Sentenza 11 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Firenze, sentenza 11/02/2025, n. 251 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Firenze |
| Numero : | 251 |
| Data del deposito : | 11 febbraio 2025 |
Testo completo
N. 2135/2022 R.G.
REPUBBLICA ITALIA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
*****
CORTE DI APPELLO DI FIRENZE
SEZIONE IV CIVILE
La Corte di Appello di Firenze, Sezione Quarta Civile, in persona dei Magistrati: dott.ssa Dania Mori Presidente
dott.ssa Giulia Conte Consigliere
Consigliere Relatore dott.ssa Paola Caporali ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di II Grado iscritta a ruolo il 24/11/2022 al n. 2135/2022 r.g.
promossa da:
) elettivamente domiciliata presso lo Parte 1 (C.F. C.F. 1
studio dell'Avv. FRANCESCA ENRICO, che lo rappresenta e difende come da procura in atti;
-PARTE APPELLANTE-
contro
Controparte 1 (C.F. P.IVA 1 ), in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. ANASTASI SALVATORE che la rappresenta e difende come da procura in atti;
-PARTE APPELLATA-
e in persona del legale rappresentante Controparte_2 (C.F. P.IVA 2
pro tempore, elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. STRAFFI GIACOMO che la rappresenta e difende come da procura in atti;
-PARTE APPELLATA-
nonchè
' in persona del legale (C.F. P.IVA 3 Controparte_3
ROMOLI FENU MIRKO che la rappresenta e difende congiuntamente e disgiuntamente all'Avv. PELLEGRINI ANDREA come da procura in atti;
-PARTE APPELLATA-
e contro
Controparte_4 (C.F. C.F. 2
- PARTE APPELLATA CONTUMACE-
avverso la sentenza n. 825/2022 emessa dal Tribunale di Siena e pubblicata in data 06/10/2022; trattenuta in decisione con ordinanza ex art. 127ter c.p.c. del 21.10.2024 sulle seguenti conclusioni:
Per la parte appellante: 'Voglia, adita Corte di Appello: a) accogliere impugnazione proposta con il presente atto e, per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata e dichiarata, nuovamente la già accertata esclusiva responsabilità dei convenuti nella determinazione del danno iatrogeno differenziale subito dall'appellante; b) condannare il dr. Parte 2 Controparte_4 la Controparte_5 e
[...], in solido tra loro, al risarcimento in favore dell'appellante, di tutti i danni, patrimoniali e non, con particolare riferimento al danno biologico iatrogeno differenziale da invalidità permanente e temporanea, sofferti in conseguenza delle colpevoli condotte di essi appellati, nelle misure risultanti dall'applicazione dei criteri di calcolo fissati dalla giurisprudenza di merito e di legittimità e sulla base delle valutazioni e delle conclusioni dei CC.TT.UU. nominati nel procedimento di primo grado, con l'incremento per sofferenza soggettiva nella misura fissata dalle richiamate tabelle e con l'aumento personalizzato nella misura prevista sempre dalle stesse tabelle, il tutto oltre rivalutazione monetaria ed interessi come per legge;
c) condannare gli appellati al pagamento integrale delle spese e dei compensi di avvocato, per entrambi i gradi di giudizio, da attribuirsi in favore del sottoscritto difensore anticipatario";
Per la parte appellata Controparte_1 "Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Firenze, contrariis reiectis, in accoglimento delle ragioni di fatto e di diritto di cui alla comparsa
Parte 1 avverso la sentenza n. di costituzione, rigettare l'appello proposto da
825/2022 emessa e pubblicata dal Tribunale di Siena, nella persona del Giudice Unico
Dott.ssa Clara Ciofetti, in data 6.10.2022, nella causa n. 3719/2018 R.g., in quanto inammissibile ed infondato, in fatto e in diritto;
con conseguente conferma della sentenza appellata. Con vittoria di spese e compensi di causa"; Per la parte appellata CP 2 "chiede che l'Ecc.ma Corte adita, voglia accogliere le seguenti conclusioni: rigettare nel merito il gravame proposto dalla sig.ra
Parte 1 avverso la sentenza n.825/2022 emessa in data 06/10/2022 dal
Tribunale di Siena perché destituito di fondamento giuridico e fattuale, con condanna di parte appellante alle spese e competenze professionali difensive del giudizio, oltre al rimborso forfettario delle spese pari al 15%, iva e cpa come per legge";
Controparte_3 : "Piaccia all'Ecc.ma Corte, in viaPer la parte appellata principale con riferimento al merito, in ordine agli otto motivi di appello proposti dalla
Sig.ra Pt 1, dare atto che si riporta alla difesa del Dott.Controparte_3
CP_4 pur auspicando il rigetto dell'impugnazione; in ogni caso, confermare la sentenza del Tribunale quantomeno nel capo che ha sancito la responsabilità diretta di
Controparte_1 e di CP 2 per fatto proprio limitando anche le rivalse delle due
CP_6 e nel capo che ha accertato la sussistenza di copertura assicurativa per la sola quota di responsabilità del medico, per i motivi dedotti nel par. C); con vittoria di spese, competenze ed onorari, ivi compreso il contributo forfettario, c.p.a. ed i.v.a. come per legge".
*****
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato Parte 1 interponeva appello avverso la sentenza n. 825/2022 del 06.10.2022 con la quale il Tribunale di Siena, previo accertamento della non corretta diagnosi e dell'esecuzione dei due interventi chirurgici, eseguiti su indicazione e per mano del dott. CP 4 il primo presso la CP_5
Controparte_7[...] i Monteriggioni, quindi il secondo presso la di Arezzo, aveva condannato le suddette parti convenute, ciascuna in corrispondenza della relativa percentuale di responsabilità, a risarcirle i danni non patrimoniali subiti.
In particolare, primo giudice, condividendo le conclusioni cui era pervenuto il CTU, aveva affermato che il sanitario non aveva operato con perizia e diligenza sia sotto il profilo diagnostico, che sotto il profilo terapeutico. Quanto al primo aspetto, il dott.
CP 4 aveva, infatti, formulato una diagnosi di sofferenza discale lombare solo parzialmente corretta, non tenendo conto della presenza contestuale della
spondilolistesi L5-S1 di tipo istmico, e, successivamente, aveva erroneamente diagnosticato alla paziente una spondilolistesi instabile, instabilità che poteva essere evidenziata soltanto mediante esame radiografico dinamico del rachide lombosacrale che non era stato mai eseguito (esame Rx del rachide lombosacrale in proiezioni laterali in ortostatismo in massima flessione e massima estensione possibile). Quanto al secondo aspetto, veniva rilevato che anche l'esecuzione dei due interventi non era avvenuta a regola d'arte posto che:
- l'intervento eseguito presso la casa di cura CP_1 isultava solo parzialmente corretto posto che "la valutazione intraoperatoria circa la stabilità della spondilolistesi (descritta come stabile) contrastava però con la conseguente decisione di eseguire l'artrodesi interlaminare con apposizione di cerchiaggio in titanio interspinoso", tecnica che, oltretutto, non trovava riscontri nella letteratura medica. Anche la menzionata valutazione di stabilità della spondilolistesi veniva contraddetta dalla necessità di un secondo intervento chirurgico a soli tre mesi di distanza;
- l'operazione di artrodesi intersomatica L4-S1, effettuata presso la casa di cura [...]
Controparte_7 presentava criticità, posto che da esami successivi era stato evidenziato l'erroneo posizionamento di due viti con conseguente instabilità
dell'impianto e possibile mancata fusione vertebrale (oltretutto l'impianto era costituito da sole cinque viti delle sei previste) con necessità di eseguire un terzo intervento chirurgico, svoltosi presso l'Istituto Ortopedico ZI di Milano.
Con riferimento al danno conseguenza, il Tribunale di Siena aveva riconosciuto all'attrice un danno biologico temporaneo, così come stimato nella C.T.U., in giorni 60 di invalidità totale e in giorni 60 di invalidità parziale al 50%, oltre ad un danno biologico permanente differenziale pari al 10%, quest'ultimo aumentato del 20% a titolo di personalizzazione.
I suddetti danni erano stati quindi liquidati dal Tribunale, in applicazione delle tabelle milanesi aggiornate al 2021, nella somma complessiva di € 36.100,00 (di cui euro
22.657,00 a titolo di danno biologico da invalidità permanente, aumentato di euro
4.531,00 per personalizzazione, oltre euro 8.912,00 per invalidità temporanea), oltre i soli interessi legali dalla sentenza al soddisfo, ripartita pro quota tra i tre convenuti e, precisamente, nella misura del 50% per il dott. CP 4 e nella misura del 25% per ciascuna struttura sanitaria.
