Sentenza 10 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Salerno, sentenza 10/01/2025, n. 26 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Salerno |
| Numero : | 26 |
| Data del deposito : | 10 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI SALERNO
Seconda sezione civile
La Corte di Appello di Salerno II sezione civile riunita in camera di consiglio nelle persone di:
dr. Vito Colucci Presidente
d.ssa Maria Assunta Niccoli Consigliere
d.ssa Marcella Pizzillo Consigliere rel. est.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento civile n.1098/2022 RGN
TRA
in Parte_1 persona del lr pt, rappresentata e difesa dagli avv.ti Gervasio Cicoria,
Nicola Griesi e Francesco Bonito Oliva ed elettivamente domiciliata presso lo studio del primo in Potenza al Palazzo San Gervasio via P.M.
Griesi n.
3- appellante
E
in persona del lr pt Ing. Controparte_1
, rappresentata e difesa dall'avv. Maria Severino ed Controparte_2 elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Eboli alla via
XXIV Maggio n.
9 - appellata
AVENTE AD OGGETTO: appello avverso la sentenza n.3842/2022 del Tribunale di Salerno pubblicata il 07/11/2022 e notificata il 09/11/2022.
Per l'appellante: chiedeva in via preliminare la sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata con o senza cauzione;
nel merito chiedeva l'accoglimento dell'appello e il rigetto dell'avversa domanda perché infondata in fatto ed in diritto attesa l'illegittimità del credito azionato per l'insussistenza del titolo, e per l'effetto, chiedeva di accertare e dichiarare la nullità del contratto sottoscritto in data 11/2/2013 in combinato disposto con l'art. 2231 cc per l'indeterminatezza ovvero per l'indeterminabilità od anche per l'illiceità dell'oggetto, ovvero in subordine ex art. 1428 cc l'annullabilità dello stesso per l'errore essenziale sulle qualità,
competenze del professionista;
chiedeva di dichiarare nullo il decreto ingiuntivo opposto n. 1533/2016 del 28/6/2016 per incompetenza territoriale in favore del Tribunale di Potenza e, per l'effetto, revocare l'opposto decreto;
chiedeva di dichiarare nullo o, comunque, privo di efficacia e, per l'effetto, revocare il decreto ingiuntivo opposto e in via riconvenzionale chiedeva di accertare e dichiarare l'annullamento per dolo e/o errore essenziale del contratto di conferimento incarico sottoscritto l'11/2/2013 e in subordine, nel merito dichiarare la risoluzione del contratto sottoscritto l'11/2/2013 per inadempimento della General Contract Soc. Coop. a rl, il tutto con vittoria di spese e onorari del doppio grado di giudizio;
per l'appellata: chiedeva il rigetto dell'appello proposto con la conferma della pronuncia di primo grado, comprensiva delle spese processuali e di quelle relative alla espletata CTU.
Con ordinanza dell'8 marzo 2023 la Corte rigettava l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata e con ordinanza del 20 aprile 2023 rigettava la richiesta dell'appellante di rinnovazione della CTU.
Con ordinanza del 9 maggio 2024, a seguito del mancato deposito di note alla scadenza del termine del 2 maggio 2024, il procedimento veniva rinviato ex art.127 ter cpc all'udienza a trattazione scritta del 5 dicembre 2024 alla quale le parti non comparivano mediante il deposito di note.
La causa passava in decisione con ordinanza del 12dicembre
2024 ai sensi dell'art.127 ter cpc senza la concessione dei termini.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE Con atto di citazione notificato il 6/9/16, la
[...]
, in persona del lr pt., Parte_1
presentava apposizione al decreto ingiuntivo n. 1533/16 con cui il
Tribunale di Salerno le aveva ingiunto il pagamento, in favore della di € 63.440,00, oltre Controparte_1
interessi moratori ex d.lgs. n. 231/02 e spese giudiziali, a titolo di quota del 70% del compenso per l'incarico professionale conferito con scrittura privata dell'11/2/13, avente ad oggetto “iter autorizzativo finalizzato al rilascio dei titoli autorizzativi/abilitativi indispensabili alla costruzione e all'esercizio dell'impianto di biogas”.
