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Sentenza 17 settembre 2025
Sentenza 17 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 17/09/2025, n. 3291 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 3291 |
| Data del deposito : | 17 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il TRIBUNALE DI CATANIA
Seconda Sezione Civile - Lavoro
Il giudice del lavoro, dott. Marco A. Pennisi, sostituita l'udienza del 16.9.2025 con il deposito di note ex art. 127 ter c.p.c., alla luce delle conclusioni formulate come in atti, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nel procedimento n. 6148/2025 R.G., con oggetto: opposizione ex art. 445 bis c.p.c.
PROMOSSA DA
, n. il 4/05/1984 in CATANIA, c.f. rappresentata e Parte_1 C.F._1 difesa, per procura in atti, dall'avv. FINOCCHIARO PIETRO;
Ricorrente
CONTRO
, c.f. , in persona del Controparte_1 P.IVA_1 legale rappresentante p.t., elettivamente domiciliato in Catania piazza della Repubblica n.
26 - Avvocatura Sede Provinciale I.N.P.S. – rappresentato e difeso, per procura in atti, dall'avv. GAEZZA LIVIA;
Resistente
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Premesse le domande ed eccezioni formulate nel corso del precedente procedimento di
ATP, parte ricorrente, nei termini di legge, ha tempestivamente manifestato il proprio dissenso e proposto opposizione ex art. 445 bis c.p.c. avverso la relazione di CTU disposta nel procedimento sommario, in cui il Consulente, in risposta alle osservazioni formulate dal ricorrente alla relazione, aveva così concluso: “si può ritenere che la sig.ra Parte_1
sia portatrice di condizioni patologiche che, nel complesso per loro natura ed entità,
[...] hanno carattere di permanenza e determinano un'invalidità del 59% (cinquantanove per cento). Alla luce di quanto sopra non sussistono i requisiti sanitari per la concessione dell'assegno. Per quanto concerne la decorrenza, si ritiene che tale giudizio debba decorrere dal mese di marzo 2025”.
Parte opponente ha formulato le seguenti conclusioni: “Accogliere la domanda avanzata con il Ricorso introduttivo del giudizio, pre-vio rinnovo della C.T.U., dichiarando lo status di
Invalida richiesto per il con-seguimento dell'Assegno di Invalidità ai sensi della L. n. 118/71 in favore della SI.ra , a decorrere dalla data della presentazione della Parte_1 domanda amministrativa (25/07/2024), ovvero da quella data che verrà even-tualmente riconosciuta in corso di giudizio”. CP_ Costituitosi in giudizio, l' oltre ad eccepire l'inammissibilità del ricorso, ne ha chiesto il rigetto.
Tenuto conto del tenore semplificato del presente provvedimento, tutti gli atti di causa si intendono qui integralmente richiamati.
In via preliminare, come già statuito in precedenti pronunce di questo stesso Ufficio, va precisato che l'accertamento tecnico preventivo ha come suo esclusivo oggetto la verifica della ricorrenza del requisito sanitario necessario per la prestazione assistenziale richiesta e così anche la fase di opposizione, che non può, pertanto, sfociare in una pronuncia di condanna al pagamento dei relativi benefici economici.
In tal senso, la Suprema Corte ha affermato che il procedimento per ATP ha ad oggetto solo l'accertamento del requisito sanitario e, con specifico riferimento all'eventuale fase di opposizione, ha osservato che “[…] Se invece una delle parti contesti le conclusioni del
CTU, si apre un procedimento contenzioso, con onere della parte dissenziente di proporre ricorso al giudice, in un termine perentorio, un ricorso in cui, a pena di inammissibilità deve specificare i motivi della contestazione. Si svolge così una nuova fase contenziosa, ancora limitata "solo" alla discussione sulla invalidità, fase peraltro circoscritta agli elementi di contestazione proposti dalla parte dissenziente (ricorrente) […]” (Cass.
6084/2014, in motivazione).
