Art. 1.
Ai sindaci dei comuni e' corrisposta una indennita' mensile di carica, da fissarsi dal consiglio comunale entro i seguenti limiti:
1) comuni fino a 1.000 abitanti, fino a L. 50.000;
2) comuni da 1.001 a 3.000 abitanti, fino a L. 60.000;
3) comuni da 3.001 a 5.000 abitanti, fino a L. 100.000;
4) comuni da 5.001 a 10.000 abitanti, fino a lire 130.000;
5) comuni da 10.001 a 30.000 abitanti, fino a lire 180.000;
6) comuni da 30.001 a 50.000 abitanti, fino a lire 200.000;
7) comuni da 50.001 a 100.000 abitanti, compresi i capoluoghi di provincia anche con popolazione inferiore a 50.000 abitanti, fino a L. 280.000;
8) comuni da 100.001 a 250.000 abitanti, compresi i capoluoghi di provincia anche con popolazione inferiore a 100.000 abitanti, fino a L. 320.000;
9) comuni da 250.001 a 500.000 abitanti, fino a lire 450.000;
10) comuni da 500.001 abitanti a un milione, fino a L. 500.000;
11) comuni oltre 1.000.000 di abitanti, fino a lire 600.000. ((1)) --------------- AGGIORNAMENTO (1) La L. 18 dicembre 1979 n. 632 ha disposto (con l'art. 1 comma 1) che "A decorrere dal 1 febbraio 1979 i limiti indicati negli articoli 1 , 2 , 3 e 4 della legge 26 aprile 1974, n. 169 , entro i quali i consigli comunali e provinciali fissano le indennita' in essi previste, sono aumentati nella misura del 100 per cento".
Ai sindaci dei comuni e' corrisposta una indennita' mensile di carica, da fissarsi dal consiglio comunale entro i seguenti limiti:
1) comuni fino a 1.000 abitanti, fino a L. 50.000;
2) comuni da 1.001 a 3.000 abitanti, fino a L. 60.000;
3) comuni da 3.001 a 5.000 abitanti, fino a L. 100.000;
4) comuni da 5.001 a 10.000 abitanti, fino a lire 130.000;
5) comuni da 10.001 a 30.000 abitanti, fino a lire 180.000;
6) comuni da 30.001 a 50.000 abitanti, fino a lire 200.000;
7) comuni da 50.001 a 100.000 abitanti, compresi i capoluoghi di provincia anche con popolazione inferiore a 50.000 abitanti, fino a L. 280.000;
8) comuni da 100.001 a 250.000 abitanti, compresi i capoluoghi di provincia anche con popolazione inferiore a 100.000 abitanti, fino a L. 320.000;
9) comuni da 250.001 a 500.000 abitanti, fino a lire 450.000;
10) comuni da 500.001 abitanti a un milione, fino a L. 500.000;
11) comuni oltre 1.000.000 di abitanti, fino a lire 600.000. ((1)) --------------- AGGIORNAMENTO (1) La L. 18 dicembre 1979 n. 632 ha disposto (con l'art. 1 comma 1) che "A decorrere dal 1 febbraio 1979 i limiti indicati negli articoli 1 , 2 , 3 e 4 della legge 26 aprile 1974, n. 169 , entro i quali i consigli comunali e provinciali fissano le indennita' in essi previste, sono aumentati nella misura del 100 per cento".