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Sentenza 15 aprile 2025
Sentenza 15 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rovereto, sentenza 15/04/2025, n. 90 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rovereto |
| Numero : | 90 |
| Data del deposito : | 15 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 792/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ROVERETO
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone di
Dott. Giulio Adilardi Presidente
Dott. Mariateresa Dieni Giudice Relatore
Dott. Giulia Paoli Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 792/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
SCHUSTER ALEXANDER, elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico, presso il difensore avv. SCHUSTER ALEXANDER
RICORRENTE/ATTORE contro
PRESSO IL TRIBUNALE DI ROVERETO (C.F. ), con il Controparte_1 patrocinio dell'avv. e d, elettivamente domiciliato in presso il difensore avv.
RESISTENTE/CONVENUTO
OGGETTO: mutamento sesso
CONCLUSIONI
PER PARTE ATTRICE: “ come in ricorso ”
PER PARTE CONVENUTA (P.M.): “ accoglimento del ricorso ”
pagina 1 di 8 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ritualmente notificato al P.M. ha chiesto che venisse Parte_2
disposta la rettificazione degli atti dello stato civile nella parte relativa al sesso (da maschile a femminile) e al nome (da a . Parte_1 Per_1
A fondamento delle proprie richieste ha allegato:
− che non è coniugato, è privo di prole ed è di cittadinanza italiana (doc. n. 6);
− di aver sempre sentito una dissonanza tra il suo corpo e la sua identità;
− che fin dall'infanzia dimostrava propensione ad atteggiarsi in modo femminile;
− che giunto alla scuole superiori decideva di esplorare seriamente la sua identità e decide di parlare apertamente con i suoi genitori, che lo supportano e lo sostengono;
− che questo lo portava a un percorso interiore e una profonda riflessione sulla propria identità di genere;
− che nel 2022 iniziava un percorso di transizione, consultando professionisti esperti che lo guidano in tale fase: dapprima si rivolgeva a uno psicologo, poi iniziava una terapia ormonale con un endocrinologo.
− Lo psichiatra – psicoterapeuta (dott. ) formulava la seguente Persona_2
diagnosi : “disforia di genere nell'adulto. Pertanto nulla nihil obstat da un punto di vista psicopatologico nell'instaurare la terapia endocrinologica femminilizzante”;
− L'endocrinologa dott.ssa dell'IRCSS Auxologico di Milano Persona_3
certificava in data 11/03/2024 che la terapia ormonale è in corso, ma necessitante ancora di una valutazione per andare a regime.
− che nonostante gli anni scolastici persi dovuti ad un periodo di depressione, seguito da uno psicologo competente in disforia di genere, decideva di riprendere gli studi e frequentare i corsi serali delle scuole superiori. Si iscrive così all'Itet Giacomo Floriani di Riva del Garda, Istituto che le concede la carriera alias e le riconosce un account come;
Parte_3
pagina 2 di 8 − che la sua vita scolastica si trasformava in un percorso di crescita personale, in cui impara a sostenere sé stessa e a farsi valere.
− di avere intrapreso negli ultimi anni un cammino di piena consapevolezza e affermazione della sua identità di genere. Si veste e si comporta in modo conforme a quella che sente essere la sua identità femminile, trovando finalmente la libertà di essere sé stesso . In questo processo le sue amiche e i suoi amici lo sostengono incondizionatamente, celebrando ogni piccolo passo della sua transizione. È divenuta una ragazza fiera e consapevole della sua identità, guardando alla sua vita come a un viaggio di scoperta e affermazione, un percorso che continua a evolversi giorno dopo giorno. Vede la sua storia come un percorso di resilienza e autenticità, un esempio di come l'amore e il sostegno possano trasformare le sfide in opportunità di crescita. Oggi non è solo una ragazza trans:
è una giovane donna che ha trovato la sua voce, pronta a scrivere il proprio futuro con determinazione e coraggio.