Il primo giudice aveva invece respinto la domanda di risarcimento di tutti i danni patrimoniali (sia per spese, sia per lucro cessante), ritenuti non sufficientemente allegati e provati, nonché la domanda di risarcimento del danno da lesione del consenso informato posto che la paziente non aveva fornito la prova che, se correttamente informata, avrebbe rifiutato di sottoporsi all'intervento.
Il dott. CP_4 veniva, inoltre, condannato a tenere indenni, in via di regresso, le due strutture nei limiti del 50% della somma spettante a ciascuna delle stesse in virtù della sentenza. Contestualmente, la compagnia assicurativa del detto medico, Controparte_3 era condannata a manlevare il proprio assicurato di quanto tenuto a pagare in virtù della sentenza e a rimborsargli le spese di lite.
Le spese processuali venivano compensate nella misura del 25% e il residuo posto a carico dei convenuti in solido tra loro, mentre le spese di C.T.U. venivano ripartite in un
25% a carico dell'attrice ed il residuo 75% a carico dei convenuti, sempre in solido tra loro.
Esponeva l'appellante che la sentenza impugnata era ingiusta per i seguenti motivi:
1) Erronea liquidazione del danno iatrogeno differenziale nella parte in cui il giudice di primo grado, applicando le Tabelle CP 3 del 2021 e riconoscendo un danno biologico differenziale pari al 10% di invalidità (risultante dalla differenza tra l'invalidità complessiva della paziente pari al 25% e l'invalidità del 15% che comunque sarebbe conseguita all'intervento anche laddove lo stesso fosse stato correttamente eseguito), aveva quantificato i postumi come se riferiti ad un soggetto privo di invalidità pregresse, anziché calcolare prima l'importo risarcibile per il grado di invalidità permanente accertato (25%) per poi detrarre l'importo liquidabile per il grado di invalidità che sarebbe comunque residuato dall'intervento medico (15%). Secondo la ricostruzione dell'appellante, dunque, il danno conseguente ai postumi avrebbe dovuto essere quantificato nella somma maggiore di € 42.709,00, a fronte degli € 22.657,00 riconosciuti dal Tribunale;
2) Omesso riconoscimento del diritto al risarcimento del danno morale, rispetto al quale l'appellante chiedeva liquidarsi la somma di € 20.826,00 pari alla differenza tra il valore monetario per sofferenza soggettiva previsto dalle tabelle per una invalidità al 25% e quello previsto per una invalidità al 15%;
3) Insufficiente personalizzazione del danno biologico da invalidità permanente, avendo il giudice di prime cure riconosciuto un aumento risarcitorio del 20% anziché del massimo risarcibile secondo le Tabelle milanesi (corrispondente al 44% per una invalidità pari al 15% e al 34% per un'invalidità pari al 25%) ed erronea omessa personalizzazione del danno biologico da invalidità temporanea;
4) mancato rimborso delle spese mediche sopportate dalla Pt 1 e ritenute non sufficientemente provate nonostante che, secondo l'appellante, queste fossero certe nella sussistenza ed incerte solo nell'ammontare; in particolare errore nel non aver applicato il criterio equitativo di cui all'art. 1226 c.c. a fronte della difficoltà nella dimostrazione del quantum di tali spese;
5) erronea applicazione del valore minimo della forbice prevista dalle tabelle del
Tribunale di Milano per la liquidazione del danno biologico da invalidità temporanea ed omessa motivazione in ordine a tale scelta;
6) erronea condanna dei convenuti a risarcire il danno all'attrice ciascuno nei limiti della propria quota di responsabilità, anziché in solido;
7) Erronea compensazione parziale delle spese di lite che, secondo l'appellante, avrebbero dovuto essere poste interamente a carico delle sole parti odierne appellate, in applicazione del principio di soccombenza, non ricorrendo i presupposti dell'art. 92
c.p.c.
L'appellante chiedeva quindi che la Corte, in riforma della impugnata sentenza, accogliesse le conclusioni come in epigrafe trascritte.
Radicatosi il contraddittorio, si costituivano in giudizio sia Controparte 1 sia
Controparte_2 contestando le censure mosse alla impugnata sentenza, di cui chiedevano l'integrale conferma.
Controparte_3 la quale prendeva posizioneSi costituiva anche la compagnia unicamente sulle statuizioni della sentenza di primo grado attinenti ai rapporti tra il proprio assicurato Dott. CP_4 e le strutture sanitarie, chiedendone la conferma,
-seppur non oggetto di impugnazione e dunque già coperte dal giudicato interno - dichiarando per il resto di aderire alle difese degli altri appellati.
Diversamente, il dott. CP 4 non si costituiva in giudizio e, pertanto, ne veniva dichiarata la contumacia con ordinanza dell'11.05.2023.
Acquisito il fascicolo di Ufficio del procedimento di primo grado, la causa veniva trattenuta in decisione con ordinanza ex art. 127ter c.p.c. del 21.10.2024, sulle conclusioni delle parti, precisate come in epigrafe trascritte e decisa in camera di consiglio all'esito del decorso dei termini ex art. 190 c.p.c.
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MOTIVI DELLA DECISIONE
1. I fatti di causa ed il perimetro della decisione Non è contestato e, in mancanza di motivi di gravame sul punto, è ormai coperto da giudicato, l'an della responsabilità del medico e delle due strutture sanitarie per i danni subiti da Parte 1 come conseguenza della errata diagnosi e della non corretta esecuzione degli interventi cui era stata sottoposta, prima presso nel gennaio 2012, poi presso Controparte_1
nell'aprile dello stesso anno. Controparte_8
E' invece controverso il tipo di condanna pronunciata dal Tribunale nei confronti dei convenuti, dal momento che il primo giudice ha disposto la condanna al risarcimento del danno per ciascuno di essi nei limiti della riconosciuta percentuale di responsabilità, anziché in solido, così trasferendo, nei confronti del terzo danneggiato, aspetti strettamente pertinenti ai rapporti interni tra coobbligati.
Non è invece in questa sede ulteriormente controvertibile la ripartizione tra i convenuti delle diverse quote di responsabilità, non oggetto di gravame con riferimento ai rapporti interni tra coobbligati, dunque in funzione di surroga, rivalsa e manleva.
In relazione alla quantificazione del danno, non è contestato ed è parimenti coperto da giudicato, che la Pt 1 abbia riportato, in conseguenza della malpractice medica in esame, un danno non patrimoniale, così come non controversa è la sua consistenza in termini di percentuale di invalidità e giorni di malattia, nei termini indicati dalla CTU richiamata nella impugnata sentenza.
A tale proposito, la controversia riguarda unicamente i criteri e le modalità di calcolo del danno biologico differenziale, il riconoscimento della componente morale e la personalizzazione.
Sotto il profilo del danno patrimoniale è incontrovertibile la pronuncia di rigetto del danno da lucro cessante, non investita da motivi di gravame, mentre si discute della risarcibilità del danno consistente nelle spese mediche sopportate.
CP_9 da giudicato e non suscettibile di essere in questa sede ridiscussa è inoltre l'esclusione del danno da mancato consenso informato.
Del pari coperto da giudicato è l'accoglimento dell'azione di rivalsa delle due cliniche nei confronti del dott. CP 4 nella misura del 50% della quota di responsabilità '
imputata a ciascuna (ovvero del 25%), nonché la manleva dell'assicurazione nei confronti di quest'ultimo nei termini della polizza.
2. Il sesto motivo di appello: la responsabilità solidale dei convenuti - Partendo dall'esame del sesto motivo di appello, lo stesso riguarda le modalità della condanna dei convenuti al risarcimento del danno in favore di Parte 1 - sulla cui effettiva sussistenza, come detto, è calato il giudicato ovvero se in solido tra loro, come
-
indicato dall'appellante, oppure ciascuno nei limiti della propria quota, come stabilito dal primo giudice.
A tale proposito il Tribunale ha statuito in motivazione che le parti convenute, la [...]
CP 5 e la CP 2 nella misura del 25% ciascuna ed il dott. CP 4
nella misura del 50%, devono essere dichiarate tenute e condannate al pagamento in favore dell'attrice della somma di euro 36.100,00'.
