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Sentenza 15 gennaio 2026
Sentenza 15 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Campania, sez. XIII, sentenza 15/01/2026, n. 483 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania |
| Numero : | 483 |
| Data del deposito : | 15 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 483/2026
Depositata il 15/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 13, riunita in udienza il 23/09/2025 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale:
AZ ALESSANDRO, Presidente SANTULLI ALESSANDRA, Relatore OLIVA NICOLA, Giudice
in data 23/09/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 2297/2025 depositato il 24/03/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Email_1 ed elettivamente domiciliato presso
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale I Di Napoli
Email_2 elettivamente domiciliato presso
Ag.entrate - Riscossione - Roma
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 12170/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado NAPOLI sez. 9 e pubblicata il 30/07/2024 Atti impositivi:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 07120239034932838000 IRPEF-REDDITI LAVORO DIPENDENTE E ASSIMILATI 2012
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 5551/2025 depositato il 29/09/2025
Richieste delle parti: CONCLUSIONI:, accogliere l'appello e per l'effetto, in via principale e nel merito:
- accertata la inesistenza della notifica di atti presupposti e prodromici alla intimazione di pagamento ritualmente impugnata dal ricorrente, dichiarare la nullità e illegittimità della intimazione di pagamento impugnata e, per l'effetto, dichiarare che il diritto di credito di cui all'intimazione di pagamento opposta (IRPEF indennità fine rapporto lavoro dipendente anno 2012) è estinto per prescrizione e che nulla è dovuto dal ricorrente ai resistenti;
- dichiarare l'infondatezza in fatto e in diritto dell'appello incidentale proposto dall'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale 1 di Napoli;
- condannare i resistenti, in solido tra loro, alla rifusione delle spese di lite del doppio grado di giudizio (contributo unificato versato per il 1° e 2°, oltre spese legali che l'Ecc.ma Corte vorrà quantificare secondo tabelle vigenti, oltre rimborso forfetario, cpa e iva, se dovuta) con attribuzione al difensore antistatario, oltre alla condanna ex art. 96 c.p.c. dell'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale 1 di Napoli.
per l'appellata Agenzia delle Entrate di Napoli DP 1 , appellante incidentale: rigetto dell'appello, l'accoglimento dell'appello incidentale proposto dall'Ufficio, con la condanna dell'appellante alle spese nei due gradi di giudizio.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 impugna la sentenza n. 12170/2024 emessa dalla CGT di Napoli di 1° grado e depositata il 30/07/2024 avente ad oggetto intimazione di pagamento n. 071 2023 90349328 38000 per
“IRPEF indennità fine rapporto lavoro dipendente anno 2012”, oltre sanzione e interessi, per la somma di € 5.354,68. Lamenta l'appellante che il Giudice di primo grado avrebbe erroneamente mancato di:
- pronunciare l'inesistenza e non la nullità della notifica dell'atto prodromico;
- pronunciare sulla eccezione di prescrizione del credito pure sollevata;
- porre a carico della parte soccombente le spese processuali e, nel compensarle, non avrebbe un alcun modo motivato tale decisione. Chiede, dunque, la riforma della sentenza con conseguente condanna della parte soccombente al pagamento delle spese processuali sia del primo che del secondo grado di giudizio da distrarsi. Nel costituirsi tempestivamente l'Agenzia delle Entrate di Napoli 1 ha confutato l'avverso dedotto e rivendicato la legittimità del proprio operato circa la ritualità della notifica chiedendo rigettarsi l'appello principale;
quindi ha formulato appello incidentale per quella parte della sentenza in cui i primi giudici avevano ritenuto la nullità degli atti prodromici all'intimazione di pagamento , chiedendo accertarsi la piena legittimità della pretesa tributaria per la tempestiva interruzione della prescrizione con rigetto del ricorso e condanna alle spese.. Nella contumacia dell'Agenzia delle Entrate di Riscossione, l'appellante principale ha depositato in data 10.9.2025 memorie illustrative . Quindi la causa è stata decisa all'esito della camera di consiglio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello principale è fondato e va accolto nella formulazione principale .
