Ordinanza cautelare 8 settembre 2021
Ordinanza presidenziale 22 gennaio 2024
Ordinanza collegiale 19 aprile 2024
Ordinanza collegiale 13 dicembre 2024
Ordinanza collegiale 28 luglio 2025
Sentenza 27 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 5B, sentenza 27/02/2026, n. 3651 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 3651 |
| Data del deposito : | 27 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 03651/2026 REG.PROV.COLL.
N. 06769/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quinta Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 6769 del 2021, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso prima dall'avvocato Chiara Busani, poi dall'avvocato Filippo Narbone, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l'annullamento
del decreto del Ministro dell’Interno -OMISSIS- del 14 aprile 2021, notificato in data 28 aprile 2021, con il quale è stata respinta la domanda di concessione della cittadinanza italiana, ai sensi dell’art. 9, comma 1, lett. f), della legge n. 91/1992;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Interno;
Visto l'art. 34, co. 5, cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 14 gennaio 2026 la dott.ssa RI ET e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Con il ricorso in esame la parte ricorrente impugna il DM in epigrafe con cui il Ministero dell’Interno ha respinto l'istanza di concessione della cittadinanza italiana presentata ai sensi dell’art. 9, comma 1, lett. f), della legge 5 febbraio 1992 n. 91.
L’amministrazione intimata si è costituita in giudizio.
Con ordinanza cautelare n. 4746/2021 è stata rigettata l’istanza di sospensiva; l’appello cautelare è stato accolto dal Consiglio di Stato “ai fini del motivato riesame della domanda di cittadinanza da parte dell’Amministrazione nel rispetto delle garanzie di partecipazione dell’interessato”.
Con OPI n. 310/2024, rilevato che “ nulla è stato comunicato a questo Tribunale in merito all’esito del riesame disposto con la predetta ordinanza propulsiva, né è stato depositato in giudizio il nuovo provvedimento che l’Amministrazione era tenuta ad adottare in ottemperanza al comando del giudice d’appello ” è stato chiesto, onerandone ambo le parti, di fornire “ documentati chiarimenti in merito all’esito del riesame disposto dalla PA in ottemperanza all’ordinanza cautelare del giudice d’appello o all’eventuale pendenza di ricorsi per l’ottemperanza alla predetta pronuncia, entro 20 giorni dalla comunicazione della presente ordinanza”.
In data 27/3/2024 l’Amministrazione ha depositato la nota del 26/03/2024 con cui ribadiva le proprie argomentazioni giuridiche.
Con ordinanza collegiale n. 7776/2024 e n. 22543/2024 sono stati reiterati i predetti incombenti istruttori.
Con nota del 24.10.2024 l’Amministrazione ha comunicato di aver predisposto il DPR di conferimento della cittadinanza italiana; il procedimento s’è concluso con l’emanazione del predetto provvedimento in data 29.10.2024, depositato in giudizio dalla parte ricorrente il 20.11.2025.
In data 4/12/2025 la PA ha depositato il DPR emanato con cui è stata conferita la cittadinanza italiana al ricorrente ed ha chiesto dichiararsi cessata la materia del contendere con compensazione delle spese di lite.
All’udienza pubblica odierna la causa è passata in decisione.
Al Collegio non resta, data l’intervenuta emanazione del provvedimento richiesto e rilevata la sua valenza pienamente satisfattiva dell’interesse fatto valere dal ricorrente, che dichiarare la cessazione della materia del contendere.
Quanto alle spese di lite, sussistono giusti motivi del disporne la compensazione tra le parti, tenuto conto del contributo di entrambe al protrarsi della controversia in questa sede, dovuto, da un lato, dalla mancata attivazione, da parte del ricorrente, dei rimedi per ottenere l’ottemperanza al “giudicato cautelare” davanti al giudice d’appello che ha concesso il remand; dall’altro lato, dall’incomprensione, da parte della resistente, della portata di tale ordinanza propulsiva, che non comportava il rilascio del provvedimento richiesto, bensì la riattivazione del procedimento (conclusosi con l’adozione del provvedimento impugnato) al fine di sanare i vizi del procedimento riscontrati (al fine di assicurare il rispetto delle garanzie procedimentali sancite dalla legge n. 241/1990) e di integrare la motivazione del provvedimento sotto i ai profili ritenuti carenti (appunto in sede di riedizione dell’atto l’Amministrazione avrebbe potuto esplicitare le ragioni relative alla gravità del reato di ricettazione, che, facendo riferimento alla pena edittale – come previsto dall’art. 6 della legge n.91/1992 è automaticamente ostativo all’acquisto della cittadinanza – per il quale è intervenuta la sentenza di condanna proprio a ridosso della presentazione della domanda di naturalizzazione).
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quinta Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara cessata la materia del contendere.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 14 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:
RI ET, Presidente, Estensore
Enrico Mattei, Consigliere
Gianluca Verico, Primo Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| RI ET |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.