− che, tuttavia, il malessere si ripresenta puntualmente quando è necessario esibire i documenti d'identità. poiché non se vi è coerenza tra il suo aspetto esteriore e il suo sentire interiore, non altrettanto si può dire con il prenome e il codice fiscale ivi riportato.
− di non escludere interventi di tipo chirurgico nel breve o medio periodo, senza che ciò, comunque, risulti un passo necessario per vivere in armonia con la propria identità e affermarsi socialmente, avendo già raggiunto tale stato stabilmente e irreversibilmente .
All'udienza del 12.3.2025 veniva assunto l'interrogatorio libero dell'attore e sentita la madre dello stesso.
Alla medesima udienza le parti precisavano le proprie conclusioni come indicate in epigrafe.
1) Domanda rettificazione dati anagrafici – accoglimento
Ritiene il Collegio che la domanda principale formulata dall'attore vada accolta alla luce delle emergenze degli atti.
pagina 3 di 8 Il problema da affrontare è quello legato alla possibilità di procedere alla rettifica dei dati anagrafici in assenza del trattamento chirurgico per l'adeguamento dei caratteri sessuali ai sensi della legge n. 164/82, come modificata dal d.lgs n. 150 del 2011.
In merito occorre premettere che la Corte di Cassazione con sentenza n. 15138/2015 ha affermato che: “Alla stregua di un'interpretazione costituzionalmente orientata e conforme alla giurisprudenza della CEDU, dell'art. 1 della l. n. 164 del 1982, nonché del successivo art. 3 della medesima legge, attualmente confluito nell'art. 31, comma 4, del d.lgs. n. 150 del 2011, per ottenere la rettificazione del sesso nei registri dello stato civile deve ritenersi non obbligatorio l'intervento chirurgico demolitorio e/o modificativo dei caratteri sessuali anatomici primari. Invero, l'acquisizione di una nuova identità di genere può essere il frutto di un processo individuale che non ne postula la necessità, purché la serietà e univocità del percorso scelto e la compiutezza dell'approdo finale sia oggetto, ove necessario, di accertamento tecnico in sede giudiziale.”
Nello stesso senso si è espressa la Corte Costituzionale con arresto n. 221/2015: dopo aver ripreso quanto già affermato nella propria precedente sentenza n. 161/1985 circa la nozione d'identità sessuale, ha affermato “Interpretata alla luce dei diritti della persona ‒ ai quali il legislatore italiano, con l'intervento legislativo in esame, ha voluto fornire riconoscimento
e garanzia − la mancanza di un riferimento testuale alle modalità (chirurgiche, ormonali, ovvero conseguenti ad una situazione congenita), attraverso le quali si realizzi la modificazione, porta ad escludere la necessità, ai fini dell'accesso al percorso giudiziale di rettificazione anagrafica, del trattamento chirurgico, il quale costituisce solo una delle possibili tecniche per realizzare l'adeguamento dei caratteri sessuali.”[….] È questa la strada già indicata nella sentenza n. 161 del 1985, laddove si afferma che la disposizione in esame «riguarda tutte le ipotesi di rettificazione giudiziale dell'attribuzione di sesso, in quanto accertato diverso da quello enunciato nell'atto di nascita, a seguito di intervenute modificazioni dei caratteri sessuali dell'interessato, senza, peraltro, che il disposto in esame prenda in considerazione il modo in cui le modificazioni medesime si sono verificate, se naturalmente ovvero a seguito di intervento medico-chirurgico». L'esclusione del carattere necessario dell'intervento chirurgico ai fini della rettificazione anagrafica appare il corollario di un'impostazione che − in coerenza con supremi valori costituzionali
pagina 4 di 8 − rimette al singolo la scelta delle modalità attraverso le quali realizzare, con l'assistenza del medico e di altri specialisti, il proprio percorso di transizione, il quale deve comunque riguardare gli aspetti psicologici, comportamentali e fisici che concorrono a comporre
l'identità di genere. L'ampiezza del dato letterale dell'art. 1, comma 1, della legge n. 164 del 1982 e la mancanza di rigide griglie normative sulla tipologia dei trattamenti rispondono all'irriducibile varietà delle singole situazioni soggettive. Rimane così ineludibile un rigoroso accertamento giudiziale delle modalità attraverso le quali il cambiamento è avvenuto e del suo carattere definitivo. Rispetto a esso il trattamento chirurgico costituisce uno strumento eventuale, di ausilio al fine di garantire, attraverso una tendenziale corrispondenza dei tratti somatici con quelli del sesso di appartenenza, il conseguimento di un pieno benessere psichico e fisico della persona. Il ricorso alla modificazione chirurgica dei caratteri sessuali risulta, quindi, autorizzabile in funzione di garanzia del diritto alla salute, ossia laddove lo stesso sia volto a consentire alla persona di raggiungere uno stabile equilibrio psicofisico, in particolare in quei casi nei quali la divergenza tra il sesso anatomico e la psicosessualità sia tale da determinare un atteggiamento conflittuale e di rifiuto della propria morfologia anatomica. La prevalenza della tutela della salute dell'individuo sulla corrispondenza fra sesso anatomico e sesso anagrafico, porta a ritenere il trattamento chirurgico non quale prerequisito per accedere al procedimento di rettificazione – come prospettato dal rimettente −, ma come possibile mezzo, funzionale al conseguimento di un pieno benessere psicofisico.
Il percorso ermeneutico sopra evidenziato riconosce, quindi, alla disposizione in esame il ruolo di garanzia del diritto all'identità di genere, come espressione del diritto all'identità personale (art. 2 Cost. e art. 8 della CEDU) e, al tempo stesso, di strumento per la piena realizzazione del diritto, dotato anch'esso di copertura costituzionale, alla salute”.
Alla luce dei predetti arresti può dunque affermarsi che non è necessario, ai fini della rettifica degli atti di stato civile, il preventivo intervento chirurgico sui caratteri sessuali primari, essendo questo solo una delle tante modalità percorribili per adeguamento dei medesimi caratteri all'identità sessuale.
Risulta però necessario che il giudice accerti la serietà e l'univocità del percorso scelto e la compiutezza dell'approdo finale, e ciò necessariamente nel rispetto del diritto alla salute e pagina 5 di 8 delle modalità e tempi scelti dal singolo individuo per affermare la propria identità di genere (determinata da fattori psicologici, fisici, comportamentali) e, quindi, del diritto all'autodeterminazione, il che postula necessariamente riconoscere rilievo, insieme agli altri fattori, alla volontà, libera, manifestata dall'interessato.
Nel caso in questione risulta provato che all'attore è stata diagnosticata “disforia di genere” (doc.
3 - certificazione dott. – psichiatra ) e che ha intrapreso fin Persona_2 dall'anno 2022 una terapia ormonale ( doc. 4 referto endocrinologico dott.ssa Per_3
, i cui risultati sono immediatamente percepibili, tanto che il Giudice ha dato
[...]
atto nel corso dell'interrogatorio del ricorrente che lo stesso ha fattezze e voce femminili.
L'interrogatorio ha dato, altresì, pieno riscontro della maturità psichica raggiunta in relazione al mutamento di sesso e della condizione di armonia tra l'identità femminile - da sempre percepita - e quella fisica raggiunta in seguito alle terapie farmacologiche che hanno modificato i caratteri sessuali secondari dell'attore, nonché la volontà di portare a termine il percorso intrapreso.
A sostegno di maturazione raggiunto dall'attore valga la conferma della positività del percorso da lui intrapreso espresso dalla di lui madre in udienza .
Si può quindi dire che l'attore ha già intrapreso un percorso serio e inequivoco di transizione verso il sesso femminile e che il suo diritto al riconoscimento dell'identità di genere vada tutelato nel senso di permettere la corrispondenza del sesso attribuitogli nei registri anagrafici con quello soggettivamente percepito e vissuto.
In conclusione, considerato il percorso di transizione dell'identità di genere da maschile a femminile unitamente all'intento manifestato, si accoglie la domanda di rettificazione anagrafica del sesso e si ordina all'Ufficiale di Stato civile del Comune di CH (BR) di provvedere in tal senso, con la precisazione di cui nel proseguo in riferimento al nome.
2) Mutamento del nome – accoglimento
Parte ricorrente chiede contestualmente alla rettificazione dell'attribuzione di sesso anagrafico il cambiamento del proprio nome, onde adeguarlo al sesso femminile, indicando a tal fine il nome di “ in luogo di ”. Per_1 Parte_1
Anche a domanda merita accoglimento.
pagina 6 di 8 Preso atto della necessità che al mutamento di sesso corrisponda un nome compatibile alla nuova identità sessuale e a fronte del silenzio legislativo sulla procedura da seguire, aderisce il Collegio a quell'orientamento giurisprudenziale maggioritario - si veda da ultimo Tribunale di Napoli Nord 17.11. 2016 - secondo il quale il mutamento del nome va pronunciato con la medesima sentenza con cui si definisce la nuova identità di genere, e questo anche quando la modifica del nome sia radicale .
Nel caso di specie, si riconosce il diritto dell'attrice, conseguente alla rettifica anagrafica del sesso, a modificare il proprio nome da ” a “ . Parte_1 Per_1
Va ricordato, infine, che la Corte Costituzionale ( sentenza n. 143/2024) ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 31, comma 4, del d.lgs. n. 150 del 2011, nella parte in cui prescrive l'autorizzazione del tribunale al trattamento medico-chirurgico anche qualora le modificazioni dei caratteri sessuali già intervenute siano ritenute dallo stesso tribunale sufficienti per l'accoglimento della domanda di rettificazione di attribuzione di sesso. La
Corte ha infatti osservato che, potendo il percorso di transizione di genere «compiersi già mediante trattamenti ormonali e sostegno psicologico - comportamentale, quindi anche senza un intervento di adeguamento chirurgico», la prescrizione dell'autorizzazione giudiziale di cui alla norma censurata denuncia una palese irragionevolezza, nella misura in cui sia relativa a un trattamento chirurgico che «avverrebbe comunque dopo la già disposta rettificazione». In questi casi, il regime autorizzatorio, non essendo funzionale a determinare i presupposti della rettificazione, già verificatisi a prescindere dal trattamento chirurgico, viola l'art. 3 Cost., in quanto «non corrisponde più alla ratio legis».
Poiché nel caso di specie appare inequivoca e seria la volontà dell'attore, nonostante la giovane età dello stesso e, parimenti, il percorso di transizione già intrapreso mediante cura ormonale, può ritenersi provato che abbia già realizzato «un percorso individuale irreversibile di transizione» ovvero un «percorso di transizione già sufficientemente avanzato», e pertanto non vi è spazio né per domandare, né per concedere alcuna autorizzazione chirurgica.
pagina 7 di 8 Con riferimento alle spese di giudizio, attesa la particolare natura della controversia, deve escludersi che possa configurarsi la soccombenza di una delle parti e che quindi sussista l'esigenza di regolamentazione delle medesime.
P.Q.M.
Il Tribunale di Rovereto, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone, in accoglimento delle domande formulate da parte ricorrente , ordina all'ufficiale dello stato civile di CH (BR) di rettificare l'atto di nascita di Parte_1
nato a [...] il [...], nel senso che riporti l'indicazione del
[...] sesso “ femminile “ anziché “ maschile “ e quale prenome “ “ anziché “ ”. Per_1 Parte_1
Così è deciso in Rovereto nella camera di consiglio del 10.4.2025
Il Giudice Relatore Il Presidente dott. Mariateresa Dieni dott. Giulio Adilardi
pagina 8 di 8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ROVERETO
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone di
Dott. Giulio Adilardi Presidente
Dott. Mariateresa Dieni Giudice Relatore
Dott. Giulia Paoli Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 792/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
SCHUSTER ALEXANDER, elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico, presso il difensore avv. SCHUSTER ALEXANDER
RICORRENTE/ATTORE contro
PRESSO IL TRIBUNALE DI ROVERETO (C.F. ), con il Controparte_1 patrocinio dell'avv. e d, elettivamente domiciliato in presso il difensore avv.
RESISTENTE/CONVENUTO
OGGETTO: mutamento sesso
CONCLUSIONI
PER PARTE ATTRICE: “ come in ricorso ”
PER PARTE CONVENUTA (P.M.): “ accoglimento del ricorso ”
pagina 1 di 8 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ritualmente notificato al P.M. ha chiesto che venisse Parte_2
disposta la rettificazione degli atti dello stato civile nella parte relativa al sesso (da maschile a femminile) e al nome (da a . Parte_1 Per_1
A fondamento delle proprie richieste ha allegato:
− che non è coniugato, è privo di prole ed è di cittadinanza italiana (doc. n. 6);
− di aver sempre sentito una dissonanza tra il suo corpo e la sua identità;
− che fin dall'infanzia dimostrava propensione ad atteggiarsi in modo femminile;
− che giunto alla scuole superiori decideva di esplorare seriamente la sua identità e decide di parlare apertamente con i suoi genitori, che lo supportano e lo sostengono;
− che questo lo portava a un percorso interiore e una profonda riflessione sulla propria identità di genere;
− che nel 2022 iniziava un percorso di transizione, consultando professionisti esperti che lo guidano in tale fase: dapprima si rivolgeva a uno psicologo, poi iniziava una terapia ormonale con un endocrinologo.
− Lo psichiatra – psicoterapeuta (dott. ) formulava la seguente Persona_2
diagnosi : “disforia di genere nell'adulto. Pertanto nulla nihil obstat da un punto di vista psicopatologico nell'instaurare la terapia endocrinologica femminilizzante”;
− L'endocrinologa dott.ssa dell'IRCSS Auxologico di Milano Persona_3
certificava in data 11/03/2024 che la terapia ormonale è in corso, ma necessitante ancora di una valutazione per andare a regime.
− che nonostante gli anni scolastici persi dovuti ad un periodo di depressione, seguito da uno psicologo competente in disforia di genere, decideva di riprendere gli studi e frequentare i corsi serali delle scuole superiori. Si iscrive così all'Itet Giacomo Floriani di Riva del Garda, Istituto che le concede la carriera alias e le riconosce un account come;
Parte_3
pagina 2 di 8 − che la sua vita scolastica si trasformava in un percorso di crescita personale, in cui impara a sostenere sé stessa e a farsi valere.
− di avere intrapreso negli ultimi anni un cammino di piena consapevolezza e affermazione della sua identità di genere. Si veste e si comporta in modo conforme a quella che sente essere la sua identità femminile, trovando finalmente la libertà di essere sé stesso . In questo processo le sue amiche e i suoi amici lo sostengono incondizionatamente, celebrando ogni piccolo passo della sua transizione. È divenuta una ragazza fiera e consapevole della sua identità, guardando alla sua vita come a un viaggio di scoperta e affermazione, un percorso che continua a evolversi giorno dopo giorno. Vede la sua storia come un percorso di resilienza e autenticità, un esempio di come l'amore e il sostegno possano trasformare le sfide in opportunità di crescita. Oggi non è solo una ragazza trans:
è una giovane donna che ha trovato la sua voce, pronta a scrivere il proprio futuro con determinazione e coraggio.
− che, tuttavia, il malessere si ripresenta puntualmente quando è necessario esibire i documenti d'identità. poiché non se vi è coerenza tra il suo aspetto esteriore e il suo sentire interiore, non altrettanto si può dire con il prenome e il codice fiscale ivi riportato.
− di non escludere interventi di tipo chirurgico nel breve o medio periodo, senza che ciò, comunque, risulti un passo necessario per vivere in armonia con la propria identità e affermarsi socialmente, avendo già raggiunto tale stato stabilmente e irreversibilmente .
All'udienza del 12.3.2025 veniva assunto l'interrogatorio libero dell'attore e sentita la madre dello stesso.
Alla medesima udienza le parti precisavano le proprie conclusioni come indicate in epigrafe.
1) Domanda rettificazione dati anagrafici – accoglimento
Ritiene il Collegio che la domanda principale formulata dall'attore vada accolta alla luce delle emergenze degli atti.
pagina 3 di 8 Il problema da affrontare è quello legato alla possibilità di procedere alla rettifica dei dati anagrafici in assenza del trattamento chirurgico per l'adeguamento dei caratteri sessuali ai sensi della legge n. 164/82, come modificata dal d.lgs n. 150 del 2011.
In merito occorre premettere che la Corte di Cassazione con sentenza n. 15138/2015 ha affermato che: “Alla stregua di un'interpretazione costituzionalmente orientata e conforme alla giurisprudenza della CEDU, dell'art. 1 della l. n. 164 del 1982, nonché del successivo art. 3 della medesima legge, attualmente confluito nell'art. 31, comma 4, del d.lgs. n. 150 del 2011, per ottenere la rettificazione del sesso nei registri dello stato civile deve ritenersi non obbligatorio l'intervento chirurgico demolitorio e/o modificativo dei caratteri sessuali anatomici primari. Invero, l'acquisizione di una nuova identità di genere può essere il frutto di un processo individuale che non ne postula la necessità, purché la serietà e univocità del percorso scelto e la compiutezza dell'approdo finale sia oggetto, ove necessario, di accertamento tecnico in sede giudiziale.”
Nello stesso senso si è espressa la Corte Costituzionale con arresto n. 221/2015: dopo aver ripreso quanto già affermato nella propria precedente sentenza n. 161/1985 circa la nozione d'identità sessuale, ha affermato “Interpretata alla luce dei diritti della persona ‒ ai quali il legislatore italiano, con l'intervento legislativo in esame, ha voluto fornire riconoscimento
e garanzia − la mancanza di un riferimento testuale alle modalità (chirurgiche, ormonali, ovvero conseguenti ad una situazione congenita), attraverso le quali si realizzi la modificazione, porta ad escludere la necessità, ai fini dell'accesso al percorso giudiziale di rettificazione anagrafica, del trattamento chirurgico, il quale costituisce solo una delle possibili tecniche per realizzare l'adeguamento dei caratteri sessuali.”[….] È questa la strada già indicata nella sentenza n. 161 del 1985, laddove si afferma che la disposizione in esame «riguarda tutte le ipotesi di rettificazione giudiziale dell'attribuzione di sesso, in quanto accertato diverso da quello enunciato nell'atto di nascita, a seguito di intervenute modificazioni dei caratteri sessuali dell'interessato, senza, peraltro, che il disposto in esame prenda in considerazione il modo in cui le modificazioni medesime si sono verificate, se naturalmente ovvero a seguito di intervento medico-chirurgico». L'esclusione del carattere necessario dell'intervento chirurgico ai fini della rettificazione anagrafica appare il corollario di un'impostazione che − in coerenza con supremi valori costituzionali
pagina 4 di 8 − rimette al singolo la scelta delle modalità attraverso le quali realizzare, con l'assistenza del medico e di altri specialisti, il proprio percorso di transizione, il quale deve comunque riguardare gli aspetti psicologici, comportamentali e fisici che concorrono a comporre
l'identità di genere. L'ampiezza del dato letterale dell'art. 1, comma 1, della legge n. 164 del 1982 e la mancanza di rigide griglie normative sulla tipologia dei trattamenti rispondono all'irriducibile varietà delle singole situazioni soggettive. Rimane così ineludibile un rigoroso accertamento giudiziale delle modalità attraverso le quali il cambiamento è avvenuto e del suo carattere definitivo. Rispetto a esso il trattamento chirurgico costituisce uno strumento eventuale, di ausilio al fine di garantire, attraverso una tendenziale corrispondenza dei tratti somatici con quelli del sesso di appartenenza, il conseguimento di un pieno benessere psichico e fisico della persona. Il ricorso alla modificazione chirurgica dei caratteri sessuali risulta, quindi, autorizzabile in funzione di garanzia del diritto alla salute, ossia laddove lo stesso sia volto a consentire alla persona di raggiungere uno stabile equilibrio psicofisico, in particolare in quei casi nei quali la divergenza tra il sesso anatomico e la psicosessualità sia tale da determinare un atteggiamento conflittuale e di rifiuto della propria morfologia anatomica. La prevalenza della tutela della salute dell'individuo sulla corrispondenza fra sesso anatomico e sesso anagrafico, porta a ritenere il trattamento chirurgico non quale prerequisito per accedere al procedimento di rettificazione – come prospettato dal rimettente −, ma come possibile mezzo, funzionale al conseguimento di un pieno benessere psicofisico.
Il percorso ermeneutico sopra evidenziato riconosce, quindi, alla disposizione in esame il ruolo di garanzia del diritto all'identità di genere, come espressione del diritto all'identità personale (art. 2 Cost. e art. 8 della CEDU) e, al tempo stesso, di strumento per la piena realizzazione del diritto, dotato anch'esso di copertura costituzionale, alla salute”.
Alla luce dei predetti arresti può dunque affermarsi che non è necessario, ai fini della rettifica degli atti di stato civile, il preventivo intervento chirurgico sui caratteri sessuali primari, essendo questo solo una delle tante modalità percorribili per adeguamento dei medesimi caratteri all'identità sessuale.
Risulta però necessario che il giudice accerti la serietà e l'univocità del percorso scelto e la compiutezza dell'approdo finale, e ciò necessariamente nel rispetto del diritto alla salute e pagina 5 di 8 delle modalità e tempi scelti dal singolo individuo per affermare la propria identità di genere (determinata da fattori psicologici, fisici, comportamentali) e, quindi, del diritto all'autodeterminazione, il che postula necessariamente riconoscere rilievo, insieme agli altri fattori, alla volontà, libera, manifestata dall'interessato.
Nel caso in questione risulta provato che all'attore è stata diagnosticata “disforia di genere” (doc.
3 - certificazione dott. – psichiatra ) e che ha intrapreso fin Persona_2 dall'anno 2022 una terapia ormonale ( doc. 4 referto endocrinologico dott.ssa Per_3
, i cui risultati sono immediatamente percepibili, tanto che il Giudice ha dato
[...]
atto nel corso dell'interrogatorio del ricorrente che lo stesso ha fattezze e voce femminili.
L'interrogatorio ha dato, altresì, pieno riscontro della maturità psichica raggiunta in relazione al mutamento di sesso e della condizione di armonia tra l'identità femminile - da sempre percepita - e quella fisica raggiunta in seguito alle terapie farmacologiche che hanno modificato i caratteri sessuali secondari dell'attore, nonché la volontà di portare a termine il percorso intrapreso.
A sostegno di maturazione raggiunto dall'attore valga la conferma della positività del percorso da lui intrapreso espresso dalla di lui madre in udienza .
Si può quindi dire che l'attore ha già intrapreso un percorso serio e inequivoco di transizione verso il sesso femminile e che il suo diritto al riconoscimento dell'identità di genere vada tutelato nel senso di permettere la corrispondenza del sesso attribuitogli nei registri anagrafici con quello soggettivamente percepito e vissuto.
