TRIB
Sentenza 24 settembre 2025
Sentenza 24 settembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Foggia, sentenza 24/09/2025, n. 1614 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Foggia |
| Numero : | 1614 |
| Data del deposito : | 24 settembre 2025 |
Testo completo
N. 7488/2022 Reg. Gen. Aff. Cont.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI FOGGIA
CONTENZIOSO - SECONDA SEZIONE
in composizione monocratica e nella persona della dott.ssa Giovanna Cice, pronuncia, ex art. 281 sexies c.p.c., all'esito delle note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., in data 24.9.2025, la seguente
S E N T E N Z A nel procedimento di I grado iscritto al n. 7488/2022 del Registro Generale
Affari Contenziosi, e promosso
DA
, c.f. , elettivamente Parte_1 C.F._1 domiciliato in Foggia alla via a. Gramsci n. 107/A, presso lo studio dell'avv. Giuseppe Chiappinelli, che lo rappresenta e difende, giusta procura in atti
- PARTE OPPONENTE -
CONTRO
c.f. , in persona del l.r.p.t., Controparte_1 P.IVA_1 elettivamente domiciliata in Lodi alla via Garibaldi n. 47, presso lo studio dell'avv. Marco Rossi, che la rappresenta e difende, giusta procura in atti
- PARTE OPPOSTA –
LE RAGIONI DI FATTO E DI DIRTTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato il 27.12.22, , Parte_1 costituitosi entro il termine di cui all'art. 165 c.p.c. (cfr. Cass. civ. n. 849/2000 e Cass. civ. n. 1663/2016), ha proposto opposizione avverso il d.i. n. 1863/2022, chiedendo di revocare l'ingiunzione per essere l'avversa pretesa infondata in fatto ed in diritto.
costituendosi, oltre a chiedere la concessione Controparte_1 della provvisoria esecuzione, ha domandato di rigettare l'avversa opposizione e di confermare il decreto ingiuntivo.
Concessa la provvisoria esecuzione ex art. 648 c.p.c., istruito il processo in via documentale, ritenuta la causa matura per la decisione è stata fissata udienza per la precisazione delle conclusioni e discussione ex art. 281 sexies c.p.c., con assegnazione del termine per il deposito di note sostitutive di udienza ex art. 127 ter c.p.c..
Il decreto ingiuntivo è stato emesso per l'importo di € 16.714,32, oltre interessi e spese, a titolo di residuo insoluto del contratto di finanziamento, originariamente stipulato tra l'odierno opponente e
TI Banca s.p.a., il cui credito è stato successivamente ceduto in blocco in favore dell'odierna opponente con atto del 13.12.2021, da
Controparte_2
L'opponente ha contestato la titolarità del credito da parte dell'opposta.
Dalla documentazione in atti risulta la notifica di cessione (doc. 5) al debitore ceduto, dalla quale si evince che l'opposta ha acquistato il credito da in data 13.12.2021, conformemente a quanto Controparte_2 appare dalla lettura della pubblicazione su GU allegata alla seconda memoria istruttoria di parte opposta.
Dall'estratto dell'elenco dei crediti ceduti, risulta poi NDG dell'opponente n. 20023579971500 e tale dato umerico trova riscontro nell'elenco delle movimentazioni contrattuali (indicato come “estratto conto”) di provienza della stessa TI.
Infine, vi è dichiarazione della stessa TI, spedita ed indirizzata al debitore ceduto, che attesta l'avvenuta cessione dei crediti di cui era titolare rispetto ai finanziamenti da essa erogati, in Controparte_2
CP_ favore di Controparte_1
Ciò è sufficiente a ritenere provata non solo l'avvenuta cessione del
N. 7488/2022 ART. 281 SEXIES COD. PROC. CIV. 2 | PA G . credito (vi è infatti in atti il contratto di cessione) ma anche l'inclusione del credito nella lista dei crediti ceduti, come risulta dall'elenco indicante l'NDG corrisponente a quello riportato nel documento delle movimentazioni contrattuali e dalla stessa dichiarazione di TI
(parte del contratto di cessione insieme alla cedente e alla cessione).
È stato, quindi, assolto l'onere probatorio gravente su parte opposta (cfr.
