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Sentenza 15 dicembre 2025
Sentenza 15 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trento, sentenza 15/12/2025, n. 573 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trento |
| Numero : | 573 |
| Data del deposito : | 15 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Trento
Sezione Civile
N. R.G. 462/2025 Riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei magistrati
Dott. Luciano Spina Presidente rel. Dott.ssa Laura Di Bernardi Giudice Dott.ssa Alessandra Tolettini Giudice ha pronunziato la seguente SENTENZA nel procedimento per divorzio a domanda congiunta instaurato da
, con l'Avv. TAMARA LORENZI Parte_1
e
, con l'Avv. TAMARA LORENZI Parte_2
RICORRENTI con l'intervento del Pubblico Ministero CONCLUSIONI Le parti concludono come da ricorso congiunto e chiedono la sostituzione dell'udienza con il deposito di note scritte. Si dà atto che il PM ha concluso in modo tacito, come da protocollo tra Tribunale
e Procura della Repubblica dd. 14.3.2023.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE I ricorrenti in epigrafe, premesso di aver contratto matrimonio concordatario in AC (TN) in data 24.10.1998, atto di matrimonio trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di AC (TN) al n.2 P. 2, S. A anno 1998, scegliendo il regime patrimoniale di separazione dei beni. Che dall'unione coniugale sono nati i figli , nato a [...] il Persona_1
03.12.2001, maggiorenne ed economicamente indipendente, e , nato a Persona_2
Trento il 21.09.2006, maggiorenne è attualmente studente al III anno dell'Istituto
Enaip di Trento, ed economicamente non indipendente;
Che successivamente al venir meno dell'affectio coniugalis ed al conseguente deterioramento del rapporto matrimoniale, con ricorso congiunto depositato in data 04.02.2025 gli istanti adivano l'intestato Tribunale di Trento per sentire pronunciare la loro separazione personale. Premesso quanto sopra, le parti chiedevano, previo decorso del termine previsto dalla legge e previo passaggio in giudicato della sentenza di separazione, di dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle medesime condizioni di cui al ricorso e già recepite nella sentenza di separazione n. 209/2025 pubblicata in data 29.04.2025, che sono così formulate:
“1) I coniugi vivranno separati fermi gli obblighi di legge compatibili con tale stato e con l'obbligo del reciproco rispetto;
2) L'appartamento sito in Albiano (TN) in Via Galileo Galilei n. 16 rimarrà in proprietà ed uso esclusivo al sig. , ove manterrà residenza Parte_1 anagrafica e collocazione abitativa unitamente al figlio , Persona_2 maggiorenne ma economicamente non autosufficiente;
3) La sig.ra manterrà collocazione abitativa e residenza Parte_2 anagrafica in 38012 Predaia (TN) in fr. Segno – Via di Cort n. 21;
4) In ragione della maggiore età dei figli, non sussiste l'esigenza di predisporre calendari o protocolli di visita/incontro dei figli con i genitori, riconoscendosi agli stessi la piena libertà di scelta. Entrambi i genitori si impegnano comunque a mantenere integra agli occhi degli stessi l'immagine delle rispettive figure personali e genitoriali.
5) Il sig. contribuirà in proprio ed integralmente al mantenimento Parte_1 ordinario del figlio , con lo stesso convivente. Per_2
6) Le spese straordinarie nell'interesse del figlio verranno ripartite tra i Per_2 genitori, al 50%, secondo i criteri di individuazione e di accordo indicati nelle linee guida del CNF, allegate al presene atto e costituenti parte integrante. Dovranno essere concordate tra i genitori, le spese di importo superiore ad € 100,00 fatte salve quelle necessarie ed urgenti.
7) L'importo dell'AU, qualora erogabile, verrà trattenuto dal padre, quale genitore collocatario, il quale beneficerà per intero delle detrazioni per il figlio a carico.
8) Il veicolo Fiat Panda tg. DP050AT già di proprietà del sig. , Parte_1 rimane in proprietà esclusiva allo stesso;
9) Il veicolo Fiat 500L tg. FE997HG di proprietà della sig.ra , Parte_2 verrà trasferito per effetto della suddetta separazione, in proprietà ed in possesso esclusivo del sig. , che provvederà a corrispondere alla Parte_1
Pag. 2 di 4 sig.ra l'importo di € 5.500,00 (cinquemilacinquecento,00) all'atto della Pt_2 formalizzazione del passaggio di proprietà; 10) Il sig. e la sig.ra si dichiarano economicamente Parte_1 Parte_2 indipendenti senza attribuzioni dell'uno a favore dell'altra e viceversa, a titolo di mantenimento nonché per questioni economico-patrimoniali.”
