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Sentenza 14 maggio 2025
Sentenza 14 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Modena, sentenza 14/05/2025, n. 603 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Modena |
| Numero : | 603 |
| Data del deposito : | 14 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MODENA
SEZIONE SECONDA
Il Giudice istruttore dott. Giuseppe Pagliani, in funzione di giudice unico, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile n. 4081/2024 R. G.
promossa da
Parte_1
- Attore -
rappresentato e difeso dall'Avv. T. Virgili
CONTRO
Controparte_1
- Convenuto -
rappresentato e difeso dall'Avv. L. Caputo
in punto a: Occupazione senza titolo
All'udienza del 14/5/2025 la causa è stata decisa ai sensi dell'art 429 c.p.c. dando lettura del dispositivo e delle contestuali concise motivazioni di fatto e di diritto della decisione, sulle conclusioni precisate dalle parti come a verbale d'udienza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ritenuto che:
è stato chiesto rilascio di immobile concesso in locazione originariamente alla odierna parte convenuta;
consta in atti contratto di locazione, stipulato tra le parti il 4/5/2022 (doc. n. 2); consta in atti la risoluzione consensuale del contratto con scrittura privata del 10/1/2023 (doc. n. 3), con rinuncia alla pretesa dei canoni pregressi, condizionata al rilascio del bene alla data del 15/4/2023; non è contestato che il conduttore, tuttavia, non provvedeva al rilascio dell'immobile dopo il termine convenzionalmente stabilito del 15/4/203 e che la detenzione dell'immobile continua tuttora, senza corresponsione di indennità di occupazione;
l'allegazione di parte convenuta, relativa alla sussistenza di un titolo di detenzione fondato sull'esistenza di un'impresa familiare non trova riscontro in atti, sia perché l'immobile oggetto di impresa familiare -sito in Modena, via Mascagni- risulta catastalmente diverso da quello locato -sito in Modena, via Verdi- sia perché, comunque, l'impresa familiare risulta essere cessata il 2/5/2022; consta, quindi, in atti che è maturato l'obbligo di liberazione dell'immobile stesso, previsto nella menzionata scrittura privata del 10/1/2023 e che l'attuale detenzione dell'immobile, di proprietà di parte attrice, da parte del convenuto, è priva di titolo idoneo;
la circostanza della detenzione è provata anche per effetto del tenore della costituzione di parte convenuta;
dalla data del 15/4/203, quindi, l'immobile è da considerare occupato senza titolo dall'odierno convenuto;
parte ricorrente ha chiesto dichiarazione di accertamento di occupazione senza titolo e la domanda appare, per quanto sopra evidenziato, fondata;
a breve va fissato il rilascio stante l'assenza di titolo e la durata della occupazione abusiva;
parte ricorrente ha chiesto, inoltre, la condanna al risarcimento del danno da occupazione abusiva dell'immobile; la quantificazione del danno da liquidare per l'occupazione sine titulo va, quindi, effettuata sulla base della presumibile redditività dell'appartamento, ove fosse stato tempestivamente lasciato libero da persone e cose;
a tal fine va fatto riferimento al presumibile valore locativo dell'immobile, stabilito per volontà delle parti stesse in € 900,00 mensili, come concordato nel contratto di locazione;
dunque, la somma dovuta a tale titolo ammonta all'importo mensile predetto per il periodo dal 15/4/2023 al 15 del mese di aprile 2025, ossia 24 mesi, per la complessiva somma di € 21.600,00;
su tale somma decorrono interessi in misura legale a far tempo dalla data della decisione fino a quella di effettivo saldo;
a tale somma si aggiunge, a titolo di indennità di occupazione, il dovuto per l'ulteriore periodo fino al giorno di effettivo rilascio, in ragione della medesima somma di € 900,00 per ogni mese, o corrispondente porzione di mese;
le spese processuali -per valore dichiarato indeterminabile e bassa complessità- seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo;
P. Q. M.
Il Tribunale di Modena, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, domanda e/o eccezione rigettata, dichiara tenuto e condanna all'immediato rilascio in favore di Controparte_1
dell'immobile sito in Pavullo nel Frignano (MO), via Salvo Parte_1 d'Acquisto n. 23 e censito al Catasto Fabbricati di detto Comune al foglio 86 mappale 677 subalterno 3 (già subalterno 1), nonché al foglio 86 mappale 677 sub. 4
(già subalterno 2), libero da persone e cose;
fissa per il rilascio dell'immobile sopra descritto libero da persone e cose, la data del 31/7/2025;
2 dichiara tenuto e condanna a corrispondere a , Controparte_1 Parte_1
a titolo di risarcimento del danno, la somma di € 21.600,00, oltre interessi legali dalla data di pubblicazione della presente sentenza fino a quella del saldo effettivo;
dichiara tenuto e condanna a corrispondere a , Controparte_1 Parte_1
a titolo di indennità di occupazione, la somma € 900,00, per ogni mese o porzione di mese successivi fino al giorno dell'effettivo pagamento, oltre ad interessi legali maturati e maturandi sulle somme dovute;
dichiara altresì tenuto e condanna a rifondere a Controparte_1 Pt_1 le spese del presente giudizio che liquida nella misura di complessivi €
[...]
3.300,00, oltre rimborso forfetario delle spese generali, C.P.A. ed I.V.A dovuti come per legge, da versarsi a favore dell'Erario.
