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Sentenza 14 dicembre 2025
Sentenza 14 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catanzaro, sentenza 14/12/2025, n. 1322 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catanzaro |
| Numero : | 1322 |
| Data del deposito : | 14 dicembre 2025 |
Testo completo
N. 55/2019 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI CATANZARO
Prima Sezione Civile
La Corte d'Appello di Catanzaro, Prima Sezione Civile, composta dai magistrati:
1) dott. Alberto Nicola Filardo Presidente
2) dott. Fabrizio Cosentino Consigliere
3) dott.ssa Tiziana Drago Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado d'appello iscritta al n. 55/2019 R.G. vertente tra
(già Parte_1 Parte_2
(C.F.: , in persona del legale rappresentante pro-tempore,
[...] P.IVA_1 rappresentato e difeso dall'Avv. Emilio Corea;
appellante
e
(C.F.: ), rappresentato e difeso Controparte_1 C.F._1 dall'Avv. Maria Stefania Valentini;
appellato
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 1122/2018 del Tribunale di Catanzaro, pubblicata il 16.06.2018, avente ad oggetto accertamento negativo del credito e indebito oggettivo
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per l'appellante: “insiste affinché voglia l'Ecc.ma Corte di Appello adita, in accoglimento dell'appello proposto, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, riformare la impugnata sentenza e, per l'effetto: rigettare la domanda
1 proposta da perché infondata in fatto e in diritto, con condanna Controparte_1 dello stesso alla restituzione al Servizio Elettrico Nazionale S.p.A. Controparte_1 degli importi corrisposti in forza della sentenza di primo grado, oltre interessi legali dalla data della ricezione al saldo effettivo;
in ogni caso con vittoria di spese, diritti ed onorari di entrambi i gradi del giudizio”.
Per l'appellato: “insiste affinché l'Ecc.ma Corte adita, voglia confermare la impugnata sentenza, con condanna alle spese anche del presente grado di giudizio, oltre interessi legali dalla data della ricezione al saldo effettivo;
in ogni caso con vittoria di spese, diritti ed onorari di entrambi i gradi del giudizio”.
FATTO e DIRITTO
§ 1.Il giudizio di primo e secondo grado
1.1. Con atto di citazione notificato in data 28.02.2011, il sig. , Controparte_1 premettendo di avere in essere un contratto di fornitura di energia elettrica con
[...]
contestava la dovutezza delle somme richieste con la Parte_2 fattura n. 792940264521027 del 05.04.2010 relativa al periodo dal 01.09.2009
(precedente lettura effettiva 14.283 kWh) al 07.03.2010 (ultima lettura effettiva
53.902 kWh), in quanto erronee e spropositate rispetto ai consumi effettivi. Esponeva che in base a detta fattura in soli 187 giorni erano stati registrati ben 39619 kWh;
che a fronte dei reclami aveva riconosciuto solo parzialmente le sue ragioni, Pt_2 riducendo l'importo richiesto da €12.128,60 ad €8.040,91 ma senza ridimensionare il consumo fatturato, bensì fondando lo storno sulla base di un ricalcolo inerente il periodo di riferimento dal 30.08.2003 al 07.03.2010; che l'abnormità dei consumi fatturati era confermata dalla perizia tecnica a firma ing. che Persona_1 Pt_2 in data 29.07.2010 aveva sostituito il contatore in quanto malfunzionante;
che infatti nella fattura del 25.08.2010 veniva riportato un consumo pari a zero;
che esso attore al solo fine di evitare il distacco della fornitura aveva chiesto la rateizzazione del pagamento dell'importo di €8.040,91. Chiedeva, quindi, di accertare e dichiarare la non dovutezza dell'importo richiesto di €8.040,91 e disporre il rimborso della somma versata di €3.537,67 oltre interessi.
Costituitasi in giudizio, contestava la domanda Parte_2 attorea, denunciandone l'infondatezza in fatto ed in diritto.
Concessi i termini di cui all'art. 183, comma 6, c.p.c. ed espletata l'istruttoria orale, con sentenza n. 1122/2018 il Tribunale così statuiva: “accoglie la domanda proposta e, per l'effetto, accerta e dichiara non dovuto da l'importo Controparte_1
2 di € 8.040,91 richiesto da condanna la Parte_2 [...]
