Sentenza 19 dicembre 2022
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Lecce, sez. I, sentenza 19/12/2022, n. 1999 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Lecce |
| Numero : | 1999 |
| Data del deposito : | 19 dicembre 2022 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 19/12/2022
N. 01999/2022 REG.PROV.COLL.
N. 01310/2018 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Prima
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1310 del 2018, integrato da motivi aggiunti, proposto da
Ipas S.p.A, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Carmelina Di Gifico, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Castro, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Carlo Ciardo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
- della Nota n. Prot. 005443 del 19.07.2018, in risposta alla richiesta del 09.07.2018 n. 5095, dall'oggetto: “Richiesta di autorizzazione all'installazione e gestione di spazi pubblicitari su elementi di arredo urbano, da ubicarsi all'interno del territorio comunale”, dal seguente contenuto: “Con riferimento alle vostre comunicazioni acquisite al protocollo dell'Ente in data 12.03. 09.07 c.a. ... si comunica che quest'amministrazione ha in programma di ridefinire e regolamentare gli spazi da adibire a collocazione di elementi di arredo per fini, anche, di raccolta pubblicitaria; pertanto, per le motivazioni sopra addotte l'istanza di cui sopra non può allo stato attuale, essere accolta”, notificata alla Ipas, a mezzo posta elettronica certificata, in data 19.07.2018, a firma del Sindaco del Comune di Castro;
- di ciascun ulteriore atto presupposto, pregresso, successivo e/o comunque collegato a quello gravato, ancorché non conosciuto, poiché mai reso noto e/o notificato alla ricorrente, su cui, ancora, si riservano motivi aggiunti;
nonché per l’accertamento
- del diritto della ricorrente a vedersi riconosciuto un provvedimento definitivo espresso, compiutamente motivato, a conclusione legittima dell'iter procedimentale avviato a seguito dell'istanza presentata, nonché ad ottenere le autorizzazioni, così come richieste, qualora conformi alle norme di legge, anche in via provvisoria, sino all'approvazione dello strumento normativo regolamentare e/o pianificatorio ad adottarsi.
Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da IPAS SPA il 21\1\2019, per l’annullamento:
- della Determinazione del 4° Settore Polizia Municipale, n. Registro Generale n. 318 e n. 38 del Servizio, datata 17.10.2018 e notificata con Prot. 0007795 il 22.10.2018,
- di ciascun ulteriore atto presupposto, pregresso, successivo e/o comunque collegato a quello gravato, ancorché non conosciuto, poiché mai reso noto e/o notificato alla ricorrente, quale, ove occorra ed ove da intendersi come limitante per l'effettuazione della pubblicità così come richiesta dall'istante, il “Regolamento Comunale per l'effettuazione del Servizio Pubbliche Affissioni”, Delibera n. 32/1994, limitatamente agli artt. 7 ed 8, su cui, ancora, si riservano motivi aggiunti;
nonché per l’accertamento
- del diritto della ricorrente ad ottenere le autorizzazioni per lo svolgimento di attività pubblicitaria, così come richieste.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Castro;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza smaltimento del giorno 16 dicembre 2022 il dott. Roberto Michele Palmieri e uditi per le parti i difensori come da verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
- visto il ricorso e i successivi motivi aggiunti depositati in data 21.1.2019, aventi ad oggetto l’impugnativa degli atti in epigrafe;
- rilevato che, con nota depositata in data 14.11.2022, il procuratore di parte ricorrente ha dichiarato la sopravvenuta carenza di interesse al ricorso e ai motivi aggiunti;
- ritenuto pertanto, ai sensi dell’art. 35 co. 1 lett. c) c.p.a, di dichiarare l’improcedibilità del ricorso e dei motivi aggiunti;
- ritenuto che la natura delle questioni oggetto del presente giudizio giustifichi la compensazione delle spese di lite;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce - Sezione Prima - definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, nonché sui motivi aggiunti, li dichiara improcedibili.
Compensa le spese di lite.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Lecce, nella camera di consiglio del giorno 16 dicembre 2022 – decisa con modalità di collegamento da remoto, ai sensi dell’art. 87 co. 4- bis c.p.a. – con l'intervento dei magistrati:
Antonella Mangia, Presidente
Patrizia Moro, Consigliere
Roberto Michele Palmieri, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Roberto Michele Palmieri | Antonella Mangia |
IL SEGRETARIO