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Sentenza 7 luglio 2025
Sentenza 7 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 07/07/2025, n. 10113 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 10113 |
| Data del deposito : | 7 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
così composto:
AR IE Presidente
Cecilia Pratesi DI rel.
EF AN DI
Riunito in camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile in primo grado iscritta al n. 1368/2024, vertente
TRA
(Ilala (Tanzania), 15/02/1975), con il Parte_1 patrocinio dell'avv. Fernando Amodio;
ricorrente
E
(Dar es Salaam (Tanzania), 10/11/1986), con il Controparte_1 patrocinio dell'avv. Roberto Bozzetto;
resistente
Con l'intervento del Pubblico Ministero.
OGGETTO: separazione personale.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
ha chiesto a questo ufficio giudiziario Parte_1
di pronunciare la sua separazione personale dal coniuge CP_1
con il quale aveva contratto matrimonio in Roma in data
[...]
13.03.2008; ha precisato che dalla loro unione era nata la figlia
[...]
in data 17.3.2008; che la vita coniugale si era svolta Persona_1 2
normalmente fin quando la convivenza era divenuta insostenibile tanto che in seguito a reciproche denunce sporte dai coniugi era intervenuto il Tribunale
per i Minorenni di Roma che con provvedimento del 21.12.2021 aveva sospeso la responsabilità genitoriale di entrambi sulla figlia minore, previa nomina di un tutore provvisorio e di un curatore speciale;
che in seguito a detto provvedimento lei si era allontanata dalla casa familiare e attualmente viveva presso alcuni amici come ospite, mentre il marito era rimasto nella casa familiare;
ha quindi domandato di disporre in merito alla figlia i provvedimenti ritenuti più opportuni ed ha infine domandato un contributo al proprio mantenimento pari ad € 400,00 mensili, non godendo di redditi propri.
si è costituito precisando che negli ultimi anni Controparte_1
la situazione familiare era stata caratterizzata da una forte conflittualità tra i coniugi;
che la moglie aveva manifestato più volte la convinzione che la figlia subisse violenze sessuali da parte sua che e per tale motivo aveva sottoposto a sua insaputa la minore a controlli medici ripetuti, riferendo, altresì, che da accertamenti svolti sulla figlia in Tanzania (mai documentati) fossero emersi segni di violenza;
ha poi negato fermamente ogni accusa, come confermato anche dalla minore in occasione della visita medica effettuata il 7.11.2021
(dalla quale non era emerso alcun indicatore di violenza); in merito ai provvedimenti presi dal Tribunale per i Minorenni nell'ambito del procedimento n. 2668/2021 ha evidenziato altresì che con decreto del
22.3.2023, il Tribunale - preso atto che la situazione all'interno del nucleo familiare era divenuta insostenibile e che la figlia si trovava in uno stato di assoluto sconforto – aveva disposto il collocamento provvisorio della minore presso una struttura e una nuova valutazione del profilo di personalità della 3
madre e delle competenze genitoriale di entrambi i genitori. Il resistente ha poi aggiunto che dopo la separazione di fatto dei coniugi, la conflittualità si era mitigata e la situazione familiare era migliorata tanto che la minore aveva manifestato agli assistenti sociali la volontà di tornare a vivere con lui. Con
decreto di archiviazione del 19.3.2024 il Tribunale per i Minorenni - acquisita la relazione dei Servizi Sociali del febbraio 2024 e il parere del Pubblico
Ministero - in considerazione del nuovo assetto familiare e della ritrovata serenità, aveva reintegrato i genitori nella responsabilità genitoriale e aveva disposto il collocamento della minore presso il padre e il monitoraggio del
Servizio sociale di Pomezia (cfr. decreto di archiviazione allegato sub doc. 2
bis alla comparsa di costituzione). Ciò premesso il resistente ha aderito alla domanda di separazione e alla richiesta di affidamento della figlia minore ad entrambi i coniugi ma ha chiesto la collocazione prevalente della minore presso di sé; ha infine domandato un contributo mensile per il mantenimento della figlia non inferiore ad € 150,00 oltre al 50% delle spese straordinarie,
con esclusione di un assegno di mantenimento in favore della moglie.
