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Sentenza 29 aprile 2025
Sentenza 29 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Ancona, sentenza 29/04/2025, n. 622 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Ancona |
| Numero : | 622 |
| Data del deposito : | 29 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 810/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ANCONA
SECONDA SEZIONE CIVILE
La Corte, nelle persone dei seguenti magistrati dott. Guido Federico Presidente dott. Anna Bora Consigliere dott. Valentina Rascioni Consigliere rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile in II grado iscritta al N° 810 del Ruolo generale dell'anno 2024, promossa da
(C.F. e (C.F. Parte_1 CodiceFiscale_1 Parte_2 [...]
), entrambi rappresentati e difesi dall'avv. Giuliano Pierpaoli per C.F._2 procura in calce all'atto di citazione in appello
- APPELLANTI -
CONTRO
(C.F. , in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 P.IVA_1 tempore, attraverso la procuratrice speciale Parte_3
rappresentata e difesa dall'avv. Marialucrezia Turco per procura in calce
[...] alla comparsa di costituzione in appello pagina 1 di 5 - APPELLATA –
NONCHE' CONTRO
(C.F. ) attraverso la procuratrice Controparte_2 P.IVA_2 speciale rappresentata e difesa dall'avv. Fabrizio Panzavuota per Parte_4 procura in calce alla comparsa di costituzione in primo grado
- APPELLATA -
ED INFINE CONTRO
Controparte_3 Controparte_4 [...]
Controparte_5 [...]
Controparte_6 Controparte_7
, già
[...] CP_8 Controparte_9 [...]
Controparte_10 Controparte_11 Controparte_12
,
[...] Controparte_13 Controparte_14 CP_15
[...]
- APPELLATI CONTUMACI -
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 920 pubblicata in data 02.05.2024 dal
Tribunale di Ancona
Sulle CONCLUSIONI
Per gli appellanti:
“Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello di Ancona, contrariis reiectis, in totale riforma della sentenza n. 920/2024 emessa dal Tribunale di Ancona in data 02/05/2024, comunicata in pari data e mai notificata, relativa alla causa iscritta al n. 3413/2022 R.G., acclarato che i creditori, senza giustificato motivo, non hanno provveduto al versamento del contributo nel termine perentorio stabilito ex art. 631 bis c.p.c., dichiarare l'estinzione della procedura esecutiva immobiliare iscritta al n. 166/2007 R.G.E. del tribunale di Ancona e conseguentemente ordinare ai creditori tutti, in solido tra loro, ex art. 632, comma II, c.p.c. la consegna ai debitori delle somme ricavate durante la procedura esecutiva di cui sopra. pagina 2 di 5 Dichiarare infine ex tunc l'inefficacia del pignoramento immobiliare eseguito il giorno 11/06/2007. Il tutto per i motivi di cui alla narrativa dei nostri scritti difensivi. Con vittoria di spese, competenze professionali del doppio grado, oltre al rimborso del 15% delle spese generali, IVA e CPA come per legge, il tutto da porre in solido a carico di tutti gli appellati e da distrarsi direttamente a favore del sottoscritto difensore“
Per l'appellata : CP_1
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, rigettata ogni contraria e specifica istanza, ragione ed eccezione: In via preliminare, dichiarare l'atto di appello inammissibile ai sensi degli artt. 342 e 348 bis c.p.c. per i motivi esposti nel corpo dell'atto; In via principale nel merito, rigettare integralmente l'appello proposto dai Sigg. e e le conclusioni ivi formulate, in quanto Parte_1 Parte_2 infon in le ragioni spiegate in narrativa, e per l'effetto confermare integralmente la sentenza n. 920/2024 del 2.5.2024 (R.G. 3413/2022) del Tribunale di Ancona.
- In ogni caso con vittoria di spese, competenze ed onorari del presente giudizio, oltre IVA e CPA”.
Per l'appellata : CP_2
“Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello di Ancona, contrariis reiectis: respingere con ogni e qualsiasi statuizione, di rito e/o di merito, l'impugnazione avverso la sentenza n. 920 resa in data 2/5/2024 dal Tribunale di Ancona all'esito del giudizio n. 3413/2022 R.G. e, per l'effetto, confermarla integralmente. Con vittoria di spese e compenso professionale anche del presente grado di giudizio”
MOTIVI DELLA DECISIONE
e hanno proposto appello avverso la sentenza con Parte_1 Parte_2 cui in data 02.05.2024 il Tribunale di Ancona ha rigettato l'opposizione proposta dagli odierni appellanti al fine di sentir dichiarare l'estinzione della procedura immobiliare avviata nei propri confronti per le ragioni ivi meglio illustrate.
pagina 3 di 5 Si sono costituiti nel presente grado la e la Controparte_1 Parte_4 ciascuna chiedendo il rigetto del gravame e la sentenza di primo grado.
