Ordinanza cautelare 13 giugno 2023
Sentenza 11 maggio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Pescara, sez. I, sentenza 11/05/2026, n. 263 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Pescara |
| Numero : | 263 |
| Data del deposito : | 11 maggio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00263/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00117/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l' Abruzzo
sezione staccata di CA (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 117 del 2023, proposto da
AN SI, AL BO, NA EL, MA RA EC, ER NE, IN LO, MA EF LO, NI IS IN, ES TI, IO ST, CA ST, AN CO, AN D'EL, Assunta RO De BL, LA IZ, ES De DI, CO EL Re, EM EL KO, NI De DI, AN Di ZZ, AN Di CO, RC Di CO, AN IC, NA IE, MA RA Di MA, IC CC, CE IN, RA IN, IS AN, ER NT, EN CC, Orazio Ossorio, CAs Ossorio, EF AG, MA SE, IA AT, UC AG, IA IA, AN MO, CE PE, RA LA, EL AR, EN CA, UD SE, LB BO, ST MI, AG SC, US SC, NZ SA, FF DE, IO OT, LA MA OT, AO TR, FR EL, NG IA, AN DI, rappresentati e difesi dagli Avvocati UD Di Tonno, Matteo Di Tonno, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio UD Di Tonno in CA, viale Riviera n. 49;
contro
Comune di CA, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dagli Avvocati AO Di RC, IO Paolini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio AO Di RC in CA, piazza Italia, 1;
nei confronti
Ministero dell'Istruzione e del Merito, in persona del Ministro pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato de L’Aquila, domiciliataria ex lege in L'Aquila, presso Complesso Monumentale San Domenico, via Buccio Da Ranallo;
per l'annullamento
- della deliberazione della Giunta Comunale datata 8 maggio 2023, n. 340, avente ad oggetto “approvazione progetto definitivo/esecutivo di Nuova Costruzione Asilo Nido Via Celestino V”, allegati inclusi;
- della determinazione del 9 maggio 2023, n. 856 (ad oggetto: “determinazione a contrarre”), allegati inclusi;
- della determinazione del 10 maggio 2023, n. 869 (ad oggetto “approvazione della lettera d'invito e dei moduli fac simile relativi alla procedura negoziata per l'affidamento dei lavori di nuova costruzione asilo nido Celestino V – Via della Fornace Bizzarri”), allegati inclusi.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di CA e del Ministero dell'Istruzione e del Merito;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4- bis , cod. proc. amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 14 aprile 2026 la dott.ssa AT TO, nessuno presente per le parti;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
AT e IT
Con ricorso proposto come in rito, i ricorrenti in epigrafe indicati chiedono l’annullamento degli atti adottati dal Comune di CA in ritenuta violazione della sentenza di questo Tribunale 9 marzo 2023, n. 114, che ha annullato la delibera della Giunta comunale n.1006 del 15 novembre 2022 con cui era stato approvato il progetto di fattibilità tecnico-economica dell'intervento denominato “ Nuova costruzione Asilo nido via Celestino V° ” finanziato con risorse PNRR nell'ambito della Missione 4 per l’investimento 1.1: “ Piano per asili nido e scuole dell'infanzia e servizi di educazione e cura per la prima infanzia ”.
I ricorrenti sostengono che, avendo il Consiglio di Stato, sez. IV, con ordinanza cautelare n. 1176 del 5 maggio 2023, in accoglimento dell’istanza formulata dal Comune di CA, sospeso l’esecutività della sentenza in questione ma fissato il merito al 20 luglio 2023, quindi oltre i 30 giorni successivi al deposito dell’ordinanza stessa (avvenuto il 5 maggio 2023), la disposta misura cautelare avrebbe perso efficacia ai sensi dell’art. 12 bis del Decreto Legge 16 giugno 2022 n. 68, convertito con modificazioni dalla Legge 5 agosto 2022, n. 108, trattandosi di giudizio amministrativo in materia di PNRR.
Si sono costituiti in giudizio in resistenza il Ministero dell’Istruzione e del Merito e il Comune di CA.
Il Comune di CA, con memoria del 7 giugno 2023, ha eccepito diversi profili di inammissibilità e improcedibilità del ricorso; con successiva memoria depositata agli atti del giudizio in data 26 marzo 2026, ha poi segnalato che la sentenza di questo Tribunale 9 marzo 2023, n. 114, che i ricorrenti assumono violata o elusa dagli atti gravati, è stata annullata dal Consiglio di Stato, sez. IV, 8 settembre 2023 n. 8237, ragion per cui la difesa comunale chiede la declaratoria di improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse.
