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Sentenza 9 maggio 2025
Sentenza 9 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Cagliari, sez. distaccata di Sassari, sentenza 09/05/2025, n. 154 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Cagliari |
| Numero : | 154 |
| Data del deposito : | 9 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI CAGLIARI
Sezione Distaccata di Sassari
SEZIONE CIVILE
La Corte composta dai sig.ri Magistrati
Dott.ssa Maria Grixoni Presidente - Relatore
Dott.ssa Cinzia Caleffi Consigliere
Dott.ssa Cristina Fois Consigliere
ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 329/2024 promossa da:
rappresentata e difesa dall'Avv. MELE GIUSEPPE, come da Parte_1
procura in atti;
APPELLANTE contro rappresentato e difeso dall'Avv. CAMBONE Controparte_1
TIZIANA, come da procura in atti;
APPELLATO
oggetto: opposizione al precetto pagina 1 di 12 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato, proponeva opposizione al Parte_1
precetto notificatogli da con il quale le veniva intimato di Controparte_1
installare un nuovo contatore dell'energia elettrica a suo nome e spese, nonché di provvedere al pagamento delle relative bollette.
A sostegno dell'opposizione la deduceva l'omessa allegazione dell'attestazione di Pt_1
conformità all'atto di precetto con riguardo al titolo esecutivo costituito dal decreto di omologa della separazione (unitamente al verbale del 13 giugno 2023) e, per l'effetto, la nullità/improcedibilità dello stesso.
In subordine, eccepiva l'inesistenza dell'inadempimento contestatole, stante la mancata realizzazione dei lavori propedeutici all'installazione del contatore, invero, a carico di controparte.
Regolarmente costituito in giudizio, il contestava la fondatezza in fatto ed in CP_1
diritto dell'opposizione, chiedendo, in riconvenzionale, la condanna della al Pt_1
rimborso del 50% delle spese sostenute per i pregressi consumi elettrici, alla installazione del contatore, nonché al pagamento di una ulteriore somma per ogni giorno di ritardo nell'installazione dello stesso.
Formulava, altresì, domanda di condanna ex art. 96, per la temerarietà della lite.
Esperito con esito negativo il tentativo di conciliazione, ritenute “inconferenti e irrilevanti” le allegate istanze istruttorie, il tribunale istruiva la causa documentalmente e con sentenza n. 355/2024, pubbl. il 10.07.2025 rigettava l'opposizione, valutata la sussistenza del diritto del a procedere ad esecuzione in forza del precetto CP_1
opposto.
Quanto alla eccezione di nullità/improcedibilità, riteneva che la “sottoscrizione apposta in calce alla dichiarazione ex art.137, comma 7 c.p.c. deve intendersi estesa anche alla
pagina 2 di 12 specifica attestazione di conformità, ai sensi dell'artt. 16 decies e 16 undicies, comma 3 del Dl. 179/2021, delle copie del decreto di omologa n. 631 del 2023 e del verbale di udienza del 13 giugno 2023, estratte dal fascicolo informatico (…)”.
Tra l'altro, evidenziava l'assenza di qualsivoglia contestazione da parte della Pt_1
inerente a presunte difformità di contenuto tra i titoli notificati con quelli del processo telematico, riconoscendone, per l'effetto, efficacia esecutiva.
Per contro, rilevava che la seppur gravata dal relativo onere processuale, non Pt_1
allegava qualsivoglia circostanza volta a provare l'asserita impossibilità ad ottemperare agli obblighi intimategli.
Ancora, rigettava la domanda riconvenzionale dell'opposto finalizzata ad ottenere il rimborso del 50% delle spese sostenute per i consumi elettrici, stante l'assenza di qualsivoglia allegazione tale da poter dedurre, seppur in via presuntiva, una distribuzione dei consumi tra i due appartamenti (nel possesso rispettivamente dell'opponente e dell'opposto).
Dichiarava, altresì, inammissibili le ulteriori istanze in riconvenzione, di competenza, invero, del giudice dell'esecuzione ex art. 612 c.p.c.
Così deciso, compensava le spese di lite in ragione della metà.
Avverso tale sentenza ha proposto appello la chiedendo, preliminarmente, la Pt_1
sospensione dell'efficacia esecutiva della stessa, e lamentando:
a) la nullità e l'improcedibilità dell'atto di precetto notificato dal per CP_1
mancanza di titolo esecutivo sotteso, mancando, a suo dire, l'attestazione della conformità dell'atto cartaceo portato alla notifica, con l'atto presente all'interno del fascicolo telematico;
b) l'errata valutazione delle prove, in relazione all'obbligo posto a carico di essa di provvedere all'installazione del contatore. Sul punto, parte appellante, ha riferito di essersi trovata nell'impossibilità assoluta di adempiere a tale obbligo di fare,
pagina 3 di 12 posto che controparte non aveva espletato le dovute attività preliminari all'installazione (del contatore), invero, a suo carico;
c) l'erroneo rigetto delle allegate istanze istruttorie, ritenute dal tribunale
“genericamente inconferenti e irrilevanti”;
d) l'errata determinazione delle spese di lite.
Si è costituito in giudizio il concludendo per il rigetto delle avverse pretese, CP_1
eccependo in primis l'inammissibilità della contestazione di cui al primo motivo di appello, stante la sua tardività, per non avere controparte, a suo dire, proposto identica eccezione in primo grado.
Previo rigetto dell'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata, nonché delle istanze istruttorie, la causa è stata decisa all'odierna udienza nelle forme dell'art. 281 sexies c.p.c.
Motivi della decisione
I motivi di gravame non meritano accoglimento per le ragioni di seguito esplicate.