Con ordinanza del 15.11.2024 questo Tribunale ha emesso i provvedimenti provvisori della separazione, disponendo l'affidamento condiviso della figlia ad entrambi i genitori, con collocamento prevalente presso il padre,
assegnazione della casa familiare e disciplina del diritto di visita materno prevedendo a carico del resistente il mantenimento ordinario della figlia e a carico di entrambi i genitori il 50% delle spese straordinarie necessarie per la stessa. Non si è proceduto a nuovo della minore in quanto ripetutamente ascoltata nel corso del procedimento dinanzi al Tribunale dei Minori;
** ** **
1. STATUS 4
Non vi è dubbio sulla base della storia familiare quale emerge dal tenore delle difese e dalle dichiarazioni delle parti, che sia venuta meno ogni prospettiva di vita comune tra i coniugi Parte_2
e , tra i quali va dunque pronunciata la separazione CP_1
personale.
2. AFFIDAMENTO FIGLIA MINORE, COLLOCAMENTO E
DISCIPLINA DELLA FREQUENTAZIONE MATERNA
La relazione di aggiornamento dei Servizi Sociali depositata in data 23.5.2025
conferma che le gravi criticità che avevano interessato il nucleo familiare sono state in buona parte superate, e che entrambi i genitori appaiono oggi complessivamente adeguati, sebbene il rapporto madre figlia sia indubbiamente molto più rarefatto rispetto a quello con il padre che si occupa in via del tutto prevalente delle sue necessità; va quindi mantenuto fermo l'affidamento condiviso, che rappresenta il regime ordinario di affidamento della prole nelle famiglie disgregate.
Si ritiene che risponda agli interessi della figlia ormai diciassettenne mantenere il proprio collocamento prevalente presso il padre, assetto ormai consolidato;
considerata l'età della ragazza, si ritiene che la frequentazione con la madre possa avvenire in forma libera, attraverso accordi diretti madre figlia e con la supervisione del padre, conformemente alle modalità
attualmente in essere, che non hanno evidenziato particolari criticità e che di fatto hanno garantito un rapporto continuativo della minore con entrambi i genitori, seppure con la precisazione che al momento, non avendo la ricorrente una abitazione stabile, la frequentazione avviene solo in orario diurno.
3. ASSEGNAZIONE CASA FAMILIARE 5
Non vi è ragione di provvedere sul punto giacché l'originaria casa familiare in Roma è stata rilasciata, e il nucleo padre- figlia si è trasferito in altro immobile condotto in locazione.
4. Provvedimenti economici
Con riferimento alle condizioni patrimoniali dei coniugi occorre precisare quanto segue.
La ricorrente svolge attività di badante e colf (cfr. busta paga settembre 2024),
ed a quanto risulta oggi vivrebbe ospite presso un anziano signore in cambio delle pulizie della casa (cfr. dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà del
22.5.2025). Non ha beni immobili né conti correnti intestati ad eccezione di un libretto postale le cui ultime movimentazioni risalgono al 30.7.2016 (cfr.
copia movimentazioni libretto postale) e non percepisce altri redditi.
Il resistente è magazziniere presso la società Colavita Spa e percepisce un reddito pari a circa € 1500,00 mensili per 13 mensilità e vive unitamente alla figlia minore in un immobile in locazione per il quale sostiene un canone pari ad € 667,00 mensili (cfr. contratto di locazione, sub doc. 4 allegato alla comparsa). È intestatario di un conto corrente acceso presso Banca MPS con saldo al 31.3.2025 pari ad € 8.267,00 (cfr. estratti conto).
Sulla scorta del quadro così delineato - considerato che allo stato la ricorrente non gode di redditi propri, benché dotata di una sua professionalità e attitudine al lavoro - il collegio dispone che il padre provveda in via esclusiva al mantenimento ordinario della figlia e che il concorso della madre sia limitato ad una partecipazione alle spese straordinarie in ragione del 40%.
