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Sentenza 31 luglio 2025
Sentenza 31 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Verbania, sentenza 31/07/2025, n. 258 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Verbania |
| Numero : | 258 |
| Data del deposito : | 31 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 14/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di AN
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Monica BARCO Presidente dott. Claudio MICHELUCCI Giudice dott.ssa Maria Cristina PERSICO Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 14/2025 promossa da:
(C.F. ) rappresentata e difesa dall'avv. Cristina Peduto Parte_1 C.F._1 presso il cui studio è elettivamente domiciliata in Borgomanero, via Arona, 15, giusta procura allegata al ricorso;
RICORRENTE contro
(C.F. rappresentato e difeso dall'avv. Elena Arsura Controparte_1 C.F._2 presso il cui studio è elettivamente domiciliato in Nebbiuno, via Maroni, 2, giusta procura allegata alla comparsa di costituzione;
RESISTENTE
e con l'intervento del PM
Oggetto: regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale dei figli nati fuori dal matrimonio
CONCLUSIONI CONGIUNTE
1) viene affidato ai genitori congiuntamente con collocamento prevalente Parte_2 presso la residenza della madre . Parte_1
pagina 1 di 7 2) Il padre potrà vedere e tenere con sé il figlio a weekend alternati prelevando il bambino direttamente dall'asilo/scuola il venerdì di sua pertinenza entro le ore 18.00 e stando con lui fino alla domenica sera alle ore 20.00, ora entro cui verrà riaccompagnato presso la casa materna. Pt_2
Infrasettimanalmente, nelle settimane in cui la madre trascorrerà il weekend con il figlio il papà terrà con sé nelle giornate di martedì, mercoledì e giovedì, prelevando il minore dall'asilo/scuola Pt_2 entro le ore 18.00 del martedì mentre la madre si occuperà di riprendere con sé il figlio il giovedì sera sempre presso l'istituto scolastico per poi trascorrere con lui il proprio weekend di pertinenza.
Nei giorni infrasettimanali di competenza del padre, lo stesso si occuperà di portare , nelle Pt_2 mattine del mercoledì e del giovedì, all'asilo/scuola o prescuola e lo preleverà entro le ore 18.00 del mercoledì o, comunque, entro il termine delle lezioni scolastiche e/o del doposcuola.
3) Come regola generale, i genitori si impegnano ad organizzare ogni anno, al termine delle vacanze estive ed entro la metà di ottobre, la suddivisione dei ponti, delle ricorrenze e delle feste che cadranno nel periodo scolastico di , fino al mese di giugno dell'anno successivo, tenendo conto ed Pt_2 applicando, per quanto possibile e nel rispetto dell'alternanza tra i genitori stessi, le seguenti clausole:
Festività di Natale e Pasqua: durante le vacanze natalizie il bambino trascorrerà, ad anni alterni, la
GI di Natale (con pernottamento) e il giorno di Natale sino alle ore 17.00 con un genitore, mentre dalle ore 17.00 del giorno di Natale sino alla sera di NT ST (con pernottamento) starà con
l'altro genitore.
Le rimanenti vacanze natalizie, suddivise nei due periodi che vanno rispettivamente dal 27 al 31 dicembre e dal 1 al 6 gennaio, saranno trascorse dal minore rispettivamente con l'uno e con l'altro genitore ad anni alterni.
Per quanto concerne le vacanze di Pasqua il bambino trascorrerà ad anni alterni la GI di Pasqua
(con pernottamento) e il giorno di Pasqua sino alle ore 17.00 con un genitore e dalle ore 17.00 di
Pasqua sino alla sera di SQ con l'altro genitore.
I rimanenti giorni delle vacanze di Pasqua saranno trascorsi dal minore con l'uno e l'altro genitore mediante suddivisione dei giorni in maniera equa.