E' decisivo che la notifica degli atti prodromici mediante notificazione della cartella di pagamento n. 07120170032840151000, in data 12/04/2018, e dell'avviso n. 07120199023474708000, in data Indirizzo_103/03/2020 sia avvenuta presso un indirizzo del destinatario del tutto errato, ossia Ricorrente_1 Indirizzo_1– IS essendo il residente a un indirizzo diverso ( /bd), come comprovato dal certificato di residenza storico prodotto in allegato alle memorie illustrative depositate in primo grado.
Secondo la S.C. ( v. sentenza 18 ottobre 2022, n. 30637)
L'indicazione di un indirizzo inesatto, per un errore nella scrittura del numero civico, rende inesistente la notificazione (v. Cass. nr. 40724 del 2021 sulla scia di Cass., sez. un., nr. 7607 del 2010 e successive conformi;
v. ancora, successivamente, Cass. nr. 21037 del 2016) senza possibilità di una sua rinnovazione. 21. L'errore – che lo stesso istituto, nella memoria difensiva attribuisce ad un lapsus calami – è, infatti, addebitabile esclusivamente alla responsabilità dell'Inps giacché «l'indicazione dell'esatto indirizzo del destinatario costituisce una formalità che non sfugge alla disponibilità del notificante» (v., Cass. nr. 40724 del 2021 e altre supra citate).
Senonchè, in termini di interesse ad agire che la notifica sia nulla o inesistente non muta nulla circa la decorrenza della prescrizione su cui i primi giudici hanno omesso di pronunciarsi . In questo senso va accolto il motivo principale dell'appello del contribuente con declaratoria di estinzione della pretesa tributaria, dovuta per l'anno d'imposta 2012 , postochè il primo atto correttamente notificato è solo l'intimazione di pagamento qui impugnata, notificata il 17.11.2023 per cui è senz'altro decorso il termine decennale .
Va invece respinto l'appello incidentale . Solo in questo grado l'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di Napoli ha eccepito che la cartella di pagamento n. 071 2017 00328401 51000 sottesa all'odierna intimazione di pagamento era stata notificata all'indirizzo di residenza, e cioè in IS alla Indirizzo_1, così come dichiarato dal contribuente nel Modello 730/2018 per l'anno d'imposta 2017 e nel Modello 730/2019 per l'anno d'imposta 2018. A tal fine, solo in questo grado di giudizio, l'Ufficio ha depositato i detti documenti. OV RI , e ciò è oggetto di specifica eccezione contenuta nelle memorie illustrative del 10.9.2025, che tale produzione documentale è tardiva e come tale inammissibile. Ai sensi dell'art. 58 Dlgs 546/1992 (come novellato dall'art. 1, comma 3, del D. Lgs n. 30 dicembre 2023, n. 220, che si applica ai giudizi instaurati con appello notificato dal 5 gennaio 2024) dispone: “Non sono ammessi nuovi mezzi di prova e non possono essere prodotti nuovi documenti, salvo che il collegio li ritenga indispensabili ai fini della decisione della causa ovvero che la parte dimostri di non aver potuto proporli o produrli nel giudizio di primo grado per causa ad essa non imputabile. Il presente giudizio ricade sotto la nuova disciplina perché il ricorso introduttivo di primo grado fu notificato il 13.1.2024. In tema va menzionata la sentenza di questa stessa Corte di Giustizia ( sez. 3 sent. 3081 del 17.4.2025 )la quale ha condivisibilmente interpretato la nuova formulazione dell'art. 58 nel senso che esso “ consente la produzione in appello di nuovi documenti ove siano indispensabili ai fini della decisione, e cioè idonei ad elidere ogni incertezza nella ricostruzione dei fatti, purchè questi ultimi siano stati ritualmente allegati”. Orbene, nella specie la difesa dell'Ufficio ha allegato tali fatti, ossia l'indicazione di una diversa residenza anagrafica da parte dello stesso contribuente, solo in grado di appello sicchè è inammissibile l'acquisizione di tali documenti.
