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Sentenza 15 dicembre 2025
Sentenza 15 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Monza, sentenza 15/12/2025, n. 2284 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Monza |
| Numero : | 2284 |
| Data del deposito : | 15 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2056 / 2024
REPUBBLICA ITALIANA
NEL NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MONZA
Sezione Quarta Civile
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio in persona dei seguenti magistrati: dott.ssa Laura GAGGIOTTI Presidente dott.ssa Michela Benedetta BORDIERI Giudice dott.ssa TH IL ANCONA Giudice Rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al numero di ruolo di cui sopra, promosso con ricorso depositato in data
21/03/2024 tra
(C.F. ) nato a [...] il [...], Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'Avv. TAMBORINI MARIA GABRIELLA ed elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore, giusta procura in atti;
RICORRENTE
e
(C.F. ), nata in [...] il [...], Controparte_1 C.F._2 rappresentata e difesa dall'Avv. SANSONE AMINA ed elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore, giusta procura in atti;
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO – IN PERSONA DEL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA
PRESSO LA PROCURA DELLA REPUBBLICA DI MONZA
OGGETTO: regolamentazione delle condizioni afferenti ai figli nati fuori dal matrimonio
Causa trattenuta in decisione all'udienza dell'11.12.2025 ove le parti hanno dichiarato di essere addivenute ad un accordo volto alla definizione in via consensuale della controversia.
Le parti hanno pertanto chiesto al Tribunale di accogliersi e recepirsi le seguenti
CONCLUSIONI CONGIUNTE
1. Disporsi l'affido del figlio minore all'Ente di residenza, allo stato Comune di OV AN, Per_1 con mantenimento della residenza anagrafica presso il padre;
il servizio sociale affidatario monitorerà che i genitori riescano ad assumere decisioni riguardanti in autonomia, intervenendo esclusivamente Per_1 in caso di disaccordo tra i genitori;
la durata dell'affido sarà di 24 mesi dalla data del provvedimento definitorio, salva la possibilità di chiedere anticipatamente la revoca dell'affido all'Ente qualora venissero meno i presupposti.
2. Conferma dell'attuale collocamento paritetico di così organizzato: sta presso il padre Per_1 Per_1 il martedì con pernotto, giovedì con pernotto, venerdì con pernotto e il sabato sino alle 20:30; Per_1 sta con la madre i restanti giorni. Le festività natalizie saranno suddivise a metà con alternanza dei periodi anno per anno. 2025 sarà di competenza paterna. Le vacanze pasquali saranno suddivise a metà Per_2 salvo diversi e migliori accordi tra i genitori;
durante il periodo estivo ciascun genitore potrà stare con per due settimane, anche consecutive, da definirsi entro il 30 aprile di ogni anno. I ponti Per_1 seguiranno il calendario ordinario, salvo migliori accordi.
3. Le parti concordano che concorrerà al mantenimento di versando, con decorrenza Parte_1 Per_1 da dicembre 2025, la somma mensile di euro 300,00 entro il giorno 5 di ogni mese e per 12 mensilità all'anno, con rivalutazione annuale ISTAT. I genitori concordano che la mensa rientri nel mantenimento ordinario con impegno dei genitori a gestire l'applicazione attinente alla mensa;
il padre continuerà a pagare il 100% delle spese logopediche. Tutte le restanti spese straordinarie come da protocollo in uso presso il Tribunale di Monza saranno suddivise tra i genitori al 50%.
4. L'A.U. erogato dall' sarà percepito integralmente da;
CP_2 Controparte_1
5. Rinuncia a ogni altra istanza e alle memorie ex art. 473-bis.28 c.p.c.;
6. Spese di lite compensate.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il Collegio ritiene di dover accogliere e recepire gli accordi raggiunti tra le parti in quanto, oltre ad apparire in conformità alla legge, sono tali da assicurare e garantire il preminente interesse del figlio minore
(n. 04.04.2018). Per_1
Il presente procedimento, instauratosi dietro impulso del padre, si è denotato, nella sua fase inziale, dalla preesistente accesa conflittualità tra i genitori sfociata in una impossibilità di comunicazione tale da rendere difficoltoso l'esercizio della genitorialità.
Infatti, già con precedente decreto del 15.12.2022, il Tribunale Ordinario di Milano aveva disposto l'affidamento all'ente del minore, in allora Comune di LO AL.
