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Sentenza 5 maggio 2025
Sentenza 5 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 05/05/2025, n. 1559 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 1559 |
| Data del deposito : | 5 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI FIRENZE
PRIMA SEZIONE CIVILE
Composto dai Sig.ri magistrati:
Dott.ssa Monica Tarchi Presidente
Dott.ssa Ilaria Benincasa Giudice
Dott.ssa Serena Lorenzetti Giudice on. rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento n. 7828/2024 R.G. promosso da
(c.f. )nato il [...] a [...] e residente in Parte_1 C.F._1
Castelfiorentino (FI), assistito e difeso dall'Avv. Matteo Mammini ed elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore in Firenze, via Francesco Puccinotti n. 56, come da mandato allegato all'atto di citazione parte attrice nei confronti del
Pubblico Ministero presso la Procura della Repubblica del Tribunale di Firenze
parte convenuta necessaria
Oggetto: rettificazione di sesso
Conclusioni per la parte attrice: “Voglia l'Ill.ma Giudice, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così provvedere: accertare il diritto di ad Parte_2
ottenere l'attribuzione di genere femminile, conseguentemente autorizzare la medesima a sottoporsi a trattamento chirurgico di riassegnazione del sesso a mezzo di ogni altro trattamento chirurgico che si renda necessario e, contestualmente, disporre la rettifica del genere anagrafico da maschile a femminile ed il mutamento del prenome da a , ordinando all'ufficiale dello Pt_1 Pt_2
stato civile competente la correzione, in tutti gli atti anagrafici, del genere dal maschile al femminile e del prenome da a . Ordinare all'ufficio anagrafe e/o di Stato Civile del Pt_1 Pt_2
Comune di all'Ufficiale di Stato Civile di Castelfiorentino di rettificare il certificato di nascita di parte attrice attraverso la rettifica e quindi ove scritto sesso “maschile” adeguare /correggere/sostituire con sesso “femminile”; per le medesime ragioni, accertare e dichiarare che parte attrice utilizza il nominativo di e per l'effetto, ritenuto opportuno l'uso di tale nome, Pt_1 autorizzare il cambio da a e, per l'effetto, ordinare all'ufficio anagrafe del Pt_1 Pt_2
Comune preposto - o qualsiasi altro Comune ove parte attrice trasferirà la propria residenza, - di rettificare l'atto di nascita di parte attrice ove scritto “ ” adeguare/correggere/sostituire Pt_1
”. Per l'effetto di quanto sopra disporre altresì a tutti i competenti uffici di Pt_2
Castelfiorentino e della medesima provincia, o di qualsiasi altro Comune ove parte attrice trasferirà la propria residenza, Prefettura, Questura, Motorizzazione civile, INPS, l'annotazione della rettifica del genere femminile e del nominativo onde consentire l'adeguamento Pt_2
/correzione/sostituzione di tutti i documenti di riconoscimento e/o delle licenze e/o delle abilitazioni e/o quant'altro necessario, ivi compresi i documenti per l'espatrio. Per quanto concerne l'autorizzazione all'intervento chirurgico a seguito della pronuncia della Corte Costituzionale n.
143/2024, si chiede che la Giudice e Codesto Collegio, Voglia esplicitamente accertare “la non necessità dell'autorizzazione giudiziale all'esecuzione del trattamento medico chirurgico per l'adeguamento dei caratteri sessuali di parte ricorrente da maschile a femminile”.
Infine Voglia liquidare secondo i parametri correnti, e come da istanza che si allega, il compenso dovuto a seguito di avvenuta ammissione al patrocinio a spese dello Stato.
FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato al P.M. (la parte attrice è celibe e non ha figli), Parte_1
ha esposto di essere nato con caratteri anatomico-biologici propri del tipo maschile ma di aver vissuto, sin dall'infanzia, una identità psicosessuale tipica del genere femminile, di aver sofferto la propria condizione e di aver maturato dopo l'adolescenza la consapevolezza della necessità di ottenere la rettifica medico-chirurgica del proprio aspetto con la conversione al sesso femminile per perseguire il proprio benessere e di essersi quindi rivolta nell'aprile 2022 al Dipartimento DAI dell' , in particolare al complesso di Controparte_1
andrologia, endocrinologia femminile e incongruenza di genere, dove ha effettuato un iter psicoclinico e diagnostico al termine del quale è stata certificata una incongruenza/disforia di genere ed ha intrapreso una terapia ormonale femminilizzante tutt'ora in corso. Ha dedotto che tenuto conto della certificata incongruenza di genere, del percorso effettuato e della intrapresa terapia ormonale non è più procrastinabile il cambio dei dati anagrafici e l'iter chirurgico per l'adeguamento di identità di genere al fine di eliminare il divario tra la realtà fisio-biologica maschile e l'identità psicologica femminile ed in tal modo superare la sofferenza della persona.
