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Sentenza 1 ottobre 2025
Sentenza 1 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Castrovillari, sentenza 01/10/2025, n. 1577 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Castrovillari |
| Numero : | 1577 |
| Data del deposito : | 1 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CASTROVILLARI - SEZIONE CIVILE in composizione collegiale, nella persona dei Magistrati:
Dott. Gaetano Laviola Presidente
Dott. Matteo Prato Giudice relatore ed estensore
Dott. Gianluca Di Giovanni Giudice ha emesso la seguente
SENTENZA PARZIALE nella causa civile, in primo grado, iscritta al n. 1598/2024 R.G., avente ad oggetto “ricorso per la separazione giudiziale dei coniugi con contestuale domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio”, vertente tra:
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. Alfredo Parte_1 C.F._1
Zicarelli;
- ricorrente -
contro
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'avv. Controparte_1 C.F._2
Antonio De Santis;
- resistente -
nonché
PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale di Castrovillari;
- interveniente necessario -
Conclusioni: come in atti, qui da intendersi integralmente richiamate e trascritte.
FATTI DI CAUSA
Con ricorso depositato telematicamente in data 7.8.2024 ha adìto l'intestato Tribunale Parte_1
deducendo che: a) in data 19.12.2009, in Cassano Allo Ionio, aveva contratto matrimonio concordatario con b) dall'unione erano nati due figli ( , nato a [...]_1 Persona_1
il 21.10.2010 e , nato a [...] il [...]); c) nel tempo, il rapporto di Persona_2
coniugio era andato progressivamente incrinandosi al punto che il matrimonio era da considerarsi, di fatto, finito da circa due anni. Tanto premesso, descritta la propria situazione reddituale e patrimoniale, ha concluso invocando l'accoglimento delle conclusioni in atti rassegnate.
Con memoria depositata il 20.12.2024 si è costituita in giudizio la quale ha aderito Controparte_1
alla domanda di separazione formulata dalla ricorrente, ma ne contestava le allegazioni negando gli addebiti da quest'ultimo mossile, così invocando l'accoglimento delle conclusioni in atti rassegnate.
All'udienza di prima comparizione celebrata il 22.1.2025, il Giudice delegato (precedente titolare del fascicolo) ha esperito, senza esito positivo, il tentativo di conciliazione, mentre all'udienza del 6.2.2025 ha proceduto all'ascolto del minore , al cui esito - con ordinanza del 18.2.2205 Persona_1
- ha adottato i seguenti provvedimenti temporanei ed urgenti ex art. 473-bis.22 c.p.c., all'uopo così disponendo:
“a) Autorizza i coniugi a vivere separati nel reciproco rispetto;
b) Dispone l'affidamento condiviso dei figli minori, salva la coabitazione con la madre cui è assegnata la casa familiare;
c) Dispone che, in mancanza di diversi accordi tra i coniugi che assicurino una maggior frequentazione, il padre incontri e tenga i figli con sé due pomeriggi a settimana;
due fine settimana al mese (dall' uscita di scuola del venerdì o del sabato, a mesi alterni, alle ore 18,00 del giorno dopo), cinque giorni nel periodo natalizio (comprensivo del Natale ovvero del Capodanno, ad anni alterni); quattro giorni nel periodo pasquale (comprensivi della Pasqua ovvero del lunedì dell' Angelus, ad anni alterni) e dieci giorni nel periodo estivo (da concordare entro il 10 giugno);
d) Dispone che il padre contribuisca al mantenimento dei figli, versando alla moglie l'importo di €
380,00 (trecentoottanta) entro il giorno 5 di ogni mese, nonché partecipando al 50% delle spese straordinarie, decise di comune accordo tra i genitori ovvero assolutamente indispensabili per la prole;
in ogni caso si intendono “spese straordinarie” quelle imprevedibili e di rilevante importo;
e) Autorizza ciascun coniuge a recarsi all' estero per soggiorni temporanei, anche in eventuale compagnia dei figli minori”.
