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Sentenza 9 maggio 2025
Sentenza 9 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 09/05/2025, n. 1777 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 1777 |
| Data del deposito : | 9 maggio 2025 |
Testo completo
R.G. n. 2803/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BARI
Il Tribunale di Bari, Seconda Sezione Civile, in composizione monocratica, costituito dal Giudice dott.ssa MO RA, pronuncia la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2803/2024 di R.G. promossa da:
in rappresentato e difeso dall'avv. Antonio Rizzi presso il cui studio sito in Parte_1
Valenzano alla via Ceglie n. 10 ha eletto domicilio, giusta mandato in atti;
- attore opponente -
CONTRO
rappresentata e difesa dall'avv. Arcangela Alloggio presso il cui studio sito in CP_1
Gravina in Puglia alla via Spinazzola n. 33 ha eletto domicilio giusta mandato in atti;
- convenuta opposta -
OGGETTO: opposizione all'esecuzione (art. 615 co. 2 c.p.c.) immobiliare.
CONCLUSIONI: le parti hanno concluso come da note di trattazione c.d. scritta depositate in vista dell'udienza del 25.11.2024 e nei precedenti scritti difensivi che si intendono integralmente richiamati.
CONSIDERATO IN FATTO ED IN DIRITTO che quanto al profilo processuale inerente la decisione della causa mette conto rilevare che in forza delle disposizioni di cui all'art. 127 ult. co. e 127 ter c.p.c., l'udienza di discussione è stata celebrata mediante comparizione figurata nelle forme della trattazione c.d. scritta (cfr. decreto di fissazione udienza).
MOTIVI DELLA DECISIONE
Per quanto strettamente rileva ai fini della decisione, giusta il disposto degli artt. 132 c.p.c. e
MO RA 118 disp. att. c.p.c., le posizioni delle parti e l'iter del processo possono riassumersi come segue.
Con atto di citazione notificato in data 27.02.2024 introduceva il giudizio di Parte_1
merito dell'opposizione all'esecuzione della procedura esecutiva immobiliare n. 322/2023 R.G. Es.
Imm., rassegnando le seguenti conclusioni:
“A. Accertare e dichiarare il difetto assoluto di notifica dell'atto di precetto all'odierno istante;
B. In via subordinata, accertare e dichiarare, comunque, la perdita di efficacia dell'atto di precetto notificato il 23.01.2023;
C. Accertare e dichiarare di conseguenza la nullità della proposta esecuzione immobiliare;
IN VIA SUBORDINATA e solo nella denegata ipotesi di non accoglimento delle sovra proposte eccezioni pregiudiziali:
D. Accertare e dichiarare l'infondatezza illegittimità e pretestuosità dell'avversa esecuzione
e, quindi, in accoglimento della presente opposizione, dichiarare la invalidità e la nullità della medesima;
E. Accertare e dichiarare l'estrema pretestuosità e temerarietà della avanzata domanda con contestuale condanna, ex art. 96 c.p.c., della sig. al risarcimento danni liquidato in CP_1
via equitativa;
F. Il tutto con vittoria di spese e competenze di giudizio da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore antistatario”.
L'opponente esponeva in fatto che con ricorso ex art. 615 c.p.c. depositato in data 24.10.2023, con contestuale istanza di sospensione all'esecuzione, proponeva opposizione al pignoramento immobiliare promosso in suo danno da per nullità e invalidità per omessa notifica CP_1 dell'atto di precetto, per perdita di efficacia del precetto, pretestuosità e infondatezza dell'avversa esecuzione, illegittimo frazionamento della domanda giudiziale ed abuso degli strumenti processuali.
Parte convenuta opposta non si costituiva in giudizio e ne veniva dichiarata la contumacia.
La causa veniva rinviata all'udienza del 25.11.2024 per la precisazione delle conclusioni siccome matura per la decisione ed ivi trattenuta in decisione con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
Con comparsa depositata in data 24.01.2025 si costituiva tardivamente in giudizio
[...] che instava per il rigetto dell'opposizione con vittoria di spese e competenze di giudizio. CP_1
*****
MO RA Tanto premesso in fatto, in disparte l'ammissibilità delle difese e delle eccezioni tardivamente spiegate da parte opposta con la comparsa di costituzione e contestuale comparsa conclusionale,
l'opposizione è fondata e merita accoglimento.
Invero, dalla documentazione versata in atti emerge che l'atto di precetto notificato in data
23.01.2023 a contiene l'intimazione ad adempiere rivolta al condebitore solidale Parte_1 [...]