All'udienza del 18.12.2024, nessuno è comparso per il Pubblico Ministero che nulla ha opposto, la parte è comparsa personalmente ed è stata liberamente interrogata. che ha aspetto, movenze, capigliatura ed abbigliamento femminile, ha dichiarato Parte_1 di essersi rivolto nel 2020, mentre frequentava l'Università a Pisa, al consultorio transgenere di
Torre del Lago dove ha fatto un percorso di primo accesso e comprensione dove ha ottenuto nel febbraio 2022 una relazione psicodiagnostica attestante la disforia di genere;
successivamente, nel
2022, si è rivolto al Centro disforia di genere dell'Ospedale di dove ha effettuato il CP_1
percorso psicologico e nel settembre 2022 ha iniziato le terapie ormonali femminilizzanti.
Ha rappresentato il disagio e le difficoltà incontrate a causa della sua disforia, ha manifestato la propria piena consapevolezza della irreversibilità della transizione effettuata ed ha dichiarato di avere necessità di eseguire gli interventi chirurgici di riassegnazione di genere.
La causa è stata istruita documentalmente. L'autorevolezza e completezza della relazione medica in atti, relativa agli accertamenti svolti dal centro di coordinamento regionale per le problematiche sanitarie relative all'identità di genere (CRIG) dell'AUO di proveniente da medici CP_1 specializzati del servizio pubblico, ha consentito di non procedere all'espletamento di c.t.u. diretta ad accertare le attuali effettive condizioni psicosessuali della parte attrice.
Concessi i termini ai sensi dell'art. 189 cpc, parte ricorrente ha depositato note contenenti la precisazione delle conclusioni, chiedendo l'accoglimento della domanda di rettificazione di attribuzione di sesso, modifica del nome;
quanto alla reiterata domanda di autorizzazione all'esecuzione del trattamento medico chirurgico, dato atto della intervenuta sentenza della Corte costituzionale n. 143/2024, ha chiesto di dichiarare la non necessità dell'autorizzazione giudiziale all'esecuzione del trattamento medico chirurgico per l'adeguamento dei caratteri sessuali di parte ricorrente da maschile a femminile.
All'udienza del 5.02.2025 la parte attrice ha rinunciato alla discussione davanti al Collegio e il giudice ha trattenuto la causa in decisione riservandosi di riferire al Collegio.
La possibilità di rettificare il proprio genere sessuale è riconosciuta dalla L. 14.4.1982 n. 164 che, all'art. 1, stabilisce che “la rettificazione si fa in forza di sentenza del Tribunale passata in giudicato che attribuisca a una persona sesso diverso da quello enunciato nell'atto di nascita a seguito di intervenute modificazioni dei suoi caratteri sessuali”.
L'evoluzione giurisprudenziale (cfr. Cass. 15138/2015) ha portato ad una interpretazione costituzionalmente orientata dell'art. 1 suddetto e conforme alla giurisprudenza della CEU, oltre che al successivo art. 3 della stessa legge, confluito nell'art. nell'art. 31 comma IV D. lgs n. 150 del
2011, cosicché per ottenere la rettificazione del sesso nei registri dello stato civile deve ritenersi non obbligatorio l'intervento chirurgico demolitorio e/o modificativo dei caratteri sessuali anatomici primari, quando venga accertata la serietà, univocità e definitività del percorso di transizione scelto dall'individuo. Tale lettura ha avallo costituzionale (Corte Cost. 221/2015) ove si è affermato che alla luce dei diritti della persona – ai quali il legislatore italiano, con l'intervento legislativo in esame, ha voluto fornire riconoscimento e garanzia – la mancanza di un riferimento testuale alle modalità attraverso le quali si realizzi la modificazione (chirurgiche, ormonali, ovvero conseguenti ad una situazione congenita), porta ad escludere la necessità, ai fini dell'accesso al percorso giudiziale di rettificazione anagrafica, del trattamento chirurgico il quale quindi costituisce solo una delle possibili tecniche per realizzare l'adeguamento dei caratteri sessuali.
L'esclusione del carattere necessario dell'intervento chirurgico ai fini della rettificazione anagrafica appare coerente con l'impostazione che, in adesione ai supremi valori costituzionali, rimette al singolo la scelta delle modalità attraverso le quali realizzare, con l'assistenza del medico e di altri specialisti, il proprio percorso di transizione. Percorso che deve comunque investire gli aspetti psicologici, comportamentali e fisici che concorrono a comporre l'identità di genere.
Del resto l'ampiezza del dato letterale dell'art. 1 comma 1 della legge n. 164 del 1982 e la mancanza di rigide prescrizioni normative sulla tipologia dei trattamenti rispondono alla inevitabile varietà delle singole situazioni soggettive.