Considerato che il ricorrente è gravato da un canone di locazione, e provvede in via del tutto prevalente ai compiti di accudimento e mantenimento della 6
minore, si ritiene che il suo modesto reddito non consenta di attribuire un assegno di mantenimento alla moglie;
È opportuno infine, in considerazione delle pregresse criticità, che il Servizio
Sociale competente per territorio mantenga fermo il monitoraggio sul nucleo familiare sino alla maggiore età della figlia.
** ** **
La natura e l'esito del giudizio giustificano la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa civile di primo grado iscritta al n. 1368/2024 R.G.A.C., disattesa ogni contraria istanza,
deduzione ed eccezione, così decide:
- dichiara la separazione personale dei coniugi
[...]
(Ilala (Tanzania), 15/02/1975) e Parte_1 [...]
(Dar es Salaam (Tanzania), 10/11/1986) che CP_1
hanno contratto matrimonio in Roma in data 13.3.2008 (atto 00296,
parte I, serie 03, anno 2008);
- conferma l'affidamento condiviso della figlia minore delle parti ad entrambi i genitori i quali eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale assumendo di comune accordo le decisioni di maggiore interesse relative all'educazione,
all'istruzione ed alla salute della stessa, tenuto conto delle capacità,
dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni della medesima e separatamente in relazione alle questioni di ordinaria amministrazione;
7
- dispone che la figlia delle parti resti collocata stabilmente presso il padre, frequentando liberamente la madre come indicato in parte motiva;
- dispone che il padre provveda al mantenimento ordinario della figlia e pone le spese straordinarie - individuate secondo il Protocollo in uso presso questo Tribunale - a carico del medesimo per il 60% e della madre per il 40%, fermi per il passato i provvedimenti provvisori adottati;
- dispone che ognuno dei coniugi provveda al proprio mantenimento;
- incarica i servizi sociali competenti di mantenere il monitoraggio sul nucleo familiare, segnalando al Pubblico Ministero presso il
Tribunale dei Minorenni di Roma ogni eventuale condizione di pregiudizio per la minore.
- spese compensate.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di rito.
Roma, 20/6/2025
Il DI estensore
Cecilia Pratesi Il Presidente
AR IE
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
così composto:
AR IE Presidente
Cecilia Pratesi DI rel.
EF AN DI
Riunito in camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile in primo grado iscritta al n. 1368/2024, vertente
TRA
(Ilala (Tanzania), 15/02/1975), con il Parte_1 patrocinio dell'avv. Fernando Amodio;
ricorrente
E
(Dar es Salaam (Tanzania), 10/11/1986), con il Controparte_1 patrocinio dell'avv. Roberto Bozzetto;
resistente
Con l'intervento del Pubblico Ministero.
OGGETTO: separazione personale.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
ha chiesto a questo ufficio giudiziario Parte_1
di pronunciare la sua separazione personale dal coniuge CP_1
con il quale aveva contratto matrimonio in Roma in data
[...]
13.03.2008; ha precisato che dalla loro unione era nata la figlia
[...]
in data 17.3.2008; che la vita coniugale si era svolta Persona_1 2
normalmente fin quando la convivenza era divenuta insostenibile tanto che in seguito a reciproche denunce sporte dai coniugi era intervenuto il Tribunale
per i Minorenni di Roma che con provvedimento del 21.12.2021 aveva sospeso la responsabilità genitoriale di entrambi sulla figlia minore, previa nomina di un tutore provvisorio e di un curatore speciale;
che in seguito a detto provvedimento lei si era allontanata dalla casa familiare e attualmente viveva presso alcuni amici come ospite, mentre il marito era rimasto nella casa familiare;
ha quindi domandato di disporre in merito alla figlia i provvedimenti ritenuti più opportuni ed ha infine domandato un contributo al proprio mantenimento pari ad € 400,00 mensili, non godendo di redditi propri.