Ponti e altre giornate di vacanza scolastica: le anzidette giornate si accorperanno al weekend a cui sono collegate e saranno trascorse da con il genitore che sarà collocatario in quel weekend. Pt_2
Ricorrenze familiari: il figlio trascorrerà con il padre il giorno della festa del papà e il giorno del compleanno (26 giugno), se quest'ultimo sarà già giorno di competenza del padre;
trascorrerà con la madre la domenica della festa della mamma mentre il compleanno della madre, che cade il 26 dicembre, lo passerà con lei se sarà già di competenza della mamma, ricadendo nel giorno di NT
ST. pagina 2 di 7 Vacanze estive: i genitori si accorderanno entro il mese di maggio di ogni anno per l'organizzazione delle vacanze estive intese come quelle che si prendono nel periodo tra giugno e settembre, di pausa scolastica, e che saranno di due settimane a testa per entrambi i genitori, salvo diversi accordi.
Per l'estate del 2025 il padre trascorrerà con il figlio un periodio di 2 settimane, impegnandosi a portare in vacanza il minore scegliendo mete vicine a tutela della salute e della serenità del bambino, mete che siano a non più di due/tre ore di auto dalla casa materna.
In particolare, nel corrente anno solare il padre avrà le ferie dal 21/7/2025 al 3/8/2025 compreso e porterà al mare in Liguria dal 24 al 28 luglio 2025. Al rientro dal mare nella giornata del Pt_2
28 luglio, il bambino verrà portato a casa della mamma presso cui dormirà e starà fino al giorno successivo, quando sarà riportato dal padre che, essendo in ferie, lo terrà fino al 3 agosto 2025, con la possibilità per la mamma di vedere comunque il figlio ogni volta che vorrà e potrà.
Dal 2026 il sig. sempre nell'arco delle due settimane di sua competenza, potrà portare il figlio CP_1 anche più lontano, tenuto conto dello sviluppo psicofisico del minore e del suo grado di maturità
(potrà portarlo, ad esempio, in Calabria).
4) I genitori si impegnano a comunicarsi sempre il luogo/luoghi esatti dove porteranno in Pt_2 vacanza (albergo, residence, etc....) e a darsi sempre tutti i recapiti necessari al fine di reperirsi a vicenda, restando sempre raggiungibili salvo problemi di forza maggiore (linee telefoniche o wifi temporaneamente assenti per problemi di linea).
5) Il sig. provvederà a corrispondere alla sig.ra entro il giorno 21 di ogni mese l'importo CP_1 Pt_1 di €. 300,00 a mezzo bonifico bancario, a titolo di contributo di mantenimento ordinario del figlio, fino al raggiungimento dell'indipendenza economica di quest'ultimo, somma da rivalutarsi annualmente in base agli indici ISTAT del costo della vita.
6) I genitori provvederanno al pagamento nella misura del 50% ciascuno delle spese straordinarie che sosterranno per il figlio , intese come quelle mediche, scolastiche e sportivo-ricreative, come Pt_2 elencate nel protocollo del Tribunale di AN (anche per quanto concerne quelle che richiedono il previo accordo tra i genitori e quelle che non richiedono il previo accordo), che qui si richiama ed é da ritenersi parte integrante delle condizioni di affido e regolamentazione della prole. Detto protocollo deve ritenersi valido anche per l'onere di concertazione e le modalità di rimborso della singola spesa .
Per quanto concerne la baby sitter, essa verrà pagata da entrambi i genitori al 50% qualora dovesse necessitare in un giorno e un momento in cui entrambi sono al lavoro e non potessero provvedere a tenere il bambino altri parenti stretti, come i nonni.
pagina 3 di 7 Negli altri casi, in particolare quando la baby sitter dovesse essere chiamata per motivi non di lavoro dal genitore che dovrebbe avere con sé il figlio in una delle giornate di sua competenza, essa verrà pagata dal genitore che ha la gestione del figlio in quel momento.
Si precisa, infine, che la spesa per la frequenza del grest/centro estivo di verrà pagata Pt_2 sempre al 50% dai genitori, come il contributo per la frequenza del PRE e del POST scuola.
