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Sentenza 3 giugno 2024
Sentenza 3 giugno 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bari, sentenza 03/06/2024, n. 884 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bari |
| Numero : | 884 |
| Data del deposito : | 3 giugno 2024 |
Testo completo
n. 933/2022 R.G.
Repubblica Italiana IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Bari - Sezione per le controversie in materia di lavoro, previdenza e assistenza - composta dai Magistrati:
1) Dott. ssa Manuela Saracino Presidente
2) Dott. Pietro Mastrorilli Consigliere
3) Dott. ssa Elvira Palma Consigliere rel. ha emesso la seguente
SENTENZA nella controversia iscritta nel R.G. al numero sopra indicato;
TRA
(19.01.1972 –Cerignola), rappresentato e difeso Parte_1 dall'Avv. to Francesco di Natale;
-Appellante-
E
, con sede in Controparte_1
Roma, rappresentato e difeso dall'Avv. to Chiara Contursi;
-Appellato-
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO 1. Con sentenza n. 648/2022, emessa in data 16.02.2022, il Tribunale del lavoro di Foggia: a) accoglieva l'opposizione spiegata dall avverso il CP_2 decreto n. 787/2020 con il quale gli si ingiungeva il pagamento, in favore di
, della complessiva somma di € 3.861,22 oltre accessori e Parte_1 spese della procedura monitoria, a titolo di indennità di disoccupazione per l'anno 2019, e revocava il concesso decreto ingiuntivo;
b) condannava il ricorrente al pagamento, in favore dell , delle spese di lite, liquidate CP_2 complessivamente in € 1.000,00, oltre accessori di legge.
2. Con ricorso del 19.07.2022 ha interposto appello Parte_1 avverso la sentenza di primo grado per i motivi di seguito esposti e valutati. L si è costituito con memoria depositata il 21.05.2024, insistendo per CP_2 la conferma della pronuncia gravata. Acquisiti il fascicolo d'ufficio relativo al primo grado di giudizio e i documenti prodotti dalle parti, all'odierna udienza, all'esito della discussione, si procedeva come da infrascritto dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE 3. Al fine di meglio corrispondere al motivo di appello proposto, giova riepilogare brevemente i fatti di causa. 3.1. Con ricorso per decreto ingiuntivo del 5.10.2020 Parte_1 deduceva: di avere prestato attività lavorativa nell'anno 2019 in qualità di bracciante agricolo subordinato presso l'azienda agricola di dal Parte_2
07.05.2019 al 31.12.2019 per n. 102 giornate, nonché attività commerciale per n. 56 giornate presso la ” dal 02.05.2019 Organizzazione_1 al 30.12.2019; di essere stato regolarmente iscritto negli elenchi bracciantili del comune di residenza (Cerignola), con conseguente accredito contributivo;
di avere diritto, in quanto in possesso del biennio assicurativo previsto dalla legge e del requisito contributivo, ad ottenere l'indennità di disoccupazione agricola
- invocata senza esito alcuno con domanda amministrativa del 13.02.2020 - rapportata a n. 158 giornate complessive, per un importo pari ad € 3.861,22, in virtù della prevalenza di attività prestata nel settore agricolo (n. 102 giornate) a fronte della minore attività resa nel settore commerciale/industriale (n. 56 giornate), in applicazione dell'art. 1, commi 55/57, della Legge n. 247/2007 che richiama, ai fini della liquidazione dell'indennità suddetta, i “periodi di lavoro” realmente svolti in entrambi i settori;
di essere il suddetto criterio della 'prevalenza' richiamato, ai fini della erogazione dell'indennità di disoccupazione agricola, anche nella Circolare n. 142/2012. CP_2
3.2. Il Tribunale del lavoro di Foggia in data 12.10.2020 concedeva il decreto ingiuntivo con provvedimento n. 787/2020, avverso il quale spiegava opposizione l con ricorso del 26.11.2020, chiedendone la revoca per CP_2 insussistenza del requisito di legge, eccependo avere il Sinerchia prestato nel settore commerciale attività lavorativa con contratto part-time verticale dal
02.05.2019 al 30.12.2019, per complessive n. 262 giornate, di cui n. 56 lavorate e n. 206 non lavorate ma computabili come lavoro non agricolo, avendo il lavoratore volontariamente optato per il part-time verticale che presuppone la perduranza del rapporto lavorativo per l'intero arco temporale;
concludeva, pertanto, per l'assoluta infondatezza della domanda avanzata in via monitoria.
