Sentenza 26 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 26/03/2025, n. 3061 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 3061 |
| Data del deposito : | 26 marzo 2025 |
Testo completo
RG 15356 /2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli – Prima Sezione Civile - riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott.ssa Valeria Rosetti - Presidente est.-
Dott.ssa Eva Scalfati - Giudice -
Dott. Ivana Sassi - Giudice - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 15356 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi dell'Anno 2024, avente per oggetto: ricorso per cessazione degli effetti civili del matrimonio
TRA
nato in data [...] a [...] C.F. Parte_1
rappresentato e difeso dall'avv. MANTILE BARBARA presso la C.F._1 quale elettivamente domicilia
ATTORE
E
nata in data [...] a [...] C.F. Controparte_1
rappresentata e difesa dall'avv. SALVATI ALBA presso la quale C.F._2 elettivamente domicilia
CONVENUTO con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Napoli
INTERVENTORE EX LEGE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 10/07/2024 chiedeva pronunziarsi lo Parte_1 scioglimento del matrimonio contratto con in NAPOLI il 4/12/2002 Controparte_1
(atto n. 129, P. II, S.A sez. E, anno 2002), riferendo che tra le parti, in seguito a comparizione innanzi
1
OMOLOGA resa nel procedimento rg. 35627/2017.
Aggiungeva che dall'unione tra le parti sono nate il 29/04/2003 e il 09/02/2007, ad Per_1 Per_2 oggi, entrambe maggiorenni e non economicamente autosufficienti.
La parte ricorrente ha chiesto: Parte_1
- Lo scioglimento del matrimonio;
- l'affidamento condiviso della figlia con domiciliazione privilegiata materna e Per_2 disciplina del proprio diritto di visita (divenuta maggiorenne nelle more del giudizio) ;
- la previsione di un contributo a suo carico al mantenimento delle figlie pari a 500€ mensili oltre il 50% delle spese straordinarie;
- revoca dell'assegno di mantenimento statuito in separazione in favore della moglie.
La parte resistente si costituiva aderendo alla domanda divorzile e Controparte_1 chiedendo, stante la maggiore età anche della secondogenita,
- la previsione di un contributo al mantenimento delle figlie maggiorenni non economicamente indipendenti pari a 600€ mensili, oltre il 50% delle spese straordinarie;
- rigettare la richiesta di revoca dell'assegno di mantenimento e confermare in suo favore la corresponsione della somma di 150 € mensili;
- vittoria di spese.
Entrambe le parti comparivano all'udienza del 10/03/2025, innanzi al Giudice relatore designato dal
Presidente anche alla trattazione del procedimento ex art. 473 bis 14 cpc, il quale dava atto che la figlia nelle more del giudizio, era diventata maggiorenne e procedeva all'ascolto delle parti. Per_2
Il Giudice, all'esito dell'ascolto delle parti, tentava la conciliazione che non sortiva effetto e formulava una proposta conciliativa della controversia ex art. 473 bis 21, che quanto al solo punto 2 dichiarava ritenersi coincidente con i provvedimenti provvisori ex art. 473 bis 22 cpc.
Inoltre, in relazione alla domanda di assegno divorzile avanzata dalla , il Giudice faceva una CP_1 precisazione: solo con il passaggio in giudicato della adottanda pronuncia di divorzio tale assegno potrà essere statuito e giammai in sede di provvedimenti urgenti ex art 473 bis 22 cpc potrebbe statuirsi sul punto in quanto ancora in essere lo status coniugale che giustifica nel caso di specie la corresponsione dell' assegno di mantenimento in favore del coniuge debole (nel caso di specie concordato dalle parti in sede di omologa) . Va pertanto riservata al Collegio con la decisione definitiva, nel caso di mancata accettazione della proposta la pronuncia sul punto, ed invero - in caso di mancata accettazione della proposta fermo medio tempore l'assegno di mantenimento - devono
2 ritenersi adottato con decorrenza dalla domanda solo quanto al punto 2) della proposta che si formula.
A quel punto, il Giudice sospendeva l'udienza e invitava le parti a valutare la proposta conciliativa. le parti dichiaravano “di accettare la proposta concordando quanto al punto B il contributo al mantenimento delle ragazze a carico del sig. nella misura di 600€ mensili oltre il 50% delle Pt_1 spese straordinarie”.
Il Giudice con ordinanza provvisoria recepiva le condizioni sopra indicate;
riteneva la causa matura per la decisione ed ordinava la discussione orale.
I difensori chiedevano recepirsi le condizioni così come concordate sostanzialmente in modo conforme alla proposta del giudice.
Il giudice riserva la causa in decisione al Collegio previo parere del PM.
Preliminarmente va rilevato che, benché richiesta dal ricorrente una pronuncia di scioglimento del matrimonio, dal certificato di matrimonio risulta invece contratto il matrimonio concordatario e non quello civile.
Si è realizzata l'ipotesi di cui all'art. 3 n.2 lett. b) della L.
1.12.1970 n.898, così come modificata dalla L. 6 marzo 1987 n.74, e dalla L. 55/2015 essendo decorsi i termini di legge dalla data di comparizione dei coniugi dinanzi al Presidente del Tribunale ed essendo perdurata da tale data la separazione, che deve presumersi ininterrotta per mancanza di eccezione.
Le parti hanno ritenuto di aderire alla proposta del giudice condividendola alla luce delle circostanze rappresentate in atti e confermate in udienza e facendola propria nei termini che seguono:
rinuncia alla domanda di assegno divorzile da parte della convenuta
previsione di contributo al mantenimento delle figlie a carico del di 600€ mensili Pt_1 oltre il 50% delle spese straordinarie..
Il Collegio ritiene che le predette condizioni non contrastino con norme imperative e pertanto possono essere recepite provvedendo in conformità.
Trattandosi di procedura giudiziale in cui le parti, aderendo alla proposta del Giudice, hanno di fatto trovato un accordo, le spese vanno compensate.
Non si provvede in questa sede alla liquidazione delle spese del ricorrente, sig. Parte_1 ammesso al patrocinio a spese dello stato in difetto di istanza tramite applicativo SIAMM.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa come in epigrafe indicata, così provvede:
• pronuncia, alle condizioni proposte e concordate dalle parti e nei termini di cui alla motivazione, la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato da Pt_1
3 e a NAPOLI il 4/12/2002 (atto n. 129, P. II, S.A sez. E, Pt_1 Controparte_1 anno 2002);
• ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di NAPOLI per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 134 R.D.
9.7.1939 n. 1238, 49 lett. g) e 69 lett. f)
D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile) in conformità dell'art. 10
L.
1.12.1970 n.898, come modificata dalla L.
6.3.1987 n.74;
• compensa le spese;
Così deciso in Napoli in camera di consiglio in data 14/03/2025
Il Presidente estensore dr.ssa V. Rosetti
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