Specularmente, nel dispositivo il Tribunale ha condannato i convenuti a risarcire il danno nei seguenti termini: 'il dott. Controparte_4 la Controparte_1 e
[...] CP 2 nella misura del 50% il primo e del 25% ciascuna le strutture sanitarie,
Parte 3al pagamento in favore di
L'appellante ha rilevato l'erroneità della suddetta condanna pro quota evidenziando doversi, al contrario, applicare alla fattispecie il principio di solidarietà passiva nei confronti ed a garanzia del terzo danneggiato.
Costituendosi in giudizio la parte appellata CP 1 ha preliminarmente eccepito l'inammissibilità del suddetto motivo di gravame, per difetto dell'interesse ad agire di parte appellante, non risultando la stessa soccombente con riferimento all'an della responsabilità.
L'eccezione è infondata nei termini di seguito specificati.
La giurisprudenza ha in più occasioni ricordato come in tema di impugnazioni, l'interesse ad agire di cui all'art. 100 c.p.c. postuli la soccombenza nel suo aspetto sostanziale, correlata al pregiudizio che la parte subisca a causa della decisione, da apprezzarsi in relazione all'utilità giuridica che può derivare al proponente il gravame dall'eventuale suo accoglimento (cfr. ex multis Cass. Sez. 1, Sentenza n. 38054 del 29/12/2022). Nel caso di specie sono certamente presenti i requisiti richiesti dall'art. 100 c.p.c., stante il trattamento assai più favorevole garantito al creditore di una obbligazione solidale rispetto a quello riservato al creditore di una obbligazione pro quota.
La solidarietà passiva nel rapporto obbligatorio, infatti, è stata prevista proprio nell'interesse del creditore e serve a rafforzare il diritto di quest'ultimo, consentendogli di ottenere l'adempimento dell'intera obbligazione da uno qualsiasi dei condebitori, mentre non ha alcuna influenza nei rapporti interni tra condebitori solidali, fra i quali l'obbligazione si divide secondo quanto risulta dal titolo o, in mancanza, in parti uguali
(cfr. Cass. Sez. 3, Sentenza n. 21774 del 27/10/2015 e, più di recente, Cass. Sez. 3,
Sentenza n. 542 del 15/01/2020). Trattandosi di un istituto che esprime un indubbio favor creditoris appare certamente sussistente l'interesse per il danneggiato ad impugnare la sentenza sul punto, dal momento che il Tribunale, pur avendo riconosciuto la responsabilità dei convenuti e la conseguente debenza da parte degli stessi del risarcimento del danno in favore della paziente, non ha poi previsto la condanna in solido di medico e strutture sanitarie.
Tanto premesso, il motivo di appello è fondato.
Ai fini della responsabilità solidale di cui all'art. 2055, comma 1, c.c., norma sulla causalità materiale da integrarsi con il disposto di cui all'art. 41 c.p., è richiesto solo che il fatto dannoso sia imputabile a più persone, ancorché le condotte lesive siano fra loro autonome e pure se diversi siano i titoli di responsabilità contrattuale e/o extracontrattuale in quanto la norma considera essenzialmente l'unicità del fatto dannoso, e riferisce tale unicità unicamente al danneggiato, senza intenderla come identità delle norme giuridiche violate;
la fattispecie di responsabilità implica che sia accertato il nesso di causalità tra le condotte caso per caso, in modo da potersi escludere se a uno degli antecedenti causali possa essere riconosciuta efficienza determinante e assorbente tale da escludere il nesso tra l'evento dannoso e gli altri fatti, ridotti al semplice rango di occasioni (cfr. Cass. Sez. U, Sentenza n. 13143 del 27/04/2022).
L'unicità del fatto dannoso, richiesta dall'art. 2055 c.c. per la legittima affermazione di una responsabilità solidale tra gli autori dell'illecito, deve essere intesa in senso non assoluto, ma relativo rispetto al danneggiato, ricorrendo, pertanto, tale forma di responsabilità anche se il fatto dannoso sia derivato da più azioni od omissioni, dolose o colpose, costituenti fatti illeciti distinti, e anche diversi, sempreché le singole azioni od omissioni abbiano concorso in maniera efficiente alla produzione dell'unico danno subito dalla vittima.
Venendo al caso di specie, le condotte dei tre convenuti hanno nel complesso contribuito tutte alla verificazione dell'unico evento lesivo sofferto dall'appellante, con conseguente applicabilità della fattispecie di cui all'art.2055 co I c.c. La ripartizione delle diverse percentuali di responsabilità di ciascuno dei convenuti e odierni appellati avrà invece valenza unicamente ai fini della regolamentazione dei rapporti interni e, dunque, delle azioni di regresso e manleva.
Deve quindi essere affermata la responsabilità solidale dei convenuti nei confronti della parte danneggiata Pt 1 , con loro condanna in solido a risarcire il danno in favore di quest'ultima, ferma restando la ripartizione tra gli stessi delle diverse quote di responsabilità – come stabilite dal Tribunale e non oggetto di impugnazione - ai soli fini
-
della regolamentazione dei rapporti interni di regresso, nonché di rivalsa e manleva.
3.Il primo motivo di appello: la liquidazione del danno differenziale – Passando ad affrontare il gravame nella parte inerente il quantum del danno risarcito, con il primo motivo di appello Parte 1 ha censurato le modalità liquidatorie del danno biologico cd. differenziale effettuata dal primo giudice che, a fronte di un danno biologico totale riportato dalla Pt 1 all'esito dei due interventi di cui è causa, pari al 25% e della quantificazione nella misura del 15% dell'invalidità che sarebbe residuata alla Pt 1 , in relazione alla patologia di cui soffriva, anche nel caso di diagnosi e interventi correttamente eseguiti, ha calcolato il danno biologico permanente, in termini differenziali, sulla base della percentuale di invalidità del 10%, pari alla differenza aritmetica tra l'invalidità complessivamente prodottasi e una preesistente e non emendabile invalidità del 15%.
L'appellante ha lamentato la mancata applicazione del criterio di calcolo, condiviso dalla prevalente giurisprudenza di legittimità, secondo il quale, per ricavare il danno derivante dall'errore medico, il giudice avrebbe dovuto sottrarre dal danno complessivo, calcolato sulla percentuale del 25%, il danno correlato alla preesistente patologia quantificato sulla base del 15%, pervenendo così a determinare la effettiva misura del danno iatrogeno differenziale subito dalla paziente.
Il motivo è fondato nei termini di cui di seguito.
Per come sopra specificato non è contestato ed è coperto da giudicato il fatto che la Pt 1 abbia riportato una invalidità permanente complessivamente quantificata nel
25%, di cui solo il 10% è stato ritenuto conseguenza dell'errore medico, mentre il restante 15% era correlato alla sua preesistente patologia e, quindi, sarebbe comunque residuato all'esito degli interventi medici, anche laddove questi fossero stati correttamente eseguiti.
Ora, secondo un ormai consolidato orientamento giurisprudenziale 'la liquidazione del danno biologico cd. differenziale va effettuata, in base ai criteri della causalità giuridica, ex art. 1223 c.c., convertendo la percentuale di invalidità ascritta all'agente sul piano della causalità materiale e quella non imputabile all'errore medico in somme di denaro, per poi procedere a sottrarre dal valore monetario dell'invalidità complessivamente accertata quello corrispondente al grado di invalidità preesistente, fermo restando l'esercizio del potere discrezionale del giudice di liquidare il danno in via equitativa secondo la cd. equità giudiziale correttiva od integrativa, ove lo impongano le circostanze del caso concreto" (cfr., da ultimo, Cass. n. 20894 del 26/07/2024; in senso conforme, Cass. n. 26851/2023; Cass. n. 26117/2021).
Ciò deve avvenire poiché, stante la progressione geometrica e non aritmetica del punto tabellare di invalidità, il risultato di tale operazione risulterà inevitabilmente superiore a quello relativo allo stesso valore percentuale (nel caso di specie 10%) ove calcolato dal punto 0 al punto 10, come accadrebbe in caso di frazionamento della causalità materiale (cfr. Cass. Sez. 3, Sentenza n. 26851 del 19/09/2023).
Dunque, il primo passaggio consiste nel verificare se nel caso di specie ci si trovi di fronte ad un pregiudizio liquidabile secondo i criteri del c.d. danno differenziale, nei termini indicati dalla più recente giurisprudenza della Cassazione (cfr. Cass. n°
21261/2024), secondo la quale, in ipotesi di concorso tra una menomazione non imputabile ai sanitari (perché ad esempio correlata a pregressa patologia o ad un sinistro) ed una riconducibile ad errore medico, il pregiudizio può essere liquidato secondo i criteri del cd. danno differenziale solo nel caso in cui, con giudizio controfattuale ex post, sia accertato che le due tipologie di postumi sono tra loro in rapporto di concorrenza non di semplice coesistenza - e, cioè, che i postumi della causa iatrogena siano soltanto aggravati dalla menomazione preesistente alla responsabilità del sanitario oppure quando la presenza della prima tipologia di postumi incida negativamente su quelli derivanti da errore medico aggravando la situazione del soggetto leso, dovendosi altrimenti se la menomazione risulta soltanto coesistente -
liquidare interamente il danno iatrogeno.
