Versione
15 luglio 1962
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9 marzo 1971
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11 gennaio 1974
11 gennaio 1974
Art. 1. ((Nell'affitto di fondo rustico il canone e' determinato e corrisposto in denaro.
La commissione tecnica centrale impartisce le necessarie direttive affinche' le commissioni tecniche provinciali determinino, nei tre mesi successivi, in ciascuna provincia, zone agrarie omogenee ai fini dell'applicazione delle disposizioni che regolano l'affitto dei fondi rustici.
L'Istituto centrale di statistica deve rilevare annualmente nelle zone agrarie, come sopra stabilite, avvalendosi delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, degli ispettorati agrari, degli uffici tecnici erariali e di ogni altro organo tecnico locale, i seguenti dati:
a) prezzi alla produzione dei prodotti agricoli;
b) costi dei mezzi di produzione;
c) remunerazione del lavoro.
Sulla base dei dati medesimi, la commissione tecnica centrale impartisce direttive per la determinazione, da parte delle commissioni tecniche provinciali, ogni due anni, nelle singole zone agrarie, di coefficienti di adeguamento dei canoni in aumento o in diminuzione.
Il coefficiente di adeguamento si applica sui valori monetari dei canoni stabiliti sulla base della tabella formata dalle commissioni tecniche provinciali, a far tempo dall'annata agraria successiva alla determinazione del coefficiente medesimo)) ------------- AGGIORNAMENTO (2)
Successivamente la Corte Costituzionale con sentenza 14 - 27 luglio 1972, n. 155 (in G.U. 1a s.s. 02/08/1972, n. 201) ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale dell' art. 1 della legge 11 febbraio 1971, n. 11 , (che ha modificato il presente articolo) nella parte in cui non prevede alcuna forma di periodica rivalutazione del canone in danaro.
La commissione tecnica centrale impartisce le necessarie direttive affinche' le commissioni tecniche provinciali determinino, nei tre mesi successivi, in ciascuna provincia, zone agrarie omogenee ai fini dell'applicazione delle disposizioni che regolano l'affitto dei fondi rustici.
L'Istituto centrale di statistica deve rilevare annualmente nelle zone agrarie, come sopra stabilite, avvalendosi delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, degli ispettorati agrari, degli uffici tecnici erariali e di ogni altro organo tecnico locale, i seguenti dati:
a) prezzi alla produzione dei prodotti agricoli;
b) costi dei mezzi di produzione;
c) remunerazione del lavoro.
Sulla base dei dati medesimi, la commissione tecnica centrale impartisce direttive per la determinazione, da parte delle commissioni tecniche provinciali, ogni due anni, nelle singole zone agrarie, di coefficienti di adeguamento dei canoni in aumento o in diminuzione.
Il coefficiente di adeguamento si applica sui valori monetari dei canoni stabiliti sulla base della tabella formata dalle commissioni tecniche provinciali, a far tempo dall'annata agraria successiva alla determinazione del coefficiente medesimo)) ------------- AGGIORNAMENTO (2)
Successivamente la Corte Costituzionale con sentenza 14 - 27 luglio 1972, n. 155 (in G.U. 1a s.s. 02/08/1972, n. 201) ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale dell' art. 1 della legge 11 febbraio 1971, n. 11 , (che ha modificato il presente articolo) nella parte in cui non prevede alcuna forma di periodica rivalutazione del canone in danaro.
Commentario • 1
- 1. Sentenza Cassazione Civile n. 9909 del 26https://www.laleggepertutti.it/ · 1
Cassazione civile sez. III, 26/04/2010, (ud. 04/03/2010, dep. 26/04/2010), n.9909 LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE TERZA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. SENESE Salvatore – Presidente – Dott. PETTI Giovanni Battista – Consigliere – Dott. FINOCCHIARO Mario – rel. Consigliere – Dott. CHIARINI Maria Margherita – Consigliere – Dott. D'AMICO Paolo – Consigliere – ha pronunciato la seguente: sentenza sul ricorso proposto da: C.C. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la Cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato SPADAVECCHIA PIERLUIGI giusta delega in calce al ricorso; – ricorrente – contro ISTITUTO …
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Giurisprudenza • 35
- 1. Trib. Taranto, sentenza 10/11/2021, n. 2574Provvedimento: […] 2010 – 2020; non solo ma per il caso in cui si fosse ritenuto in modo assorbente che andasse fissato il canone in misura determinata ai sensi dell'art. 1 della legge 567-1962, si demandava al CTU il compito di stimare il canone annuo congruo e valutare poi anche sotto questa diversa chiave di lettura la ricorrenza della gravità dell'inadempimento. […] Così dispone l'art. 1 della legge n. 567 del 1962: “Nell'affitto di fondo rustico il canone è determinato e corrisposto in denaro”.Leggi di più...
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