7) L'assegno unico elargito dall' sarà percepito integralmente dalla sig.ra . CP_2 Pt_1
8) Si dà atto che attualmente, in virtù di accordo tra le parti, la retta dell'asilo nido é pagata e sarà pagata dalla sig.ra fino a settembre 2025, quando il bambino inizierà a frequentare la scuola Pt_1 dell'infanzia pubblica di Invorio”
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
e hanno avuto una relazione affettiva con convivenza more Parte_1 Controparte_1 uxorio, durante la quale, il 19.11.2022, è nato il figlio Parte_2
La ricorrente, col ricorso introduttivo, premesso che la relazione e la coabitazione era cessata e che avevano sottoscritto una scrittura contenente numerose lacune, ha chiesto l'affido condiviso del figlio e la determinazione del contributo al suo mantenimento in € 300,00 mensili, oltre le spese straordinarie.
Il resistente, costituitosi in giudizio, ha sostanzialmente aderito alla domanda svolta dalla ricorrente.
Nel corso del giudizio, poi, hanno trovato un accordo che merita di essere recepito, rispettoso, nel superiore interesse del figlio, della previsione di cui all'art. 337 ter c.p.c.
L'esito della lite giustifica l'integrale compensazione delle spese processuali.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- affida il figlio minore in via condivisa ad entrambi i genitori, con collocamento prevalente presso la residenza della madre;
- dispone che il padre veda e tenga con sé il figlio a weekend alternati prelevando il bambino direttamente dall'asilo/scuola il venerdì di sua pertinenza entro le ore 18.00 e stando con lui fino alla domenica sera alle ore 20.00, ora entro cui verrà riaccompagnato presso la casa Pt_2 materna;
infrasettimanalmente, nelle settimane in cui la madre trascorrerà il weekend con il figlio il papà terrà con sé nelle giornate di martedì, mercoledì e giovedì, prelevando il Pt_2 minore dall'asilo/scuola entro le ore 18.00 del martedì mentre la madre si occuperà di riprendere con sé il figlio il giovedì sera sempre presso l'istituto scolastico per poi trascorrere con lui il proprio weekend di pertinenza;
nei giorni infrasettimanali di competenza del padre, lo stesso si pagina 4 di 7 occuperà di portare , nelle mattine del mercoledì e del giovedì, all'asilo/scuola o Pt_2 prescuola e lo preleverà entro le ore 18.00 del mercoledì o, comunque, entro il termine delle lezioni scolastiche e/o del doposcuola;
come regola generale, i genitori si impegnano ad organizzare ogni anno, al termine delle vacanze estive ed entro la metà di ottobre, la suddivisione dei ponti, delle ricorrenze e delle feste che cadranno nel periodo scolastico di
, fino al mese di giugno dell'anno successivo, tenendo conto ed applicando, per quanto Pt_2 possibile e nel rispetto dell'alternanza tra i genitori stessi, le seguenti clausole:
Festività di Natale e Pasqua durante le vacanze natalizie il bambino trascorrerà, ad anni alterni, la GI di Natale (con pernottamento) e il giorno di Natale sino alle ore 17.00 con un genitore, mentre dalle ore 17.00 del giorno di Natale sino alla sera di NT ST (con pernottamento) starà con l'altro genitore;
le rimanenti vacanze natalizie, suddivise nei due periodi che vanno rispettivamente dal
27 al 31 dicembre e dal 1 al 6 gennaio, saranno trascorse dal minore rispettivamente con l'uno e con l'altro genitore ad anni alterni;
per quanto concerne le vacanze di Pasqua il bambino trascorrerà ad anni alterni la GI di
Pasqua (con pernottamento) e il giorno di Pasqua sino alle ore 17.00 con un genitore e dalle ore
17.00 di Pasqua sino alla sera di SQ con l'altro genitore;
rimanenti giorni delle vacanze di
Pasqua saranno trascorsi dal minore con l'uno e l'altro genitore mediante suddivisione dei giorni in maniera equa;
ponti e altre giornate di vacanza scolastica: le anzidette giornate si accorperanno al weekend a cui sono collegate e saranno trascorse da con il genitore che sarà collocatario in quel Pt_2 weekend;
