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Sentenza 28 dicembre 2025
Sentenza 28 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 28/12/2025, n. 5596 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 5596 |
| Data del deposito : | 28 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI TORINO Nona Sezione Civile
in composizione collegiale nelle persone di:
Roberta Dotta Presidente Monica Mastrandrea Giudice rel./est. Tiziana De Fazio Giudice
nel procedimento iscritto al r.g n. 14416/2025 vertente tra:
nato a [...] il [...], elettivamente domiciliato presso Parte_1 lo studio dell'Avv. Paolo Folco che lo rappresenta e difende come da procura in atti
ricorrente e
– Questura di TORINO con l'Avvocatura dello Stato Controparte_1 resistente avente ad oggetto: ricorso ex art. 281 undecies c.p.c. avverso diniego di rinnovo del permesso di soggiorno per lavoro autonomo del Questore della Provincia di Torino del 23.5.2025 notificato il 30.6.2025 sciogliendo la riserva che precede, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Con ricorso depositato in data 17.7.2025, il sig. nato a [...] Parte_1
(CC) il 18.11.1985 ha impugnato il decreto del Questore di Torino datato 23.5.2025 e notificato il 30.6.2025 con cui la PA ha respinto l'istanza di rinnovo del permesso di soggiorno per lavoro autonomo, chiedendo al Tribunale di riconoscere in proprio favore il diritto alla protezione speciale. A sostegno della domanda il ricorrente ha richiamato il lungo periodo di permanenza in Italia e l'elevato grado di integrazione socio-lavorativa raggiunta. Il Tribunale ha sospeso l'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato ed ha fissato l'udienza al 2.12.2025. Il si è costituito in data 28.11.2025 ed ha sostenuto l'insussistenza dei Controparte_1 presupposti per il riconoscimento in capo al ricorrente di un permesso per protezione speciale richiamando le argomentazioni contenute nella relazione informativa redatta dall'Amministrazione (v. comparsa di costituzione e allegato A). All'udienza del 2.12.2025: nessuno è comparso per la PA costituita;
la difesa ha insistito nell'accoglimento del ricorso. All'esito, la causa è stata rimessa alla decisione del Collegio. Occorre preliminarmente evidenziare che oggetto del giudizio è l'impugnazione del provvedimento del Questore di Torino che ha rigettato l'istanza di rinnovo del permesso di soggiorno per lavoro autonomo. Parte attrice ha impugnato il diniego di rinnovo del permesso di soggiorno per lavoro autonomo, formulando in questa sede domanda di riconoscimento della protezione speciale in suo favore. Preliminarmente, sulla giurisdizione del GO, si evidenzia che, pur essendo il provvedimento impugnato relativo al diniego di rinnovo del permesso di soggiorno per lavoro autonomo, la cui giurisdizione spetta pacificamente al GA, in questa sede parte attrice chiede il riconoscimento della Protezione speciale, tale richiesta, in forza del richiamo all'art. 3 co. 3 D.L. 13/2017, per cui è competente il Tribunale Sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea competenti per le cause e i procedimenti che presentano ragioni di connessione con quelli di cui ai commi 1 e 2 del medesmo articolo, tra cui rilascio, diniego di rinnovo e di revoca del permesso di soggiorno per protezione speciale nei casi di cui all'articolo 32, comma 3, del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25. Nel caso di specie, la controversia amministrativa aveva ad oggetto il rilascio del rinnovo del permesso di soggiorno per lavoro autonomo. Come rilevato dalla difesa (v. ricorso pag. 3) l'Amministrazione ha omesso di valutare la concedibilità di un permesso di soggiorno per protezione speciale in favore del ricorrente. Tuttavia, la Corte di Cassazione, Sezioni Unite, nell'ordinanza n. 9791 del 2023, ha ribadito che “la giurisdizione si determina in base alla domanda e, ai fini del riparto tra giudice ordinario e giudice amministrativo, rileva non già la prospettazione delle parti, bensì il petitum sostanziale, il quale va identificato non solo e non tanto in funzione della concreta pronuncia che si chiede al giudice, ma anche e soprattutto in funzione della causa petendi, ossia della intrinseca natura della posizione dedotta in giudizio ed individuata dal giudice con riguardo ai fatti allegati ed al rapporto giuridico del quale detti fatti costituiscono manifestazione” (Cass. Sez. Unite, 31 luglio 2018 n. 20350; Cass. Sez. Unite, 16 maggio 2008 n. 12378) e ha specificato che la giurisdizione del GO nel caso di domanda di Protezione speciale non viene meno nel caso in cui la Commissione non abbia espresso il proprio parere, in quanto “il diritto alla protezione umanitaria ha, al pari del diritto allo "status" di rifugiato e al diritto costituzionale di asilo, consistenza di diritto soggettivo, da annoverare tra i diritti umani fondamentali, come tali dotati di un grado di tutela assoluta e non degradabili ad interessi legittimi per effetto di valutazioni discrezionali affidate al potere amministrativo, al quale può essere rimesso solo l'accertamento dei presupposti di fatto che legittimano la protezione, nell'esercizio di una mera discrezionalità tecnica” (Cass. Sez. Unite, 7 febbraio 2023 n. 9791). Pertanto, la richiesta di Protezione speciale, formulata in sede di ricorso, è stata correttamente presentata a questo Tribunale. Sul punto sono intervenute negli ultimi anni varie modifiche normative. Innanzitutto, con il d.l. n. 113 del 2018 conv. dalla l. n. 132 del 2018, è stata rivista e modificata integralmente la disciplina della protezione umanitaria tipizzando precise fattispecie al fine di riconoscere al richiedente un permesso speciale per motivi diversi dalla protezione internazionale (al riguardo, in assenza, nel d.l. del 2018 n. 113, di una disciplina transitoria e in applicazione dell'art. 11 delle disp. preleggi c.c., si è ritenuto applicabile la normativa previgente alle domande proposte anteriormente all'entrata in vigore del citato decreto: in questo senso, Cass. n. 4890 del 2019; Cass. n. 7831 del 2019). Successivamente, in data 22 ottobre 2020, è entrato in vigore il d.l. n. 130 del 2020, conv. con modifiche dalla l. n. 173 del 2020, che, per quanto qui di rilievo, nel confermare la scelta della tipizzazione rispetto alla fattispecie di protezione complementare c.d. “a catalogo aperto”, ha modificato nuovamente il testo dell'art. 5, comma 6, T.U.I., ripristinando il dovere del rispetto degli obblighi costituzionali e internazionali (originariamente espresso, ma poi eliminato dal d.l. n. 113 del 2018, conv. con modifiche nella l. n. 132 del 2018). Infine, sempre per quanto di rilievo in questa sede, con d.l. n. 20 del 2023, conv. con modificazioni dalla l. n. 50 del 2023, è stata nuovamente modificata la formulazione (anche) dei commi 1.1. e 1.2. dell'art. 19, T.U.I., ma con norma transitoria è stata prevista l'applicabilità della normativa abrogata alle domande di riconoscimento della protezione speciale presentate in data anteriore all'entrata in vigore del predetto decreto-legge, ossia all'11.3.2023. Il ricorrente ha formalizzato la domanda in data 4.1.2024, ne consegue l'applicazione al caso di specie del testo normativo di riferimento come da ultimo novellato. Il legislatore, con il DL 20/2023, convertito nella legge 50/2023, entrato in vigore il 11.3.2023, è nuovamente intervenuto sulla protezione speciale. L'art 7 del DL 20/2023 ha abrogato il terzo e il quarto periodo dell'art 19 c.
