Sentenza 10 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 10/01/2025, n. 109 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 109 |
| Data del deposito : | 10 gennaio 2025 |
Testo completo
R.G. n. 2432/2024
TRIBUNALE DI PALERMO SEZIONE II CIVILE VERBALE DI UDIENZA
Il giorno 09/01/2025, innanzi al Giudice dott.ssa Erika Ivalù Pampalone, chiamata la causa R.G. n. 2432 dell'anno 2024.
Sono presenti i procuratori delle parti.
L'avv. Armetta preliminarmente esibisce copia delle fatture del mese di gennaio inerenti i consumi elettricità e gas, chiedendo di depositarle al PCT e precisando che, in forza di tali documenti sopravvenuti, ad oggi il credito per utenze e imposta di registro vantato dalla propria assistita nei confronti di FIT NET SSD A.r.l. ascende ad € 20.474,71
(somma già decurtata della cifra di € 1.500,00 corrisposta dalla subconduttrice nel mese di giugno).
L'avv. Maggiore, in ordine alle fattura oggi esibite, evidenzia che le stesse presenta- no scadenza in data 7.1.25 e 8.1.25, di talché -ferme le contestazioni già spiegate circa la fondatezza della domanda che attiene al rimborso degli oneri accessori- deduce che l'eventuale credito della sublocatrice per tali fatture non è ancora esigibile nei confronti della propria assistita.
A questo punto entrambi i procuratori discutono la causa riportandosi alle conclu- sioni rassegnate nei propri scritti e verbali di causa.
IL GIUDICE Si ritira in camera di consiglio autorizzando l'avv. Armetta al deposito della docu- mentazione oggi esibita;
terminata la camera di consiglio, deposita la sentenza che segue, omettendo la lettu- ra prescritta dall'art. 429 c.p.c. non essendovi persone in aula.
IL GIUDICE
Dott.ssa Erika Ivalù Pampalone
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO SEZIONE II CIVILE
in composizione monocratica, nella persona del giudice Erika Ivalù Pampalone, all'esito della lettura delle note di cui all'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato ex art. 429 c.p.c. e 127 ter
c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 2432/24 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi ver- tente
TRA
C.F. ), in persona del suo legale rappre- Parte_1 P.IVA_1
sentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Carini, Via Castello n. 1 presso lo studio dell'Avv. Antonio Gabriele Armetta unitamente e disgiuntamente all'Avv. Sarah Cascio, che la rappresentano e difendono nel presente procedimento giusta mandato in calce all'atto di citazione nella fase sommaria.
RICORRENTE
E
(C.F. ), in persona del suo legale rappresentante pro Controparte_1 P.IVA_2
tempore, elettivamente domiciliata in Palermo, P.tta F. Bagnasco n. 31, presso lo studio dell'Avv. Fabio Maggiore, che la rappresenta e difende nel presente procedimento giusta procura in calce alla comparsa di costituzione nella fase sommaria.
RESISTENTE ***
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
DICHIARA risolto il contratto di sublocazione stipulato il 16 gennaio 2023 tra le parti, ai sensi della clausola risolutiva espressa contenuta all'art. 4 del medesimo contratto, per inadempimento da parte della Controparte_1
CONDANNA in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1
all'immediato rilascio, in favore della ricorrente, dell'immobile oggetto di causa, costituito da porzione dell'impianto sportivo sito in Palermo, via Beato Angelico 16, identificato al catasto al fg. 48, p.lla 465, sub. 9, cat. D/06, e sub. 10, cat. D/06, incluso l'uso degli spazi esterni specificamente indicati negli allegati al medesimo contratto;
CONDANNA in persona del legale rappresentante pro tempore al Controparte_1
pagamento dei canoni -in misura pari ad € 2.500,00 in ragione di mese- maturati a decorre- re dal mese di gennaio dell'anno 2024 sino all'effettiva restituzione della res locata;
CONDANNA al rimborso (per la quota di sua spettanza) delle spe- Controparte_1
se sostenute da er la fornitura di energia elettrica e gas Parte_1
relativa al periodo della sublocazione, quantificandone l'ammontare in € 4.119,62 oltre in- teressi nella misura prevista dall'art. 1284, co. IV c.p.c., a decorrere dalla data della do- manda (ovvero del dovuto per le fatture sopravvenute in corso di causa) sino all'effettivo pagamento;
CONDANNA al pagamento, in favore di Controparte_1 Parte_1
di € 3.953,25, di cui € 145,50 per spese vive ed € 3.807,75 per compensi professiona-
[...]