Tale cornice giuridica veniva confermata nel presente giudizio, rafforzata dalla nomina dell'Avv. Emma
Pagliarello come curatore speciale.
Nonostante i sostegni forniti dall'ente affidatario e dal servizio di OV AN (competente per il padre), le difficoltà iniziali perduravano e ciò induceva il Tribunale a disporre una CTU al fine di approfondire le capacità genitoriali, il benessere del minore e verificare la migliore forma di collocamento per Per_1
Dall'elaborato peritale depositato in data 12.02.2025 emergeva che l'esercizio della responsabilità genitoriale condivisa era altamente influenzato da svariate criticità relazionali;
in sintesi, la dott.ssa riportava “l'esercizio della genitorialità individuale e condivisa è parso al momento interferita da una serie di CP_3 criticità relazionali importanti, sulla quali entrambi i genitori dovranno lavorare con gli strumenti che verranno indicati. A fronte del funzionamento di coppia emerso, si ritiene necessario impostare un percorso di sostegno integrato alla genitorialità che preveda incontri individuali e congiunti, al fine di favorire una comunicazione collaborativa e costruttiva tra i sigg.ri
e coadiuvarli nello svolgimento della funzione genitoriale congiunta. Controparte_4
Al contempo si ritiene importante un'azione di implementazione delle competenze genitoriali di tipo individuale e condivise anche mediante un percorso di ADM in entrambi i contesti attraverso una figura educativa comune. I signori si sono dichiarati favorevoli a quanto proposto.” (omissis) “Tanto premesso, considerata l'età del minore, il tipo di relazione presente con la madre e con il padre (la madre più contenitiva ed affettiva, ma più passiva nella relazione;
il padre maggiormente stimolante e in grado di offrire sostegno evolutivo e di socializzazione, ma a tratti più sbilanciato sul versante normativo ed un po' “ruvido” nella relazione) le dinamiche fra genitori e lo scenario più generale, si ritiene allo stato di confermare un collocamento alternato del minore, mantenendo l'attuale regolamentazione al fine di consentire un accesso ad entrambe le figure genitoriali e ridurre al minimo i passaggi del minore tra genitori, fonte di esposizione di quest'ultimo alla conflittualità genitoriale. Il mantenimento della regolamentazione come attuale, caratterizzato altresì dagli accompagnamenti del minore al Centro clinico Ripamonti a carico del padre, è altresì motivato dal rimando fornito dai di un miglioramento del funzionamento globale del minore proprio in concomitanza con detta regolamentazione. Inoltre, si è valutato come il migliore nell'offrire continuità, regolarità e stabilità al minore.
Inoltre, a fronte della complessità delle dinamiche esposte, si ritiene necessario impostare un percorso di sostegno integrato alla genitorialità che preveda incontri individuali e congiunti, al fine di favorire una comunicazione collaborativa e costruttiva tra i sigg.ri e coadiuvarli nello svolgimento della funzione genitoriale congiunta. Solo secondariamente a Controparte_4 detto percorso e agli esiti positivi valutati dal Servizio afferente, quest'ultimo potrà valutare l'introduzione di una routine settimanale a fine settimana alternati, con rimodulazione della routine settimanale. Ciononostante, appare un elemento critico e prognosticamente sfavorevole la sfiducia espressa dalla sig.ra verso il Servizio Sociale di LO AL CP_1
e gli operatori medesimi attivi nel supporto genitoriale, sfiducia che in passato ha condotto ad un fallimento degli interventi di sostegno alla genitorialità. Tale aspetto, a parere della Scrivente, potrebbe motivare l'ipotesi di uno spostamento della residenza e quindi dell'affido sul Servizio di OV AN (Ente di residenza paterna) al fine di promuovere un'alleanza positiva con il Servizio attraverso l'inserimento di nuovi operatori. Infine, si ritiene altresì importante un'azione di implementazione delle competenze genitoriali di tipo individuale mediante un percorso di ADM in entrambi i contesti attraverso una figura educativa comune, che permetta di promuovere una linearità educativa all'interno dei due distinti contesti genitoriali.” Alla luce delle indicazioni fornite dalla CTU, dapprima si attivava una copiosa ADM, quindi, anche in vista dell'iscrizione alla scuola primaria di si disponeva il cambio di residenza anagrafica del Per_1 minore, con contestuale modifica dell'ente affidatario (da LO AL a OV AN).