Va infine accolto anche il motivo d'appello concernente la compensazione delle spese, non essendo condivisibile la motivazione adoperata dai primi giudici a sostegno della stesso , laddove assumono che la debenza della pretesa non era stata contestata .
Ricorre la denunciata violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c., nel testo successivo all'entrata in vigore della L. 18 giugno 2009, n. 69. Insegna recente Cassazione civile, sez. VI, 22/02/2016, (ud. 16/12/2015, dep.22/02/2016), n. 3468 come
“l'esercizio del potere di disporre la compensazione è stato nei tempo sottoposto ad un controllo sempre più stringente: dalla formulazione originaria dell'art. 92 c.p.c., alla riforma contenuta nella L. 28 dicembre 2005, n. 263 ("altri giusti motivi, esplicitamente indicati nella motivazione"), a quella della L. 18 giugno 2009, n. 69 ("altre gravi ed eccezionali ragioni, esplicitamente indicate nella motivazione"), sino alla recente modifica introdotta con il D.L. 12 settembre 2014, n. 132, convertito nella L. 10 novembre 2014, n. 162 che ha limitato la possibilità di compensazione alla "soccombenza reciproca" o al "caso di assoluta novità della questione trattata o mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti", con conseguente sindacabilità della motivazione posta alla base dell'esercizio di quel potere.E' stato osservato che questa modifica è stata ispirata dalla volontà del legislatore, di ridurre fortemente la possibilità per il giudice di ricorrere alla compensazione delle spese e per converso di rafforzare, quale strumento regolatore delle spese di lite, il principio generale della soccombenza, sancito dall'art. 91 c.p.c..La giurisprudenza di questa Corte ha avuto modo di chiarire che l'art. 92 c.p.c., comma 2 (nel testo risultante a seguito delle modifiche apportate dalla L. n. 69 del 2009, art. 45, comma 11, nella specie ratione temporis applicabile), nella parte in cui permette la compensazione delle spese di lite allorchè concorrano "gravi ed eccezionali ragioni", costituisce una norma elastica, quale clausola generale che il legislatore ha previsto per adeguarla ad un dato contesto storico-sociale o a speciali situazioni, non esattamente ed efficacemente determinabili a priori, ma da precisare ed integrare in via interpretativa da parte del giudice del merito, con un giudizio censurabile in sede di legittimità, in quanto fondato su norme giuridiche (cfr. Cass., Sez. Un. 22 febbraio 2012 n. 2572). La dicitura di compensazione delle spese di lite contenuta nella sentenza impugnata non è giustificata né dalla novità della questione né da mutamenti giurisprudenziali sicchè risulta violato l'art. 92 del c.p.c.. Gli importi vanno evidentemente contenuti stante la ripetitività e semplicità delle questioni. In riforma della sentenza, le spese cedono a carico di AdER per il primo grado e sono liquidate come in dispositivo mentre sono compensate nei confronti dell'Ente impositore che non ha curato la notifica della cartella esattoriale prodromica all'intimazione di pagamento . Per il secondo grado le spese cedono a carico sia di AdER che dell'Agenzia delle ntrate DP 1 Napoli, che è anche appellante incidentale, e sono liquidate come in dispositivo tenuto conto che il valore della causa al netto di sanzioni e interessi è pari ad € 4165,48.
