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Sentenza 29 novembre 2025
Sentenza 29 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 29/11/2025, n. 11136 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 11136 |
| Data del deposito : | 29 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI NAPOLI VI SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Napoli, in composizione monocratica, nella persona del dott. Michele D'Auria ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al R.G. n. 5832/2020 degli affari civili contenziosi ed avente ad oggetto Responsabilità dei genitori, dei tutori e dei maestri (art. 2048 c.c.)
TRA
, nato ad [...], il [...], CF , Parte_1 CodiceFiscale_1 rapp.to e difeso dall'Avv. Angelo GUERRIERO (CF C.F._2
), uno all'Avv. Lucia BONAVITA (CF ), come
[...] CodiceFiscale_3 in atti. ATTORE CONTRO
Controparte_1
, (C.F.: ) in persona del ministro pro tempore, e
[...] P.IVA_1 [...]
con sede in AT (AV), alla Via V. De Controparte_2
Caprariis, 1 (C.F.: ) in persona del dirigente scolastico pro P.IVA_2 tempore, entrambi rappresentati e difesi ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, con sede in Napoli alla Via Armando Diaz n°11, come in atti. CONVENUTO CONTRO
in persona del Legale rapp.te p.t., P. IVA Controparte_3 P.IVA_3 rapp.ta e difesa dall' Avv. Ciro BISOGNO (C.F. ), ed C.F._4 elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Salerno, alla Via Degli Orti, 28, come in atti TERZA CHIAMATA
Conclusioni parte attrice: 1) previa declaratoria di esclusiva responsabilità condannare i convenuti in solido o solo chi di dovere, al risarcimento in favore dell'attore in conseguenza delle lesioni personali riportate, ovvero di tutti i danni subiti e subendi per le lesioni personali riportate, così come verranno provati e quantificati in corso di giudizio, anche a mezzo di idonea C.T.U. medica, o che l'On.le Giudice adito vorrà liquidare di Sua Giustizia, con rivalutazione ed interessi dal fatto sino all'effettivo soddisfo. Il tutto nei limiti di Euro 26.000,00, oltre il costo degli occhiali e per le cure ortodontiche necessarie anche in futuro. 2) Condannarli, altresì, al pagamento di spese, diritti ed onorari del presente giudizio, con attribuzione al procuratore antistatario.
Conclusioni parti convenute ( e ): - In via preliminare CP_1 CP_2 dichiarare il difetto di legittimazione passiva dell' epigrafe. Parte_2
- Nel merito rigettare la domanda per assenza di responsabilità delle Amministrazioni convenute a qualsivoglia titolo. - Autorizzarsi la chiamata in causa della compagnia assicurativa con sede legale in Controparte_4
Milano, alla Piazza Vetra,17 - 20123 Milano disponendosi all'uopo la fissazione di nuova prima udienza. - Per la denegata ipotesi di accoglimento, anche parziale, di dette domande, dichiararsi la predetta , Controparte_4 in persona del l.r.p.t. allorché sarà parte in causa, tenuta a manlevare parte convenuta per quanto agli attori dovrà corrispondersi a titolo di capitale, interessi, rivalutazione, spese legali e di CTU. In ogni caso, con vittoria di diritti, onorari e spese ai sensi del D.M. 55/2014, non sussistendo gravi ed eccezionali ragioni per la compensazione delle spese ai sensi dell'art. 92 c.p.c.”. Conclusioni terzo chiamato: - in via preliminare: accertare e dichiarare la nullità dell'atto introduttivo di lite per i motivi suesposti e per l'effetto disporre la rinnovazione e/o l'integrazione dello stesso ai sensi e per gli effetti dell'art. 164 comma VI c.p.c.; - nel merito ed in via principale: per tutte le motivazioni meglio dedotte in narrativa, rigettare integralmente la domanda attorea perché inammissibile, improcedibile, nonché infondata in fatto ed in diritto;
- in via subordinata: nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda attorea, previo accertamento della responsabilità dell'amministrazione scolastica convenuta, disporre la condanna a manlevare la stessa dal risarcimento dei soli danni che risulteranno dimostrati e provati, comunque ridotti ex art. 1227 c.c.;
- sempre in via subordinata e nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda di parte attrice, disporre la condanna a manlevare l'amministrazione scolastica dal risarcimento dei danni da quantificare secondo le condizioni contrattuali di polizza e del relativo quadro sinottico dei massimali;
- in ogni caso, con vittoria di spese e compensi professionali dell'odierno giudizio e diretta attribuzione al sottoscritto procuratore dichiaratosi antistatario.
PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato il sig. conveniva Parte_1 in giudizio il liceo scientifico “ , di AT (AV) ed il CP_2
, per sentir dichiarare la di loro Controparte_5 responsabilità in merito alle lesioni personali dallo stesso subite in data 03.05.2017, durante l'orario dell'attività scolastica, nello svolgimento dell'ora di scienze motorie e chiedendo si essere per tanto risarcito. Si costituiva in giudizio per entrambi i convenuti l'Avvocatura distrettuale dello Stato, che operava la chiamata in causa della al fine di sentire CP_4 accogliere le seguenti conclusioni: “rigettare la domanda attorea perchè infondata in fatto di e in diritto;
in subordine nella denegata ipotesi di accoglimento, voglia condannare in via esclusiva la Compagnia Assicuratrice
in persona del legale rapp.te Controparte_6
p.t., con sede legale in Via Della Chiusa, n. 2 -20153 - Milano – in quanto tenuta a manlevare e garantire il Controparte_5
nonché il Liceo citato. Con vittoria di spese diritti ed onorari”.
[...]
Si costituiva quindi in giudizio la che impugnava e contestava CP_4
l'avversa domanda, ritenendola integralmente infondata in fatto ed in diritto. Ammessa ed espletata l'attività istruttoria, tramite prova testi e CTU, all'udienza del 08.07.2025 la causa era assegnata in decisione, con i termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
*****
Va preliminarmente rilevato che dagli atti e fatti di causa risulta provata la legittimazione attiva e quella passiva del convenuto . Per quanto CP_5 concerne la legittimazione attiva, essa è pacifica, non essendo nemmeno stata contestata;
in merito alla legittimazione passiva dell'istituto scolastico va invece rilevato che unico soggetto legittimato passivamente risulta essere il
, sulla base del Controparte_7 rapporto di collegamento organico sussistente tra il ed il personale CP_5 dipendente. Sul, punto, la Giurisprudenza di legittimità ha infatti sancito quanto segue: “È principio consolidato quello per cui, nell'ambito dell'amministrazione statale scolastica, legittimato passivo per le azioni di responsabilità derivanti da condotte di alunni e insegnanti poste in essere durante l'orario scolastico è unicamente il , e non i circoli didattici o CP_5
i singoli istituti …” (Cass. III Sez. Sent. N. 3275/2016). Va quindi dichiarata la mancanza di legittimazione passiva del convenuto . Pt_2
La prova testimoniale ha confermato i fatti di cui all'atto di citazione. In particolare, i testi escussi hanno riferito che l'attore ha ricevuto una forte pallonata sul viso a causa di un colpo diretto mentre si trovava all'interno dell'edificio scolastico, nell'ora di scienze motorie. Segnatamente, l'attore si trovava lungo il corridoio del campo di gioco in attesa che il campo medesimo, occupato da altra classe dell'Istituto, che stava giocando una partita di Basket, si liberasse.
Or bene, va sottolineato che il posizionamento dello studente in tale luogo avveniva a seguito delle indicazioni impartite dal docente, nonostante il corridoio di cui si tratta non fosse evidentemente il luogo opportuno ove attendere, essendo vicinissimo all'azione di gioco e non essendo fornito di alcuna protezione.
Tali elementi di fatto non sono contestati dalle parti convenute, quindi vanno definitivamente considerati pacifici. Ne consegue che l'infortunio non è stato determinato da un caso fortuito, in quanto non si è svolto durante un'attività di gioco vigilata dall'insegnate, bensì mentre parte attrice, su indicazione del docente, era semplicemente in attesa, in un luogo a ciò non deputato.
