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Sentenza 18 aprile 2025
Sentenza 18 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 18/04/2025, n. 1782 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 1782 |
| Data del deposito : | 18 aprile 2025 |
Testo completo
N. 3550/2017 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di SALERNO
Prima Sezione Civile
Il Tribunale di Salerno, Prima Sezione Civile, nella persona del Giudice dott. Cesare Taraschi, ha pronunciato, ai sensi dell'art. 281sexies c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa civile ordinaria iscritta al n. 3550/17 R.G. affari contenziosi civili, avente ad oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo n. 169/17, emesso dal Tribunale di Salerno in data 16/01/17, depositato il 17/01/17
TRA
, rappresentato e difeso dall'avv. Sara Zammiello, presso il cui studio è Parte_1
elettivamente domiciliato in Sicignano degli Alburni (SA), alla via Galesse s.n.c., giusta procura a margine dell'atto di opposizione
OPPONENTE
E
tramite la mandataria che NT Controparte_2
agisce in virtù di procura rilasciata da la quale opera a sua volta quale mandataria di CP_3
originaria procuratrice della (il Controparte_4 NT
tutto come da atto a rogito notaio di Milano), in persona del legale rappresentante p.t., Persona_1 rappresentata e difesa dall'avv. Raffaella Greco, con la quale è elett.te domiciliata presso lo studio dell'avv. Venusia Mazzara, in Parma, alla via Vincent Van Gogh n. 16, giusta procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta
OPPOSTA
E tramite la procuratrice a tanto legittimata dalla Controparte_5 Controparte_2
prima mandataria titolare di procura rilasciata dalla , in Controparte_6 CP_5 persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Raffaella Greco, con pagina 1 di 5 domicilio eletto presso lo studio dell'avv. Assunta Longobardi, in virtù di procura allegata alla comparsa di intervento e di nuova elezione di domicilio nel corso del giudizio
TERZA INTERVENTRICE VOLONTARIA
MOTIVAZIONE IN FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione, notificato il 03/04/17, proponeva opposizione avverso il Parte_1
decreto ingiuntivo n. 169/17, emesso dal Tribunale di Salerno in data 16-17/01/17 e notificato il
22/02/17, con cui gli era stato intimato il pagamento, in favore della NT
, della somma di € 45.761,26, oltre interessi moratori e spese processuali, a titolo di
[...]
debitoria residua del contratto di prestito al consumo stipulato il 13/02/07 con la società opposta.
L'opponente, in particolare, deduceva: 1) l'incertezza in ordine alla legittimazione della
[...]
, atteso che questa non aveva mai comunicato le presunte modifiche societarie NT intervenute nel corso degli anni, in violazione dell'art. 22 del contratto oggetto di causa;
2) la presenza di clausole vessatorie in relazione alle penali previste, agli interessi moratori ed alla facoltà di modifica delle condizioni contrattuali;
3) la redazione delle clausole in forma microscopica e non intellegibile;
4) il parziale pagamento della debitoria, avendo esso opponente versato la complessiva somma di € 10.726,52, anche tramite 8 effetti cambiari rilasciati in occasione della stipulazione di un piano di rientro.
Tanto premesso, l'opponente chiedeva la revoca del decreto ingiuntivo per le ragioni esposte, con vittoria di spese giudiziali.
Con comparsa di risposta, depositata il 04/01/18, si costituiva la , la NT quale chiedeva il rigetto dell'opposizione in quanto infondata in fatto e diritto, con conferma del decreto ingiuntivo e vittoria di spese giudiziali.
Veniva espletata con esito negativo la procedura di mediazione ex d.lgs. n. 28/2010.
Con comparsa di risposta, depositata il 09/02/21, interveniva in giudizio ex art. 111 c.p.c. la quale cessionaria del credito oggetto di causa, la quale si riportava alle domande Controparte_5
ed eccezioni della propria dante causa.