Sulla eccezione di tardività della domanda
In via preliminare, in ordine al primo motivo, parte appellata ha eccepito la tardività (e, per l'effetto, l'inammissibilità) di esso, in quanto, a suo dire, l'eccezione di nullità/inammissibilità sarebbe stata sollevata da controparte solo nell'atto di gravame.
Infatti, a suo dire, in primo grado la aveva eccepito solamente la mancanza di un Pt_1
titolo esecutivo sotteso al precetto e non, invece, la mancata allegazione della attestazione di conformità dello stesso all'originario titolo.
Tesi dell'appellante è quindi che si tratti di eccezione nuova.
La censura non è fondata.
pagina 4 di 12 Osserva questa Corte che il divieto di jus novorum non consente di allargare il thema decidendum rispetto al ricorso di prime cure, cosicché che in sede di gravame non possono, tra l'altro, essere proposte nuove eccezioni non rilevabili d'ufficio, di modo da assicurare che l'oggetto del giudizio di secondo grado non risulti più ampio di quello su cui si è pronunciato il primo giudice con la sentenza impugnata.
Orbene, in specie, si evidenzia che la nell'atto di opposizione già eccepiva la Pt_1
mancata allegazione di una formale dichiarazione di conformità al titolo originale estratto dal fascicolo telematico, affermando testualmente che “si evidenzia che nel corpo dell'atto di precetto la resistente afferma che i titoli posti a fondamento dell'atto sono conformi all'originale, ma tale affermazione non è seguita dall'allegazione della relativa dichiarazione” (v. pag. 2 atto di citazione in opposizione).
Vieppiù, sin dalla comparsa di costituzione l'avversa difesa contestava tale censura, lamentandone la genericità, stante l'assenza di riferimenti normativi (v. pag. 4 – comparsa di costituzione).
Inoltre, anche il giudice prendeva posizione e si pronunciava in ordine alla lamentata assenza della dichiarazione di conformità dei titoli esecutivi allegati all'atto di precetto
(cfr. pag. 4 sentenza di primo grado).
Ciò posto, l'odierno appellante non appare avere introdotto nel presente giudizio una questione nuova, che ha comportato un ampliamento del thema decidendum rispetto all'oggetto della sua originaria richiesta: la eccezione di parte appellata appare, quindi, infondata.
Sulla eccezione di nullità/improcedibilità dell'atto di precetto per mancanza attestazione di conformità
Occorre ora affrontare la censura mossa dall'appellante in ordine alla nullità/improcedibilità dell'atto di precetto, in quanto notificato il 22.01.2024 privo di attestazione di conformità al titolo originale sotteso.
La doglianza è inammissibile nonché inofndata..
pagina 5 di 12 Osserva questa Corte che l'identificazione del mezzo esperibile contro un provvedimento giurisdizionale deve essere fatta in base al principio dell'apparenza, e cioè con riferimento esclusivo alla qualificazione dell'azione effettuata dal giudice a quo, sia essa corretta o meno, ed a prescindere dalla qualificazione che ne abbiano dato le parti (v., tra le più recenti, Cass. 32833/2021; Cass. 30264/2024).
Vieppiù, ai fini dell'operatività del summenzionato principio, è necessario che il giudice abbia inteso effettivamente qualificare l'azione proposta e non abbia compiuto, con riferimento ad essa, un'affermazione meramente generica. Con la conseguenza che, nel caso di sentenza emessa in sede di opposizioni esecutive, la medesima è impugnabile con appello, se l'azione è stata qualificata come opposizione all'esecuzione, mentre è esperibile il ricorso per cassazione qualora l'azione sia stata definita come opposizione agli atti esecutivi.
Facendo applicazione dei principi esposti, si osserva che il Tribunale qualificava il motivo attinente alla illegittimità/improcedibilità del precetto quale opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 cpc (tanto risulta dalla pag. 4 della sentenza gravata). Cosicché deve ritenersi l' inammissibilità di tale motivo di appello, in quanto ai sensi dell'art. 618
c.p.c. la censura è sindacabile esclusivamente a ricorso per cassazione: né, del resto, potrebbe neppure ipotizzarsi, nel presente giudizio di appello, una qualificazione diversa, rispetto a quella effettuata dal Giudice di primo grado.
In ogni caso la censura è infondata.
Sul punto, il dibattito giurisprudenziale sviluppatosi intorno a tale tema vede da un lato coloro che ritengono che l'assenza dell'attestazione di conformità una "irregolarità" sia sempre emendabile (ex multis Corte d'Appello Potenza Sez. I, Sent. 30/04/2020) e, dall'altro, coloro che ritengono che "l'attestazione di conformità, inoltre, lungi dal rappresentare una mera formalità non ostativa alla prosecuzione dell'esecuzione assuma una valenza decisiva, in quanto dimostra che il creditore abbia il possesso del titolo esecutivo in originale e che, di conseguenza, sia legittimato a promuovere la procedura esecutiva" (ex multis, da ultimo, Corte d'Appello Catanzaro Sez. II, Sent., 27/04/2023)
pagina 6 di 12 con la conseguenza di concludere per l'inefficacia – nel caso ivi trattato - del pignoramento.
A ben vedere, il legislatore non individua una sanzione per il caso specifico in cui, nella relata di notifica, non si attesti la conformità della copia informatica del titolo esecutivo, del precetto (e del pignoramento), agli originali presenti all'interno del fascicolo telematico. Ed invero, l'art. 480 c.p.c. contrariamente a quanto stabilito con riferimento ad altri elementi, non prevede che una tale omissione comporti la nullità dell'atto di precetto, non essendo espressamente comminata dalla legge, o che tale attestazioni integri un elemento essenziale dello stesso che, nella sua sostanza, consiste in una intimazione ad adempiere.