pqm
Accoglie l'appello principale e rigetta quello incidentale;
condanna DE al pagamento delle spese processuali per il primo grado, liquidate in € 500,00 oltre accessori se dovuti e le compensa nei confronti di DP 1 Napoli;
condanna DE e DP 1 Na alla rifusione delle spese del presente grado di giudizio che liquida in complessivi € 650,00 oltre accessori come per legge;
Così deciso in Napoli il 23 settembre 2025 Il Presidente Il relatore Alessandro Jazzetti Alessandra Santulli
Depositata il 15/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 13, riunita in udienza il 23/09/2025 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale:
AZ ALESSANDRO, Presidente SANTULLI ALESSANDRA, Relatore OLIVA NICOLA, Giudice
in data 23/09/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 2297/2025 depositato il 24/03/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Email_1 ed elettivamente domiciliato presso
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale I Di Napoli
Email_2 elettivamente domiciliato presso
Ag.entrate - Riscossione - Roma
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 12170/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado NAPOLI sez. 9 e pubblicata il 30/07/2024 Atti impositivi:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 07120239034932838000 IRPEF-REDDITI LAVORO DIPENDENTE E ASSIMILATI 2012
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 5551/2025 depositato il 29/09/2025
Richieste delle parti: CONCLUSIONI:, accogliere l'appello e per l'effetto, in via principale e nel merito:
- accertata la inesistenza della notifica di atti presupposti e prodromici alla intimazione di pagamento ritualmente impugnata dal ricorrente, dichiarare la nullità e illegittimità della intimazione di pagamento impugnata e, per l'effetto, dichiarare che il diritto di credito di cui all'intimazione di pagamento opposta (IRPEF indennità fine rapporto lavoro dipendente anno 2012) è estinto per prescrizione e che nulla è dovuto dal ricorrente ai resistenti;
- dichiarare l'infondatezza in fatto e in diritto dell'appello incidentale proposto dall'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale 1 di Napoli;
- condannare i resistenti, in solido tra loro, alla rifusione delle spese di lite del doppio grado di giudizio (contributo unificato versato per il 1° e 2°, oltre spese legali che l'Ecc.ma Corte vorrà quantificare secondo tabelle vigenti, oltre rimborso forfetario, cpa e iva, se dovuta) con attribuzione al difensore antistatario, oltre alla condanna ex art. 96 c.p.c. dell'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale 1 di Napoli.
per l'appellata Agenzia delle Entrate di Napoli DP 1 , appellante incidentale: rigetto dell'appello, l'accoglimento dell'appello incidentale proposto dall'Ufficio, con la condanna dell'appellante alle spese nei due gradi di giudizio.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 impugna la sentenza n. 12170/2024 emessa dalla CGT di Napoli di 1° grado e depositata il 30/07/2024 avente ad oggetto intimazione di pagamento n. 071 2023 90349328 38000 per
“IRPEF indennità fine rapporto lavoro dipendente anno 2012”, oltre sanzione e interessi, per la somma di € 5.354,68. Lamenta l'appellante che il Giudice di primo grado avrebbe erroneamente mancato di:
- pronunciare l'inesistenza e non la nullità della notifica dell'atto prodromico;
- pronunciare sulla eccezione di prescrizione del credito pure sollevata;
- porre a carico della parte soccombente le spese processuali e, nel compensarle, non avrebbe un alcun modo motivato tale decisione. Chiede, dunque, la riforma della sentenza con conseguente condanna della parte soccombente al pagamento delle spese processuali sia del primo che del secondo grado di giudizio da distrarsi. Nel costituirsi tempestivamente l'Agenzia delle Entrate di Napoli 1 ha confutato l'avverso dedotto e rivendicato la legittimità del proprio operato circa la ritualità della notifica chiedendo rigettarsi l'appello principale;
quindi ha formulato appello incidentale per quella parte della sentenza in cui i primi giudici avevano ritenuto la nullità degli atti prodromici all'intimazione di pagamento , chiedendo accertarsi la piena legittimità della pretesa tributaria per la tempestiva interruzione della prescrizione con rigetto del ricorso e condanna alle spese.. Nella contumacia dell'Agenzia delle Entrate di Riscossione, l'appellante principale ha depositato in data 10.9.2025 memorie illustrative . Quindi la causa è stata decisa all'esito della camera di consiglio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello principale è fondato e va accolto nella formulazione principale .