Quindi, in applicazione dei suddetti principi, per valutare quale sia il corretto criterio di liquidazione dell'invalidità causata da errore medico (nel caso di specie appunto il 10%) occorre previamente operare una distinzione tra menomazioni concorrenti e menomazioni coesistenti, verificando poi se la menomazione che sarebbe comunque conseguita in assenza di colpa medica, (nel caso in esame pari al 15%), appartenga all'una o all'altra categoria.
La giurisprudenza di legittimità ha infatti affermato che, dopo aver stabilito, col metodo c.d. della "prognosi postuma", quali sarebbero state le conseguenze dell'illecito in assenza della patologia preesistente, occorre verificare se tali conseguenze possano teoricamente essere ritenute analoghe sia per la vittima reale (ovvero il soggetto con riferimento al quale va operata la quantificazione), sia per una ipotetica vittima teorica, perfettamente sana prima dell'infortunio: in caso di risposta positiva a tale quesito dovrà concludersi che non vi è alcun nesso di interdipendenza tra preesistenze e postumi, i quali ultimi andranno dunque valutati e quantificati come se a patirli fosse stata una persona sana, e dunque partendo dal punto 0 delle tabelle milanesi (è il caso delle menomazioni cd. coesistenti). Se, in caso contrario, la medesima lesione comporti il consolidamento di postumi più gravi per una persona già sofferente di patologie pregresse, rispetto a quelli che avrebbe sofferto un ipotetico danneggiato in buono stato di salute al momento dell'illecito, verranno in rilievo le cd. menomazioni concorrenti. In
tale ultimo caso, di tali preesistenze si dovrà tenere conto al momento della liquidazione, monetizzando l'invalidità accertata e quella ipotizzabile in caso di assenza dell'illecito, sottraendo l'una dall'altra entità.
Calando detti principi, da cui non appaiono ragioni per discostarsi, nel caso concreto, occorre senz'altro qualificare la preesistente patologia dell'appellante come menomazione concorrente rispetto a quella derivante dall'errore medico, dal momento che i postumi patiti in concreto dalla Pt 1 sono stati ben più gravi rispetto a quelli che avrebbe patito in assenza della pregressa patologia, sia perché insistenti sul medesimo apparato anatomico già interessato dalla pregressa patologia (dal punto di vista organico e dal punto di vista funzionale), sia perché gli interventi poi rivelatisi errati miravano proprio a trattare quella menomazione, avendo lo scopo di cristallizzarla in quella ipotizzata invalidità del 15% che è stata poi invece aggravata dalle condotte colpose dei sanitari. Dunque, come sostenuto da parte appellante, nel caso di specie il danno biologico permanente cd. differenziale avrebbe dovuto essere liquidato tenendo in considerazione la circostanza che in ogni caso la Pt_1 sarebbe stata affetta da una invalidità del 15%, causata dalla propria patologia e non medicalmente eliminabile e che, dunque, il 10% di maggiore invalidità sofferta a causa dell'errore medico era andato ad aggravare una condizione già compromessa, cagionando un danno maggiore rispetto a quello che, in virtù del medesimo grado di invalidità, avrebbe patito un soggetto originariamente sano.
Così qualificata la condizione medica pregressa della paziente e odierna appellante, deve ritenersi che il primo giudice non abbia fatto buon governo dei consolidati principi giurisprudenziali in materia di calcolo del danno differenziale in quanto, pur riconoscendo di non poter ignorare "la maggiore capacità afflittiva che un aggravamento delle condizioni di salute comporta rispetto ad una lesione di pari entità che incide su un soggetto sano”, ha liquidato l'importo risarcitorio unicamente sulla base dell'età della danneggiata al momento del consolidamento dei postumi (41 anni) e del valore percentuale del punto corrispondente all'invalidità del 10% e, dunque, muovendo dal punto 0 anziché dal punto 15.
La quantificazione del danno biologico permanente c.d. differenziale nel caso in esame deve per quanto detto essere invece effettuata secondo le seguenti modalità:
- in primis assumere come percentuale di invalidità quella effettivamente risultante in corpore pari al 25% e convertirla in denaro con applicazione delle tabelle vigenti al momento della decisione;
- poi considerare il grado di invalidità verosimilmente sussistente in assenza dell'evento lesivo (15%) e convertirlo in denaro;
- infine, liquidare un risarcimento pari alla differenza tra i due importi.
In accoglimento del primo motivo di appello il danno biologico permanente c.d. differenziale subito da Parte 1 andrà dunque ricalcolato seguendo i suddetti passaggi, nei termini che saranno specificati infra.
4.Il secondo motivo di appello: il danno morale - Con il secondo motivo di gravame l'appellante lamenta il mancato riconoscimento del danno morale. La sentenza impugnata ha liquidato il danno biologico facendo applicazione delle Tabelle del Tribunale di Milano del 2021 vigenti al momento della decisione, tenuto conto dell'età della danneggiata al momento del sinistro (41 anni) e della percentuale di invalidità permanente (10%), pervenendo così all'importo di euro 22.657,00
Ciò posto, con riferimento alla doglianza relativa al mancato riconoscimento della voce di danno morale, la stessa deve essere ritenuta infondata. La censura dell'appellante sul punto pare basarsi su un malinteso di fondo, ovvero che il primo giudice non abbia riconosciuto alcunchè a titolo di sofferenza psichica e patema d'animo.
Sotto questo aspetto, invece, la decisione del primo giudice risulta immune dal vizio censurato: ancorchè non abbia fatto alcuno specifico riferimento ai vari passaggi che hanno portato al computo dell'importo finale e non abbia specificato alcunchè sul calcolo del danno morale, quale componente del danno non patrimoniale, nel quantum complessivamente liquidato a titolo di danno biologico da invalidità permanente risulta ricompresa anche la voce relativa al danno morale, avendo il Tribunale assunto (come può verificarsi ripetendo il calcolo con i valori tabellari richiamati) quale base di calcolo il valore tabellare del punto comprensivo dell'aumento percentuale previsto dal sistema tabellare a titolo di sofferenza morale soggettiva (specificamente, nell'importo complessivamente riconosciuto in applicazione delle tabelle, euro 17.981,00 sono corrispondenti alla voce di danno biologico dinamico relazionale ed euro 4.676,00 sono a titolo di danno per sofferenza soggettiva).
Quindi nella sentenza impugnata deve già ritenersi che sia stata riconosciuta e computata la componente relativa alla sofferenza soggettiva, altrimenti indicata come voce di danno morale.
Se poi con la propria doglianza l'appellante avesse inteso sostenere che la somma standard liquidata a titolo di danno morale era iniqua, si dovrebbe rilevare la genericità del motivo e, comunque, la sua infondatezza, non essendo state allegate circostanze cui correlare un sofferenza soggettiva superiore alla media tabellarmente prevista.
Dunque la detta componente di sofferenza soggettiva, che deve ritenersi sia stata già accordata dal primo giudice, dovrà semplicemente essere riquantificata tenendo conto delle corrette modalità di calcolo del danno in termini differenziali così come specificato al punto che precede.
5.Il terzo motivo di appello, parte prima: la personalizzazione del danno biologico Con la prima parte del terzo motivo di appello viene censurata la non
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adeguata personalizzazione del danno biologico permanente che il Tribunale ha riconosciuto dovuta nella misura del 20%. L'appellante ha in proposito rilevato l'insufficienza di tale percentuale di personalizzazione, considerando che le tabelle riconoscono per una invalidità del 25% una personalizzazione fino al 34% e per una invalidità del 15% una personalizzazione fino al 44%.
Il motivo è da ritenere infondato per come di seguito specificato.