Cass. civ. n. 31188/2017; Cass. civ. n. 4277/2023 e conformi).
Infine, l'opponente ha svolto contestazioni assolutamente generiche rispetto al quantum della pretesa non prendendo posizione specifica sulle singole voci di debito dettagliatamente indicate nell'estratto delle movimentazioni contrattuali depositate in atti.
Per tali ragioni, l'opposizione delle essere rigettata con conferma del decreto ingiuntivo.
Le spese di lite seguono i principi di soccombenza e causalità (Cfr. Cass.
Sez. Un. n. 32061/2022), per cui l'opponente, siccome soccombente, va condannato, in favore dell'opposta, al pagamento delle spese di lite, anche d'ufficio in mancanza di esplicita domanda di parte (Cass. civ. n.
2719/2015), ma comunque entro i limiti della nota spese qualora depositata ex art. 73 disp. att. cod. civ. (Cass. civ. n. 14198/2022), secondo i parametri di cui al D.M. 55/2014, oltre agli esborsi documentati ai sensi dell'art. 2 co. 2 D.M. 55 del 2014, con riferimento alle fasi del giudizio svolte, ai valori minimi per la carenza di specifiche allegazioni negli atti di parte opposta (art. 4 D.M. cit.), ed in relazione al valore del decisum non superiore ad € 26.000,00 (art. 5 co. 5 e 6 D.M. cit.).
P . Q . M .
Il Tribunale di Foggia, seconda sezione civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunziando sulla controversia civile promossa come in epigrafe, disattesa ogni altra istanza ed eccezione, così provvede:
N. 7488/2022 ART. 281 SEXIES COD. PROC. CIV. 3 | PA G . A. in accoglimento della domanda monitoria, rigetta l'opposizione e, per l'effetto, dichiara definitivamente esecutivo il decreto ingiuntivo n. 1863/2022;
B. condanna l'opponente, al rimborso in favore dell'opposta, delle spese di lite del presente giudizio pari all'importo di € 2.540,00, dovuti a titolo di compensi, oltre i.v.a. se dovuta, c.p.a. come per legge e rimborso spese forfettario nella misura del 15% sull'importo del solo compenso;
Il Giudice dott.ssa Giovanna Cice
N. 7488/2022 ART. 281 SEXIES COD. PROC. CIV. 4 | PA G .
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI FOGGIA
CONTENZIOSO - SECONDA SEZIONE
in composizione monocratica e nella persona della dott.ssa Giovanna Cice, pronuncia, ex art. 281 sexies c.p.c., all'esito delle note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., in data 24.9.2025, la seguente
S E N T E N Z A nel procedimento di I grado iscritto al n. 7488/2022 del Registro Generale
Affari Contenziosi, e promosso
DA
, c.f. , elettivamente Parte_1 C.F._1 domiciliato in Foggia alla via a. Gramsci n. 107/A, presso lo studio dell'avv. Giuseppe Chiappinelli, che lo rappresenta e difende, giusta procura in atti
- PARTE OPPONENTE -
CONTRO
c.f. , in persona del l.r.p.t., Controparte_1 P.IVA_1 elettivamente domiciliata in Lodi alla via Garibaldi n. 47, presso lo studio dell'avv. Marco Rossi, che la rappresenta e difende, giusta procura in atti
- PARTE OPPOSTA –
LE RAGIONI DI FATTO E DI DIRTTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato il 27.12.22, , Parte_1 costituitosi entro il termine di cui all'art. 165 c.p.c. (cfr. Cass. civ. n. 849/2000 e Cass. civ. n. 1663/2016), ha proposto opposizione avverso il d.i. n. 1863/2022, chiedendo di revocare l'ingiunzione per essere l'avversa pretesa infondata in fatto ed in diritto.
costituendosi, oltre a chiedere la concessione Controparte_1 della provvisoria esecuzione, ha domandato di rigettare l'avversa opposizione e di confermare il decreto ingiuntivo.
Concessa la provvisoria esecuzione ex art. 648 c.p.c., istruito il processo in via documentale, ritenuta la causa matura per la decisione è stata fissata udienza per la precisazione delle conclusioni e discussione ex art. 281 sexies c.p.c., con assegnazione del termine per il deposito di note sostitutive di udienza ex art. 127 ter c.p.c..