Non irrilevante, infine, la relazione di CTU la quale ha riconosciuto la sussistenza del nesso di causalità tra l'evento e il fatto lesivo come risultante dagli atti, certificando la compatibilità delle lesioni riportate da parte attrice con il sinistro come denunciato e dichiarandola affetta da postumi. Tutti tali elementi e dichiarazioni, sommandosi alle circostanze risultanti dalla documentazione medica agli atti, sono sufficienti a dimostrare integralmente l'avvenuto fatto storico.
Risulta pertanto acclarata la piena ed esclusiva responsabilità ex art. 2048 c.c., secondo comma, del convenuto Controparte_7
, sulla base del rapporto di collegamento organico sussistente tra
[...] il medesimo ed il personale dipendente dell'Istituto scolastico, CP_5 soggetto tenuto all'esercizio delle funzioni di vigilanza degli alunni durante l'orario scolastico, a cagione della condotta colposa ed omissiva tenuta dall'insegnante di classe nel caso di specie, non avendo quest'ultima adoperato la necessaria vigilanza sugli alunni durante l'attività didattica.
Circa il quantum, la CTU medico legale redatta dal Dott. ha Persona_1 identificato le lesioni riportate dall'attrice quantificandole come segue: Danno biologico permanente di punti 2,0; inabilità temporanea totale, 7 GG;
Inabilità Temporanea Parziale 15 GG al 50%.
Sulla base della CTU, il danno biologico viene quindi così calcolato:
• Danno biologico 2% - età anni 18 € 1.697,60
• Invalidità totale 7 gg. € 328,16
• Invalidità parziale al 50% 15 gg. € 351,60
TOTALE € 2.377,36
Tale somma appare equa in relazione al danno come provato in giudizio. A tale importo andranno aggiunti €. 5.000,00 per le spese odontoiatriche ed €. 450,00 per spese mediche, come quantificate dalla CTU, per un totale di €. 7.827,36 .
Non merita invece accoglimento la richiesta di liquidazione del danno morale, che non risulta provato.
Merita ugualmente accoglimento la domanda di chiamata in garanzia della Compagnia assicuratrice, la quale in base alle pattuizioni contrattuali è tenuta a indennizzare gli alunni assicurati per gli infortuni subiti dagli stessi assicurati nell'ambito delle strutture scolastiche nonché durante tutte le attività, sia interne che esterne, senza limiti di orario, organizzate e/o gestite e/o effettuate e/o autorizzate dall'Istituto Scolastico Contraente. Spese ed onorari di causa seguono la soccombenza e verranno liquidati con riferimento al decisum, secondo i parametri medi di cui al DM 22/2014 e successive integrazioni, come da dispositivo.
Le spese di C.T.U., ferma restando la solidarietà passiva fra tutte le parti nei confronti del consulente in base al decreto di liquidazione emesso in data odierna (Cass. civ. sent. n. 28094 del 30.12.2009), si pongono nei rapporti interni fra le parti a carico esclusivo del convenuto.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli definitivamente pronunciando, rigettata ogni altra eccezione o deduzione, così provvede:
-1) Accerta e dichiara la responsabilità del convenuto
[...]
, sulla base del rapporto di collegamento Controparte_7 organico sussistente tra il medesimo ed il personale dipendente CP_5 dell' , nella Parte_3 produzione dell'evento dannoso per cui è causa.
-2) Per l'effetto condanna il Controparte_7
al pagamento in favore di parte attrice dell'importo di € 7.827,36 a
[...] titolo di risarcimento delle lesioni e dei danni subiti, oltre interessi dalla domanda all'effettivo pagamento.
-3) Condanna il , al Controparte_7 pagamento delle spese legali, liquidate in Euro 237,00 per spese ed Euro 2.540,00 per onorari, oltre spese generali 15%, oltre I.V.A. e C.P.A. se dovute, con attribuzione in favore del difensore di parte attrice, costituito ed antistatario.
-4) Pone definitivamente a carico del convenuto
[...]
le spese di C.T.U. Controparte_7
-5) Condanna a manlevare il convenuto Controparte_3 [...]
per quanto agli attori dovrà Controparte_7 corrispondere in ragione della presente sentenza.