, già , alla restituzione in favore di Parte_2 Parte_2 [...]
della somma di € 5.326,87, oltre interessi dalla maturazione al soddisfo;
CP_1 condanna la , già al pagamento in Parte_2 Parte_2 favore di parte attrice delle spese di lite liquidate in complessivi € 3598,50, di cui €
214,00 per esborsi ed € 3.384,50 per competenze professionali, oltre rimb. forf., Iva
e Cpa”.
Segnatamente il giudice di primo grado, sulla scorta del consolidato orientamento della Suprema Corte, riteneva che a fronte delle contestazioni attoree fosse onere della convenuta dimostrare la correttezza dei consumi fatturati. Osservava che la bolletta era priva di qualsivoglia efficacia probatoria, che la stessa parte convenuta aveva dichiarato la mancanza di lettura da parte del distributore e di autolettura da parte del cliente, che nessun accertamento era stato effettuato sul corretto funzionamento del contatore, che non aveva esibito in giudizio la stima Pt_2 dettagliata della ricostruzione e della metodologia utilizzata.
1.2.Avverso detta sentenza proponeva appello, con citazione notificata il
07.01.2019, (già Parte_1 Parte_2 lamentando erroneità, insufficienza e contraddittorietà della motivazione, violazione e/o falsa applicazione del decreto legge pubblicato in G.U. in data 18/06/2007 e convertito nella legge 3/8/2007 n. 125 e della normativa vigente in materia di rilevazione e fatturazione dei consumi di energia elettrica, violazione e/o falsa applicazione dell'art. 2697 c.c. e del principio di valutazione delle risultanze probatorie, violazione e/o falsa applicazione dell'art. 2033 c.c.. Deduceva che
[...] non poteva essere ritenuta responsabile di inadempimenti Parte_2 ascrivibili a e segnatamente della mancata lettura del Controparte_2 contatore da parte di quest'ultima; che in ogni caso, secondo quanto specificato dall'art. 3 delle condizioni generali di fornitura, la rilevazione della lettura non costituiva alcun obbligo;
che quanto alla sostituzione del contatore in data
26.07.2010, la stessa era avvenuta non per un malfunzionamento bensì per esigenze commerciali ed aziendali di ammodernamento della rete elettrica e comunque si trattava di attività riservata al distributore;
che la fattura era stata emessa sulla base dei consumi comunicati dal distributore territorialmente competente;
che come dimostrato dalla documentazione prodotta in primo grado e dalla testimonianza del teste , aveva provveduto ad effettuare formale verifica dei Testimone_1 Pt_2
3 consumi inerenti la fornitura in oggetto;
che il aveva formalmente accettato CP_1 la predetta verifica provvedendo anche a richiedere la rateizzazione dell'importo dovuto;
che alcun valore poteva essere attribuito alla testimonianza dell'ing. trattandosi di ingegnere edile privo di competenza in materia;
che inoltre Per_1 annullare interamente la fattura equivaleva a dichiarare che il per l'intero CP_1 periodo non aveva consumato neanche un kWh di energia elettrica, circostanza questa notoriamente impossibile.
Tanto premesso, l'appellante formulava le conclusioni riportate in epigrafe.
Con comparsa depositata in data 05.04.2019 si costituiva il quale Controparte_1 eccepiva in via preliminare la inammissibilità dell'appello ai sensi dell'art. 342 c.p.c.
e nel merito chiedeva il rigetto del gravame in quanto infondato in fatto e in diritto.
All'udienza di prima trattazione del 14.05.2019 la Corte rinviava per la precisazione delle conclusioni al 10.05.2022.
Seguivano alcuni differimenti per ragioni organizzative e di sovraccarico del ruolo.
Con decreto di variazione tabellare del 09.09.2024 veniva disposta l'assegnazione del presente procedimento alla dr.ssa Tiziana Drago, magistrato applicato a questa
Corte per il raggiungimento degli obiettivi del PNRR, giusta delibera del CSM del
26.07.2024.