Con ordinanza n. 69 del 13 giugno 2023, questo Tribunale ha rigettato l’istanza cautelare, così motivando: “ Considerato che viene all’esame, nella fase cautelare, l’impugnativa della delibera di approvazione del progetto definitivo/esecutivo dell’opera, conseguente alla presupposta approvazione del relativo progetto di fattibilità, annullata con sentenza del TAR n.114 del 9 marzo 2023, pronuncia a sua volta poi sospesa con ordinanza del Consiglio di Stato n.1776 del 5 maggio 2023, che fissava l’udienza di merito in appello al 20 luglio 2023; Rilevato allo stato, secondo il Collegio, il difetto dei presupposti per l’accoglimento della domanda cautelare presentata dai ricorrenti, tenuto conto che: - il Legislatore, col combinato disposto di cui all’art.12 bis, commi 1, 6 del D.L. n.68 del 2022 (conv. in Legge n.108 del 2022), ha inteso accelerare il rito processuale, allorquando il Giudice assuma una misura cautelare che implica il blocco dell’iter dei lavori finanziati col PNRR, all’uopo utilizzando la formula di “accoglimento”, riferita alle istanze cautelari presentate in I grado; l’estensione, ex comma 6, della disposizione in II grado va quindi interpretata secondo la medesima ratio, non dovendosi dunque necessariamente far riferimento alla formula dell’”accoglimento”; nel caso di specie il Consiglio di Stato ha emesso un ordinanza di sospensione degli effetti di una sentenza TAR che bloccava il procedimento di avvio dei lavori in questione, consentendo dunque la ripresa di detto iter; pertanto, in tale contenzioso di II grado, la norma acceleratoria de qua - da riferirsi in particolare all’obbligo di fissazione dell’udienza di merito alla prima data utile, trascorsi 30 giorni dal deposito dell’ordinanza cautelare, pena la perdita di efficacia della misura cautelare medesima - non trova applicazione; non sembrano dunque venuti meno gli effetti dell’ordinanza n.1776 del 2023, come invece ritenuto dai ricorrenti ”.
Con memoria depositata agli atti del giudizio in data 10 aprile 2026, i ricorrenti hanno dichiarato la sopravvenuta carenza di interesse alla coltivazione del gravame.
Alla udienza straordinaria di smaltimento dell’arretrato del giorno 14 aprile 2026, la causa è stata trattenuta in decisione.
In limine litis , il Collegio precisa che trattasi non di “ricorso in ottemperanza” come erroneamente riportato nell’epigrafe del ricorso depositato in data 15 maggio 2023, ma di ricorso teso all’annullamento degli atti in epigrafe indicati.
Sempre in via pregiudiziale, osserva il Collegio che l’esame nel merito del gravame è radicitus precluso dal fatto che, con atto depositato in vista della odierna udienza di trattazione, parte ricorrente ha prospettato la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione del ricorso.
Per costante giurisprudenza, in caso di espressa dichiarazione di non aver più alcun interesse alla decisione del ricorso, il giudice non può decidere la controversia nel merito, ma solo adottare una pronuncia in conformità alla dichiarazione resa, poiché nel processo amministrativo, in assenza di repliche e/o diverse richieste ex adverso , vige il principio dispositivo in senso ampio, nel senso che parte ricorrente, sino al momento in cui la causa viene trattenuta in decisione, ha la piena disponibilità dell’azione e può dichiarare di non avere interesse alla decisione, in tal modo provocando la presa d’atto del giudice, il quale, non avendo il potere di procedere di ufficio, né quello di sostituirsi al ricorrente nella valutazione dell’interesse ad agire, non può che dichiarare l’improcedibilità del ricorso (cfr. Cons. Stato, Sez. VII, 12 ottobre 2023 n. 8892).
Al Collegio non resta che prendere atto della voluntas di parte ricorrente, imponendosi, pertanto, anche per l’adesione della controparte, la declaratoria di improcedibilità del gravame ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), cod. proc. amm.
Vista la definizione in rito della controversia, sussistono giuste ragioni per disporre la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l’Abruzzo, Sezione staccata di CA, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), cod. proc. amm.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in CA nella camera di consiglio del giorno 14 aprile 2026 con l'intervento dei magistrati:
MA RA LL, Presidente
Giovanni Giardino, Primo Referendario
AT TO, Referendario, Estensore
| L'RE | IL PRESIDENTE |
| AT TO | MA RA LL |
IL SEGRETARIO