1.1. TUI, afferenti al quarto ambito della protezione speciale, quello concernente la protezione della vita privata e familiare e i relativi criteri di accertamento. La stessa norma ha introdotto un regime transitorio per le domande presentate prima dell'entrata in vigore (prima dell'11.3.2023) e per il regime applicabile ai permessi di soggiorno per protezione speciale già rilasciati con riferimento ai due periodi “soppressi”. La novella legislativa del 2023 ha lasciato inalterato il primo e il secondo periodo dell'art 19, comma 1.1., TUI e, in particolare, il richiamo all'art 5, comma 6, TUI che fa salvi il rispetto degli obblighi costituzionali e internazionali dello Stato italiano, che, in ogni caso, avrebbero comunque avuto cogenza trovando la propria fonte in norme sovraordinate. Il riferimento agli obblighi costituzionali e internazionali consente, ove tali obblighi non siano soddisfatti dalle norme sulla protezione maggiore e da quelle sulla protezione speciale, di completare il sistema con una sorta di norma di chiusura con estensione della protezione anche a casi non tipizzati dal legislatore ma ancorati a precetti costituzionali e internazionali (in questo senso: cfr. Cass. 8400/2023). Il richiamo diretto all'art 5, comma 6, TUI permette tuttora di tutelare il diritto al rispetto della vita privata e familiare di cui all'art 8 CEDU e di riconoscere, conseguentemente, il diritto al rilascio del relativo permesso di soggiorno per protezione speciale, laddove ne ricorrano i presupposti. Con riguardo alla nozione di vita privata e familiare rimangono attuali le pronunce della giurisprudenza di legittimità: la tutela della vita privata, in particolare, non coincide esclusivamente con l'integrazione lavorativa, ma comprende anche l'integrazione sociale, ossia un quid più ampio e parzialmente diverso (così: Cass. 20641/2023), conformemente a quanto statuito “dalla Corte di Strasburgo nella sentenza 14 febbraio 2019 (Ricorso n. 57433/15 - Causa
contro
Italia) ove Per_1 afferma “che l'art. 8 CEDU tutela anche il diritto di allacciare e intrattenere legami con i propri simili e con il mondo esterno, e comprende a volte alcuni aspetti dell'identità sociale di un individuo, e si deve accettare che tutti i rapporti sociali tra gli immigrati stabilmente insediati e la comunità nella quale vivono faccia parte integrante della nozione di «vita privata» ai sensi dell'art. 8” (cfr. Cass. 8400/2023). Di conseguenza, “l'integrazione sociale non è soltanto limitata alla vita lavorativa, ma rileva anche il radicamento sul territorio e le relazioni sociali instaurate (specie quelle solidali, quali l'attività di volontariato)”, assumendo rilevanza anche ad esempio “la conoscenza della lingua italiana, lo svolgimento di attività volontariato, la ragionevole prospettiva di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato o comunque con contratti a tempo determinato che si rinnovano” (cfr. Cass. 8400/2023). Proseguono i giudici di legittimità affermando che “si impone pertanto un approccio ermeneutico più centrato sull'art. 8 Cedu, e di estendere la misura protettiva anche ad altri aspetti della vita privata che non costituiscono relazioni familiari e cioè a tutti quei casi in cui il radicamento del soggetto del territorio determina una stabile condizione di vita, da intendersi riferita non solo all'inserimento lavorativo, ma anche ad altri ambiti relazionali rientranti nell'alveo applicativo dell'art. 8 (Cass. n. 5506 del 26/02/2021; Cass. n. 1347 del 22/01/2021). In tale senso si è espressa anche la Corte Edu, la quale rileva che tutti i rapporti sociali tra gli immigrati stabilmente insediati e la comunità nella quale vivono fanno parte integrante della nozione di "vita privata" ai sensi dell'art. 8, indipendentemente dall'esistenza o meno di una "vita familiare" (Corte Edu, 14/02/2019 Narijs c. Italia). Del pari, non va trascurato che, utilizzando il parametro dell'art 8 della Convenzione Edu, anche lo stesso concetto di relazione familiare si amplia, perché il riferimento non è solo alla famiglia fondata sul matrimonio di cui all'art 29 Cost. ma a quello più ampio e mobile dato dalla giurisprudenza della Corte di Strasburgo;
ciò in particolare è rilevante per le famiglie di fatto, e per altri legami affettivi che pur non trovando riconoscimento giuridico, potrebbero comunque fondarsi su un solido rapporto de facto, nonché per i legami con parenti che pur non facendo parte della “famiglia nucleare” tuttavia possono in determinate circostanze assumere una forte rilevanza per l'individuo” (cfr. Corte Cass. 2874/2023). Lo svolgimento di attività lavorativa è ovviamente considerato estrinsecazione dell'integrazione sociale, valorizzando la giurisprudenza di legittimità anche “le attività di volontariato, le attività lavorative svolte (anche se mediante l'instaurazione di rapporti di formazione professionale e a termine) e la conoscenza della lingua italiana, che non può escludersi in ragione del fatto che il ricorrente abbia svolto l'audizione giudiziale con l'ausilio di un interprete, atteso che la presenza di quest'ultimo è necessaria per garantire la tutela del diritto di difesa del ricorrente e non prova, invece, che egli non conosca la lingua italiana ad un livello sufficiente ed adeguato” (Cass 16716/23). L'attualità della tutela della vita privata e familiare, anche dopo le modifiche apportata dall'art 19 TUI, è stata confermata dalla giurisprudenza di legittimità con una pronuncia emessa nell'ambito di un ricorso contro un provvedimento di espulsione ove si legge ancora: “da ultimo si dà atto, per completezza, che l'art. 7, comma 1, d.l. 10 marzo 2023, n. 20, recante "Disposizioni urgenti in materia di flussi di ingresso legale dei lavoratori stranieri e di prevenzione e contrasto all'immigrazione irregolare" (c.d. decreto Cutro), convertito con modificazioni dalla l. 5 maggio 2023, n. 50, ha abrogato il terzo e quarto periodo dell'art. 19, comma 1.1. TUI, ma il successivo comma 2 prevede espressamente che alle istanze presentate fino alla data di entrata in vigore del decreto (13 marzo 2023), ovvero nei casi in cui lo straniero abbia già ricevuto l'invito alla presentazione dell'istanza da parte della Questura competente, «continua ad applicarsi la disciplina previgente». In ogni caso, il diritto al rispetto della vita privata e familiare non solo è rimasto in vita nell'art. 5, comma 6, TUI, ma continua ad essere tutelato dall'art. 8 CEDU e rientra in quel
“catalogo aperto” dei diritti fondamentali (cfr. Cass. Sez. U, 24413/2021) connessi alla dignità della persona e al diritto di svolgere la propria personalità nelle formazioni sociali, tutelati dagli artt. 2, 3, 29, 30 e 31 Cost., trovando dunque il suo fondamento in fonti sovraordinate rispetto alla legislazione ordinaria” (cfr. Cass. 28162/2023). D'altronde la protezione umanitaria prima e speciale poi condivide con la protezione internazionale la natura di diritto fondamentale della persona, costituendo, unitamente alla protezione maggiore, attuazione dell'art 10 Cost e, pertanto, discendendo in via diretta dall'asilo costituzionale (cfr. Cass. 10686/12). L'ancoramento della protezione speciale agli obblighi costituzionali e internazionali impedisce la possibilità di racchiuderla in ipotesi tassative, consegnandole la natura di catalogo aperto, via via connotandosi e riempendosi di diritti soggettivi dipendenti dall'evoluzione interpretativa e comprensivi a titolo esemplificativo del diritto alla famiglia (art 3, 2, 29 Cost, 8 CEDU), del diritto alla salute (art 32), diritto alla tutela dell'ambiente (art 9 e 41 Cost). Si tratta di posizioni soggettive che, anche se non integrano la protezione maggiore (status di rifugiato/protezione sussidiaria), assumono rilievo per la protezione minore, quella speciale, che assurge a misura atipica, residuale e complementare, ma oggetto di valutazione autonoma, tanto che il rigetto della protezione superiore non determina ex se anche quello della protezione minore, ancorata a una condizione specifica e sua propria, la vulnerabilità (v. Cass. 28990/2018). Ai fini dell'accertamento del diritto alla tutela della vita privata e familiare, si deve segnalare che la novella del 2020, introducendo criteri di accertamento del diritto, aveva indotto la giurisprudenza di legittimità a superare il precedente orientamento basato sul giudizio di bilanciamento tra situazione soggettiva e oggettiva del richiedente con riferimento al paese di origine e la sua attuale situazione di integrazione sociale nel paese di accoglienza (cfr. Ca18455/22). Ora, con la novella legislativa del 2023, che ha abrogato il terzo e il quarto periodo dell'art 19, comma 1.1 TUI, si pone il problema dei criteri di accertamento del diritto alla vita privata e familiare. Tali presupposti non possono che rinvenirsi nel medesimo art. 8 CEDU e nei principi elaborati sul punto dalla giurisprudenza della Corte di Strasburgo. Pertanto, in virtù di tali criteri, occorre effettuare un bilanciamento tra il diritto alla vita familiare e privata del richiedente, da un lato, e, dall'altro, esigenze dello Stato quali le garanzie di sicurezza e di tutela dell'ordine pubblico, di benessere economico del Paese, di protezione della salute e della morale o dei diritti e delle libertà altrui. Orbene, tutto ciò premesso, passando all'esame del caso di specie con riferimento alla verifica della fondatezza della domanda in esame, il ricorrente proviene del CC, rispetto al quale si riporta quanto di seguito. Con riferimento alla situazione di sicurezza in CC, si segnala quanto segue. Il CC si trova nell'Africa settentrionale, confina a nord-est con l'Algeria, a sud-est con la AN, a nord con la Spagna e vi è un ulteriore segmento di confine di 75 metri con l'exclave spagnola di Si affaccia ad ovest sull'Oceano Atlantico e a nord sul Persona_2 Mar Mediterraneo. Nel 1975, con la fine della colonizzazione spagnola del Sahara occidentale, è iniziato il conflitto tra il CC e il Con gli accordi di Madrid del 1975, che hanno Controparte_2 posto ufficialmente fine al controllo spagnolo, il CC e la AN si sono divisi il territorio a spese del , che due anni prima aveva lanciato una lotta armata contro i colonizzatori Controparte_2 europei per ottenere l'autogoverno. Sia il che il suo principale sostenitore straniero, l'Algeria, CP_2 hanno rifiutato l'accordo, con il primo che ha proclamato la Repubblica Democratica Araba Sahrawi nella parte del Sahara Occidentale, libera dal controllo marocchino e mauritano nel 1976. Nel novembre 2020, il cessate il fuoco del 1991 tra AT e il Fronte Polisario è crollato e le ostilità sono riprese.3 Il CC ha inviato truppe nella zona cuscinetto monitorata dalle Nazioni Unite per far cessare il blocco di tre settimane della strategica Guerguerat road da parte dei sostenitori del Fronte, che collega il CC alla AN e passa attraverso il Sahara occidentale. In risposta, il movimento per l'indipendenza ha lanciato attacchi quotidiani contro unità e strutture militari marocchine.4 Dopo più di due anni, il 6 ottobre 2021, il Segretario Generale delle Nazioni Unite António Guterres è riuscito a nominare un nuovo inviato, il diplomatico , con il Persona_3 compito di riprendere i colloqui sul Sahara occidentale e mediare il conflitto in corso. Sebbene inizialmente il CC sembrasse aver rifiutato tale nomina, ritenendo che quello nel Sahara occidentale fosse un conflitto congelato e respingendo le affermazioni del Fronte in merito alla ripresa degli attacchi, in un secondo momento, a seguito di pressioni da parte degli Stati Uniti, AT avrebbe acconsentito.6 Il 29 ottobre 2021 il Consiglio di Sicurezza dell'ONU ha adottato la risoluzione 2602, rinnovando il mandato della (United Nations Mission for the Referendum in Western Pt_2
Sahara) fino al 31 ottobre 2022, con 13 voti favorevoli e due astensioni (Russia e Tunisia). La risoluzione sottolinea la necessità di una “soluzione politica realistica, praticabile, duratura e reciprocamente accettabile alla questione del Sahara occidentale” e sollecita la ripresa costruttiva del processo politico.7 ha tuttavia evidenziato che, nonostante il rinnovo della Controparte_3
MINURSO, alla missione manchi ancora un mandato sui diritti umani e che le organizzazioni per i diritti umani non abbiano ancora potuto accedere ai campi del Sahara occidentale e del .8 CP_2
Il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite ha deciso di prorogare il mandato della Missione delle Nazioni Unite per il Referendum nel Sahara occidentale (MINURSO) fino al 31 ottobre 2023, adottando la risoluzione 2654 (2022)9, poi sino al 31 ottobre 2024, con la risoluzione 2703 (2023)10, ed infine sino al 31 ottobre 2025 con la risoluzione 2756 (2024)11. Il Segretario Generale delle Nazioni Unite nel report annuale sulla situazione Persona_4 del Sahara dell'ovest per il periodo successivo alla pubblicazione del report precedente (del 3 ottobre 2023)12, riferisce che la stessa ha continuato ad essere caratterizzata da tensioni e ostilità a bassa intensità fra il CC e il Fronte Popolare per la Liberazione di Saguía EL e IO de RO (Fronte )13. CP_2
L'operazione MINURSO ha continuato a ricevere reports di asseriti spari da parte del Fronte POLISARIO verso le unità dell'Esercito presso o vicino i terrapieni e di colpi Controparte_7 asseritamente effettuati da veicoli aerei privi di equipaggio dell'Esercito ad est del terrapieno. La maggior parte degli episodi con spari, riferiti a dalle parti, hanno continuato ad essere Pt_2 concentrati nella regione del nord, vicino Mahbas, con episodi ulteriori riferiti nella zona di sud-est, vicino Mijek. In alcune occasioni, non è stata in grado di confermare il numero e la Pt_2 posizione degli eventi con spari riportati. La maggior parte degli spari verificati da sono Pt_2 finiti in zone remote senza causare danni significativi15. Il 29 ottobre 2023, un episodio di spari, presumibilmente ad opera del , ha Controparte_2 colpito un'area civile nella città di Smara, approssimativamente a 2,5 km dal sito della squadra
, uccidendo un civile e ferendone altri tre, incluso un minore.16 Il Fronte non Pt_2 CP_2 ha confermato né negato la responsabilità dell'evento.17 Due razzi sono stati lanciati il 5 novembre 2023 su Smara, presumibilmente dal , atterrando in zone aperte a 1.5 km dalla Controparte_2 zona del gruppo e a 4 km dall'aeroporto di Smara, senza feriti.18 Nelle sere del 24 e 25 dicembre del 2023, un totale di sette razzi hanno colpito il suolo ad una distanza fra 900 metri e 2.7 km dalla zona del team ad .19 Il 13 maggio, il 2 luglio e il 6 Pt_3 luglio 2024 tre episodi di spari presumibilmente ad opera del Fronte POLISARIO sono avvenuti con un impatto situato rispettivamente a 5 km, 10 km e 1,4 km dalla zona del team a Mahbas.20 Il 31 dicembre 2023, l'Ufficiale di Collegamento del Fronte POLISARIO ha riferito tre attacchi aerei dell' nell'area di Mijek che, secondo le fonti locali, si è risolto in Controparte_8 quattro morti e un ferito, così come nella distruzione di tre veicoli.21 Il 6 gennaio 2024, i media locali 9 Africa, Sahara Occidentale: prorogata la missione della , 29 ottobre 2022, https://www.africarivista.it/sahara-occidentale- Pt_2 prorogata-la-missione-della-minurso/208708/; United Nations Security Council, S/RES/2654 (2022), 27 ottobre 2022, https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N22/660/37/PDF/N2266037.pdf?OpenElement;
[...]