La società opponente deduceva che : vi fosse l'incompetenza per territorio del Tribunale adito in favore del Tribunale di Potenza;
nessuna delle attività facenti parte del contenuto del servizio offerto era stata adempiuta né tanto meno iniziata;
tra le parti era stato espressamente pattuito che il compenso spettante alla società opposta,
nella misura del 12% dell'importo complessivo dei lavori, sarebbe stato riconosciuto solo ad autorizzazioni acquisite;
aveva provveduto,
il 4/11/15, a revocare l'incarico conferito alla società opposta;
il contratto era annullabile ex art. 1427 cc per aver il legale rappresentante della società opposta, tenuto un comportamento contrattuale non corretto riconducibile alla fattispecie ex art. 1439 cc;
la società opposta fin da subito si era resa inadempiente per non aver mai iniziato o portato a termine alcuna attività cosicchè il contratto di prestazione d'opera professionale intercorso tra le parti andava dichiarato risolto per inadempimento della stessa.
Concludeva, pertanto, chiedendo che fosse dichiarata la nullità
del decreto ingiuntivo che doveva essere revocato per incompetenza territoriale del giudice adito e per infondatezza dell'avversa pretesa;
in via riconvenzionale, concludeva chiedendo che fosse dichiarato l'annullamento per dolo e/o errore del contratto dell'11/02/13, e, in subordine, la risoluzione del medesimo contratto per inadempimento della società opposta, con la vittoria delle spese di lite.
La si costituiva Controparte_1
eccependo l'infondatezza e la temerarietà dell'opposizione proposta poiché l'iter autorizzativo era stato sospeso a seguito dell'emissione dell'ordinanza di demolizione n. 1 del 12/6/13 da parte del Comune di
Forenza per opere abusive eseguite in assenza di permesso di costruire. Concludeva, pertanto, chiedendo di rigettare l'opposizione e confermare il decreto ingiuntivo opposto;
in subordine, chiedeva di dichiarare l'anticipato recesso dal contratto da parte della
[...]
e, per l'effetto, condannare quest'ultima al Parte_1
pagamento di una indennità corrispondente alla differenza tra il totale del compenso atteso al compimento dell'affare e quanto dovuto per la parte dell'opera già eseguita;
il tutto con vittoria delle spese giudiziali e con la condanna dell'opponente per lite temeraria ex art. 96 cpc.
Il Tribunale rigettava l'opposizione e, per l'effetto, dichiarava esecutivo il decreto ingiuntivo n. 1533/16,emesso dal Tribunale di
Salerno il 19/6/16, depositato il 28/6/16;
rigettava le domande riconvenzionali proposte dalla
[...]
; Parte_1
rigettava la domanda ex art. 96 cpc proposta dalla
[...]
Controparte_1
condannava l'opponente al pagamento delle spese processuali in favore della società opposta. La Parte_1
in persona del lr pt ha presentato appello avverso la predetta
[...]
sentenza deducendo i seguenti motivi:
1)errata e contraddittoria valutazione delle questioni attinenti all'eccezione preliminare di incompetenza per territorio, con riferimento alla natura giuridica della società opponente ed al luogo di adempimento dell'obbligazione nascente dal contratto per conferimento incarico professionale sottoscritto in data 11/2/2013;
errata applicazione degli articoli 19 - 20 cpc e dell'art. 1182 cc;
2)errata e contraddittoria valutazione sul merito delle risultanze tecniche contenute della relazione a firma dell'Ing. da parte Per_1
del Tribunale di Salerno, con riferimento alla realizzazione del contratto di conferimento incarico professionale sottoscritto in data
11/2/2013 - errata applicazione dell'art. 2237 cc;
3)errata e contraddittoria valutazione delle risultanze probatorie,
con riferimento alla realizzazione delle opere ed il mancato utilizzo degli atti e documenti richiamati nel contratto per conferimento incarico professionale sottoscritto in data 11/2/2013; 4)errata e contraddittoria valutazione delle prove in merito alla domanda di annullamento del contratto sottoscritto in data 11/2/2013;
5)errata e contraddittoria applicazione nel merito delle risultanze contenute della relazione tecnica a firma dell'Ing. da parte Per_1
del Tribunale di Salerno, con riferimento all'esercizio della professione di ingegnere ed in riferimento alla carenza di titoli abilitativi - errata applicazione dell'art. 2237 cc.