, con la conseguenza che correttamente l'odierno opponente ha proposto opposizione CP_2 all'esecuzione, appunto contestando il diritto della creditrice di procedere ad esecuzione forzata, difettando l'atto di precetto nei confronti di . Parte_1
Dalle suesposte considerazioni deriva l'accoglimento della domanda principale con assorbimento di ogni ulteriore domanda.
Viceversa non merita accoglimento la richiesta di condanna per lite temeraria avanzata da non ravvisandosi nel contegno assunto dall'opposta condotte suscettibili di essere Parte_1 sussunte nell'alveo del dolo e/o colpa grave.
Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo secondo i parametri di cui alle tabelle allegate al D.M. n. 147/2022, in base allo scaglione di riferimento (fino a €. 1.100,00), con riconoscimento delle fasi di studio, introduttiva e decisionale secondo i valori medi ridotti al 50% in considerazione della particolare semplicità della questione trattata e del rigetto della domanda ex art. 96 c.p.c..
Quanto alle spese della fase cautelare, sussistono gravi ed eccezionali ragioni per disporne l'integrale compensazione atteso che la procedura esecutiva immobiliare non ha trovato nessun seguito dopo la notificazione dell'atto di pignoramento immobiliare e che, conseguentemente, la richiesta di sospensiva appariva destituita di fondamento.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bari, Seconda Sezione Civile, in composizione monocratica definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1) ACCOGLIE l'opposizione e, per l'effetto, DICHIARA l'insussistenza del diritto di
[...]
di procedere in executivis nella esecutiva immobiliare n. 322/2016 R.G.E. per difetto CP_1 dell'atto di precetto;
2) RIGETTA la domanda ex art. 96 c.p.c. avanzata da;
Parte_1
3) COMPENSA integralmente le spese della fase cautelare;
4) CONDANNA parte convenuta opposta al pagamento delle spese del CP_1 presente giudizio nei confronti dell'attore opponente che liquida in €. 231,50 per Parte_1
MO RA compensi, oltre esborsi, rimborso spese generali del 15% e accessori come per legge, da distrarsi nei confronti del procuratore dichiaratosi antistatario.
Così deciso in Bari, il 09.05.2025.
Il Giudice
dott.ssa MO RA
MO RA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BARI
Il Tribunale di Bari, Seconda Sezione Civile, in composizione monocratica, costituito dal Giudice dott.ssa MO RA, pronuncia la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2803/2024 di R.G. promossa da:
in rappresentato e difeso dall'avv. Antonio Rizzi presso il cui studio sito in Parte_1
Valenzano alla via Ceglie n. 10 ha eletto domicilio, giusta mandato in atti;
- attore opponente -
CONTRO
rappresentata e difesa dall'avv. Arcangela Alloggio presso il cui studio sito in CP_1
Gravina in Puglia alla via Spinazzola n. 33 ha eletto domicilio giusta mandato in atti;
- convenuta opposta -
OGGETTO: opposizione all'esecuzione (art. 615 co. 2 c.p.c.) immobiliare.
CONCLUSIONI: le parti hanno concluso come da note di trattazione c.d. scritta depositate in vista dell'udienza del 25.11.2024 e nei precedenti scritti difensivi che si intendono integralmente richiamati.
CONSIDERATO IN FATTO ED IN DIRITTO che quanto al profilo processuale inerente la decisione della causa mette conto rilevare che in forza delle disposizioni di cui all'art. 127 ult. co. e 127 ter c.p.c., l'udienza di discussione è stata celebrata mediante comparizione figurata nelle forme della trattazione c.d. scritta (cfr. decreto di fissazione udienza).
MOTIVI DELLA DECISIONE
Per quanto strettamente rileva ai fini della decisione, giusta il disposto degli artt. 132 c.p.c. e
MO RA 118 disp. att. c.p.c., le posizioni delle parti e l'iter del processo possono riassumersi come segue.
Con atto di citazione notificato in data 27.02.2024 introduceva il giudizio di Parte_1
merito dell'opposizione all'esecuzione della procedura esecutiva immobiliare n. 322/2023 R.G. Es.