In conclusione, considerato il percorso di transizione dell'identità di genere da maschile a femminile unitamente all'intento manifestato, si accoglie la domanda di rettificazione anagrafica del sesso e si ordina all'Ufficiale di Stato civile del Comune di CH (BR) di provvedere in tal senso, con la precisazione di cui nel proseguo in riferimento al nome.
2) Mutamento del nome – accoglimento
Parte ricorrente chiede contestualmente alla rettificazione dell'attribuzione di sesso anagrafico il cambiamento del proprio nome, onde adeguarlo al sesso femminile, indicando a tal fine il nome di “ in luogo di ”. Per_1 Parte_1
Anche a domanda merita accoglimento.
pagina 6 di 8 Preso atto della necessità che al mutamento di sesso corrisponda un nome compatibile alla nuova identità sessuale e a fronte del silenzio legislativo sulla procedura da seguire, aderisce il Collegio a quell'orientamento giurisprudenziale maggioritario - si veda da ultimo Tribunale di Napoli Nord 17.11. 2016 - secondo il quale il mutamento del nome va pronunciato con la medesima sentenza con cui si definisce la nuova identità di genere, e questo anche quando la modifica del nome sia radicale .
Nel caso di specie, si riconosce il diritto dell'attrice, conseguente alla rettifica anagrafica del sesso, a modificare il proprio nome da ” a “ . Parte_1 Per_1
Va ricordato, infine, che la Corte Costituzionale ( sentenza n. 143/2024) ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 31, comma 4, del d.lgs. n. 150 del 2011, nella parte in cui prescrive l'autorizzazione del tribunale al trattamento medico-chirurgico anche qualora le modificazioni dei caratteri sessuali già intervenute siano ritenute dallo stesso tribunale sufficienti per l'accoglimento della domanda di rettificazione di attribuzione di sesso. La
Corte ha infatti osservato che, potendo il percorso di transizione di genere «compiersi già mediante trattamenti ormonali e sostegno psicologico - comportamentale, quindi anche senza un intervento di adeguamento chirurgico», la prescrizione dell'autorizzazione giudiziale di cui alla norma censurata denuncia una palese irragionevolezza, nella misura in cui sia relativa a un trattamento chirurgico che «avverrebbe comunque dopo la già disposta rettificazione». In questi casi, il regime autorizzatorio, non essendo funzionale a determinare i presupposti della rettificazione, già verificatisi a prescindere dal trattamento chirurgico, viola l'art. 3 Cost., in quanto «non corrisponde più alla ratio legis».
Poiché nel caso di specie appare inequivoca e seria la volontà dell'attore, nonostante la giovane età dello stesso e, parimenti, il percorso di transizione già intrapreso mediante cura ormonale, può ritenersi provato che abbia già realizzato «un percorso individuale irreversibile di transizione» ovvero un «percorso di transizione già sufficientemente avanzato», e pertanto non vi è spazio né per domandare, né per concedere alcuna autorizzazione chirurgica.
pagina 7 di 8 Con riferimento alle spese di giudizio, attesa la particolare natura della controversia, deve escludersi che possa configurarsi la soccombenza di una delle parti e che quindi sussista l'esigenza di regolamentazione delle medesime.
P.Q.M.
Il Tribunale di Rovereto, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone, in accoglimento delle domande formulate da parte ricorrente , ordina all'ufficiale dello stato civile di CH (BR) di rettificare l'atto di nascita di Parte_1
nato a [...] il [...], nel senso che riporti l'indicazione del
[...] sesso “ femminile “ anziché “ maschile “ e quale prenome “ “ anziché “ ”. Per_1 Parte_1
Così è deciso in Rovereto nella camera di consiglio del 10.4.2025
Il Giudice Relatore Il Presidente dott. Mariateresa Dieni dott. Giulio Adilardi
pagina 8 di 8