li, oltre IVA, CPA e rimborso spese generali, a titolo di parziale rifusione delle spese di lite;
COMPENSA le spese di lite nella misura di ¼.
*** MOTIVI DELLA DECISIONE
La presente controversia, introdotta previo mutamento di rito ai sensi dell'art. 667
c.p.c., ha ad oggetto la domanda di accertamento della intervenuta risoluzione per morosi- tà, avanzata da ontro FIT NET SSD a.r.l. inerente il contratto Parte_2
di sublocazione stipulato in data 16 gennaio 2023, regolarmente registrato presso l'Agenzia delle Entrate il 18 gennaio 2023, al n. 827, serie 3T, avente ad oggetto l'immobile adibito ad uso diverso da quello abitativo, sito in Palermo, via Beato Angelico 16, identificato al cata- sto al fg. 48, p.lla 465, sub. 9, cat. D/06, e sub. 10, cat. D/06, incluso l'uso degli spazi ester- ni specificamente indicati negli allegati al medesimo contratto.
Più nel dettaglio, a sostegno dell'intimazione di sfratto, , ha Parte_1
allegato:
- che, l'art. 2 del summenzionato contratto prevede un canone annuale pari ad €
30.000,00 da versarsi in un'unica “rata” anticipata;
- che l'annualità corrente (ossia, la seconda) ha avuto inizio il 1.01.2024, ovvero “a tutto concedere” in data 16.1.24, in quanto il contratto è stato sottoscritto il giorno
16.1.23;
- che all'art. 4 del contratto è inserita una clausola risolutiva espressa, in forza del- la quale il mancato, integrale, pagamento del canone nei termini convenuti ne avrebbe determinato ipso iure la risoluzione, con danno e spese a carico della conduttrice;
- che ha violato la clausola che precede, non avendo corrisposto nel ter- CP_1
mine convenuto il canone annuale;
- che l'intimata si è inoltre resa morosa nel pagamento delle utenze (energia elet- trica e gas) per un ammontare complessivo di € 8.893,07.
Per quanto sopra, l'intimante ha altresì formulato domanda di condanna della CP_1
al pagamento dei canoni dovuti per la seconda annualità sino al giorno dell'effettivo
[...] rilascio, nonché degli oneri accessori rimasti insoluti oltre a quelli maturandi in corso di causa.
si è costituita in giudizio con comparsa di costituzione e risposta deposita- CP_1 ta in data 20 febbraio 2024, deducendo: i) che il contratto non prevede uno specifico termi- ne per il versamento del canone;
ii) che, in assenza di specifica e separata approvazione, la clausola che prevede il pagamento del canone annuo in un'unica soluzione deve ritenersi nulla;
iii) che -anche a volere assumere la data del 16.1.24 come termine per il versamento della canone dovuto per la seconda annualità- ha intimato lo sfratto Parte_1 dopo appena 8 minuti dalla sua scadenza, notificando il relativo atto via pec il giorno
17.1.24 alle ore 00.08; iv) che, comunque, per l'anno precedente, nonostante quanto conve- nuto in contratto, la conduttrice ha corrisposto il canone in due soluzioni, ossia, mediante un bonifico di € 20.000,00 eseguito in data 18 gennaio 2023, e un bonifico di € 10.000,00, a saldo, eseguito in data 30 marzo 2023; v) che, pertanto, la conduttrice poteva fare legittimo affidamento sul fatto che controparte avrebbe accettato analoghe modalità di pagamento anche per il corrente anno, risultando, quindi, contraria a buona fede l'invocazione da parte della sublocatrice, senza (peraltro) preavviso, della clausola risolutiva espressa a soli pochi minuti dalla (eventuale) scadenza del termine di pagamento; vi) di avere, quindi, versato in assoluta buona fede, ossia, secondo la prassi seguita l'anno precedente, un ac- conto pari ad € 24.000,00 in data 19 gennaio 2024, che è stato, tuttavia, rifiutato dalla loca- trice;
vii) di avere, infine, corrisposto l'intero canone, pari ad € 30.000,00 con bonifico del
1.2.24, incontrando, però, anche in tale occasione, l'ingiustificato rifiuto della controparte ad accettare il pagamento (che, infatti, è stato restituito).
