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Sentenza 9 dicembre 2025
Sentenza 9 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Calabria, sentenza 09/12/2025, n. 1828 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Calabria |
| Numero : | 1828 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA
Sezione II Civile (Sezione Lavoro e Previdenza)
Il GOP, dr.ssa LL NO, previo scambio e deposito telematico delle note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato in data 9.12.2025 mediante deposito telematico contestuale di motivazione e dispositivo, la seguente
S E N T E N Z A
nella controversia iscritta al R.G. n. 4257/2023 avente ad oggetto opposizione a intimazione di pagamento;
TRA
(C.F. ), rappresentata e difesa, in virtù di procura Parte_1 C.F._1 in atti, dall'Avv. V. Amaddeo;
Ricorrente
CONTRO
, in persona del legale rappresentante Controparte_1
p.t., rappresentato e difeso dall'Avv. A. M. Laganà, in virtù di procura in atti;
Resistente
NONCHÉ CONTRO
in persona del legale Controparte_2
rappresentante p. t.;
Resistente
NONCHÉ CONTRO (già Controparte_3 Controparte_4
, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'Avv. G. Scaglione,
[...] in virtù di procura in atti;
Resistente
OGGETTO: impugnazione intimazione di pagamento;
accertamento negativo dell'obbligo contributivo.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 11.09.2023 la ricorrente, indicata in epigrafe, ha formulato opposizione all'intimazione di pagamento n. 09420229006082133000 notificata a mezzo pec il
2.02.2023, in relazione agli avvisi di addebito n. 39420160002500225000 e n.
394201600048629300000, notificati in data 10.12.2016 e 28.01.2017.
In particolare, oltre ad eccepire l'illegittimità dell'intimazione impugnata per omessa indicazione dei criteri di calcolo, ha rilevato l'omessa notifica dei suindicati avvisi.
Nel merito, ha sollevato l'eccezione di prescrizione dei crediti anche in relazione al periodo successivo alla data di asserita notificazione, in ragione dell'assenza di atti interruttivi della prescrizione.
Pertanto, rassegnando le proprie conclusioni, ha chiesto, la declaratoria di annullamento dell'atto impugnato.
CP_ Si è costituito in giudizio l' che, oltre a chiedere l'integrazione del contraddittorio con
[...]
ha rilevato l'inammissibilità dell'opposizione per violazione dell'art. 617 c.p.c. e dell'art. 24, CP_2
d.lgs. 46/99, in ragione dell'avvenuta notifica degli avvisi.
Nel merito, ha sottolineato l'attualità del credito contributivo per non essere decorso il termine di prescrizione quinquennale, anche in virtù della sospensione del relativo termine ex art. 37 comma 2,
d.l. 18/2020 conv. in l. 27/2020 ed ex art. 11 comma 9, d.l. 183/2020 conv. in l. 21/2021.
Ha chiesto, pertanto, il rigetto del ricorso.
Si è costituita in giudizio, altresì, l' che, oltre ad eccepire il Controparte_5
proprio difetto di legittimazione passiva in qualità di agente incaricato della sola riscossione del credito, ha evidenziato l'attualità del credito contributivo in virtù di validi atti interruttivi della prescrizione.
Ha concluso chiedendo il rigetto della domanda.
Pur se regolarmente citata in giudizio, in ottemperanza all'ordinanza del 6.07.2024, non si è costituita in giudizio la che, pertanto, è rimasta contumace. Controparte_2 *******
Il ricorso è infondato.
In via preliminare deve ritenersi infondata l'eccezione di difetto di legittimazione passiva proposta dall' . Si osserva sul punto che, pur essendo vero che alcuna Controparte_5 contestazione afferente la formazione del titolo esecutivo può essere mossa all' Controparte_5
, in qualità di agente incaricato della sola riscossione del credito, sia l'ente impositore
[...] che l'agente della riscossione sono stati correttamente citati nel presente giudizio, ciascuno in relazione alle diverse censure di rispettiva competenza proposte da parte ricorrente.
