Art. 7. Disposizioni in materia di statistiche di genere 1. Gli uffici, gli enti, gli organismi e i soggetti privati che partecipano all'informazione statistica ufficiale, inserita nel programma statistico nazionale, hanno l'obbligo di fornire i dati e le notizie per le rilevazioni previste dal programma medesimo e di rilevare, elaborare e diffondere i dati relativi alle persone disaggregati per uomini e donne.
2. Spetta al Presidente del Consiglio dei ministri ovvero all'Autorita' politica delegata per le pari opportunita' il potere di indirizzo in merito all'individuazione, con appositi provvedimenti, delle esigenze di rilevazione statistica funzionali alle politiche di contrasto alle disuguaglianze tra uomini e donne.
2. Spetta al Presidente del Consiglio dei ministri ovvero all'Autorita' politica delegata per le pari opportunita' il potere di indirizzo in merito all'individuazione, con appositi provvedimenti, delle esigenze di rilevazione statistica funzionali alle politiche di contrasto alle disuguaglianze tra uomini e donne.