Per le superiori ragioni, la conduttrice si è opposta alla convalida dello sfratto, con- testando altresì quanto ex adverso richiesto a titolo di oneri accessori, in assenza di prova delle spese effettivamente sostenute, oltre che dei criteri impiegati per la ripartizione dei costi tra le varie associazioni e società sportive che detengono ulteriori porzioni del mede- simo complesso.
Disattesa l'istanza di emissione dell'ordinanza provvisoria di rilascio di cui all'art. 665 c.p.c. e disposto il mutamento di rito, le parti hanno depositato memorie integrative.
Parte ricorrente ha insistito nelle domande già formulate richiedendo, altresì, il rimborso, nella misura di € 300,00, delle spese anticipate per il versamento dell'imposta di registro inerente gli anni 2023 e 2024.
La resistente ha, invece, reiterato le difese già svolte nella fase sommaria.
***
Venendo, dunque, alla disamina della lite, Il Tribunale osserva che la domanda proposta da è intesa all'accertamento della intervenuta risoluzione del Parte_1
contratto per la violazione della clausola risolutiva espressa ivi prevista all'art. 4, avendo la conduttrice omesso (in tesi) il versamento del canone dovuto per la seconda annualità nel termine convenuto. Occorre allora rammentare che la clausola risolutiva espressa ricorre allorquando i contraenti convengono “espressamente che il contratto si risolva nel caso che una determinata obbligazione non sia adempiuta secondo le modalità stabilite” (art. 1456 c.c.). In tal caso, “la riso- luzione si verifica di diritto quando la parte interessata dichiara all'altra che intende valersi della clausola risolutiva”.
L'inserimento di simile clausola nel contratto attribuisce, quindi, alla parte che subi- sce l'inadempimento ivi specificamente contemplato, il diritto potestativo di determinare la risoluzione del contratto in via stragiudiziale, di modo che, l'eventuale sentenza che in- tervenga a dirimere la controversia insorta sul punto avrà valore soltanto dichiarativo.
È poi noto che, in presenza di una clausola risolutiva espressa, al giudice è sottratto l'apprezzamento (v. art. 1455 c.c.) relativo alla gravità dell'inadempimento, trattandosi di aspetto previamente valutato dalle stesse parti, nell'esercizio della loro autonomia contrat- tuale.
Anche in tale evenienza, comunque -pur non potendosi dare spazio ad alcuna valu- tazione sull'importanza dell'inadempimento- il giudice è tenuto a verificare che il diritto
(potestativo) di provocare la risoluzione del contratto non sia, nel caso concreto, esercitato secondo modalità non conformi a buona fede (cfr. Cassazione civile, sez. I, sent. n°
23868/2015, Cass. sez. III, sent. n. 2111/2012, Cass. sez. III, ord. n. 14508/2018, Cass. sez.
III sent. n. 14240/2020), in tale valutazione assumendo rilievo anche l'eventuale “atteggia- mento di tolleranza tenuto dal locatore nel ricevere il canone oltre il termine stabilito”.