ricorrenze familiari: il figlio trascorrerà con il padre il giorno della festa del papà e il giorno del compleanno (26 giugno), se quest'ultimo sarà già giorno di competenza del padre;
trascorrerà con la madre la domenica della festa della mamma mentre il compleanno della madre, che cade il 26 dicembre, lo passerà con lei se sarà già di competenza della mamma, ricadendo nel giorno di NT ST;
vacanze estive: i genitori si accorderanno entro il mese di maggio di ogni anno per l'organizzazione delle vacanze estive intese come quelle che si prendono nel periodo tra giugno e settembre, di pausa scolastica, e che saranno di due settimane a testa per entrambi i genitori, salvo diversi accordi;
pagina 5 di 7 per l'estate del 2025 il padre trascorrerà con il figlio un periodio di 2 settimane, impegnandosi a portare in vacanza il minore scegliendo mete vicine a tutela della salute e della serenità del bambino, mete che siano a non più di due/tre ore di auto dalla casa materna. in particolare, nel corrente anno solare il padre avrà le ferie dal 21/7/2025 al 3/8/2025 compreso e porterà al mare in Liguria dal 24 al 28 luglio 2025. Al rientro dal mare nella Pt_2 giornata del 28 luglio, il bambino verrà portato a casa della mamma presso cui dormirà e starà fino al giorno successivo, quando sarà riportato dal padre che, essendo in ferie, lo terrà fino al 3 agosto 2025, con la possibilità per la mamma di vedere comunque il figlio ogni volta che vorrà
e potrà; dal 2026 il padre, sempre nell'arco delle due settimane di sua competenza, potrà portare il figlio anche più lontano, tenuto conto dello sviluppo psicofisico del minore e del suo grado di maturità (potrà portarlo, ad esempio, in Calabria);
i genitori si impegnano a comunicarsi sempre il luogo/luoghi esatti dove porteranno Pt_2 in vacanza (albergo, residence, etc....) e a darsi sempre tutti i recapiti necessari al fine di reperirsi a vicenda, restando sempre raggiungibili salvo problemi di forza maggiore (linee telefoniche o wifi temporaneamente assenti per problemi di linea);
- pone a carico del padre l'obbligo di corrispondere alla madre, entro il giorno 21 di ogni mese,
l'importo di € 300,00 a mezzo bonifico bancario, a titolo di contributo di mantenimento ordinario del figlio, fino al raggiungimento dell'indipendenza economica di quest'ultimo, somma da rivalutarsi annualmente in base agli indici ISTAT del costo della vita;
- pone a carico di entrambi i genitori il pagamento, nella misura del 50% ciascuno, delle spese straordinarie che sosterranno per il figlio , intese come quelle mediche, scolastiche e Pt_2 sportivo-ricreative, come elencate nel protocollo del Tribunale di AN (anche per quanto concerne quelle che richiedono il previo accordo tra i genitori e quelle che non richiedono il previo accordo), che qui si richiama ed é da ritenersi parte integrante delle condizioni di affido e regolamentazione della prole;
detto protocollo deve ritenersi valido anche per l'onere di concertazione e le modalità di rimborso della singola spesa;
per quanto concerne la baby sitter, essa verrà pagata da entrambi i genitori al 50% qualora dovesse necessitare in un giorno e un momento in cui entrambi sono al lavoro e non potessero provvedere a tenere il bambino altri parenti stretti, come i nonni;
negli altri casi, in particolare quando la baby sitter dovesse essere chiamata per motivi non di lavoro dal genitore che dovrebbe avere con sé il figlio in una delle giornate di sua competenza, essa verrà pagata dal genitore che ha la gestione del figlio in quel pagina 6 di 7 momento;
la spesa per la frequenza del grest/centro estivo di verrà pagata sempre al Pt_2
50% dai genitori, come il contributo per la frequenza del PRE e del POST scuola.
- dispone che l'assegno unico elargito dall' sarà percepito integralmente dalla madre CP_2 [...]