La in persona del lr pt Controparte_1
si costituiva chiedendo il rigetto dell'appello.
Le parti non comparivano all'udienza a trattazione scritta del 2
maggio 2024, né a quella successiva del 5 dicembre 2024 data cui veniva differita d'ufficio con provvedimento regolarmente comunicato alle parti costituite.
Non essendo le parti comparse all'udienza del 5 dicembre 2024 la causa veniva trattenuta in decisione con ordinanza del 12 dicembre
2024, senza la concessione dei termini.
Il giudizio va dichiarato estinto ai sensi dell'art.127 ter cpc che ha introdotto una previsione specifica rispetto agli artt. 181 I c.e 309 cpc. L'adozione del predetto provvedimento spetta senz'altro al collegio che decide con sentenza, venendo in questione una pronuncia che definisce il giudizio mediante la risoluzione di questioni pregiudiziali attinenti al processo e che, dunque, deve rivestire tale forma ai sensi dell'art. 279 IIc.n. 2 cpc.
Non a caso se tale provvedimento fosse un'ordinanza nella sostanza sarebbe assoggettato alla disciplina della sentenza per quanto riguarda sia il regime delle impugnazioni (di qui l'ammissibilità del ricorso per cassazione), sia i requisiti formali di validità, che sono quelli previsti dall'art. 132 cpc e, in particolare, le sottoscrizioni del presidente e del giudice estensore (cfr. sent.Cass.n.12357/2003;
ord.Cass.n.11434/ 2007).
Ne consegue, ai sensi dell'art.127 ter cpc così come introdotto dalla riforma Cartabia in relazione all'udienza mediante trattazione scritta, applicabile ai sensi dell'art.359 cpc anche nel giudizio di appello (cfr. Sent. Cass.n.858/2000), che se, nel corso del processo,
nessuna delle parti compare all'udienza a trattazione scritta, il giudice fissa un'udienza successiva, di cui il cancelliere dà comunicazione alle parti costituite. Se nessuna delle parti compare alla nuova udienza a trattazione scritta, il giudice ordina che la causa sia cancellata dal ruolo e dichiara l'estinzione del processo.
Nel caso in esame all'udienza del 2 maggio 2024 e a quella successiva del 5 dicembre 2024 le parti non sono comparse e tale mancata comparizione ha determinato la cancellazione della causa dal ruolo e l'estinzione del processo, con il conseguente passaggio in giudicato della sentenza di primo grado, a norma degli artt. 310 II c e
359 cpc.
La Corte viene dispensata da ogni pronuncia in materia di spese attesa l'estinzione del processo e le spese di lite per la loro irripetibilità, restano a carico delle parti che le hanno anticipate, ai sensi degli artt. 310 IVc. e 359 cpc.
Neanche può essere applicato l'art. 13 I c.quater DPR n. 115/2002,
che contempla l'obbligo della parte soccombente di versare una somma pari al contributo unificato già corrisposto all'atto dell'iscrizione a ruolo, in quanto la predetta disposizione normativa va applicata solo nelle ipotesi di rigetto integrale, di inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione (cfr. ord. Cass.n.19560/2015; ord.
Cass.n.25485/ 2018)
PQM
La Corte d'Appello di Salerno, definitivamente pronunciando sull'impugnazione proposta, così provvede:
dichiara estinto il giudizio di gravame;
dichiara il non luogo a provvedere sulle spese del secondo grado del giudizio;
dà atto dell'insussistenza dei presupposti per l'applicazione dell'art. 13 Ic.quater DPR n. 115/2002.
Salerno,7 gennaio 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
d.ssa Marcella Pizzillo dr. Vito Colucci