si è costituito precisando che negli ultimi anni Controparte_1
la situazione familiare era stata caratterizzata da una forte conflittualità tra i coniugi;
che la moglie aveva manifestato più volte la convinzione che la figlia subisse violenze sessuali da parte sua che e per tale motivo aveva sottoposto a sua insaputa la minore a controlli medici ripetuti, riferendo, altresì, che da accertamenti svolti sulla figlia in Tanzania (mai documentati) fossero emersi segni di violenza;
ha poi negato fermamente ogni accusa, come confermato anche dalla minore in occasione della visita medica effettuata il 7.11.2021
(dalla quale non era emerso alcun indicatore di violenza); in merito ai provvedimenti presi dal Tribunale per i Minorenni nell'ambito del procedimento n. 2668/2021 ha evidenziato altresì che con decreto del
22.3.2023, il Tribunale - preso atto che la situazione all'interno del nucleo familiare era divenuta insostenibile e che la figlia si trovava in uno stato di assoluto sconforto – aveva disposto il collocamento provvisorio della minore presso una struttura e una nuova valutazione del profilo di personalità della 3
madre e delle competenze genitoriale di entrambi i genitori. Il resistente ha poi aggiunto che dopo la separazione di fatto dei coniugi, la conflittualità si era mitigata e la situazione familiare era migliorata tanto che la minore aveva manifestato agli assistenti sociali la volontà di tornare a vivere con lui. Con
decreto di archiviazione del 19.3.2024 il Tribunale per i Minorenni - acquisita la relazione dei Servizi Sociali del febbraio 2024 e il parere del Pubblico
Ministero - in considerazione del nuovo assetto familiare e della ritrovata serenità, aveva reintegrato i genitori nella responsabilità genitoriale e aveva disposto il collocamento della minore presso il padre e il monitoraggio del
Servizio sociale di Pomezia (cfr. decreto di archiviazione allegato sub doc. 2
bis alla comparsa di costituzione). Ciò premesso il resistente ha aderito alla domanda di separazione e alla richiesta di affidamento della figlia minore ad entrambi i coniugi ma ha chiesto la collocazione prevalente della minore presso di sé; ha infine domandato un contributo mensile per il mantenimento della figlia non inferiore ad € 150,00 oltre al 50% delle spese straordinarie,
con esclusione di un assegno di mantenimento in favore della moglie.
Con ordinanza del 15.11.2024 questo Tribunale ha emesso i provvedimenti provvisori della separazione, disponendo l'affidamento condiviso della figlia ad entrambi i genitori, con collocamento prevalente presso il padre,
assegnazione della casa familiare e disciplina del diritto di visita materno prevedendo a carico del resistente il mantenimento ordinario della figlia e a carico di entrambi i genitori il 50% delle spese straordinarie necessarie per la stessa. Non si è proceduto a nuovo della minore in quanto ripetutamente ascoltata nel corso del procedimento dinanzi al Tribunale dei Minori;
** ** **
1. STATUS 4
Non vi è dubbio sulla base della storia familiare quale emerge dal tenore delle difese e dalle dichiarazioni delle parti, che sia venuta meno ogni prospettiva di vita comune tra i coniugi Parte_2
e , tra i quali va dunque pronunciata la separazione CP_1
personale.
2. AFFIDAMENTO FIGLIA MINORE, COLLOCAMENTO E
DISCIPLINA DELLA FREQUENTAZIONE MATERNA
La relazione di aggiornamento dei Servizi Sociali depositata in data 23.5.2025
conferma che le gravi criticità che avevano interessato il nucleo familiare sono state in buona parte superate, e che entrambi i genitori appaiono oggi complessivamente adeguati, sebbene il rapporto madre figlia sia indubbiamente molto più rarefatto rispetto a quello con il padre che si occupa in via del tutto prevalente delle sue necessità; va quindi mantenuto fermo l'affidamento condiviso, che rappresenta il regime ordinario di affidamento della prole nelle famiglie disgregate.
Si ritiene che risponda agli interessi della figlia ormai diciassettenne mantenere il proprio collocamento prevalente presso il padre, assetto ormai consolidato;
considerata l'età della ragazza, si ritiene che la frequentazione con la madre possa avvenire in forma libera, attraverso accordi diretti madre figlia e con la supervisione del padre, conformemente alle modalità
attualmente in essere, che non hanno evidenziato particolari criticità e che di fatto hanno garantito un rapporto continuativo della minore con entrambi i genitori, seppure con la precisazione che al momento, non avendo la ricorrente una abitazione stabile, la frequentazione avviene solo in orario diurno.
