promozionali presentati dagli enti e dagli operatori economici interessati. Gli impegni sullo stanziamento di lire 10 miliardi previsto dal comma 1, eventualmente non assunti entro il 31 dicembre 1989, possono essere effettuati entro il 30 giugno dell'esercizio successivo.
3. Il Comitato per la promozione turistica dell'Adriatico, istituito con decreto del Ministro del turismo e dello spettacolo entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, predispone i progetti finalizzati per aree specifiche avvalendosi anche delle strutture tecnico-operative delle organizzazioni di categoria piu' rappresentative a livello nazionale del settore turistico; per l'attuazione dei progetti puo' provvedersi anche mediante apposite convenzioni.
2. Detto programma verra' elaborato da un apposito Comitato, denominato Comitato per la promozione turistica dell'Adriatico, presieduto dal Ministro del turismo e dello spettacolo e composto dagli assessori regionali competenti per territorio, da un rappresentante del Ministero del turismo e dello spettacolo, da un rappresentante dell'Ente nazionale italiano per il turismo (ENIT) e da cinque rappresentanti degli operatori economici del turismo designati dalle organizzazioni di categoria piu' rappresentative a livello nazionale, che valuta i progetti promozionali presentati dagli enti e dagli operatori economici interessati. Gli impegni sullo stanziamento di lire 10 miliardi previsto dal comma 1, eventualmente non assunti entro il 31 dicembre 1989, possono essere effettuati entro il 30 giugno dell'esercizio successivo.
3. Il Comitato per la promozione turistica dell'Adriatico, istituito con decreto del Ministro del turismo e dello spettacolo entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, predispone i progetti finalizzati per aree specifiche avvalendosi anche delle strutture tecnico-operative delle organizzazioni di categoria piu' rappresentative a livello nazionale del settore turistico; per l'attuazione dei progetti puo' provvedersi anche mediante apposite convenzioni.