3.3. Con la sentenza dianzi indicata il Tribunale accoglieva l'opposizione spiegata dall e revocava il concesso decreto ingiuntivo. CP_2
A fondamento della decisione così argomentava:
< del Funzionario titolare della prativa, dr. il quale ha CP_2 Persona_1 riferito che la liquidazione è avvenuta in ragione di 1 giornata (€ 27,16) avendo il ricorrente in monitorio lavorato in settore diverso per 56 giornate ….con 206 giornate non lavorate e che la liquidazione di n. 1 giornate è avvenuta sulla base delle Circolari 55/2006 e 24/2009. Come si deduce anche nell'atto di opposizione, la indennizzabilità è stata esclusa per i periodi di pausa (rif. Cassazione civile sez. un., 06/02/2003, n.1732) che escludono la ricorrenza di una disoccupazione involontaria. Questione del tutto diversa da quella che invoca la prevalenza o l'inclusione nel calcolo delle giornate in settori diversi. I giorni retribuiti sono quelli che si rilevano negli estrapolati mensili Org_2 per l'anno 2019, dai quali il ricorrente ha lavorato per la di Org_3 Org_1 per 56 giornate ed in regime di part time verticale.
[...]
Nel ricorso per ingiunzione non si è considerato che quelle 56 giornate sono state svolte- mese per mese- in regime di part time verticale; e ciò preclude l'indennizzabilità del periodo. La stipulazione di un contratto di lavoro a tempo parziale su base annua (esattamente come nel caso di specie) dipende dalla libera volontà del lavoratore contraente e perciò non dà luogo a disoccupazione involontaria, ossia indennizzabile, nei periodi di pausa. La volontarietà della limitazione temporale è rilevabile dall'espressione "lavoratori disponibili a svolgere.......", contenuta nell'art. 5, comma 1, l. n. 726 del 1984. Nel settore del pubblico impiego la trasformazione del rapporto a tempo pieno in rapporto a tempo parziale è, anch'essa, condizionata alla sola domanda del dipendente (art. 1, comma 58, l. n. 662 del 1996).
E se è vero che talvolta la volontà del lavoratore che sceglie il tempo parziale è condizionata dalle oggettive caratteristiche della prestazione, così come avviene nelle lavorazioni stagionali, è altrettanto vero che queste sono necessariamente di numero limitato nonché tassativamente specificate dalla pubblica amministrazione (cfr. art. 76, secondo comma, r.d.l. n. 1827 del 1935), ossia non aumentabili a volontà, mentre la conclusione di contratti a tempo parziale, siccome rimessa alla volontà privata, è suscettibile di estensione illimitata (Cassazione civile sez. un., 06/02/2003, n.1732, cit.) In definitiva la stipulazione, nell'anno di riferimento, di un contratto part- time verticale impedisce di ritenere che si sia verificata una inattività indennizzabile nei termini invocati in ricorso.
Le spese seguono la soccombenza, liquidate come in dispositivo in assenza di dichiarazione di esonero>>.
4. Con un unico motivo di appello oppone il l'erroneità della Parte_1 statuizione gravata per avere omesso il Tribunale di considerare l'attività realmente esperita in entrambi i settori, emergendo dalle buste paga agli atti che le giornate effettivamente retribuite, perché effettivamente lavorate, nel settore commerciale erano soltanto n. 56, mentre nel settore agricolo le giornate lavorate ammontavano a n. 102, con conseguente prevalenza del lavoro nel settore agricolo e diritto ad ottenere, quindi, la liquidazione dell'indennità di disoccupazione agricola per complessive n. 158 giornate indennizzabili. Richiama, a supporto della propria prospettazione difensiva, nuovamente la legge n. 247/2007 all'art. 1, comma 56, la quale statuisce che ai fini della valutazione delle giornate di disoccupazione agricola da indennizzare, bisogna prendere in considerazione, oltre alle giornate svolte nel settore agricolo, anche quelle dipendenti svolte nel settore non agricolo purché, nell'anno o nel biennio cui si riferisce la domanda, sia prevalente l'attività svolta nel settore agricolo.
