Sentenza 8 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 08/05/2025, n. 1948 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 1948 |
| Data del deposito : | 8 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In Nome del Popolo Italiano
Il TRIBUNALE DI CATANIA
Seconda Sezione Civile - Lavoro
in composizione monocratica, nella persona del magistrato ordinario Dott. Mario
Fiorentino, in funzione di Giudice del Lavoro, ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al N. 6689/2024 R.G., avente ad oggetto: Altre controversie in materia di previdenza obbligatoria
PROMOSSA DA
, cod. fisc. , con il patrocinio Parte_1 C.F._1 dell'Avv.to SILLUZIO FRANCESCO,
RICORRENTE
CONTRO
, con il Patrocinio dell'Avv.to MARINELLI VINCENZA MARINA, CP_1 elettivamente domiciliato/a presso lo Studio sito in PIAZZA DELLA REPUBBLICA
26 CATANIA
RESISTENTE/I
_____
Disposta la sostituzione dell'udienza dal deposito di note scritte, ai sensi dell'art. 127
ter c.p.c., come da precedente decreto, scaduti i termini assegnati e viste le conclusioni delle parti, come in atti, la causa viene decisa mediante il presente provvedimento.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Tutti gli atti di causa possono ritenersi richiamati per relationem, apparendone sovrabbondante la loro riproposizione nella presente sede, ancorché in forma sintetica,
Seconda Sezione Civile – Lavoro
anche in considerazione del carattere della controversia ed atteso quanto prevede l'art. 132 c.p.c., come modificato dalla l. 18 giugno 2009 n. 69.
Nel merito, il ricorso è fondato, atteso che i crediti che l' ha dedotto in CP_1
compensazione nel provvedimento di riconoscimento dell'indennità di disoccupazione agricola oggetto di causa, riguardano il dante causa dello stesso ricorrente, sono stati erogati per l'anno di competenza 2000, e risultano prescritti, non ravvisandosi in atti utili atti interruttivi della prescrizione ex art. 2943 c.c.. In particolare, risulta prodotto un unico atto di richiesta di restituzione, inviato all'erede solo nel 2020, e dunque dopo il decennio.
Le spese seguono la soccombenza
P.Q.M.
Il Tribunale di Catania, in funzione di Giudice del Lavoro, disattesa ogni ulteriore domanda, eccezione e difesa, nel procedimento in epigrafe indicato, così statuisce:
ACCOGLIE il ricorso e, per l'effetto:
ACCERTA la prescrizione dei crediti opposti in compensazione dall' nel CP_1
provvedimento di riconoscimento dell'indennità di disoccupazione agricola del
6.6.2024 ed il diritto della parte ricorrente di percepire le somme a tale titolo liquidate,
al netto dell'indebito relativo al de cuius , per Persona_1
l'indennità di disoccupazione relativa all'anno 2000;
CONDANNA parte convenuta al pagamento delle spese processuali, in favore dell'Erario, che si liquidano in €.442 per compensi, oltre IVA e CPA, rimborso forfettario al 15%, se dovuti, come per legge;
Così depositato, in Catania, lì 08/05/2025
IL GIUDICE DEL LAVORO
Dott. M. FIORENTINO
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