Con provvedimento del 15.07.2025 il Consigliere Istruttore assegnava i termini di cui al novellato art. 352 c.p.c. e fissava avanti a sé l'udienza del 25.11.2025 di rimessione della causa in decisione.
All'esito della stessa, svoltasi in modalità cartolare ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la causa veniva riservata al Collegio per la decisione.
§ 2. Le questioni preliminari
2.1. L'appello supera il vaglio di ammissibilità in rito di cui all'art. 342 c.p.c. fondandosi su critiche sufficientemente argomentate, in termini tali da consentire l'individuazione delle ragioni di doglianza, rispetto alla ricostruzione dei fatti e alla risoluzione delle questioni di diritto in primo grado, sulle quali è fondata la richiesta di riforma della sentenza appellata. Al riguardo, val la pena rilevare che la Suprema
Corte, con rilevante ed autorevole intervento nomofilattico, ha "mitigato" le rigide preclusioni formali introdotte dalla novellata disposizione processuale (Cass.
SS.UU. n. 27199 del 16/11/2017) con il consolidamento di un principio giuridico cui questo Collegio ha inteso uniformarsi, secondo il quale si esclude che l'atto d'appello
4 debba rivestire particolari forme sacramentali o che debba contenere la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella del primo grado.
§ 3. Le valutazioni della Corte
3.1. Il gravame non appare meritevole di accoglimento.
Come la Suprema Corte ha avuto più volte modo di affermare in tema di somministrazione di energia elettrica, la rilevazione dei consumi mediante contatore
è assistita da una mera presunzione semplice di veridicità sicché, in caso di contestazione, grava sul somministrante (anche se convenuto in giudizio con azione di accertamento negativo del credito) l'onere di provare che il contatore era perfettamente funzionante (v. Cass., 18/10/2023, n. 28984, 24/09/2024 n. 25542).
Si è al riguardo precisato che in forza del principio di vicinanza della prova, spetta all'utente contestare il malfunzionamento del contatore - richiedendone la verifica -
e dimostrare l'entità dei consumi effettuati nel periodo (avuto riguardo al dato statistico di consumo normalmente rilevato in precedenti bollette e corrispondente agli ordinari impieghi di energia). Incombe, invece, sul gestore l'onere di provare che lo strumento di misurazione è regolarmente funzionante e, in questo caso, l'utente è tenuto a dimostrare che l'eccessività dei consumi è imputabile a terzi e, altresì, che l'impiego abusivo non è stato agevolato da sue condotte negligenti nell'adozione di misure di controllo idonee ad impedire altrui condotte illecite (v. Cass., 9/1/2020, n.
297; e, conformemente, da ultimo, Cass., 10/4/2024, n. 9706. E già Cass., 21/5/2019,
n. 13605).
Nella specie, dalla relazione di parte a firma dell'ing. (la cui validità Per_1 non può ritenersi inficiata per il solo fatto che il perito fosse un ingegnere edile, non richiedendo l'elaborazione della perizia particolari competenze specialistiche) si ricava che il dato relativo alla quantità di energia elettrica oggetto di asserito consumo effettivo, assunto dall'appellante a base della fattura in controversia, è all'evidenza del tutto anomalo, discostandosi in maniera significativa dalla media dei consumi sia pregressi che successivi (nella stessa bolletta in controversia alla voce
“consumi medi giornalieri” viene riportato 6,5 kWh/giorno per il periodo
30.08.2003-01.09.2009, 211,9 kWh/giorno per il periodo 01.09.2009-07.03.2010 e
19,9 kWh/giorno per il periodo 07.03.2010-31.03.2010). Inoltre il consulente di parte ha evidenziato che il consumo fatturato di 39.619 kWh in 187 giorni è evenienza impossibile dal punto di vista tecnico in quanto la massima energia assorbibile in base alla potenza impegnata dal (4,5 kWh + 0,5 di tolleranza) era di 120 kWh CP_1
5 al giorno e dunque 22.440 kWh per 187 giorni (per assorbire l'energia indicata sarebbe stata necessaria una potenza disponibile pari a 8,83 kWh o che una giornata avesse una durata di 42,37 ore).