Tali sostegni sono risultati maggiormente efficaci come si evince dalla relazione pervenuta in atti in data
28.11.2025 da parte del servizio di OV AN: gli operatori hanno dato atto di un contesto familiare sereno con una relazione affettiva di equilibrata sia con il padre che con la madre, con un buon Per_1 livello di attenzione e collaborazione per entrambi i genitori.
Con relazione conclusiva depositata in data 03.12.2025, il servizio di OV AN ha relazionato circa l'attuale condizione di benessere del minore anche rispetto all'inserimento alla scuola primaria;
Per_1 gli operatori hanno evidenziato anche un discreto progresso in ambito neuro-psico motorio da parte del minore, il quale prosegue con costanza la presa in carico logopedica;
il servizio sociale ha richiesto, in ogni caso, il mantenimento dell'affido all'Ente con conferma dell'attuale collocamento paritetico e mantenimento della residenza anagrafica di presso l'abitazione paterna. Per_1
All'udienza del 11.12.2025 le parti hanno dato atto del miglioramento del loro rapporto e di una maggiore collaborazione tra i genitori nell'interesse del figlio;
la madre ha inoltre riferito di avere acquistato una casa nel comune di OV AN per rendere meno faticosi gli spostamenti di tra le due Per_1 abitazioni.
Tanto premesso, appare evidente come entrambe le parti abbiano mostrato impegno e serietà nei percorsi seguiti, con buoni risultati rispetto alla capacità di relazionarsi e collaborare nell'interesse di Per_1
La richiesta di entrambi di mantenere l'affido all'ente per la durata di ventiquattro mesi in una modalità di intervento del servizio solo in caso di disaccordo dei genitori appare pertanto pienamente accoglibile.
In conclusione, le condizioni frutto di accordo appaino integralmente accoglibili in quanto pienamente allineate all'interesse del minore.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da e Parte_1
con ricorso depositato in data 21/03/2024, così provvede: Controparte_1
1. Provvede in conformità agli accordi intervenuti tra le parti e di cui alle conclusioni in epigrafe, da intendersi qui riportati e trascritti.
2. Spese di lite compensate.
Si trasmetta al servizio sociale di OV AN e LO AL.
Così deciso in Monza, nella camera di consiglio, in data 11.12.2025
Il Presidente
Dott.ssa Laura Gaggiotti
Il Giudice est.
Dott.ssa TH IL CO
REPUBBLICA ITALIANA
NEL NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MONZA
Sezione Quarta Civile
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio in persona dei seguenti magistrati: dott.ssa Laura GAGGIOTTI Presidente dott.ssa Michela Benedetta BORDIERI Giudice dott.ssa TH IL ANCONA Giudice Rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al numero di ruolo di cui sopra, promosso con ricorso depositato in data
21/03/2024 tra
(C.F. ) nato a [...] il [...], Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'Avv. TAMBORINI MARIA GABRIELLA ed elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore, giusta procura in atti;
RICORRENTE
e
(C.F. ), nata in [...] il [...], Controparte_1 C.F._2 rappresentata e difesa dall'Avv. SANSONE AMINA ed elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore, giusta procura in atti;
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO – IN PERSONA DEL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA
PRESSO LA PROCURA DELLA REPUBBLICA DI MONZA
OGGETTO: regolamentazione delle condizioni afferenti ai figli nati fuori dal matrimonio
Causa trattenuta in decisione all'udienza dell'11.12.2025 ove le parti hanno dichiarato di essere addivenute ad un accordo volto alla definizione in via consensuale della controversia.
Le parti hanno pertanto chiesto al Tribunale di accogliersi e recepirsi le seguenti
CONCLUSIONI CONGIUNTE
1. Disporsi l'affido del figlio minore all'Ente di residenza, allo stato Comune di OV AN, Per_1 con mantenimento della residenza anagrafica presso il padre;
il servizio sociale affidatario monitorerà che i genitori riescano ad assumere decisioni riguardanti in autonomia, intervenendo esclusivamente Per_1 in caso di disaccordo tra i genitori;
la durata dell'affido sarà di 24 mesi dalla data del provvedimento definitorio, salva la possibilità di chiedere anticipatamente la revoca dell'affido all'Ente qualora venissero meno i presupposti.