5. La doglianza è infondata, essendo la statuizione impugnata immune da vizi. L'assunto da cui muove l'appellante, secondo cui devono calcolarsi nel settore commercio soltanto le giornate di effettivo espletamento dell'attività lavorativa (in relazione alla quale avrebbe ricevuto la retribuzione), pari nella specie a n. 56, e non anche le giornate in pausa (pari a n. 206) connaturali alla tipologia del contratto part-time verticale stipulato volontariamente con la
” dal 02.05.2019 al 30.12.2019, contrasta Organizzazione_1 con il dettato normativo come interpretato dalla giurisprudenza di legittimità. Ed invero, la Suprema Corte a Sezioni Unite, risolvendo il contrasto insorto tra le sezioni semplici, ha chiarito che non spetta l'indennità di disoccupazione (involontaria) ai dipendenti che prestano lavoro con attività a tempo pieno, ma limitatamente ad alcuni periodi dell'anno, per i periodi di sospensione del lavoro previsti nel contratto, in quanto la stipulazione di un contratto di lavoro a tempo parziale su base annua dipende dalla libera volontà del lavoratore contraente e perciò non dà luogo a disoccupazione involontaria, ossia indennizzabile nei periodi di pausa (Cass., Sez Un., 06.02.2003, n. 1732).
Va aggiunto che la Corte Costituzionale con la sentenza n. 121 del 24.03.2006, sia pure relativamente alla indennità di disoccupazione ordinaria, ha escluso l'incostituzionalità dell'art. 45, terzo comma, R.D.L. n. 1827 del 1935 nella parte in cui non contempla tra i lavoratori disoccupati involontari i lavoratori occupati con contratto a tempo parziale verticale su base annua ultrasemestrale che abbiano chiesto di essere tenuti iscritti nelle liste di collocamento per i periodi di inattività, affermando il principio- che qui rileva- secondo cui “nel lavoro a tempo parziale verticale il rapporto prosegue anche durante il periodo di sosta, pur con la sospensione delle corrispettive prestazioni, in attesa dell'inizio della nuova fase lavorativa”, sottolineando la non assimilabilità di tale fattispecie con quelle esaminate con le pronunce n.
160 del 1974 e n. 132 del 1991. Dall'applicazione dei suesposti principi al caso in esame, consegue che avendo il contrattualmente e volontariamente stabilito, nell'anno di Parte_1 riferimento, con la datrice di lavoro ” la Organizzazione_1 sospensione della prestazione lavorativa per le giornate ulteriori alle n. 56 effettuate nell'arco temporale dal 02.05.2019 al 30.12.2019, non può invocare la indennizzabilità delle giornate in pausa, pur con la sospensione delle corrispettive prestazioni, in quanto rientranti comunque nel rapporto lavorativo sospeso - in attesa dell'inizio della nuova fase lavorativa - che pertanto deve ritenersi come comprensivo di n. 262 giornate. Il rapporto di lavoro sostanzialmente prosegue, con la conseguenza che questo perdurare assicura al lavoratore una stabilità e una sicurezza retributiva, che impediscono di considerare costituzionalmente obbligata una tutela previdenziale della retribuzione nei periodi di pausa della prestazione lavorativa. In conclusione i periodi di inattività in caso di lavoro part-time verticale non possono essere indennizzati nè con l'indennità di disoccupazione ordinaria con requisiti normali, nè con l'indennità ordinaria di disoccupazione con requisiti ridotti. Non essendovi altri motivi di doglianza, la sentenza impugnata deve essere in ogni parte confermata. 6. In conclusione, alla stregua di tutte le argomentazioni esposte, l'appello va rigettato.
Confermata la sentenza di primo grado, il regime delle spese di gravame può essere regolato ai sensi dell'art. 152 disp. att. c.p.c. Deve, infine, darsi atto della sussistenza dei presupposti per l'applicazione dell'art. 13, comma 1 quater, del D.P.R. n. 115 del 2002, come modificato dall'art. 1, comma 17, della L. n. 228 del 2012. Spetta, invece, all'amministrazione giudiziaria verificare la debenza in concreto del contributo per l'inesistenza di cause originarie o sopravvenute di esenzione dal suo pagamento (si veda Cass., Sez. un., n. 4315 del 2020).
P.Q.M.