Detto contegno, infatti, “rende inoperante la clausola risolutiva espressa prevista in un contratto di locazione, la quale riprende la sua efficacia se il creditore, che non intende rinunciare ad avvalersene, provveda, con una nuova manifestazione di volontà, a richiamare il debitore all'esatto adempimento delle sue obbligazioni” (cfr. Cass., sez. III, sent. n. 14240/2020, Cass. ord. n.
14508/2018, Cass. sez. III., sent. n. 2111/2012, Cass. sez. III sent. n. 1316/1998).
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Venendo al caso concreto, va preliminarmente disattesa l'eccezione di invalidità sol- levata da parte resistente con riferimento alla mancata sottoscrizione in modo specifico e separato della clausola risolutiva espressa.
Premesso, infatti, che, nel caso di specie, non si verte nell'ipotesi di contratto conte- nente condizioni generali (art. 1341 cc.), la giurisprudenza esclude, in ogni caso, che la clausola risolutiva necessiti di specifica approvazione, atteso che essa “non è riconducibile ad alcuna delle ipotesi previste dall'art. 1341 c.c., comma 2, neanche in relazione all'eventuale ag- gravamento delle condizioni di uno dei contraenti derivante dalla limitazione della facoltà di pro- porre eccezioni, in quanto la possibilità di chiedere la risoluzione del contratto è connessa alla stessa posizione di parte del contratto e la clausola risolutiva si limita soltanto a rafforzarla” (Cass., Ord.
n. 17603 del 5.7.2018).
Ciò posto, occorre in primo luogo verificare se la parte resistente sia incorsa nell'inadempimento contemplato nella clausola risolutiva prevista nel contratto di loca- zione stipulato tra le parti in data 16.1.23, trattandosi di giudizio logicamente precedente a quello che inerisce l'eventuale contrarietà a buona fede del concreto utilizzo della clausola stessa da parte della sublocatrice.
Ebbene, in ordine a tale profilo, il Tribunale rileva che: i) ai sensi dell'art. 2 del con- tratto "il canone annuo di sublocazione, è convenuto in € 30.000,00 (..) che il conduttore si obbliga
a corrispondere in un'unica rata annuale anticipata di € 30.000,00 a mezzo bonifico (..); ii) ai sensi dell'art. 4 del contratto “il mancato puntuale pagamento in tutto o in parte anche di una sola rata del canone, costituirà in mora il conduttore, con la conseguente risoluzione di diritto del contratto per grave inadempimento ex art. 1455 c.c. (..)”.
L'art. 2 del contratto è, quindi, chiaro nell'esigere che il canone sia versato, per cia- scuna annualità, in un'unica soluzione. Mentre, per quanto attiene al termine per l'adempimento, l'unico significato ascrivibile all'espressione "rata anticipata" è quello di imporre che il versamento sia effettuato prima dell'inizio del periodo di locazione relativo all'anno successivo.
Ora, considerato che la sublocazione in essere tra le parti ha avuto inizio in data 16 gennaio 2023 (v. art. 1 del contratto), il secondo anno ha avuto inizio in data 16.1.24.
Il canone dovuto per la seconda annualità andava, quindi, corrisposto entro il gior- no 15 gennaio 2024, mentre la conduttrice vi ha provveduto -peraltro in modo solo parzia- le- in data 19.1.24.
Ne consegue che la resistente è certamente incorsa nell'inadempimento specifica- mente dedotto nella clausola risolutiva espressa.
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Ciò posto, il Tribunale osserva che ha incentrato la sua difesa sulla CP_1
contrarietà a buona fede del comportamento della locatrice, invocando, in particolare, la prassi seguita dalle parti l'anno precedente, quale contegno idoneo a rendere inoperativa la clausola risolutiva e comunque tale da determinare, da un lato, il ragionevole affida- mento della conduttrice sull'accettazione, anche per il secondo anno, di analoghe modalità di pagamento e, dall'altro, la contrarietà a buona fede del concreto utilizzo della clausola da parte di . Parte_1
Ebbene, il Tribunale ritiene che la difesa assunta da non meriti condivisio- CP_1
ne.