Quindi, la necessità di consegna di un atto conforme all'originale appare unicamente funzionale ad assicurare al destinatario la conoscenza legale ed integrale del provvedimento.
Ne consegue che appare eccessivamente gravosa la sanzione della perdita di efficacia del precetto in assenza di un'esplicita norma che sanzioni l'omessa attestazione di conformità al momento della notifica con l'estinzione della procedura esecutiva, qualora non possano sorgere dubbi né in ordine all'effettiva qualità di legittimato in executivis del soggetto procedente, né in ordine al contenuto dello stesso.
Nella fattispecie in esame, pur non condividendosi la valutazione del tribunale che riteneva la sottoscrizione apposta in calce alla dichiarazione ex art. 137, co. 7 c.p.c. estesa anche alla specifica attestazione di conformità delle copie del decreto di omologa, ritiene questa Corte che la mancanza di tale attestazione non abbia determinato nullità del precetto.
In primo luogo, in quanto non è stata lamentata nessuna difformità tra il contenuto dell'atto di precetto e quello dell'originale titolo ad esso sotteso. L'appellante ha, infatti, dedotto esclusivamente vizi che attengono alla regolarità formale della relazione di notificazione e delle attestazioni e dichiarazioni allegate alla stessa, con riguardo alla pagina 7 di 12 conformità dell'atto notificato all'originale, contestando, segnatamente, l'inosservanza degli artt. 16 decies e 16 undecies, comma 2 del dl 179/2012), oggi abrogati.
I vizi lamentati non rientrano tra quelli che comportano l'inesistenza del titolo, ma si riferiscono soltanto ad un difetto formale dell'atto notificato, che già riportava – seppure nel corpo del precetto - l'affermazione di conformità.
In secondo luogo, in quanto la – come anche evidenziato in prime cure - era parte Pt_1
del procedimento dal quale sono scaturiti, “anche in ragione del suo consenso”, i titoli esecutivi (accordo di separazione omologato e relativo verbale di udienza); talché ben poteva rendersi conto della conformità del titolo notificato.
Ciò posto, l'attestazione di conformità successivamente riallegata dalla parte alla comparsa di costituzione ha avuto efficacia sanante della precedente irregolarità, senza alcuna conseguente nullità del precetto.
Inoltre, i principi di economia processuale e di realizzazione degli interessi sostanziali sottesi al processo appaiono contrari a dichiarare l'inefficacia del precetto solo per una irregolarità formale che non ha pregiudicato alcun interesse della Pt_1
Ne discende che il precetto azionato non appare inficiato da nullità.
Sulla erronea valutazione delle prove e sul rigetto dei mezzi istruttori dedotti.
I motivi di censura di cui ai punti b) e c) possono essere trattati congiuntamente in quanto collegati.
In primo luogo, parte appellante ha lamentato l'erronea valutazione delle prove fornite dalle parti in relazione all'obbligo opposto. Infatti, ha sostenuto di essersi trovata nell'impossibilità assoluta di adempiere posto che controparte non aveva espletato, a suo dire, le attività preliminari all'installazione del contatore, poste a suo carico. Tra l'altro,
a suo dire, il rigetto dei mezzi istruttori dedotti non permetteva di fare luce sulle ragioni dell'inadempimento contestatole.
Le censure non meritano accoglimento, per le considerazioni che seguono.
pagina 8 di 12 Osserva questa Corte che il giudizio di opposizione a precetto ha natura e struttura di azione di accertamento negativo del diritto consacrato nel titolo esecutivo: in tale giudizio spetta alla parte opponente l'onere di dedurre e dimostrare gli eventuali fatti estintivi, impeditivi e/o modificativi del medesimo diritto, tali da rendere inopponibile o ineseguibile nei suoi confronti il titolo esecutivo.
Ebbene ricordare, anche, che l'accordo di separazione omologato dal giudice è conforme per essere un titolo esecutivo ex art. 474, comma 2, n. 3 c.p.c. e pertanto, può, come nel caso in esame, essere legittimamente posto alla base dell'atto di precetto se all'interno del titolo vi è la determinazione della prestazione dovuta (cfr., tra le tante, Cass. civ, sez.
I, 2023, n.15697), in specie un obbligo di fare.
Dalla lettura dell'omologato accordo di separazione emerge che la si era Pt_1
impegnata, in data 06.06.2023, innanzi al Tribunale di Nuoro a “… provvedere ad installare un nuovo contattore della luce a suo nome e provvedere al pagamento delle rispettive bollette della luce, entro 30gg dalla omologazione della separazione di che trattasi” (v. Doc. II, punto 5 del verbale del 6 giugno 2023).
È evidente, come anche rilevato dal tribunale, che l'obbligo gravante sulla sia Pt_1
sufficientemente determinato e tale da giustificare la pretesa esecutiva, in quanto concerne(va) l'installazione del nuovo contatore con tutte le opere prodromiche a tale attività.
Comunque sia, le modalità dell'esecuzione dell'obbligo in causa potranno
(eventualmente) essere determinate dal giudice dell'esecuzione in sede di ricorso ex art. 612 c.p.c.
Ciò posto, alla luce dei principi sopra citati, spetta(va) a parte appellante provare la propria impossibilità ad ottemperare agli obblighi di cui al precitato accordo, mediante allegazione di qualsivoglia circostanza impeditiva. Tale circostanza, invero, non risulta dimostrata per tabulas, poiché le difficoltà (presunte) incontrate dalla non sono Pt_1
provate, non potendo rilevare, inoltre, quale scriminante il generico assunto che le opere pagina 9 di 12 propedeutiche all'installazione - costruzione della nicchia e di un cavidotto che colleghi la nicchia all'immobile – fossero a carico di controparte.