L'abnormità dei consumi è circostanza ammessa dalla stessa teste di parte appellante, la quale ha dichiarato che “la verifica è stata Testimone_1 effettuata d'ufficio, in quanto avendo rilevato un andamento anomalo del consumo,
è stata fatta una verifica amministrativa/contabile rispetto alle bollette”.
Risulta ancora che in data 19.07.2010, dopo che a seguito dei reclami Pt_2 dell'appellato, aveva rideterminato in €8.040,91 l'importo di cui alla fattura in contestazione, senza tuttavia modificare i consumi fatturati, il richiedeva la CP_1 verifica del misuratore e che in data 26.07.2010 il contatore veniva sostituito.
Tali essendo le emergenze processuali, ritiene la Corte che on abbia fornito Pt_2 piena prova della corrispondenza tra gli importi fatturati e l'energia effettivamente erogata, oltre a non aver provato il regolare funzionamento del contatore.
Infatti, la società appellante ha depositato solo le fatture e non anche le tabelle contenenti i dati di misura. Inoltre, essa assume che la sostituzione del misuratore sarebbe avvenuta non perché fosse malfunzionante, ma per ragioni aziendali, senza tuttavia fornire prova di quanto asserito con il deposito della documentazione riguardante le operazioni di sostituzione del misuratore.
La stessa teste ha fatto riferimento ad una verifica di natura Tes_1 esclusivamente contabile.
Né giova all'appellante dedurre la diversità delle attività svolte dalla stessa rispetto alla società di distribuzione. Tale deduzione non tiene conto della circostanza per cui la società di vendita, nello svolgimento dell'attività di fatturazione dell'energia erogata, doveva necessariamente accedere alle letture svolte periodicamente dalla società di distribuzione, disponendo della documentazione relativa alle letture e assicurandosi in merito allo svolgimento dei controlli sul regolare funzionamento dei contatori.
Infatti, tali controlli costituiscono il presupposto indispensabile per la corretta quantificazione dell'energia erogata, dunque per il sorgere del credito relativo al pagamento dei beni somministrati.
Pertanto, in mancanza di ogni prova in ordine al regolare funzionamento dei contatori e alla specifica corrispondenza degli importi fatturati rispetto al
6 quantitativo di energia erogata, la pretesa creditoria non può ritenersi supportata da idonea prova.
Va da sé che del tutto correttamente il primo giudice ha ritenuto non provato il credito fatto valere da nessun rilievo potendosi peraltro Parte_2 attribuire all'assunto dell'appellante secondo cui sarebbero comunque dovute le altre voci riportate in fattura quali oneri, addizionali, quote fisse e di potenza, ecc., trattandosi di dati variabili in relazione ai consumi e quindi da questi influenzati.
Infine la richiesta di rateizzazione del debito non costituisce acquiescenza e pertanto non ha l'effetto di precludere ogni contestazione in ordine all'an debeatur.
La sentenza impugnata va, quindi, confermata.
§ 4. Le spese processuali
4.1. Le spese del grado seguono la soccombenza dell'appellante e si liquidano, come da dispositivo, ai valori minimi stante la semplicità delle questioni trattate.
Il rigetto dell'impugnazione impone all'appellante, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, D.P.R, n. 115/2002, di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello corrisposto all'atto dell'iscrizione a ruolo del giudizio.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da
[...]
(già , in persona del legale Parte_1 Parte_2 rappresentante pro-tempore, con citazione notificata il 07.01.2019, nei confronti di
, avverso la sentenza del Tribunale di Catanzaro n. 1122/2018, Controparte_1 pubblicata il 16.06.2018, così provvede:
a) rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
b) condanna l'appellante al pagamento, in favore dell'appellato, delle spese di lite che liquida in €1.950,00, per compensi, oltre rimborso spese generali 15%, cpa ed iva come per legge.
Dà atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002, introdotto dall'art. 1, comma 17, L. n. 228/2012, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello proposto.
