Art. 12.
Ai sensi dell' articolo 2 della legge 18 giugno 1908, n. 286 , il contributo dello Stato, a favore del Pio Istituto di Santo Spirito ed Ospedali riuniti di Roma, di cui all' articolo 3 della legge 8 luglio 1903, n. 321 , e' stabilito, per l'anno finanziario 1965, in lire 249.735.950 in relazione all'ammontare delle annualita' di ammortamento dei mutui concessi al Pio Istituto per la costruzione dei nuovi ospedali in Roma.
Ai sensi dell' articolo 2 della legge 18 giugno 1908, n. 286 , il contributo dello Stato, a favore del Pio Istituto di Santo Spirito ed Ospedali riuniti di Roma, di cui all' articolo 3 della legge 8 luglio 1903, n. 321 , e' stabilito, per l'anno finanziario 1965, in lire 249.735.950 in relazione all'ammontare delle annualita' di ammortamento dei mutui concessi al Pio Istituto per la costruzione dei nuovi ospedali in Roma.