Security Council Extends Mandate of United Nations Mission in Western Sahara, Adopting Resolution Controparte_9 2654 (2022) by 13 Votes in Favour, 2 Abstentions, 27 ottobre 2022, https://press.un.org/en/2022/sc15081.doc.htm 10 UN Security Council, Resolution 2703 (2023), 30 October 2023, https://docs.un.org/en/S/RES/2703(2023) 11 UN Security Council, Resolution 2756 (2024), 31 October 2024, https://docs.un.org/en/S/RES/2756(2024) 12 UN Security Council, Situation concerning Western Sahara - Report of the Secretary-General, 1 October 2024, https://minurso.unmissions.org/sites/default/files/sg_report_on_the_situation_concerning_western_sahara_1_october_2024.pdf 13 UN Security Council, Situation concerning Western Sahara - Report of the Secretary-General, 1 October 2024, p. 1, https://minurso.unmissions.org/sites/default/files/sg_report_on_the_situation_concerning_western_sahara_1_october_2024.pdf 14 UN Security Council, Situation concerning Western Sahara - Report of the Secretary-General, 1 October 2024, p. 3, https://minurso.unmissions.org/sites/default/files/sg_report_on_the_situation_concerning_western_sahara_1_october_2024.pdf 15 UN Security Council, Situation concerning Western Sahara - Report of the Secretary-General, 1 October 2024, p. 3, https://minurso.unmissions.org/sites/default/files/sg_report_on_the_situation_concerning_western_sahara_1_october_2024.pdf 16 UN Security Council, Situation concerning Western Sahara - Report of the Secretary-General, 1 October 2024, p. 3, https://minurso.unmissions.org/sites/default/files/sg_report_on_the_situation_concerning_western_sahara_1_october_2024.pdf 17 UN Security Council, Situation concerning Western Sahara - Report of the Secretary-General, 1 October 2024, p. 3, https://minurso.unmissions.org/sites/default/files/sg_report_on_the_situation_concerning_western_sahara_1_october_2024.pdf 18 UN Security Council, Situation concerning Western Sahara - Report of the Secretary-General, 1 October 2024, p. 3, https://minurso.unmissions.org/sites/default/files/sg_report_on_the_situation_concerning_western_sahara_1_october_2024.pdf 19 UN Security Council, Situation concerning Western Sahara - Report of the Secretary-General, 1 October 2024, p. 3, https://minurso.unmissions.org/sites/default/files/sg_report_on_the_situation_concerning_western_sahara_1_october_2024.pdf 20 UN Security Council, Situation concerning Western Sahara - Report of the Secretary-General, 1 October 2024, pp. 3-4, https://minurso.unmissions.org/sites/default/files/sg_report_on_the_situation_concerning_western_sahara_1_october_2024.pdf 21 UN Security Council, Situation concerning Western Sahara - Report of the Secretary-General, 1 October 2024, pp. 3-4, https://minurso.unmissions.org/sites/default/files/sg_report_on_the_situation_concerning_western_sahara_1_october_2024.pdf hanno riportano un ulteriore attacco aereo a , in cui tre membri del personale militare del Per_5 Fronte Polisario rimasero uccisi e due furono feriti, che non ha potuto confermare perché Pt_2 il Fronte POLISARIO non ha permesso di vedere il luogo. L'8 febbraio 2024, l'Ufficiale di Collegamento del Fronte POLISARIO ha riportato un attacco aereo nel nord-est del sito del team a Mijek, presumibilmente causando quattro morti e ferendo due dei minatori artigianali di oro provenienti dal Mali e dalla AN.23 Il 10 febbraio 2024,
ha mandato una squadra d'indagine sul luogo dell'evento.24 Tuttavia, la squadra Pt_2
d'indagine non ha riscontrato alcuna prova circa le vittime e non ha potuto intervistare i feriti, che avevano lasciato il luogo secondo quanto detto.25 Quattro episodi di attacchi presumibilmente realizzati dal hanno avuto Controparte_2 luogo durante il mese santo del Ramadan, il 14 e il 17 marzo e il 4 e 5 aprile 2024. Durante quel periodo, l' presumibilmente ha condotto tre attacchi aerei, il primo il 19 Controparte_8 marzo a , asseritamente uccidendo due persone e ferendone una, e i restanti due a Mijek Per_5 l'1 e il 5 aprile 2024. non ha ricevuto il permesso del Frente POLISARIO per vedere i Pt_2 luoghi a , mentre le pattuglie di indagine a Mijek hanno trovato prove di un attacco. A Per_5 causa dei ritardi nel ricevere l'assicurazione di sicurezza da parte del , la squadra Controparte_2 d'indagine non ha potuto confermare nessuna vittima o ferito.27 In una lettera al Segretario Generale delle Nazioni Unite datata 22 novembre 2023, il Coordinatore del Fronte POLISARIO con ha accusato il CC di usare “tutti i tipi di Pt_2 armi, inclusi veicoli aerei senza equipaggio, per uccidere senza pietà...civili”. In una lettera al medesimo dell'8 luglio 2024, il Rappresentante Permanente del CC presso le Nazioni Unite a New York ha fatto riferimento al “modus operandi” asseritamente impiegato dal Fronte CP_2 di usare “veicoli non contrassegnati” e “combattenti travestiti da civili” con lo scopo “di ingannare la comunità internazionale e gli organismi delle Nazioni Unite e macchiare l'immagine dell'[Esercito Reale Marocchino]”.28 Nonostante il CC non abbia subito grandi attacchi terroristici per più di una decade, rimane un bersaglio per le organizzazioni terroristiche. Il gruppo dello Stato Islamico (IS), in particolare, ha rivolto la sua attenzione sul CC in un tentativo di stabilire linee di rifornimento e diffondere la propria influenza.29 Secondo il Dipartimento di Stato degli Stati Uniti, il paese continua ad affrontare minacce sporadiche da attori individuali o piccoli gruppi, cellule terroristiche indipendenti, la maggioranza delle quali ha affermato di essere ispirata a o affiliata all'ISIS. I gruppi per i diritti umani hanno riferito che le autorità a volte usano le leggi anti-terrorismo per arrestare, punire e detenere giornalisti e persone critiche verso il governo e per bloccare siti web.30 Nel 2021 non sono stati segnalati incidenti terroristici. Nel 2021, le forze dell'ordine marocchine, coordinate dal , hanno preso di mira e arrestato almeno 55 persone Controparte_1 in 11 operazioni di CT (contrasto al terrorismo), smantellando efficacemente alcune cellule nelle prime fasi di pianificazione di attacchi contro una serie di obiettivi, tra cui edifici pubblici, personalità di spicco, edifici dei servizi di sicurezza del governo e stranieri.31 Anche nel 2022 non sono stati riportati attacchi terroristici.32 Il report del Dipartimento di Stato degli USA sul terrorismo riporta, rispetto al 2023, i seguenti eventi che hanno interessato il CC:
- a marzo, i servizi di sicurezza marocchini hanno arrestato 13 persone a Casablanca e nella regione Sidi Harazem per il ruolo nell'omicidio di un agente della polizia locale. Il Consiglio direttivo Generale della Sicurezza Nazionale (DGSN) ha riferito che tre sospettati, che avevano recentemente dichiarato fedeltà all'ISIS, hanno attaccato l'agente di polizia con coltelli, lo hanno derubato e hanno dato fuoco al corpo. Il processo a loro carico è culminato in una condanna alla pena di morte, due sentenze di condanna all'ergastolo, una sentenza di condanna a 4 anni di detenzione.