Così deciso in Catanzaro, nella camera di consiglio del 12.12.2025
Il Consigliere estensore Il Presidente dott.ssa Tiziana Drago dott. Alberto Nicola Filardo
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI CATANZARO
Prima Sezione Civile
La Corte d'Appello di Catanzaro, Prima Sezione Civile, composta dai magistrati:
1) dott. Alberto Nicola Filardo Presidente
2) dott. Fabrizio Cosentino Consigliere
3) dott.ssa Tiziana Drago Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado d'appello iscritta al n. 55/2019 R.G. vertente tra
(già Parte_1 Parte_2
(C.F.: , in persona del legale rappresentante pro-tempore,
[...] P.IVA_1 rappresentato e difeso dall'Avv. Emilio Corea;
appellante
e
(C.F.: ), rappresentato e difeso Controparte_1 C.F._1 dall'Avv. Maria Stefania Valentini;
appellato
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 1122/2018 del Tribunale di Catanzaro, pubblicata il 16.06.2018, avente ad oggetto accertamento negativo del credito e indebito oggettivo
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per l'appellante: “insiste affinché voglia l'Ecc.ma Corte di Appello adita, in accoglimento dell'appello proposto, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, riformare la impugnata sentenza e, per l'effetto: rigettare la domanda
1 proposta da perché infondata in fatto e in diritto, con condanna Controparte_1 dello stesso alla restituzione al Servizio Elettrico Nazionale S.p.A. Controparte_1 degli importi corrisposti in forza della sentenza di primo grado, oltre interessi legali dalla data della ricezione al saldo effettivo;
in ogni caso con vittoria di spese, diritti ed onorari di entrambi i gradi del giudizio”.
Per l'appellato: “insiste affinché l'Ecc.ma Corte adita, voglia confermare la impugnata sentenza, con condanna alle spese anche del presente grado di giudizio, oltre interessi legali dalla data della ricezione al saldo effettivo;
in ogni caso con vittoria di spese, diritti ed onorari di entrambi i gradi del giudizio”.
FATTO e DIRITTO
§ 1.Il giudizio di primo e secondo grado
1.1. Con atto di citazione notificato in data 28.02.2011, il sig. , Controparte_1 premettendo di avere in essere un contratto di fornitura di energia elettrica con
[...]
contestava la dovutezza delle somme richieste con la Parte_2 fattura n. 792940264521027 del 05.04.2010 relativa al periodo dal 01.09.2009
(precedente lettura effettiva 14.283 kWh) al 07.03.2010 (ultima lettura effettiva
53.902 kWh), in quanto erronee e spropositate rispetto ai consumi effettivi. Esponeva che in base a detta fattura in soli 187 giorni erano stati registrati ben 39619 kWh;
che a fronte dei reclami aveva riconosciuto solo parzialmente le sue ragioni, Pt_2 riducendo l'importo richiesto da €12.128,60 ad €8.040,91 ma senza ridimensionare il consumo fatturato, bensì fondando lo storno sulla base di un ricalcolo inerente il periodo di riferimento dal 30.08.2003 al 07.03.2010; che l'abnormità dei consumi fatturati era confermata dalla perizia tecnica a firma ing. che Persona_1 Pt_2 in data 29.07.2010 aveva sostituito il contatore in quanto malfunzionante;
che infatti nella fattura del 25.08.2010 veniva riportato un consumo pari a zero;
che esso attore al solo fine di evitare il distacco della fornitura aveva chiesto la rateizzazione del pagamento dell'importo di €8.040,91. Chiedeva, quindi, di accertare e dichiarare la non dovutezza dell'importo richiesto di €8.040,91 e disporre il rimborso della somma versata di €3.537,67 oltre interessi.
Costituitasi in giudizio, contestava la domanda Parte_2 attorea, denunciandone l'infondatezza in fatto ed in diritto.
Concessi i termini di cui all'art. 183, comma 6, c.p.c. ed espletata l'istruttoria orale, con sentenza n. 1122/2018 il Tribunale così statuiva: “accoglie la domanda proposta e, per l'effetto, accerta e dichiara non dovuto da l'importo Controparte_1
2 di € 8.040,91 richiesto da condanna la Parte_2 [...]