Invero, nessun espresso onere in tal senso risulta gravare sullo stesso dagli accordi presi.
Per contro, sempre alla luce dei summenzionati accordi, il da(va) prova di aver CP_1
realizzato tutte le opere necessarie per separare l'abitazione familiare – punto non contestato - in due autonome unità immobiliari, con comunicazione dei relativi dati catastali : “… l'immobile con appositi lavori totalmente a carico del proprietario, sig.
verrà diviso in due unità immobiliari indipendenti, rendendo inaccessibile la CP_1
porta di accesso che collega i piani (terra e prima) con una parete di cartongesso (…)”
(v. Doc. II, punto 4 del verbale del 6 giugno 2023, nonché foto agli atti).
La condotta dell'opposto, come già evidenziato dal tribunale, era tale da mettere la in grado di adempiere alla propria prestazione (frazionamento dell'immobile con Pt_1
parete in cartongesso, comunicazione dei dati catastali, predisposizione impianti elettrici ecc.).
Dalla data della omologa ad oggi, invece, non risulta che la abbia presentato Pt_1
alcuna domanda all'Ente erogatore di energia elettrica, né abbia quantomeno tentato di far installare concretamente il contatore.
L'appellante quale ulteriore motivo di doglianza ha lamentato la mancata ammissione dei mezzi istruttori (esame testimoniale) dedotti nel precedente grado di giudizio (e integralmente trascritti nell'atto di appello) rigettati dal tribunale senza valida motivazione.
Osserva questa Corte che l'indagine sui requisiti di specificità e rilevanza dei capitoli formulati dalla parte istante va condotta non solo alla stregua della loro formulazione letterale, ma anche in correlazione all'adeguatezza fattuale e temporale delle circostanze dedotte in ordine ai fatti in causa.
Orbene, pur riconoscendo che il tribunale non motivava adeguatamente il suo rifiuto di ammettere le istanze istruttorie di parte, a ben vedere, i fatti capitolati non risultano pagina 10 di 12 necessari ai fini della decisione, essendo del tutto irrelati dall'oggetto della vertenza
(questioni di cui all'impianto di videosorveglianza, di riscaldamento, piante e fiore, vano lavatrice ecc..). Gli stessi, peraltro, risultano eccessivamente generici in ordine al profilo temporale, taluni, persino, antecedenti alla stessa data della separazione.
Deve pertanto confermarsi anche in questa sede il rigetto di tutte le istanze istruttore.
Sull'errata determinazione delle spese di lite.
Parte appellante si è doluta della mancata compensazione delle spese del primo grado di giudizio, in considerazione della soccombenza reciproca. Inoltre, a suo dire, la condanna benché ridotta al 50%, risulterebbe sproporzionata sia in relazione al valore della causa, sia in ordine alla sua scarna complessità.
Anche tale doglianza è priva di pregio.
La Corte di Cassazione, in materia di spese di giudizio, in relazione alla reciproca soccombenza ha precisato che il giudice di merito deve effettuare una valutazione discrezionale, non arbitraria ma fondata sul principio di causalità, che si specifica nell'imputare idealmente a ciascuna parte gli oneri processuali causati all'altra per aver resistito a pretese fondate, ovvero per aver avanzato pretese infondate, e nell'operare una ideale compensazione tra essi, sempre che non sussistano particolari motivi, da esplicitare in motivazione, per una integrale compensazione o comunque una modifica del carico delle spese in base alle circostanze di cui è possibile tenere conto ai sensi degli artt. 91 e 92 c.p.c., nel testo temporalmente vigente.
Occorre, cioè, procedere alla individuazione della parte cui siano eventualmente imputabili in prevalenza, per avervi dato causa, agendo o resistendo alle altrui pretese infondatamente, gli oneri processuali ricollegabili all'attività svolta per la istruzione e decisione delle varie domande proposte, o dei vari capi dell'unica domanda, o anche dell'unica domanda che sia risultata solo in parte fondata.
pagina 11 di 12 Risulta, quindi, corretta la decisione del Tribunale di Sassari anche in punto di compensazione parziale delle spese di primo grado proprio in virtù del fatto che ad avere determinato e condizionato, pressoché integralmente, tutta l'attività del precedente giudizio è stata la domanda scaturente dell'apposizione della Rocca, integralmente rigettata. Vieppiù, la causa aveva un valore superiore a quello indicato dall'odierno appellante a seguito, tra l'altro, delle istanze in riconvenzione avanzate dal CP_1
Pertanto, tutte le considerazioni svolte inducono a rigettare l'appello.
Le spese processuali del presente giudizio seguono la soccombenza dell'appellante e sono liquidate come in dispositivo sulla scorta dei parametri di cui al DM 2022 aggiornati, tenuto conto del valore del decisum (scaglione indeterminato) e della scarna complessità delle questioni trattate.
Il rigetto dell'impugnazione è anche condizione per l'applicazione dell'art. 13, commi 1 bis e 1 quater, DPR n. 115/2002 mod. dalla L. n. 228/12.
PQM
La Corte, definitivamente decidendo:
- rigetta l'appello proposto da avverso la sentenza del Tribunale di Parte_1
Sassari n. 355/2024 pubblicata il 10.07.2024;
- condanna l'appellante al pagamento delle spese di lite in favore di Controparte_1
qui liquidate in euro 4.996,00, oltre il 15% spese generali e accessori di legge,
[...]
da distrarsi a favore del procuratore antistatario;
- dichiara la sussistenza dei presupposti per l'applicazione dell'art. 13, commi 1 bis e 1 quater, DPR n. 115/2002 come mod. dalla L.228/12.