Nel merito va osservato che il vigente sistema di tutela giurisdizionale per le entrate previdenziali
(ed in genere per quelle non tributarie) prevede le seguenti possibilità di tutela per il contribuente: a) proposizione di opposizione al ruolo esattoriale per motivi attinenti al merito della pretesa contributiva ai sensi del D.Lgs. n. 46/1999, art. 24, comma 6, ovverosia nel termine di giorni quaranta dalla notifica della cartella di pagamento, davanti al giudice del lavoro;
b) proposizione di opposizione ai sensi dell'art. 615 c.p.c. per questioni attinenti non solo alla pignorabilità dei beni, ma anche a fatti estintivi del credito sopravvenuti alla formazione del titolo (quali ad esempio la prescrizione del credito, la morte del contribuente, l'intervenuto pagamento della somma precettata) sempre davanti al giudice del lavoro nel caso in cui l'esecuzione non sia ancora iniziata (art. 615
c.p.c., comma 1) ovvero davanti al giudice dell'esecuzione se la stessa sia invece già iniziata (art. 615
c.p.c., comma 2 e art. 618 bis cod. proc. civ.); c) proposizione di una opposizione agli atti esecutivi ai sensi dell'art. 617 c.p.c., ovverosia "nel termine perentorio di venti giorni (cinque prima delle modifiche delle modifiche apportate dal D.L. n. 35/005, conv. in L. n. 80/2005) dalla notifica del titolo esecutivo o del precetto" per i vizi formali del titolo ovvero della cartella di pagamento, anche in questo caso davanti al giudice dell'esecuzione o a quello del lavoro a seconda che l'esecuzione stessa sia già iniziata (art. 617 c.p.c., comma 2) o meno (art. 617 c.p.c., comma 1) (cfr. Cass.
17/07/2015, n. 15116).
CP_ In tale quadro giova precisare che la doglianza dell' secondo cui l'opposizione risulterebbe tardiva ex art. 617 c.p.c. e art. 24, D.lgs. 46/99, non può trovare accoglimento allorché si consideri che non incorre in decadenza la parte, ove voglia dedurre fatti estintivi successivi alla notifica dell'avviso (la prescrizione successiva del credito). L'azione, infatti, va qualificata come azione di accertamento negativo del credito, che non è soggetta a termine di decadenza.
Orbene l'opponente, come anticipato, ha eccepito la prescrizione dei crediti previdenziali azionati a seguito del decorso del termine quinquennale di legge, maturata tra la data di configurazione del credito e la data di notifica dell'intimazione impugnata. Sul punto occorre osservare che l'art. 3, comma 9, legge 8 agosto 1995, n. 335, dispone che «Le contribuzioni di previdenza e di assistenza obbligatoria si prescrivono e non possono essere versate con il decorso dei termini di seguito indicati: a) dieci anni per le contribuzioni di pertinenza del
Fondo pensioni lavoratori dipendenti ... A decorrere dal 1° gennaio 1996 tale termine è ridotto a cinque anni, salvi i casi di denuncia del lavoratore o dei suoi superstiti;
b) cinque anni per tutte le altre contribuzioni».
Tale norma si riferisce ai crediti direttamente aventi ad oggetto i contributi previdenziali.
In ordine a tale tematica sono intervenute le Sezioni Unite chiarendo che il principio, secondo cui
“la scadenza del termine perentorio sancito per opporsi o impugnare un atto di riscossione mediante ruolo, o comunque di riscossione coattiva, produce soltanto l'effetto sostanziale della irretrattabilità del credito, ma non anche la cd. "conversione" del termine di prescrizione breve eventualmente previsto in quello ordinario decennale, ai sensi dell'art. 2953 c.c., si applica con riguardo a tutti gli atti - in ogni modo denominati - di riscossione mediante ruolo o comunque di riscossione coattiva di crediti degli enti previdenziali, ovvero di crediti relativi ad entrate dello Stato, tributarie ed extratributarie, nonché di crediti delle Regioni, delle Province, dei Comuni e degli altri Enti locali, nonché delle sanzioni amministrative per la violazione di norme tributarie o amministrative e così via. Pertanto, ove per i relativi crediti sia prevista una prescrizione (sostanziale) più breve di quella ordinaria, la sola scadenza del termine concesso al debitore per proporre l'opposizione, non consente di fare applicazione dell'art. 2953 c.c., tranne che in presenza di un titolo giudiziale divenuto definitivo” (Cass. Sez. Un., 17.11.2016, n. 23397).