Pt_1
Spese di lite compensate
Così deciso nella camera di consiglio del 17.7.2025
Il Giudice rel. dott.ssa Maria Cristina PERSICO
Il Presidente dott.ssa Monica BARCO
pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di AN
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Monica BARCO Presidente dott. Claudio MICHELUCCI Giudice dott.ssa Maria Cristina PERSICO Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 14/2025 promossa da:
(C.F. ) rappresentata e difesa dall'avv. Cristina Peduto Parte_1 C.F._1 presso il cui studio è elettivamente domiciliata in Borgomanero, via Arona, 15, giusta procura allegata al ricorso;
RICORRENTE contro
(C.F. rappresentato e difeso dall'avv. Elena Arsura Controparte_1 C.F._2 presso il cui studio è elettivamente domiciliato in Nebbiuno, via Maroni, 2, giusta procura allegata alla comparsa di costituzione;
RESISTENTE
e con l'intervento del PM
Oggetto: regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale dei figli nati fuori dal matrimonio
CONCLUSIONI CONGIUNTE
1) viene affidato ai genitori congiuntamente con collocamento prevalente Parte_2 presso la residenza della madre . Parte_1
pagina 1 di 7 2) Il padre potrà vedere e tenere con sé il figlio a weekend alternati prelevando il bambino direttamente dall'asilo/scuola il venerdì di sua pertinenza entro le ore 18.00 e stando con lui fino alla domenica sera alle ore 20.00, ora entro cui verrà riaccompagnato presso la casa materna. Pt_2
Infrasettimanalmente, nelle settimane in cui la madre trascorrerà il weekend con il figlio il papà terrà con sé nelle giornate di martedì, mercoledì e giovedì, prelevando il minore dall'asilo/scuola Pt_2 entro le ore 18.00 del martedì mentre la madre si occuperà di riprendere con sé il figlio il giovedì sera sempre presso l'istituto scolastico per poi trascorrere con lui il proprio weekend di pertinenza.
Nei giorni infrasettimanali di competenza del padre, lo stesso si occuperà di portare , nelle Pt_2 mattine del mercoledì e del giovedì, all'asilo/scuola o prescuola e lo preleverà entro le ore 18.00 del mercoledì o, comunque, entro il termine delle lezioni scolastiche e/o del doposcuola.
3) Come regola generale, i genitori si impegnano ad organizzare ogni anno, al termine delle vacanze estive ed entro la metà di ottobre, la suddivisione dei ponti, delle ricorrenze e delle feste che cadranno nel periodo scolastico di , fino al mese di giugno dell'anno successivo, tenendo conto ed Pt_2 applicando, per quanto possibile e nel rispetto dell'alternanza tra i genitori stessi, le seguenti clausole:
Festività di Natale e Pasqua: durante le vacanze natalizie il bambino trascorrerà, ad anni alterni, la
GI di Natale (con pernottamento) e il giorno di Natale sino alle ore 17.00 con un genitore, mentre dalle ore 17.00 del giorno di Natale sino alla sera di NT ST (con pernottamento) starà con
l'altro genitore.
Le rimanenti vacanze natalizie, suddivise nei due periodi che vanno rispettivamente dal 27 al 31 dicembre e dal 1 al 6 gennaio, saranno trascorse dal minore rispettivamente con l'uno e con l'altro genitore ad anni alterni.
Per quanto concerne le vacanze di Pasqua il bambino trascorrerà ad anni alterni la GI di Pasqua
(con pernottamento) e il giorno di Pasqua sino alle ore 17.00 con un genitore e dalle ore 17.00 di
Pasqua sino alla sera di SQ con l'altro genitore.
I rimanenti giorni delle vacanze di Pasqua saranno trascorsi dal minore con l'uno e l'altro genitore mediante suddivisione dei giorni in maniera equa.