All'esito della volontà manifestata dal minore di andare a vivere dal padre, il Persona_1 ricorrente ha modificato le proprie originarie domande, insistendo per l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
“A) Voglia dichiarare la separazione dei coniugi, attraverso sentenza parziale sullo status (o con le modalità di trattazione che il Tribunale riterrà), alle seguenti condizioni:
1. i coniugi vivranno separati per mutuo consenso nel reciproco rispetto e potranno trasferire residenza e/o domicilio ove riterranno opportuno, con obbligo di comunicare indirizzo all'altro genitore;
2. affidare i figli congiuntamente ad entrambi i genitori secondo le disposizioni sull'affido condiviso, con collocamento e residenza anagrafica presso l'abitazione del padre, che, dopo l'udienza in cui i minori hanno espresso la volontà di vivere col lui, ha preso in locazione una casa un pochino più grande per accogliere i due minori, in via G. Casciaro n. 57A, Area Rossano di Corigliano-Rossano (si allega nuovo contratto di locazione per euro 360,00 mensili);
3. la madre avrà facoltà di tenere i figli (prelevandoli e riaccompagnandoli presso l'abitazione del padre) durante la settimana per un pomeriggio, previo accordo e preavviso di
24 ore , nonché avrà la facoltà di tenere con sé i figli un fine settimana si ed uno no, precisando che il fine settimana inizia dall'uscita di scuola del sabato (ed in ogni caso dall'ora di pranzo del sabato) e finisce alle ore 19.00 della domenica;
4. Le festività Natalizie (dal 24 al 30 dicembre) e di
Capodanno/Epifania (dal 31 dicembre al 6 gennaio) saranno trascorse con i figli ad anni alterni con uno dei due genitori, invertendo il periodo l'anno successivo;
anche le festività Pasquali seguiranno il criterio dell'alternanza e saranno divise a metà, il primo periodo dal giorno di chiusura della scuola alla domenica di Pasqua, e l'altro periodo dalla sera della domenica di Pasqua fino alla riapertura della scuola;
durante il periodo estivo, i figli trascorreranno con la madre quindici giorni da concordare entro il 30 maggio di ogni anno;
i compleanni ed onomastici del genitore con il genitore interessato e quelli dei minori un anno con un genitore ed un anno con l'altro, sempre alla presenza del fratello;
5. i coniugi adotteranno di comune accordo le decisioni più importanti per la prole, tra cui quelle inerenti lo studio, il tempo libero e la salute, tenuto conto di quelle che sono le capacità, le inclinazioni naturali, le aspirazioni dei minori e le possibilità economiche dei genitori;
si chiede autorizzare sin d'ora l'iscrizione di entrambi i minori presso le scuole di Corigliano-Rossano (Area
Rossano);
6. la sig.ra verserà al sig. , a titolo di contributo per il Controparte_1 Parte_1
mantenimento dei figli, la somma di € 300,00 entro il giorno cinque di ogni mese, a mezzo bonifico o ricarica sulla postepay n. 5333171195993767 ed Iban: [...], intestata
, che percepirà, inoltre, intermente l'assegno unico INPS e qualsivoglia beneficio Parte_1
similare; le spese straordinarie verranno previamente concordate tra i genitori per essere successivamente documentate e divise a metà;
7. i coniugi chiuderanno l'attuale conto corrente cointestato e la IG.ra volturerà a suo nome tutte le utenze, forniture e tributi della propria CP_1
abitazione e pagherà qualsiasi spesa inerente il predetto immobile;
8. dichiarare entrambi i coniugi economicamente indipendenti e, per tale motivo, non tenuti reciprocamente ad alcun obbligo di mantenimento;
9. autorizzare rilascio documenti di identità e passaporto da parte delle Autorità competenti;
B) successivamente, una volta passata in giudicato la sentenza nel capo avente ad oggetto la separazione: 10. dichiarare che, nella proseguita mancanza di convivenza tra i coniugi, sussistono i requisiti di fatto e di legge per la richiesta di pronuncia di divorzio ai sensi dell'art. 3, comma terzo,
l. 1 dicembre 1970, n. 898; 11. pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra i IGg. e il 19.12.2009 e trascritto nel registro dello Parte_1 Controparte_1 stato civile del Comune di Cassano Allo “Atto N. 15 parte 2 serie A - anno 2009 - Comune di CASSANO
ALL'IONIO (CS) - Ufficio 4”, ordinando al competente Ufficiale di stato civile di procedere alle dovute annotazioni”.
La resistente, invece, ha richiesto la conferma della statuizione di affidamento condiviso dei minori con collocazione prevalente presso di sé, con conferma delle ulteriori statuizioni presidenziali emesse con la sopra richiamata ordinanza del 18.2.2025.
All'udienza celebrata il 26.9.2025, il Giudice delegato ha trattenuto la causa in decisione riservando di riferire al collegio in ordine alla richiesta di emissione di sentenza parziale sullo status.