Il Tribunale, nel liquidare il danno biologico permanente, considerandolo pari all'importo corrispondente ad una invalidità del 10% e liquidandolo partendo dal punto 0 - nei termini ritenuti erronei di cui al paragrafo che precede evidentemente consapevole che tale modalità liquidatoria non era idonea a rappresentare compiutamente l'incidenza della lesione concorrente, derivante dall'errore medico, in termini di aggravamento dei postumi riconducibili alla preesistente patologia, ha così statuito: 'vanno considerate da un lato la imputabilità del solo maggior danno derivato dalla condotta negligente e imperita dei sanitari delle strutture convenute, dall'altro la più pesante incidenza del danno iatrogeno patito dall'attrice rispetto ad altra persona priva di menomazioni. Di questa maggiore afflittività deve tenersi conto nella liquidazione unitaria del danno non patrimoniale, mediante adeguata personalizzazione', invocando in tal senso un ormai risalente orientamento giurisprudenziale (ovvero Cass n° 15733/2015), non condivisibile per quanto sopra esposto. Il primo giudice ha quindi riconosciuto la personalizzazione in funzione di liquidazione equitativa di ogni pregiudizio non patrimoniale sofferto dall'attrice, applicando la percentuale del 20%'. Ciò significa, nella sostanza che nella sentenza impugnata, l'aumento per la 'personalizzazione' del danno biologico da invalidità permanente è stato utilizzato per addivenire al più adeguato ristoro del danno differenziale, visto che nel calcolo dello stesso non si era in alcun modo tenuto conto della complessiva invalidità residuata alla paziente e dunque della maggior gravità di una lesione che vada a sovrapporsi ad un precedente stato patologico.
Ma così facendo il Tribunale da una parte ha computato erroneamente il danno differenziale in maniera da non tenere compiutamente conto che i postumi imputabili alla malpractice medica si andavano a sovrapporre, aggravandoli, a postumi legati alla patologia preesistente, così creando un danno più grave di quello che avrebbe attinto,
a parità di postumi, un soggetto completamente sano (come già detto sopra); dall'altra parte, ha del pari impropriamente utilizzato l'istituto della personalizzazione del danno biologico per colmare tale carenza risarcitoria.
Ciò detto, deve in primo luogo evidenziarsi come la personalizzazione del danno biologico permanente riconosciuta dal primo giudice nella misura del 20% non è stata oggetto di alcun appello incidentale, avendo il gravame proposto dalla Pt 1 investito solo la sua inadeguatezza e dunque il suo auspicato aumento. Ciò significa che sul riconoscimento di detta personalizzazione nei sopra indicati termini è calato il giudicato interno e non è in questa sede più possibile discutere dei presupposti della sua sussistenza.
Tuttavia, dovendo decidere sul suo eventuale aumento non si può prescindere dall'osservare che l'incremento in via di "personalizzazione" del danno biologico è legittimo in presenza di circostanze specifiche ed eccezionali, tempestivamente allegate e provate dal danneggiato, le quali rendano il danno subito più grave rispetto alle conseguenze ordinariamente derivanti da lesioni personali dello stesso grado sofferte da persone della stessa età e condizione di salute (cfr. ex plurimis Cass. ord.
2018/27482, 28988/2019; 5865/2021). Ciò significa che l'appellante avrebbe dovuto allegare e provare in concreto dell'effettivo e maggior pregiudizio sofferto rispetto ad un soggetto avente le stesse menomazioni (non potendo la specialità essere fatta dipendere dalla sussistenza di una preesistente patologia, fattore che, come visto sopra, va ad incidere direttamente sulla considerazione e dunque sulla quantificazione della lesione iatrogena).
Nell'atto di appello, invece, la parte danneggiata si è limitata ad affermare apoditticamente la necessità di un aumento per personalizzazione senza in alcun modo specificare quali circostanze fattuali dovrebbero giustificarlo. L'appellante ha in particolare fatto generico riferimento alla "particolare natura della fattispecie", pur senza evidenziare le ragioni di tale particolarità, nonché alle "gravissime conseguenze fisiche riportate", delle quali certamente non si discute, ma che sono già da ritenere ristorate con il risarcimento del danno biologico, comprensivo della componente dinamico-relazionale e di quella morale. L'appellante ha in proposito altresì rilevato che tali conseguenze fisiche hanno "inciso in maniera estremamente significativa sulle sue abitudini e ragioni di vita", senza tuttavia esemplificare in quali cambiamenti particolari e specifici sarebbe consistito il maggior danno dinamico-relazionale da lei sofferto rispetto a quello che avrebbe patito una ipotetica paziente nella medesima situazione.
Ora, per quanto concerne la perdita di relazioni sociali in generale, si osserva come, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, le ripercussioni nelle attività quotidiane, in conseguenza di una invalidità permanente, costituiscono una delle conseguenze insite nell'invalidità stessa, nel senso che qualunque persona affetta da una invalidità non può non risentirne sul piano della quotidiana routine e dei rapporti sociali. La Cassazione ha in proposito stabilito che la perduta o ridotta o modificata possibilità di intrattenere rapporti sociali in conseguenza di una invalidità permanente costituisce infatti una delle "normali" conseguenze delle invalidità gravi, nel senso che qualunque persona affetta da una grave invalidità non può non risentirne sul piano dei rapporti sociali (cfr. in questo senso, ex multis, Cass n. 23778 del 07/11/2014; n. 21716 del 23/09/2013; n. 11950 del 16/05/2013; n. 15414 del 13/07/2011; n. 24864 del
09/12/2010,; Sez. L, n. 25236 del 30/11/2009).
Dunque, per quanto detto, se non può rimettersi in discussione la personalizzazione del danno biologico permanente, riconosciuta dal primo giudice nella misura del 20%, in quanto non attinta da alcun appello incidentale e dunque coperta da giudicato, non sussistono comunque, per quanto detto, i presupposti per riconoscere alcuna sua maggiorazione, non rinvenendosi gli elementi di peculiare e specifica incidenza dei postumi nella vita della danneggiata, rispetto ad altro soggetto nelle medesime condizioni di salute.
6.Il terzo motivo di appello parte seconda e il quinto motivo di appello: il danno biologico da invalidità temporanea La seconda parte del terzo motivo di appello
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ed il quinto meritano trattazione congiunta in quanto entrambi concernenti la quantificazione del danno biologico da invalidità temporanea e, specificamente, la sua mancata adeguata personalizzazione e l'utilizzo del valore base della diaria giornaliera.
I motivi sono entrambi fondati e vanno nella sostanza a censurare due facce del medesimo aspetto, nei termini di seguito specificati.
Va premesso come risulti dagli atti e non sia oggetto di contestazione che, in conseguenza della malpractice medica di cui è causa, Parte 1 subiva un periodo di invalidità temporanea pari a complessivamente 120 giorni, di cui 60 con invalidità totale ed ulteriori 60 con invalidità al 50%. Il Tribunale ha sul punto così statuito: '...sulla base delle predette e condivise risultanze della CTU, possono valutarsi e liquidarsi i danni all'integrità psicofisica della persona come segue: - invalidità temporanea totale protrattasi per giorni 60, risarcibili in complessivi € 5.940,00; - invalidità temporanea parziale al 50% protrattasi per ulteriori giorni 60, risarcibili in complessivi € 2.970,00; per un totale di € 8.910,00'.
L'appellante ha lamentato il computo del detto danno considerando il valore della diaria giornaliera base (ovvero di euro 99, come si ricava anche rifacendo il calcolo con gli importi indicati dal Tribunale), senza addivenire ad alcuna personalizzazione.
Il motivo è fondato.
Dagli atti ed in particolare dalla espletata CTU medica risulta che tra il 2009 ed il 2011
Parte 1 affetta da lombalgia con periodiche riacutizzazioni sciatalgiche, si 1
sottoponeva ad esami RM della colonna lombosacrale che evidenziavano una spondilolistesi anteriore di moderata entità in L 5 condizionata dalla lisi bilaterale degli istmi inter articolari, con degenerazione dei due dischi adiacenti e protrusioni in senso circonferenziale. A seguito di visita specialistica neurochirurgica il dott. CP 4 consigliava il ricovero per intervento chirurgico. Il 26.01.2012 la Pt 1 era ricoverata presso Controparte_1 con diagnosi di 'degenerazione disco lombare L5 S1' e
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sottoposta ad intervento chirurgico di 'decompressione radice S1 a destra, stabilizzazione con filo in titanio e osso autologo'. Dimessa il 28.01.2012 con prescrizioni, in data 13.02.2012 la paziente, non avendo risolto la sintomatologia algica, si sottoponeva ad ulteriore esame RM ed ad altra visita presso il dott. che CP 4
le prescriveva ulteriore ricovero, questa volta presso la casa di cura CP 7
[...] per essere sottoposta ad ulteriore intervento per 'stenoinstabilità lombare per spondilolistesi L5 - S1'. Veniva dimessa il 3.05.2012, ma la sintomatologia dolorosa persisteva, tanto da obbligare la Pt 1 a ricorrere alle cure del Pronto Soccorso in data
10.05.2012. Il 2.07.2012 si rivolgeva all'istituto ST di Milano ove veniva consigliata la rimozione dell'impianto e indirizzata all'istituto ZI di Milano, dove il 2.09.2012 la Pt 1 veniva ricoverata con diagnosi di 'instabilità vertebrale lombare in postumi stabilizzazione L4 - S1' e il 10.09.2012 era sottoposta ad intervento chirurgico di
'rimozione di dispositivo impiantato da altre ossa'. Dopo un regolare periodo post operatorio, il 16.09.2012 era evidenziata 'sospetta liquorragia della ferita chirurgica', con conseguenti medicazioni. Era dimessa il 29.09.2012 e trasferita nel reparto di medicina riabilitativa del medesimo istituto ZI. Era dimessa anche da tale reparto solo il 26.10.2012 con prescrizione di proseguimento del programma riabilitativo impostato.
