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Sentenza 29 aprile 2025
Sentenza 29 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cosenza, sentenza 29/04/2025, n. 754 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cosenza |
| Numero : | 754 |
| Data del deposito : | 29 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cosenza – Sezione seconda civile - in composizione monocratica ed in persona della dott.ssa Germana Maffei, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 866/2024 R.G., trattenuta in decisione all'udienza del
28.4.2025, avente ad oggetto: appello avverso sentenza del giudice di pace di San
Giovanni in Fiore n.12/2024 tra
(P.I. C.F. ), in persona del L.R.P.T, Parte_1 P.IVA_1 rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'avv. Alfonso Niccoli (C.F.
) C.F._1
- Appellante- nei confronti di:
, nata a San Giovanni in [...] il [...] con C.F.: CP_1
ed ivi residente a[...], rappresentata e difesa C.F._2 dall'Avv. Rosa Maria Romano, per mandato in atti;
-Appellata-
CONCLUSIONI
Come in atti e verbali.
RAGIONI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con la sentenza indicata in epigrafe, il giudice di pace di San Giovani in Fiore, nel pronunciare sulla domanda proposta da per il risarcimento dei danni CP_1
riportati dall'autoveicolo Fiat Stilo TG BY074XG in data 4.1.2023, quando, nel percorrere la strada San Giovanni in Fiore, IV VA OL (direzione CS // SAN GIOVANNI IN
FIORE), a seguito dell'attraversamento di due cani randagi, andava ad urtare contro il guard rail, riportando danni alla parte anteriore della carrozzeria e della meccanica, ha condannato l al pagamento della somma di €.6.075,87, oltre interessi, CP_2 ritenendola responsabile di non provveduto all'adempimento dei doveri di cattura e custodia dei cani vaganti o randagi.
Avverso tale decisione propone appello l al quale resiste . CP_2 CP_1
L nel censurare la sentenza, deduce il proprio difetto di legittimazione CP_2
passiva, spettando questa unicamente al , lamenta che la condanna NTroparte_3 prescinda dall'accertamento dei presupposti richiesti dall'art. 2043 c.c. e, segnatamente di una propria condotta colpevole, non dimostrati dall'istante, nonché l'erroneità della pronuncia e la carenza di motivazione in ordine alla ritenuta natura randagia dell'animale che ha provocato il sinistro.
Così compendiati l'impianto assertivo del giudizio e lo svolgimento del processo, devesi, in via preliminare, evidenziare che sia priva di pregio l'eccezione di ammissibilità del gravame formulata dall'appellata, sulla scorta della insufficiente formulazione specificazione delle doglianze dell'appellante, atteso che gli artt. 342 e 434 c.p.c. vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di part1icolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di “revisio prioris instantiae” del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata. (cfr. ex multis Corte appello Milano sez. lav.,
08/11/2019, n.1813).
Nella specie, la motivazione dell'appello è rispettosa delle prescrizioni contenute nell'art. 342 c.p.c., essendo sufficientemente individuati i punti della decisione sottoposti a censura, le ragioni per le quali è chiesta la riforma della pronuncia e i rilievi fondanti l'impugnazione.
Nel merito, l'appello deve ritenersi fondato.
Per costante giurisprudenza, la responsabilità per i danni causati dai cani randagi spetta esclusivamente, nel concorso degli altri presupposti, all'ente, o agli enti, cui è attribuito dalla legge (ed in particolare dalle singole leggi regionali attuative della legge quadro nazionale 14 agosto 1991, n. 281) il compito di prevenire il pericolo specifico per l'incolumità della popolazione connesso al randagismo e cioè il compito della cattura e della custodia dei cani vaganti o randagi.
Poichè la legge quadro statale n. 281 del 1991 non indica direttamente a quale ente spetta il compito di cattura e custodia dei cani randagi, ma rimette alle Regioni la regolamentazione concreta della materia, occorre analizzare la normativa regionale, caso per caso. In Calabria tale competenza risulta attribuita al Servizio veterinario istituito, ai sensi della L.R. n. 41 del 1990, il cui art. 12, comma 2, dispone: "i cani vaganti non tatuati devono essere catturati, con metodi indolori e non traumatizzanti, salvo i casi previsti dalla L.R. 5 maggio 1990, n. 41, art. 3, comma 2, dal Servizio veterinario competente per territorio, il quale tramite la sua Unità operativa adempie agli obblighi previsti dalla presente legge".
