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Sentenza 26 settembre 2025
Sentenza 26 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Barcellona Pozzo di Gotto, sentenza 26/09/2025, n. 791 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Barcellona Pozzo di Gotto |
| Numero : | 791 |
| Data del deposito : | 26 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BARCELLONA POZZO DI GOTTO composto dai Sigg.: dott. Antonino Orifici Presidente dott.ssa Maria Lucia Marino Merlo Giudice dott.ssa Anna Smedile Giudice est. riunito in Camera di Consiglio, ha reso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 730 /2024 R.G.
TRA
, nata a [...] il Parte_1
27.06. 1986, c.f.: , elettivamente domiciliata C.F._1 presso lo studio dell'Avv. GITTO GIUSEPPE che la rappresenta e difende per procura in atti;
ricorrente
E
, nato a [...] il Controparte_1
24.06.1984, c.f.: , residente in [...]C.F._2 di Gotto, Saia Borraccio n 6; resistente contumace
E con l'intervento del Pubblico Ministero avente per oggetto: Separazione giudiziale.
IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso depositato in data 13.06.2024 Parte_1 conveniva in giudizio e premetteva: di aver contratto Controparte_1 matrimonio con il resistente in Barcellona Pozzo di Gotto il 9.01.2010 – atto trascritto nel registro dello Stato Civile di detto Comune al numero 1,
Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto
sezione civile parte 1, Anno 2010; che dalla predetta unione nasceva in data 24.03.2010 la figlia;
che il rapporto coniugale si disgregava al tal punto da Per_1 ricorrere una prima volta all'intestato Tribunale per ottenere la separazione;
che in data 14.7.2017 i coniugi, con ordinanza del Presidente venivano autorizzati a vivere separatamente;
che con sentenza del 23 ottobre 2028 il Tribunale prendeva atto della riconciliazione delle parti e revocava i provvedimenti provvisori;
che stante il perdurante stato di incompatibilità caratteriale, la ricorrente si determinava nuovamente a chiedere la separazione.
La ricorrente sosteneva che il risultava lavoratore CP_1 dipendente al servizio della Marina Militare, di contro la stessa dichiarava di aver svolto in passato attività lavorativa autonoma, ma di essere ad oggi disoccupata e vivere nell'abitazione familiare insieme alla figlia
; di non aver ricevuto dal alcuna somma mensile a titolo di Per_1 CP_1 contributo al mantenimento della figlia dal momento della separazione di fatto e che lo stesso si rendeva irreperibile e si opponeva finanche alle procedure necessarie per l'aggiornamento del documento d'identità della minore.
Pertanto, chiedeva che venisse dichiarata la Parte_1 separazione personale dei coniugi con riconoscimento di un assegno di mantenimento in suo favore pari ad euro 200,00 mensili, oltre ad euro
400,00 mensili per il contributo al mantenimento della figlia ed il Per_1
50% delle spese straordinarie necessarie. Chiedeva, inoltre, che venisse ordinato al terzo datore di lavoro del resistente il pagamento diretto in suo favore e che venisse disciplinato il diritto di visita padre/figlia.
Instaurato validamente il contraddittorio non si Controparte_1 costituiva e non compariva per cui veniva dichiarata la contumacia con ordinanza del 18.09.2025.
All'udienza del 18.09.2025, tenuta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.,
- 2 - Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto
sezione civile lette le note scritte pervenute dall'unica parte costituita, il Giudice, ritenuta la causa matura per la decisione, riservava di riferire al Collegio.
Ritiene il Collegio che alla luce delle risultanze processuali va pronunciata la separazione personale dei coniugi.
Invero, ai sensi dell'art. 151 c.c., la pronuncia della separazione giudiziale non è vincolata a presupposti tassativi e specifici, ma è, piuttosto, collegata all'accertamento dell'esistenza di fatti che rendano intollerabile per i coniugi la prosecuzione della convivenza.
L'accertamento della sussistenza di fatti obiettivamente apprezzabili e, quindi, giuridicamente controllabili, che rendono intollerabile la prosecuzione della convivenza, diviene, pertanto, il presupposto della separazione, anche quando il comportamento non sia direttamente imputabile alla condotta dell'uno o dell'altro coniuge (Cass. Civ.
10.06.1992 n. 7148).
I fatti desunti dalla trattazione della causa dimostrano in modo inequivocabile che la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c., né occorre espletare una specifica istruttoria allo scopo di verificare più compiutamente tale circostanza.
Infatti, in una doverosa visione evolutiva del rapporto coniugale, il giudice, per pronunciare la separazione, deve verificare, in base a tutti gli elementi di conoscenza disponibili, ivi compreso il comportamento processuale delle parti, con riferimento non solo alle risultanze del tentativo di conciliazione ma anche alle vicende successive, l'esistenza, anche in un solo coniuge, di una condizione di disaffezione al matrimonio tale da rendere incompatibile, allo stato, pure a prescindere da elementi di addebitabilità da parte dell'altro, la convivenza.
Ove tale situazione di intollerabilità si verifichi, anche rispetto ad un solo coniuge, deve ritenersi che questi abbia diritto a chiedere la
- 3 - Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto
sezione civile separazione, con la conseguenza che la relativa domanda costituisce esercizio di un suo diritto (Cass. Civ., sez. I, sentenza 30 gennaio 2013 n.