Passari, 09.05.2025
La Presidente – est.
Dott.ssa Maria Grixoni
pagina 12 di 12
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI CAGLIARI
Sezione Distaccata di Sassari
SEZIONE CIVILE
La Corte composta dai sig.ri Magistrati
Dott.ssa Maria Grixoni Presidente - Relatore
Dott.ssa Cinzia Caleffi Consigliere
Dott.ssa Cristina Fois Consigliere
ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 329/2024 promossa da:
rappresentata e difesa dall'Avv. MELE GIUSEPPE, come da Parte_1
procura in atti;
APPELLANTE contro rappresentato e difeso dall'Avv. CAMBONE Controparte_1
TIZIANA, come da procura in atti;
APPELLATO
oggetto: opposizione al precetto pagina 1 di 12 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato, proponeva opposizione al Parte_1
precetto notificatogli da con il quale le veniva intimato di Controparte_1
installare un nuovo contatore dell'energia elettrica a suo nome e spese, nonché di provvedere al pagamento delle relative bollette.
A sostegno dell'opposizione la deduceva l'omessa allegazione dell'attestazione di Pt_1
conformità all'atto di precetto con riguardo al titolo esecutivo costituito dal decreto di omologa della separazione (unitamente al verbale del 13 giugno 2023) e, per l'effetto, la nullità/improcedibilità dello stesso.
In subordine, eccepiva l'inesistenza dell'inadempimento contestatole, stante la mancata realizzazione dei lavori propedeutici all'installazione del contatore, invero, a carico di controparte.
Regolarmente costituito in giudizio, il contestava la fondatezza in fatto ed in CP_1
diritto dell'opposizione, chiedendo, in riconvenzionale, la condanna della al Pt_1
rimborso del 50% delle spese sostenute per i pregressi consumi elettrici, alla installazione del contatore, nonché al pagamento di una ulteriore somma per ogni giorno di ritardo nell'installazione dello stesso.
Formulava, altresì, domanda di condanna ex art. 96, per la temerarietà della lite.
Esperito con esito negativo il tentativo di conciliazione, ritenute “inconferenti e irrilevanti” le allegate istanze istruttorie, il tribunale istruiva la causa documentalmente e con sentenza n. 355/2024, pubbl. il 10.07.2025 rigettava l'opposizione, valutata la sussistenza del diritto del a procedere ad esecuzione in forza del precetto CP_1
opposto.
Quanto alla eccezione di nullità/improcedibilità, riteneva che la “sottoscrizione apposta in calce alla dichiarazione ex art.137, comma 7 c.p.c. deve intendersi estesa anche alla
pagina 2 di 12 specifica attestazione di conformità, ai sensi dell'artt. 16 decies e 16 undicies, comma 3 del Dl. 179/2021, delle copie del decreto di omologa n. 631 del 2023 e del verbale di udienza del 13 giugno 2023, estratte dal fascicolo informatico (…)”.
Tra l'altro, evidenziava l'assenza di qualsivoglia contestazione da parte della Pt_1
inerente a presunte difformità di contenuto tra i titoli notificati con quelli del processo telematico, riconoscendone, per l'effetto, efficacia esecutiva.
Per contro, rilevava che la seppur gravata dal relativo onere processuale, non Pt_1
allegava qualsivoglia circostanza volta a provare l'asserita impossibilità ad ottemperare agli obblighi intimategli.
Ancora, rigettava la domanda riconvenzionale dell'opposto finalizzata ad ottenere il rimborso del 50% delle spese sostenute per i consumi elettrici, stante l'assenza di qualsivoglia allegazione tale da poter dedurre, seppur in via presuntiva, una distribuzione dei consumi tra i due appartamenti (nel possesso rispettivamente dell'opponente e dell'opposto).
Dichiarava, altresì, inammissibili le ulteriori istanze in riconvenzione, di competenza, invero, del giudice dell'esecuzione ex art. 612 c.p.c.
Così deciso, compensava le spese di lite in ragione della metà.
Avverso tale sentenza ha proposto appello la chiedendo, preliminarmente, la Pt_1
sospensione dell'efficacia esecutiva della stessa, e lamentando:
a) la nullità e l'improcedibilità dell'atto di precetto notificato dal per CP_1
mancanza di titolo esecutivo sotteso, mancando, a suo dire, l'attestazione della conformità dell'atto cartaceo portato alla notifica, con l'atto presente all'interno del fascicolo telematico;
b) l'errata valutazione delle prove, in relazione all'obbligo posto a carico di essa di provvedere all'installazione del contatore. Sul punto, parte appellante, ha riferito di essersi trovata nell'impossibilità assoluta di adempiere a tale obbligo di fare,
pagina 3 di 12 posto che controparte non aveva espletato le dovute attività preliminari all'installazione (del contatore), invero, a suo carico;
c) l'erroneo rigetto delle allegate istanze istruttorie, ritenute dal tribunale
“genericamente inconferenti e irrilevanti”;
d) l'errata determinazione delle spese di lite.
Si è costituito in giudizio il concludendo per il rigetto delle avverse pretese, CP_1
eccependo in primis l'inammissibilità della contestazione di cui al primo motivo di appello, stante la sua tardività, per non avere controparte, a suo dire, proposto identica eccezione in primo grado.
Previo rigetto dell'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata, nonché delle istanze istruttorie, la causa è stata decisa all'odierna udienza nelle forme dell'art. 281 sexies c.p.c.
Motivi della decisione
I motivi di gravame non meritano accoglimento per le ragioni di seguito esplicate.
