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Sentenza 17 dicembre 2025
Sentenza 17 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 17/12/2025, n. 1780 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 1780 |
| Data del deposito : | 17 dicembre 2025 |
Testo completo
N.R.G.V.G. 8086/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli - Prima Sezione Civile - riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott. Raffaele Sdino - Presidente-
Dott.ssa Eva Scalfati - Giudice -
Dott.ssa Gabriella Ferrara - Giudice rel. - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 8086 del Ruolo Generale degli Affari di Volontaria Giurisdizione dell'Anno 2025, avente per oggetto: divorzio congiunto - cessazione effetti civili promossa con ricorso
DA
(nato a [...] l'[...] C.F. ) Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso, giusta procura in calce al ricorso, dall'avv. PRIMARIO ANGELO presso il quale elettivamente domicilia in ID alla Via Scialoja n.11
E
( nata a [...] il [...] C.F. ) rappresentata Parte_2 C.F._2
e difesa, giusta procura in calce al ricorso, dall'avv. MURO LUIGI presso il quale elettivamente domicilia in ID (NA) alla Via Libertà n.15
RICORRENTI con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Napoli il quale ha concluso per l'accoglimento della domanda.
INTERVENTORE EX LEGE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 28.04.2025 e Parte_1 [...]
, premesso di aver contratto matrimonio a ID (NA) il 30.06.2011, che dalla Parte_2
Per_ loro relazione era nata una figlia: (24.03.2012), rappresentavano di essersi separati consensualmente in forza di decreto di omologa reso dall'intestato Tribunale in data 11.12.2024 e
1 che da quando furono autorizzati dal Presidente del Tribunale a vivere separati (27.10.2024) la comunione materiale e spirituale non si era più ricostituita tra loro.
Chiedevano pertanto dichiararsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni concordate.
Si procedeva allo svolgimento del processo nelle forme di cui all'art. 473 bis 51 cpc e con decreto veniva fissata l'udienza di comparizione delle parti.
Acquisito il parere del PM, all'udienza del 9.12.2025 celebrata in modalità cartolare, le parti facevano pervenire note scritte di trattazione con cui ribadivano la loro volontà di divorziare alle condizioni pattuite.
La causa veniva rimessa al Collegio per la decisione.
La domanda è fondata e merita accoglimento. Invero si è realizzata la ipotesi di cui all'art. 3 n. 2 lettera b) L. 898/1970, così come modificata dall'art. 1 della legge 6 maggio 2015 n. 55, essendo decorsi oltre sei mesi dalla data di comparizione dei coniugi innanzi al Presidente dell'intestato Tri- bunale nel procedimento di separazione consensuale, ove erano stati determinati anche i relativi patti, e da quella data è perdurato lo stato di separazione che, in mancanza di eccezione, deve presumersi ininterrotta.
Le parti hanno definito i loro rapporti alle seguenti condizioni:
i coniugi vivranno separati con obbligo di mutuo rispetto e di serena comunicazione tra loro;
la casa coniugale resta assegnata alla sig.ra che continuerà ad abitarla con la Parte_2
Per_ minore;
ciascuno dei coniugi provvederà al proprio mantenimento da sé con mezzi propri, poiché pienamente autonomi ed autosufficienti;
il Sig. si impegna a corrispondere mensilmente la somma globale di € Parte_1
Per_ 600,00, a titolo di concorso spese per il mantenimento della figlia , che continuerà a convivere con la madre. Il suddetto importo verrà rivalutato di anno in anno, a far data dalla sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio, secondo la variazione degli indici ISTAT;
tale somma verrà corrisposta sino a quando la figlia non avrà raggiunto l'autosufficienza economica;
in riferimento alle spese straordinarie, quali quelle mediche non coperte dal S.S.N., scolastiche, quote d'iscrizione per la frequentazione di attività ludico-sportive-ricreative, nonché quelle preventivamente concordate di volta in volta dai genitori, il sig. di concorrerà Pt_1 Pt_1
2 nella misura del 50% delle stesse, previa esibizione della relativa documentazione, e comunque facendo riferimento al protocollo d'intesa del Tribunale di Napoli;
Per_