Tali circostanze sono idonee a fondare una personalizzazione della diaria per la invalidità temporanea, quantificata invece dal Tribunale nella misura base all'epoca.
Benvero, la tabella milanese, mentre nel quantificare il danno permanente già include nelle voci standard l'entità dei pregiudizi subiti e l'età del danneggiato, nel quantificare la diaria ne prescinde. Dunque, quando si parla di 'personalizzazione' della invalidità temporanea non si fa riferimento ad una condizione di eccezionalità rispetto alla analoga malattia subita da altri soggetti nelle medesime condizioni come invece nel danno da
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invalidità permanente di cui si è detto sopra - ma si va a verificare la congruità della diaria in relazione all'entità dei pregiudizi subiti e dunque delle caratteristiche e dall'andamento del periodo di 'malattia' sopportato.
Pertanto, nella fattispecie, nel decorso della malattia della Pt 1 successivo agli interventi di cui è causa, vi sono circostanze idonee a giustificare un significativo aumento del valore base della diaria giornaliera. La diaria 'base' sicuramente adeguata nel caso di malattia conseguente ad un c.d. 'colpo di frusta', pur in sé doloroso, non può infatti esserlo altrettanto per un caso, quale quello dell'appellante, in cui il periodo di malattia è stato caratterizzato da effetti algici particolarmente intensi (tanto da portare la paziente a rivolgersi al Pronto Soccorso), nonché dalla necessità di sottoposizione a ulteriore intervento parzialmente emendativo degli errori commessi dalle parti appellate, evento già di per sé solo foriero di ansia e dolore fisico, cui seguiva peraltro una lunga e impegnativa procedura riabilitativa.
Tale danno deve dunque essere riliquidato applicando una diaria maggiore rispetto al valore base, nei termini che saranno di seguito specificati.
7. La complessiva riliquidazione del danno non patrimoniale- L'accoglimento dei sopra indicati motivi di appello (in particolare il primo motivo con riferimento alle modalità di computo del danno biologico permanente in termini di danno differenziale, nonché la seconda parte del terzo ed il quinto motivo di appello, con riferimento alla rideterminazione del danno da invalidità temporanea, in relazione all'importo della diaria giornaliera), comporta che si debba procedere ad una nuova liquidazione del danno, dunque secondo le tabelle attualmente vigenti, posto che è pacifico nella giurisprudenza della Suprema Corte (ex plurimis: Cass. n. 5008/05, n. 5908/98; n. 6356/96; n.
8465/94) il principio a mente del quale le obbligazioni di valore si trasformano in obbligazioni di valuta a seguito del passaggio in giudicato della sentenza che decide sulla loro liquidazione, con la conseguenza che solo da tale momento esse restano assoggettate alla disciplina dettata dall'art. 1224 c.c. per le obbligazioni di valuta e che quando, all'esito del giudizio di primo grado, l'ammontare del danno alla persona sia stato determinato secondo il sistema "tabellare", la sopravvenuta variazione - nelle more del giudizio di appello - delle tabelle utilizzate comporta, per una corretta applicazione del criterio equitativo previsto dall'art. 1226 c.c., l'applicazione della tabella aggiornata (cfr. da ult. Cass. 22.11.2019 n. 30519; cfr. anche Cass. 25485/ 2016; Cass.
22265/2018).
L'applicazione delle tabelle milanesi aggiornate all'attualità deve essere in primo luogo misurata con la circostanza che l'appellante non né fa menzione (né avrebbe potuto dato che ha proposto il suo atto di gravame nel 2022) e parametra dunque i propri calcoli alle tabelle milanesi utilizzate dal primo giudice e aggiornate al 2021.
Nel caso di specie deve ritenersi che la nuova liquidazione del danno, in parziale accoglimento dei motivi di appello, effettuata applicando le tabelle milanesi aggiornate nelle more del giudizio di appello, risponda al criterio di riconoscimento all'attualità del danno consistente in una obbligazione di valore, senza di converso scontrarsi con la mancata menzione delle nuove tabelle in atto di appello, laddove sono stati indicati i criteri di calcolo delle voci di danno ritenute corrette e oggetto per l'appunto della presente nuova quantificazione. A ciò deve aggiungersi che l'utilizzo della tabella aggiornata all'attualità rientrando nei criteri di calcolo del danno e dunque di valutazione del giudice, non va di per sé ad intaccare petitum e causa petendi della domanda.
Fatta tale premessa, considerato che, come detto, nel caso di specie non è in contestazione che Parte 1 al momento del sinistro avesse 41 anni e che abbia riportato postumi complessivamente pari al 25%, di cui il 10% correlati strettamente alla malpractice medica e il 15% alla preesistente patologia, seguendo i criteri sopra indicati in accoglimento del primo motivo di appello, dovrà procedersi alla riquantificazione secondo i seguenti passaggi:
-computo, secondo le tabelle vigenti aggiornate al 2024, dell'invalidità complessiva del
25%, pari a complessive euro 124.330,00 (di cui euro 88.177,00 a titolo di danno biologico dinamico relazionale ed euro 36153,00 a titolo di sofferenza soggettiva interiore);
-computo dell'invalidità che sarebbe stata sussistente anche in assenza di errore medico, del 15%, pari secondo le tabelle aggiornate al 2024 ad euro 50.485,00 (di cui euro 38538 a titolo di danno biologico dinamico relazionale ed euro 11947 a titolo di sofferenza soggettiva);
- differenza tra i due importi precedenti, così ottenendo, in termini differenziali, il corretto computo della percentuale di postumi attribuibili unicamente agli errori medici
(pari al 10% inteso come differenza tra il 25% ed il 15%), pervenendosi all'importo di euro 73.845,00 (di cui euro 49.639,00 a titolo di danno biologico dinamico relazionale ed euro 24.206,00 a titolo di sofferenza soggettiva, ovvero componente c.d. morale del danno non patrimoniale).
Considerato che l'aumento per personalizzazione del 20% riconosciuto dal Tribunale in mancanza di impugnazione incidentale è da ritenere coperto da giudicato e dunque va riapplicato anche al nuovo ricalcolo del danno non patrimoniale, si perviene all'importo di euro 88.614,00 (euro 73845 + l'aumento del 20% pari ad euro 14769) da riconoscere a titolo di danno biologico differenziale permanente, comprensivo della componente morale.
Quanto al danno da lesione temporanea le tabelle aggiornate al 2024 prevedono una diaria giornaliera base di euro 115,00 (di cui euro 84 per la componente biologica e dinamico relazionale ed euro 31 per la componente di sofferenza soggettiva), suscettibile di essere aumentata fino al 50%. Nel caso di specie, in accoglimento della seconda parte del terzo motivo di appello e del quinto, si è riconosciuta la c.d. personalizzazione della diaria base, che si ritiene, conformemente al tipo di sofferenze subite durante la malattia, per come sopra specificato, debba essere pari ad euro 130.
Considerato che non è oggetto di discussione il fatto che la Pt 1 abbia subito 60 giorni di invalidità temporanea al 100% ed ulteriori 60 al 50%, il complessivo danno da invalidità temporanea è dunque pari ad euro 11.700,00.
In parziale accoglimento dei motivi di appello, per come sopra specificato, il danno non patrimoniale subito da Parte 1 è complessivamente pari ad euro 100.314,00
(euro 11.700,00 + euro 88.614,00).
Sulla predetta somma, liquidata in moneta attuale, sarebbero dovuti gli interessi legali sul capitale devalutato, secondo gli indici Istat FOI generale, alla data del sinistro, e da allora annualmente rivalutato, quali danno per il ritardato pagamento del suddetto debito, a titolo compensativo.