Acquisita documentazione varia, all'odierna udienza le parti precisavano le conclusioni e discutevano oralmente la causa, che veniva decisa dal sottoscritto giudicante ex art. 281sexies
c.p.c. mediante lettura della motivazione e del dispositivo.
Occorre premettere che non vi è contestazione tra le parti in relazione all'esistenza del rapporto dal quale è scaturito il credito vantato dalla parte opposta.
In proposito, dalla documentazione in atti, prodotta fin dalla fase monitoria, risulta che Pt_1
stipulava con la in data 13/02/07, il contratto di prestito al consumo n.
[...] NT
pagina 2 di 5 960525, finalizzato all'acquisto di un'autovettura, per l'importo di € 37.103,04 (comprensivo di capitale finanziato, pari ad € 25.000,00, oltre interessi e spese), da restituire in 72 rate mensili di €
515,32 ciascuna, con TAN fisso del 12,50%, TAEG del 13,25% e interesse moratorio pari al 2,5% mensile e comunque in misura non superiore a quella consentita dalla legge al momento della stipula del contratto (in ordine alla validità di tale clausola di salvaguardia, cfr. Cass. n. 13144/23).
Risulta, altresì, che l'opponente, per sua stessa ammissione, dopo aver pagato le prime rate da marzo a giugno 2007, si rendeva moroso nel pagamento delle restanti rate ed onorava solo parzialmente il piano di rientro con rilascio di cambiali, concordato con la Tarida s.r.l. per conto della NT
L'opponente veniva dichiarato decaduto dal beneficio del termine con racc. a.r. del 22/01/13
(ricevuta il 31/01/13), e lasciava un debito residuo, a quella data, di € 33.643,33, come dettagliato nella predetta racc. a.r.
La società opposta ha prodotto il contratto, il relativo piano di ammortamento e l'estratto conto integrale del rapporto, da cui si evince che sono stati conteggiati tutti i pagamenti eseguiti dal
, anche quelli mediante titoli cambiari. Pt_1
Infondata è l'eccezione inerente alla carenza di legittimazione della in quanto NT
dalla documentazione in atti risulta che questa rilasciava procura alla Controparte_4
che, a sua volta, conferiva apposita procura alla Quest'ultima, con apposito atto,
[...] CP_3
nominava e costituiva procuratore speciale la società Jupiter Iustitia s.r.l. per svolgere ogni attività relativa alla gestione dei crediti di in tutte le fasi giudiziali e NT
stragiudiziali. Successivamente la Jupiter Iustitia s.r.l. cambiava denominazione sociale in
[...]
Non risulta, quindi, intervenuta alcuna modifica societaria da parte della Controparte_2
[...] si rendeva cessionaria “pro soluto”, con contratto del 05/12/18, di un Parte_2
pacchetto di crediti in sofferenza originato anche dal portafoglio di giusta NT
operazione di cartolarizzazione realizzata ai sensi degli artt. 1 e 4 l. n. 130/99, nonché art. 58 d.lgs.
n. 385/93, come da avviso pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 143 dell'11/12/18.
La titolarità del credito in capo alla non è stata oggetto di alcuna contestazione Controparte_5 da parte dell'opponente.
Ebbene, le altre doglianze sollevate dall'opponente non sono meritevoli di accoglimento.
Non meritevole di accoglimento è anche l'eccezione di vessatorietà delle clausole contrattuali.
In primo luogo, l'art. 34 d.lgs. n. 206/05 (Codice del consumo) esclude la vessatorietà delle clausole che riproducono disposizioni di legge, sicchè non può ritenersi abusiva la clausola pagina 3 di 5 contrattuale che richiama l'art. 1186 c.c. in relazione alla decadenza dal beneficio del termine, mentre, per quanto attiene alle penali ed alla clausola determinativa degli interessi moratori, va rammentato che, ai sensi dell'art. 33, co. 2, lett. f), d.lgs. n. 206/05, si presumono vessatorie fino a prova contraria le clausole che hanno per oggetto, o per effetto, di “imporre al consumatore, in caso di inadempimento o di ritardo nell'adempimento, il pagamento di una somma di denaro a titolo di risarcimento, clausola penale o altro titolo equivalente d'importo manifestamente eccessivo”.