Imm., rassegnando le seguenti conclusioni:
“A. Accertare e dichiarare il difetto assoluto di notifica dell'atto di precetto all'odierno istante;
B. In via subordinata, accertare e dichiarare, comunque, la perdita di efficacia dell'atto di precetto notificato il 23.01.2023;
C. Accertare e dichiarare di conseguenza la nullità della proposta esecuzione immobiliare;
IN VIA SUBORDINATA e solo nella denegata ipotesi di non accoglimento delle sovra proposte eccezioni pregiudiziali:
D. Accertare e dichiarare l'infondatezza illegittimità e pretestuosità dell'avversa esecuzione
e, quindi, in accoglimento della presente opposizione, dichiarare la invalidità e la nullità della medesima;
E. Accertare e dichiarare l'estrema pretestuosità e temerarietà della avanzata domanda con contestuale condanna, ex art. 96 c.p.c., della sig. al risarcimento danni liquidato in CP_1
via equitativa;
F. Il tutto con vittoria di spese e competenze di giudizio da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore antistatario”.
L'opponente esponeva in fatto che con ricorso ex art. 615 c.p.c. depositato in data 24.10.2023, con contestuale istanza di sospensione all'esecuzione, proponeva opposizione al pignoramento immobiliare promosso in suo danno da per nullità e invalidità per omessa notifica CP_1 dell'atto di precetto, per perdita di efficacia del precetto, pretestuosità e infondatezza dell'avversa esecuzione, illegittimo frazionamento della domanda giudiziale ed abuso degli strumenti processuali.
Parte convenuta opposta non si costituiva in giudizio e ne veniva dichiarata la contumacia.
La causa veniva rinviata all'udienza del 25.11.2024 per la precisazione delle conclusioni siccome matura per la decisione ed ivi trattenuta in decisione con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
Con comparsa depositata in data 24.01.2025 si costituiva tardivamente in giudizio
[...] che instava per il rigetto dell'opposizione con vittoria di spese e competenze di giudizio. CP_1
*****
MO RA Tanto premesso in fatto, in disparte l'ammissibilità delle difese e delle eccezioni tardivamente spiegate da parte opposta con la comparsa di costituzione e contestuale comparsa conclusionale,
l'opposizione è fondata e merita accoglimento.
Invero, dalla documentazione versata in atti emerge che l'atto di precetto notificato in data
23.01.2023 a contiene l'intimazione ad adempiere rivolta al condebitore solidale Parte_1 [...]
, con la conseguenza che correttamente l'odierno opponente ha proposto opposizione CP_2 all'esecuzione, appunto contestando il diritto della creditrice di procedere ad esecuzione forzata, difettando l'atto di precetto nei confronti di . Parte_1
Dalle suesposte considerazioni deriva l'accoglimento della domanda principale con assorbimento di ogni ulteriore domanda.
Viceversa non merita accoglimento la richiesta di condanna per lite temeraria avanzata da non ravvisandosi nel contegno assunto dall'opposta condotte suscettibili di essere Parte_1 sussunte nell'alveo del dolo e/o colpa grave.
Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo secondo i parametri di cui alle tabelle allegate al D.M. n. 147/2022, in base allo scaglione di riferimento (fino a €. 1.100,00), con riconoscimento delle fasi di studio, introduttiva e decisionale secondo i valori medi ridotti al 50% in considerazione della particolare semplicità della questione trattata e del rigetto della domanda ex art. 96 c.p.c..
Quanto alle spese della fase cautelare, sussistono gravi ed eccezionali ragioni per disporne l'integrale compensazione atteso che la procedura esecutiva immobiliare non ha trovato nessun seguito dopo la notificazione dell'atto di pignoramento immobiliare e che, conseguentemente, la richiesta di sospensiva appariva destituita di fondamento.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bari, Seconda Sezione Civile, in composizione monocratica definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1) ACCOGLIE l'opposizione e, per l'effetto, DICHIARA l'insussistenza del diritto di
[...]
di procedere in executivis nella esecutiva immobiliare n. 322/2016 R.G.E. per difetto CP_1 dell'atto di precetto;
2) RIGETTA la domanda ex art. 96 c.p.c. avanzata da;
Parte_1
3) COMPENSA integralmente le spese della fase cautelare;
4) CONDANNA parte convenuta opposta al pagamento delle spese del CP_1 presente giudizio nei confronti dell'attore opponente che liquida in €. 231,50 per Parte_1
MO RA compensi, oltre esborsi, rimborso spese generali del 15% e accessori come per legge, da distrarsi nei confronti del procuratore dichiaratosi antistatario.
Così deciso in Bari, il 09.05.2025.
Il Giudice
dott.ssa MO RA
MO RA