- a maggio 2023 il BCIJ ha confermato lo smantellamento di una cellula terroristica di tre persone a AN. I sospettati, che avevano legami con l'ISIS, hanno cercato di stabilire legami con elementi terroristici nelle regioni del Sahel e nel Sahara;
- da gennaio a novembre 2023, le operazioni di sicurezza sono state condotte simultaneamente nelle città di , Persona_8 Persona_9 Per_10 Per_11 Persona_12 AN e . Per_13
- a luglio 2023, i media locali hanno riportato che il BCIJ e le forze speciali antiterrorismo del DGST hanno arrestato 50 persone in incursioni antiterrorismo, 21 dei quali sulla base del sospetto di aver garantito fedeltà all'ISIS o ad . Per_14
- a ottobre 2023, il BCIJ ha arrestato quattro individui per il loro presunto coinvolgimento nella pianificazione terroristica volta a minare la sicurezza e la stabilità del CC.33 Le agenzie del CC hanno partecipato ad una vasta serie di programmi sponsorizzati dagli Cont
per migliorare le capacità tecniche e di indagine del Paese, incluse l'indagine finanziaria, l'analisi di intelligence, le indagini della polizia scientifica, la sicurezza dell'aviazione e la cyber sicurezza.34 Nel febbraio 2023, il CC, che è membro della Middle East and North Africa Financial Action Task Force (o MENAFATF) e la cui Unità di Intelligence Finanziaria (la National Financial Intelligence Authority) è membro del gruppo Egmont, è stato rimosso dalla lista grigia della Financial Action Task Force (FATF), grazie alle riforme adottate35, lista che individua i paesi che stanno attivamente lavorando con la FATF per risolvere deficit strategici nei loro programmi per reagire contro il riciclaggio di denaro, il finanziamento terroristico, e proliferazione della speculazione36. L' , nel report Global Terrorism Index 2025, ha attribuito Controparte_11 all'impatto del terrorismo sul CC un punteggio pari a 0/10 con riferimento all'anno 2024 e non ha registrato variazioni di punteggio rispetto all'anno precedente37. L'agenzia anti-terrorismo del CC ha riferito a febbraio 2025 di aver sventato attacchi contro obiettivi nazionali e internazionali nel paese organizzati da una cella di 12 membri fedele allo Stato Islamico nel Sahel.38 I sospettati, arrestati in nove città diverse, avevano ricevuto ordini da un leader libico dello Stato Islamico, ha riferito agli inviati il capo dell'Ufficio Centrale delle Indagini Giudiziali (Central Bureau of Judicial Investigations) del CC, 39 Lo stesso Persona_15 ha detto che il gruppo, che si è etichettato "i Leoni del Califfato nel Maghreb Al Aqsa (CC)", stava pianificando attacchi bomba controllati a distanza. Strumenti esplosivi e sostanze chimiche sono state trovate durante l'operazione, insieme ad un deposito segreto di armi incluse armi da fuoco automatiche e pistole, nella regione del sud-est di Errachidia vicino ai confini algerini, ha detto 40 Per_6
Con riferimento al periodo 1° gennaio – 31 dicembre 2024, i dati ACLED relativi agli eventi di violenza politica (scontri, esplosioni/violenza remota, violenza contro i civili, uso eccessivo della forza contro i manifestanti e violenza di massa) occorsi riferiscono n. 46 eventi (di cui 15 a danno dei civili), distinti in n. 20 episodi di violenza di massa, n. 18 attacchi aerei/con drone, n. 15 eventi di bombardamenti/artiglieria/attacco missile, n. 1 attacco, n. 1 evento di uso eccessivo della forza contro i manifestanti, n. 1 episodio di esplosione remota/mina/strumento di esplosione improvvisa, con 41 vittime di cui 5 civili e 36 non civili. 41 Rispetto al periodo 1° gennaio – 24 aprile 2025, la stessa fonte riferisce42 n. 4 attacchi aerei/con drone, n. 4 attacchi e n. 4 episodi di violenza di massa, di cui 5 a danno di civili e 9 vittime, tutte non civili. Al di là degli episodi di conflitto nella zona del Sahara occidentale, in CC non si segnalano altre situazioni critiche sotto il punto di vista della sicurezza. Quanto esposto non consente di ritenere che il ricorrente in caso di rimpatrio possa essere sottoposto a tortura o a trattamenti inumani o degradanti, né che nello Stato di provenienza del ricorrente vi siano violazioni sistematiche e gravi dei diritti umani ai sensi e per gli effetti dell'art. 19 T.U.I. Quanto ai profili attinenti alla vita privata del ricorrente, tra cui la sua integrazione socio- lavorativa, nella specie, il ricorrente ha allegato la seguente documentazione: CU 2025 ricorrente, documentazione relativa alla ditta del ricorrente. Per valutare se l'allontanamento dello straniero violi il diritto al rispetto della sua vita privata e familiare, occorre considerare la natura e l'effettività dei suoi vincoli familiari, il suo effettivo inserimento sociale e la durata del suo soggiorno nel territorio nazionale, nonché l'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo Paese d'origine. Tale diritto può essere limitato soltanto nel caso in cui l'allontanamento dello straniero dal territorio sia necessario per ragioni di sicurezza nazionale, di ordine e sicurezza pubblica o di protezione della salute, nel rispetto della Convenzione relativa allo statuto dei rifugiati e della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. Si rileva che, nel caso di specie, il richiedente, come da documentazione in atti, è sposato con CP_12
titolare di regolare permesso di soggiorno (v. doc. familiari ricorrente), con cui ha avuto due figli
[...] e rispettivamente il 29.9.2014 e l'1.10.2017 (v. certificato di matrimonio e di Persona_16 Per_17 stato di famiglia). Il richiedente ha altresì prodotto la seguente documentazione relativa al nucleo familiare: certificato scolastico figlio;
CU 2025 moglie. Come ribadito da diverse recenti pronunce della giurisprudenza di merito in casi analoghi (v. Tribunale di Bari, decreto del 26 giugno 2020, Tribunale di Bari, decreto del 21 ottobre 2019), l'unità familiare, nonché lo svolgimento del ruolo genitoriale, vanno ascritti nel novero delle situazioni giuridiche primarie, fondamentali ed inviolabili. Ne consegue che un eventuale rimpatrio del richiedente, il cui intero nucleo familiare risulta regolarmente soggiornante in Italia, comporterebbe un significativo vulnus al diritto al rispetto della propria vita privata e familiare, così come riconosciuto dal predetto art. 8 CEDU. Alla luce di tutto quanto in precedenza esposto, il Collegio ritiene che la documentazione prodotta sia sufficiente a valutare con positività il percorso di integrazione del ricorrente e a legittimare l'accoglimento della domanda. Ne consegue, il rigetto della domanda di protezione speciale. Quanto alle spese di lite, le stesse devono essere compensate in ragione della circostanza per cui il ricorrente ha prodotto idonea documentazione attestante il suo percorso di integrazione socio- lavorativa in Italia a riprova della fondatezza della domanda solo in fase giudiziale.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria istanza:
- accoglie la domanda e riconosce in favore di nato a [...] Parte_1 (CC) il 18.11.1985 il diritto al permesso di soggiorno per protezione speciale ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 5 e 19 TUI e per l'effetto trasmette gli atti al Questore per il rilascio del detto documento;
- compensa le spese.
Manda alla Cancelleria di notificare al ricorrente il presente decreto e di darne comunicazione alla Commissione Territoriale nonché al Pubblico Ministero presso il Tribunale di Torino.
Torino, 9.12.2025
Il Giudice estensore Il Presidente Monica Mastrandrea Roberta Dotta 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 CIA, The World Factbook: CO 23 gennaio 2023, https://www.cia.gov/the-world-factbook/countries/morocco/#geography. 2 Polisario Front, political and military organization, North Africa, N/D, https://www.britannica.com/topic/Polisario-Front. 3 International Crisis Group, Crisis Watch, https://www.crisisgroup.org/crisiswatch. 4 International Crisis Group, Relaunching Negotiations over Western Sahara, 14.10.2021, https://www.crisisgroup.org/middle-east- north-africa/north-africa/western-sahara/227-relaunching-negotiations-over-western-sahara 5 Chronology of Events, Western Sahara https://www.securitycouncilreport.org/chronology/western-sahara.php. 6 Chronology of Events, Western Sahara https://www.securitycouncilreport.org/chronology/western-sahara.php. 7 United Nations Security Council, S/RES/2602 (2021), 29 ottobre 2021, Resolution 2602 (2021) Adopted by the Security Council at its 8890th meeting, on 29 October 2021, https://www.securitycouncilreport.org/atf/cf/%7B65BFCF9B-6D27-4E9C-8CD3- pdf. CodiceFiscale_1 8 2020/21, Controparte_3 Controparte_4 Controparte_5 Controparte_6
, 07.04.2021, https://www.amnesty.org/en/location/middle-east-and-north-africa/morocco-and-western-sahara/report-