Con ordinanza del 19.11.2025, il Tribunale, preso atto dell'impossibilità dell'attestazione da parte della cancelleria del passaggio in giudicato della sentenza di separazione intervenuta tra le parti, assegnava un nuovo termine per il deposito di note di trattazione scritta, sentenza di separazione passata in giudicato e delle dichiarazioni di cui all'articolo 473 bis.51 c.p.c., sino al 10 dicembre 2025. In data 10.12.2025 successivamente al nuovo deposito delle note scritte autorizzate la causa ai sensi dell'articolo 473 bis. 51 c.p.c., veniva rimessa al Collegio per la decisione. La domanda di divorzio è fondata e va accolta.
Ed invero, il procedimento di separazione è stato definito con la sentenza nr. 209/2025, emessa nell'ambito del presente giudizio, ragione per cui si ritiene che sia integralmente decorso il termine previsto nell'art. 3, 3° co., l. n. 898/70 e che siano sussistenti le condizioni previste dall'articolo 3, comma 2°, lettera b di tale legge. È pacifico, inoltre, che la separazione è durata ininterrottamente dall'inizio del relativo procedimento, che non vi è mai stata riconciliazione e che è impossibile la ricostituzione del consorzio matrimoniale. Ricorrono, pertanto, i presupposti per dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra i ricorrenti alle stesse condizioni di cui alla sentenza di separazione, poiché conformi all'ordine pubblico. Ai sensi dell'art. 10, l. n. 898/70 e succ. mod. la copia autentica della presente sentenza va trasmessa al competente Ufficiale dello Stato Civile per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al R.D. 9/7/1939 n. 1238.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nel giudizio introdotto - con ricorso del 04.02.2025, così provvede: a) Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato in AC (TN) in data 24.10.1998, atto di matrimonio trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di AC (TN) al n.2 P. 2, S. A anno 1998, da e alle condizioni indicate in ricorso, da Parte_1 Parte_2 intendersi qui integralmente trascritte;
Pag. 3 di 4 b) Dispone, ai sensi dell'art. 10, l.n. 1/12/1970 e succ. mod., che copia autentica della presente sentenza sia trasmessa al competente Ufficiale dello stato civile per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al R.D. 9/7/1939 n. 1238.
Così deciso in Trento, nella camera di consiglio del 10 dicembre 2025
Il Presidente est.
(Dott. Luciano Spina)
Pag. 4 di 4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Trento
Sezione Civile
N. R.G. 462/2025 Riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei magistrati
Dott. Luciano Spina Presidente rel. Dott.ssa Laura Di Bernardi Giudice Dott.ssa Alessandra Tolettini Giudice ha pronunziato la seguente SENTENZA nel procedimento per divorzio a domanda congiunta instaurato da
, con l'Avv. TAMARA LORENZI Parte_1
e
, con l'Avv. TAMARA LORENZI Parte_2
RICORRENTI con l'intervento del Pubblico Ministero CONCLUSIONI Le parti concludono come da ricorso congiunto e chiedono la sostituzione dell'udienza con il deposito di note scritte. Si dà atto che il PM ha concluso in modo tacito, come da protocollo tra Tribunale
e Procura della Repubblica dd. 14.3.2023.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE I ricorrenti in epigrafe, premesso di aver contratto matrimonio concordatario in AC (TN) in data 24.10.1998, atto di matrimonio trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di AC (TN) al n.2 P. 2, S. A anno 1998, scegliendo il regime patrimoniale di separazione dei beni. Che dall'unione coniugale sono nati i figli , nato a [...] il Persona_1
03.12.2001, maggiorenne ed economicamente indipendente, e , nato a Persona_2
Trento il 21.09.2006, maggiorenne è attualmente studente al III anno dell'Istituto
Enaip di Trento, ed economicamente non indipendente;
Che successivamente al venir meno dell'affectio coniugalis ed al conseguente deterioramento del rapporto matrimoniale, con ricorso congiunto depositato in data 04.02.2025 gli istanti adivano l'intestato Tribunale di Trento per sentire pronunciare la loro separazione personale. Premesso quanto sopra, le parti chiedevano, previo decorso del termine previsto dalla legge e previo passaggio in giudicato della sentenza di separazione, di dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle medesime condizioni di cui al ricorso e già recepite nella sentenza di separazione n. 209/2025 pubblicata in data 29.04.2025, che sono così formulate:
“1) I coniugi vivranno separati fermi gli obblighi di legge compatibili con tale stato e con l'obbligo del reciproco rispetto;
2) L'appartamento sito in Albiano (TN) in Via Galileo Galilei n. 16 rimarrà in proprietà ed uso esclusivo al sig. , ove manterrà residenza Parte_1 anagrafica e collocazione abitativa unitamente al figlio , Persona_2 maggiorenne ma economicamente non autosufficiente;
3) La sig.ra manterrà collocazione abitativa e residenza Parte_2 anagrafica in 38012 Predaia (TN) in fr. Segno – Via di Cort n. 21;
4) In ragione della maggiore età dei figli, non sussiste l'esigenza di predisporre calendari o protocolli di visita/incontro dei figli con i genitori, riconoscendosi agli stessi la piena libertà di scelta. Entrambi i genitori si impegnano comunque a mantenere integra agli occhi degli stessi l'immagine delle rispettive figure personali e genitoriali.
