Articolo 48 della Legge 11 febbraio 1971, n. 50
Articolo 47Articolo 49
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2 aprile 1971
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Versione
29 luglio 2003
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Versione
15 settembre 2005
Art. 48.


Le disposizioni della legge 24 dicembre 1969, n. 990 , e successive modificazioni, si applicano alle unita' da diporto, come definite all'articolo 1, comma 3, della presente legge, con esclusione delle unita' a remi e a vela non dotate di motore ausiliario.
Le disposizioni della legge 24 dicembre 1969, n. 990 , e successive modificazioni, si applicano ai motori amovibili di qualsiasi potenza, indipendentemente dall'unita' alla quale vengono applicati;
La disposizione dell' articolo 6 della legge 24 dicembre 1969, n. 990 , e' estesa ai motori muniti di certificato di uso straniero o di altro documento equivalente, emesso all'estero, che siano impiegati nelle acque territoriali nazionali.
((13)) --------------- AGGIORNAMENTO (13)
- Il D.Lgs. 18 luglio 2005, n. 171 ha disposto (con l'art. 66, comma 1, lettera e)) l'abrogazione del presente provvedimento, e successive modificazioni, dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 65 del medesimo D.Lgs.
- Il regolamento di cui all' art. 66, comma 1, lettera e) del D.Lgs. 18 luglio 2005, n. 171 e' stato emanato con Decreto 2 agosto 2016, n. 182, pubblicato in G.U. 20/09/2016, n. 220.
Entrata in vigore il 15 settembre 2005
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