TAR Firenze, sez. III, sentenza 08/04/2026, n. 693
TAR
Sentenza 8 aprile 2026

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  • Accolto
    Violazione e/o falsa applicazione di legge - Violazione e/o falsa applicazione art. 20 D. Lgs. 75/2017 - Eccesso di potere

    Il Collegio ritiene che la corretta interpretazione dell’art. 20, comma 2, D. Lgs. n. 75/2017 consenta di ricomprendere nella nozione di “contratto di lavoro flessibile” anche le prestazioni di specialista ambulatoriale svolte in regime di convenzionamento. La nozione di “contratto di lavoro flessibile” cui fa riferimento l’art. 20, comma 2, D. Lgs. n. 75/2017 è da intendere in modo esteso, atteso che la disposizione in parola si connota per un preciso favor partecipationis. Il rapporto di convenzionamento è riconducibile alla categoria della parasubordinazione e non rientra nelle esclusioni espressamente previste dal bando.

  • Accolto
    Eccesso di potere sotto altro profilo - Manifesta illogicità del provvedimento impugnato - Violazione dei principi di buon andamento ed imparzialità della PA

    La decisione di non valutare il rapporto di specialista ambulatoriale non trova giustificazione, considerato che la ricorrente ha svolto tale attività in regime di convenzionamento per un periodo di sei mesi, individuata quale avente diritto all’assegnazione di un turno per esigenze legate a un progetto finanziato, con un impegno di 38 ore settimanali, configurandosi come lavoro autonomo ai sensi dell’art. 53, comma 1, del TUIR.

  • Accolto
    Violazione e/o falsa applicazione della legge sul procedimento amministrativo - Difetto di istruttoria - Travisamento dei fatti

    Il Collegio ritiene che il rapporto di lavoro dedotto dalla ricorrente rientri tra quelli che il bando di concorso considera idonei al fine di integrare il requisito di ammissione alla procedura di stabilizzazione che prevede lo svolgimento di “almeno tre anni di contratto, negli ultimi otto anni, anche non continuativi e con diverse tipologie di contratti di lavoro flessibili”.

  • Altro
    Violazione e/o falsa applicazione art. 3 della l. 241/90 - Difetto di motivazione

    La natura radicale dei vizi accertati esenta il Collegio dall’esame della quarta censura con la quale la ricorrente ha contestato il provvedimento impugnato per vizio di motivazione.

  • Accolto
    Atto presupposto, connesso e/o consequenziale

    L'accoglimento del ricorso principale comporta l'annullamento degli atti consequenziali.

  • Rigettato
    Impugnazione del bando

    L'impugnazione del bando è assorbita dall'accoglimento del ricorso avverso il provvedimento di esclusione.

  • Accolto
    Ammissione con riserva e graduatoria

    L'annullamento del provvedimento di esclusione comporta il consolidamento della posizione in graduatoria conseguita dalla ricorrente a seguito dell'ammissione con riserva.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Firenze, sez. III, sentenza 08/04/2026, n. 693
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Firenze
    Numero : 693
    Data del deposito : 8 aprile 2026
    Fonte ufficiale :

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