5) Il sig. contribuirà in proprio ed integralmente al mantenimento Parte_1 ordinario del figlio , con lo stesso convivente. Per_2
6) Le spese straordinarie nell'interesse del figlio verranno ripartite tra i Per_2 genitori, al 50%, secondo i criteri di individuazione e di accordo indicati nelle linee guida del CNF, allegate al presene atto e costituenti parte integrante. Dovranno essere concordate tra i genitori, le spese di importo superiore ad € 100,00 fatte salve quelle necessarie ed urgenti.
7) L'importo dell'AU, qualora erogabile, verrà trattenuto dal padre, quale genitore collocatario, il quale beneficerà per intero delle detrazioni per il figlio a carico.
8) Il veicolo Fiat Panda tg. DP050AT già di proprietà del sig. , Parte_1 rimane in proprietà esclusiva allo stesso;
9) Il veicolo Fiat 500L tg. FE997HG di proprietà della sig.ra , Parte_2 verrà trasferito per effetto della suddetta separazione, in proprietà ed in possesso esclusivo del sig. , che provvederà a corrispondere alla Parte_1
Pag. 2 di 4 sig.ra l'importo di € 5.500,00 (cinquemilacinquecento,00) all'atto della Pt_2 formalizzazione del passaggio di proprietà; 10) Il sig. e la sig.ra si dichiarano economicamente Parte_1 Parte_2 indipendenti senza attribuzioni dell'uno a favore dell'altra e viceversa, a titolo di mantenimento nonché per questioni economico-patrimoniali.”
Con ordinanza del 19.11.2025, il Tribunale, preso atto dell'impossibilità dell'attestazione da parte della cancelleria del passaggio in giudicato della sentenza di separazione intervenuta tra le parti, assegnava un nuovo termine per il deposito di note di trattazione scritta, sentenza di separazione passata in giudicato e delle dichiarazioni di cui all'articolo 473 bis.51 c.p.c., sino al 10 dicembre 2025. In data 10.12.2025 successivamente al nuovo deposito delle note scritte autorizzate la causa ai sensi dell'articolo 473 bis. 51 c.p.c., veniva rimessa al Collegio per la decisione. La domanda di divorzio è fondata e va accolta.
Ed invero, il procedimento di separazione è stato definito con la sentenza nr. 209/2025, emessa nell'ambito del presente giudizio, ragione per cui si ritiene che sia integralmente decorso il termine previsto nell'art. 3, 3° co., l. n. 898/70 e che siano sussistenti le condizioni previste dall'articolo 3, comma 2°, lettera b di tale legge. È pacifico, inoltre, che la separazione è durata ininterrottamente dall'inizio del relativo procedimento, che non vi è mai stata riconciliazione e che è impossibile la ricostituzione del consorzio matrimoniale. Ricorrono, pertanto, i presupposti per dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra i ricorrenti alle stesse condizioni di cui alla sentenza di separazione, poiché conformi all'ordine pubblico. Ai sensi dell'art. 10, l. n. 898/70 e succ. mod. la copia autentica della presente sentenza va trasmessa al competente Ufficiale dello Stato Civile per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al R.D. 9/7/1939 n. 1238.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nel giudizio introdotto - con ricorso del 04.02.2025, così provvede: a) Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato in AC (TN) in data 24.10.1998, atto di matrimonio trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di AC (TN) al n.2 P. 2, S. A anno 1998, da e alle condizioni indicate in ricorso, da Parte_1 Parte_2 intendersi qui integralmente trascritte;
Pag. 3 di 4 b) Dispone, ai sensi dell'art. 10, l.n. 1/12/1970 e succ. mod., che copia autentica della presente sentenza sia trasmessa al competente Ufficiale dello stato civile per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al R.D. 9/7/1939 n. 1238.
Così deciso in Trento, nella camera di consiglio del 10 dicembre 2025
Il Presidente est.
(Dott. Luciano Spina)
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