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Sentenza 25 settembre 2024
Sentenza 25 settembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 25/09/2024, n. 4599 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 4599 |
| Data del deposito : | 25 settembre 2024 |
Testo completo
N. R.G. 9245/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di Palermo
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Got dott. Maria Rosalia Grassadonia, all'udienza del giorno 23
settembre 2024 , ha pronunciato ex art 429 cpc la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 9245/2023 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. BONTA' MANUELA Parte_1 C.F._1
contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. CAMPAGNA FIORELLA CP_1 C.F._2
Oggetto : sfratto per morosità
P.Q.M.
Il Giudice Unico, ogni contraria istanza, eccezione e difesa reietta, definitivamente pronunciando
1) Dichiara cessata la materia del contendere
2) Compensa fra le parti le spese del giudizio
IN FATTO E IN DIRITTO
Con intimazione di sfratto per morosità e citazione per la relativa convalida l'odierno ricorrente conveniva in giudizio il sig. ritenendo lo stesso moroso in ordine al canone di locazione CP_1
relativo all'immobile sito in Isola delle Femmine (Pa) via Carlo Alberto dalla Chiesa n.43 (concesso in locazione al sig. , giusta contratto di locazione ad uso abitativo del 20/04/2022, per la CP_1
pagina 1 di 4 durata di anni quattro e per un canone annuo di € 5.160,00, da pagarsi in rate mensili di € 430,00
ciascuna).
Esponeva che il conduttore era moroso per la complessiva somma di € 1.090,00 (per canoni locazione maturati nei mesi di: marzo 2023 di € 230,00, aprile 2023 di € 430,00 e maggio 2023 di € 430,00), oltre quote condominiali ordinarie (da maggio a dicembre 2022 pari ad € 152,00, e da gennaio a maggio
2023 pari a € 95,00) per € 247,00, oltre fornitura idrica da maggio ad ottobre 2022 per € 99,27; tutto per complessivi € 1.436,27; oltre, ancora da aggiungere e quantificare, quote condominiali dal mese di giugno 2023 e fornitura idrica da novembre 2022 fino alla udienza di convalida di sfratto.
Ciò premesso, intimava sfratto per morosità al conduttore .
All'udienza di convalida si costituiva l'intimato che si opponeva alla convalida, dichiarava che l'immobile presentava infiltrazioni tali da impedirne il godimento. Chiedeva pertanto di :
-Accertare e dichiarare l'inadempimento contrattuale del sig rispetto agli obblighi di legge Parte_2
gravanti in capo al locatore secondo la normativa esistente in materia (di cui agli artt. 1575 c.c., 1576
c.c., 1578 cc., 1581 c.c.);
-Accertare e dichiarare la risoluzione del contratto di locazione ex art 1453 c.c. per esclusiva responsabilità del locatore - proprietario dell'immobile in oggetto, e cioè del sig. ; Parte_2
- Per gli effetti rigettare le istanze tutte ex adverso spiegate in ordine alla ingiunzione di pagamento dei canoni scaduti e delle quote di condominio e dei conteggi idrici, in quanto destituite di fondamento in fatto ed in diritto per i motivi sopra tutti articolati;
per gli effetti, quindi, ritenere e dichiarare che nulla
è dovuto dal sig. ; CP_1
- Disporre il mutamento di rito per il prosieguo del giudizio di merito;
- Accertare e dichiarare il diritto del sig. ad ottenere il risarcimento del danno da determinarsi in CP_1
via equitativa anche all'esito della espletanda c.t.u. di cui al procedimento portante rg n 5544/2023; e per gli effetti ritenere obbligato il sig , in via riconvenzionale, alla corresponsione in favore Parte_2
pagina 2 di 4 del Sig del risarcimento dei danni patiti nella misura che verrà accertata e dichiarata come CP_1
dovuta dall'Illustre Decidente in via equitativa ad esito del giudizio;
-con vittoria si spese, competenze, ed onorari di giudizio, oltre Iva e c.p.a., come per legge.
Questo decidente, stante l'opposizione, emetteva ordinanza di rilascio e disponeva il mutamento di rito.
Nelle more del giudizio i procuratori delle parti chiedevano che venisse dichiarata la cessazione della materia del contendere in quanto le parti avevano concluso un accordo. Chiedevano anche la compensazione delle spese.
La causa veniva rinviata per la decisone .
All'udienza del 23 settembre 2024 viene emessa sentenza ex art 429 cpc.
Va dichiarata cessata la materia del contendere .
La situazione contestata, che ha dato origine alla domanda, è venuta meno nel corso del processo eliminando l'interesse alla decisione. Nella fattispecie si è quindi verificata la cessazione della materia del contendere che costituisce una fattispecie di estinzione del processo, proprio perché è venuto meno l'interesse delle parti alla naturale conclusione del giudizio stesso. Come richiesto dalle parti, si compensano le spese del giudizio.