Con riguardo ai poteri istruttori del giudice ex art. 421 c.p.c. giova richiamare l'orientamento della
Corte di Appello di Reggio Calabria secondo la quale “di recente la Suprema Corte (ordinanza
n.29094/2022), proprio nella materia oggetto di causa, ha ribadito che il sistema delle preclusioni operante nel rito del lavoro trova contemperamento nei poteri d'ufficio del giudice in materia di ammissione di nuovi mezzi di prova, ai sensi degli artt. 421, comma 2, e 437, comma 2, c.p.c ove essi siano indispensabili ai fini della decisione della causa, da esercitare pur sempre con riferimento a fatti allegati dalle parti ed emersi nel processo a seguito del contraddittorio delle parti stesse. (Cass.
n. 12856 del 2010; n. 20055 del 2016; v. più recentemente, Cass. n. 7694 del 2018; n. n. 32265 del
2019; n. 33393 del 2019) in ragione della esigenza di ricerca della "verità materiale", cui è doverosamente funzionalizzato il rito del lavoro. Per cui, << allorquando le risultanze di causa offrano significativi dati di indagine, il giudice ove reputi insufficienti le prove già acquisite, non può limitarsi a fare meccanica applicazione della regola formale di giudizio fondata sull'onere della prova, ma ha il potere-dovere di provvedere d'ufficio agli atti istruttori sollecitati da tale materiale ed idonei a superare l'incertezza del fatti costitutivi dei diritti in contestazione, indipendentemente dal di preclusioni o decadenze in danno delle parti>>” (Sentenza Corte d'Appello di Reggio Calabria
n. 327/2025 del 9.05.2025).
Orbene, nel caso di specie, l' ha prodotto esclusivamente le relate di notifica Controparte_5 dell'intimazione di pagamento n. 09420199005490628/000, quale atto interruttivo della prescrizione, senza però allegale il relativo atto.
Al fine di completare il quadro probatorio e di rimuovere ogni incertezza sul contenuto dell'atto interruttivo relativo agli avvisi di addebito opposti, alla luce del condiviso orientamento suesposto, con ordinanza del 10.06.2025 è stata pertanto disposta l'integrazione documentale dell'atto preindicato.
Ebbene, dalle allegazioni prodotte in atti, ovvero dall'intimazione di pagamento n.
09420199005490628/000, notificata il 12.05.2020, emerge come non possa ritenersi configurata la prescrizione dei crediti riportati nell'intimazione di pagamento impugnata, in relazione agli avvisi opposti in ricorso, anche in considerazione della sospensione della prescrizione dal 23 Febbraio 2020 al 30 Giugno 2020 (128 giorni) ex art. 37 comma 2, d.l. 18/2020 conv. in l. 27/2020 e dal 31.12.2020 al 30.06.2021 (181 giorni) ex art. 11 comma 9, d.l. 182/2020 conv. in l. 21/2022.
Pertanto, alla luce delle considerazioni suesposte, il ricorso va rigettato.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno liquidate ex art. 4, comma 1, DM 147/2022, stante l'assenza di questioni giuridiche di particolare complessità, come in dispositivo.
P.Q.M.
IL TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA
Rigetta il ricorso.
Condanna la ricorrente al pagamento in favore di ognuno dei resistenti, in persona dei rispettivi legali rappresentante p.t., delle spese di lite che si liquidano in €. 2.697,00 per spese e onorari, oltre accessori come per legge.