, già , alla restituzione in favore di Parte_2 Parte_2 [...]
della somma di € 5.326,87, oltre interessi dalla maturazione al soddisfo;
CP_1 condanna la , già al pagamento in Parte_2 Parte_2 favore di parte attrice delle spese di lite liquidate in complessivi € 3598,50, di cui €
214,00 per esborsi ed € 3.384,50 per competenze professionali, oltre rimb. forf., Iva
e Cpa”.
Segnatamente il giudice di primo grado, sulla scorta del consolidato orientamento della Suprema Corte, riteneva che a fronte delle contestazioni attoree fosse onere della convenuta dimostrare la correttezza dei consumi fatturati. Osservava che la bolletta era priva di qualsivoglia efficacia probatoria, che la stessa parte convenuta aveva dichiarato la mancanza di lettura da parte del distributore e di autolettura da parte del cliente, che nessun accertamento era stato effettuato sul corretto funzionamento del contatore, che non aveva esibito in giudizio la stima Pt_2 dettagliata della ricostruzione e della metodologia utilizzata.
1.2.Avverso detta sentenza proponeva appello, con citazione notificata il
07.01.2019, (già Parte_1 Parte_2 lamentando erroneità, insufficienza e contraddittorietà della motivazione, violazione e/o falsa applicazione del decreto legge pubblicato in G.U. in data 18/06/2007 e convertito nella legge 3/8/2007 n. 125 e della normativa vigente in materia di rilevazione e fatturazione dei consumi di energia elettrica, violazione e/o falsa applicazione dell'art. 2697 c.c. e del principio di valutazione delle risultanze probatorie, violazione e/o falsa applicazione dell'art. 2033 c.c.. Deduceva che
[...] non poteva essere ritenuta responsabile di inadempimenti Parte_2 ascrivibili a e segnatamente della mancata lettura del Controparte_2 contatore da parte di quest'ultima; che in ogni caso, secondo quanto specificato dall'art. 3 delle condizioni generali di fornitura, la rilevazione della lettura non costituiva alcun obbligo;
che quanto alla sostituzione del contatore in data
26.07.2010, la stessa era avvenuta non per un malfunzionamento bensì per esigenze commerciali ed aziendali di ammodernamento della rete elettrica e comunque si trattava di attività riservata al distributore;
che la fattura era stata emessa sulla base dei consumi comunicati dal distributore territorialmente competente;
che come dimostrato dalla documentazione prodotta in primo grado e dalla testimonianza del teste , aveva provveduto ad effettuare formale verifica dei Testimone_1 Pt_2
3 consumi inerenti la fornitura in oggetto;
che il aveva formalmente accettato CP_1 la predetta verifica provvedendo anche a richiedere la rateizzazione dell'importo dovuto;
che alcun valore poteva essere attribuito alla testimonianza dell'ing. trattandosi di ingegnere edile privo di competenza in materia;
che inoltre Per_1 annullare interamente la fattura equivaleva a dichiarare che il per l'intero CP_1 periodo non aveva consumato neanche un kWh di energia elettrica, circostanza questa notoriamente impossibile.
Tanto premesso, l'appellante formulava le conclusioni riportate in epigrafe.
Con comparsa depositata in data 05.04.2019 si costituiva il quale Controparte_1 eccepiva in via preliminare la inammissibilità dell'appello ai sensi dell'art. 342 c.p.c.
e nel merito chiedeva il rigetto del gravame in quanto infondato in fatto e in diritto.
All'udienza di prima trattazione del 14.05.2019 la Corte rinviava per la precisazione delle conclusioni al 10.05.2022.
Seguivano alcuni differimenti per ragioni organizzative e di sovraccarico del ruolo.
Con decreto di variazione tabellare del 09.09.2024 veniva disposta l'assegnazione del presente procedimento alla dr.ssa Tiziana Drago, magistrato applicato a questa
Corte per il raggiungimento degli obiettivi del PNRR, giusta delibera del CSM del
26.07.2024.