E' decisivo che la notifica degli atti prodromici mediante notificazione della cartella di pagamento n. 07120170032840151000, in data 12/04/2018, e dell'avviso n. 07120199023474708000, in data Indirizzo_103/03/2020 sia avvenuta presso un indirizzo del destinatario del tutto errato, ossia Ricorrente_1 Indirizzo_1– IS essendo il residente a un indirizzo diverso ( /bd), come comprovato dal certificato di residenza storico prodotto in allegato alle memorie illustrative depositate in primo grado.
Secondo la S.C. ( v. sentenza 18 ottobre 2022, n. 30637)
L'indicazione di un indirizzo inesatto, per un errore nella scrittura del numero civico, rende inesistente la notificazione (v. Cass. nr. 40724 del 2021 sulla scia di Cass., sez. un., nr. 7607 del 2010 e successive conformi;
v. ancora, successivamente, Cass. nr. 21037 del 2016) senza possibilità di una sua rinnovazione. 21. L'errore – che lo stesso istituto, nella memoria difensiva attribuisce ad un lapsus calami – è, infatti, addebitabile esclusivamente alla responsabilità dell'Inps giacché «l'indicazione dell'esatto indirizzo del destinatario costituisce una formalità che non sfugge alla disponibilità del notificante» (v., Cass. nr. 40724 del 2021 e altre supra citate).
Senonchè, in termini di interesse ad agire che la notifica sia nulla o inesistente non muta nulla circa la decorrenza della prescrizione su cui i primi giudici hanno omesso di pronunciarsi . In questo senso va accolto il motivo principale dell'appello del contribuente con declaratoria di estinzione della pretesa tributaria, dovuta per l'anno d'imposta 2012 , postochè il primo atto correttamente notificato è solo l'intimazione di pagamento qui impugnata, notificata il 17.11.2023 per cui è senz'altro decorso il termine decennale .
Va invece respinto l'appello incidentale . Solo in questo grado l'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di Napoli ha eccepito che la cartella di pagamento n. 071 2017 00328401 51000 sottesa all'odierna intimazione di pagamento era stata notificata all'indirizzo di residenza, e cioè in IS alla Indirizzo_1, così come dichiarato dal contribuente nel Modello 730/2018 per l'anno d'imposta 2017 e nel Modello 730/2019 per l'anno d'imposta 2018. A tal fine, solo in questo grado di giudizio, l'Ufficio ha depositato i detti documenti. OV RI , e ciò è oggetto di specifica eccezione contenuta nelle memorie illustrative del 10.9.2025, che tale produzione documentale è tardiva e come tale inammissibile. Ai sensi dell'art. 58 Dlgs 546/1992 (come novellato dall'art. 1, comma 3, del D. Lgs n. 30 dicembre 2023, n. 220, che si applica ai giudizi instaurati con appello notificato dal 5 gennaio 2024) dispone: “Non sono ammessi nuovi mezzi di prova e non possono essere prodotti nuovi documenti, salvo che il collegio li ritenga indispensabili ai fini della decisione della causa ovvero che la parte dimostri di non aver potuto proporli o produrli nel giudizio di primo grado per causa ad essa non imputabile. Il presente giudizio ricade sotto la nuova disciplina perché il ricorso introduttivo di primo grado fu notificato il 13.1.2024. In tema va menzionata la sentenza di questa stessa Corte di Giustizia ( sez. 3 sent. 3081 del 17.4.2025 )la quale ha condivisibilmente interpretato la nuova formulazione dell'art. 58 nel senso che esso “ consente la produzione in appello di nuovi documenti ove siano indispensabili ai fini della decisione, e cioè idonei ad elidere ogni incertezza nella ricostruzione dei fatti, purchè questi ultimi siano stati ritualmente allegati”. Orbene, nella specie la difesa dell'Ufficio ha allegato tali fatti, ossia l'indicazione di una diversa residenza anagrafica da parte dello stesso contribuente, solo in grado di appello sicchè è inammissibile l'acquisizione di tali documenti.