Così deciso in Napoli, 29.11.2025
Il Giudice
Dott. Michele D'Auria
Il Tribunale di Napoli, in composizione monocratica, nella persona del dott. Michele D'Auria ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al R.G. n. 5832/2020 degli affari civili contenziosi ed avente ad oggetto Responsabilità dei genitori, dei tutori e dei maestri (art. 2048 c.c.)
TRA
, nato ad [...], il [...], CF , Parte_1 CodiceFiscale_1 rapp.to e difeso dall'Avv. Angelo GUERRIERO (CF C.F._2
), uno all'Avv. Lucia BONAVITA (CF ), come
[...] CodiceFiscale_3 in atti. ATTORE CONTRO
Controparte_1
, (C.F.: ) in persona del ministro pro tempore, e
[...] P.IVA_1 [...]
con sede in AT (AV), alla Via V. De Controparte_2
Caprariis, 1 (C.F.: ) in persona del dirigente scolastico pro P.IVA_2 tempore, entrambi rappresentati e difesi ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, con sede in Napoli alla Via Armando Diaz n°11, come in atti. CONVENUTO CONTRO
in persona del Legale rapp.te p.t., P. IVA Controparte_3 P.IVA_3 rapp.ta e difesa dall' Avv. Ciro BISOGNO (C.F. ), ed C.F._4 elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Salerno, alla Via Degli Orti, 28, come in atti TERZA CHIAMATA
Conclusioni parte attrice: 1) previa declaratoria di esclusiva responsabilità condannare i convenuti in solido o solo chi di dovere, al risarcimento in favore dell'attore in conseguenza delle lesioni personali riportate, ovvero di tutti i danni subiti e subendi per le lesioni personali riportate, così come verranno provati e quantificati in corso di giudizio, anche a mezzo di idonea C.T.U. medica, o che l'On.le Giudice adito vorrà liquidare di Sua Giustizia, con rivalutazione ed interessi dal fatto sino all'effettivo soddisfo. Il tutto nei limiti di Euro 26.000,00, oltre il costo degli occhiali e per le cure ortodontiche necessarie anche in futuro. 2) Condannarli, altresì, al pagamento di spese, diritti ed onorari del presente giudizio, con attribuzione al procuratore antistatario.
Conclusioni parti convenute ( e ): - In via preliminare CP_1 CP_2 dichiarare il difetto di legittimazione passiva dell' epigrafe. Parte_2
- Nel merito rigettare la domanda per assenza di responsabilità delle Amministrazioni convenute a qualsivoglia titolo. - Autorizzarsi la chiamata in causa della compagnia assicurativa con sede legale in Controparte_4
Milano, alla Piazza Vetra,17 - 20123 Milano disponendosi all'uopo la fissazione di nuova prima udienza. - Per la denegata ipotesi di accoglimento, anche parziale, di dette domande, dichiararsi la predetta , Controparte_4 in persona del l.r.p.t. allorché sarà parte in causa, tenuta a manlevare parte convenuta per quanto agli attori dovrà corrispondersi a titolo di capitale, interessi, rivalutazione, spese legali e di CTU. In ogni caso, con vittoria di diritti, onorari e spese ai sensi del D.M. 55/2014, non sussistendo gravi ed eccezionali ragioni per la compensazione delle spese ai sensi dell'art. 92 c.p.c.”. Conclusioni terzo chiamato: - in via preliminare: accertare e dichiarare la nullità dell'atto introduttivo di lite per i motivi suesposti e per l'effetto disporre la rinnovazione e/o l'integrazione dello stesso ai sensi e per gli effetti dell'art. 164 comma VI c.p.c.; - nel merito ed in via principale: per tutte le motivazioni meglio dedotte in narrativa, rigettare integralmente la domanda attorea perché inammissibile, improcedibile, nonché infondata in fatto ed in diritto;
- in via subordinata: nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda attorea, previo accertamento della responsabilità dell'amministrazione scolastica convenuta, disporre la condanna a manlevare la stessa dal risarcimento dei soli danni che risulteranno dimostrati e provati, comunque ridotti ex art. 1227 c.c.;
- sempre in via subordinata e nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda di parte attrice, disporre la condanna a manlevare l'amministrazione scolastica dal risarcimento dei danni da quantificare secondo le condizioni contrattuali di polizza e del relativo quadro sinottico dei massimali;
- in ogni caso, con vittoria di spese e compensi professionali dell'odierno giudizio e diretta attribuzione al sottoscritto procuratore dichiaratosi antistatario.
PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato il sig. conveniva Parte_1 in giudizio il liceo scientifico “ , di AT (AV) ed il CP_2
, per sentir dichiarare la di loro Controparte_5 responsabilità in merito alle lesioni personali dallo stesso subite in data 03.05.2017, durante l'orario dell'attività scolastica, nello svolgimento dell'ora di scienze motorie e chiedendo si essere per tanto risarcito. Si costituiva in giudizio per entrambi i convenuti l'Avvocatura distrettuale dello Stato, che operava la chiamata in causa della al fine di sentire CP_4 accogliere le seguenti conclusioni: “rigettare la domanda attorea perchè infondata in fatto di e in diritto;
in subordine nella denegata ipotesi di accoglimento, voglia condannare in via esclusiva la Compagnia Assicuratrice
in persona del legale rapp.te Controparte_6
p.t., con sede legale in Via Della Chiusa, n. 2 -20153 - Milano – in quanto tenuta a manlevare e garantire il Controparte_5
nonché il Liceo citato. Con vittoria di spese diritti ed onorari”.
[...]
Si costituiva quindi in giudizio la che impugnava e contestava CP_4
l'avversa domanda, ritenendola integralmente infondata in fatto ed in diritto. Ammessa ed espletata l'attività istruttoria, tramite prova testi e CTU, all'udienza del 08.07.2025 la causa era assegnata in decisione, con i termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
*****
Va preliminarmente rilevato che dagli atti e fatti di causa risulta provata la legittimazione attiva e quella passiva del convenuto . Per quanto CP_5 concerne la legittimazione attiva, essa è pacifica, non essendo nemmeno stata contestata;
in merito alla legittimazione passiva dell'istituto scolastico va invece rilevato che unico soggetto legittimato passivamente risulta essere il
, sulla base del Controparte_7 rapporto di collegamento organico sussistente tra il ed il personale CP_5 dipendente. Sul, punto, la Giurisprudenza di legittimità ha infatti sancito quanto segue: “È principio consolidato quello per cui, nell'ambito dell'amministrazione statale scolastica, legittimato passivo per le azioni di responsabilità derivanti da condotte di alunni e insegnanti poste in essere durante l'orario scolastico è unicamente il , e non i circoli didattici o CP_5
i singoli istituti …” (Cass. III Sez. Sent. N. 3275/2016). Va quindi dichiarata la mancanza di legittimazione passiva del convenuto . Pt_2
La prova testimoniale ha confermato i fatti di cui all'atto di citazione. In particolare, i testi escussi hanno riferito che l'attore ha ricevuto una forte pallonata sul viso a causa di un colpo diretto mentre si trovava all'interno dell'edificio scolastico, nell'ora di scienze motorie. Segnatamente, l'attore si trovava lungo il corridoio del campo di gioco in attesa che il campo medesimo, occupato da altra classe dell'Istituto, che stava giocando una partita di Basket, si liberasse.
Or bene, va sottolineato che il posizionamento dello studente in tale luogo avveniva a seguito delle indicazioni impartite dal docente, nonostante il corridoio di cui si tratta non fosse evidentemente il luogo opportuno ove attendere, essendo vicinissimo all'azione di gioco e non essendo fornito di alcuna protezione.
Tali elementi di fatto non sono contestati dalle parti convenute, quindi vanno definitivamente considerati pacifici. Ne consegue che l'infortunio non è stato determinato da un caso fortuito, in quanto non si è svolto durante un'attività di gioco vigilata dall'insegnate, bensì mentre parte attrice, su indicazione del docente, era semplicemente in attesa, in un luogo a ciò non deputato.