Nella specie, la doglianza sollevata dall'opponente è del tutto generica, atteso che lo stesso non ha allegato le ragioni per le quali il tasso moratorio e le penali previste in caso di inadempimento risulterebbero “d'importo manifestamente eccessivo”, considerato che solo in tale ipotesi la relativa clausola si presume vessatoria ai sensi della predetta norma.
Inoltre, diversamente da quanto sostenuto dall'opponente, le condizioni contrattuali risultano riportate, nel contratto di finanziamento, con caratteri grafici chiaramente leggibili ed intellegibili.
In ogni caso, come statuito dalla Suprema Corte, nei contratti stipulati mediante moduli e formulari, qualora la clausola contrattuale risulti scarsamente o per nulla leggibile, sia perché il modello è in fotocopia sia perché i caratteri grafici sono eccessivamente piccoli, il contraente debole può esigere dalla controparte che gli venga fornito un modello contrattuale pienamente leggibile;
ma, ove ciò non abbia fatto, come avvenuto nel caso di specie, non può lamentare in sede giudiziale di non aver rettamente compreso la portata della suddetta clausola (Cass. n. 3307/18).
Infine, deve rilevarsi che, da un lato, non risulta alcuna modifica unilaterale da parte della finanziaria delle clausole contrattuali, e che, dall'altro, il tasso moratorio applicato, come si evince dall'estratto conto, è stato pari al 16,25% dall'01/01/07, al 13,25% dal 13/02/07 ed al 12,50% dall'01/01/11, e quindi sempre inferiore al tasso soglia ex l. n. 108/96 per gli interessi moratori, pari al 19,21%.
Tuttavia, dal già citato estratto conto, prodotto fin dalla fase monitoria, risulta che, alla data del
20/12/16, la debitoria ammontava ad € 43.324,02, e non ad € 45.761,26 come sostenuto nel ricorso monitorio e come erroneamente recepito nel decreto ingiuntivo opposto. Invero, l'importo di €
45.761,26 non trova alcun riscontro nella documentazione in atti.
Ne consegue che, in parziale accoglimento dell'opposizione, va revocato il decreto ingiuntivo e va condannato al pagamento, in favore della della somma di € Parte_1 Controparte_5
43.324,02, oltre interessi moratori convenzionali dal 21/12/16 al soddisfo, comunque nei limiti di cui alla l. n. 108/96.
pagina 4 di 5 Le spese giudiziali, anche quelle della fase monitoria, seguono la soccombenza dell'opponente e sono liquidate, in favore della terza interventrice, come in dispositivo, secondo i valori minimi del
D.M. n. 147/22 (scaglione da € 26.000,01 ad € 52.000,00), stante la semplicità della lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, Prima Sezione Civile, in persona del Giudice dott. Cesare Taraschi, definitivamente pronunziando nel giudizio n. 3550/17 R.G., ogni diversa istanza ed eccezione rigettata e/o disattesa, così provvede:
1) accoglie parzialmente l'opposizione e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo n. 169/17, emesso dal Tribunale di Salerno in data 16/01/17, depositato il 17/01/17;
2) condanna al pagamento, in favore della come Parte_1 Controparte_5 rappresentata nel presente giudizio, della somma di € 43.324,02, oltre interessi moratori convenzionali dal 21/12/16 al soddisfo, comunque nei limiti di cui alla l. n. 108/96;
3) condanna al pagamento, in favore della come Parte_1 Controparte_5 rappresentata nel presente giudizio, delle spese processuali, che si liquidano in € 300,00 per spese vive ed € 4.494,00 per compenso professionale, oltre rimborso spese generali, iva e cpa come per legge.