2183).
Orbene, nel caso di specie, è certa la comune volontà dei coniugi di pervenire ad una disgregazione del nucleo familiare, posto che parte ricorrente ha confermato di vivere ormai da tempo separata dal resistente e che lo stesso, rimanendo contumace, non si è opposto e comunque non ha preso posizione in alcun modo rispetto alla domanda di separazione.
Va, dunque, pronunciata la separazione personale tra le parti.
In assenza di domanda di parte circa l'affidamento della minore, Il
Collegio ritiene applicabile il criterio fondamentale cui devono ispirarsi i provvedimenti in materia di famiglia, rappresentato dall'esclusivo interesse morale e materiale dei figli (previsto in passato dall'art. 155 c.c.,
e ora dall'art. 337-ter c.c.), con la conseguenza che il giudice non è vincolato alle richieste avanzate ed agli accordi intercorsi tra le parti e può quindi pronunciarsi anche ultra petitum.
Nell'ambito dei procedimenti ex art. 337 bis. c.c., la tutela degli interessi morali e materiali della prole è sottratta all'iniziativa ed alla disponibilità delle parti ed è sempre riconosciuto al giudice il potere di adottare d'ufficio, in ogni stato e grado del giudizio di merito, tutti i provvedimenti necessari per la migliore protezione dei figli minori.
Ciò premesso, sul punto, l'affidamento “condiviso”, comportante l'esercizio della potestà genitoriale da parte di entrambi ed una condivisione delle decisioni di maggior importanza attinenti alla sfera personale e patrimoniale del minore, si pone non più (come nel precedente sistema) come evenienza residuale, bensì come regola, rispetto alla quale costituisce, invece, eccezione la soluzione dell'affidamento esclusivo.
- 4 - Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto
sezione civile Pertanto, perché possa derogarsi alla regola dell'affidamento condiviso, occorre che risulti, nei confronti di uno dei genitori, una sua condizione di manifesta carenza o inidoneità educativa o comunque tale da rendere quell'affidamento in concreto pregiudizievole per il minore, con la conseguenza che l'esclusione della modalità dell'affidamento condiviso dovrà risultare sorretta da una motivazione non più solo in positivo sull'idoneità del genitore affidatario, ma anche in negativo sull'inidoneità educativa del genitore che in tal modo si escluda dal pari esercizio della potestà genitoriale, e sulla non rispondenza, quindi, all'interesse del figlio dell'adozione, nel caso concreto, del modello legale prioritario di affidamento (così Cass. civ., Sez. I, 17.12.2009, n. 26587, in
Foro it. 2010, 2, I, 428; Cass. civ., sez. I, 18.6.2008, n. 16593; Cass. civ., sez. VI, 2.12.2010, n. 24526).
Ed infatti, diritto fondamentale del bambino è quello, sancito dall'art. 24 n. 3, della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, proclamata a Nizza il 7.12.2000, e dall'art. 147 della convenzione di New
York del 20.11.1989 resa esecutiva in Italia dalla l. 176/1991, alla cd. bigenitorialità e cioè il diritto di intrattenere regolarmente relazioni personali e contatti diretti con i due genitori, ed il rispetto di tale diritto si identifica innegabilmente con un interesse superiore di qualsiasi bambino.
Occorre, poi, precisare che la mera conflittualità tra coniugi di per sé non costituisce motivo di negazione dell'affidamento condiviso, non solo perché altrimenti esso avrebbe un ambito applicativo residuale, coincidente con quello del preesistente affidamento congiunto, ma anche per le seguenti ragioni, esplicitate da alcune pronunce di merito e pienamente condivisibili.
In primo luogo, infatti, se così fosse ne deriverebbe lo stimolo alle parti a coltivare ed esasperare il conflitto proprio per cercare di ottenere l'affidamento esclusivo.
- 5 - Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto
sezione civile Ma soprattutto, nell'individuazione del regime di affidamento, dati i principi già sopra esplicitati, occorre che la conflittualità incida sull'interesse del minore, ponendosi come elemento di pregiudizio per il medesimo o determinando l'incapacità genitoriale dell'uno o dell'altro genitore o di entrambi.
Nel caso di specie, nulla è stato avanzato dall'unica parte costituita e parimenti non vi è alcuna allegazione probatoria che possa far escludere, ad oggi, l'applicazione del regime di affidamento condiviso della figlia minore ad entrambi i genitori, con collocamento prevalente presso la madre nell'abitazione familiare di via Saia Boraccio n. 6 in Barcellona
Pozzo di Gotto, in comproprietà con le parti (v. autocertificazione depositata il 17 settembre 2025).