Il P.M. non ha fatto pervenire conclusioni.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. L'azionata domanda di separazione è fondata e va, dunque, accolta per le seguenti ragioni.
Come noto, ai sensi dell'art 151, comma 1 c.c. la separazione personale giudiziale dei coniugi può essere pronunciata quando si verificano - anche indipendentemente della volontà di uno o di entrambi i coniugi, ossia indipendentemente da una causa imputabile ad uno di essi - fatti tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza o da recare grave pregiudizio all'educazione della prole.
Nel caso di specie, che la prosecuzione della convivenza tra le parti sia divenuta insopportabile risulta dalla circostanza che ormai da diverso tempo i coniugi vivono separati, tant'è che il ricorrente ha da tempo lasciato la casa coniugale ed infruttuoso è risultato il tentativo di conciliazione esperito.
Va, dunque, pronunciata la separazione personale giudiziale dei coniugi, mandando al cancelliere ed all'ufficiale dello stato civile per gli adempimenti di competenza.
Si rimette il fascicolo al Giudice Delegato perché provveda con separata ordinanza in ordine alle opportune determinazioni volte a disciplinare il prosieguo del giudizio.
2. Attesa la natura parziale della presente sentenza, le spese di lite verranno regolate in sede di decisione definitiva.
P.Q.M.
Il Tribunale di Castrovillari, sezione civile, in composizione collegiale, non definitivamente pronunciando in ordine al procedimento rubricato al n. 1598/2024 R.G., così provvede:
1) Dichiara la separazione personale dei coniugi (nato in [...] il [...]) Parte_1
e (nata in [...] il [...]). Controparte_1
2) Ordina alla Cancelleria di trasmettere la presente sentenza, in copia autentica, all'Ufficiale di Stato
Civile del Comune di Cassano Allo Ionio perché provveda alle annotazioni ed alle incombenze di legge
(registro degli atti di matrimonio dell'anno 2009, parte II, Serie C, atto numero 15).
3) Manda al Giudice Delegato perché provveda con separata ordinanza per il prosieguo del giudizio.
4) Spese alla sentenza definitiva. Così deciso in Castrovillari, in data 1/10/2025.
Manda alla cancelleria per quanto di competenza.
Il Giudice estensore
Dott. Matteo Prato
Il Presidente
Dott. Gaetano Laviola
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CASTROVILLARI - SEZIONE CIVILE in composizione collegiale, nella persona dei Magistrati:
Dott. Gaetano Laviola Presidente
Dott. Matteo Prato Giudice relatore ed estensore
Dott. Gianluca Di Giovanni Giudice ha emesso la seguente
SENTENZA PARZIALE nella causa civile, in primo grado, iscritta al n. 1598/2024 R.G., avente ad oggetto “ricorso per la separazione giudiziale dei coniugi con contestuale domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio”, vertente tra:
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. Alfredo Parte_1 C.F._1
Zicarelli;
- ricorrente -
contro
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'avv. Controparte_1 C.F._2
Antonio De Santis;
- resistente -
nonché
PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale di Castrovillari;
- interveniente necessario -
Conclusioni: come in atti, qui da intendersi integralmente richiamate e trascritte.
FATTI DI CAUSA
Con ricorso depositato telematicamente in data 7.8.2024 ha adìto l'intestato Tribunale Parte_1
deducendo che: a) in data 19.12.2009, in Cassano Allo Ionio, aveva contratto matrimonio concordatario con b) dall'unione erano nati due figli ( , nato a [...]_1 Persona_1
il 21.10.2010 e , nato a [...] il [...]); c) nel tempo, il rapporto di Persona_2
coniugio era andato progressivamente incrinandosi al punto che il matrimonio era da considerarsi, di fatto, finito da circa due anni. Tanto premesso, descritta la propria situazione reddituale e patrimoniale, ha concluso invocando l'accoglimento delle conclusioni in atti rassegnate.
Con memoria depositata il 20.12.2024 si è costituita in giudizio la quale ha aderito Controparte_1
alla domanda di separazione formulata dalla ricorrente, ma ne contestava le allegazioni negando gli addebiti da quest'ultimo mossile, così invocando l'accoglimento delle conclusioni in atti rassegnate.