Ponti e altre giornate di vacanza scolastica: le anzidette giornate si accorperanno al weekend a cui sono collegate e saranno trascorse da con il genitore che sarà collocatario in quel weekend. Pt_2
Ricorrenze familiari: il figlio trascorrerà con il padre il giorno della festa del papà e il giorno del compleanno (26 giugno), se quest'ultimo sarà già giorno di competenza del padre;
trascorrerà con la madre la domenica della festa della mamma mentre il compleanno della madre, che cade il 26 dicembre, lo passerà con lei se sarà già di competenza della mamma, ricadendo nel giorno di NT
ST. pagina 2 di 7 Vacanze estive: i genitori si accorderanno entro il mese di maggio di ogni anno per l'organizzazione delle vacanze estive intese come quelle che si prendono nel periodo tra giugno e settembre, di pausa scolastica, e che saranno di due settimane a testa per entrambi i genitori, salvo diversi accordi.
Per l'estate del 2025 il padre trascorrerà con il figlio un periodio di 2 settimane, impegnandosi a portare in vacanza il minore scegliendo mete vicine a tutela della salute e della serenità del bambino, mete che siano a non più di due/tre ore di auto dalla casa materna.
In particolare, nel corrente anno solare il padre avrà le ferie dal 21/7/2025 al 3/8/2025 compreso e porterà al mare in Liguria dal 24 al 28 luglio 2025. Al rientro dal mare nella giornata del Pt_2
28 luglio, il bambino verrà portato a casa della mamma presso cui dormirà e starà fino al giorno successivo, quando sarà riportato dal padre che, essendo in ferie, lo terrà fino al 3 agosto 2025, con la possibilità per la mamma di vedere comunque il figlio ogni volta che vorrà e potrà.
Dal 2026 il sig. sempre nell'arco delle due settimane di sua competenza, potrà portare il figlio CP_1 anche più lontano, tenuto conto dello sviluppo psicofisico del minore e del suo grado di maturità
(potrà portarlo, ad esempio, in Calabria).
4) I genitori si impegnano a comunicarsi sempre il luogo/luoghi esatti dove porteranno in Pt_2 vacanza (albergo, residence, etc....) e a darsi sempre tutti i recapiti necessari al fine di reperirsi a vicenda, restando sempre raggiungibili salvo problemi di forza maggiore (linee telefoniche o wifi temporaneamente assenti per problemi di linea).
5) Il sig. provvederà a corrispondere alla sig.ra entro il giorno 21 di ogni mese l'importo CP_1 Pt_1 di €. 300,00 a mezzo bonifico bancario, a titolo di contributo di mantenimento ordinario del figlio, fino al raggiungimento dell'indipendenza economica di quest'ultimo, somma da rivalutarsi annualmente in base agli indici ISTAT del costo della vita.
6) I genitori provvederanno al pagamento nella misura del 50% ciascuno delle spese straordinarie che sosterranno per il figlio , intese come quelle mediche, scolastiche e sportivo-ricreative, come Pt_2 elencate nel protocollo del Tribunale di AN (anche per quanto concerne quelle che richiedono il previo accordo tra i genitori e quelle che non richiedono il previo accordo), che qui si richiama ed é da ritenersi parte integrante delle condizioni di affido e regolamentazione della prole. Detto protocollo deve ritenersi valido anche per l'onere di concertazione e le modalità di rimborso della singola spesa .
Per quanto concerne la baby sitter, essa verrà pagata da entrambi i genitori al 50% qualora dovesse necessitare in un giorno e un momento in cui entrambi sono al lavoro e non potessero provvedere a tenere il bambino altri parenti stretti, come i nonni.
pagina 3 di 7 Negli altri casi, in particolare quando la baby sitter dovesse essere chiamata per motivi non di lavoro dal genitore che dovrebbe avere con sé il figlio in una delle giornate di sua competenza, essa verrà pagata dal genitore che ha la gestione del figlio in quel momento.
Si precisa, infine, che la spesa per la frequenza del grest/centro estivo di verrà pagata Pt_2 sempre al 50% dai genitori, come il contributo per la frequenza del PRE e del POST scuola.