A tale ultimo proposito si osserva che il primo giudice ha in proposito statuito: il danno non patrimoniale è stato già quantificato ai valori attuali in complessivi eruo 36100,00.
Quanto agli interessi, richiesti a titolo di risarcimento del danno da lucro cessante per mancato godimento del capitale, la domanda appare sfornita di riscontri, risolvendosi in una mera allegazione. Gli interessi, sull'importo complessivo di euro 26.100, saranno pertanto dovuti solo dalla data della presente sentenza ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall'art. 1282 c.c. e nella misura di cui all'art. 1284 comma 1 c.c.'.
Tale ultima statuizione non è stata oggetto di impugnazione e si pone dunque il problema se, sull'importo riconosciuto a seguito del parziale accoglimento dell'appello, siano riconoscibili rivalutazione e interessi compensativi, dovuti sulla base dell'indirizzo consolidato della giurisprudenza sul punto, ovvero debba essere ritenuta coperta da giudicato la relativa esclusione degli interessi compensativi.
A tale quesito deve essere data risposta positiva con riferimento alla corretta applicabilità degli interessi come previsto per le obbligazioni di valore, considerato che in tema di risarcimento del danno da fatto illecito, l'impugnazione del capo della sentenza contenente la liquidazione del danno impedisce la formazione del giudicato sulla misura legale degli interessi e della svalutazione da ritardato pagamento, poiché essi non costituiscono un autonomo diritto del creditore, ma hanno funzione compensativa volta a reintegrare il patrimonio del danneggiato, qual era all'epoca del danno, e possono essere riliquidati dal giudice dell'impugnazione o del rinvio, utilizzando la tecnica ritenuta più appropriata, anche in difetto di uno specifico rilievo sulla modalità di liquidazione scelta dal giudice precedente (cfr. Cass. n. 17004
del 14/06/2023).
Considerato che nel caso di specie quella adottata dal primo giudice può essere ritenuta una errata modalità di computo di rivalutazione e interessi sui crediti di valore, appare ricorrere la medesima fattispecie esaminata dalla giurisprudenza di legittimità che ha riconosciuto il dovere del giudice di appello di procedere comunque al calcolo corretto di tali voci. Devalutando dunque l'importo riconosciuto a titolo di danno non patrimoniale al momento del sinistro si perviene alla somma di euro 81.357,66 e rivalutando tale somma all'attualità, con maggiorazione degli interessi compensativi sul capitale annualmente rivalutato, si perviene all'importo finale di euro 115.704,41.
Su tale somma sono dovuti infine gli interessi legali dalla data della presente sentenza al saldo.
-8. Il quarto motivo di appello: il danno patrimoniale Con il quarto motivo di appello viene censurato il mancato riconoscimento da parte del giudice di primo grado del risarcimento del danno patrimoniale sofferto dall'appellante e consistente nelle spese mediche, di C.T.P. e di trasporto sopportate dalla Sig.ra Pt_1 per sottoporsi ai trattamenti terapeutici necessari a causa del fatto illecito e ritenute non sufficientemente provate.
A tal proposito l'appellante ha affermato che tali spese erano in realtà certe nella sussistenza ed incerte sono nell'ammontare a causa della difficoltà di fornire una puntuale prova delle stesse. Tale impossibilità di dimostrare il preciso quantum giustificherebbe, secondo l'appellante, una liquidazione in via equitativa da parte del giudice, ai sensi dell'art. 1226 c.c. In particolare ha rilevato sul punto: 'Era, ed è certo e non contestabile, risultando dalla documentazione esibita e prodotta dall'attuale appellante nel corso del procedimento di primo grado, che essa, dopo il primo intervento non correttamente eseguito, si sia vista costretta a sottoporsi ad innumerevoli controlli, visite specialistiche ed ad un secondo intervento presso | Controparte_2 e, poi, presso | Controparte 10 in strutture aventi sede in località, lontane anche centinaia di chilometri dal suo luogo di residenza (Montesarchio, provincia di
Benevento) e che è, altrettanto certo, che per raggiungere dette località essa avesse dovuto sopportare, purtroppo, costi assai notevoli'.
Detti costi erano stati quantificati, forfettariamente, nella misura omnicomprensiva di euro 5.000, nell'atto introduttivo del giudizio, salvo portare il detto importo ad euro
8000 in sede di precisazione delle conclusioni. Costituendosi, la CP 1 ha contestato la tesi dell'appellante, insistendo per il rigetto anche di un inesistente motivo di appello relativo al rigetto della domanda di risarcimento del lucro cessante, costituito dalla perdita di capacità lavorativa, il quale non risulta proposto.
Ciò posto, si osserva quanto segue.
Dall'esame della documentazione emerge che Parte 1 ha prodotto le cartelle cliniche relative non soltanto ai due interventi con riferimento ai quali è stata affermata la responsabilità di medico e strutture sanitarie, ma anche della successiva visita all'istituto ST di Milano e del successivo intervento presso l'istituto ZI di Milano che, come emerso dalla CTU è stato funzionale a cercare di emendare, almeno in parte, gli errori medici di cui alla presente causa.
Nessuna documentazione è stata prodotta con riferimento agli eventuali costi richiesti alla paziente per dette attività mediche.
Ora quanto all'istituto Carlo ST è noto si tratti di una struttura pubblica, mentre l'istituto ZI è una struttura privata accreditata per la quale mai è stato allegato se l'appellante abbia avuto accesso alle relative cure mediche utilizzando il SSN ovvero in regime di solvenza.
Manca dunque la prova della sussistenza di spese di visite e ricoveri ospedalieri a carico esclusivo della paziente.
Se è vero che non è necessario che la parte dimostri di aver pagato le spese mediche di cui ha chiesto il rimborso, non essendoci nessuna norma che lo impone, quello che è ovviamente necessario è che risulti provato che sussistano delle poste passive del patrimonio del danneggiato corrispondenti ai costi richiesti per le cure conseguenti all'errore medico. In questo caso non vi è alcuna prova e, prima ancora, nessuna allegazione che, come conseguenza della malpractice medica per cui si procede, la Pt 1 si sia vista richiedere il pagamento di spese sanitarie non coperte dal Sistema
Sanitario Nazionale.
L'appellante ha poi lamentato il mancato risarcimento delle spese relative ai costi dei viaggi per raggiungere le strutture sanitarie in questione (in Milano) dal proprio paese di origine (in provincia di Benevento).
L'appellante nulla dice di come abbia raggiunto le strutture sanitarie in questione (in auto o treno o altro mezzo pubblico), di talchè non è possibile ricostruire il quantum del relativo costo, che la parte aveva l'onere di provare.
Né nei suddetti casi è possibile, contrariamente a quanto vorrebbe l'appellante, ricorrere al criterio equitativo di cui all'art 1226 c.c., norma che interviene infatti per sopperire alla difficoltà tecnica di una analitica e precisa individuazione di uno o più fattori del danno stesso, una volta che l'esistenza di questo sia stata accertata. La valutazione equitativa, per consolidato principio giurisprudenziale, può intervenire anche quando l'esperimento dei mezzi probatori non ha potuto dimostrare sufficientemente l'ammontare del danno. Questo non significa tuttavia che ad ogni insufficienza probatoria deve corrispondere una valutazione equitativa, ma che detta liquidazione è legittima ogni qual volta il giudice sia convinto dell'impossibilità o della estrema difficoltà per il danneggiato di fornire una prova dettagliata ed adeguata del preciso ammontare del danno. Nel caso di specie, al contrario, non era affatto impossibile, né estremamente difficoltoso allegare i costi di eventuali visite, esami ticket sanitari, nonché le spese di viaggio, o in via diretta (nel caso di mezzi pubblici) o in via presuntiva (nel caso di utilizzo di un mezzo privato).
L'appellante ha chiesto infine il rimborso delle spese relative alla consulenza medico legale redatta ante causam dal dott. Persona 1 redatta in data 2.10.2014, ovvero '
circa quattro anni prima del giudizio. Non ha allegato tuttavia alcuna richiesta di pagamento o fattura emessa dal suddetto medico legale.
