Sentenza 13 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trani, sentenza 13/05/2025, n. 1072 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trani |
| Numero : | 1072 |
| Data del deposito : | 13 maggio 2025 |
Testo completo
N.R.G. 3817/2024
REPUBBLICA ITALIANA
Tribunale Ordinario di Trani
SEZIONE LAVORO
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro Marco Sabino Loiodice all'udienza del 13/05/2025 ha reso la seguente sentenza nella causa iscritta al n. 3817/2024 del Ruolo Generale
Lavoro vertente
TRA
, avv. IPPEDICO MICHELE, Parte_1 ricorrente
E
, avv. BOVE ANTONIO, CP_1 resistente
Esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1) Con ricorso depositato in data 14.05.2024 parte ricorrente impugnava l'ordinanza ingiunzione n. 01- 000534010 notificata il 22.04.2024 per una somma di € 19.067,88 a titolo di sanzione per omesso versamento delle ritenute previdenziali ed assistenziali in relazione al 2019.
Si costituiva la parte resistente eccependo la tardività del ricorso alla luce dell'effettiva data di notifica dell'ordinanza avvenuta in data 18.03.2024.
Acquisita la documentazione, all'esito della camera di consiglio, la causa veniva decisa ai sensi dell'art. 429 c.p.c. (parti assenti alla lettura).
2) Il ricorso è inammissibile in quanto tardivo.
3) Per il principio della "ragione più liquida" - in forza del quale è consentito al giudice di sostituire il profilo dell'evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare, di cui all'art. 276 c.p.c., in una prospettiva aderente alle esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, valorizzate dall'art. 111 Cost., - la causa può essere decisa sulla base della questione relativa alla tardività del ricorso, ritenuta di più agevole soluzione e dirimente (in tal senso fra le più
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23542/2015).
L'art. 6 del d.lgs. 150/2011 prevede espressamente che il ricorso avverso le ordinanze ingiunzioni di cui all'art. 22 della l. 689/1981 ”è proposto, a pena di inammissibilità, entro trenta giorni dalla notificazione del provvedimento”.
L'ordinanza ingiunzione impugnata veniva notificata a mezzo posta direttamente al destinatario in data 18.03.2024.
Agli atti vi è l'avviso di ricevimento firmato dalla parte ricorrente. Non risulta alcuna contestazione al riguardo nonostante un rinvio disposto per repliche con termine ex art. 127ter c.p.c. e la successiva discussione orale tenutasi all'odierna udienza. La presenza sulla busta dell'ordinanza di una data diversa apposta a penna non consente di superare in alcun modo quanto attestato dall'avviso di ricevimento sia perché trattasi di circostanza non tempestivamente eccepita sia perché non risulta in alcun modo a cosa si riferisca tale data nè da chi e quando sia stata apposta: tanto non consente di superare la fede pubblica che assiste l'avviso di ricevimento della notifica in atti.
Il presente giudizio veniva introdotto il 14.05.2024 oltre 30 giorni dalla notifica dell'ordinanza ingiunzione.
Il ricorso è, dunque, inammissibile.
4) Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo ai sensi del
DM 55/2014 con valori medi in relazione allo scaglione di riferimento, ridotti alla luce della natura della controversia, dell'attività svolta e delle ragioni del decidere.
P.Q.M.
Il Giudice del lavoro, pronunciando definitivamente sulla domanda in epigrafe, rigettata ogni contraria istanza, così provvede:
a) dichiara inammissibile il ricorso;
b) condanna parte ricorrente al pagamento in favore della parte resistente delle spese processuali che liquida in € 1.865,00. per onorari, oltre accessori di legge (CPA, IVA e spese generali al 15%).
Trani, 13/05/2025 Il Giudice del Lavoro
Marco Sabino Loiodice
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