7) L'assegno unico elargito dall' sarà percepito integralmente dalla sig.ra . CP_2 Pt_1
8) Si dà atto che attualmente, in virtù di accordo tra le parti, la retta dell'asilo nido é pagata e sarà pagata dalla sig.ra fino a settembre 2025, quando il bambino inizierà a frequentare la scuola Pt_1 dell'infanzia pubblica di Invorio”
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
e hanno avuto una relazione affettiva con convivenza more Parte_1 Controparte_1 uxorio, durante la quale, il 19.11.2022, è nato il figlio Parte_2
La ricorrente, col ricorso introduttivo, premesso che la relazione e la coabitazione era cessata e che avevano sottoscritto una scrittura contenente numerose lacune, ha chiesto l'affido condiviso del figlio e la determinazione del contributo al suo mantenimento in € 300,00 mensili, oltre le spese straordinarie.
Il resistente, costituitosi in giudizio, ha sostanzialmente aderito alla domanda svolta dalla ricorrente.
Nel corso del giudizio, poi, hanno trovato un accordo che merita di essere recepito, rispettoso, nel superiore interesse del figlio, della previsione di cui all'art. 337 ter c.p.c.
L'esito della lite giustifica l'integrale compensazione delle spese processuali.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- affida il figlio minore in via condivisa ad entrambi i genitori, con collocamento prevalente presso la residenza della madre;
- dispone che il padre veda e tenga con sé il figlio a weekend alternati prelevando il bambino direttamente dall'asilo/scuola il venerdì di sua pertinenza entro le ore 18.00 e stando con lui fino alla domenica sera alle ore 20.00, ora entro cui verrà riaccompagnato presso la casa Pt_2 materna;
infrasettimanalmente, nelle settimane in cui la madre trascorrerà il weekend con il figlio il papà terrà con sé nelle giornate di martedì, mercoledì e giovedì, prelevando il Pt_2 minore dall'asilo/scuola entro le ore 18.00 del martedì mentre la madre si occuperà di riprendere con sé il figlio il giovedì sera sempre presso l'istituto scolastico per poi trascorrere con lui il proprio weekend di pertinenza;
nei giorni infrasettimanali di competenza del padre, lo stesso si pagina 4 di 7 occuperà di portare , nelle mattine del mercoledì e del giovedì, all'asilo/scuola o Pt_2 prescuola e lo preleverà entro le ore 18.00 del mercoledì o, comunque, entro il termine delle lezioni scolastiche e/o del doposcuola;
come regola generale, i genitori si impegnano ad organizzare ogni anno, al termine delle vacanze estive ed entro la metà di ottobre, la suddivisione dei ponti, delle ricorrenze e delle feste che cadranno nel periodo scolastico di
, fino al mese di giugno dell'anno successivo, tenendo conto ed applicando, per quanto Pt_2 possibile e nel rispetto dell'alternanza tra i genitori stessi, le seguenti clausole:
Festività di Natale e Pasqua durante le vacanze natalizie il bambino trascorrerà, ad anni alterni, la GI di Natale (con pernottamento) e il giorno di Natale sino alle ore 17.00 con un genitore, mentre dalle ore 17.00 del giorno di Natale sino alla sera di NT ST (con pernottamento) starà con l'altro genitore;
le rimanenti vacanze natalizie, suddivise nei due periodi che vanno rispettivamente dal
27 al 31 dicembre e dal 1 al 6 gennaio, saranno trascorse dal minore rispettivamente con l'uno e con l'altro genitore ad anni alterni;
per quanto concerne le vacanze di Pasqua il bambino trascorrerà ad anni alterni la GI di
Pasqua (con pernottamento) e il giorno di Pasqua sino alle ore 17.00 con un genitore e dalle ore
17.00 di Pasqua sino alla sera di SQ con l'altro genitore;
rimanenti giorni delle vacanze di
Pasqua saranno trascorsi dal minore con l'uno e l'altro genitore mediante suddivisione dei giorni in maniera equa;
ponti e altre giornate di vacanza scolastica: le anzidette giornate si accorperanno al weekend a cui sono collegate e saranno trascorse da con il genitore che sarà collocatario in quel Pt_2 weekend;