Ciò detto, occorre evidenziare che, ai sensi dell'art. 445 bis co. 6 c.p.c., “Nei casi di mancato accordo la parte che abbia dichiarato di contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio deve depositare, presso il giudice di cui al comma primo, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla formulazione della dichiarazione di dissenso, il ricorso introduttivo del giudizio, specificando, a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione”.
Nella fattispecie, il CTU ha concluso il suo giudizio affermando che il periziato non possiede il requisito sanitario che costituisce il presupposto della prestazione assistenziale invocata.
Parte ricorrente ha, quindi, contestato l'esito dell'accertamento tecnico preventivo, chiedendo disporsi una nuova CTU al fine di accertare la sussistenza del predetto requisito sanitario.
Tuttavia, a fronte delle precise ragioni che hanno indotto il CTU alle conclusioni sopra riportate, disattendendo anche le osservazioni critiche alla relazione che nella fase sommaria erano state formulate dalla ricorrente, quest'utima, nel ricorso introduttivo del presente giudizio non ha indicato specifici e precisi elementi tali da infirmare le suddette conclusioni, ciò che giustifica il rigetto della richiesta di farsi luogo a un nuovo accertamento.
In particolare, parte ricorrente ha affidato l'opposizione solo ad un generico dissenso rispetto alle risultanze dell'accertamento svolto dal CTU, sicché la richiesta di disporsi un nuovo accertamento appare sorretta da finalità esplorative, specialmente avuto riguardo
2 al dato che non è emersa alcuna precisa e circostanziata presa di posizione in relazione alle patologie valutate dal CTU.
Nell'atto introduttivo della presente fase, infatti, parte ricorrente si è limitata genericamente a contestare le conclusioni cui è pervenuto il CTU della precedente fase, senza tuttavia formulare contestazioni specifiche o produrre ulteriore e successiva documentazione medica significativa, deducendo solo che il Consulente ha sottostimato la gravità delle patologie e di avere diritto alle provvidenze richieste in ricorso.
Infatti, appaiono generiche le deduzioni contenute in ricorso, secondo cui il Consulente
“Non ha valutato compiutamente la severità delle patologie delle quali cui era ed è portatrice la Ricorrente e le conclusioni del CTU sono errate poiché la copiosa documentazione sanitaria, prodotta in atti e sottoposta all'attenzione del C.T.U., fornisce il quadro clinico preciso ed inequivocabile di un soggetto che da parecchi anni si trova in condizioni tali da renderlo Invalido ai sensi della l. n. 118/71”.
Né maggiore specificità di allegazioni deriva dal rinvio ai rilievi alla relazione di CTU formulati dal CTP, dott. , i quali, oltre a non contenere specifiche Persona_1 contestazioni alla relazione di ATP depositata nella fase sommaria, appaiono riferirsi a documentazione medica dalla stessa già esaminata dal CTU dott.ssa in Persona_2 sede di risposta alle osservazioni precedentemente formulate.
Nella propria relazione, il CTU nominato ha sufficientemente descritto i dati anamnestici relativi al periziato e gli esiti dell'esame obiettivo posto in essere, mentre nel ricorso in opposizione ad ATP non risultano formulate specifiche e dettagliate contestazioni sul punto, né specificamente richiamata ed allegata ulteriore e successiva documentazione medica significativa a tal fine.
Pertanto, la domanda di parte ricorrente è inammissibile per genericità e, per l'effetto, vanno confermate le conclusioni contenute nella CTU depositata nella precedente fase di
ATP ex art. 445 bis c.p.c.
Le spese processuali sono irripetibili, attesa la dichiarazione ex art. 152 disp. att. c.p.c. CP_ Le spese di C.T.U. della fase di ATP vanno poste a carico dell'
P.Q.M.
Il Tribunale di Catania, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, dichiara l'inammissibilità del ricorso in opposizione ad ATP e, per l'effetto, conferma le conclusioni contenute nella CTU depositata nel procedimento di ATP;
dichiara le spese irripetibili, attesa la dichiarazione ex art. 152 disp. att. c.p.c. di parte ricorrente;
pone le spese di CTU della fase sommaria, come liquidate con separato decreto, a carico CP_ dell'
Catania, 17/09/2025.