Ancor più di recente, la legge 2023 n. 45 sulla prevenzione del fenomeno del randagismo, abrogando la legge regionale 5 maggio 1990 n. 41 (Istituzione anagrafe canina, prevenzione randagismo e protezione degli animali), ha previsto espressamente all'articolo 12 che “Spetta alle amministrazioni comunali, alle associazioni animaliste e a qualsiasi cittadino segnalare al servizio veterinario la presenza di cani e gatti randagi o vaganti sul territorio di competenza” ed all'articolo art. 37 che “I comuni segnalano la presenza di animali randagi o vaganti sul proprio territorio alle aziende sanitarie provinciali, che attivano le procedure di cattura nel rispetto della normativa vigente”.
Dalla disamina delle disposizioni sopra evidenziate si evince dunque che la competenza in relazione alla cattura e custodia dei cani vaganti o randagi compete sì al Servizio veterinario dell' (cfr. Cass. 19404/19), nei limiti in cui sia Parte_1
notiziato della presenza di animali randagi o vaganti.
L'attribuzione di detta competenza, quindi, di per sé sufficiente a dar luogo in ogni caso a responsabilità dell'ente.
Come ritenuto da recente giurisprudenza, condivisa da chi scrive, la responsabilità per i danni causati dagli animali randagi è disciplinata dalle regole generali di cui all'art. 2043
c.c., paradigma normativo al quale sia l'istante (cfr. atto di citazione in primo grado), sia il primo giudice hanno correttamente ricondotto la fattispecie, sicché presuppone l'allegazione e la prova, da parte del danneggiato, di una concreta condotta colposa ascrivibile all'ente e della riconducibilità dell'evento dannoso, in base ai principi sulla causalità omissiva, al mancato adempimento di una condotta obbligatoria in concreto esigibile (cfr. Cass. 31957/18, 19404/19 cit.). Occorre dunque che sia specificamente allegato e provato dall'attrice che, nel caso di specie, la cattura e la custodia dei due animai randagi che hanno provocato il danno era possibile ed esigibile e che l'omissione di tali condotte sia derivata da un comportamento colposo dell'ente preposto, in ipotesi perché, premessa la prevedibilità dell'attraversamento della strada da parte di animali randagi in quell'area, vi erano state specifiche segnalazioni della presenza abituale dell'animale in un determinato luogo, rientrante nel territorio di competenza dell'ente preposto, e ciononostante quest'ultimo non si era adeguatamente attivato per la sua cattura.
In particolare, e in accordo con i precedenti della Suprema Corte, si può affermare che per dichiarare sussistente la responsabilità dell'ente preposto è necessaria la prova dell'esigibilità di uno specifico comportamento attivo idoneo, ove opportunamente adottato, ad evitare l'evento.
Si è detto, esemplificando, che il danneggiato avrebbe dovuto provare che era stata segnalata al comune la presenza abituale di animali randagi nel luogo dell'incidente, lontano dalle vie cittadine, ma rientrante nel territorio di competenza dell'ente preposto, ovvero che vi fossero state nella zona richieste d'intervento dei servizi di cattura e di ricovero, rimaste inevase.
Afferma la Suprema Corte quindi che “L'onere del danneggiato è quello di provare, anche per presunzioni, l'esistenza di segnalazioni o richieste di intervento per la presenza abituale di cani, qualificabili come randagi, valorizzato da questa Corte con pronuncia dalla quale il collegio non intende discostarsi (Cass. 31/07/2017, n. 18954), rimane a valle dell'onere del soggetto tenuto per legge alla predisposizione di un servizio di recupero di cani randagi abbastanza articolato di provare di essersi attivato rispetto all'onere cautelare previsto dalla normativa regionale.”( cfr. Cass. civ.
28/2/2024 n. 5339).