2. Conferma dell'attuale collocamento paritetico di così organizzato: sta presso il padre Per_1 Per_1 il martedì con pernotto, giovedì con pernotto, venerdì con pernotto e il sabato sino alle 20:30; Per_1 sta con la madre i restanti giorni. Le festività natalizie saranno suddivise a metà con alternanza dei periodi anno per anno. 2025 sarà di competenza paterna. Le vacanze pasquali saranno suddivise a metà Per_2 salvo diversi e migliori accordi tra i genitori;
durante il periodo estivo ciascun genitore potrà stare con per due settimane, anche consecutive, da definirsi entro il 30 aprile di ogni anno. I ponti Per_1 seguiranno il calendario ordinario, salvo migliori accordi.
3. Le parti concordano che concorrerà al mantenimento di versando, con decorrenza Parte_1 Per_1 da dicembre 2025, la somma mensile di euro 300,00 entro il giorno 5 di ogni mese e per 12 mensilità all'anno, con rivalutazione annuale ISTAT. I genitori concordano che la mensa rientri nel mantenimento ordinario con impegno dei genitori a gestire l'applicazione attinente alla mensa;
il padre continuerà a pagare il 100% delle spese logopediche. Tutte le restanti spese straordinarie come da protocollo in uso presso il Tribunale di Monza saranno suddivise tra i genitori al 50%.
4. L'A.U. erogato dall' sarà percepito integralmente da;
CP_2 Controparte_1
5. Rinuncia a ogni altra istanza e alle memorie ex art. 473-bis.28 c.p.c.;
6. Spese di lite compensate.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il Collegio ritiene di dover accogliere e recepire gli accordi raggiunti tra le parti in quanto, oltre ad apparire in conformità alla legge, sono tali da assicurare e garantire il preminente interesse del figlio minore
(n. 04.04.2018). Per_1
Il presente procedimento, instauratosi dietro impulso del padre, si è denotato, nella sua fase inziale, dalla preesistente accesa conflittualità tra i genitori sfociata in una impossibilità di comunicazione tale da rendere difficoltoso l'esercizio della genitorialità.
Infatti, già con precedente decreto del 15.12.2022, il Tribunale Ordinario di Milano aveva disposto l'affidamento all'ente del minore, in allora Comune di LO AL.
Tale cornice giuridica veniva confermata nel presente giudizio, rafforzata dalla nomina dell'Avv. Emma
Pagliarello come curatore speciale.
Nonostante i sostegni forniti dall'ente affidatario e dal servizio di OV AN (competente per il padre), le difficoltà iniziali perduravano e ciò induceva il Tribunale a disporre una CTU al fine di approfondire le capacità genitoriali, il benessere del minore e verificare la migliore forma di collocamento per Per_1
Dall'elaborato peritale depositato in data 12.02.2025 emergeva che l'esercizio della responsabilità genitoriale condivisa era altamente influenzato da svariate criticità relazionali;
in sintesi, la dott.ssa riportava “l'esercizio della genitorialità individuale e condivisa è parso al momento interferita da una serie di CP_3 criticità relazionali importanti, sulla quali entrambi i genitori dovranno lavorare con gli strumenti che verranno indicati. A fronte del funzionamento di coppia emerso, si ritiene necessario impostare un percorso di sostegno integrato alla genitorialità che preveda incontri individuali e congiunti, al fine di favorire una comunicazione collaborativa e costruttiva tra i sigg.ri
e coadiuvarli nello svolgimento della funzione genitoriale congiunta. Controparte_4
Al contempo si ritiene importante un'azione di implementazione delle competenze genitoriali di tipo individuale e condivise anche mediante un percorso di ADM in entrambi i contesti attraverso una figura educativa comune. I signori si sono dichiarati favorevoli a quanto proposto.” (omissis) “Tanto premesso, considerata l'età del minore, il tipo di relazione presente con la madre e con il padre (la madre più contenitiva ed affettiva, ma più passiva nella relazione;
il padre maggiormente stimolante e in grado di offrire sostegno evolutivo e di socializzazione, ma a tratti più sbilanciato sul versante normativo ed un po' “ruvido” nella relazione) le dinamiche fra genitori e lo scenario più generale, si ritiene allo stato di confermare un collocamento alternato del minore, mantenendo l'attuale regolamentazione al fine di consentire un accesso ad entrambe le figure genitoriali e ridurre al minimo i passaggi del minore tra genitori, fonte di esposizione di quest'ultimo alla conflittualità genitoriale. Il mantenimento della regolamentazione come attuale, caratterizzato altresì dagli accompagnamenti del minore al Centro clinico Ripamonti a carico del padre, è altresì motivato dal rimando fornito dai di un miglioramento del funzionamento globale del minore proprio in concomitanza con detta regolamentazione. Inoltre, si è valutato come il migliore nell'offrire continuità, regolarità e stabilità al minore.