Nonostante la regolarità della notifica, hanno invece preferito restare contumaci gli altri partecipanti alla procedura esecutiva.
Secondo quanto desumibile dalla lettura della pronuncia gravata e dallo stesso atto d'appello, peraltro, il e la hanno impugnato una sentenza Pt_1 Pt_2 che ha definito un giudizio di opposizione agli atti esecutivi, ovvero una pronuncia non impugnabile per espressa previsione degli artt. 617 e 618 comma III c.p.c..
S'impone quindi declaratoria d'inammissibilità dell'appello, con la conseguente condanna degli appellanti a rifondere le spese anticipate dalle appellate costituite, liquidate in dispositivo in considerazione del valore della causa e della modesta attività processuale svolta.
Va dato atto, inoltre, della sussistenza dei presupposti previsti dall'art. 13 comma
1 quater D.P.R. n. 115 del 2002 per il versamento da parte degli appellanti di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato in misura pari a quello dovuto per l'appello.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da e Parte_1
avverso la sentenza n. 920 pubblicata in data 02.05.2024 dal Parte_2
Tribunale di Ancona,
RIGETTA l'appello e per l'effetto
CONFERMA in ogni sua parte la sentenza gravata.
CONDANNA e , in via solidale tra loro, a rifondere in Parte_1 Parte_2 favore in favore della e della le spese Controparte_1 Controparte_2 del presente grado, liquidate per ciascuna in euro 3.600,00 per compenso professionale, oltre a rimborso forfettario spese generali nella misura del 15% e ad oneri fiscali e previdenziali nella misura di legge.
pagina 4 di 5 DA' ATTO della sussistenza dei presupposti previsti dall'art. 13 comma 1 quater
D.P.R. n. 115 del 2002 perché gli appellanti versino un ulteriore importo a titolo di contributo unificato in misura pari a quello dovuto per l'appello.
Così deciso in Ancona, nella camera di consiglio del 24 aprile 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente dott.ssa Valentina Rascioni dott. Guido Federico
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ANCONA
SECONDA SEZIONE CIVILE
La Corte, nelle persone dei seguenti magistrati dott. Guido Federico Presidente dott. Anna Bora Consigliere dott. Valentina Rascioni Consigliere rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile in II grado iscritta al N° 810 del Ruolo generale dell'anno 2024, promossa da
(C.F. e (C.F. Parte_1 CodiceFiscale_1 Parte_2 [...]
), entrambi rappresentati e difesi dall'avv. Giuliano Pierpaoli per C.F._2 procura in calce all'atto di citazione in appello
- APPELLANTI -
CONTRO
(C.F. , in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 P.IVA_1 tempore, attraverso la procuratrice speciale Parte_3
rappresentata e difesa dall'avv. Marialucrezia Turco per procura in calce
[...] alla comparsa di costituzione in appello pagina 1 di 5 - APPELLATA –
NONCHE' CONTRO
(C.F. ) attraverso la procuratrice Controparte_2 P.IVA_2 speciale rappresentata e difesa dall'avv. Fabrizio Panzavuota per Parte_4 procura in calce alla comparsa di costituzione in primo grado
- APPELLATA -
ED INFINE CONTRO
Controparte_3 Controparte_4 [...]
Controparte_5 [...]
Controparte_6 Controparte_7
, già
[...] CP_8 Controparte_9 [...]
Controparte_10 Controparte_11 Controparte_12
,
[...] Controparte_13 Controparte_14 CP_15
[...]