Il padre, salvo diversi accordi liberamente assunti con la madre, potrà vedere e tenere con sé i figli secondo il seguente calendario: a) due giorni alla settimana dalle ore 14,00 alle ore 19,00 da concordare preventivamente con la madre (ed in mancanza di accordo il martedì ed il giovedì) nonché a settimane alterne dalle ore 14,00 del sabato e sino alle ore 19,00 della domenica;
b) durante il periodo estivo, per un periodo di quindici giorni nell'arco di tempo da concordare preventivamente entro il
30 maggio di ogni anno, tenendo sempre conto delle esigenze del minore, oppure, in difetto, dall'1 al 15 agosto di un anno e dal 16 al 31 luglio dell'anno successivo con sospensione, per analogo periodo, del diritto di visita del padre;
c) per un periodo di quattro giorni consecutivi durante le vacanze natalizie in modo da consentire al padre di trascorrere con il minore un anno il giorno di Natale e l'anno successivo il giorno di
Capodanno, da concordare preventivamente entro il 31 ottobre di ogni anno oppure, in difetto, dal 24 al 27 dicembre il primo anno e dal 30 dicembre al 2 gennaio il secondo anno;
d) durante le festività pasquali, ad anni alterni, il giorno di Pasqua o quello di Pasquetta;
e) il giorno del
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sezione civile compleanno della minore alternativamente a pranzo o a cena;
f) il giorno del compleanno del padre dalle ore 16,00 alle ore 22,00.
Per quanto attiene alla richiesta di assegno formulata dalla va precisato quanto segue. Pt_1
Si deve premettere che durante la separazione non viene meno la solidarietà economica che lega i coniugi (Cass. 22.04.1998 n. 4094) ed in conseguenza di ciò l'art. 156 c.c. stabilisce che “il giudice, pronunziando la separazione, stabilisce a vantaggio del coniuge cui non sia addebitabile la separazione il diritto di ricevere dall'altro coniuge quanto è necessario al suo mantenimento, qualora egli non abbia adeguati redditi propri”.
La giurisprudenza ha chiarito che presupposti dell'assegno di mantenimento per il coniuge, ai sensi del citato art. 156 c.c., sono: che al richiedente non sia addebitabile la separazione e che lo stesso non fruisca di redditi propri idonei a fargli mantenere un tenore di vita analogo a quello che aveva prima della separazione (Cass. 14.08.1997 n. 7630;
Cass. 27.06.1997 n. 5762; Cass. 26.06.1996 n. 5916).
La valutazione dell'inadeguatezza dei redditi va effettuata sulla base delle potenzialità economiche complessive dei coniugi durante il matrimonio, sicché occorre avere riguardo essenzialmente al tenore di vita goduto dai coniugi durante la convivenza matrimoniale (Cass. 29.03.2000
n. 3792), quale indice sintomatico delle potenzialità economiche della famiglia. Occorre, inoltre, tenere conto, secondo l'insegnamento della costante giurisprudenza della Suprema Corte (vedi, tra le altre, Cass. civ. sez. I, 20.02.1986, n. 1032), tanto dei redditi da lavoro, quali risultano dalle dichiarazioni delle parti, quanto di ogni altra utilità economicamente valutabile, considerando tutte le circostanze che ricorrono in concreto e che incidono sulla posizione economica delle parti. Occorre tenere conto anche delle proprietà immobiliari e dell'eventuale prezzo di alienazione delle medesime (Cass. Sez. I, 29.10.1999 n. 12182; Cass. Sez. I,
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sezione civile 27.01.2004 n. 1398).
Vi è, poi, un terzo presupposto per il concreto riconoscimento del diritto in parola, non indicato espressamente dalla legge, ma da essa agevolmente desumibile, seppure implicitamente: l'esistenza di uno squilibrio tra la situazione economico-patrimoniale dei due coniugi (Cass.
28.04.1995 n. 4720; Cass. 27.03.1995 n. 2223).
Va, infine, osservato che l'onere di provare la mancanza di mezzi economici sufficienti per il proprio mantenimento (Cass.
5.08.1997 n.
7199) e la prova della capacità economica dell'altro coniuge (Cass.
13.01.1987 n. 170) spettano al coniuge richiedente l'assegno, trattandosi di fatti costitutivi del diritto all'attribuzione dell'assegno (Cass. civ.
6.08.1997 n. 7269; Cass. civ. 24.05.2001 n. 7068; Cass. civ. 12.02.2003
n. 2076).
Nel caso di specie è pacifico che la abbia svolto attività Pt_1 lavorativa durante il rapporto di coniugio, ed è attualmente impiegata, come dichiarato dalla stessa nell'autocertificazione depositata il 17 settembre 2025, con uno stipendio mensile di circa 1.700 euro, oltre ad essere comproprietaria della casa familiare a lei assegnata ed essere proprietaria di una autovettura del 2022.
In assenza di qualsivoglia allegazione probatoria rispetto al tenore di vita condotto dalla coppia genitoriale prima della separazione e, tenuto conto della situazione economica e patrimoniale della ricorrente, la richiesta di assegno di mantenimento in suo favore, deve essere rigettata.
Quanto al mantenimento economico, la madre non ha fornito documentazione idonea a dimostrare nel dettaglio la situazione reddituale del padre. L'unico elemento indicato è quello secondo il quale il è CP_1 dipendente pubblico della Marina Militare, senza indicare la qualificazione giuridica ed economica di tale posizione. Pur privo di riscontri documentali, tale dato consente di ritenere che egli disponga di
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sezione civile una fonte di reddito stabile, idonea a garantire un contributo continuativo al mantenimento della figlia.