Così deciso in Reggio Calabria, lì 9.12.2025
Il Giudice del lavoro
LL NO
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA
Sezione II Civile (Sezione Lavoro e Previdenza)
Il GOP, dr.ssa LL NO, previo scambio e deposito telematico delle note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato in data 9.12.2025 mediante deposito telematico contestuale di motivazione e dispositivo, la seguente
S E N T E N Z A
nella controversia iscritta al R.G. n. 4257/2023 avente ad oggetto opposizione a intimazione di pagamento;
TRA
(C.F. ), rappresentata e difesa, in virtù di procura Parte_1 C.F._1 in atti, dall'Avv. V. Amaddeo;
Ricorrente
CONTRO
, in persona del legale rappresentante Controparte_1
p.t., rappresentato e difeso dall'Avv. A. M. Laganà, in virtù di procura in atti;
Resistente
NONCHÉ CONTRO
in persona del legale Controparte_2
rappresentante p. t.;
Resistente
NONCHÉ CONTRO (già Controparte_3 Controparte_4
, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'Avv. G. Scaglione,
[...] in virtù di procura in atti;
Resistente
OGGETTO: impugnazione intimazione di pagamento;
accertamento negativo dell'obbligo contributivo.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 11.09.2023 la ricorrente, indicata in epigrafe, ha formulato opposizione all'intimazione di pagamento n. 09420229006082133000 notificata a mezzo pec il
2.02.2023, in relazione agli avvisi di addebito n. 39420160002500225000 e n.
394201600048629300000, notificati in data 10.12.2016 e 28.01.2017.
In particolare, oltre ad eccepire l'illegittimità dell'intimazione impugnata per omessa indicazione dei criteri di calcolo, ha rilevato l'omessa notifica dei suindicati avvisi.
Nel merito, ha sollevato l'eccezione di prescrizione dei crediti anche in relazione al periodo successivo alla data di asserita notificazione, in ragione dell'assenza di atti interruttivi della prescrizione.
Pertanto, rassegnando le proprie conclusioni, ha chiesto, la declaratoria di annullamento dell'atto impugnato.
CP_ Si è costituito in giudizio l' che, oltre a chiedere l'integrazione del contraddittorio con
[...]
ha rilevato l'inammissibilità dell'opposizione per violazione dell'art. 617 c.p.c. e dell'art. 24, CP_2
d.lgs. 46/99, in ragione dell'avvenuta notifica degli avvisi.
Nel merito, ha sottolineato l'attualità del credito contributivo per non essere decorso il termine di prescrizione quinquennale, anche in virtù della sospensione del relativo termine ex art. 37 comma 2,
d.l. 18/2020 conv. in l. 27/2020 ed ex art. 11 comma 9, d.l. 183/2020 conv. in l. 21/2021.
Ha chiesto, pertanto, il rigetto del ricorso.
Si è costituita in giudizio, altresì, l' che, oltre ad eccepire il Controparte_5
proprio difetto di legittimazione passiva in qualità di agente incaricato della sola riscossione del credito, ha evidenziato l'attualità del credito contributivo in virtù di validi atti interruttivi della prescrizione.
Ha concluso chiedendo il rigetto della domanda.
Pur se regolarmente citata in giudizio, in ottemperanza all'ordinanza del 6.07.2024, non si è costituita in giudizio la che, pertanto, è rimasta contumace. Controparte_2 *******
Il ricorso è infondato.
In via preliminare deve ritenersi infondata l'eccezione di difetto di legittimazione passiva proposta dall' . Si osserva sul punto che, pur essendo vero che alcuna Controparte_5 contestazione afferente la formazione del titolo esecutivo può essere mossa all' Controparte_5
, in qualità di agente incaricato della sola riscossione del credito, sia l'ente impositore
[...] che l'agente della riscossione sono stati correttamente citati nel presente giudizio, ciascuno in relazione alle diverse censure di rispettiva competenza proposte da parte ricorrente.