Con provvedimento del 15.07.2025 il Consigliere Istruttore assegnava i termini di cui al novellato art. 352 c.p.c. e fissava avanti a sé l'udienza del 25.11.2025 di rimessione della causa in decisione.
All'esito della stessa, svoltasi in modalità cartolare ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la causa veniva riservata al Collegio per la decisione.
§ 2. Le questioni preliminari
2.1. L'appello supera il vaglio di ammissibilità in rito di cui all'art. 342 c.p.c. fondandosi su critiche sufficientemente argomentate, in termini tali da consentire l'individuazione delle ragioni di doglianza, rispetto alla ricostruzione dei fatti e alla risoluzione delle questioni di diritto in primo grado, sulle quali è fondata la richiesta di riforma della sentenza appellata. Al riguardo, val la pena rilevare che la Suprema
Corte, con rilevante ed autorevole intervento nomofilattico, ha "mitigato" le rigide preclusioni formali introdotte dalla novellata disposizione processuale (Cass.
SS.UU. n. 27199 del 16/11/2017) con il consolidamento di un principio giuridico cui questo Collegio ha inteso uniformarsi, secondo il quale si esclude che l'atto d'appello
4 debba rivestire particolari forme sacramentali o che debba contenere la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella del primo grado.
§ 3. Le valutazioni della Corte
3.1. Il gravame non appare meritevole di accoglimento.
Come la Suprema Corte ha avuto più volte modo di affermare in tema di somministrazione di energia elettrica, la rilevazione dei consumi mediante contatore
è assistita da una mera presunzione semplice di veridicità sicché, in caso di contestazione, grava sul somministrante (anche se convenuto in giudizio con azione di accertamento negativo del credito) l'onere di provare che il contatore era perfettamente funzionante (v. Cass., 18/10/2023, n. 28984, 24/09/2024 n. 25542).
Si è al riguardo precisato che in forza del principio di vicinanza della prova, spetta all'utente contestare il malfunzionamento del contatore - richiedendone la verifica -
e dimostrare l'entità dei consumi effettuati nel periodo (avuto riguardo al dato statistico di consumo normalmente rilevato in precedenti bollette e corrispondente agli ordinari impieghi di energia). Incombe, invece, sul gestore l'onere di provare che lo strumento di misurazione è regolarmente funzionante e, in questo caso, l'utente è tenuto a dimostrare che l'eccessività dei consumi è imputabile a terzi e, altresì, che l'impiego abusivo non è stato agevolato da sue condotte negligenti nell'adozione di misure di controllo idonee ad impedire altrui condotte illecite (v. Cass., 9/1/2020, n.
297; e, conformemente, da ultimo, Cass., 10/4/2024, n. 9706. E già Cass., 21/5/2019,
n. 13605).
Nella specie, dalla relazione di parte a firma dell'ing. (la cui validità Per_1 non può ritenersi inficiata per il solo fatto che il perito fosse un ingegnere edile, non richiedendo l'elaborazione della perizia particolari competenze specialistiche) si ricava che il dato relativo alla quantità di energia elettrica oggetto di asserito consumo effettivo, assunto dall'appellante a base della fattura in controversia, è all'evidenza del tutto anomalo, discostandosi in maniera significativa dalla media dei consumi sia pregressi che successivi (nella stessa bolletta in controversia alla voce
“consumi medi giornalieri” viene riportato 6,5 kWh/giorno per il periodo
30.08.2003-01.09.2009, 211,9 kWh/giorno per il periodo 01.09.2009-07.03.2010 e
19,9 kWh/giorno per il periodo 07.03.2010-31.03.2010). Inoltre il consulente di parte ha evidenziato che il consumo fatturato di 39.619 kWh in 187 giorni è evenienza impossibile dal punto di vista tecnico in quanto la massima energia assorbibile in base alla potenza impegnata dal (4,5 kWh + 0,5 di tolleranza) era di 120 kWh CP_1
5 al giorno e dunque 22.440 kWh per 187 giorni (per assorbire l'energia indicata sarebbe stata necessaria una potenza disponibile pari a 8,83 kWh o che una giornata avesse una durata di 42,37 ore).