In applicazione dei criteri di cui all'art. 337 ter c.c. - che impongono di considerare le esigenze dei minori, le risorse di ciascun genitore e i compiti di cura assunti - appare equo determinare il contributo paterno in € 400,00 mensili per la figlia , rivalutabili annualmente Per_1 secondo indici Istat, da versarsi alla madre entro il giorno 5 di ogni mese.
Le spese straordinarie, previamente concordate e documentate, occorrenti per la figlia, dovranno gravare su entrambi i genitori in misura del 50%. In tale categoria rientrano tutte le spese dirette a fronteggiare eventi sostanzialmente eccezionali nella vita delle figlie, oppure le spese che servono per soddisfare esigenze episodiche, saltuarie ed imprevedibili
(a titolo esemplificativo, le spese per interventi chirurgici, odontoiatrici, fisioterapia, cicli di psicoterapia e logopedia, occhiali da vista, lezioni private, attività sportive agonistiche, viaggi di studio) e quelle concernenti eventi ordinari non inclusi nel mantenimento (a titolo esemplificativo, le spese per tasse scolastiche ed universitarie, retta scolastica, libri di testo, attività sportive non agonistiche con relativa attrezzatura, corsi di lingua straniera, corsi di teatro, corsi di musica, informatica, motocicli ed autovetture, viaggi di piacere, le spese sanitarie non rimborsate dal SSN -
a titolo esemplificativo: esami diagnostici, analisi cliniche, visite specialiste). In regime di affidamento condiviso, tutte le spese straordinarie, per essere rimborsate al genitore che le ha anticipate, devono essere preventivamente concordate. Le uniche spese che dovranno essere rimborsate in favore del genitore che le ha sostenute, anche in assenza della previa concertazione, sono le spese straordinarie
"obbligatorie", tra cui rientrano, tra le spese extra sanitarie: ticket per esami, visite specialistiche e terapie prescritti dal pediatra di base o dal medico di base, presso strutture pubbliche;
spese dentistiche e
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sezione civile ortodontiche presso strutture pubbliche;
spese farmaceutiche non coperte dal servizio sanitario nazionale solo se prescritte dal pediatra di base, dal medico di base o dallo specialista;
tra le spese extra di studio: a) tasse e assicurazioni scolastiche imposte da istituti e università pubbliche (dopo il primo anno fuori corso, l'iscrizione all'università deve essere concordata tra i genitori); b) libri di testo e materiale scolastico indicato dalla scuola a inizio anno scolastico, anche nel caso di scuola privata;
c) gite e uscite scolastiche senza pernottamento;
d) abbonamenti al trasporto pubblico per e dalla scuola;
tra le ulteriori altre spese straordinarie: a) spese di manutenzione, bollo e assicurazione dell'automobile e della moto solo se il mezzo sia stato acquistato previo accordo tra i genitori;
b) spese necessarie per conseguire la patente (con limitazione delle lezioni al numero minimo, salvo diverso accordo, e con possibilità di ripetere l'esame solo una volta).
La ricorrente ha anche chiesto, infine, di ordinare il versamento diretto del contributo al datore di lavoro del CP_1
La domanda è inammissibile, poiché oltre a presupporre il conclamato inadempimento, è attualmente regolamentato dalla procedura di cui all'art. 473 bis .37 c.p.c.
Stante l'esito del giudizio, le spese processuali possono essere parzialmente compensate nella misura di 1/3, mentre la restante parte –
2/3 – va poste a carico del resistente contumace, nella misura liquidata in dispositivo in applicazione del d.m. n. 55/2014, tenuto conto del valore della controversia (indeterminabile – complessità bassa), nonché dell'attività difensiva svolta, nei valori minimi stante la modesta complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto, sentito il procuratore della parte costituita ed il Pubblico Ministero, così provvede:
- 10 - Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto
sezione civile -dichiara la separazione giudiziale dei coniugi;
-affida la figlia minore ad entrambi i genitori in modo Per_1 condiviso, con collocazione presso la madre nella casa familiare che è assegnata alla ricorrente;
-disciplina il diritto di visita padre/figlia secondo le indicazioni previste in parte motiva;
-pone a carico del padre il versamento, a titolo Controparte_1 di contributo per il mantenimento ordinario della figlia, della somma di €
400,00 mensili, da corrispondersi alla madre entro il giorno 5 di ogni mese, oltre adeguamento automatico annuale secondo gli indici Istat ed oltre il 50% delle spese straordinarie;
-dichiara inammissibile la domanda di versamento diretto dal terzo datore di lavoro;
-rigetta la domanda di assegno di mantenimento avanzata da parte ricorrente;
-ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Barcellona
Pozzo di Gotto di annotare la presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio celebrato in data 9 gennaio 2010 e trascritto nel registro degli atti di matrimonio al n. 1, parte I, Uff. 1, Anno 2010;
- condanna alla refusione delle spese Controparte_1 processuali sostenute da nel presente giudizio, che liquida Parte_1
– già parzialmente compensate per 1/3 – in € 75,30 per spese vive ed €
1.930,00 per compensi professionali, oltre i.v.a. e c.p.a., se dovute, come per legge.
Così deciso in Barcellona Pozzo di Gotto nella Camera di
Consiglio del 18.09.2025.
Il Giudice est. Il Presidente
dott. ssa Anna Smedile dott. Antonino Orifici
- 11 - Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto
sezione civile
Atto redatto con la collaborazione della dott.ssa Annamaria Garofalo, funzionario addetto all'ufficio per il processo ai sensi del d.l. 80/2021.