Sulla eccezione di tardività della domanda
In via preliminare, in ordine al primo motivo, parte appellata ha eccepito la tardività (e, per l'effetto, l'inammissibilità) di esso, in quanto, a suo dire, l'eccezione di nullità/inammissibilità sarebbe stata sollevata da controparte solo nell'atto di gravame.
Infatti, a suo dire, in primo grado la aveva eccepito solamente la mancanza di un Pt_1
titolo esecutivo sotteso al precetto e non, invece, la mancata allegazione della attestazione di conformità dello stesso all'originario titolo.
Tesi dell'appellante è quindi che si tratti di eccezione nuova.
La censura non è fondata.
pagina 4 di 12 Osserva questa Corte che il divieto di jus novorum non consente di allargare il thema decidendum rispetto al ricorso di prime cure, cosicché che in sede di gravame non possono, tra l'altro, essere proposte nuove eccezioni non rilevabili d'ufficio, di modo da assicurare che l'oggetto del giudizio di secondo grado non risulti più ampio di quello su cui si è pronunciato il primo giudice con la sentenza impugnata.
Orbene, in specie, si evidenzia che la nell'atto di opposizione già eccepiva la Pt_1
mancata allegazione di una formale dichiarazione di conformità al titolo originale estratto dal fascicolo telematico, affermando testualmente che “si evidenzia che nel corpo dell'atto di precetto la resistente afferma che i titoli posti a fondamento dell'atto sono conformi all'originale, ma tale affermazione non è seguita dall'allegazione della relativa dichiarazione” (v. pag. 2 atto di citazione in opposizione).
Vieppiù, sin dalla comparsa di costituzione l'avversa difesa contestava tale censura, lamentandone la genericità, stante l'assenza di riferimenti normativi (v. pag. 4 – comparsa di costituzione).
Inoltre, anche il giudice prendeva posizione e si pronunciava in ordine alla lamentata assenza della dichiarazione di conformità dei titoli esecutivi allegati all'atto di precetto
(cfr. pag. 4 sentenza di primo grado).
Ciò posto, l'odierno appellante non appare avere introdotto nel presente giudizio una questione nuova, che ha comportato un ampliamento del thema decidendum rispetto all'oggetto della sua originaria richiesta: la eccezione di parte appellata appare, quindi, infondata.
Sulla eccezione di nullità/improcedibilità dell'atto di precetto per mancanza attestazione di conformità
Occorre ora affrontare la censura mossa dall'appellante in ordine alla nullità/improcedibilità dell'atto di precetto, in quanto notificato il 22.01.2024 privo di attestazione di conformità al titolo originale sotteso.
La doglianza è inammissibile nonché inofndata..
pagina 5 di 12 Osserva questa Corte che l'identificazione del mezzo esperibile contro un provvedimento giurisdizionale deve essere fatta in base al principio dell'apparenza, e cioè con riferimento esclusivo alla qualificazione dell'azione effettuata dal giudice a quo, sia essa corretta o meno, ed a prescindere dalla qualificazione che ne abbiano dato le parti (v., tra le più recenti, Cass. 32833/2021; Cass. 30264/2024).
Vieppiù, ai fini dell'operatività del summenzionato principio, è necessario che il giudice abbia inteso effettivamente qualificare l'azione proposta e non abbia compiuto, con riferimento ad essa, un'affermazione meramente generica. Con la conseguenza che, nel caso di sentenza emessa in sede di opposizioni esecutive, la medesima è impugnabile con appello, se l'azione è stata qualificata come opposizione all'esecuzione, mentre è esperibile il ricorso per cassazione qualora l'azione sia stata definita come opposizione agli atti esecutivi.
Facendo applicazione dei principi esposti, si osserva che il Tribunale qualificava il motivo attinente alla illegittimità/improcedibilità del precetto quale opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 cpc (tanto risulta dalla pag. 4 della sentenza gravata). Cosicché deve ritenersi l' inammissibilità di tale motivo di appello, in quanto ai sensi dell'art. 618
c.p.c. la censura è sindacabile esclusivamente a ricorso per cassazione: né, del resto, potrebbe neppure ipotizzarsi, nel presente giudizio di appello, una qualificazione diversa, rispetto a quella effettuata dal Giudice di primo grado.
In ogni caso la censura è infondata.
Sul punto, il dibattito giurisprudenziale sviluppatosi intorno a tale tema vede da un lato coloro che ritengono che l'assenza dell'attestazione di conformità una "irregolarità" sia sempre emendabile (ex multis Corte d'Appello Potenza Sez. I, Sent. 30/04/2020) e, dall'altro, coloro che ritengono che "l'attestazione di conformità, inoltre, lungi dal rappresentare una mera formalità non ostativa alla prosecuzione dell'esecuzione assuma una valenza decisiva, in quanto dimostra che il creditore abbia il possesso del titolo esecutivo in originale e che, di conseguenza, sia legittimato a promuovere la procedura esecutiva" (ex multis, da ultimo, Corte d'Appello Catanzaro Sez. II, Sent., 27/04/2023)
pagina 6 di 12 con la conseguenza di concludere per l'inefficacia – nel caso ivi trattato - del pignoramento.
A ben vedere, il legislatore non individua una sanzione per il caso specifico in cui, nella relata di notifica, non si attesti la conformità della copia informatica del titolo esecutivo, del precetto (e del pignoramento), agli originali presenti all'interno del fascicolo telematico. Ed invero, l'art. 480 c.p.c. contrariamente a quanto stabilito con riferimento ad altri elementi, non prevede che una tale omissione comporti la nullità dell'atto di precetto, non essendo espressamente comminata dalla legge, o che tale attestazioni integri un elemento essenziale dello stesso che, nella sua sostanza, consiste in una intimazione ad adempiere.