Con sentenza n. 143 del 2024, la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 31, comma 4, del d.lgs. n. 150 del 2011 - per irragionevolezza ai sensi dell'art. 3 Cost. – nella parte in cui prescrive l'autorizzazione del tribunale al trattamento medico- chirurgico di riattribuzione di genere anche qualora le modificazioni dei caratteri sessuali già intervenute siano ritenute dallo stesso tribunale sufficienti per l'accoglimento della domanda di rettificazione di attribuzione di sesso, con ciò ribadendo che il percorso di affermazione di genere ben può compiersi mediante trattamenti ormonali e sostegno psicologico – comportamentale e quindi anche senza un intervento di adeguamento chirurgico.
Nelle specie, dalla documentazione medica prodotta in atti emerge che gli specialisti hanno certificato, sulla base degli elementi raccolti nel corso delle valutazioni psicologiche e psichiatriche della parte attrice che “dalla valutazione psicologica computa mediante vari colloqui clinici, è emersa una stabile identità di genere completamente femminile ed espressione di genere femminile in tutti gli ambiti di vita. , infatti, parla di sé al femminile e vive stabilmente al femminile da Pt_2
quattro anni, con riferito beneficio. Non si riscontrano, inoltre, concomitanti condizioni psicopatologiche tali da inficiare il percorso di affermazione di genere. ha effettuato una Pt_2
valutazione specialistica endocrinologica che ha permesso di confermare che i criteri endocrinologici alla terapia con Estrogeni risultano soddisfatti. Alla luce di ciò, da Settembre 2023
assume terapia ormonale di affermazione di genere con estrogeni … a seguito dell'inizio Pt_2
della terapia ormonale di affermazione di genere, riposta miglioramento del Pt_2
funzionamento psicologico in tutti gli ambiti di vita. Tuttavia, riporta disforia secondaria al fatto che i documenti non rispecchino correttamente la propria identità di genere. Ciò è infatti associato
a disagio psicologico che rischia di compromettere il funzionamento psicologico di nella Pt_2
vita quotidiana. Infine, riporta disforia anche per i genitali e per questo desidera procedere con gli interventi chirurgici di affermazione di genere” … “In conclusione, (all'anagrafe Pt_2
) presenta diagnosi di Incongruenza/Disforia di Genere secondo ICD-11 (codice Pt_1 Pt_1
HA60) e DSM 5 (codice 302.82), di cui è perfettamente consapevole e che provoca un elevato livello di sofferenza psichica”.
La parte attrice ha dimostrato stabilità emotiva, convinzione e perseveranza nel percorso intrapreso e nelle cure, tali da consentire di escludere che si tratti di una scelta contingente, momentanea o immotivata.
Sussistono quindi i presupposti per l'accoglimento della domanda di rettificazione dei dati anagrafici, considerato che il percorso psicologico accertato e le terapie ormonali intraprese dalla parte attrice appaiono sufficienti a ritenere che la rettificazione di attribuzione di sesso sia funzionale a garantire la piena tutela della sua salute psico-fisica.
Ne consegue che nel caso di specie non necessita alcuna autorizzazione giudiziale per procedere all'esecuzione del trattamento medico - chirurgico di adeguamento dei caratteri sessuali.
Nulla va disposto in merito alle spese di lite in quanto, seppure il presente procedimento camerale abbia natura contenziosa potendo esservi quali litisconsorzi necessari il coniuge o i figli dell'interessato, nel caso esaminato non ricorre questa ultima ipotesi di guisa che non vi è una parte soccombente, tanto meno può essere considerato soccombente il PM, parte necessaria del procedimento.
PQM
Il Tribunale di Firenze, in composizione collegiale, definitivamente decidendo, disattesa o assorbita ogni altra contraria istanza:
- dispone la rettificazione degli atti di stato civile di c.f. Parte_1
) nato il [...] a [...] e residente in [...], trascritti C.F._1
presso il Comune di Castel Fiorentino (FI), al n. 10, parte II, Serie B, anno 2000, mediante attribuzione di sesso da maschile a femminile e contestuale rettificazione del prenome da
“ ” a . Pt_1 Pt_2
- ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Castelfiorentino di provvedere alla rettificazione nel registro degli atti di nascita e ai relativi incombenti;
- accerta la non necessità dell'autorizzazione giudiziale all'esecuzione del trattamento medico- chirurgico per l'adeguamento dei caratteri sessuali di parte attrice da maschile a femminile
- Nulla sulle spese di lite. Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del 26.02.2025 su relazione del Giudice Serena
Lorenzetti
La Giudice on. rel. La Presidente
Dott.ssa Serena Lorenzetti Dott.ssa Monica Tarchi