- 12 - Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto
sezione civile
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BARCELLONA POZZO DI GOTTO composto dai Sigg.: dott. Antonino Orifici Presidente dott.ssa Maria Lucia Marino Merlo Giudice dott.ssa Anna Smedile Giudice est. riunito in Camera di Consiglio, ha reso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 730 /2024 R.G.
TRA
, nata a [...] il Parte_1
27.06. 1986, c.f.: , elettivamente domiciliata C.F._1 presso lo studio dell'Avv. GITTO GIUSEPPE che la rappresenta e difende per procura in atti;
ricorrente
E
, nato a [...] il Controparte_1
24.06.1984, c.f.: , residente in [...]C.F._2 di Gotto, Saia Borraccio n 6; resistente contumace
E con l'intervento del Pubblico Ministero avente per oggetto: Separazione giudiziale.
IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso depositato in data 13.06.2024 Parte_1 conveniva in giudizio e premetteva: di aver contratto Controparte_1 matrimonio con il resistente in Barcellona Pozzo di Gotto il 9.01.2010 – atto trascritto nel registro dello Stato Civile di detto Comune al numero 1,
Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto
sezione civile parte 1, Anno 2010; che dalla predetta unione nasceva in data 24.03.2010 la figlia;
che il rapporto coniugale si disgregava al tal punto da Per_1 ricorrere una prima volta all'intestato Tribunale per ottenere la separazione;
che in data 14.7.2017 i coniugi, con ordinanza del Presidente venivano autorizzati a vivere separatamente;
che con sentenza del 23 ottobre 2028 il Tribunale prendeva atto della riconciliazione delle parti e revocava i provvedimenti provvisori;
che stante il perdurante stato di incompatibilità caratteriale, la ricorrente si determinava nuovamente a chiedere la separazione.
La ricorrente sosteneva che il risultava lavoratore CP_1 dipendente al servizio della Marina Militare, di contro la stessa dichiarava di aver svolto in passato attività lavorativa autonoma, ma di essere ad oggi disoccupata e vivere nell'abitazione familiare insieme alla figlia
; di non aver ricevuto dal alcuna somma mensile a titolo di Per_1 CP_1 contributo al mantenimento della figlia dal momento della separazione di fatto e che lo stesso si rendeva irreperibile e si opponeva finanche alle procedure necessarie per l'aggiornamento del documento d'identità della minore.
Pertanto, chiedeva che venisse dichiarata la Parte_1 separazione personale dei coniugi con riconoscimento di un assegno di mantenimento in suo favore pari ad euro 200,00 mensili, oltre ad euro
400,00 mensili per il contributo al mantenimento della figlia ed il Per_1
50% delle spese straordinarie necessarie. Chiedeva, inoltre, che venisse ordinato al terzo datore di lavoro del resistente il pagamento diretto in suo favore e che venisse disciplinato il diritto di visita padre/figlia.
Instaurato validamente il contraddittorio non si Controparte_1 costituiva e non compariva per cui veniva dichiarata la contumacia con ordinanza del 18.09.2025.
All'udienza del 18.09.2025, tenuta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.,
- 2 - Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto
sezione civile lette le note scritte pervenute dall'unica parte costituita, il Giudice, ritenuta la causa matura per la decisione, riservava di riferire al Collegio.
Ritiene il Collegio che alla luce delle risultanze processuali va pronunciata la separazione personale dei coniugi.
Invero, ai sensi dell'art. 151 c.c., la pronuncia della separazione giudiziale non è vincolata a presupposti tassativi e specifici, ma è, piuttosto, collegata all'accertamento dell'esistenza di fatti che rendano intollerabile per i coniugi la prosecuzione della convivenza.
L'accertamento della sussistenza di fatti obiettivamente apprezzabili e, quindi, giuridicamente controllabili, che rendono intollerabile la prosecuzione della convivenza, diviene, pertanto, il presupposto della separazione, anche quando il comportamento non sia direttamente imputabile alla condotta dell'uno o dell'altro coniuge (Cass. Civ.
10.06.1992 n. 7148).
I fatti desunti dalla trattazione della causa dimostrano in modo inequivocabile che la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c., né occorre espletare una specifica istruttoria allo scopo di verificare più compiutamente tale circostanza.
Infatti, in una doverosa visione evolutiva del rapporto coniugale, il giudice, per pronunciare la separazione, deve verificare, in base a tutti gli elementi di conoscenza disponibili, ivi compreso il comportamento processuale delle parti, con riferimento non solo alle risultanze del tentativo di conciliazione ma anche alle vicende successive, l'esistenza, anche in un solo coniuge, di una condizione di disaffezione al matrimonio tale da rendere incompatibile, allo stato, pure a prescindere da elementi di addebitabilità da parte dell'altro, la convivenza.
Ove tale situazione di intollerabilità si verifichi, anche rispetto ad un solo coniuge, deve ritenersi che questi abbia diritto a chiedere la
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sezione civile separazione, con la conseguenza che la relativa domanda costituisce esercizio di un suo diritto (Cass. Civ., sez. I, sentenza 30 gennaio 2013 n.
2183).