All'udienza di prima comparizione celebrata il 22.1.2025, il Giudice delegato (precedente titolare del fascicolo) ha esperito, senza esito positivo, il tentativo di conciliazione, mentre all'udienza del 6.2.2025 ha proceduto all'ascolto del minore , al cui esito - con ordinanza del 18.2.2205 Persona_1
- ha adottato i seguenti provvedimenti temporanei ed urgenti ex art. 473-bis.22 c.p.c., all'uopo così disponendo:
“a) Autorizza i coniugi a vivere separati nel reciproco rispetto;
b) Dispone l'affidamento condiviso dei figli minori, salva la coabitazione con la madre cui è assegnata la casa familiare;
c) Dispone che, in mancanza di diversi accordi tra i coniugi che assicurino una maggior frequentazione, il padre incontri e tenga i figli con sé due pomeriggi a settimana;
due fine settimana al mese (dall' uscita di scuola del venerdì o del sabato, a mesi alterni, alle ore 18,00 del giorno dopo), cinque giorni nel periodo natalizio (comprensivo del Natale ovvero del Capodanno, ad anni alterni); quattro giorni nel periodo pasquale (comprensivi della Pasqua ovvero del lunedì dell' Angelus, ad anni alterni) e dieci giorni nel periodo estivo (da concordare entro il 10 giugno);
d) Dispone che il padre contribuisca al mantenimento dei figli, versando alla moglie l'importo di €
380,00 (trecentoottanta) entro il giorno 5 di ogni mese, nonché partecipando al 50% delle spese straordinarie, decise di comune accordo tra i genitori ovvero assolutamente indispensabili per la prole;
in ogni caso si intendono “spese straordinarie” quelle imprevedibili e di rilevante importo;
e) Autorizza ciascun coniuge a recarsi all' estero per soggiorni temporanei, anche in eventuale compagnia dei figli minori”.
All'esito della volontà manifestata dal minore di andare a vivere dal padre, il Persona_1 ricorrente ha modificato le proprie originarie domande, insistendo per l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
“A) Voglia dichiarare la separazione dei coniugi, attraverso sentenza parziale sullo status (o con le modalità di trattazione che il Tribunale riterrà), alle seguenti condizioni:
1. i coniugi vivranno separati per mutuo consenso nel reciproco rispetto e potranno trasferire residenza e/o domicilio ove riterranno opportuno, con obbligo di comunicare indirizzo all'altro genitore;
2. affidare i figli congiuntamente ad entrambi i genitori secondo le disposizioni sull'affido condiviso, con collocamento e residenza anagrafica presso l'abitazione del padre, che, dopo l'udienza in cui i minori hanno espresso la volontà di vivere col lui, ha preso in locazione una casa un pochino più grande per accogliere i due minori, in via G. Casciaro n. 57A, Area Rossano di Corigliano-Rossano (si allega nuovo contratto di locazione per euro 360,00 mensili);
3. la madre avrà facoltà di tenere i figli (prelevandoli e riaccompagnandoli presso l'abitazione del padre) durante la settimana per un pomeriggio, previo accordo e preavviso di
24 ore , nonché avrà la facoltà di tenere con sé i figli un fine settimana si ed uno no, precisando che il fine settimana inizia dall'uscita di scuola del sabato (ed in ogni caso dall'ora di pranzo del sabato) e finisce alle ore 19.00 della domenica;
4. Le festività Natalizie (dal 24 al 30 dicembre) e di
Capodanno/Epifania (dal 31 dicembre al 6 gennaio) saranno trascorse con i figli ad anni alterni con uno dei due genitori, invertendo il periodo l'anno successivo;
anche le festività Pasquali seguiranno il criterio dell'alternanza e saranno divise a metà, il primo periodo dal giorno di chiusura della scuola alla domenica di Pasqua, e l'altro periodo dalla sera della domenica di Pasqua fino alla riapertura della scuola;
durante il periodo estivo, i figli trascorreranno con la madre quindici giorni da concordare entro il 30 maggio di ogni anno;
i compleanni ed onomastici del genitore con il genitore interessato e quelli dei minori un anno con un genitore ed un anno con l'altro, sempre alla presenza del fratello;
5. i coniugi adotteranno di comune accordo le decisioni più importanti per la prole, tra cui quelle inerenti lo studio, il tempo libero e la salute, tenuto conto di quelle che sono le capacità, le inclinazioni naturali, le aspirazioni dei minori e le possibilità economiche dei genitori;
si chiede autorizzare sin d'ora l'iscrizione di entrambi i minori presso le scuole di Corigliano-Rossano (Area