Va infine accolto anche il motivo d'appello concernente la compensazione delle spese, non essendo condivisibile la motivazione adoperata dai primi giudici a sostegno della stesso , laddove assumono che la debenza della pretesa non era stata contestata .
Ricorre la denunciata violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c., nel testo successivo all'entrata in vigore della L. 18 giugno 2009, n. 69. Insegna recente Cassazione civile, sez. VI, 22/02/2016, (ud. 16/12/2015, dep.22/02/2016), n. 3468 come
“l'esercizio del potere di disporre la compensazione è stato nei tempo sottoposto ad un controllo sempre più stringente: dalla formulazione originaria dell'art. 92 c.p.c., alla riforma contenuta nella L. 28 dicembre 2005, n. 263 ("altri giusti motivi, esplicitamente indicati nella motivazione"), a quella della L. 18 giugno 2009, n. 69 ("altre gravi ed eccezionali ragioni, esplicitamente indicate nella motivazione"), sino alla recente modifica introdotta con il D.L. 12 settembre 2014, n. 132, convertito nella L. 10 novembre 2014, n. 162 che ha limitato la possibilità di compensazione alla "soccombenza reciproca" o al "caso di assoluta novità della questione trattata o mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti", con conseguente sindacabilità della motivazione posta alla base dell'esercizio di quel potere.E' stato osservato che questa modifica è stata ispirata dalla volontà del legislatore, di ridurre fortemente la possibilità per il giudice di ricorrere alla compensazione delle spese e per converso di rafforzare, quale strumento regolatore delle spese di lite, il principio generale della soccombenza, sancito dall'art. 91 c.p.c..La giurisprudenza di questa Corte ha avuto modo di chiarire che l'art. 92 c.p.c., comma 2 (nel testo risultante a seguito delle modifiche apportate dalla L. n. 69 del 2009, art. 45, comma 11, nella specie ratione temporis applicabile), nella parte in cui permette la compensazione delle spese di lite allorchè concorrano "gravi ed eccezionali ragioni", costituisce una norma elastica, quale clausola generale che il legislatore ha previsto per adeguarla ad un dato contesto storico-sociale o a speciali situazioni, non esattamente ed efficacemente determinabili a priori, ma da precisare ed integrare in via interpretativa da parte del giudice del merito, con un giudizio censurabile in sede di legittimità, in quanto fondato su norme giuridiche (cfr. Cass., Sez. Un. 22 febbraio 2012 n. 2572). La dicitura di compensazione delle spese di lite contenuta nella sentenza impugnata non è giustificata né dalla novità della questione né da mutamenti giurisprudenziali sicchè risulta violato l'art. 92 del c.p.c.. Gli importi vanno evidentemente contenuti stante la ripetitività e semplicità delle questioni. In riforma della sentenza, le spese cedono a carico di AdER per il primo grado e sono liquidate come in dispositivo mentre sono compensate nei confronti dell'Ente impositore che non ha curato la notifica della cartella esattoriale prodromica all'intimazione di pagamento . Per il secondo grado le spese cedono a carico sia di AdER che dell'Agenzia delle ntrate DP 1 Napoli, che è anche appellante incidentale, e sono liquidate come in dispositivo tenuto conto che il valore della causa al netto di sanzioni e interessi è pari ad € 4165,48.
pqm
Accoglie l'appello principale e rigetta quello incidentale;
condanna DE al pagamento delle spese processuali per il primo grado, liquidate in € 500,00 oltre accessori se dovuti e le compensa nei confronti di DP 1 Napoli;
condanna DE e DP 1 Na alla rifusione delle spese del presente grado di giudizio che liquida in complessivi € 650,00 oltre accessori come per legge;
Così deciso in Napoli il 23 settembre 2025 Il Presidente Il relatore Alessandro Jazzetti Alessandra Santulli