Il giudice del lavoro dott. Marco A. Pennisi
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il TRIBUNALE DI CATANIA
Seconda Sezione Civile - Lavoro
Il giudice del lavoro, dott. Marco A. Pennisi, sostituita l'udienza del 16.9.2025 con il deposito di note ex art. 127 ter c.p.c., alla luce delle conclusioni formulate come in atti, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nel procedimento n. 6148/2025 R.G., con oggetto: opposizione ex art. 445 bis c.p.c.
PROMOSSA DA
, n. il 4/05/1984 in CATANIA, c.f. rappresentata e Parte_1 C.F._1 difesa, per procura in atti, dall'avv. FINOCCHIARO PIETRO;
Ricorrente
CONTRO
, c.f. , in persona del Controparte_1 P.IVA_1 legale rappresentante p.t., elettivamente domiciliato in Catania piazza della Repubblica n.
26 - Avvocatura Sede Provinciale I.N.P.S. – rappresentato e difeso, per procura in atti, dall'avv. GAEZZA LIVIA;
Resistente
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Premesse le domande ed eccezioni formulate nel corso del precedente procedimento di
ATP, parte ricorrente, nei termini di legge, ha tempestivamente manifestato il proprio dissenso e proposto opposizione ex art. 445 bis c.p.c. avverso la relazione di CTU disposta nel procedimento sommario, in cui il Consulente, in risposta alle osservazioni formulate dal ricorrente alla relazione, aveva così concluso: “si può ritenere che la sig.ra Parte_1
sia portatrice di condizioni patologiche che, nel complesso per loro natura ed entità,
[...] hanno carattere di permanenza e determinano un'invalidità del 59% (cinquantanove per cento). Alla luce di quanto sopra non sussistono i requisiti sanitari per la concessione dell'assegno. Per quanto concerne la decorrenza, si ritiene che tale giudizio debba decorrere dal mese di marzo 2025”.
Parte opponente ha formulato le seguenti conclusioni: “Accogliere la domanda avanzata con il Ricorso introduttivo del giudizio, pre-vio rinnovo della C.T.U., dichiarando lo status di
Invalida richiesto per il con-seguimento dell'Assegno di Invalidità ai sensi della L. n. 118/71 in favore della SI.ra , a decorrere dalla data della presentazione della Parte_1 domanda amministrativa (25/07/2024), ovvero da quella data che verrà even-tualmente riconosciuta in corso di giudizio”. CP_ Costituitosi in giudizio, l' oltre ad eccepire l'inammissibilità del ricorso, ne ha chiesto il rigetto.
Tenuto conto del tenore semplificato del presente provvedimento, tutti gli atti di causa si intendono qui integralmente richiamati.
In via preliminare, come già statuito in precedenti pronunce di questo stesso Ufficio, va precisato che l'accertamento tecnico preventivo ha come suo esclusivo oggetto la verifica della ricorrenza del requisito sanitario necessario per la prestazione assistenziale richiesta e così anche la fase di opposizione, che non può, pertanto, sfociare in una pronuncia di condanna al pagamento dei relativi benefici economici.
In tal senso, la Suprema Corte ha affermato che il procedimento per ATP ha ad oggetto solo l'accertamento del requisito sanitario e, con specifico riferimento all'eventuale fase di opposizione, ha osservato che “[…] Se invece una delle parti contesti le conclusioni del
CTU, si apre un procedimento contenzioso, con onere della parte dissenziente di proporre ricorso al giudice, in un termine perentorio, un ricorso in cui, a pena di inammissibilità deve specificare i motivi della contestazione. Si svolge così una nuova fase contenziosa, ancora limitata "solo" alla discussione sulla invalidità, fase peraltro circoscritta agli elementi di contestazione proposti dalla parte dissenziente (ricorrente) […]” (Cass.
6084/2014, in motivazione).
Ciò detto, occorre evidenziare che, ai sensi dell'art. 445 bis co. 6 c.p.c., “Nei casi di mancato accordo la parte che abbia dichiarato di contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio deve depositare, presso il giudice di cui al comma primo, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla formulazione della dichiarazione di dissenso, il ricorso introduttivo del giudizio, specificando, a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione”.