Rossano);
6. la sig.ra verserà al sig. , a titolo di contributo per il Controparte_1 Parte_1
mantenimento dei figli, la somma di € 300,00 entro il giorno cinque di ogni mese, a mezzo bonifico o ricarica sulla postepay n. 5333171195993767 ed Iban: [...], intestata
, che percepirà, inoltre, intermente l'assegno unico INPS e qualsivoglia beneficio Parte_1
similare; le spese straordinarie verranno previamente concordate tra i genitori per essere successivamente documentate e divise a metà;
7. i coniugi chiuderanno l'attuale conto corrente cointestato e la IG.ra volturerà a suo nome tutte le utenze, forniture e tributi della propria CP_1
abitazione e pagherà qualsiasi spesa inerente il predetto immobile;
8. dichiarare entrambi i coniugi economicamente indipendenti e, per tale motivo, non tenuti reciprocamente ad alcun obbligo di mantenimento;
9. autorizzare rilascio documenti di identità e passaporto da parte delle Autorità competenti;
B) successivamente, una volta passata in giudicato la sentenza nel capo avente ad oggetto la separazione: 10. dichiarare che, nella proseguita mancanza di convivenza tra i coniugi, sussistono i requisiti di fatto e di legge per la richiesta di pronuncia di divorzio ai sensi dell'art. 3, comma terzo,
l. 1 dicembre 1970, n. 898; 11. pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra i IGg. e il 19.12.2009 e trascritto nel registro dello Parte_1 Controparte_1 stato civile del Comune di Cassano Allo “Atto N. 15 parte 2 serie A - anno 2009 - Comune di CASSANO
ALL'IONIO (CS) - Ufficio 4”, ordinando al competente Ufficiale di stato civile di procedere alle dovute annotazioni”.
La resistente, invece, ha richiesto la conferma della statuizione di affidamento condiviso dei minori con collocazione prevalente presso di sé, con conferma delle ulteriori statuizioni presidenziali emesse con la sopra richiamata ordinanza del 18.2.2025.
All'udienza celebrata il 26.9.2025, il Giudice delegato ha trattenuto la causa in decisione riservando di riferire al collegio in ordine alla richiesta di emissione di sentenza parziale sullo status.
Il P.M. non ha fatto pervenire conclusioni.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. L'azionata domanda di separazione è fondata e va, dunque, accolta per le seguenti ragioni.
Come noto, ai sensi dell'art 151, comma 1 c.c. la separazione personale giudiziale dei coniugi può essere pronunciata quando si verificano - anche indipendentemente della volontà di uno o di entrambi i coniugi, ossia indipendentemente da una causa imputabile ad uno di essi - fatti tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza o da recare grave pregiudizio all'educazione della prole.
Nel caso di specie, che la prosecuzione della convivenza tra le parti sia divenuta insopportabile risulta dalla circostanza che ormai da diverso tempo i coniugi vivono separati, tant'è che il ricorrente ha da tempo lasciato la casa coniugale ed infruttuoso è risultato il tentativo di conciliazione esperito.
Va, dunque, pronunciata la separazione personale giudiziale dei coniugi, mandando al cancelliere ed all'ufficiale dello stato civile per gli adempimenti di competenza.
Si rimette il fascicolo al Giudice Delegato perché provveda con separata ordinanza in ordine alle opportune determinazioni volte a disciplinare il prosieguo del giudizio.
2. Attesa la natura parziale della presente sentenza, le spese di lite verranno regolate in sede di decisione definitiva.
P.Q.M.
Il Tribunale di Castrovillari, sezione civile, in composizione collegiale, non definitivamente pronunciando in ordine al procedimento rubricato al n. 1598/2024 R.G., così provvede:
1) Dichiara la separazione personale dei coniugi (nato in [...] il [...]) Parte_1
e (nata in [...] il [...]). Controparte_1
2) Ordina alla Cancelleria di trasmettere la presente sentenza, in copia autentica, all'Ufficiale di Stato
Civile del Comune di Cassano Allo Ionio perché provveda alle annotazioni ed alle incombenze di legge
(registro degli atti di matrimonio dell'anno 2009, parte II, Serie C, atto numero 15).
3) Manda al Giudice Delegato perché provveda con separata ordinanza per il prosieguo del giudizio.
4) Spese alla sentenza definitiva. Così deciso in Castrovillari, in data 1/10/2025.
Manda alla cancelleria per quanto di competenza.
Il Giudice estensore
Dott. Matteo Prato
Il Presidente
Dott. Gaetano Laviola