l'affidamento della minore è condiviso in favore e sotto la pari responsabilità genitoriale di entrambi i genitori, in ossequio a quanto disposto dalla L. n. 54/2006; tuttavia le decisioni più importanti nell'interesse dei figli, relative all'educazione, alla formazione scolastica e alla salute, saranno assunte di comune accordo da entrambi i genitori, tenuto conto di quelle che sono le capacità, l'inclinazione naturale e le aspirazioni della prole. Sarà onere di entrambi i genitori tenersi informati circa tutte le questioni relative ai figli;
in considerazione nonché dell'ancor giovane età della figlia minore, i ricorrenti, di comune accordo, stabiliscono che gli stessi avranno la residenza privilegiata presso la madre con la quale convivrà;
il padre avrà il diritto di vedere la figlia minore, di trattenerla con sè – compatibilmente con gli impegni di studio e gli eventuali problemi di salute della minore – per due pomeriggi a settimana, il lunedì ed il mercoledi' o il martedi' ed il giovedi', dalle ore 16,30 sino alle ore 20,00, nonche' un weekend ogni quindici giorni e cioe' a settimane alterne dalle ore 9,30 del sabato sino alla domenica alle ore 20,00 con pernottamento presso di lui;
inoltre, il padre trascorrerà con la figlia le festività natalizie, e precisamente dal 23/12 al 30/12 ovvero dal 31/12 al 06/01, alternandosi di anno in anno con la madre e concordando con la Sig.ra relativi periodi entro il 31 Parte_2 ottobre di ogni anno;
per le festivita' pasquali, e precisamente dal giovedì santo al lunedì in albis, alternandosi di anno in anno tra i genitori. Il padre trascorrerà inoltre con la figlia 21 giorni privilegiando il periodo estivo (anche frazionati, una settimana per volta, previo accordo tra le parti), nonché il giorno del suo compleanno ad anni alterni con il padre e con la madre dalle ore
10.00 alle ore 18.00, mentre stara' con il padre il giorno della festa del papa' e con la madre il giorno della festa della mamma, il giorno della festa di Carnevale ad anni alterni con uno e con
l'altro genitore. Il periodo feriale sarà concordato di anno in anno e sarà suscettibile di modifiche concordate tra le parti in ragione delle esigenze di lavoro dei genitori ed in via primaria del benessere e dell'istruzione della minore. In tali casi, quello dei genitori che trascorrerà con i figli il periodo di vacanza, provvederà personalmente pure a tutte le relative spese (di viaggio, di soggiorno, di vitto, e quant'altro). I coniugi si obbligano inoltre a comunicare sempre il loro recapito, anche telefonico, nonché eventuali spostamenti in altre località quando avranno con sè la figlia, senza limitare il diritto di visita di uno dei genitori e senza creare alla minore alcun disagio
o turbamento.
3 entrambe le parti si scambiano espressamente il consenso per il rilascio e/o rinnovo passaporti e/o documenti equipollenti, autorizzando le autorità competenti a tanto;
verificate le rispettive situazioni le parti dichiarano che null'altro si devono a qualsiasi titolo, avendo regolato con reciproca soddisfazione tutti i loro rapporti.
In ordine agli accordi raggiunti tra le parti, si precisa che il Tribunale dispone a fondamento della sua pronuncia solo quelli riguardanti le materie relative al giudizio in oggetto (affidamento dei figli, poteri di visita, assegni di mantenimento e assegnazione della casa familiare) di tutte le altre pattuizioni, aventi carattere esclusivamente obbligatorio, se ne prende meramente atto.
Poiché i patti di cui sopra non sono contrari a norme imperative e rispondono agli interessi della minore, il Tribunale ritiene di poterli recepire e porre a base della presente decisione.
Ai sensi dell'art. 473-bis.4 non si è proceduto all'ascolto della minore, non ritenuto necessario atteso l' accordo dei genitori conforme ai suoi interessi.
Trattandosi di procedura su istanza congiunta, nulla deve disporsi in ordine al regime delle spese che rimangono a carico delle parti che le hanno anticipate.
P.Q.M.
Il Tribunale, pronunciando sul ricorso congiunto promosso da Parte_1
e , così provvede: Parte_2
• dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato da
[...]
e a ID (NA) il 30.06.2011 (atto n.10, Parte_1 Parte_2 parte II , S. A, reg. Atti Matrimonio anno 2011);
• omologa le condizioni necessarie di cui al ricorso;
• prende atto delle ulteriori pattuizioni;
• ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di ID (NA) per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 134 R.D.
9.7.1939 n. 1238, 49 lett. g) e 69 lett. f) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile) in conformità dell'art. 10 L.
1.12.1970 n.898, come modificata dalla L.
6.3.1987 n.74;
• nulla per le spese di giudizio.