Nella fattispecie, il CTU ha concluso il suo giudizio affermando che il periziato non possiede il requisito sanitario che costituisce il presupposto della prestazione assistenziale invocata.
Parte ricorrente ha, quindi, contestato l'esito dell'accertamento tecnico preventivo, chiedendo disporsi una nuova CTU al fine di accertare la sussistenza del predetto requisito sanitario.
Tuttavia, a fronte delle precise ragioni che hanno indotto il CTU alle conclusioni sopra riportate, disattendendo anche le osservazioni critiche alla relazione che nella fase sommaria erano state formulate dalla ricorrente, quest'utima, nel ricorso introduttivo del presente giudizio non ha indicato specifici e precisi elementi tali da infirmare le suddette conclusioni, ciò che giustifica il rigetto della richiesta di farsi luogo a un nuovo accertamento.
In particolare, parte ricorrente ha affidato l'opposizione solo ad un generico dissenso rispetto alle risultanze dell'accertamento svolto dal CTU, sicché la richiesta di disporsi un nuovo accertamento appare sorretta da finalità esplorative, specialmente avuto riguardo
2 al dato che non è emersa alcuna precisa e circostanziata presa di posizione in relazione alle patologie valutate dal CTU.
Nell'atto introduttivo della presente fase, infatti, parte ricorrente si è limitata genericamente a contestare le conclusioni cui è pervenuto il CTU della precedente fase, senza tuttavia formulare contestazioni specifiche o produrre ulteriore e successiva documentazione medica significativa, deducendo solo che il Consulente ha sottostimato la gravità delle patologie e di avere diritto alle provvidenze richieste in ricorso.
Infatti, appaiono generiche le deduzioni contenute in ricorso, secondo cui il Consulente
“Non ha valutato compiutamente la severità delle patologie delle quali cui era ed è portatrice la Ricorrente e le conclusioni del CTU sono errate poiché la copiosa documentazione sanitaria, prodotta in atti e sottoposta all'attenzione del C.T.U., fornisce il quadro clinico preciso ed inequivocabile di un soggetto che da parecchi anni si trova in condizioni tali da renderlo Invalido ai sensi della l. n. 118/71”.
Né maggiore specificità di allegazioni deriva dal rinvio ai rilievi alla relazione di CTU formulati dal CTP, dott. , i quali, oltre a non contenere specifiche Persona_1 contestazioni alla relazione di ATP depositata nella fase sommaria, appaiono riferirsi a documentazione medica dalla stessa già esaminata dal CTU dott.ssa in Persona_2 sede di risposta alle osservazioni precedentemente formulate.
Nella propria relazione, il CTU nominato ha sufficientemente descritto i dati anamnestici relativi al periziato e gli esiti dell'esame obiettivo posto in essere, mentre nel ricorso in opposizione ad ATP non risultano formulate specifiche e dettagliate contestazioni sul punto, né specificamente richiamata ed allegata ulteriore e successiva documentazione medica significativa a tal fine.
Pertanto, la domanda di parte ricorrente è inammissibile per genericità e, per l'effetto, vanno confermate le conclusioni contenute nella CTU depositata nella precedente fase di
ATP ex art. 445 bis c.p.c.
Le spese processuali sono irripetibili, attesa la dichiarazione ex art. 152 disp. att. c.p.c. CP_ Le spese di C.T.U. della fase di ATP vanno poste a carico dell'
P.Q.M.
Il Tribunale di Catania, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, dichiara l'inammissibilità del ricorso in opposizione ad ATP e, per l'effetto, conferma le conclusioni contenute nella CTU depositata nel procedimento di ATP;
dichiara le spese irripetibili, attesa la dichiarazione ex art. 152 disp. att. c.p.c. di parte ricorrente;
pone le spese di CTU della fase sommaria, come liquidate con separato decreto, a carico CP_ dell'
Catania, 17/09/2025.
Il giudice del lavoro dott. Marco A. Pennisi
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