Quindi, la necessità di consegna di un atto conforme all'originale appare unicamente funzionale ad assicurare al destinatario la conoscenza legale ed integrale del provvedimento.
Ne consegue che appare eccessivamente gravosa la sanzione della perdita di efficacia del precetto in assenza di un'esplicita norma che sanzioni l'omessa attestazione di conformità al momento della notifica con l'estinzione della procedura esecutiva, qualora non possano sorgere dubbi né in ordine all'effettiva qualità di legittimato in executivis del soggetto procedente, né in ordine al contenuto dello stesso.
Nella fattispecie in esame, pur non condividendosi la valutazione del tribunale che riteneva la sottoscrizione apposta in calce alla dichiarazione ex art. 137, co. 7 c.p.c. estesa anche alla specifica attestazione di conformità delle copie del decreto di omologa, ritiene questa Corte che la mancanza di tale attestazione non abbia determinato nullità del precetto.
In primo luogo, in quanto non è stata lamentata nessuna difformità tra il contenuto dell'atto di precetto e quello dell'originale titolo ad esso sotteso. L'appellante ha, infatti, dedotto esclusivamente vizi che attengono alla regolarità formale della relazione di notificazione e delle attestazioni e dichiarazioni allegate alla stessa, con riguardo alla pagina 7 di 12 conformità dell'atto notificato all'originale, contestando, segnatamente, l'inosservanza degli artt. 16 decies e 16 undecies, comma 2 del dl 179/2012), oggi abrogati.
I vizi lamentati non rientrano tra quelli che comportano l'inesistenza del titolo, ma si riferiscono soltanto ad un difetto formale dell'atto notificato, che già riportava – seppure nel corpo del precetto - l'affermazione di conformità.
In secondo luogo, in quanto la – come anche evidenziato in prime cure - era parte Pt_1
del procedimento dal quale sono scaturiti, “anche in ragione del suo consenso”, i titoli esecutivi (accordo di separazione omologato e relativo verbale di udienza); talché ben poteva rendersi conto della conformità del titolo notificato.
Ciò posto, l'attestazione di conformità successivamente riallegata dalla parte alla comparsa di costituzione ha avuto efficacia sanante della precedente irregolarità, senza alcuna conseguente nullità del precetto.
Inoltre, i principi di economia processuale e di realizzazione degli interessi sostanziali sottesi al processo appaiono contrari a dichiarare l'inefficacia del precetto solo per una irregolarità formale che non ha pregiudicato alcun interesse della Pt_1
Ne discende che il precetto azionato non appare inficiato da nullità.
Sulla erronea valutazione delle prove e sul rigetto dei mezzi istruttori dedotti.
I motivi di censura di cui ai punti b) e c) possono essere trattati congiuntamente in quanto collegati.
In primo luogo, parte appellante ha lamentato l'erronea valutazione delle prove fornite dalle parti in relazione all'obbligo opposto. Infatti, ha sostenuto di essersi trovata nell'impossibilità assoluta di adempiere posto che controparte non aveva espletato, a suo dire, le attività preliminari all'installazione del contatore, poste a suo carico. Tra l'altro,
a suo dire, il rigetto dei mezzi istruttori dedotti non permetteva di fare luce sulle ragioni dell'inadempimento contestatole.
Le censure non meritano accoglimento, per le considerazioni che seguono.
pagina 8 di 12 Osserva questa Corte che il giudizio di opposizione a precetto ha natura e struttura di azione di accertamento negativo del diritto consacrato nel titolo esecutivo: in tale giudizio spetta alla parte opponente l'onere di dedurre e dimostrare gli eventuali fatti estintivi, impeditivi e/o modificativi del medesimo diritto, tali da rendere inopponibile o ineseguibile nei suoi confronti il titolo esecutivo.
Ebbene ricordare, anche, che l'accordo di separazione omologato dal giudice è conforme per essere un titolo esecutivo ex art. 474, comma 2, n. 3 c.p.c. e pertanto, può, come nel caso in esame, essere legittimamente posto alla base dell'atto di precetto se all'interno del titolo vi è la determinazione della prestazione dovuta (cfr., tra le tante, Cass. civ, sez.
I, 2023, n.15697), in specie un obbligo di fare.
Dalla lettura dell'omologato accordo di separazione emerge che la si era Pt_1
impegnata, in data 06.06.2023, innanzi al Tribunale di Nuoro a “… provvedere ad installare un nuovo contattore della luce a suo nome e provvedere al pagamento delle rispettive bollette della luce, entro 30gg dalla omologazione della separazione di che trattasi” (v. Doc. II, punto 5 del verbale del 6 giugno 2023).
È evidente, come anche rilevato dal tribunale, che l'obbligo gravante sulla sia Pt_1
sufficientemente determinato e tale da giustificare la pretesa esecutiva, in quanto concerne(va) l'installazione del nuovo contatore con tutte le opere prodromiche a tale attività.
Comunque sia, le modalità dell'esecuzione dell'obbligo in causa potranno
(eventualmente) essere determinate dal giudice dell'esecuzione in sede di ricorso ex art. 612 c.p.c.
Ciò posto, alla luce dei principi sopra citati, spetta(va) a parte appellante provare la propria impossibilità ad ottemperare agli obblighi di cui al precitato accordo, mediante allegazione di qualsivoglia circostanza impeditiva. Tale circostanza, invero, non risulta dimostrata per tabulas, poiché le difficoltà (presunte) incontrate dalla non sono Pt_1
provate, non potendo rilevare, inoltre, quale scriminante il generico assunto che le opere pagina 9 di 12 propedeutiche all'installazione - costruzione della nicchia e di un cavidotto che colleghi la nicchia all'immobile – fossero a carico di controparte.