Non irrilevante, infine, la relazione di CTU la quale ha riconosciuto la sussistenza del nesso di causalità tra l'evento e il fatto lesivo come risultante dagli atti, certificando la compatibilità delle lesioni riportate da parte attrice con il sinistro come denunciato e dichiarandola affetta da postumi. Tutti tali elementi e dichiarazioni, sommandosi alle circostanze risultanti dalla documentazione medica agli atti, sono sufficienti a dimostrare integralmente l'avvenuto fatto storico.
Risulta pertanto acclarata la piena ed esclusiva responsabilità ex art. 2048 c.c., secondo comma, del convenuto Controparte_7
, sulla base del rapporto di collegamento organico sussistente tra
[...] il medesimo ed il personale dipendente dell'Istituto scolastico, CP_5 soggetto tenuto all'esercizio delle funzioni di vigilanza degli alunni durante l'orario scolastico, a cagione della condotta colposa ed omissiva tenuta dall'insegnante di classe nel caso di specie, non avendo quest'ultima adoperato la necessaria vigilanza sugli alunni durante l'attività didattica.
Circa il quantum, la CTU medico legale redatta dal Dott. ha Persona_1 identificato le lesioni riportate dall'attrice quantificandole come segue: Danno biologico permanente di punti 2,0; inabilità temporanea totale, 7 GG;
Inabilità Temporanea Parziale 15 GG al 50%.
Sulla base della CTU, il danno biologico viene quindi così calcolato:
• Danno biologico 2% - età anni 18 € 1.697,60
• Invalidità totale 7 gg. € 328,16
• Invalidità parziale al 50% 15 gg. € 351,60
TOTALE € 2.377,36
Tale somma appare equa in relazione al danno come provato in giudizio. A tale importo andranno aggiunti €. 5.000,00 per le spese odontoiatriche ed €. 450,00 per spese mediche, come quantificate dalla CTU, per un totale di €. 7.827,36 .
Non merita invece accoglimento la richiesta di liquidazione del danno morale, che non risulta provato.
Merita ugualmente accoglimento la domanda di chiamata in garanzia della Compagnia assicuratrice, la quale in base alle pattuizioni contrattuali è tenuta a indennizzare gli alunni assicurati per gli infortuni subiti dagli stessi assicurati nell'ambito delle strutture scolastiche nonché durante tutte le attività, sia interne che esterne, senza limiti di orario, organizzate e/o gestite e/o effettuate e/o autorizzate dall'Istituto Scolastico Contraente. Spese ed onorari di causa seguono la soccombenza e verranno liquidati con riferimento al decisum, secondo i parametri medi di cui al DM 22/2014 e successive integrazioni, come da dispositivo.
Le spese di C.T.U., ferma restando la solidarietà passiva fra tutte le parti nei confronti del consulente in base al decreto di liquidazione emesso in data odierna (Cass. civ. sent. n. 28094 del 30.12.2009), si pongono nei rapporti interni fra le parti a carico esclusivo del convenuto.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli definitivamente pronunciando, rigettata ogni altra eccezione o deduzione, così provvede:
-1) Accerta e dichiara la responsabilità del convenuto
[...]
, sulla base del rapporto di collegamento Controparte_7 organico sussistente tra il medesimo ed il personale dipendente CP_5 dell' , nella Parte_3 produzione dell'evento dannoso per cui è causa.
-2) Per l'effetto condanna il Controparte_7
al pagamento in favore di parte attrice dell'importo di € 7.827,36 a
[...] titolo di risarcimento delle lesioni e dei danni subiti, oltre interessi dalla domanda all'effettivo pagamento.
-3) Condanna il , al Controparte_7 pagamento delle spese legali, liquidate in Euro 237,00 per spese ed Euro 2.540,00 per onorari, oltre spese generali 15%, oltre I.V.A. e C.P.A. se dovute, con attribuzione in favore del difensore di parte attrice, costituito ed antistatario.
-4) Pone definitivamente a carico del convenuto
[...]
le spese di C.T.U. Controparte_7
-5) Condanna a manlevare il convenuto Controparte_3 [...]
per quanto agli attori dovrà Controparte_7 corrispondere in ragione della presente sentenza.
Così deciso in Napoli, 29.11.2025
Il Giudice
Dott. Michele D'Auria