Salerno, 18 aprile 2025
Il Giudice
dott. Cesare Taraschi
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di SALERNO
Prima Sezione Civile
Il Tribunale di Salerno, Prima Sezione Civile, nella persona del Giudice dott. Cesare Taraschi, ha pronunciato, ai sensi dell'art. 281sexies c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa civile ordinaria iscritta al n. 3550/17 R.G. affari contenziosi civili, avente ad oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo n. 169/17, emesso dal Tribunale di Salerno in data 16/01/17, depositato il 17/01/17
TRA
, rappresentato e difeso dall'avv. Sara Zammiello, presso il cui studio è Parte_1
elettivamente domiciliato in Sicignano degli Alburni (SA), alla via Galesse s.n.c., giusta procura a margine dell'atto di opposizione
OPPONENTE
E
tramite la mandataria che NT Controparte_2
agisce in virtù di procura rilasciata da la quale opera a sua volta quale mandataria di CP_3
originaria procuratrice della (il Controparte_4 NT
tutto come da atto a rogito notaio di Milano), in persona del legale rappresentante p.t., Persona_1 rappresentata e difesa dall'avv. Raffaella Greco, con la quale è elett.te domiciliata presso lo studio dell'avv. Venusia Mazzara, in Parma, alla via Vincent Van Gogh n. 16, giusta procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta
OPPOSTA
E tramite la procuratrice a tanto legittimata dalla Controparte_5 Controparte_2
prima mandataria titolare di procura rilasciata dalla , in Controparte_6 CP_5 persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Raffaella Greco, con pagina 1 di 5 domicilio eletto presso lo studio dell'avv. Assunta Longobardi, in virtù di procura allegata alla comparsa di intervento e di nuova elezione di domicilio nel corso del giudizio
TERZA INTERVENTRICE VOLONTARIA
MOTIVAZIONE IN FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione, notificato il 03/04/17, proponeva opposizione avverso il Parte_1
decreto ingiuntivo n. 169/17, emesso dal Tribunale di Salerno in data 16-17/01/17 e notificato il
22/02/17, con cui gli era stato intimato il pagamento, in favore della NT
, della somma di € 45.761,26, oltre interessi moratori e spese processuali, a titolo di
[...]
debitoria residua del contratto di prestito al consumo stipulato il 13/02/07 con la società opposta.
L'opponente, in particolare, deduceva: 1) l'incertezza in ordine alla legittimazione della
[...]
, atteso che questa non aveva mai comunicato le presunte modifiche societarie NT intervenute nel corso degli anni, in violazione dell'art. 22 del contratto oggetto di causa;
2) la presenza di clausole vessatorie in relazione alle penali previste, agli interessi moratori ed alla facoltà di modifica delle condizioni contrattuali;
3) la redazione delle clausole in forma microscopica e non intellegibile;
4) il parziale pagamento della debitoria, avendo esso opponente versato la complessiva somma di € 10.726,52, anche tramite 8 effetti cambiari rilasciati in occasione della stipulazione di un piano di rientro.
Tanto premesso, l'opponente chiedeva la revoca del decreto ingiuntivo per le ragioni esposte, con vittoria di spese giudiziali.
Con comparsa di risposta, depositata il 04/01/18, si costituiva la , la NT quale chiedeva il rigetto dell'opposizione in quanto infondata in fatto e diritto, con conferma del decreto ingiuntivo e vittoria di spese giudiziali.
Veniva espletata con esito negativo la procedura di mediazione ex d.lgs. n. 28/2010.
Con comparsa di risposta, depositata il 09/02/21, interveniva in giudizio ex art. 111 c.p.c. la quale cessionaria del credito oggetto di causa, la quale si riportava alle domande Controparte_5
ed eccezioni della propria dante causa.
Acquisita documentazione varia, all'odierna udienza le parti precisavano le conclusioni e discutevano oralmente la causa, che veniva decisa dal sottoscritto giudicante ex art. 281sexies
c.p.c. mediante lettura della motivazione e del dispositivo.