Inoltre, a fronte della complessità delle dinamiche esposte, si ritiene necessario impostare un percorso di sostegno integrato alla genitorialità che preveda incontri individuali e congiunti, al fine di favorire una comunicazione collaborativa e costruttiva tra i sigg.ri e coadiuvarli nello svolgimento della funzione genitoriale congiunta. Solo secondariamente a Controparte_4 detto percorso e agli esiti positivi valutati dal Servizio afferente, quest'ultimo potrà valutare l'introduzione di una routine settimanale a fine settimana alternati, con rimodulazione della routine settimanale. Ciononostante, appare un elemento critico e prognosticamente sfavorevole la sfiducia espressa dalla sig.ra verso il Servizio Sociale di LO AL CP_1
e gli operatori medesimi attivi nel supporto genitoriale, sfiducia che in passato ha condotto ad un fallimento degli interventi di sostegno alla genitorialità. Tale aspetto, a parere della Scrivente, potrebbe motivare l'ipotesi di uno spostamento della residenza e quindi dell'affido sul Servizio di OV AN (Ente di residenza paterna) al fine di promuovere un'alleanza positiva con il Servizio attraverso l'inserimento di nuovi operatori. Infine, si ritiene altresì importante un'azione di implementazione delle competenze genitoriali di tipo individuale mediante un percorso di ADM in entrambi i contesti attraverso una figura educativa comune, che permetta di promuovere una linearità educativa all'interno dei due distinti contesti genitoriali.” Alla luce delle indicazioni fornite dalla CTU, dapprima si attivava una copiosa ADM, quindi, anche in vista dell'iscrizione alla scuola primaria di si disponeva il cambio di residenza anagrafica del Per_1 minore, con contestuale modifica dell'ente affidatario (da LO AL a OV AN).
Tali sostegni sono risultati maggiormente efficaci come si evince dalla relazione pervenuta in atti in data
28.11.2025 da parte del servizio di OV AN: gli operatori hanno dato atto di un contesto familiare sereno con una relazione affettiva di equilibrata sia con il padre che con la madre, con un buon Per_1 livello di attenzione e collaborazione per entrambi i genitori.
Con relazione conclusiva depositata in data 03.12.2025, il servizio di OV AN ha relazionato circa l'attuale condizione di benessere del minore anche rispetto all'inserimento alla scuola primaria;
Per_1 gli operatori hanno evidenziato anche un discreto progresso in ambito neuro-psico motorio da parte del minore, il quale prosegue con costanza la presa in carico logopedica;
il servizio sociale ha richiesto, in ogni caso, il mantenimento dell'affido all'Ente con conferma dell'attuale collocamento paritetico e mantenimento della residenza anagrafica di presso l'abitazione paterna. Per_1
All'udienza del 11.12.2025 le parti hanno dato atto del miglioramento del loro rapporto e di una maggiore collaborazione tra i genitori nell'interesse del figlio;
la madre ha inoltre riferito di avere acquistato una casa nel comune di OV AN per rendere meno faticosi gli spostamenti di tra le due Per_1 abitazioni.
Tanto premesso, appare evidente come entrambe le parti abbiano mostrato impegno e serietà nei percorsi seguiti, con buoni risultati rispetto alla capacità di relazionarsi e collaborare nell'interesse di Per_1
La richiesta di entrambi di mantenere l'affido all'ente per la durata di ventiquattro mesi in una modalità di intervento del servizio solo in caso di disaccordo dei genitori appare pertanto pienamente accoglibile.
In conclusione, le condizioni frutto di accordo appaino integralmente accoglibili in quanto pienamente allineate all'interesse del minore.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da e Parte_1
con ricorso depositato in data 21/03/2024, così provvede: Controparte_1
1. Provvede in conformità agli accordi intervenuti tra le parti e di cui alle conclusioni in epigrafe, da intendersi qui riportati e trascritti.
2. Spese di lite compensate.
Si trasmetta al servizio sociale di OV AN e LO AL.
Così deciso in Monza, nella camera di consiglio, in data 11.12.2025
Il Presidente
Dott.ssa Laura Gaggiotti
Il Giudice est.
Dott.ssa TH IL CO