Il decreto ingiuntivo è stato emesso per l'importo di € 16.714,32, oltre interessi e spese, a titolo di residuo insoluto del contratto di finanziamento, originariamente stipulato tra l'odierno opponente e
TI Banca s.p.a., il cui credito è stato successivamente ceduto in blocco in favore dell'odierna opponente con atto del 13.12.2021, da
Controparte_2
L'opponente ha contestato la titolarità del credito da parte dell'opposta.
Dalla documentazione in atti risulta la notifica di cessione (doc. 5) al debitore ceduto, dalla quale si evince che l'opposta ha acquistato il credito da in data 13.12.2021, conformemente a quanto Controparte_2 appare dalla lettura della pubblicazione su GU allegata alla seconda memoria istruttoria di parte opposta.
Dall'estratto dell'elenco dei crediti ceduti, risulta poi NDG dell'opponente n. 20023579971500 e tale dato umerico trova riscontro nell'elenco delle movimentazioni contrattuali (indicato come “estratto conto”) di provienza della stessa TI.
Infine, vi è dichiarazione della stessa TI, spedita ed indirizzata al debitore ceduto, che attesta l'avvenuta cessione dei crediti di cui era titolare rispetto ai finanziamenti da essa erogati, in Controparte_2
CP_ favore di Controparte_1
Ciò è sufficiente a ritenere provata non solo l'avvenuta cessione del
N. 7488/2022 ART. 281 SEXIES COD. PROC. CIV. 2 | PA G . credito (vi è infatti in atti il contratto di cessione) ma anche l'inclusione del credito nella lista dei crediti ceduti, come risulta dall'elenco indicante l'NDG corrisponente a quello riportato nel documento delle movimentazioni contrattuali e dalla stessa dichiarazione di TI
(parte del contratto di cessione insieme alla cedente e alla cessione).
È stato, quindi, assolto l'onere probatorio gravente su parte opposta (cfr.
Cass. civ. n. 31188/2017; Cass. civ. n. 4277/2023 e conformi).
Infine, l'opponente ha svolto contestazioni assolutamente generiche rispetto al quantum della pretesa non prendendo posizione specifica sulle singole voci di debito dettagliatamente indicate nell'estratto delle movimentazioni contrattuali depositate in atti.
Per tali ragioni, l'opposizione delle essere rigettata con conferma del decreto ingiuntivo.
Le spese di lite seguono i principi di soccombenza e causalità (Cfr. Cass.
Sez. Un. n. 32061/2022), per cui l'opponente, siccome soccombente, va condannato, in favore dell'opposta, al pagamento delle spese di lite, anche d'ufficio in mancanza di esplicita domanda di parte (Cass. civ. n.
2719/2015), ma comunque entro i limiti della nota spese qualora depositata ex art. 73 disp. att. cod. civ. (Cass. civ. n. 14198/2022), secondo i parametri di cui al D.M. 55/2014, oltre agli esborsi documentati ai sensi dell'art. 2 co. 2 D.M. 55 del 2014, con riferimento alle fasi del giudizio svolte, ai valori minimi per la carenza di specifiche allegazioni negli atti di parte opposta (art. 4 D.M. cit.), ed in relazione al valore del decisum non superiore ad € 26.000,00 (art. 5 co. 5 e 6 D.M. cit.).
P . Q . M .
Il Tribunale di Foggia, seconda sezione civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunziando sulla controversia civile promossa come in epigrafe, disattesa ogni altra istanza ed eccezione, così provvede:
N. 7488/2022 ART. 281 SEXIES COD. PROC. CIV. 3 | PA G . A. in accoglimento della domanda monitoria, rigetta l'opposizione e, per l'effetto, dichiara definitivamente esecutivo il decreto ingiuntivo n. 1863/2022;
B. condanna l'opponente, al rimborso in favore dell'opposta, delle spese di lite del presente giudizio pari all'importo di € 2.540,00, dovuti a titolo di compensi, oltre i.v.a. se dovuta, c.p.a. come per legge e rimborso spese forfettario nella misura del 15% sull'importo del solo compenso;
Il Giudice dott.ssa Giovanna Cice
N. 7488/2022 ART. 281 SEXIES COD. PROC. CIV. 4 | PA G .