Così deciso in Napoli in camera di consiglio il 12.12.2025
Il giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Gabriela Ferrara Dott. Raffaele Sdino
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli - Prima Sezione Civile - riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott. Raffaele Sdino - Presidente-
Dott.ssa Eva Scalfati - Giudice -
Dott.ssa Gabriella Ferrara - Giudice rel. - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 8086 del Ruolo Generale degli Affari di Volontaria Giurisdizione dell'Anno 2025, avente per oggetto: divorzio congiunto - cessazione effetti civili promossa con ricorso
DA
(nato a [...] l'[...] C.F. ) Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso, giusta procura in calce al ricorso, dall'avv. PRIMARIO ANGELO presso il quale elettivamente domicilia in ID alla Via Scialoja n.11
E
( nata a [...] il [...] C.F. ) rappresentata Parte_2 C.F._2
e difesa, giusta procura in calce al ricorso, dall'avv. MURO LUIGI presso il quale elettivamente domicilia in ID (NA) alla Via Libertà n.15
RICORRENTI con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Napoli il quale ha concluso per l'accoglimento della domanda.
INTERVENTORE EX LEGE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 28.04.2025 e Parte_1 [...]
, premesso di aver contratto matrimonio a ID (NA) il 30.06.2011, che dalla Parte_2
Per_ loro relazione era nata una figlia: (24.03.2012), rappresentavano di essersi separati consensualmente in forza di decreto di omologa reso dall'intestato Tribunale in data 11.12.2024 e
1 che da quando furono autorizzati dal Presidente del Tribunale a vivere separati (27.10.2024) la comunione materiale e spirituale non si era più ricostituita tra loro.
Chiedevano pertanto dichiararsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni concordate.
Si procedeva allo svolgimento del processo nelle forme di cui all'art. 473 bis 51 cpc e con decreto veniva fissata l'udienza di comparizione delle parti.
Acquisito il parere del PM, all'udienza del 9.12.2025 celebrata in modalità cartolare, le parti facevano pervenire note scritte di trattazione con cui ribadivano la loro volontà di divorziare alle condizioni pattuite.
La causa veniva rimessa al Collegio per la decisione.
La domanda è fondata e merita accoglimento. Invero si è realizzata la ipotesi di cui all'art. 3 n. 2 lettera b) L. 898/1970, così come modificata dall'art. 1 della legge 6 maggio 2015 n. 55, essendo decorsi oltre sei mesi dalla data di comparizione dei coniugi innanzi al Presidente dell'intestato Tri- bunale nel procedimento di separazione consensuale, ove erano stati determinati anche i relativi patti, e da quella data è perdurato lo stato di separazione che, in mancanza di eccezione, deve presumersi ininterrotta.
Le parti hanno definito i loro rapporti alle seguenti condizioni:
i coniugi vivranno separati con obbligo di mutuo rispetto e di serena comunicazione tra loro;
la casa coniugale resta assegnata alla sig.ra che continuerà ad abitarla con la Parte_2
Per_ minore;
ciascuno dei coniugi provvederà al proprio mantenimento da sé con mezzi propri, poiché pienamente autonomi ed autosufficienti;
il Sig. si impegna a corrispondere mensilmente la somma globale di € Parte_1
Per_ 600,00, a titolo di concorso spese per il mantenimento della figlia , che continuerà a convivere con la madre. Il suddetto importo verrà rivalutato di anno in anno, a far data dalla sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio, secondo la variazione degli indici ISTAT;
tale somma verrà corrisposta sino a quando la figlia non avrà raggiunto l'autosufficienza economica;
in riferimento alle spese straordinarie, quali quelle mediche non coperte dal S.S.N., scolastiche, quote d'iscrizione per la frequentazione di attività ludico-sportive-ricreative, nonché quelle preventivamente concordate di volta in volta dai genitori, il sig. di concorrerà Pt_1 Pt_1
2 nella misura del 50% delle stesse, previa esibizione della relativa documentazione, e comunque facendo riferimento al protocollo d'intesa del Tribunale di Napoli;
Per_
l'affidamento della minore è condiviso in favore e sotto la pari responsabilità genitoriale di entrambi i genitori, in ossequio a quanto disposto dalla L. n. 54/2006; tuttavia le decisioni più importanti nell'interesse dei figli, relative all'educazione, alla formazione scolastica e alla salute, saranno assunte di comune accordo da entrambi i genitori, tenuto conto di quelle che sono le capacità, l'inclinazione naturale e le aspirazioni della prole. Sarà onere di entrambi i genitori tenersi informati circa tutte le questioni relative ai figli;