IL GOT
Maria Rosalia Grassadonia
pagina 3 di 4 pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di Palermo
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Got dott. Maria Rosalia Grassadonia, all'udienza del giorno 23
settembre 2024 , ha pronunciato ex art 429 cpc la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 9245/2023 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. BONTA' MANUELA Parte_1 C.F._1
contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. CAMPAGNA FIORELLA CP_1 C.F._2
Oggetto : sfratto per morosità
P.Q.M.
Il Giudice Unico, ogni contraria istanza, eccezione e difesa reietta, definitivamente pronunciando
1) Dichiara cessata la materia del contendere
2) Compensa fra le parti le spese del giudizio
IN FATTO E IN DIRITTO
Con intimazione di sfratto per morosità e citazione per la relativa convalida l'odierno ricorrente conveniva in giudizio il sig. ritenendo lo stesso moroso in ordine al canone di locazione CP_1
relativo all'immobile sito in Isola delle Femmine (Pa) via Carlo Alberto dalla Chiesa n.43 (concesso in locazione al sig. , giusta contratto di locazione ad uso abitativo del 20/04/2022, per la CP_1
pagina 1 di 4 durata di anni quattro e per un canone annuo di € 5.160,00, da pagarsi in rate mensili di € 430,00
ciascuna).
Esponeva che il conduttore era moroso per la complessiva somma di € 1.090,00 (per canoni locazione maturati nei mesi di: marzo 2023 di € 230,00, aprile 2023 di € 430,00 e maggio 2023 di € 430,00), oltre quote condominiali ordinarie (da maggio a dicembre 2022 pari ad € 152,00, e da gennaio a maggio
2023 pari a € 95,00) per € 247,00, oltre fornitura idrica da maggio ad ottobre 2022 per € 99,27; tutto per complessivi € 1.436,27; oltre, ancora da aggiungere e quantificare, quote condominiali dal mese di giugno 2023 e fornitura idrica da novembre 2022 fino alla udienza di convalida di sfratto.
Ciò premesso, intimava sfratto per morosità al conduttore .
All'udienza di convalida si costituiva l'intimato che si opponeva alla convalida, dichiarava che l'immobile presentava infiltrazioni tali da impedirne il godimento. Chiedeva pertanto di :
-Accertare e dichiarare l'inadempimento contrattuale del sig rispetto agli obblighi di legge Parte_2
gravanti in capo al locatore secondo la normativa esistente in materia (di cui agli artt. 1575 c.c., 1576
c.c., 1578 cc., 1581 c.c.);
-Accertare e dichiarare la risoluzione del contratto di locazione ex art 1453 c.c. per esclusiva responsabilità del locatore - proprietario dell'immobile in oggetto, e cioè del sig. ; Parte_2
- Per gli effetti rigettare le istanze tutte ex adverso spiegate in ordine alla ingiunzione di pagamento dei canoni scaduti e delle quote di condominio e dei conteggi idrici, in quanto destituite di fondamento in fatto ed in diritto per i motivi sopra tutti articolati;
per gli effetti, quindi, ritenere e dichiarare che nulla
è dovuto dal sig. ; CP_1
- Disporre il mutamento di rito per il prosieguo del giudizio di merito;
- Accertare e dichiarare il diritto del sig. ad ottenere il risarcimento del danno da determinarsi in CP_1
via equitativa anche all'esito della espletanda c.t.u. di cui al procedimento portante rg n 5544/2023; e per gli effetti ritenere obbligato il sig , in via riconvenzionale, alla corresponsione in favore Parte_2
pagina 2 di 4 del Sig del risarcimento dei danni patiti nella misura che verrà accertata e dichiarata come CP_1
dovuta dall'Illustre Decidente in via equitativa ad esito del giudizio;
-con vittoria si spese, competenze, ed onorari di giudizio, oltre Iva e c.p.a., come per legge.
Questo decidente, stante l'opposizione, emetteva ordinanza di rilascio e disponeva il mutamento di rito.
Nelle more del giudizio i procuratori delle parti chiedevano che venisse dichiarata la cessazione della materia del contendere in quanto le parti avevano concluso un accordo. Chiedevano anche la compensazione delle spese.
La causa veniva rinviata per la decisone .
All'udienza del 23 settembre 2024 viene emessa sentenza ex art 429 cpc.
Va dichiarata cessata la materia del contendere .
La situazione contestata, che ha dato origine alla domanda, è venuta meno nel corso del processo eliminando l'interesse alla decisione. Nella fattispecie si è quindi verificata la cessazione della materia del contendere che costituisce una fattispecie di estinzione del processo, proprio perché è venuto meno l'interesse delle parti alla naturale conclusione del giudizio stesso. Come richiesto dalle parti, si compensano le spese del giudizio.
IL GOT
Maria Rosalia Grassadonia
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