Diversamente, si finirebbe per applicare ad una fattispecie regolata dai principi generali della responsabilità ordinaria per colpa di cui all'art. 2043 c.c., principi analoghi o addirittura più rigorosi di quelli previsti per le ipotesi di responsabilità oggettiva da custodia di cui agli artt. 2051, 2052 e 2053 c.c.. (cfr. Cass. 11591/18), o, quanto meno, si darebbe luogo ad una sostanziale inversione dell'onere della prova in ordine ai presupposti della responsabilità del preteso danneggiante in caso di azione generica di responsabilità per danni ai sensi dell'art. 2043 c.c., onere notoriamente e pacificamente gravante integralmente sul danneggiato (cfr. Cass. 36719/21). Nella specie, non risulta provata, e neanche dedotta, alcuna concreta circostanza, quali quelle esemplificativamente indicate dalla S.C., che consenta di ritenere che l'evento fosse NT evitabile dall con uno sforzo ragionevole. Né la presenza abituale di cani randagi nel luogo teatro del sinistro può ricavarsi dalla prova orale espletata, atteso che il teste oculare ha dichiarato di non sapere se la strada in questione fosse abitualmente caratterizzata dalla presenza di animali randagi (cfr. verbale udienza del 24.11.2023).
Pertanto, considerato che per imputare a titolo di colpa un evento dannoso non basta che esso sia prevedibile, ma occorre anche che esso sia evitabile in quel determinato momento ed in quella particolare situazione con uno sforzo proporzionato alle capacità dell'agente NT (Cass. 19404/19, cit.), non può affermarsi la responsabilità dell
Ogni altra questione, relativa al prospettato difetto di prova in ordine alla natura randagia dell'animale, deve ritenersi assorbita nell'accoglimento del primo motivo di gravame.
Appare conforme a giustizia compensare le spese processuali del doppio grado, tenuto conto delle oscillazioni giurisprudenziali manifestate in sede di merito sulla questione, non disgiunte da ragioni di equità.
P.Q.M.
Il Tribunale, quale giudice d'appello, definitivamente pronunciando, così provvede:
➢ accoglie l'appello proposto dall e, per l'effetto, in riforma della CP_2
sentenza impugnata, rigetta la domanda proposta da in confronto CP_1
NT dell
➢ compensa le spese del doppio grado del giudizio.
Cosenza, 29.4.2025 il Giudice
Germana Maffei
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cosenza – Sezione seconda civile - in composizione monocratica ed in persona della dott.ssa Germana Maffei, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 866/2024 R.G., trattenuta in decisione all'udienza del
28.4.2025, avente ad oggetto: appello avverso sentenza del giudice di pace di San
Giovanni in Fiore n.12/2024 tra
(P.I. C.F. ), in persona del L.R.P.T, Parte_1 P.IVA_1 rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'avv. Alfonso Niccoli (C.F.
) C.F._1
- Appellante- nei confronti di:
, nata a San Giovanni in [...] il [...] con C.F.: CP_1
ed ivi residente a[...], rappresentata e difesa C.F._2 dall'Avv. Rosa Maria Romano, per mandato in atti;
-Appellata-
CONCLUSIONI
Come in atti e verbali.
RAGIONI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con la sentenza indicata in epigrafe, il giudice di pace di San Giovani in Fiore, nel pronunciare sulla domanda proposta da per il risarcimento dei danni CP_1
riportati dall'autoveicolo Fiat Stilo TG BY074XG in data 4.1.2023, quando, nel percorrere la strada San Giovanni in Fiore, IV VA OL (direzione CS // SAN GIOVANNI IN
FIORE), a seguito dell'attraversamento di due cani randagi, andava ad urtare contro il guard rail, riportando danni alla parte anteriore della carrozzeria e della meccanica, ha condannato l al pagamento della somma di €.6.075,87, oltre interessi, CP_2 ritenendola responsabile di non provveduto all'adempimento dei doveri di cattura e custodia dei cani vaganti o randagi.
Avverso tale decisione propone appello l al quale resiste . CP_2 CP_1
L nel censurare la sentenza, deduce il proprio difetto di legittimazione CP_2
passiva, spettando questa unicamente al , lamenta che la condanna NTroparte_3 prescinda dall'accertamento dei presupposti richiesti dall'art. 2043 c.c. e, segnatamente di una propria condotta colpevole, non dimostrati dall'istante, nonché l'erroneità della pronuncia e la carenza di motivazione in ordine alla ritenuta natura randagia dell'animale che ha provocato il sinistro.