3. ASSEGNAZIONE CASA FAMILIARE 5
Non vi è ragione di provvedere sul punto giacché l'originaria casa familiare in Roma è stata rilasciata, e il nucleo padre- figlia si è trasferito in altro immobile condotto in locazione.
4. Provvedimenti economici
Con riferimento alle condizioni patrimoniali dei coniugi occorre precisare quanto segue.
La ricorrente svolge attività di badante e colf (cfr. busta paga settembre 2024),
ed a quanto risulta oggi vivrebbe ospite presso un anziano signore in cambio delle pulizie della casa (cfr. dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà del
22.5.2025). Non ha beni immobili né conti correnti intestati ad eccezione di un libretto postale le cui ultime movimentazioni risalgono al 30.7.2016 (cfr.
copia movimentazioni libretto postale) e non percepisce altri redditi.
Il resistente è magazziniere presso la società Colavita Spa e percepisce un reddito pari a circa € 1500,00 mensili per 13 mensilità e vive unitamente alla figlia minore in un immobile in locazione per il quale sostiene un canone pari ad € 667,00 mensili (cfr. contratto di locazione, sub doc. 4 allegato alla comparsa). È intestatario di un conto corrente acceso presso Banca MPS con saldo al 31.3.2025 pari ad € 8.267,00 (cfr. estratti conto).
Sulla scorta del quadro così delineato - considerato che allo stato la ricorrente non gode di redditi propri, benché dotata di una sua professionalità e attitudine al lavoro - il collegio dispone che il padre provveda in via esclusiva al mantenimento ordinario della figlia e che il concorso della madre sia limitato ad una partecipazione alle spese straordinarie in ragione del 40%.
Considerato che il ricorrente è gravato da un canone di locazione, e provvede in via del tutto prevalente ai compiti di accudimento e mantenimento della 6
minore, si ritiene che il suo modesto reddito non consenta di attribuire un assegno di mantenimento alla moglie;
È opportuno infine, in considerazione delle pregresse criticità, che il Servizio
Sociale competente per territorio mantenga fermo il monitoraggio sul nucleo familiare sino alla maggiore età della figlia.
** ** **
La natura e l'esito del giudizio giustificano la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa civile di primo grado iscritta al n. 1368/2024 R.G.A.C., disattesa ogni contraria istanza,
deduzione ed eccezione, così decide:
- dichiara la separazione personale dei coniugi
[...]
(Ilala (Tanzania), 15/02/1975) e Parte_1 [...]
(Dar es Salaam (Tanzania), 10/11/1986) che CP_1
hanno contratto matrimonio in Roma in data 13.3.2008 (atto 00296,
parte I, serie 03, anno 2008);
- conferma l'affidamento condiviso della figlia minore delle parti ad entrambi i genitori i quali eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale assumendo di comune accordo le decisioni di maggiore interesse relative all'educazione,
all'istruzione ed alla salute della stessa, tenuto conto delle capacità,
dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni della medesima e separatamente in relazione alle questioni di ordinaria amministrazione;
7
- dispone che la figlia delle parti resti collocata stabilmente presso il padre, frequentando liberamente la madre come indicato in parte motiva;
- dispone che il padre provveda al mantenimento ordinario della figlia e pone le spese straordinarie - individuate secondo il Protocollo in uso presso questo Tribunale - a carico del medesimo per il 60% e della madre per il 40%, fermi per il passato i provvedimenti provvisori adottati;
- dispone che ognuno dei coniugi provveda al proprio mantenimento;
- incarica i servizi sociali competenti di mantenere il monitoraggio sul nucleo familiare, segnalando al Pubblico Ministero presso il
Tribunale dei Minorenni di Roma ogni eventuale condizione di pregiudizio per la minore.
- spese compensate.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di rito.
Roma, 20/6/2025
Il DI estensore
Cecilia Pratesi Il Presidente
AR IE