in considerazione nonché dell'ancor giovane età della figlia minore, i ricorrenti, di comune accordo, stabiliscono che gli stessi avranno la residenza privilegiata presso la madre con la quale convivrà;
il padre avrà il diritto di vedere la figlia minore, di trattenerla con sè – compatibilmente con gli impegni di studio e gli eventuali problemi di salute della minore – per due pomeriggi a settimana, il lunedì ed il mercoledi' o il martedi' ed il giovedi', dalle ore 16,30 sino alle ore 20,00, nonche' un weekend ogni quindici giorni e cioe' a settimane alterne dalle ore 9,30 del sabato sino alla domenica alle ore 20,00 con pernottamento presso di lui;
inoltre, il padre trascorrerà con la figlia le festività natalizie, e precisamente dal 23/12 al 30/12 ovvero dal 31/12 al 06/01, alternandosi di anno in anno con la madre e concordando con la Sig.ra relativi periodi entro il 31 Parte_2 ottobre di ogni anno;
per le festivita' pasquali, e precisamente dal giovedì santo al lunedì in albis, alternandosi di anno in anno tra i genitori. Il padre trascorrerà inoltre con la figlia 21 giorni privilegiando il periodo estivo (anche frazionati, una settimana per volta, previo accordo tra le parti), nonché il giorno del suo compleanno ad anni alterni con il padre e con la madre dalle ore
10.00 alle ore 18.00, mentre stara' con il padre il giorno della festa del papa' e con la madre il giorno della festa della mamma, il giorno della festa di Carnevale ad anni alterni con uno e con
l'altro genitore. Il periodo feriale sarà concordato di anno in anno e sarà suscettibile di modifiche concordate tra le parti in ragione delle esigenze di lavoro dei genitori ed in via primaria del benessere e dell'istruzione della minore. In tali casi, quello dei genitori che trascorrerà con i figli il periodo di vacanza, provvederà personalmente pure a tutte le relative spese (di viaggio, di soggiorno, di vitto, e quant'altro). I coniugi si obbligano inoltre a comunicare sempre il loro recapito, anche telefonico, nonché eventuali spostamenti in altre località quando avranno con sè la figlia, senza limitare il diritto di visita di uno dei genitori e senza creare alla minore alcun disagio
o turbamento.
3 entrambe le parti si scambiano espressamente il consenso per il rilascio e/o rinnovo passaporti e/o documenti equipollenti, autorizzando le autorità competenti a tanto;
verificate le rispettive situazioni le parti dichiarano che null'altro si devono a qualsiasi titolo, avendo regolato con reciproca soddisfazione tutti i loro rapporti.
In ordine agli accordi raggiunti tra le parti, si precisa che il Tribunale dispone a fondamento della sua pronuncia solo quelli riguardanti le materie relative al giudizio in oggetto (affidamento dei figli, poteri di visita, assegni di mantenimento e assegnazione della casa familiare) di tutte le altre pattuizioni, aventi carattere esclusivamente obbligatorio, se ne prende meramente atto.
Poiché i patti di cui sopra non sono contrari a norme imperative e rispondono agli interessi della minore, il Tribunale ritiene di poterli recepire e porre a base della presente decisione.
Ai sensi dell'art. 473-bis.4 non si è proceduto all'ascolto della minore, non ritenuto necessario atteso l' accordo dei genitori conforme ai suoi interessi.
Trattandosi di procedura su istanza congiunta, nulla deve disporsi in ordine al regime delle spese che rimangono a carico delle parti che le hanno anticipate.
P.Q.M.
Il Tribunale, pronunciando sul ricorso congiunto promosso da Parte_1
e , così provvede: Parte_2
• dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato da
[...]
e a ID (NA) il 30.06.2011 (atto n.10, Parte_1 Parte_2 parte II , S. A, reg. Atti Matrimonio anno 2011);
• omologa le condizioni necessarie di cui al ricorso;
• prende atto delle ulteriori pattuizioni;
• ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di ID (NA) per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 134 R.D.
9.7.1939 n. 1238, 49 lett. g) e 69 lett. f) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile) in conformità dell'art. 10 L.
1.12.1970 n.898, come modificata dalla L.
6.3.1987 n.74;
• nulla per le spese di giudizio.
Così deciso in Napoli in camera di consiglio il 12.12.2025
Il giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Gabriela Ferrara Dott. Raffaele Sdino
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