Così compendiati l'impianto assertivo del giudizio e lo svolgimento del processo, devesi, in via preliminare, evidenziare che sia priva di pregio l'eccezione di ammissibilità del gravame formulata dall'appellata, sulla scorta della insufficiente formulazione specificazione delle doglianze dell'appellante, atteso che gli artt. 342 e 434 c.p.c. vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di part1icolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di “revisio prioris instantiae” del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata. (cfr. ex multis Corte appello Milano sez. lav.,
08/11/2019, n.1813).
Nella specie, la motivazione dell'appello è rispettosa delle prescrizioni contenute nell'art. 342 c.p.c., essendo sufficientemente individuati i punti della decisione sottoposti a censura, le ragioni per le quali è chiesta la riforma della pronuncia e i rilievi fondanti l'impugnazione.
Nel merito, l'appello deve ritenersi fondato.
Per costante giurisprudenza, la responsabilità per i danni causati dai cani randagi spetta esclusivamente, nel concorso degli altri presupposti, all'ente, o agli enti, cui è attribuito dalla legge (ed in particolare dalle singole leggi regionali attuative della legge quadro nazionale 14 agosto 1991, n. 281) il compito di prevenire il pericolo specifico per l'incolumità della popolazione connesso al randagismo e cioè il compito della cattura e della custodia dei cani vaganti o randagi.
Poichè la legge quadro statale n. 281 del 1991 non indica direttamente a quale ente spetta il compito di cattura e custodia dei cani randagi, ma rimette alle Regioni la regolamentazione concreta della materia, occorre analizzare la normativa regionale, caso per caso. In Calabria tale competenza risulta attribuita al Servizio veterinario istituito, ai sensi della L.R. n. 41 del 1990, il cui art. 12, comma 2, dispone: "i cani vaganti non tatuati devono essere catturati, con metodi indolori e non traumatizzanti, salvo i casi previsti dalla L.R. 5 maggio 1990, n. 41, art. 3, comma 2, dal Servizio veterinario competente per territorio, il quale tramite la sua Unità operativa adempie agli obblighi previsti dalla presente legge".
Ancor più di recente, la legge 2023 n. 45 sulla prevenzione del fenomeno del randagismo, abrogando la legge regionale 5 maggio 1990 n. 41 (Istituzione anagrafe canina, prevenzione randagismo e protezione degli animali), ha previsto espressamente all'articolo 12 che “Spetta alle amministrazioni comunali, alle associazioni animaliste e a qualsiasi cittadino segnalare al servizio veterinario la presenza di cani e gatti randagi o vaganti sul territorio di competenza” ed all'articolo art. 37 che “I comuni segnalano la presenza di animali randagi o vaganti sul proprio territorio alle aziende sanitarie provinciali, che attivano le procedure di cattura nel rispetto della normativa vigente”.
Dalla disamina delle disposizioni sopra evidenziate si evince dunque che la competenza in relazione alla cattura e custodia dei cani vaganti o randagi compete sì al Servizio veterinario dell' (cfr. Cass. 19404/19), nei limiti in cui sia Parte_1
notiziato della presenza di animali randagi o vaganti.
L'attribuzione di detta competenza, quindi, di per sé sufficiente a dar luogo in ogni caso a responsabilità dell'ente.
Come ritenuto da recente giurisprudenza, condivisa da chi scrive, la responsabilità per i danni causati dagli animali randagi è disciplinata dalle regole generali di cui all'art. 2043
c.c., paradigma normativo al quale sia l'istante (cfr. atto di citazione in primo grado), sia il primo giudice hanno correttamente ricondotto la fattispecie, sicché presuppone l'allegazione e la prova, da parte del danneggiato, di una concreta condotta colposa ascrivibile all'ente e della riconducibilità dell'evento dannoso, in base ai principi sulla causalità omissiva, al mancato adempimento di una condotta obbligatoria in concreto esigibile (cfr. Cass. 31957/18, 19404/19 cit.). Occorre dunque che sia specificamente allegato e provato dall'attrice che, nel caso di specie, la cattura e la custodia dei due animai randagi che hanno provocato il danno era possibile ed esigibile e che l'omissione di tali condotte sia derivata da un comportamento colposo dell'ente preposto, in ipotesi perché, premessa la prevedibilità dell'attraversamento della strada da parte di animali randagi in quell'area, vi erano state specifiche segnalazioni della presenza abituale dell'animale in un determinato luogo, rientrante nel territorio di competenza dell'ente preposto, e ciononostante quest'ultimo non si era adeguatamente attivato per la sua cattura.