Così deciso in Modena, il 14/5/2025.
Il Giudice
(Dr. G. Pagliani)
3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MODENA
SEZIONE SECONDA
Il Giudice istruttore dott. Giuseppe Pagliani, in funzione di giudice unico, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile n. 4081/2024 R. G.
promossa da
Parte_1
- Attore -
rappresentato e difeso dall'Avv. T. Virgili
CONTRO
Controparte_1
- Convenuto -
rappresentato e difeso dall'Avv. L. Caputo
in punto a: Occupazione senza titolo
All'udienza del 14/5/2025 la causa è stata decisa ai sensi dell'art 429 c.p.c. dando lettura del dispositivo e delle contestuali concise motivazioni di fatto e di diritto della decisione, sulle conclusioni precisate dalle parti come a verbale d'udienza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ritenuto che:
è stato chiesto rilascio di immobile concesso in locazione originariamente alla odierna parte convenuta;
consta in atti contratto di locazione, stipulato tra le parti il 4/5/2022 (doc. n. 2); consta in atti la risoluzione consensuale del contratto con scrittura privata del 10/1/2023 (doc. n. 3), con rinuncia alla pretesa dei canoni pregressi, condizionata al rilascio del bene alla data del 15/4/2023; non è contestato che il conduttore, tuttavia, non provvedeva al rilascio dell'immobile dopo il termine convenzionalmente stabilito del 15/4/203 e che la detenzione dell'immobile continua tuttora, senza corresponsione di indennità di occupazione;
l'allegazione di parte convenuta, relativa alla sussistenza di un titolo di detenzione fondato sull'esistenza di un'impresa familiare non trova riscontro in atti, sia perché l'immobile oggetto di impresa familiare -sito in Modena, via Mascagni- risulta catastalmente diverso da quello locato -sito in Modena, via Verdi- sia perché, comunque, l'impresa familiare risulta essere cessata il 2/5/2022; consta, quindi, in atti che è maturato l'obbligo di liberazione dell'immobile stesso, previsto nella menzionata scrittura privata del 10/1/2023 e che l'attuale detenzione dell'immobile, di proprietà di parte attrice, da parte del convenuto, è priva di titolo idoneo;
la circostanza della detenzione è provata anche per effetto del tenore della costituzione di parte convenuta;
dalla data del 15/4/203, quindi, l'immobile è da considerare occupato senza titolo dall'odierno convenuto;
parte ricorrente ha chiesto dichiarazione di accertamento di occupazione senza titolo e la domanda appare, per quanto sopra evidenziato, fondata;
a breve va fissato il rilascio stante l'assenza di titolo e la durata della occupazione abusiva;
parte ricorrente ha chiesto, inoltre, la condanna al risarcimento del danno da occupazione abusiva dell'immobile; la quantificazione del danno da liquidare per l'occupazione sine titulo va, quindi, effettuata sulla base della presumibile redditività dell'appartamento, ove fosse stato tempestivamente lasciato libero da persone e cose;
a tal fine va fatto riferimento al presumibile valore locativo dell'immobile, stabilito per volontà delle parti stesse in € 900,00 mensili, come concordato nel contratto di locazione;
dunque, la somma dovuta a tale titolo ammonta all'importo mensile predetto per il periodo dal 15/4/2023 al 15 del mese di aprile 2025, ossia 24 mesi, per la complessiva somma di € 21.600,00;
su tale somma decorrono interessi in misura legale a far tempo dalla data della decisione fino a quella di effettivo saldo;
a tale somma si aggiunge, a titolo di indennità di occupazione, il dovuto per l'ulteriore periodo fino al giorno di effettivo rilascio, in ragione della medesima somma di € 900,00 per ogni mese, o corrispondente porzione di mese;
le spese processuali -per valore dichiarato indeterminabile e bassa complessità- seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo;
P. Q. M.
Il Tribunale di Modena, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, domanda e/o eccezione rigettata, dichiara tenuto e condanna all'immediato rilascio in favore di Controparte_1
dell'immobile sito in Pavullo nel Frignano (MO), via Salvo Parte_1 d'Acquisto n. 23 e censito al Catasto Fabbricati di detto Comune al foglio 86 mappale 677 subalterno 3 (già subalterno 1), nonché al foglio 86 mappale 677 sub. 4
(già subalterno 2), libero da persone e cose;
fissa per il rilascio dell'immobile sopra descritto libero da persone e cose, la data del 31/7/2025;
2 dichiara tenuto e condanna a corrispondere a , Controparte_1 Parte_1
a titolo di risarcimento del danno, la somma di € 21.600,00, oltre interessi legali dalla data di pubblicazione della presente sentenza fino a quella del saldo effettivo;
dichiara tenuto e condanna a corrispondere a , Controparte_1 Parte_1
a titolo di indennità di occupazione, la somma € 900,00, per ogni mese o porzione di mese successivi fino al giorno dell'effettivo pagamento, oltre ad interessi legali maturati e maturandi sulle somme dovute;
dichiara altresì tenuto e condanna a rifondere a Controparte_1 Pt_1 le spese del presente giudizio che liquida nella misura di complessivi €
[...]
3.300,00, oltre rimborso forfetario delle spese generali, C.P.A. ed I.V.A dovuti come per legge, da versarsi a favore dell'Erario.
Così deciso in Modena, il 14/5/2025.
Il Giudice
(Dr. G. Pagliani)
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