Ed invero, anche a volere ammettere che le modalità di pagamento seguite dalle parti per la prima annualità abbiano ingenerato nella conduttrice un affidamento merite- vole di tutela circa la loro accettazione anche per l'anno in corso, nel caso di specie non può ignorarsi che, con l'intimazione di sfratto per morosità notificata alla conduttrice in data 17.1.24, ha inequivocabilmente manifestato la propria volontà di Parte_1 pretendere il puntuale rispetto delle condizioni convenute in seno al contratto del 16.1.23.
A quel punto, quindi, la conduttrice avrebbe dovuto rimediare, provvedendo nell'immediatezza e integralmente al versamento del dovuto per la seconda annualità
La conduttrice si è invece limitata a versare un acconto di € 24.000,00 in data 19.1.24, quando era, però, ormai pienamente consapevole dell'intenzione della locatrice di non tollerare alcuna deviazione dai termini di pagamento previsti in contratto, il ché escluden- do, a giudizio del Tribunale, che la posizione di possa essere tutelata alla luce del CP_1
principio di buona fede.
Da quanto sopra consegue la fondatezza della domanda proposta da Pt_1
dovendosi dichiarare risolto, per inadempimento di a.r.l., il con-
[...] CP_1
tratto di sublocazione stipulato tra le parti in data 16.1.23.
Dall'accoglimento della domanda che precede consegue inoltre la condanna della resistente al rilascio dell'immobile, nonché al pagamento dei canoni -in misura pari ad €
2.500,00 in ragione di mese- maturati a decorrere dal mese di gennaio dell'anno 2024 sino all'effettiva restituzione della res locata.
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Deve, quindi, procedersi all'esame della domanda di condanna della conduttrice al rimborso delle somme inerenti i consumi di gas ed elettricità.
Si premette, in primo luogo, che all'udienza del 28.11.24, la ricorrente ha precisato l'importo delle somme pretese a tal titolo, oltre che a titolo di quota-parte dell'imposta di registro, indicandolo in complessive € 19.579,00, al netto della somma, pari ad € 1.500,00 corrisposta dalla conduttrice in corso di causa.
Infine, all'udienza odierna, la ricorrente ha prodotto ulteriori n. 2 fatture emesse dalla società fornitrice di energia elettrica e del gas (rispettivamente, fattura n.
2024/4044800 emessa da AGSM AIM e fattura n. 2024/4197826), in forza delle quali il cre- dito sarebbe (in tesi) asceso a € 20.474,71.
Si rammenta, inoltre che, la conduttrice -premesso che la sublocazione oggetto di causa ha ad oggetto soltanto una porzione “adibita a palestra” del più ampio complesso sportivo denominato Circolo “Kalta”, in cui “convivono” ulteriori quattro società (in spe- cie, Kaltes S.r.l., Ace S.r.l., ASD Kalta Tennis e ) e che il contratto stipulato Parte_1
tra le parti prevede che “mensilmente i costi saranno fatturati dal titolare della fornitura (ndr la ricorrente) al subconduttore sulla base dei consumi registrati e forfettariamente ripartiti”- si è opposta all'accoglimento della domanda formulata da con riferimento alla Parte_1
fornitura di luce e gas, denunziando la carenza di prova circa gli esborsi effettivamente so- stenuti dalla sublocatrice oltre che la mancata indicazione dei criteri (seppur forfettari) impiegati per il riparto della spesa tra le varie associazioni che detengono le diverse por- zioni della medesima struttura sportiva.
Ciò chiarito, il Tribunale rileva che l'art. 5 del contratto stipulato tra le parti in data
16.1.23 prevede quanto segue: “sono a carico del subconduttore gli oneri accessori di cui all'art.