Orbene, nel caso di specie, è certa la comune volontà dei coniugi di pervenire ad una disgregazione del nucleo familiare, posto che parte ricorrente ha confermato di vivere ormai da tempo separata dal resistente e che lo stesso, rimanendo contumace, non si è opposto e comunque non ha preso posizione in alcun modo rispetto alla domanda di separazione.
Va, dunque, pronunciata la separazione personale tra le parti.
In assenza di domanda di parte circa l'affidamento della minore, Il
Collegio ritiene applicabile il criterio fondamentale cui devono ispirarsi i provvedimenti in materia di famiglia, rappresentato dall'esclusivo interesse morale e materiale dei figli (previsto in passato dall'art. 155 c.c.,
e ora dall'art. 337-ter c.c.), con la conseguenza che il giudice non è vincolato alle richieste avanzate ed agli accordi intercorsi tra le parti e può quindi pronunciarsi anche ultra petitum.
Nell'ambito dei procedimenti ex art. 337 bis. c.c., la tutela degli interessi morali e materiali della prole è sottratta all'iniziativa ed alla disponibilità delle parti ed è sempre riconosciuto al giudice il potere di adottare d'ufficio, in ogni stato e grado del giudizio di merito, tutti i provvedimenti necessari per la migliore protezione dei figli minori.
Ciò premesso, sul punto, l'affidamento “condiviso”, comportante l'esercizio della potestà genitoriale da parte di entrambi ed una condivisione delle decisioni di maggior importanza attinenti alla sfera personale e patrimoniale del minore, si pone non più (come nel precedente sistema) come evenienza residuale, bensì come regola, rispetto alla quale costituisce, invece, eccezione la soluzione dell'affidamento esclusivo.
- 4 - Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto
sezione civile Pertanto, perché possa derogarsi alla regola dell'affidamento condiviso, occorre che risulti, nei confronti di uno dei genitori, una sua condizione di manifesta carenza o inidoneità educativa o comunque tale da rendere quell'affidamento in concreto pregiudizievole per il minore, con la conseguenza che l'esclusione della modalità dell'affidamento condiviso dovrà risultare sorretta da una motivazione non più solo in positivo sull'idoneità del genitore affidatario, ma anche in negativo sull'inidoneità educativa del genitore che in tal modo si escluda dal pari esercizio della potestà genitoriale, e sulla non rispondenza, quindi, all'interesse del figlio dell'adozione, nel caso concreto, del modello legale prioritario di affidamento (così Cass. civ., Sez. I, 17.12.2009, n. 26587, in
Foro it. 2010, 2, I, 428; Cass. civ., sez. I, 18.6.2008, n. 16593; Cass. civ., sez. VI, 2.12.2010, n. 24526).
Ed infatti, diritto fondamentale del bambino è quello, sancito dall'art. 24 n. 3, della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, proclamata a Nizza il 7.12.2000, e dall'art. 147 della convenzione di New
York del 20.11.1989 resa esecutiva in Italia dalla l. 176/1991, alla cd. bigenitorialità e cioè il diritto di intrattenere regolarmente relazioni personali e contatti diretti con i due genitori, ed il rispetto di tale diritto si identifica innegabilmente con un interesse superiore di qualsiasi bambino.
Occorre, poi, precisare che la mera conflittualità tra coniugi di per sé non costituisce motivo di negazione dell'affidamento condiviso, non solo perché altrimenti esso avrebbe un ambito applicativo residuale, coincidente con quello del preesistente affidamento congiunto, ma anche per le seguenti ragioni, esplicitate da alcune pronunce di merito e pienamente condivisibili.
In primo luogo, infatti, se così fosse ne deriverebbe lo stimolo alle parti a coltivare ed esasperare il conflitto proprio per cercare di ottenere l'affidamento esclusivo.
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sezione civile Ma soprattutto, nell'individuazione del regime di affidamento, dati i principi già sopra esplicitati, occorre che la conflittualità incida sull'interesse del minore, ponendosi come elemento di pregiudizio per il medesimo o determinando l'incapacità genitoriale dell'uno o dell'altro genitore o di entrambi.
Nel caso di specie, nulla è stato avanzato dall'unica parte costituita e parimenti non vi è alcuna allegazione probatoria che possa far escludere, ad oggi, l'applicazione del regime di affidamento condiviso della figlia minore ad entrambi i genitori, con collocamento prevalente presso la madre nell'abitazione familiare di via Saia Boraccio n. 6 in Barcellona
Pozzo di Gotto, in comproprietà con le parti (v. autocertificazione depositata il 17 settembre 2025).
Il padre, salvo diversi accordi liberamente assunti con la madre, potrà vedere e tenere con sé i figli secondo il seguente calendario: a) due giorni alla settimana dalle ore 14,00 alle ore 19,00 da concordare preventivamente con la madre (ed in mancanza di accordo il martedì ed il giovedì) nonché a settimane alterne dalle ore 14,00 del sabato e sino alle ore 19,00 della domenica;
b) durante il periodo estivo, per un periodo di quindici giorni nell'arco di tempo da concordare preventivamente entro il
30 maggio di ogni anno, tenendo sempre conto delle esigenze del minore, oppure, in difetto, dall'1 al 15 agosto di un anno e dal 16 al 31 luglio dell'anno successivo con sospensione, per analogo periodo, del diritto di visita del padre;
c) per un periodo di quattro giorni consecutivi durante le vacanze natalizie in modo da consentire al padre di trascorrere con il minore un anno il giorno di Natale e l'anno successivo il giorno di
Capodanno, da concordare preventivamente entro il 31 ottobre di ogni anno oppure, in difetto, dal 24 al 27 dicembre il primo anno e dal 30 dicembre al 2 gennaio il secondo anno;
d) durante le festività pasquali, ad anni alterni, il giorno di Pasqua o quello di Pasquetta;
e) il giorno del
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sezione civile compleanno della minore alternativamente a pranzo o a cena;
f) il giorno del compleanno del padre dalle ore 16,00 alle ore 22,00.
Per quanto attiene alla richiesta di assegno formulata dalla va precisato quanto segue. Pt_1
Si deve premettere che durante la separazione non viene meno la solidarietà economica che lega i coniugi (Cass. 22.04.1998 n. 4094) ed in conseguenza di ciò l'art. 156 c.c. stabilisce che “il giudice, pronunziando la separazione, stabilisce a vantaggio del coniuge cui non sia addebitabile la separazione il diritto di ricevere dall'altro coniuge quanto è necessario al suo mantenimento, qualora egli non abbia adeguati redditi propri”.
La giurisprudenza ha chiarito che presupposti dell'assegno di mantenimento per il coniuge, ai sensi del citato art. 156 c.c., sono: che al richiedente non sia addebitabile la separazione e che lo stesso non fruisca di redditi propri idonei a fargli mantenere un tenore di vita analogo a quello che aveva prima della separazione (Cass. 14.08.1997 n. 7630;
Cass. 27.06.1997 n. 5762; Cass. 26.06.1996 n. 5916).
La valutazione dell'inadeguatezza dei redditi va effettuata sulla base delle potenzialità economiche complessive dei coniugi durante il matrimonio, sicché occorre avere riguardo essenzialmente al tenore di vita goduto dai coniugi durante la convivenza matrimoniale (Cass. 29.03.2000
n. 3792), quale indice sintomatico delle potenzialità economiche della famiglia. Occorre, inoltre, tenere conto, secondo l'insegnamento della costante giurisprudenza della Suprema Corte (vedi, tra le altre, Cass. civ. sez. I, 20.02.1986, n. 1032), tanto dei redditi da lavoro, quali risultano dalle dichiarazioni delle parti, quanto di ogni altra utilità economicamente valutabile, considerando tutte le circostanze che ricorrono in concreto e che incidono sulla posizione economica delle parti. Occorre tenere conto anche delle proprietà immobiliari e dell'eventuale prezzo di alienazione delle medesime (Cass. Sez. I, 29.10.1999 n. 12182; Cass. Sez. I,
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sezione civile 27.01.2004 n. 1398).
Vi è, poi, un terzo presupposto per il concreto riconoscimento del diritto in parola, non indicato espressamente dalla legge, ma da essa agevolmente desumibile, seppure implicitamente: l'esistenza di uno squilibrio tra la situazione economico-patrimoniale dei due coniugi (Cass.
28.04.1995 n. 4720; Cass. 27.03.1995 n. 2223).
Va, infine, osservato che l'onere di provare la mancanza di mezzi economici sufficienti per il proprio mantenimento (Cass.
5.08.1997 n.
7199) e la prova della capacità economica dell'altro coniuge (Cass.
13.01.1987 n. 170) spettano al coniuge richiedente l'assegno, trattandosi di fatti costitutivi del diritto all'attribuzione dell'assegno (Cass. civ.
6.08.1997 n. 7269; Cass. civ. 24.05.2001 n. 7068; Cass. civ. 12.02.2003
n. 2076).
Nel caso di specie è pacifico che la abbia svolto attività Pt_1 lavorativa durante il rapporto di coniugio, ed è attualmente impiegata, come dichiarato dalla stessa nell'autocertificazione depositata il 17 settembre 2025, con uno stipendio mensile di circa 1.700 euro, oltre ad essere comproprietaria della casa familiare a lei assegnata ed essere proprietaria di una autovettura del 2022.
In assenza di qualsivoglia allegazione probatoria rispetto al tenore di vita condotto dalla coppia genitoriale prima della separazione e, tenuto conto della situazione economica e patrimoniale della ricorrente, la richiesta di assegno di mantenimento in suo favore, deve essere rigettata.
Quanto al mantenimento economico, la madre non ha fornito documentazione idonea a dimostrare nel dettaglio la situazione reddituale del padre. L'unico elemento indicato è quello secondo il quale il è CP_1 dipendente pubblico della Marina Militare, senza indicare la qualificazione giuridica ed economica di tale posizione. Pur privo di riscontri documentali, tale dato consente di ritenere che egli disponga di
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sezione civile una fonte di reddito stabile, idonea a garantire un contributo continuativo al mantenimento della figlia.
In applicazione dei criteri di cui all'art. 337 ter c.c. - che impongono di considerare le esigenze dei minori, le risorse di ciascun genitore e i compiti di cura assunti - appare equo determinare il contributo paterno in € 400,00 mensili per la figlia , rivalutabili annualmente Per_1 secondo indici Istat, da versarsi alla madre entro il giorno 5 di ogni mese.
