Articolo 60 della Legge 29 febbraio 1968, n. 81
Articolo 59Articolo 61
Versione
15 marzo 1968
Art. 60.
L'autorizzazione di spesa di lire 15 miliardi recata per l'anno finanziario 1968, dall' articolo 1 della legge 27 ottobre 1965, n. 1200 , per la esecuzione di opere portuali e per l'ammodernamento ed il rinnovamento del parco effossorio del servizio escavazione porti, e' aumentata della somma di lire 5.000.000.000 che si inscrive nello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici.
Ai termini dell'articolo 6, terzo comma, della citata legge 27 ottobre 1965, n. 1200 , l'importo complessivo di lire 20.000.000.000 e' ripartito in ragione di lire 19.200.000.000 per opere portuali e lire 800.000.000 per ammodernamento e rinnovamento del parco effossorio del servizio escavazione porti.
Entrata in vigore il 15 marzo 1968