Versione
2 giugno 1974
2 giugno 1974
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Versione
6 gennaio 1980
6 gennaio 1980
Art. 1.
Ai sindaci dei comuni e' corrisposta una indennita' mensile di carica, da fissarsi dal consiglio comunale entro i seguenti limiti:
1) comuni fino a 1.000 abitanti, fino a L. 50.000;
2) comuni da 1.001 a 3.000 abitanti, fino a L. 60.000;
3) comuni da 3.001 a 5.000 abitanti, fino a L. 100.000;
4) comuni da 5.001 a 10.000 abitanti, fino a lire 130.000;
5) comuni da 10.001 a 30.000 abitanti, fino a lire 180.000;
6) comuni da 30.001 a 50.000 abitanti, fino a lire 200.000;
7) comuni da 50.001 a 100.000 abitanti, compresi i capoluoghi di provincia anche con popolazione inferiore a 50.000 abitanti, fino a L. 280.000;
8) comuni da 100.001 a 250.000 abitanti, compresi i capoluoghi di provincia anche con popolazione inferiore a 100.000 abitanti, fino a L. 320.000;
9) comuni da 250.001 a 500.000 abitanti, fino a lire 450.000;
10) comuni da 500.001 abitanti a un milione, fino a L. 500.000;
11) comuni oltre 1.000.000 di abitanti, fino a lire 600.000. ((1)) --------------- AGGIORNAMENTO (1) La L. 18 dicembre 1979 n. 632 ha disposto (con l'art. 1 comma 1) che "A decorrere dal 1 febbraio 1979 i limiti indicati negli articoli 1 , 2 , 3 e 4 della legge 26 aprile 1974, n. 169 , entro i quali i consigli comunali e provinciali fissano le indennita' in essi previste, sono aumentati nella misura del 100 per cento".
Ai sindaci dei comuni e' corrisposta una indennita' mensile di carica, da fissarsi dal consiglio comunale entro i seguenti limiti:
1) comuni fino a 1.000 abitanti, fino a L. 50.000;
2) comuni da 1.001 a 3.000 abitanti, fino a L. 60.000;
3) comuni da 3.001 a 5.000 abitanti, fino a L. 100.000;
4) comuni da 5.001 a 10.000 abitanti, fino a lire 130.000;
5) comuni da 10.001 a 30.000 abitanti, fino a lire 180.000;
6) comuni da 30.001 a 50.000 abitanti, fino a lire 200.000;
7) comuni da 50.001 a 100.000 abitanti, compresi i capoluoghi di provincia anche con popolazione inferiore a 50.000 abitanti, fino a L. 280.000;
8) comuni da 100.001 a 250.000 abitanti, compresi i capoluoghi di provincia anche con popolazione inferiore a 100.000 abitanti, fino a L. 320.000;
9) comuni da 250.001 a 500.000 abitanti, fino a lire 450.000;
10) comuni da 500.001 abitanti a un milione, fino a L. 500.000;
11) comuni oltre 1.000.000 di abitanti, fino a lire 600.000. ((1)) --------------- AGGIORNAMENTO (1) La L. 18 dicembre 1979 n. 632 ha disposto (con l'art. 1 comma 1) che "A decorrere dal 1 febbraio 1979 i limiti indicati negli articoli 1 , 2 , 3 e 4 della legge 26 aprile 1974, n. 169 , entro i quali i consigli comunali e provinciali fissano le indennita' in essi previste, sono aumentati nella misura del 100 per cento".
Giurisprudenza • 2
- 1. Corte dei Conti, sez. Giurisdizionale Puglia, sentenza 06/02/2018, n. 97Provvedimento: PROCURA GENERALE REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DEI CONTI Sent. 97/2018 SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA PUGLIA in composizione monocratica, nella persona del Giudice Unico Consigliere dott. Pasquale Daddabbo ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso iscritto al n. 33500/PC del registro di Segreteria, proposto dal sig. XXX, nato a [...] il XXX e ivi residente al XXX (C.F. XXX ), elettivamente domiciliato in Bari, Piazza G. Garibaldi n.54, presso lo studio dell'avv. Antonio Savino che lo rappresenta e difende, contro COMUNE DI RACALE, in persona del Sindaco o legale rappresentate pro tempore, con sede in Via Marina Fiumi n.6, Racale (LE), …Leggi di più...
- art. 31 statuto lavoratori·
- difetto di giurisdizione·
- aspettativa senza assegno·
- legge 816/1985·
- prescrizione diritto contributivo·
- risarcimento danno ingiusto·
- contribuzione figurativa