Articolo 2760 del Codice civile
Articolo 2759Articolo 2668
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19 aprile 1942
Art. 2760.

(Crediti dell'albergatore).

I crediti dell'albergatore per mercedi e somministrazioni verso le persone albergate hanno privilegio sulle cose da queste portate nell'albergo e nelle dipendenze e che continuano a trovarvisi.

Il privilegio ha effetto anche in pregiudizio dei terzi che hanno diritti sulle cose stesse, a meno che l'albergatore fosse a conoscenza di tali diritti al tempo in cui le cose sono state portate nell'albergo.

Entrata in vigore il 19 aprile 1942
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