9 della legge n. 392/1978 quali le spese relative (..) alla fornitura dell'energia elettrica e del gas (..); in particolare i contatori e i contratti di utenze resteranno intestati al sublocatore o ad altre associa- zioni e società, stante la presenta di altre associazioni e società dilettantistiche all'interno del mede- simo complesso sportivo, e mensilmente i costi saranno fatturati dal titolare della fornitura al sub- conduttore sulla base dei consumi registrati e forfettariamente ripartiti”.
Le parti hanno, quindi, convenuto che la sublocatrice sarebbe rimasta titolare dei contratti di “utenza” -e, quindi, come tale, unica debitrice verso le società fornitrici dei re- lativi servizi- con l'accordo che i relativi costi sarebbero stati poi ripartiti in misura eguale
(i.e. forfettariamente).
Risultano, quindi, inconducenti le doglianze sollevate dalla conduttrice circa l'iniquità di tale clausola nella misura in cui la stessa determina un eguale contributo al pagamento delle utenze tra associazioni che presentano consumi assai differenziati tra lo- ro.
Quanto espressamente convenuto tra le parti, comunque, non toglie che, data la contestazione sollevata dalla resistente, incombe sulla sublocatrice -ex art. 2697 c.c.- fornire la prova degli esborsi effettivamente sostenuti oltre che della correttezza della loro riparti- zione tra le diverse associazioni/società che detengono il complesso.
Prova che, ad avviso del Tribunale, impone la produzione in giudizio delle fatture emesse dal fornitore del servizio (non, quindi, delle fatture emesse da , trat- Parte_1
tandosi di documento di formazione unilaterale da parte della ricorrente), dei relativi pa- gamenti (ossia, per ciascuna fattura, di un documento di pagamento ad essa correlabile) e della corretta suddivisione degli importi tra le diverse associazioni.
In merito a tale ultimo profilo, il Tribunale ritiene che, non avendo Pt_1
fornito prova (bensì solo allegato) che le associazioni siano in numero di quat-
[...]
tro, le stesse vanno considerate in numero di cinque, così come allegato dalla parte resi- stente.
Ed invero, tale conclusione pare la più rispondente al principio di non contestazio- ne, nel senso che, a ritenere del tutto incerto il numero delle associazioni, la domanda della ricorrente andrebbe integralmente rigettata per difetto di prova circa la correttezza dei cri- teri di ripartizione impiegati, mentre l'adesione all'allegazione offerta dalla parte resisten- te in ordine a tale punto conduce (al concorrere degli ulteriori presupposti) a limitare - dunque, non escludere- la pretesa della parte ricorrente.
***
Ebbene, facendo concreta applicazione dei criteri che precedono, il Tribunale reputa fondata la domanda proposta da nei limiti che di seguito si espongo- Parte_1
no.
In ordine alla prova gravante sulla ricorrente, si premette che non possono essere utilizzati, in quanto prodotti tardivamente, i seguenti documenti: i) fattura per la fornitura di energia elettrica n. 04942220 del 19.2.24 di importo pari ad € 3.514,98; ii) fattura per la fornitura di gas naturale del 20.2.24 n. 2024/0515352 di importo pari ad € 384,86; iii) fattu- ra del 18.3.24 per la fornitura di energia elettrica n. 2024/0772928 di importo pari ad €
407,52; iv) fattura per la fornitura di energia elettrica del 19.3.24 n. 2024/0810332 di impor- to pari ad € 3.028,04; v) fattura per la fornitura di energia elettrica del 16.4.24 n.
2024/1204558 di importo pari ad € 2.931,65; vi) fattura n. 2024/1254512 del 18.4.24 per la fornitura di gas naturale di importo pari ad € 359,38; 13.5.24 Parte_3
2024/14767929 € 2.190,23; vii) fattura per la fornitura di energia elettrica 2024/14767929 del 13.5.24 € 2.190,23.
I superiori documenti, infatti, risultano depositati in data 25.6.24, benché di forma- zione anteriore al termine (coincidente con il giorno 27.5.24) per il deposito della memoria integrativa, che rappresentava, quindi, l'ultimo momento utile per la loro produzione in giudizio.