Occorre premettere che non vi è contestazione tra le parti in relazione all'esistenza del rapporto dal quale è scaturito il credito vantato dalla parte opposta.
In proposito, dalla documentazione in atti, prodotta fin dalla fase monitoria, risulta che Pt_1
stipulava con la in data 13/02/07, il contratto di prestito al consumo n.
[...] NT
pagina 2 di 5 960525, finalizzato all'acquisto di un'autovettura, per l'importo di € 37.103,04 (comprensivo di capitale finanziato, pari ad € 25.000,00, oltre interessi e spese), da restituire in 72 rate mensili di €
515,32 ciascuna, con TAN fisso del 12,50%, TAEG del 13,25% e interesse moratorio pari al 2,5% mensile e comunque in misura non superiore a quella consentita dalla legge al momento della stipula del contratto (in ordine alla validità di tale clausola di salvaguardia, cfr. Cass. n. 13144/23).
Risulta, altresì, che l'opponente, per sua stessa ammissione, dopo aver pagato le prime rate da marzo a giugno 2007, si rendeva moroso nel pagamento delle restanti rate ed onorava solo parzialmente il piano di rientro con rilascio di cambiali, concordato con la Tarida s.r.l. per conto della NT
L'opponente veniva dichiarato decaduto dal beneficio del termine con racc. a.r. del 22/01/13
(ricevuta il 31/01/13), e lasciava un debito residuo, a quella data, di € 33.643,33, come dettagliato nella predetta racc. a.r.
La società opposta ha prodotto il contratto, il relativo piano di ammortamento e l'estratto conto integrale del rapporto, da cui si evince che sono stati conteggiati tutti i pagamenti eseguiti dal
, anche quelli mediante titoli cambiari. Pt_1
Infondata è l'eccezione inerente alla carenza di legittimazione della in quanto NT
dalla documentazione in atti risulta che questa rilasciava procura alla Controparte_4
che, a sua volta, conferiva apposita procura alla Quest'ultima, con apposito atto,
[...] CP_3
nominava e costituiva procuratore speciale la società Jupiter Iustitia s.r.l. per svolgere ogni attività relativa alla gestione dei crediti di in tutte le fasi giudiziali e NT
stragiudiziali. Successivamente la Jupiter Iustitia s.r.l. cambiava denominazione sociale in
[...]
Non risulta, quindi, intervenuta alcuna modifica societaria da parte della Controparte_2
[...] si rendeva cessionaria “pro soluto”, con contratto del 05/12/18, di un Parte_2
pacchetto di crediti in sofferenza originato anche dal portafoglio di giusta NT
operazione di cartolarizzazione realizzata ai sensi degli artt. 1 e 4 l. n. 130/99, nonché art. 58 d.lgs.
n. 385/93, come da avviso pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 143 dell'11/12/18.
La titolarità del credito in capo alla non è stata oggetto di alcuna contestazione Controparte_5 da parte dell'opponente.
Ebbene, le altre doglianze sollevate dall'opponente non sono meritevoli di accoglimento.
Non meritevole di accoglimento è anche l'eccezione di vessatorietà delle clausole contrattuali.
In primo luogo, l'art. 34 d.lgs. n. 206/05 (Codice del consumo) esclude la vessatorietà delle clausole che riproducono disposizioni di legge, sicchè non può ritenersi abusiva la clausola pagina 3 di 5 contrattuale che richiama l'art. 1186 c.c. in relazione alla decadenza dal beneficio del termine, mentre, per quanto attiene alle penali ed alla clausola determinativa degli interessi moratori, va rammentato che, ai sensi dell'art. 33, co. 2, lett. f), d.lgs. n. 206/05, si presumono vessatorie fino a prova contraria le clausole che hanno per oggetto, o per effetto, di “imporre al consumatore, in caso di inadempimento o di ritardo nell'adempimento, il pagamento di una somma di denaro a titolo di risarcimento, clausola penale o altro titolo equivalente d'importo manifestamente eccessivo”.