L'abnormità dei consumi è circostanza ammessa dalla stessa teste di parte appellante, la quale ha dichiarato che “la verifica è stata Testimone_1 effettuata d'ufficio, in quanto avendo rilevato un andamento anomalo del consumo,
è stata fatta una verifica amministrativa/contabile rispetto alle bollette”.
Risulta ancora che in data 19.07.2010, dopo che a seguito dei reclami Pt_2 dell'appellato, aveva rideterminato in €8.040,91 l'importo di cui alla fattura in contestazione, senza tuttavia modificare i consumi fatturati, il richiedeva la CP_1 verifica del misuratore e che in data 26.07.2010 il contatore veniva sostituito.
Tali essendo le emergenze processuali, ritiene la Corte che on abbia fornito Pt_2 piena prova della corrispondenza tra gli importi fatturati e l'energia effettivamente erogata, oltre a non aver provato il regolare funzionamento del contatore.
Infatti, la società appellante ha depositato solo le fatture e non anche le tabelle contenenti i dati di misura. Inoltre, essa assume che la sostituzione del misuratore sarebbe avvenuta non perché fosse malfunzionante, ma per ragioni aziendali, senza tuttavia fornire prova di quanto asserito con il deposito della documentazione riguardante le operazioni di sostituzione del misuratore.
La stessa teste ha fatto riferimento ad una verifica di natura Tes_1 esclusivamente contabile.
Né giova all'appellante dedurre la diversità delle attività svolte dalla stessa rispetto alla società di distribuzione. Tale deduzione non tiene conto della circostanza per cui la società di vendita, nello svolgimento dell'attività di fatturazione dell'energia erogata, doveva necessariamente accedere alle letture svolte periodicamente dalla società di distribuzione, disponendo della documentazione relativa alle letture e assicurandosi in merito allo svolgimento dei controlli sul regolare funzionamento dei contatori.
Infatti, tali controlli costituiscono il presupposto indispensabile per la corretta quantificazione dell'energia erogata, dunque per il sorgere del credito relativo al pagamento dei beni somministrati.
Pertanto, in mancanza di ogni prova in ordine al regolare funzionamento dei contatori e alla specifica corrispondenza degli importi fatturati rispetto al
6 quantitativo di energia erogata, la pretesa creditoria non può ritenersi supportata da idonea prova.
Va da sé che del tutto correttamente il primo giudice ha ritenuto non provato il credito fatto valere da nessun rilievo potendosi peraltro Parte_2 attribuire all'assunto dell'appellante secondo cui sarebbero comunque dovute le altre voci riportate in fattura quali oneri, addizionali, quote fisse e di potenza, ecc., trattandosi di dati variabili in relazione ai consumi e quindi da questi influenzati.
Infine la richiesta di rateizzazione del debito non costituisce acquiescenza e pertanto non ha l'effetto di precludere ogni contestazione in ordine all'an debeatur.
La sentenza impugnata va, quindi, confermata.
§ 4. Le spese processuali
4.1. Le spese del grado seguono la soccombenza dell'appellante e si liquidano, come da dispositivo, ai valori minimi stante la semplicità delle questioni trattate.
Il rigetto dell'impugnazione impone all'appellante, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, D.P.R, n. 115/2002, di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello corrisposto all'atto dell'iscrizione a ruolo del giudizio.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da
[...]
(già , in persona del legale Parte_1 Parte_2 rappresentante pro-tempore, con citazione notificata il 07.01.2019, nei confronti di
, avverso la sentenza del Tribunale di Catanzaro n. 1122/2018, Controparte_1 pubblicata il 16.06.2018, così provvede:
a) rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
b) condanna l'appellante al pagamento, in favore dell'appellato, delle spese di lite che liquida in €1.950,00, per compensi, oltre rimborso spese generali 15%, cpa ed iva come per legge.
Dà atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002, introdotto dall'art. 1, comma 17, L. n. 228/2012, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello proposto.
Così deciso in Catanzaro, nella camera di consiglio del 12.12.2025
Il Consigliere estensore Il Presidente dott.ssa Tiziana Drago dott. Alberto Nicola Filardo
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