La Corte di Appello di Bari, Sezione Lavoro, definitivamente pronunciando sull'appello proposto con ricorso depositato in data 19.07.2022 da Parte_1
nei confronti dell , avverso la sentenza n. 648/2022 emessa dal
[...] CP_2
Tribunale di Foggia, sezione lavoro, il 16.02.2022, così provvede: rigetta l'appello; conferma la sentenza impugnata;
dichiara irripetibili le spese del presente giudizio di appello;
dichiara la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, se dovuto. Così deciso in Bari, il 30 maggio 2024
Il Presidente
Dott. ssa Manuela Saracino Il Consigliere Estensore
Dott.ssa Elvira Palma
Repubblica Italiana IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Bari - Sezione per le controversie in materia di lavoro, previdenza e assistenza - composta dai Magistrati:
1) Dott. ssa Manuela Saracino Presidente
2) Dott. Pietro Mastrorilli Consigliere
3) Dott. ssa Elvira Palma Consigliere rel. ha emesso la seguente
SENTENZA nella controversia iscritta nel R.G. al numero sopra indicato;
TRA
(19.01.1972 –Cerignola), rappresentato e difeso Parte_1 dall'Avv. to Francesco di Natale;
-Appellante-
E
, con sede in Controparte_1
Roma, rappresentato e difeso dall'Avv. to Chiara Contursi;
-Appellato-
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO 1. Con sentenza n. 648/2022, emessa in data 16.02.2022, il Tribunale del lavoro di Foggia: a) accoglieva l'opposizione spiegata dall avverso il CP_2 decreto n. 787/2020 con il quale gli si ingiungeva il pagamento, in favore di
, della complessiva somma di € 3.861,22 oltre accessori e Parte_1 spese della procedura monitoria, a titolo di indennità di disoccupazione per l'anno 2019, e revocava il concesso decreto ingiuntivo;
b) condannava il ricorrente al pagamento, in favore dell , delle spese di lite, liquidate CP_2 complessivamente in € 1.000,00, oltre accessori di legge.
2. Con ricorso del 19.07.2022 ha interposto appello Parte_1 avverso la sentenza di primo grado per i motivi di seguito esposti e valutati. L si è costituito con memoria depositata il 21.05.2024, insistendo per CP_2 la conferma della pronuncia gravata. Acquisiti il fascicolo d'ufficio relativo al primo grado di giudizio e i documenti prodotti dalle parti, all'odierna udienza, all'esito della discussione, si procedeva come da infrascritto dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE 3. Al fine di meglio corrispondere al motivo di appello proposto, giova riepilogare brevemente i fatti di causa. 3.1. Con ricorso per decreto ingiuntivo del 5.10.2020 Parte_1 deduceva: di avere prestato attività lavorativa nell'anno 2019 in qualità di bracciante agricolo subordinato presso l'azienda agricola di dal Parte_2
07.05.2019 al 31.12.2019 per n. 102 giornate, nonché attività commerciale per n. 56 giornate presso la ” dal 02.05.2019 Organizzazione_1 al 30.12.2019; di essere stato regolarmente iscritto negli elenchi bracciantili del comune di residenza (Cerignola), con conseguente accredito contributivo;
di avere diritto, in quanto in possesso del biennio assicurativo previsto dalla legge e del requisito contributivo, ad ottenere l'indennità di disoccupazione agricola
- invocata senza esito alcuno con domanda amministrativa del 13.02.2020 - rapportata a n. 158 giornate complessive, per un importo pari ad € 3.861,22, in virtù della prevalenza di attività prestata nel settore agricolo (n. 102 giornate) a fronte della minore attività resa nel settore commerciale/industriale (n. 56 giornate), in applicazione dell'art. 1, commi 55/57, della Legge n. 247/2007 che richiama, ai fini della liquidazione dell'indennità suddetta, i “periodi di lavoro” realmente svolti in entrambi i settori;
di essere il suddetto criterio della 'prevalenza' richiamato, ai fini della erogazione dell'indennità di disoccupazione agricola, anche nella Circolare n. 142/2012. CP_2
3.2. Il Tribunale del lavoro di Foggia in data 12.10.2020 concedeva il decreto ingiuntivo con provvedimento n. 787/2020, avverso il quale spiegava opposizione l con ricorso del 26.11.2020, chiedendone la revoca per CP_2 insussistenza del requisito di legge, eccependo avere il Sinerchia prestato nel settore commerciale attività lavorativa con contratto part-time verticale dal
02.05.2019 al 30.12.2019, per complessive n. 262 giornate, di cui n. 56 lavorate e n. 206 non lavorate ma computabili come lavoro non agricolo, avendo il lavoratore volontariamente optato per il part-time verticale che presuppone la perduranza del rapporto lavorativo per l'intero arco temporale;
concludeva, pertanto, per l'assoluta infondatezza della domanda avanzata in via monitoria.