ricorrenze familiari: il figlio trascorrerà con il padre il giorno della festa del papà e il giorno del compleanno (26 giugno), se quest'ultimo sarà già giorno di competenza del padre;
trascorrerà con la madre la domenica della festa della mamma mentre il compleanno della madre, che cade il 26 dicembre, lo passerà con lei se sarà già di competenza della mamma, ricadendo nel giorno di NT ST;
vacanze estive: i genitori si accorderanno entro il mese di maggio di ogni anno per l'organizzazione delle vacanze estive intese come quelle che si prendono nel periodo tra giugno e settembre, di pausa scolastica, e che saranno di due settimane a testa per entrambi i genitori, salvo diversi accordi;
pagina 5 di 7 per l'estate del 2025 il padre trascorrerà con il figlio un periodio di 2 settimane, impegnandosi a portare in vacanza il minore scegliendo mete vicine a tutela della salute e della serenità del bambino, mete che siano a non più di due/tre ore di auto dalla casa materna. in particolare, nel corrente anno solare il padre avrà le ferie dal 21/7/2025 al 3/8/2025 compreso e porterà al mare in Liguria dal 24 al 28 luglio 2025. Al rientro dal mare nella Pt_2 giornata del 28 luglio, il bambino verrà portato a casa della mamma presso cui dormirà e starà fino al giorno successivo, quando sarà riportato dal padre che, essendo in ferie, lo terrà fino al 3 agosto 2025, con la possibilità per la mamma di vedere comunque il figlio ogni volta che vorrà
e potrà; dal 2026 il padre, sempre nell'arco delle due settimane di sua competenza, potrà portare il figlio anche più lontano, tenuto conto dello sviluppo psicofisico del minore e del suo grado di maturità (potrà portarlo, ad esempio, in Calabria);
i genitori si impegnano a comunicarsi sempre il luogo/luoghi esatti dove porteranno Pt_2 in vacanza (albergo, residence, etc....) e a darsi sempre tutti i recapiti necessari al fine di reperirsi a vicenda, restando sempre raggiungibili salvo problemi di forza maggiore (linee telefoniche o wifi temporaneamente assenti per problemi di linea);
- pone a carico del padre l'obbligo di corrispondere alla madre, entro il giorno 21 di ogni mese,
l'importo di € 300,00 a mezzo bonifico bancario, a titolo di contributo di mantenimento ordinario del figlio, fino al raggiungimento dell'indipendenza economica di quest'ultimo, somma da rivalutarsi annualmente in base agli indici ISTAT del costo della vita;
- pone a carico di entrambi i genitori il pagamento, nella misura del 50% ciascuno, delle spese straordinarie che sosterranno per il figlio , intese come quelle mediche, scolastiche e Pt_2 sportivo-ricreative, come elencate nel protocollo del Tribunale di AN (anche per quanto concerne quelle che richiedono il previo accordo tra i genitori e quelle che non richiedono il previo accordo), che qui si richiama ed é da ritenersi parte integrante delle condizioni di affido e regolamentazione della prole;
detto protocollo deve ritenersi valido anche per l'onere di concertazione e le modalità di rimborso della singola spesa;
per quanto concerne la baby sitter, essa verrà pagata da entrambi i genitori al 50% qualora dovesse necessitare in un giorno e un momento in cui entrambi sono al lavoro e non potessero provvedere a tenere il bambino altri parenti stretti, come i nonni;
negli altri casi, in particolare quando la baby sitter dovesse essere chiamata per motivi non di lavoro dal genitore che dovrebbe avere con sé il figlio in una delle giornate di sua competenza, essa verrà pagata dal genitore che ha la gestione del figlio in quel pagina 6 di 7 momento;
la spesa per la frequenza del grest/centro estivo di verrà pagata sempre al Pt_2
50% dai genitori, come il contributo per la frequenza del PRE e del POST scuola.
- dispone che l'assegno unico elargito dall' sarà percepito integralmente dalla madre CP_2 [...]
Pt_1
Spese di lite compensate
Così deciso nella camera di consiglio del 17.7.2025
Il Giudice rel. dott.ssa Maria Cristina PERSICO
Il Presidente dott.ssa Monica BARCO
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