In particolare, e in accordo con i precedenti della Suprema Corte, si può affermare che per dichiarare sussistente la responsabilità dell'ente preposto è necessaria la prova dell'esigibilità di uno specifico comportamento attivo idoneo, ove opportunamente adottato, ad evitare l'evento.
Si è detto, esemplificando, che il danneggiato avrebbe dovuto provare che era stata segnalata al comune la presenza abituale di animali randagi nel luogo dell'incidente, lontano dalle vie cittadine, ma rientrante nel territorio di competenza dell'ente preposto, ovvero che vi fossero state nella zona richieste d'intervento dei servizi di cattura e di ricovero, rimaste inevase.
Afferma la Suprema Corte quindi che “L'onere del danneggiato è quello di provare, anche per presunzioni, l'esistenza di segnalazioni o richieste di intervento per la presenza abituale di cani, qualificabili come randagi, valorizzato da questa Corte con pronuncia dalla quale il collegio non intende discostarsi (Cass. 31/07/2017, n. 18954), rimane a valle dell'onere del soggetto tenuto per legge alla predisposizione di un servizio di recupero di cani randagi abbastanza articolato di provare di essersi attivato rispetto all'onere cautelare previsto dalla normativa regionale.”( cfr. Cass. civ.
28/2/2024 n. 5339).
Diversamente, si finirebbe per applicare ad una fattispecie regolata dai principi generali della responsabilità ordinaria per colpa di cui all'art. 2043 c.c., principi analoghi o addirittura più rigorosi di quelli previsti per le ipotesi di responsabilità oggettiva da custodia di cui agli artt. 2051, 2052 e 2053 c.c.. (cfr. Cass. 11591/18), o, quanto meno, si darebbe luogo ad una sostanziale inversione dell'onere della prova in ordine ai presupposti della responsabilità del preteso danneggiante in caso di azione generica di responsabilità per danni ai sensi dell'art. 2043 c.c., onere notoriamente e pacificamente gravante integralmente sul danneggiato (cfr. Cass. 36719/21). Nella specie, non risulta provata, e neanche dedotta, alcuna concreta circostanza, quali quelle esemplificativamente indicate dalla S.C., che consenta di ritenere che l'evento fosse NT evitabile dall con uno sforzo ragionevole. Né la presenza abituale di cani randagi nel luogo teatro del sinistro può ricavarsi dalla prova orale espletata, atteso che il teste oculare ha dichiarato di non sapere se la strada in questione fosse abitualmente caratterizzata dalla presenza di animali randagi (cfr. verbale udienza del 24.11.2023).
Pertanto, considerato che per imputare a titolo di colpa un evento dannoso non basta che esso sia prevedibile, ma occorre anche che esso sia evitabile in quel determinato momento ed in quella particolare situazione con uno sforzo proporzionato alle capacità dell'agente NT (Cass. 19404/19, cit.), non può affermarsi la responsabilità dell
Ogni altra questione, relativa al prospettato difetto di prova in ordine alla natura randagia dell'animale, deve ritenersi assorbita nell'accoglimento del primo motivo di gravame.
Appare conforme a giustizia compensare le spese processuali del doppio grado, tenuto conto delle oscillazioni giurisprudenziali manifestate in sede di merito sulla questione, non disgiunte da ragioni di equità.
P.Q.M.
Il Tribunale, quale giudice d'appello, definitivamente pronunciando, così provvede:
➢ accoglie l'appello proposto dall e, per l'effetto, in riforma della CP_2
sentenza impugnata, rigetta la domanda proposta da in confronto CP_1
NT dell
➢ compensa le spese del doppio grado del giudizio.
Cosenza, 29.4.2025 il Giudice
Germana Maffei