Nella specie, la doglianza sollevata dall'opponente è del tutto generica, atteso che lo stesso non ha allegato le ragioni per le quali il tasso moratorio e le penali previste in caso di inadempimento risulterebbero “d'importo manifestamente eccessivo”, considerato che solo in tale ipotesi la relativa clausola si presume vessatoria ai sensi della predetta norma.
Inoltre, diversamente da quanto sostenuto dall'opponente, le condizioni contrattuali risultano riportate, nel contratto di finanziamento, con caratteri grafici chiaramente leggibili ed intellegibili.
In ogni caso, come statuito dalla Suprema Corte, nei contratti stipulati mediante moduli e formulari, qualora la clausola contrattuale risulti scarsamente o per nulla leggibile, sia perché il modello è in fotocopia sia perché i caratteri grafici sono eccessivamente piccoli, il contraente debole può esigere dalla controparte che gli venga fornito un modello contrattuale pienamente leggibile;
ma, ove ciò non abbia fatto, come avvenuto nel caso di specie, non può lamentare in sede giudiziale di non aver rettamente compreso la portata della suddetta clausola (Cass. n. 3307/18).
Infine, deve rilevarsi che, da un lato, non risulta alcuna modifica unilaterale da parte della finanziaria delle clausole contrattuali, e che, dall'altro, il tasso moratorio applicato, come si evince dall'estratto conto, è stato pari al 16,25% dall'01/01/07, al 13,25% dal 13/02/07 ed al 12,50% dall'01/01/11, e quindi sempre inferiore al tasso soglia ex l. n. 108/96 per gli interessi moratori, pari al 19,21%.
Tuttavia, dal già citato estratto conto, prodotto fin dalla fase monitoria, risulta che, alla data del
20/12/16, la debitoria ammontava ad € 43.324,02, e non ad € 45.761,26 come sostenuto nel ricorso monitorio e come erroneamente recepito nel decreto ingiuntivo opposto. Invero, l'importo di €
45.761,26 non trova alcun riscontro nella documentazione in atti.
Ne consegue che, in parziale accoglimento dell'opposizione, va revocato il decreto ingiuntivo e va condannato al pagamento, in favore della della somma di € Parte_1 Controparte_5
43.324,02, oltre interessi moratori convenzionali dal 21/12/16 al soddisfo, comunque nei limiti di cui alla l. n. 108/96.
pagina 4 di 5 Le spese giudiziali, anche quelle della fase monitoria, seguono la soccombenza dell'opponente e sono liquidate, in favore della terza interventrice, come in dispositivo, secondo i valori minimi del
D.M. n. 147/22 (scaglione da € 26.000,01 ad € 52.000,00), stante la semplicità della lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, Prima Sezione Civile, in persona del Giudice dott. Cesare Taraschi, definitivamente pronunziando nel giudizio n. 3550/17 R.G., ogni diversa istanza ed eccezione rigettata e/o disattesa, così provvede:
1) accoglie parzialmente l'opposizione e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo n. 169/17, emesso dal Tribunale di Salerno in data 16/01/17, depositato il 17/01/17;
2) condanna al pagamento, in favore della come Parte_1 Controparte_5 rappresentata nel presente giudizio, della somma di € 43.324,02, oltre interessi moratori convenzionali dal 21/12/16 al soddisfo, comunque nei limiti di cui alla l. n. 108/96;
3) condanna al pagamento, in favore della come Parte_1 Controparte_5 rappresentata nel presente giudizio, delle spese processuali, che si liquidano in € 300,00 per spese vive ed € 4.494,00 per compenso professionale, oltre rimborso spese generali, iva e cpa come per legge.
Salerno, 18 aprile 2025
Il Giudice
dott. Cesare Taraschi
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