[...] morocco-and-western-sahara/. 22 UN Security Council, Situation concerning Western Sahara - Report of the Secretary-General, 1 October 2024, p. 4, https://minurso.unmissions.org/sites/default/files/sg_report_on_the_situation_concerning_western_sahara_1_october_2024.pdf 23 UN Security Council, Situation concerning Western Sahara - Report of the Secretary-General, 1 October 2024, p. 4, https://minurso.unmissions.org/sites/default/files/sg_report_on_the_situation_concerning_western_sahara_1_october_2024.pdf 24 UN Security Council, Situation concerning Western Sahara - Report of the Secretary-General, 1 October 2024, p. 4, https://minurso.unmissions.org/sites/default/files/sg_report_on_the_situation_concerning_western_sahara_1_october_2024.pdf 25 UN Security Council, Situation concerning Western Sahara - Report of the Secretary-General, 1 October 2024, p. 4, https://minurso.unmissions.org/sites/default/files/sg_report_on_the_situation_concerning_western_sahara_1_october_2024.pdf 26 UN Security Council, Situation concerning Western Sahara - Report of the Secretary-General, 1 October 2024, p. 4, https://minurso.unmissions.org/sites/default/files/sg_report_on_the_situation_concerning_western_sahara_1_october_2024.pdf 27 UN Security Council, Situation concerning Western Sahara - Report of the Secretary-General, 1 October 2024, p. 4, https://minurso.unmissions.org/sites/default/files/sg_report_on_the_situation_concerning_western_sahara_1_october_2024.pdf 28 UN Security Council, Situation concerning Western Sahara - Report of the Secretary-General, 1 October 2024, p. 4, https://minurso.unmissions.org/sites/default/files/sg_report_on_the_situation_concerning_western_sahara_1_october_2024.pdf Ema 29 Africa Defense Forum (ADF), Analysts Warn CO Is Terror Group Target, March 25, 2025, https: magazine.OR target/#:~:text=Although%20CO%20has%20not%20experienced%20a%20major%20terror,to%20establish%20supply%20lin es%20and%20spread%20its%20influence V. anche Dr. in the Sahel Consider CO a Key Target?, February 25, 2025, Persona_6 Persona_7 https://moderndiplomacy.U/ 30 USDOS - US Department of State: Country Report on Terrorism 2023 - Chapter 1 - CO, 12 December 2024 https://www.ecoi.net/en/document/2118979.html 31 USDOS - US Department of State: Country Report on Terrorism 2021 - Chapter 1 - CO, 27 February 2023 https://www.ecoi.net/en/document/2087908.html 32 USDOS - US Department of State: Country Report on Terrorism 2022 - Chapter 1 - CO, 30 November 2023 https://www.ecoi.net/en/document/2101583.html 33 USDOS - US Department of State: Country Report on Terrorism 2023 - Chapter 1 - CO, 12 December 2024 https://www.ecoi.net/en/document/2118979.html 34 USDOS - US Department of State: Country Report on Terrorism 2023 - Chapter 1 - CO, 12 December 2024 https://www.ecoi.net/en/document/2118979.html 35 USDOS - US Department of State: Country Report on Terrorism 2023 - Chapter 1 - CO, 12 December 2024 https://www.ecoi.net/en/document/2118979.html 36 Financial Action Task Force (FATF), "Black and grey" lists, s.d., https://www.fatf-gafi.org/en/countries/black-and-grey- lists.html#:~:text=The%20FATF%20identifies%20jurisdictions%20with%20weak%20measures%20to,countries%20with%20wea
CodiceFiscale_2 37 Institute for Economics and Peace, Global Terrorism Index 2025, p. 95, https://www.economicsandpeace.org/wp- content/uploads/2025/03/Global-Terrorism-Index-2025.pdf 38 (author: Ahmed Eljechtimi), CO foils attacks by cell loyal to Islamic State, February 24, 2025, CP_13 https://www.reuters.com/world/africa/morocco-foils-attacks-by-cell-loyal-islamic-state-2025-02-24/ 39 Reuters (author: Ahmed Eljechtimi), CO foils attacks by cell loyal to Islamic State, February 24, 2025, https://www.reuters.com/world/africa/morocco-foils-attacks-by-cell-loyal-islamic-state-2025-02-24/ 40 Reuters (author: , CO foils attacks by cell loyal to State, February 24, 2025, Persona_18 CP_14 https://www.reuters.com/world/africa/morocco-foils-attacks-by-cell-loyal-islamic-state-2025-02-24/ 41 https://acleddata.com/explorer/ - parametri 1/1/2024 – 31/12/2024, CC, sub-event types, civilian targeting, fatality counts 42 https://acleddata.com/explorer/ - parametri 1/1/2025 – 24/4/2025, CC, sub-event types, civilian targeting, fatality counts
in composizione collegiale nelle persone di:
Roberta Dotta Presidente Monica Mastrandrea Giudice rel./est. Tiziana De Fazio Giudice
nel procedimento iscritto al r.g n. 14416/2025 vertente tra:
nato a [...] il [...], elettivamente domiciliato presso Parte_1 lo studio dell'Avv. Paolo Folco che lo rappresenta e difende come da procura in atti
ricorrente e
– Questura di TORINO con l'Avvocatura dello Stato Controparte_1 resistente avente ad oggetto: ricorso ex art. 281 undecies c.p.c. avverso diniego di rinnovo del permesso di soggiorno per lavoro autonomo del Questore della Provincia di Torino del 23.5.2025 notificato il 30.6.2025 sciogliendo la riserva che precede, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Con ricorso depositato in data 17.7.2025, il sig. nato a [...] Parte_1
(CC) il 18.11.1985 ha impugnato il decreto del Questore di Torino datato 23.5.2025 e notificato il 30.6.2025 con cui la PA ha respinto l'istanza di rinnovo del permesso di soggiorno per lavoro autonomo, chiedendo al Tribunale di riconoscere in proprio favore il diritto alla protezione speciale. A sostegno della domanda il ricorrente ha richiamato il lungo periodo di permanenza in Italia e l'elevato grado di integrazione socio-lavorativa raggiunta. Il Tribunale ha sospeso l'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato ed ha fissato l'udienza al 2.12.2025. Il si è costituito in data 28.11.2025 ed ha sostenuto l'insussistenza dei Controparte_1 presupposti per il riconoscimento in capo al ricorrente di un permesso per protezione speciale richiamando le argomentazioni contenute nella relazione informativa redatta dall'Amministrazione (v. comparsa di costituzione e allegato A). All'udienza del 2.12.2025: nessuno è comparso per la PA costituita;
la difesa ha insistito nell'accoglimento del ricorso. All'esito, la causa è stata rimessa alla decisione del Collegio. Occorre preliminarmente evidenziare che oggetto del giudizio è l'impugnazione del provvedimento del Questore di Torino che ha rigettato l'istanza di rinnovo del permesso di soggiorno per lavoro autonomo. Parte attrice ha impugnato il diniego di rinnovo del permesso di soggiorno per lavoro autonomo, formulando in questa sede domanda di riconoscimento della protezione speciale in suo favore. Preliminarmente, sulla giurisdizione del GO, si evidenzia che, pur essendo il provvedimento impugnato relativo al diniego di rinnovo del permesso di soggiorno per lavoro autonomo, la cui giurisdizione spetta pacificamente al GA, in questa sede parte attrice chiede il riconoscimento della Protezione speciale, tale richiesta, in forza del richiamo all'art. 3 co. 3 D.L. 13/2017, per cui è competente il Tribunale Sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea competenti per le cause e i procedimenti che presentano ragioni di connessione con quelli di cui ai commi 1 e 2 del medesmo articolo, tra cui rilascio, diniego di rinnovo e di revoca del permesso di soggiorno per protezione speciale nei casi di cui all'articolo 32, comma 3, del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25. Nel caso di specie, la controversia amministrativa aveva ad oggetto il rilascio del rinnovo del permesso di soggiorno per lavoro autonomo. Come rilevato dalla difesa (v. ricorso pag. 3) l'Amministrazione ha omesso di valutare la concedibilità di un permesso di soggiorno per protezione speciale in favore del ricorrente. Tuttavia, la Corte di Cassazione, Sezioni Unite, nell'ordinanza n. 9791 del 2023, ha ribadito che “la giurisdizione si determina in base alla domanda e, ai fini del riparto tra giudice ordinario e giudice amministrativo, rileva non già la prospettazione delle parti, bensì il petitum sostanziale, il quale va identificato non solo e non tanto in funzione della concreta pronuncia che si chiede al giudice, ma anche e soprattutto in funzione della causa petendi, ossia della intrinseca natura della posizione dedotta in giudizio ed individuata dal giudice con riguardo ai fatti allegati ed al rapporto giuridico del quale detti fatti costituiscono manifestazione” (Cass. Sez. Unite, 31 luglio 2018 n. 20350; Cass. Sez. Unite, 16 maggio 2008 n. 12378) e ha specificato che la giurisdizione del GO nel caso di domanda di Protezione speciale non viene meno nel caso in cui la Commissione non abbia espresso il proprio parere, in quanto “il diritto alla protezione umanitaria ha, al pari del diritto allo "status" di rifugiato e al diritto costituzionale di asilo, consistenza di diritto soggettivo, da annoverare tra i diritti umani fondamentali, come tali dotati di un grado di tutela assoluta e non degradabili ad interessi legittimi per effetto di valutazioni discrezionali affidate al potere amministrativo, al quale può essere rimesso solo l'accertamento dei presupposti di fatto che legittimano la protezione, nell'esercizio di una mera discrezionalità tecnica” (Cass. Sez. Unite, 7 febbraio 2023 n. 9791). Pertanto, la richiesta di Protezione speciale, formulata in sede di ricorso, è stata correttamente presentata a questo Tribunale. Sul punto sono intervenute negli ultimi anni varie modifiche normative. Innanzitutto, con il d.l. n. 113 del 2018 conv. dalla l. n. 132 del 2018, è stata rivista e modificata integralmente la disciplina della protezione umanitaria tipizzando precise fattispecie al fine di riconoscere al richiedente un permesso speciale per motivi diversi dalla protezione internazionale (al riguardo, in assenza, nel d.l. del 2018 n. 113, di una disciplina transitoria e in applicazione dell'art. 11 delle disp. preleggi c.c., si è ritenuto applicabile la normativa previgente alle domande proposte anteriormente all'entrata in vigore del citato decreto: in questo senso, Cass. n. 4890 del 2019; Cass. n. 7831 del 2019). Successivamente, in data 22 ottobre 2020, è entrato in vigore il d.l. n. 130 del 2020, conv. con modifiche dalla l. n. 173 del 2020, che, per quanto qui di rilievo, nel confermare la scelta della tipizzazione rispetto alla fattispecie di protezione complementare c.d. “a catalogo aperto”, ha modificato nuovamente il testo dell'art. 5, comma 6, T.U.I., ripristinando il dovere del rispetto degli obblighi costituzionali e internazionali (originariamente espresso, ma poi eliminato dal d.l. n. 113 del 2018, conv. con modifiche nella l. n. 132 del 2018). Infine, sempre per quanto di rilievo in questa sede, con d.l. n. 20 del 2023, conv. con modificazioni dalla l. n. 50 del 2023, è stata nuovamente modificata la formulazione (anche) dei commi 1.1. e 1.2. dell'art. 19, T.U.I., ma con norma transitoria è stata prevista l'applicabilità della normativa abrogata alle domande di riconoscimento della protezione speciale presentate in data anteriore all'entrata in vigore del predetto decreto-legge, ossia all'11.3.2023. Il ricorrente ha formalizzato la domanda in data 4.1.2024, ne consegue l'applicazione al caso di specie del testo normativo di riferimento come da ultimo novellato. Il legislatore, con il DL 20/2023, convertito nella legge 50/2023, entrato in vigore il 11.3.2023, è nuovamente intervenuto sulla protezione speciale. L'art 7 del DL 20/2023 ha abrogato il terzo e il quarto periodo dell'art 19 c.
1.1. TUI, afferenti al quarto ambito della protezione speciale, quello concernente la protezione della vita privata e familiare e i relativi criteri di accertamento. La stessa norma ha introdotto un regime transitorio per le domande presentate prima dell'entrata in vigore (prima dell'11.3.2023) e per il regime applicabile ai permessi di soggiorno per protezione speciale già rilasciati con riferimento ai due periodi “soppressi”. La novella legislativa del 2023 ha lasciato inalterato il primo e il secondo periodo dell'art 19, comma 1.1., TUI e, in particolare, il richiamo all'art 5, comma 6, TUI che fa salvi il rispetto degli obblighi costituzionali e internazionali dello Stato italiano, che, in ogni caso, avrebbero comunque avuto cogenza trovando la propria fonte in norme sovraordinate. Il riferimento agli obblighi costituzionali e internazionali consente, ove tali obblighi non siano soddisfatti dalle norme sulla protezione maggiore e da quelle sulla protezione speciale, di completare il sistema con una sorta di norma di chiusura con estensione della protezione anche a casi non tipizzati dal legislatore ma ancorati a precetti costituzionali e internazionali (in questo senso: cfr. Cass. 8400/2023). Il richiamo diretto all'art 5, comma 6, TUI permette tuttora di tutelare il diritto al rispetto della vita privata e familiare di cui all'art 8 CEDU e di riconoscere, conseguentemente, il diritto al rilascio del relativo permesso di soggiorno per protezione speciale, laddove ne ricorrano i presupposti. Con riguardo alla nozione di vita privata e familiare rimangono attuali le pronunce della giurisprudenza di legittimità: la tutela della vita privata, in particolare, non coincide esclusivamente con l'integrazione lavorativa, ma comprende anche l'integrazione sociale, ossia un quid più ampio e parzialmente diverso (così: Cass. 20641/2023), conformemente a quanto statuito “dalla Corte di Strasburgo nella sentenza 14 febbraio 2019 (Ricorso n. 57433/15 - Causa
contro
Italia) ove Per_1 afferma “che l'art. 8 CEDU tutela anche il diritto di allacciare e intrattenere legami con i propri simili e con il mondo esterno, e comprende a volte alcuni aspetti dell'identità sociale di un individuo, e si deve accettare che tutti i rapporti sociali tra gli immigrati stabilmente insediati e la comunità nella quale vivono faccia parte integrante della nozione di «vita privata» ai sensi dell'art. 8” (cfr. Cass. 8400/2023). Di conseguenza, “l'integrazione sociale non è soltanto limitata alla vita lavorativa, ma rileva anche il radicamento sul territorio e le relazioni sociali instaurate (specie quelle solidali, quali l'attività di volontariato)”, assumendo rilevanza anche ad esempio “la conoscenza della lingua italiana, lo svolgimento di attività volontariato, la ragionevole prospettiva di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato o comunque con contratti a tempo determinato che si rinnovano” (cfr. Cass. 8400/2023). Proseguono i giudici di legittimità affermando che “si impone pertanto un approccio ermeneutico più centrato sull'art. 8 Cedu, e di estendere la misura protettiva anche ad altri aspetti della vita privata che non costituiscono relazioni familiari e cioè a tutti quei casi in cui il radicamento del soggetto del territorio determina una stabile condizione di vita, da intendersi riferita non solo all'inserimento lavorativo, ma anche ad altri ambiti relazionali rientranti nell'alveo applicativo dell'art. 8 (Cass. n. 5506 del 26/02/2021; Cass. n. 1347 del 22/01/2021). In tale senso si è espressa anche la Corte Edu, la quale rileva che tutti i rapporti sociali tra gli immigrati stabilmente insediati e la comunità nella quale vivono fanno parte integrante della nozione di "vita privata" ai sensi dell'art. 8, indipendentemente dall'esistenza o meno di una "vita familiare" (Corte Edu, 14/02/2019 Narijs c. Italia). Del pari, non va trascurato che, utilizzando il parametro dell'art 8 della Convenzione Edu, anche lo stesso concetto di relazione familiare si amplia, perché il riferimento non è solo alla famiglia fondata sul matrimonio di cui all'art 29 Cost. ma a quello più ampio e mobile dato dalla giurisprudenza della Corte di Strasburgo;
ciò in particolare è rilevante per le famiglie di fatto, e per altri legami affettivi che pur non trovando riconoscimento giuridico, potrebbero comunque fondarsi su un solido rapporto de facto, nonché per i legami con parenti che pur non facendo parte della “famiglia nucleare” tuttavia possono in determinate circostanze assumere una forte rilevanza per l'individuo” (cfr. Corte Cass. 2874/2023). Lo svolgimento di attività lavorativa è ovviamente considerato estrinsecazione dell'integrazione sociale, valorizzando la giurisprudenza di legittimità anche “le attività di volontariato, le attività lavorative svolte (anche se mediante l'instaurazione di rapporti di formazione professionale e a termine) e la conoscenza della lingua italiana, che non può escludersi in ragione del fatto che il ricorrente abbia svolto l'audizione giudiziale con l'ausilio di un interprete, atteso che la presenza di quest'ultimo è necessaria per garantire la tutela del diritto di difesa del ricorrente e non prova, invece, che egli non conosca la lingua italiana ad un livello sufficiente ed adeguato” (Cass 16716/23). L'attualità della tutela della vita privata e familiare, anche dopo le modifiche apportata dall'art 19 TUI, è stata confermata dalla giurisprudenza di legittimità con una pronuncia emessa nell'ambito di un ricorso contro un provvedimento di espulsione ove si legge ancora: “da ultimo si dà atto, per completezza, che l'art. 7, comma 1, d.l. 10 marzo 2023, n. 20, recante "Disposizioni urgenti in materia di flussi di ingresso legale dei lavoratori stranieri e di prevenzione e contrasto all'immigrazione irregolare" (c.d. decreto Cutro), convertito con modificazioni dalla l. 5 maggio 2023, n. 50, ha abrogato il terzo e quarto periodo dell'art. 19, comma 1.1. TUI, ma il successivo comma 2 prevede espressamente che alle istanze presentate fino alla data di entrata in vigore del decreto (13 marzo 2023), ovvero nei casi in cui lo straniero abbia già ricevuto l'invito alla presentazione dell'istanza da parte della Questura competente, «continua ad applicarsi la disciplina previgente». In ogni caso, il diritto al rispetto della vita privata e familiare non solo è rimasto in vita nell'art. 5, comma 6, TUI, ma continua ad essere tutelato dall'art. 8 CEDU e rientra in quel
“catalogo aperto” dei diritti fondamentali (cfr. Cass. Sez. U, 24413/2021) connessi alla dignità della persona e al diritto di svolgere la propria personalità nelle formazioni sociali, tutelati dagli artt. 2, 3, 29, 30 e 31 Cost., trovando dunque il suo fondamento in fonti sovraordinate rispetto alla legislazione ordinaria” (cfr. Cass. 28162/2023). D'altronde la protezione umanitaria prima e speciale poi condivide con la protezione internazionale la natura di diritto fondamentale della persona, costituendo, unitamente alla protezione maggiore, attuazione dell'art 10 Cost e, pertanto, discendendo in via diretta dall'asilo costituzionale (cfr. Cass. 10686/12). L'ancoramento della protezione speciale agli obblighi costituzionali e internazionali impedisce la possibilità di racchiuderla in ipotesi tassative, consegnandole la natura di catalogo aperto, via via connotandosi e riempendosi di diritti soggettivi dipendenti dall'evoluzione interpretativa e comprensivi a titolo esemplificativo del diritto alla famiglia (art 3, 2, 29 Cost, 8 CEDU), del diritto alla salute (art 32), diritto alla tutela dell'ambiente (art 9 e 41 Cost). Si tratta di posizioni soggettive che, anche se non integrano la protezione maggiore (status di rifugiato/protezione sussidiaria), assumono rilievo per la protezione minore, quella speciale, che assurge a misura atipica, residuale e complementare, ma oggetto di valutazione autonoma, tanto che il rigetto della protezione superiore non determina ex se anche quello della protezione minore, ancorata a una condizione specifica e sua propria, la vulnerabilità (v. Cass. 28990/2018). Ai fini dell'accertamento del diritto alla tutela della vita privata e familiare, si deve segnalare che la novella del 2020, introducendo criteri di accertamento del diritto, aveva indotto la giurisprudenza di legittimità a superare il precedente orientamento basato sul giudizio di bilanciamento tra situazione soggettiva e oggettiva del richiedente con riferimento al paese di origine e la sua attuale situazione di integrazione sociale nel paese di accoglienza (cfr. Ca18455/22). Ora, con la novella legislativa del 2023, che ha abrogato il terzo e il quarto periodo dell'art 19, comma 1.1 TUI, si pone il problema dei criteri di accertamento del diritto alla vita privata e familiare. Tali presupposti non possono che rinvenirsi nel medesimo art. 8 CEDU e nei principi elaborati sul punto dalla giurisprudenza della Corte di Strasburgo. Pertanto, in virtù di tali criteri, occorre effettuare un bilanciamento tra il diritto alla vita familiare e privata del richiedente, da un lato, e, dall'altro, esigenze dello Stato quali le garanzie di sicurezza e di tutela dell'ordine pubblico, di benessere economico del Paese, di protezione della salute e della morale o dei diritti e delle libertà altrui. Orbene, tutto ciò premesso, passando all'esame del caso di specie con riferimento alla verifica della fondatezza della domanda in esame, il ricorrente proviene del CC, rispetto al quale si riporta quanto di seguito. Con riferimento alla situazione di sicurezza in CC, si segnala quanto segue. Il CC si trova nell'Africa settentrionale, confina a nord-est con l'Algeria, a sud-est con la AN, a nord con la Spagna e vi è un ulteriore segmento di confine di 75 metri con l'exclave spagnola di Si affaccia ad ovest sull'Oceano Atlantico e a nord sul Persona_2 Mar Mediterraneo. Nel 1975, con la fine della colonizzazione spagnola del Sahara occidentale, è iniziato il conflitto tra il CC e il Con gli accordi di Madrid del 1975, che hanno Controparte_2 posto ufficialmente fine al controllo spagnolo, il CC e la AN si sono divisi il territorio a spese del , che due anni prima aveva lanciato una lotta armata contro i colonizzatori Controparte_2 europei per ottenere l'autogoverno. Sia il che il suo principale sostenitore straniero, l'Algeria, CP_2 hanno rifiutato l'accordo, con il primo che ha proclamato la Repubblica Democratica Araba Sahrawi nella parte del Sahara Occidentale, libera dal controllo marocchino e mauritano nel 1976. Nel novembre 2020, il cessate il fuoco del 1991 tra AT e il Fronte Polisario è crollato e le ostilità sono riprese.3 Il CC ha inviato truppe nella zona cuscinetto monitorata dalle Nazioni Unite per far cessare il blocco di tre settimane della strategica Guerguerat road da parte dei sostenitori del Fronte, che collega il CC alla AN e passa attraverso il Sahara occidentale. In risposta, il movimento per l'indipendenza ha lanciato attacchi quotidiani contro unità e strutture militari marocchine.4 Dopo più di due anni, il 6 ottobre 2021, il Segretario Generale delle Nazioni Unite António Guterres è riuscito a nominare un nuovo inviato, il diplomatico , con il Persona_3 compito di riprendere i colloqui sul Sahara occidentale e mediare il conflitto in corso. Sebbene inizialmente il CC sembrasse aver rifiutato tale nomina, ritenendo che quello nel Sahara occidentale fosse un conflitto congelato e respingendo le affermazioni del Fronte in merito alla ripresa degli attacchi, in un secondo momento, a seguito di pressioni da parte degli Stati Uniti, AT avrebbe acconsentito.6 Il 29 ottobre 2021 il Consiglio di Sicurezza dell'ONU ha adottato la risoluzione 2602, rinnovando il mandato della (United Nations Mission for the Referendum in Western Pt_2
Sahara) fino al 31 ottobre 2022, con 13 voti favorevoli e due astensioni (Russia e Tunisia). La risoluzione sottolinea la necessità di una “soluzione politica realistica, praticabile, duratura e reciprocamente accettabile alla questione del Sahara occidentale” e sollecita la ripresa costruttiva del processo politico.7 ha tuttavia evidenziato che, nonostante il rinnovo della Controparte_3
MINURSO, alla missione manchi ancora un mandato sui diritti umani e che le organizzazioni per i diritti umani non abbiano ancora potuto accedere ai campi del Sahara occidentale e del .8 CP_2
Il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite ha deciso di prorogare il mandato della Missione delle Nazioni Unite per il Referendum nel Sahara occidentale (MINURSO) fino al 31 ottobre 2023, adottando la risoluzione 2654 (2022)9, poi sino al 31 ottobre 2024, con la risoluzione 2703 (2023)10, ed infine sino al 31 ottobre 2025 con la risoluzione 2756 (2024)11. Il Segretario Generale delle Nazioni Unite nel report annuale sulla situazione Persona_4 del Sahara dell'ovest per il periodo successivo alla pubblicazione del report precedente (del 3 ottobre 2023)12, riferisce che la stessa ha continuato ad essere caratterizzata da tensioni e ostilità a bassa intensità fra il CC e il Fronte Popolare per la Liberazione di Saguía EL e IO de RO (Fronte )13. CP_2
L'operazione MINURSO ha continuato a ricevere reports di asseriti spari da parte del Fronte POLISARIO verso le unità dell'Esercito presso o vicino i terrapieni e di colpi Controparte_7 asseritamente effettuati da veicoli aerei privi di equipaggio dell'Esercito ad est del terrapieno. La maggior parte degli episodi con spari, riferiti a dalle parti, hanno continuato ad essere Pt_2 concentrati nella regione del nord, vicino Mahbas, con episodi ulteriori riferiti nella zona di sud-est, vicino Mijek. In alcune occasioni, non è stata in grado di confermare il numero e la Pt_2 posizione degli eventi con spari riportati. La maggior parte degli spari verificati da sono Pt_2 finiti in zone remote senza causare danni significativi15. Il 29 ottobre 2023, un episodio di spari, presumibilmente ad opera del , ha Controparte_2 colpito un'area civile nella città di Smara, approssimativamente a 2,5 km dal sito della squadra
, uccidendo un civile e ferendone altri tre, incluso un minore.16 Il Fronte non Pt_2 CP_2 ha confermato né negato la responsabilità dell'evento.17 Due razzi sono stati lanciati il 5 novembre 2023 su Smara, presumibilmente dal , atterrando in zone aperte a 1.5 km dalla Controparte_2 zona del gruppo e a 4 km dall'aeroporto di Smara, senza feriti.18 Nelle sere del 24 e 25 dicembre del 2023, un totale di sette razzi hanno colpito il suolo ad una distanza fra 900 metri e 2.7 km dalla zona del team ad .19 Il 13 maggio, il 2 luglio e il 6 Pt_3 luglio 2024 tre episodi di spari presumibilmente ad opera del Fronte POLISARIO sono avvenuti con un impatto situato rispettivamente a 5 km, 10 km e 1,4 km dalla zona del team a Mahbas.20 Il 31 dicembre 2023, l'Ufficiale di Collegamento del Fronte POLISARIO ha riferito tre attacchi aerei dell' nell'area di Mijek che, secondo le fonti locali, si è risolto in Controparte_8 quattro morti e un ferito, così come nella distruzione di tre veicoli.21 Il 6 gennaio 2024, i media locali 9 Africa, Sahara Occidentale: prorogata la missione della , 29 ottobre 2022, https://www.africarivista.it/sahara-occidentale- Pt_2 prorogata-la-missione-della-minurso/208708/; United Nations Security Council, S/RES/2654 (2022), 27 ottobre 2022, https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N22/660/37/PDF/N2266037.pdf?OpenElement;
[...]
Security Council Extends Mandate of United Nations Mission in Western Sahara, Adopting Resolution Controparte_9 2654 (2022) by 13 Votes in Favour, 2 Abstentions, 27 ottobre 2022, https://press.un.org/en/2022/sc15081.doc.htm 10 UN Security Council, Resolution 2703 (2023), 30 October 2023, https://docs.un.org/en/S/RES/2703(2023) 11 UN Security Council, Resolution 2756 (2024), 31 October 2024, https://docs.un.org/en/S/RES/2756(2024) 12 UN Security Council, Situation concerning Western Sahara - Report of the Secretary-General, 1 October 2024, https://minurso.unmissions.org/sites/default/files/sg_report_on_the_situation_concerning_western_sahara_1_october_2024.pdf 13 UN Security Council, Situation concerning Western Sahara - Report of the Secretary-General, 1 October 2024, p. 1, https://minurso.unmissions.org/sites/default/files/sg_report_on_the_situation_concerning_western_sahara_1_october_2024.pdf 14 UN Security Council, Situation concerning Western Sahara - Report of the Secretary-General, 1 October 2024, p. 3, https://minurso.unmissions.org/sites/default/files/sg_report_on_the_situation_concerning_western_sahara_1_october_2024.pdf 15 UN Security Council, Situation concerning Western Sahara - Report of the Secretary-General, 1 October 2024, p. 3, https://minurso.unmissions.org/sites/default/files/sg_report_on_the_situation_concerning_western_sahara_1_october_2024.pdf 16 UN Security Council, Situation concerning Western Sahara - Report of the Secretary-General, 1 October 2024, p. 3, https://minurso.unmissions.org/sites/default/files/sg_report_on_the_situation_concerning_western_sahara_1_october_2024.pdf 17 UN Security Council, Situation concerning Western Sahara - Report of the Secretary-General, 1 October 2024, p. 3, https://minurso.unmissions.org/sites/default/files/sg_report_on_the_situation_concerning_western_sahara_1_october_2024.pdf 18 UN Security Council, Situation concerning Western Sahara - Report of the Secretary-General, 1 October 2024, p. 3, https://minurso.unmissions.org/sites/default/files/sg_report_on_the_situation_concerning_western_sahara_1_october_2024.pdf 19 UN Security Council, Situation concerning Western Sahara - Report of the Secretary-General, 1 October 2024, p. 3, https://minurso.unmissions.org/sites/default/files/sg_report_on_the_situation_concerning_western_sahara_1_october_2024.pdf 20 UN Security Council, Situation concerning Western Sahara - Report of the Secretary-General, 1 October 2024, pp. 3-4, https://minurso.unmissions.org/sites/default/files/sg_report_on_the_situation_concerning_western_sahara_1_october_2024.pdf 21 UN Security Council, Situation concerning Western Sahara - Report of the Secretary-General, 1 October 2024, pp. 3-4, https://minurso.unmissions.org/sites/default/files/sg_report_on_the_situation_concerning_western_sahara_1_october_2024.pdf hanno riportano un ulteriore attacco aereo a , in cui tre membri del personale militare del Per_5 Fronte Polisario rimasero uccisi e due furono feriti, che non ha potuto confermare perché Pt_2 il Fronte POLISARIO non ha permesso di vedere il luogo. L'8 febbraio 2024, l'Ufficiale di Collegamento del Fronte POLISARIO ha riportato un attacco aereo nel nord-est del sito del team a Mijek, presumibilmente causando quattro morti e ferendo due dei minatori artigianali di oro provenienti dal Mali e dalla AN.23 Il 10 febbraio 2024,
ha mandato una squadra d'indagine sul luogo dell'evento.24 Tuttavia, la squadra Pt_2
d'indagine non ha riscontrato alcuna prova circa le vittime e non ha potuto intervistare i feriti, che avevano lasciato il luogo secondo quanto detto.25 Quattro episodi di attacchi presumibilmente realizzati dal hanno avuto Controparte_2 luogo durante il mese santo del Ramadan, il 14 e il 17 marzo e il 4 e 5 aprile 2024. Durante quel periodo, l' presumibilmente ha condotto tre attacchi aerei, il primo il 19 Controparte_8 marzo a , asseritamente uccidendo due persone e ferendone una, e i restanti due a Mijek Per_5 l'1 e il 5 aprile 2024. non ha ricevuto il permesso del Frente POLISARIO per vedere i Pt_2 luoghi a , mentre le pattuglie di indagine a Mijek hanno trovato prove di un attacco. A Per_5 causa dei ritardi nel ricevere l'assicurazione di sicurezza da parte del , la squadra Controparte_2 d'indagine non ha potuto confermare nessuna vittima o ferito.27 In una lettera al Segretario Generale delle Nazioni Unite datata 22 novembre 2023, il Coordinatore del Fronte POLISARIO con ha accusato il CC di usare “tutti i tipi di Pt_2 armi, inclusi veicoli aerei senza equipaggio, per uccidere senza pietà...civili”. In una lettera al medesimo dell'8 luglio 2024, il Rappresentante Permanente del CC presso le Nazioni Unite a New York ha fatto riferimento al “modus operandi” asseritamente impiegato dal Fronte CP_2 di usare “veicoli non contrassegnati” e “combattenti travestiti da civili” con lo scopo “di ingannare la comunità internazionale e gli organismi delle Nazioni Unite e macchiare l'immagine dell'[Esercito Reale Marocchino]”.28 Nonostante il CC non abbia subito grandi attacchi terroristici per più di una decade, rimane un bersaglio per le organizzazioni terroristiche. Il gruppo dello Stato Islamico (IS), in particolare, ha rivolto la sua attenzione sul CC in un tentativo di stabilire linee di rifornimento e diffondere la propria influenza.29 Secondo il Dipartimento di Stato degli Stati Uniti, il paese continua ad affrontare minacce sporadiche da attori individuali o piccoli gruppi, cellule terroristiche indipendenti, la maggioranza delle quali ha affermato di essere ispirata a o affiliata all'ISIS. I gruppi per i diritti umani hanno riferito che le autorità a volte usano le leggi anti-terrorismo per arrestare, punire e detenere giornalisti e persone critiche verso il governo e per bloccare siti web.30 Nel 2021 non sono stati segnalati incidenti terroristici. Nel 2021, le forze dell'ordine marocchine, coordinate dal , hanno preso di mira e arrestato almeno 55 persone Controparte_1 in 11 operazioni di CT (contrasto al terrorismo), smantellando efficacemente alcune cellule nelle prime fasi di pianificazione di attacchi contro una serie di obiettivi, tra cui edifici pubblici, personalità di spicco, edifici dei servizi di sicurezza del governo e stranieri.31 Anche nel 2022 non sono stati riportati attacchi terroristici.32 Il report del Dipartimento di Stato degli USA sul terrorismo riporta, rispetto al 2023, i seguenti eventi che hanno interessato il CC:
- a marzo, i servizi di sicurezza marocchini hanno arrestato 13 persone a Casablanca e nella regione Sidi Harazem per il ruolo nell'omicidio di un agente della polizia locale. Il Consiglio direttivo Generale della Sicurezza Nazionale (DGSN) ha riferito che tre sospettati, che avevano recentemente dichiarato fedeltà all'ISIS, hanno attaccato l'agente di polizia con coltelli, lo hanno derubato e hanno dato fuoco al corpo. Il processo a loro carico è culminato in una condanna alla pena di morte, due sentenze di condanna all'ergastolo, una sentenza di condanna a 4 anni di detenzione.
- a maggio 2023 il BCIJ ha confermato lo smantellamento di una cellula terroristica di tre persone a AN. I sospettati, che avevano legami con l'ISIS, hanno cercato di stabilire legami con elementi terroristici nelle regioni del Sahel e nel Sahara;
- da gennaio a novembre 2023, le operazioni di sicurezza sono state condotte simultaneamente nelle città di , Persona_8 Persona_9 Per_10 Per_11 Persona_12 AN e . Per_13
- a luglio 2023, i media locali hanno riportato che il BCIJ e le forze speciali antiterrorismo del DGST hanno arrestato 50 persone in incursioni antiterrorismo, 21 dei quali sulla base del sospetto di aver garantito fedeltà all'ISIS o ad . Per_14
- a ottobre 2023, il BCIJ ha arrestato quattro individui per il loro presunto coinvolgimento nella pianificazione terroristica volta a minare la sicurezza e la stabilità del CC.33 Le agenzie del CC hanno partecipato ad una vasta serie di programmi sponsorizzati dagli Cont
per migliorare le capacità tecniche e di indagine del Paese, incluse l'indagine finanziaria, l'analisi di intelligence, le indagini della polizia scientifica, la sicurezza dell'aviazione e la cyber sicurezza.34 Nel febbraio 2023, il CC, che è membro della Middle East and North Africa Financial Action Task Force (o MENAFATF) e la cui Unità di Intelligence Finanziaria (la National Financial Intelligence Authority) è membro del gruppo Egmont, è stato rimosso dalla lista grigia della Financial Action Task Force (FATF), grazie alle riforme adottate35, lista che individua i paesi che stanno attivamente lavorando con la FATF per risolvere deficit strategici nei loro programmi per reagire contro il riciclaggio di denaro, il finanziamento terroristico, e proliferazione della speculazione36. L' , nel report Global Terrorism Index 2025, ha attribuito Controparte_11 all'impatto del terrorismo sul CC un punteggio pari a 0/10 con riferimento all'anno 2024 e non ha registrato variazioni di punteggio rispetto all'anno precedente37. L'agenzia anti-terrorismo del CC ha riferito a febbraio 2025 di aver sventato attacchi contro obiettivi nazionali e internazionali nel paese organizzati da una cella di 12 membri fedele allo Stato Islamico nel Sahel.38 I sospettati, arrestati in nove città diverse, avevano ricevuto ordini da un leader libico dello Stato Islamico, ha riferito agli inviati il capo dell'Ufficio Centrale delle Indagini Giudiziali (Central Bureau of Judicial Investigations) del CC, 39 Lo stesso Persona_15 ha detto che il gruppo, che si è etichettato "i Leoni del Califfato nel Maghreb Al Aqsa (CC)", stava pianificando attacchi bomba controllati a distanza. Strumenti esplosivi e sostanze chimiche sono state trovate durante l'operazione, insieme ad un deposito segreto di armi incluse armi da fuoco automatiche e pistole, nella regione del sud-est di Errachidia vicino ai confini algerini, ha detto 40 Per_6
Con riferimento al periodo 1° gennaio – 31 dicembre 2024, i dati ACLED relativi agli eventi di violenza politica (scontri, esplosioni/violenza remota, violenza contro i civili, uso eccessivo della forza contro i manifestanti e violenza di massa) occorsi riferiscono n. 46 eventi (di cui 15 a danno dei civili), distinti in n. 20 episodi di violenza di massa, n. 18 attacchi aerei/con drone, n. 15 eventi di bombardamenti/artiglieria/attacco missile, n. 1 attacco, n. 1 evento di uso eccessivo della forza contro i manifestanti, n. 1 episodio di esplosione remota/mina/strumento di esplosione improvvisa, con 41 vittime di cui 5 civili e 36 non civili. 41 Rispetto al periodo 1° gennaio – 24 aprile 2025, la stessa fonte riferisce42 n. 4 attacchi aerei/con drone, n. 4 attacchi e n. 4 episodi di violenza di massa, di cui 5 a danno di civili e 9 vittime, tutte non civili. Al di là degli episodi di conflitto nella zona del Sahara occidentale, in CC non si segnalano altre situazioni critiche sotto il punto di vista della sicurezza. Quanto esposto non consente di ritenere che il ricorrente in caso di rimpatrio possa essere sottoposto a tortura o a trattamenti inumani o degradanti, né che nello Stato di provenienza del ricorrente vi siano violazioni sistematiche e gravi dei diritti umani ai sensi e per gli effetti dell'art. 19 T.U.I. Quanto ai profili attinenti alla vita privata del ricorrente, tra cui la sua integrazione socio- lavorativa, nella specie, il ricorrente ha allegato la seguente documentazione: CU 2025 ricorrente, documentazione relativa alla ditta del ricorrente. Per valutare se l'allontanamento dello straniero violi il diritto al rispetto della sua vita privata e familiare, occorre considerare la natura e l'effettività dei suoi vincoli familiari, il suo effettivo inserimento sociale e la durata del suo soggiorno nel territorio nazionale, nonché l'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo Paese d'origine. Tale diritto può essere limitato soltanto nel caso in cui l'allontanamento dello straniero dal territorio sia necessario per ragioni di sicurezza nazionale, di ordine e sicurezza pubblica o di protezione della salute, nel rispetto della Convenzione relativa allo statuto dei rifugiati e della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. Si rileva che, nel caso di specie, il richiedente, come da documentazione in atti, è sposato con CP_12
titolare di regolare permesso di soggiorno (v. doc. familiari ricorrente), con cui ha avuto due figli
[...] e rispettivamente il 29.9.2014 e l'1.10.2017 (v. certificato di matrimonio e di Persona_16 Per_17 stato di famiglia). Il richiedente ha altresì prodotto la seguente documentazione relativa al nucleo familiare: certificato scolastico figlio;
CU 2025 moglie. Come ribadito da diverse recenti pronunce della giurisprudenza di merito in casi analoghi (v. Tribunale di Bari, decreto del 26 giugno 2020, Tribunale di Bari, decreto del 21 ottobre 2019), l'unità familiare, nonché lo svolgimento del ruolo genitoriale, vanno ascritti nel novero delle situazioni giuridiche primarie, fondamentali ed inviolabili. Ne consegue che un eventuale rimpatrio del richiedente, il cui intero nucleo familiare risulta regolarmente soggiornante in Italia, comporterebbe un significativo vulnus al diritto al rispetto della propria vita privata e familiare, così come riconosciuto dal predetto art. 8 CEDU. Alla luce di tutto quanto in precedenza esposto, il Collegio ritiene che la documentazione prodotta sia sufficiente a valutare con positività il percorso di integrazione del ricorrente e a legittimare l'accoglimento della domanda. Ne consegue, il rigetto della domanda di protezione speciale. Quanto alle spese di lite, le stesse devono essere compensate in ragione della circostanza per cui il ricorrente ha prodotto idonea documentazione attestante il suo percorso di integrazione socio- lavorativa in Italia a riprova della fondatezza della domanda solo in fase giudiziale.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria istanza:
- accoglie la domanda e riconosce in favore di nato a [...] Parte_1 (CC) il 18.11.1985 il diritto al permesso di soggiorno per protezione speciale ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 5 e 19 TUI e per l'effetto trasmette gli atti al Questore per il rilascio del detto documento;
- compensa le spese.
Manda alla Cancelleria di notificare al ricorrente il presente decreto e di darne comunicazione alla Commissione Territoriale nonché al Pubblico Ministero presso il Tribunale di Torino.
Torino, 9.12.2025
Il Giudice estensore Il Presidente Monica Mastrandrea Roberta Dotta 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 CIA, The World Factbook: CO 23 gennaio 2023, https://www.cia.gov/the-world-factbook/countries/morocco/#geography. 2 Polisario Front, political and military organization, North Africa, N/D, https://www.britannica.com/topic/Polisario-Front. 3 International Crisis Group, Crisis Watch, https://www.crisisgroup.org/crisiswatch. 4 International Crisis Group, Relaunching Negotiations over Western Sahara, 14.10.2021, https://www.crisisgroup.org/middle-east- north-africa/north-africa/western-sahara/227-relaunching-negotiations-over-western-sahara 5 Chronology of Events, Western Sahara https://www.securitycouncilreport.org/chronology/western-sahara.php. 6 Chronology of Events, Western Sahara https://www.securitycouncilreport.org/chronology/western-sahara.php. 7 United Nations Security Council, S/RES/2602 (2021), 29 ottobre 2021, Resolution 2602 (2021) Adopted by the Security Council at its 8890th meeting, on 29 October 2021, https://www.securitycouncilreport.org/atf/cf/%7B65BFCF9B-6D27-4E9C-8CD3- pdf. CodiceFiscale_1 8 2020/21, Controparte_3 Controparte_4 Controparte_5 Controparte_6
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