Nel merito va osservato che il vigente sistema di tutela giurisdizionale per le entrate previdenziali
(ed in genere per quelle non tributarie) prevede le seguenti possibilità di tutela per il contribuente: a) proposizione di opposizione al ruolo esattoriale per motivi attinenti al merito della pretesa contributiva ai sensi del D.Lgs. n. 46/1999, art. 24, comma 6, ovverosia nel termine di giorni quaranta dalla notifica della cartella di pagamento, davanti al giudice del lavoro;
b) proposizione di opposizione ai sensi dell'art. 615 c.p.c. per questioni attinenti non solo alla pignorabilità dei beni, ma anche a fatti estintivi del credito sopravvenuti alla formazione del titolo (quali ad esempio la prescrizione del credito, la morte del contribuente, l'intervenuto pagamento della somma precettata) sempre davanti al giudice del lavoro nel caso in cui l'esecuzione non sia ancora iniziata (art. 615
c.p.c., comma 1) ovvero davanti al giudice dell'esecuzione se la stessa sia invece già iniziata (art. 615
c.p.c., comma 2 e art. 618 bis cod. proc. civ.); c) proposizione di una opposizione agli atti esecutivi ai sensi dell'art. 617 c.p.c., ovverosia "nel termine perentorio di venti giorni (cinque prima delle modifiche delle modifiche apportate dal D.L. n. 35/005, conv. in L. n. 80/2005) dalla notifica del titolo esecutivo o del precetto" per i vizi formali del titolo ovvero della cartella di pagamento, anche in questo caso davanti al giudice dell'esecuzione o a quello del lavoro a seconda che l'esecuzione stessa sia già iniziata (art. 617 c.p.c., comma 2) o meno (art. 617 c.p.c., comma 1) (cfr. Cass.
17/07/2015, n. 15116).
CP_ In tale quadro giova precisare che la doglianza dell' secondo cui l'opposizione risulterebbe tardiva ex art. 617 c.p.c. e art. 24, D.lgs. 46/99, non può trovare accoglimento allorché si consideri che non incorre in decadenza la parte, ove voglia dedurre fatti estintivi successivi alla notifica dell'avviso (la prescrizione successiva del credito). L'azione, infatti, va qualificata come azione di accertamento negativo del credito, che non è soggetta a termine di decadenza.
Orbene l'opponente, come anticipato, ha eccepito la prescrizione dei crediti previdenziali azionati a seguito del decorso del termine quinquennale di legge, maturata tra la data di configurazione del credito e la data di notifica dell'intimazione impugnata. Sul punto occorre osservare che l'art. 3, comma 9, legge 8 agosto 1995, n. 335, dispone che «Le contribuzioni di previdenza e di assistenza obbligatoria si prescrivono e non possono essere versate con il decorso dei termini di seguito indicati: a) dieci anni per le contribuzioni di pertinenza del
Fondo pensioni lavoratori dipendenti ... A decorrere dal 1° gennaio 1996 tale termine è ridotto a cinque anni, salvi i casi di denuncia del lavoratore o dei suoi superstiti;
b) cinque anni per tutte le altre contribuzioni».
Tale norma si riferisce ai crediti direttamente aventi ad oggetto i contributi previdenziali.
In ordine a tale tematica sono intervenute le Sezioni Unite chiarendo che il principio, secondo cui
“la scadenza del termine perentorio sancito per opporsi o impugnare un atto di riscossione mediante ruolo, o comunque di riscossione coattiva, produce soltanto l'effetto sostanziale della irretrattabilità del credito, ma non anche la cd. "conversione" del termine di prescrizione breve eventualmente previsto in quello ordinario decennale, ai sensi dell'art. 2953 c.c., si applica con riguardo a tutti gli atti - in ogni modo denominati - di riscossione mediante ruolo o comunque di riscossione coattiva di crediti degli enti previdenziali, ovvero di crediti relativi ad entrate dello Stato, tributarie ed extratributarie, nonché di crediti delle Regioni, delle Province, dei Comuni e degli altri Enti locali, nonché delle sanzioni amministrative per la violazione di norme tributarie o amministrative e così via. Pertanto, ove per i relativi crediti sia prevista una prescrizione (sostanziale) più breve di quella ordinaria, la sola scadenza del termine concesso al debitore per proporre l'opposizione, non consente di fare applicazione dell'art. 2953 c.c., tranne che in presenza di un titolo giudiziale divenuto definitivo” (Cass. Sez. Un., 17.11.2016, n. 23397).