Risultano, invece, ammissibili i documenti prodotti dalla ricorrente in data 18.11.24, poiché formatisi successivamente al deposito effettuato in data 27.5.24 e, quindi, produci- bili senza la necessità di apposita istanza di rimessione in termini (ex art. 153, co. II c.p.c.).
Ciò chiarito, la documentazione ritualmente prodotta in giudizio dalla ricorrente, afferente al periodo oggetto del rapporto di sublocazione, conduce a ritenere provato un esborso per il pagamento delle utenze (elettricità e gas) inerenti il complesso sportivo pari a complessive € 23.098,11 [ciò, in particolare, in relazione alle seguenti fatture: fattura GAS n. 2024/1969696 del
19.6.24 di importo pari ad € 125,05; fattura luce n. 2024/1877677 del 14.6.24 di importo pari ad € 2.804,66; fattura gas n.
2024/1587983 del 22.5.24 di importo pari ad € 230,14; fattura luce n. 2024/2192732 del 15.7.24 di importo pari ad €
3.868,79; fattura gas n. 2024/2272211 del 18.7.24 di importo pari ad € 79,20; fatture luce n. 2024/2629099 del 14.8.24 di importo pari ad € 5.526,21; fattura gas n. 2024/2650574 del 19.8.24 di importo pari ad € 63,87; fattura luce n.
2024/2882302 del 13.9.24 di importo pari ad € 5.681,26; fattura gas n. 2024/2996509 del 19.9.24 di importo pari ad € 49,40; fattura luce n. 2024/3325704 del 15.10.24 di importo pari ad € 4.542,94; fattura gas n. 2024/3393438 del 17.10.24 di impor- to pari ad € 126,59].
Difatti, è soltanto in relazione a tale importo che si rinviene la (rituale) produzione in giudizio delle fatture emesse dal fornitore del servizio e dei relativi pagamenti (ossia, per ciascuna fattura, di un documento di pagamento ad essa correlabile), mentre gli ulte- riori importi richiesti da risultano “supportati” esclusivamente da fatture Parte_1
“interne” emesse dalla stessa parte ricorrente e, quindi, prive di valenza probatoria, ovve- ro, richiesti (per quanto attiene ai documenti esibiti all'odierna udienza) sulla scorta di fat- ture appena emesse dal fornitore del servizio, in relazione alle quali non può dirsi ancora maturato inadempimento della conduttrice.
Ciò posto, per quanto più sopra detto, gli esborsi sostenuti da Parte_1
per i servizi di fornitura elettrica e gas vanno ripartiti tra cinque soggetti, sicché l'importo dovuto da per luce e gas a decorrere dall'inizio del rapporto sino alla data CP_1 odierna ascende, infine, ad € 5.619,622 e, quindi -considerato l'avvenuto pagamento in cor- so di causa, da parte della conduttrice, di € 1.500,00- ad € 4.119,62; somma da maggiorare degli interessi nella misura prevista dall'art. 1284, co. IV c.p.c. a decorrere dalla data della domanda (ovvero del dovuto per le fatture sopravvenute in corso di causa) sino all'effettivo pagamento.
Non merita, invece, accoglimento la domanda di rimborso della quota parte dell'imposta di registro, avendo la conduttrice adempiuto a tale obbligo con il bonifico prodotto in allegato n. 14 alla memoria integrativa.
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Le spese di lite [quantificate assumendo come valore della lite lo scaglione €
5.201,00-€ 26.000,00 sulla scorta dell'importo dei canoni impagati sino alla data odierna, ol- tre alle somme dovute per luce e gas, pari, il tutto, ad € 26.619,62] vengono liquidate in €
5.077,00 applicando i compensi previsti dalle tabelle allegate al DM n. 55/14.
Dette spese vengono, quindi, poste per ¾ in capo alla parte resistente e compensate per la restante parte, dato l'accoglimento solo parziale della domanda inerente gli oneri accessori.
Palermo, 9.1.25 IL GIUDICE
Erika Ivalù Pampalone