Secondo la giurisprudenza ormai consolidata le spese sostenute per munirsi ante causam di una perizia di parte rientrano tra quelle in senso lato "mediche" e costituiscono una voce risarcitoria. Con la pronuncia n. 16990/2017 la Cassazione a
Sezioni Unite ha affermato che il rimborso delle spese di assistenza stragiudiziale ha natura di danno emergente, equiparando a tal fine l'assistenza legale del difensore e l'assistenza tecnica del consulente di parte. Nella detta sentenza le Sezioni Unite hanno, infatti, sottolineato che le spese di assistenza legale stragiudiziale, diversamente da quelle giudiziali vere e proprie, sono soggette agli oneri di domanda, allegazione e prova secondo le ordinarie scansioni processuali (si veda Cass., S.U. n. 16990 del 10/7/2017 richiamata recentemente da Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 26729 del 15/10/2024).
L'appellante ha a tale proposito prodotto in giudizio unicamente la relazione del dott.
Per 1, dimostrando così che l'attività dell'esperto è stata certamente richiesta e svolta;
tuttavia nulla è stato allegato relativamente al compenso richiesto dal professionista per tale attività. La parte non solo non ha in proposito prodotto alcuna fattura (come detto sopra non si richiede la prova, ai fini del risarcimento, dell'intervenuto pagamento, ma della posta passiva nel patrimonio del danneggiato costituita dalla richiesta del corrispettivo), ma neppure ha allegato a quanto la richiesta del consulente di parte sarebbe ammontata, limitandosi a richiedere una somma complessiva per tutte le spese a vario titolo sopportate (come detto prima di euro 5000, quindi di euro 8000). In tal senso può concludersi che parte appellante non ha provato e, prima ancora, non ha allegato, come era suo onere, il quantum del danno corrispondente alla spesa per la consulenza di parte, che dunque non può essere liquidata.
Ribadendo il concetto già sopra espresso, anche il questo caso non è ammissibile il ricorso al criterio equitativo, atteso che quest'ultimo presuppone una difficoltà tecnica di quantificazione di un danno certo nella sua esistenza, che non può certo configurarsi per il compenso di un consulente di parte.
Per quanto detto sopra, deve dunque essere respinto il motivo di appello in esame, con conferma del rigetto del risarcimento del danno patrimoniale nel suo complesso.
9.Il settimo motivo di appello: la compensazione parziale delle spese di lite di primo grado Stante l'accoglimento di alcuni dei motivi di appello proposti, con
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conseguente parziale riforma della sentenza impugnata, l'ultimo motivo di gravame, inerente la compensazione tra le parti del 25% delle spese di lite con il residuo a carico dei convenuti solidalmente, rimane assorbito dalla caducazione della pronuncia sulle spese, le quali vengono nuovamente liquidate in base ai principi e nei modi esposti nel paragrafo che segue.
10.Le spese di lite - La riforma ancorché parziale del merito della decisione impugnata, determinando la caducazione dell'intera pronuncia di primo grado (ivi inclusa quella accessoria sulle spese) impone al giudice di appello di liquidare nuovamente le spese del doppio grado di giudizio, sulla base dell'esito finale della lite. Secondo il costante indirizzo della Cassazione, infatti, il giudice di appello, allorché riformi in tutto o in parte la sentenza impugnata, deve procedere d'ufficio, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, ad un nuovo regolamento delle spese processuali, il cui onere va attribuito e ripartito tenendo presente l'esito complessivo della lite, poiché la valutazione della soccombenza opera, ai fini della liquidazione delle spese, in base ad un criterio unitario e globale;
esclusivamente in caso di conferma della sentenza impugnata, la decisione sulle spese può essere modificata soltanto se il relativo capo della sentenza abbia costituito oggetto di specifico motivo d'impugnazione (cfr., ex multis: Cass., Sez.
3 , Ordinanza n. 9064 del 12/04/2018, Rv. 648466 - 01; Sez. 6 - 3, Ordinanza n.
1775 del 24/01/2017, Rv. 642738-01; Sez. L, Sen tenza n. 11423 del 01/06/2016,
Rv. 639931-01; Sez.
6 - L, Ordinanza n. 6259 del 18/03/2014, Rv. 629993 - 01; Sez.
2, Sentenza n. 28718 del 30/12/2013, Rv. 628885 - 01; Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 23226 del 14/10/2013, Rv. 628731 01; Sez. L, Sentenza n. 18837 del 30/08/2010, Rv.
614783 01; Sez. L, Sentenza n. 26985 del 22/12/2009, Rv. 611189 – 01). Va precisato che l'effetto caducatorio della sentenza di primo grado di cui all'art 336
c.p.c., concerne unicamente le parti nei cui confronti l'accoglimento del gravame ha determinato una modifica, ancorchè parziale, delle statuizioni di primo grado e, dunque, oltre a Parte 1 anche le parti Controparte 11 CP 12
[...] Controparte 4
Nessun motivo di appello e, dunque, nessuna modifica della sentenza di primo grado, ha interessato invece la parte inerente la statuizione nei confronti della [...]
Parte 4 nei confronti della quale, dunque, andranno regolare solo le spese del presente grado di appello. A tale proposito si osserva come la suddetta parte
è stata citata dall'appellante soltanto ai fini della litis denuntiatio, senza che nessun motivo di appello fosse stato proposto nei confronti della statuizione nei suoi confronti, ovvero la manleva in favore del medico assicurato. Pertanto le relative spese del grado di appello di andranno interamente compensate.Controparte_3
Quanto alle altre parti, va evidenziato che, tenuto conto dell'esito complessivo del giudizio, Parte 1 ha visto affermare non solo la responsabilità di medico e delle due strutture sanitarie convenute, ma si è vista riconoscere anche tutte le principali voci di danno richiesti, essendo rimaste escluse solo voci assolutamente secondarie.
Considerato, dunque, che la maggior parte delle energie processuali si sono spese con riferimento sia all'an della responsabilità, sia alle principali voci di danno non patrimoniale, deve pertanto ritenersi che le spese dei due gradi siano regolabili in base al principio di soccombenza di Controparte_1 CP 4 Controparte_2 e
[...] nei confronti di Parte 1 .
Le suddette spese sono liquidate sulla base del D.M. 55/14 come modificato dal D.M.
147/22, tenuto conto del valore del decisum (ricompreso nello scaglione da € 52.000 a
€ 260.000) e dell'impegno difensivo prestato (medio), con esclusione, quanto al grado di appello, della fase istruttoria, tecnicamente non espletata.
Le relative somme devono infine essere distratte in favore del difensore dichiaratosi antistatario ex art. 93 c.p.c.
Sulla base dei medesimi principi le spese di CTU relative al primo grado, liquidate come in atti, devono essere poste integralmente a carico di Controparte_1 [...]
CP 2 e Controparte 4 in solido tra loro.
P.Q.M.
la Corte di Appello di Firenze, definitivamente pronunciando sull'appello proposto, ogni diversa eccezione disattesa e respinta, così statuisce: 1) in accoglimento dell'appello, dichiara la responsabilità solidale di Controparte 11
[…] Controparte_2 Controparte 4 per i danni causati a [...]
come conseguenza degli errori medici di cui è causa;
Pt 1
per l'effetto
2) condanna Controparte 11 CP 4 Controparte 2
[...] in solido tra loro, a risarcire a il danno non patrimoniale Parte 1
quantificato in euro 115.704,41 oltre interessi legali danna presente sentenza all'effettivo soddisfo;
3) rigetta nel resto l'appello;
4) conferma la ripartizione della responsabilità tra coobbligati in solido, nei termini e nelle percentuali indicate nella sentenza impugnata, ai soli fini dei rapporti interni dei obbligati tra loro e relativi aventi causa;
5) condanna Controparte_1 Controparte_2 e Controparte_4 a rifondere a Parte 1 le spese di lite di entrambi i gradi di giudizio, che vengono così liquidate: quanto al primo grado in complessivi € 14.103,00 per compenso, da maggiorare del 15% per rimborso forfetario spese ed oltre IVA e CPA come per legge;
quanto al secondo grado in complessivi € 9.991,00 per compenso, da maggiorare del
15% per rimborso forfetario spese ed oltre IVA e CPA come per legge;
spese da distrarsi in favore del difensore dichiaratosi antistatario ex art. 93 c.p.c.;
6) pone le spese di CTU, liquidate come in atti, definitivamente a carico di [...]
Controparte_1 , in solido tra loro;
Controparte_2 e Controparte_4
7) dichiara interamente compensate le spese di lite del grado di appello di CP 3
[...]
Così deciso in Firenze, nella camera di consiglio del 29.01.2025 dalla Corte di Appello di Firenze su relazione della dott.ssa Paola Caporali.
Il Consigliere relatore Il Presidente
dott.ssa Paola Caporali dott.ssa Dania Mori
Nota
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni