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Sentenza 7 ottobre 2025
Sentenza 7 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Foggia, sentenza 07/10/2025, n. 1690 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Foggia |
| Numero : | 1690 |
| Data del deposito : | 7 ottobre 2025 |
Testo completo
N.R.G. 575/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FOGGIA
Contenzioso - SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Foggia, in composizione monocratica nella persona del Giudice dott.ssa TO CE, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 575/2022 promossa da:
M.G. E , Parte_1 Parte_2 rappresentato e difeso dall'Avv. VINCENZO PRUDENTE, giusta procura in atti;
opponente contro in persona del suo legale rappresentante pro Controparte_1
tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. ANTONIO ANTONELLI, giusta procura in atti;
opposta
CONCLUSIONI: come da note di trattazione scritta rassegnate all'udienza del
6.10.2025, trattata in forma scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
pagina 1 di 6 Nei limiti della dovuta esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione in termini succinti ed essenziali (artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c.), le posizioni delle parti e l'iter del processo possono sinteticamente riepilogarsi come segue.
Si controverte del credito di € 10.750,00, oltre accessori e spese, vantato da nei confronti di per i Controparte_1 Controparte_2
lavori di posa in opera di un impianto elettrico presso la Caserma Nacci di Lecce, giusta fattura n. 148/2018 del 31.5.2018 rimasta insoluta.
Richiesta e ottenuta dalla creditrice ingiunzione di pagamento (decr. ing. n. 2262 del
2.12.2021), ha proposto Parte_3 opposizione ex art. 645 c.p.c. eccependo: 1) di non aver commissionato all'opposta i lavori;
2) l'inidoneità probatoria della fattura;
3) l'esorbitanza del credito preteso. Ha dunque concluso chiedendo di revocare il decreto ingiuntivo;
vinte le spese.
Si è costituita l'opposta che, preliminarmente, ha chiesto l'estromissione dal giudizio dell'opponente, trattandosi di soggetto diverso da quello nei cui confronti è stato chiesto e ottenuto il decreto ingiuntivo;
nel merito, ha contestato ogni avversa difesa siccome infondata in fatto e in diritto concludendo per il rigetto dell'opposizione. Il tutto con vittoria delle spese di lite.
Rigettata l'istanza di concessione della provvisoria esecuzione (ord. 6.6.2022), la causa, istruita a mezzo di prova per testi, è pervenuta all'udienza del 6.10.2025, celebrata ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., all'esito della quale, sulle conclusioni precisate dalle parti come in epigrafe, è decisa.
L'opposizione è infondata e pertanto deve essere rigettata.
Va preliminarmente esaminata l'eccezione di “nullità/inesistenza/improcedibilità” dell'atto di citazione sollevata dall'opposta, fondata sull'assunto del difetto di legittimazione dell'opponente siccome soggetto diverso da quello nei cui confronti è stato chiesto, ottenuto e notificato il decreto ingiuntivo ( Controparte_2
).
[...]
L'eccezione è infondata.
pagina 2 di 6 Premesso che la proposizione dell'opposizione da parte di un soggetto diverso dal debitore ingiunto non comporterebbe l'estromissione di questi dal giudizio (non ricorrendo nessuna delle ipotesi tipiche previste dagli artt. 108, 109 e 111 c.p.c.) ma l'inammissibilità dell'opposizione, va anzitutto osservato che nel caso di specie il decreto ingiuntivo è stato pronunciato nei confronti di , quale Controparte_2 titolare della omonima ditta individuale, mentre l'opposizione è stata promossa dalla SA individuale . Parte_3
Ebbene, come risulta dalla visura storica prodotta dalla opponente, la SA individuale nel 2011 ha Pt_3 Parte_3
cambiato la propria denominazione in . Controparte_2
Il cambiamento di denominazione non comporta alcun mutamento del soggetto giuridico, comunque sempre riferibile al titolare come del resto confermato dal fatto che la partita IVA dell'SA è rimasta identica ( ). P.IVA_1
Ed invero, il mero mutamento della denominazione della SA individuale lascia sussistere il medesimo soggetto, sia pure diversamente nominato, che non si estingue,
e la diversa denominazione incide unicamente su aspetti organizzativi dell'SA, perdurando i medesimi rapporti giuridici.
Ciò posto, venendo al merito, va rammentato che per principio giurisprudenziale consolidato l'opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo ad un ordinario giudizio di cognizione, nel quale il giudice deve accertare la fondatezza delle pretese fatte valere dall'ingiungente opposto e delle eccezioni e difese dell'opponente, e non già stabilire se l'ingiunzione sia stata o no legittimamente emessa, salvo che ai fini esecutivi o per le spese della fase monitoria;
pertanto, la eventuale insussistenza delle condizioni per l'emissione del decreto ingiuntivo (tranne che per ragioni di competenza) non può essere d'ostacolo al giudizio di merito che s'instaura con l'opposizione (cfr. ex multis
Cass. n. 3649/2012).
Deve essere poi richiamata la nota regola distributiva dell'onere probatorio nel giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo, nel quale è il creditore opposto ad assumere le vesti di attore in senso sostanziale e, in quanto tale, a essere pagina 3 di 6 principalmente onerato della prova degli elementi costitutivi del credito vantato, mentre spetta al debitore opponente, convenuto in senso sostanziale, fornire la prova del fatto estintivo, impeditivo o modificativo della pretesa altrui.
A tale regola va associata quella, altrettanto pacifica in giurisprudenza, secondo cui
“in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione del contratto, per il risarcimento del danno ovvero per
l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto e il relativo termine di scadenza ma non l'inadempienza dell'obbligato, potendosi limitare alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, spettando, invece, al debitore convenuto l'onere di provare il fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento” (cfr. Cass. SS.
UU. n. 13533/2001, e con esse la successiva giurisprudenza di legittimità: cfr. da ultimo Cass. n. 13685/2019).
Applicando tali principi al caso di specie, deve ritenersi che l'opposta abbia fornito adeguata prova del fatto costitutivo del credito.
L'istruttoria espletata ha infatti consentito di accertare l'esistenza tra le parti di un contratto di posa in opera di un impianto elettrico presso la Caserma Nacci di Lecce, ove l'odierna opponente stava eseguendo dei lavori.
In particolare, il teste (la cui attendibilità non può essere scalfita Testimone_1
per il solo fatto di essere figlio del legale rappresentante della società opposta: cfr. ex multis Cass. n. 12259/2003) ha riferito che nel febbraio 2018 il si è recato CP_2 presso la sede della conferendo l'incarico per la realizzazione CP_1 CP_1 dell'impianto elettrico presso la Caserma Nacci di Lecce. Ha inoltre dichiarato che il gli chiese “espressamente una mano per la sola manodopera per CP_2 completare i lavori alla Caserma” e di aver inviato sul posto quattro/cinque operai.
Dichiarazioni del tutto sovrapponibili sono state rese dal teste , il Testimone_2
quale ha riferito di aver lavorato presso il cantiere insieme ad altri tre/quattro colleghi per la sostituzione dell'impianto di illuminazione;
ha inoltre affermato che “il nostro referente era il Sig. che chiamavamo per chiarimento, ad Controparte_2 pagina 4 di 6 esempio per ogni modifica chiamavamo lui, anche per sapere della disponibilità del materiale per la modifica, ad esempio dove si dovevano mettere due punti luce o una linea in più…”. Ha infine dichiarato di aver appreso da che Testimone_1
l'opponente aveva incaricato l'opposta di realizzare il lavoro (sul valore probatorio delle dichiarazioni “de relato” siccome apprese da persone estranee al giudizio, cfr.
Cass. n. 569/2015 e da ultimo Cass. 7746/2020).
Alla luce di siffatte risultanze processuali, deve dunque ritenersi provato il titolo atteso che i testi escussi hanno confermato il conferimento da parte dell'opponente all'opposta dei lavori di posa in opera dell'impianto elettrico presso la Caserma Nacci di Lecce.
Acclarato il titolo e incontroverso l'omesso pagamento, spettava dunque all'opponente – in base ai principi giurisprudenziali innanzi richiamati – dimostrare il fatto estintivo, impeditivo o modificativo dell'altrui pretesa.
Onere probatorio che, tuttavia, non è stato assolto.
L'opponente, infatti, si è infatti limitato per un verso a negare di aver commissionato i lavori e, per altro verso, a contestare l'esatto ammontare del credito.
Senonché, l'asserita inesistenza del rapporto è smentita dalle prove innanzi illustrate
(a fronte delle quali alcuna prova in senso contrario è stata fornita dall'opponente), mentre la contestazione sull'entità della pretesa creditoria si appalesa estremamente generica, oltre che priva di un qualsivoglia principio di prova.
In definitiva, l'opposizione deve essere rigettata con conseguente conferma del decreto ingiuntivo.
Le spese di lite seguono la soccombenza dell'opponente (art. 91 c.p.c.) e si liquidano come in dispositivo ai sensi del D.M. 55/2014 e successive modifiche, applicati sul valore della domanda i parametri medi.
P.Q.M.
il Tribunale di Foggia, Seconda Sezione civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta, disattesa ogni diversa istanza, così provvede: pagina 5 di 6 a) RIGETTA l'opposizione e, per l'effetto, ai sensi dell'art. 653 c.p.c.
DICHIARA definitivamente esecutivo il decreto ingiuntivo n. 2262 del
2.12.2021;
b) CONDANNA l'opponente al pagamento, in favore dell'opposta, delle spese di lite che si liquidano in € 5.077,00 per compensi, oltre rimb. forf. al
15%, IVA e CPA come per legge.
Foggia, 7.10.2025
IL GIUDICE
TO CE
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FOGGIA
Contenzioso - SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Foggia, in composizione monocratica nella persona del Giudice dott.ssa TO CE, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 575/2022 promossa da:
M.G. E , Parte_1 Parte_2 rappresentato e difeso dall'Avv. VINCENZO PRUDENTE, giusta procura in atti;
opponente contro in persona del suo legale rappresentante pro Controparte_1
tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. ANTONIO ANTONELLI, giusta procura in atti;
opposta
CONCLUSIONI: come da note di trattazione scritta rassegnate all'udienza del
6.10.2025, trattata in forma scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
pagina 1 di 6 Nei limiti della dovuta esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione in termini succinti ed essenziali (artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c.), le posizioni delle parti e l'iter del processo possono sinteticamente riepilogarsi come segue.
Si controverte del credito di € 10.750,00, oltre accessori e spese, vantato da nei confronti di per i Controparte_1 Controparte_2
lavori di posa in opera di un impianto elettrico presso la Caserma Nacci di Lecce, giusta fattura n. 148/2018 del 31.5.2018 rimasta insoluta.
Richiesta e ottenuta dalla creditrice ingiunzione di pagamento (decr. ing. n. 2262 del
2.12.2021), ha proposto Parte_3 opposizione ex art. 645 c.p.c. eccependo: 1) di non aver commissionato all'opposta i lavori;
2) l'inidoneità probatoria della fattura;
3) l'esorbitanza del credito preteso. Ha dunque concluso chiedendo di revocare il decreto ingiuntivo;
vinte le spese.
Si è costituita l'opposta che, preliminarmente, ha chiesto l'estromissione dal giudizio dell'opponente, trattandosi di soggetto diverso da quello nei cui confronti è stato chiesto e ottenuto il decreto ingiuntivo;
nel merito, ha contestato ogni avversa difesa siccome infondata in fatto e in diritto concludendo per il rigetto dell'opposizione. Il tutto con vittoria delle spese di lite.
Rigettata l'istanza di concessione della provvisoria esecuzione (ord. 6.6.2022), la causa, istruita a mezzo di prova per testi, è pervenuta all'udienza del 6.10.2025, celebrata ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., all'esito della quale, sulle conclusioni precisate dalle parti come in epigrafe, è decisa.
L'opposizione è infondata e pertanto deve essere rigettata.
Va preliminarmente esaminata l'eccezione di “nullità/inesistenza/improcedibilità” dell'atto di citazione sollevata dall'opposta, fondata sull'assunto del difetto di legittimazione dell'opponente siccome soggetto diverso da quello nei cui confronti è stato chiesto, ottenuto e notificato il decreto ingiuntivo ( Controparte_2
).
[...]
L'eccezione è infondata.
pagina 2 di 6 Premesso che la proposizione dell'opposizione da parte di un soggetto diverso dal debitore ingiunto non comporterebbe l'estromissione di questi dal giudizio (non ricorrendo nessuna delle ipotesi tipiche previste dagli artt. 108, 109 e 111 c.p.c.) ma l'inammissibilità dell'opposizione, va anzitutto osservato che nel caso di specie il decreto ingiuntivo è stato pronunciato nei confronti di , quale Controparte_2 titolare della omonima ditta individuale, mentre l'opposizione è stata promossa dalla SA individuale . Parte_3
Ebbene, come risulta dalla visura storica prodotta dalla opponente, la SA individuale nel 2011 ha Pt_3 Parte_3
cambiato la propria denominazione in . Controparte_2
Il cambiamento di denominazione non comporta alcun mutamento del soggetto giuridico, comunque sempre riferibile al titolare come del resto confermato dal fatto che la partita IVA dell'SA è rimasta identica ( ). P.IVA_1
Ed invero, il mero mutamento della denominazione della SA individuale lascia sussistere il medesimo soggetto, sia pure diversamente nominato, che non si estingue,
e la diversa denominazione incide unicamente su aspetti organizzativi dell'SA, perdurando i medesimi rapporti giuridici.
Ciò posto, venendo al merito, va rammentato che per principio giurisprudenziale consolidato l'opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo ad un ordinario giudizio di cognizione, nel quale il giudice deve accertare la fondatezza delle pretese fatte valere dall'ingiungente opposto e delle eccezioni e difese dell'opponente, e non già stabilire se l'ingiunzione sia stata o no legittimamente emessa, salvo che ai fini esecutivi o per le spese della fase monitoria;
pertanto, la eventuale insussistenza delle condizioni per l'emissione del decreto ingiuntivo (tranne che per ragioni di competenza) non può essere d'ostacolo al giudizio di merito che s'instaura con l'opposizione (cfr. ex multis
Cass. n. 3649/2012).
Deve essere poi richiamata la nota regola distributiva dell'onere probatorio nel giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo, nel quale è il creditore opposto ad assumere le vesti di attore in senso sostanziale e, in quanto tale, a essere pagina 3 di 6 principalmente onerato della prova degli elementi costitutivi del credito vantato, mentre spetta al debitore opponente, convenuto in senso sostanziale, fornire la prova del fatto estintivo, impeditivo o modificativo della pretesa altrui.
A tale regola va associata quella, altrettanto pacifica in giurisprudenza, secondo cui
“in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione del contratto, per il risarcimento del danno ovvero per
l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto e il relativo termine di scadenza ma non l'inadempienza dell'obbligato, potendosi limitare alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, spettando, invece, al debitore convenuto l'onere di provare il fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento” (cfr. Cass. SS.
UU. n. 13533/2001, e con esse la successiva giurisprudenza di legittimità: cfr. da ultimo Cass. n. 13685/2019).
Applicando tali principi al caso di specie, deve ritenersi che l'opposta abbia fornito adeguata prova del fatto costitutivo del credito.
L'istruttoria espletata ha infatti consentito di accertare l'esistenza tra le parti di un contratto di posa in opera di un impianto elettrico presso la Caserma Nacci di Lecce, ove l'odierna opponente stava eseguendo dei lavori.
In particolare, il teste (la cui attendibilità non può essere scalfita Testimone_1
per il solo fatto di essere figlio del legale rappresentante della società opposta: cfr. ex multis Cass. n. 12259/2003) ha riferito che nel febbraio 2018 il si è recato CP_2 presso la sede della conferendo l'incarico per la realizzazione CP_1 CP_1 dell'impianto elettrico presso la Caserma Nacci di Lecce. Ha inoltre dichiarato che il gli chiese “espressamente una mano per la sola manodopera per CP_2 completare i lavori alla Caserma” e di aver inviato sul posto quattro/cinque operai.
Dichiarazioni del tutto sovrapponibili sono state rese dal teste , il Testimone_2
quale ha riferito di aver lavorato presso il cantiere insieme ad altri tre/quattro colleghi per la sostituzione dell'impianto di illuminazione;
ha inoltre affermato che “il nostro referente era il Sig. che chiamavamo per chiarimento, ad Controparte_2 pagina 4 di 6 esempio per ogni modifica chiamavamo lui, anche per sapere della disponibilità del materiale per la modifica, ad esempio dove si dovevano mettere due punti luce o una linea in più…”. Ha infine dichiarato di aver appreso da che Testimone_1
l'opponente aveva incaricato l'opposta di realizzare il lavoro (sul valore probatorio delle dichiarazioni “de relato” siccome apprese da persone estranee al giudizio, cfr.
Cass. n. 569/2015 e da ultimo Cass. 7746/2020).
Alla luce di siffatte risultanze processuali, deve dunque ritenersi provato il titolo atteso che i testi escussi hanno confermato il conferimento da parte dell'opponente all'opposta dei lavori di posa in opera dell'impianto elettrico presso la Caserma Nacci di Lecce.
Acclarato il titolo e incontroverso l'omesso pagamento, spettava dunque all'opponente – in base ai principi giurisprudenziali innanzi richiamati – dimostrare il fatto estintivo, impeditivo o modificativo dell'altrui pretesa.
Onere probatorio che, tuttavia, non è stato assolto.
L'opponente, infatti, si è infatti limitato per un verso a negare di aver commissionato i lavori e, per altro verso, a contestare l'esatto ammontare del credito.
Senonché, l'asserita inesistenza del rapporto è smentita dalle prove innanzi illustrate
(a fronte delle quali alcuna prova in senso contrario è stata fornita dall'opponente), mentre la contestazione sull'entità della pretesa creditoria si appalesa estremamente generica, oltre che priva di un qualsivoglia principio di prova.
In definitiva, l'opposizione deve essere rigettata con conseguente conferma del decreto ingiuntivo.
Le spese di lite seguono la soccombenza dell'opponente (art. 91 c.p.c.) e si liquidano come in dispositivo ai sensi del D.M. 55/2014 e successive modifiche, applicati sul valore della domanda i parametri medi.
P.Q.M.
il Tribunale di Foggia, Seconda Sezione civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta, disattesa ogni diversa istanza, così provvede: pagina 5 di 6 a) RIGETTA l'opposizione e, per l'effetto, ai sensi dell'art. 653 c.p.c.
DICHIARA definitivamente esecutivo il decreto ingiuntivo n. 2262 del
2.12.2021;
b) CONDANNA l'opponente al pagamento, in favore dell'opposta, delle spese di lite che si liquidano in € 5.077,00 per compensi, oltre rimb. forf. al
15%, IVA e CPA come per legge.
Foggia, 7.10.2025
IL GIUDICE
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