- APPELLATI CONTUMACI -
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 920 pubblicata in data 02.05.2024 dal
Tribunale di Ancona
Sulle CONCLUSIONI
Per gli appellanti:
“Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello di Ancona, contrariis reiectis, in totale riforma della sentenza n. 920/2024 emessa dal Tribunale di Ancona in data 02/05/2024, comunicata in pari data e mai notificata, relativa alla causa iscritta al n. 3413/2022 R.G., acclarato che i creditori, senza giustificato motivo, non hanno provveduto al versamento del contributo nel termine perentorio stabilito ex art. 631 bis c.p.c., dichiarare l'estinzione della procedura esecutiva immobiliare iscritta al n. 166/2007 R.G.E. del tribunale di Ancona e conseguentemente ordinare ai creditori tutti, in solido tra loro, ex art. 632, comma II, c.p.c. la consegna ai debitori delle somme ricavate durante la procedura esecutiva di cui sopra. pagina 2 di 5 Dichiarare infine ex tunc l'inefficacia del pignoramento immobiliare eseguito il giorno 11/06/2007. Il tutto per i motivi di cui alla narrativa dei nostri scritti difensivi. Con vittoria di spese, competenze professionali del doppio grado, oltre al rimborso del 15% delle spese generali, IVA e CPA come per legge, il tutto da porre in solido a carico di tutti gli appellati e da distrarsi direttamente a favore del sottoscritto difensore“
Per l'appellata : CP_1
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, rigettata ogni contraria e specifica istanza, ragione ed eccezione: In via preliminare, dichiarare l'atto di appello inammissibile ai sensi degli artt. 342 e 348 bis c.p.c. per i motivi esposti nel corpo dell'atto; In via principale nel merito, rigettare integralmente l'appello proposto dai Sigg. e e le conclusioni ivi formulate, in quanto Parte_1 Parte_2 infon in le ragioni spiegate in narrativa, e per l'effetto confermare integralmente la sentenza n. 920/2024 del 2.5.2024 (R.G. 3413/2022) del Tribunale di Ancona.
- In ogni caso con vittoria di spese, competenze ed onorari del presente giudizio, oltre IVA e CPA”.
Per l'appellata : CP_2
“Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello di Ancona, contrariis reiectis: respingere con ogni e qualsiasi statuizione, di rito e/o di merito, l'impugnazione avverso la sentenza n. 920 resa in data 2/5/2024 dal Tribunale di Ancona all'esito del giudizio n. 3413/2022 R.G. e, per l'effetto, confermarla integralmente. Con vittoria di spese e compenso professionale anche del presente grado di giudizio”
MOTIVI DELLA DECISIONE
e hanno proposto appello avverso la sentenza con Parte_1 Parte_2 cui in data 02.05.2024 il Tribunale di Ancona ha rigettato l'opposizione proposta dagli odierni appellanti al fine di sentir dichiarare l'estinzione della procedura immobiliare avviata nei propri confronti per le ragioni ivi meglio illustrate.
pagina 3 di 5 Si sono costituiti nel presente grado la e la Controparte_1 Parte_4 ciascuna chiedendo il rigetto del gravame e la sentenza di primo grado.
Nonostante la regolarità della notifica, hanno invece preferito restare contumaci gli altri partecipanti alla procedura esecutiva.
Secondo quanto desumibile dalla lettura della pronuncia gravata e dallo stesso atto d'appello, peraltro, il e la hanno impugnato una sentenza Pt_1 Pt_2 che ha definito un giudizio di opposizione agli atti esecutivi, ovvero una pronuncia non impugnabile per espressa previsione degli artt. 617 e 618 comma III c.p.c..
S'impone quindi declaratoria d'inammissibilità dell'appello, con la conseguente condanna degli appellanti a rifondere le spese anticipate dalle appellate costituite, liquidate in dispositivo in considerazione del valore della causa e della modesta attività processuale svolta.
Va dato atto, inoltre, della sussistenza dei presupposti previsti dall'art. 13 comma
1 quater D.P.R. n. 115 del 2002 per il versamento da parte degli appellanti di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato in misura pari a quello dovuto per l'appello.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da e Parte_1
avverso la sentenza n. 920 pubblicata in data 02.05.2024 dal Parte_2
Tribunale di Ancona,
RIGETTA l'appello e per l'effetto
CONFERMA in ogni sua parte la sentenza gravata.
CONDANNA e , in via solidale tra loro, a rifondere in Parte_1 Parte_2 favore in favore della e della le spese Controparte_1 Controparte_2 del presente grado, liquidate per ciascuna in euro 3.600,00 per compenso professionale, oltre a rimborso forfettario spese generali nella misura del 15% e ad oneri fiscali e previdenziali nella misura di legge.
pagina 4 di 5 DA' ATTO della sussistenza dei presupposti previsti dall'art. 13 comma 1 quater
D.P.R. n. 115 del 2002 perché gli appellanti versino un ulteriore importo a titolo di contributo unificato in misura pari a quello dovuto per l'appello.
Così deciso in Ancona, nella camera di consiglio del 24 aprile 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente dott.ssa Valentina Rascioni dott. Guido Federico
pagina 5 di 5