3.3. Con la sentenza dianzi indicata il Tribunale accoglieva l'opposizione spiegata dall e revocava il concesso decreto ingiuntivo. CP_2
A fondamento della decisione così argomentava:
< del Funzionario titolare della prativa, dr. il quale ha CP_2 Persona_1 riferito che la liquidazione è avvenuta in ragione di 1 giornata (€ 27,16) avendo il ricorrente in monitorio lavorato in settore diverso per 56 giornate ….con 206 giornate non lavorate e che la liquidazione di n. 1 giornate è avvenuta sulla base delle Circolari 55/2006 e 24/2009. Come si deduce anche nell'atto di opposizione, la indennizzabilità è stata esclusa per i periodi di pausa (rif. Cassazione civile sez. un., 06/02/2003, n.1732) che escludono la ricorrenza di una disoccupazione involontaria. Questione del tutto diversa da quella che invoca la prevalenza o l'inclusione nel calcolo delle giornate in settori diversi. I giorni retribuiti sono quelli che si rilevano negli estrapolati mensili Org_2 per l'anno 2019, dai quali il ricorrente ha lavorato per la di Org_3 Org_1 per 56 giornate ed in regime di part time verticale.
[...]
Nel ricorso per ingiunzione non si è considerato che quelle 56 giornate sono state svolte- mese per mese- in regime di part time verticale; e ciò preclude l'indennizzabilità del periodo. La stipulazione di un contratto di lavoro a tempo parziale su base annua (esattamente come nel caso di specie) dipende dalla libera volontà del lavoratore contraente e perciò non dà luogo a disoccupazione involontaria, ossia indennizzabile, nei periodi di pausa. La volontarietà della limitazione temporale è rilevabile dall'espressione "lavoratori disponibili a svolgere.......", contenuta nell'art. 5, comma 1, l. n. 726 del 1984. Nel settore del pubblico impiego la trasformazione del rapporto a tempo pieno in rapporto a tempo parziale è, anch'essa, condizionata alla sola domanda del dipendente (art. 1, comma 58, l. n. 662 del 1996).
E se è vero che talvolta la volontà del lavoratore che sceglie il tempo parziale è condizionata dalle oggettive caratteristiche della prestazione, così come avviene nelle lavorazioni stagionali, è altrettanto vero che queste sono necessariamente di numero limitato nonché tassativamente specificate dalla pubblica amministrazione (cfr. art. 76, secondo comma, r.d.l. n. 1827 del 1935), ossia non aumentabili a volontà, mentre la conclusione di contratti a tempo parziale, siccome rimessa alla volontà privata, è suscettibile di estensione illimitata (Cassazione civile sez. un., 06/02/2003, n.1732, cit.) In definitiva la stipulazione, nell'anno di riferimento, di un contratto part- time verticale impedisce di ritenere che si sia verificata una inattività indennizzabile nei termini invocati in ricorso.
Le spese seguono la soccombenza, liquidate come in dispositivo in assenza di dichiarazione di esonero>>.
4. Con un unico motivo di appello oppone il l'erroneità della Parte_1 statuizione gravata per avere omesso il Tribunale di considerare l'attività realmente esperita in entrambi i settori, emergendo dalle buste paga agli atti che le giornate effettivamente retribuite, perché effettivamente lavorate, nel settore commerciale erano soltanto n. 56, mentre nel settore agricolo le giornate lavorate ammontavano a n. 102, con conseguente prevalenza del lavoro nel settore agricolo e diritto ad ottenere, quindi, la liquidazione dell'indennità di disoccupazione agricola per complessive n. 158 giornate indennizzabili. Richiama, a supporto della propria prospettazione difensiva, nuovamente la legge n. 247/2007 all'art. 1, comma 56, la quale statuisce che ai fini della valutazione delle giornate di disoccupazione agricola da indennizzare, bisogna prendere in considerazione, oltre alle giornate svolte nel settore agricolo, anche quelle dipendenti svolte nel settore non agricolo purché, nell'anno o nel biennio cui si riferisce la domanda, sia prevalente l'attività svolta nel settore agricolo.