Invero, nessun espresso onere in tal senso risulta gravare sullo stesso dagli accordi presi.
Per contro, sempre alla luce dei summenzionati accordi, il da(va) prova di aver CP_1
realizzato tutte le opere necessarie per separare l'abitazione familiare – punto non contestato - in due autonome unità immobiliari, con comunicazione dei relativi dati catastali : “… l'immobile con appositi lavori totalmente a carico del proprietario, sig.
verrà diviso in due unità immobiliari indipendenti, rendendo inaccessibile la CP_1
porta di accesso che collega i piani (terra e prima) con una parete di cartongesso (…)”
(v. Doc. II, punto 4 del verbale del 6 giugno 2023, nonché foto agli atti).
La condotta dell'opposto, come già evidenziato dal tribunale, era tale da mettere la in grado di adempiere alla propria prestazione (frazionamento dell'immobile con Pt_1
parete in cartongesso, comunicazione dei dati catastali, predisposizione impianti elettrici ecc.).
Dalla data della omologa ad oggi, invece, non risulta che la abbia presentato Pt_1
alcuna domanda all'Ente erogatore di energia elettrica, né abbia quantomeno tentato di far installare concretamente il contatore.
L'appellante quale ulteriore motivo di doglianza ha lamentato la mancata ammissione dei mezzi istruttori (esame testimoniale) dedotti nel precedente grado di giudizio (e integralmente trascritti nell'atto di appello) rigettati dal tribunale senza valida motivazione.
Osserva questa Corte che l'indagine sui requisiti di specificità e rilevanza dei capitoli formulati dalla parte istante va condotta non solo alla stregua della loro formulazione letterale, ma anche in correlazione all'adeguatezza fattuale e temporale delle circostanze dedotte in ordine ai fatti in causa.
Orbene, pur riconoscendo che il tribunale non motivava adeguatamente il suo rifiuto di ammettere le istanze istruttorie di parte, a ben vedere, i fatti capitolati non risultano pagina 10 di 12 necessari ai fini della decisione, essendo del tutto irrelati dall'oggetto della vertenza
(questioni di cui all'impianto di videosorveglianza, di riscaldamento, piante e fiore, vano lavatrice ecc..). Gli stessi, peraltro, risultano eccessivamente generici in ordine al profilo temporale, taluni, persino, antecedenti alla stessa data della separazione.
Deve pertanto confermarsi anche in questa sede il rigetto di tutte le istanze istruttore.
Sull'errata determinazione delle spese di lite.
Parte appellante si è doluta della mancata compensazione delle spese del primo grado di giudizio, in considerazione della soccombenza reciproca. Inoltre, a suo dire, la condanna benché ridotta al 50%, risulterebbe sproporzionata sia in relazione al valore della causa, sia in ordine alla sua scarna complessità.
Anche tale doglianza è priva di pregio.
La Corte di Cassazione, in materia di spese di giudizio, in relazione alla reciproca soccombenza ha precisato che il giudice di merito deve effettuare una valutazione discrezionale, non arbitraria ma fondata sul principio di causalità, che si specifica nell'imputare idealmente a ciascuna parte gli oneri processuali causati all'altra per aver resistito a pretese fondate, ovvero per aver avanzato pretese infondate, e nell'operare una ideale compensazione tra essi, sempre che non sussistano particolari motivi, da esplicitare in motivazione, per una integrale compensazione o comunque una modifica del carico delle spese in base alle circostanze di cui è possibile tenere conto ai sensi degli artt. 91 e 92 c.p.c., nel testo temporalmente vigente.
Occorre, cioè, procedere alla individuazione della parte cui siano eventualmente imputabili in prevalenza, per avervi dato causa, agendo o resistendo alle altrui pretese infondatamente, gli oneri processuali ricollegabili all'attività svolta per la istruzione e decisione delle varie domande proposte, o dei vari capi dell'unica domanda, o anche dell'unica domanda che sia risultata solo in parte fondata.
pagina 11 di 12 Risulta, quindi, corretta la decisione del Tribunale di Sassari anche in punto di compensazione parziale delle spese di primo grado proprio in virtù del fatto che ad avere determinato e condizionato, pressoché integralmente, tutta l'attività del precedente giudizio è stata la domanda scaturente dell'apposizione della Rocca, integralmente rigettata. Vieppiù, la causa aveva un valore superiore a quello indicato dall'odierno appellante a seguito, tra l'altro, delle istanze in riconvenzione avanzate dal CP_1
Pertanto, tutte le considerazioni svolte inducono a rigettare l'appello.
Le spese processuali del presente giudizio seguono la soccombenza dell'appellante e sono liquidate come in dispositivo sulla scorta dei parametri di cui al DM 2022 aggiornati, tenuto conto del valore del decisum (scaglione indeterminato) e della scarna complessità delle questioni trattate.
Il rigetto dell'impugnazione è anche condizione per l'applicazione dell'art. 13, commi 1 bis e 1 quater, DPR n. 115/2002 mod. dalla L. n. 228/12.
PQM
La Corte, definitivamente decidendo:
- rigetta l'appello proposto da avverso la sentenza del Tribunale di Parte_1
Sassari n. 355/2024 pubblicata il 10.07.2024;
- condanna l'appellante al pagamento delle spese di lite in favore di Controparte_1
qui liquidate in euro 4.996,00, oltre il 15% spese generali e accessori di legge,
[...]
da distrarsi a favore del procuratore antistatario;
- dichiara la sussistenza dei presupposti per l'applicazione dell'art. 13, commi 1 bis e 1 quater, DPR n. 115/2002 come mod. dalla L.228/12.
Passari, 09.05.2025
La Presidente – est.
Dott.ssa Maria Grixoni
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