Con riguardo ai poteri istruttori del giudice ex art. 421 c.p.c. giova richiamare l'orientamento della
Corte di Appello di Reggio Calabria secondo la quale “di recente la Suprema Corte (ordinanza
n.29094/2022), proprio nella materia oggetto di causa, ha ribadito che il sistema delle preclusioni operante nel rito del lavoro trova contemperamento nei poteri d'ufficio del giudice in materia di ammissione di nuovi mezzi di prova, ai sensi degli artt. 421, comma 2, e 437, comma 2, c.p.c ove essi siano indispensabili ai fini della decisione della causa, da esercitare pur sempre con riferimento a fatti allegati dalle parti ed emersi nel processo a seguito del contraddittorio delle parti stesse. (Cass.
n. 12856 del 2010; n. 20055 del 2016; v. più recentemente, Cass. n. 7694 del 2018; n. n. 32265 del
2019; n. 33393 del 2019) in ragione della esigenza di ricerca della "verità materiale", cui è doverosamente funzionalizzato il rito del lavoro. Per cui, << allorquando le risultanze di causa offrano significativi dati di indagine, il giudice ove reputi insufficienti le prove già acquisite, non può limitarsi a fare meccanica applicazione della regola formale di giudizio fondata sull'onere della prova, ma ha il potere-dovere di provvedere d'ufficio agli atti istruttori sollecitati da tale materiale ed idonei a superare l'incertezza del fatti costitutivi dei diritti in contestazione, indipendentemente dal di preclusioni o decadenze in danno delle parti>>” (Sentenza Corte d'Appello di Reggio Calabria
n. 327/2025 del 9.05.2025).
Orbene, nel caso di specie, l' ha prodotto esclusivamente le relate di notifica Controparte_5 dell'intimazione di pagamento n. 09420199005490628/000, quale atto interruttivo della prescrizione, senza però allegale il relativo atto.
Al fine di completare il quadro probatorio e di rimuovere ogni incertezza sul contenuto dell'atto interruttivo relativo agli avvisi di addebito opposti, alla luce del condiviso orientamento suesposto, con ordinanza del 10.06.2025 è stata pertanto disposta l'integrazione documentale dell'atto preindicato.
Ebbene, dalle allegazioni prodotte in atti, ovvero dall'intimazione di pagamento n.
09420199005490628/000, notificata il 12.05.2020, emerge come non possa ritenersi configurata la prescrizione dei crediti riportati nell'intimazione di pagamento impugnata, in relazione agli avvisi opposti in ricorso, anche in considerazione della sospensione della prescrizione dal 23 Febbraio 2020 al 30 Giugno 2020 (128 giorni) ex art. 37 comma 2, d.l. 18/2020 conv. in l. 27/2020 e dal 31.12.2020 al 30.06.2021 (181 giorni) ex art. 11 comma 9, d.l. 182/2020 conv. in l. 21/2022.
Pertanto, alla luce delle considerazioni suesposte, il ricorso va rigettato.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno liquidate ex art. 4, comma 1, DM 147/2022, stante l'assenza di questioni giuridiche di particolare complessità, come in dispositivo.
P.Q.M.
IL TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA
Rigetta il ricorso.
Condanna la ricorrente al pagamento in favore di ognuno dei resistenti, in persona dei rispettivi legali rappresentante p.t., delle spese di lite che si liquidano in €. 2.697,00 per spese e onorari, oltre accessori come per legge.
Così deciso in Reggio Calabria, lì 9.12.2025
Il Giudice del lavoro
LL NO