5. La doglianza è infondata, essendo la statuizione impugnata immune da vizi. L'assunto da cui muove l'appellante, secondo cui devono calcolarsi nel settore commercio soltanto le giornate di effettivo espletamento dell'attività lavorativa (in relazione alla quale avrebbe ricevuto la retribuzione), pari nella specie a n. 56, e non anche le giornate in pausa (pari a n. 206) connaturali alla tipologia del contratto part-time verticale stipulato volontariamente con la
” dal 02.05.2019 al 30.12.2019, contrasta Organizzazione_1 con il dettato normativo come interpretato dalla giurisprudenza di legittimità. Ed invero, la Suprema Corte a Sezioni Unite, risolvendo il contrasto insorto tra le sezioni semplici, ha chiarito che non spetta l'indennità di disoccupazione (involontaria) ai dipendenti che prestano lavoro con attività a tempo pieno, ma limitatamente ad alcuni periodi dell'anno, per i periodi di sospensione del lavoro previsti nel contratto, in quanto la stipulazione di un contratto di lavoro a tempo parziale su base annua dipende dalla libera volontà del lavoratore contraente e perciò non dà luogo a disoccupazione involontaria, ossia indennizzabile nei periodi di pausa (Cass., Sez Un., 06.02.2003, n. 1732).
Va aggiunto che la Corte Costituzionale con la sentenza n. 121 del 24.03.2006, sia pure relativamente alla indennità di disoccupazione ordinaria, ha escluso l'incostituzionalità dell'art. 45, terzo comma, R.D.L. n. 1827 del 1935 nella parte in cui non contempla tra i lavoratori disoccupati involontari i lavoratori occupati con contratto a tempo parziale verticale su base annua ultrasemestrale che abbiano chiesto di essere tenuti iscritti nelle liste di collocamento per i periodi di inattività, affermando il principio- che qui rileva- secondo cui “nel lavoro a tempo parziale verticale il rapporto prosegue anche durante il periodo di sosta, pur con la sospensione delle corrispettive prestazioni, in attesa dell'inizio della nuova fase lavorativa”, sottolineando la non assimilabilità di tale fattispecie con quelle esaminate con le pronunce n.
160 del 1974 e n. 132 del 1991. Dall'applicazione dei suesposti principi al caso in esame, consegue che avendo il contrattualmente e volontariamente stabilito, nell'anno di Parte_1 riferimento, con la datrice di lavoro ” la Organizzazione_1 sospensione della prestazione lavorativa per le giornate ulteriori alle n. 56 effettuate nell'arco temporale dal 02.05.2019 al 30.12.2019, non può invocare la indennizzabilità delle giornate in pausa, pur con la sospensione delle corrispettive prestazioni, in quanto rientranti comunque nel rapporto lavorativo sospeso - in attesa dell'inizio della nuova fase lavorativa - che pertanto deve ritenersi come comprensivo di n. 262 giornate. Il rapporto di lavoro sostanzialmente prosegue, con la conseguenza che questo perdurare assicura al lavoratore una stabilità e una sicurezza retributiva, che impediscono di considerare costituzionalmente obbligata una tutela previdenziale della retribuzione nei periodi di pausa della prestazione lavorativa. In conclusione i periodi di inattività in caso di lavoro part-time verticale non possono essere indennizzati nè con l'indennità di disoccupazione ordinaria con requisiti normali, nè con l'indennità ordinaria di disoccupazione con requisiti ridotti. Non essendovi altri motivi di doglianza, la sentenza impugnata deve essere in ogni parte confermata. 6. In conclusione, alla stregua di tutte le argomentazioni esposte, l'appello va rigettato.
Confermata la sentenza di primo grado, il regime delle spese di gravame può essere regolato ai sensi dell'art. 152 disp. att. c.p.c. Deve, infine, darsi atto della sussistenza dei presupposti per l'applicazione dell'art. 13, comma 1 quater, del D.P.R. n. 115 del 2002, come modificato dall'art. 1, comma 17, della L. n. 228 del 2012. Spetta, invece, all'amministrazione giudiziaria verificare la debenza in concreto del contributo per l'inesistenza di cause originarie o sopravvenute di esenzione dal suo pagamento (si veda Cass., Sez. un., n. 4315 del 2020).
P.Q.M.
La Corte di Appello di Bari, Sezione Lavoro, definitivamente pronunciando sull'appello proposto con ricorso depositato in data 19.07.2022 da Parte_1
nei confronti dell , avverso la sentenza n. 648/2022 emessa dal
[...] CP_2
Tribunale di Foggia, sezione lavoro, il 16.02.2022, così provvede: rigetta l'appello; conferma la sentenza impugnata;
dichiara irripetibili le spese del presente giudizio di appello;
dichiara la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, se dovuto. Così deciso in Bari, il 30 maggio 2024
Il Presidente
Dott. ssa Manuela Saracino Il Consigliere Estensore
Dott.ssa Elvira Palma