Le spese straordinarie, previamente concordate e documentate, occorrenti per la figlia, dovranno gravare su entrambi i genitori in misura del 50%. In tale categoria rientrano tutte le spese dirette a fronteggiare eventi sostanzialmente eccezionali nella vita delle figlie, oppure le spese che servono per soddisfare esigenze episodiche, saltuarie ed imprevedibili
(a titolo esemplificativo, le spese per interventi chirurgici, odontoiatrici, fisioterapia, cicli di psicoterapia e logopedia, occhiali da vista, lezioni private, attività sportive agonistiche, viaggi di studio) e quelle concernenti eventi ordinari non inclusi nel mantenimento (a titolo esemplificativo, le spese per tasse scolastiche ed universitarie, retta scolastica, libri di testo, attività sportive non agonistiche con relativa attrezzatura, corsi di lingua straniera, corsi di teatro, corsi di musica, informatica, motocicli ed autovetture, viaggi di piacere, le spese sanitarie non rimborsate dal SSN -
a titolo esemplificativo: esami diagnostici, analisi cliniche, visite specialiste). In regime di affidamento condiviso, tutte le spese straordinarie, per essere rimborsate al genitore che le ha anticipate, devono essere preventivamente concordate. Le uniche spese che dovranno essere rimborsate in favore del genitore che le ha sostenute, anche in assenza della previa concertazione, sono le spese straordinarie
"obbligatorie", tra cui rientrano, tra le spese extra sanitarie: ticket per esami, visite specialistiche e terapie prescritti dal pediatra di base o dal medico di base, presso strutture pubbliche;
spese dentistiche e
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sezione civile ortodontiche presso strutture pubbliche;
spese farmaceutiche non coperte dal servizio sanitario nazionale solo se prescritte dal pediatra di base, dal medico di base o dallo specialista;
tra le spese extra di studio: a) tasse e assicurazioni scolastiche imposte da istituti e università pubbliche (dopo il primo anno fuori corso, l'iscrizione all'università deve essere concordata tra i genitori); b) libri di testo e materiale scolastico indicato dalla scuola a inizio anno scolastico, anche nel caso di scuola privata;
c) gite e uscite scolastiche senza pernottamento;
d) abbonamenti al trasporto pubblico per e dalla scuola;
tra le ulteriori altre spese straordinarie: a) spese di manutenzione, bollo e assicurazione dell'automobile e della moto solo se il mezzo sia stato acquistato previo accordo tra i genitori;
b) spese necessarie per conseguire la patente (con limitazione delle lezioni al numero minimo, salvo diverso accordo, e con possibilità di ripetere l'esame solo una volta).
La ricorrente ha anche chiesto, infine, di ordinare il versamento diretto del contributo al datore di lavoro del CP_1
La domanda è inammissibile, poiché oltre a presupporre il conclamato inadempimento, è attualmente regolamentato dalla procedura di cui all'art. 473 bis .37 c.p.c.
Stante l'esito del giudizio, le spese processuali possono essere parzialmente compensate nella misura di 1/3, mentre la restante parte –
2/3 – va poste a carico del resistente contumace, nella misura liquidata in dispositivo in applicazione del d.m. n. 55/2014, tenuto conto del valore della controversia (indeterminabile – complessità bassa), nonché dell'attività difensiva svolta, nei valori minimi stante la modesta complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto, sentito il procuratore della parte costituita ed il Pubblico Ministero, così provvede:
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sezione civile -dichiara la separazione giudiziale dei coniugi;
-affida la figlia minore ad entrambi i genitori in modo Per_1 condiviso, con collocazione presso la madre nella casa familiare che è assegnata alla ricorrente;
-disciplina il diritto di visita padre/figlia secondo le indicazioni previste in parte motiva;
-pone a carico del padre il versamento, a titolo Controparte_1 di contributo per il mantenimento ordinario della figlia, della somma di €
400,00 mensili, da corrispondersi alla madre entro il giorno 5 di ogni mese, oltre adeguamento automatico annuale secondo gli indici Istat ed oltre il 50% delle spese straordinarie;
-dichiara inammissibile la domanda di versamento diretto dal terzo datore di lavoro;
-rigetta la domanda di assegno di mantenimento avanzata da parte ricorrente;
-ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Barcellona
Pozzo di Gotto di annotare la presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio celebrato in data 9 gennaio 2010 e trascritto nel registro degli atti di matrimonio al n. 1, parte I, Uff. 1, Anno 2010;
- condanna alla refusione delle spese Controparte_1 processuali sostenute da nel presente giudizio, che liquida Parte_1
– già parzialmente compensate per 1/3 – in € 75,30 per spese vive ed €
1.930,00 per compensi professionali, oltre i.v.a. e c.p.a., se dovute, come per legge.
Così deciso in Barcellona Pozzo di Gotto nella Camera di
Consiglio del 18.09.2025.
Il Giudice est. Il Presidente
dott. ssa Anna Smedile dott. Antonino Orifici
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sezione civile
Atto redatto con la collaborazione della dott.ssa Annamaria Garofalo, funzionario addetto all'ufficio per il processo ai sensi del d.l. 80/2021.
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