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Sentenza 27 marzo 2025
Sentenza 27 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Padova, sentenza 27/03/2025, n. 381 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Padova |
| Numero : | 381 |
| Data del deposito : | 27 marzo 2025 |
Testo completo
N. V.G. 14841/2024
TRIBUNALE DI PADOVA
VOLONTARIA GIURISDIZIONE
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Ordinario di Padova, nelle persone dei magistrati
Alina Rossato Presidente
Barbara De Munari Giudice
Federica Di Paolo Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. v.g. 14841/2024 promossa con ricorso congiunto di separazione e divorzio da:
, con il patrocinio dell'avvocato Greggio Gianluca Parte_1
e
, con il patrocinio dell'avvocato Greggio Gianluca Parte_2
Ricorrenti
Con l'intervento del Pubblico Ministero
In punto: Separazione e scioglimento del matrimonio su domanda congiunta
Conclusioni congiunte delle parti
Per le parti:
“1) a seguito degli adempimenti di cui all'art. 473 – bis, c.p.c, pronunziare la separazione tra i coniugi
e omologare con sentenza le condizioni sopra indicate
2) Decorsi i termini di legge dalla data di comparizione delle parti dinnanzi al Presidente, rimettere la causa nel ruolo, e autorizzato il deposito di note sintetiche di trattazione scritta in luogo della comparizione personale dei coniugi, preso atto della volontà dei ricorrenti di non volersi riconciliare a seguito della separazione, nonché disposta la trasmissione degli atti al P.M. per acquisirne il parere.
- pronunziare sentenza di scioglimento del matrimonio contratto a LI (PD) con atto iscritto a
N. 15 parte I – anno 2019.
pagina 1 di 3 - confermare i provvedimenti degli accordi di separazione alle condizioni di cui sopra, le quali vengono di seguito riportate:
- I coniugi vivranno separati, libero ciascuno di fissare la propria residenza ove crede, con obbligo reciproco di comunicazione di ogni eventuale variazione di residenza;
la IG lascerà Pt_2
l'abitazione coniugale entro il 23/12/2024.
- I coniugi dichiarano di essere economicamente autosufficienti.
- Le spese legali saranno poste integralmente a carico del Dott. Parte_1
- 1) Ordinare ai competenti Ufficiali dello Stato Civile di procedere alle annotazioni della sentenza a margine dell'atto di matrimonio.
- 2) Disporre che copia autentica della sentenza, dopo il passaggio in giudicato, venga trasmessa dal
Cancelliere agli Ufficiali dello Stato Civile dei Comuni di competenza per le annotazioni e gli ulteriori incombenti di cui al R.D. 9/07/1939 N. 1238”.
Per il P.M.: “conclude per l'accoglimento delle conclusioni io congiuntamente formulate”
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ai sensi degli artt. 473bis 49 e 473bis.51 c.p.c. depositato in data 13.12.2024, Da
[...]
e hanno formulato domanda di separazione e, contestualmente, di Pt_1 Parte_2
divorzio, allegando:
- di aver contratto matrimonio il 21.9.2019 in LI (PD) e trascritto nel relativo registro parte I
n.15, serie A, anno 2019;
- che i coniugi hanno stabilito la residenza abituale in LI viale della Repubblica n.2;
- che dal matrimonio non sono nati figli;
- che , laureato in medicina e chirurgia, svolge attività lavorativa come dirigente medico Parte_1 presso UOC anestesia e rianimazione con uno stipendio medio mensile di € 2.500,00;
- che , pure laureata in medicina e chirurgia, è attualmente medico in formazione Parte_2 specialistica in ginecologia ed ostetricia presso l'Università degli Studi di Padova e percepisce mediamente la somma mensile di € 1.500,00 e che la stessa il 31.10.2026 terminerà la specializzazione per poi essere assunta come dirigente medico;
- che da tempo è venuta meno la comunione materiale e spirituale tra i coniugi e si sono verificati fatti tali da rendere impossibile la prosecuzione del matrimonio.
La parti con dichiarazioni sottoscritte depositate per l'udienza del 14.1.2025 hanno confermato le condizioni di separazione di cui al ricorso, come riportate in epigrafe.
pagina 2 di 3 Alla luce della recente pronuncia della Corte di Cassazione (sentenza n. 28727 del 16.10.2023), va riconosciuta l'ammissibilità del cumulo di domande di separazione e divorzio.
Nel merito, la domanda congiunta merita accoglimento.
Dalle reciproche allegazioni e dalle conclusioni conformi sul punto, è emerso in modo inequivocabile che la prosecuzione della convivenza è ormai divenuta intollerabile.
I coniugi hanno proposto conclusioni congiunte in ordine a tutte le questioni da regolamentare.
La domanda indica compiutamente le condizioni inerenti al regolamento dei reciproci interessi e, pertanto, la separazione va omologata.
Con separata ordinanza va disposta la rimessione della causa sul ruolo dinanzi al giudice relatore affinché, decorso il termine indicato dall'art.3, n. 2, lett. b), L. n. 898/1970 e verificato il passaggio in giudicato della presente sentenza, acquisisca la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare e la conferma da parte delle stesse delle condizioni già formulate con riferimento allo scioglimento del matrimonio.
Spese di lite al definitivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Padova, Sezione Prima Civile, non definitivamente pronunciando così provvede:
- dichiara la separazione personale dei coniugi e , autorizzandoli a Parte_1 Pt_2 Parte_2
vivere separati nel reciproco rispetto;
- ordina all'Ufficiale dello Stato Civile competente di procedere alle annotazioni di rito;
- omologa le condizioni di separazione concordate dalle parti come riportate in epigrafe;
- rimette la causa sul ruolo come da separata ordinanza per la prosecuzione del giudizio in vista della decisione sulla ulteriore domanda proposta congiuntamente dalle parti.
Così deciso in Padova, nella camera di consiglio del 18 marzo 2025.
Il Giudice relatore
Federica Di Paolo
Il Presidente
Alina Rossato
pagina 3 di 3
TRIBUNALE DI PADOVA
VOLONTARIA GIURISDIZIONE
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Ordinario di Padova, nelle persone dei magistrati
Alina Rossato Presidente
Barbara De Munari Giudice
Federica Di Paolo Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. v.g. 14841/2024 promossa con ricorso congiunto di separazione e divorzio da:
, con il patrocinio dell'avvocato Greggio Gianluca Parte_1
e
, con il patrocinio dell'avvocato Greggio Gianluca Parte_2
Ricorrenti
Con l'intervento del Pubblico Ministero
In punto: Separazione e scioglimento del matrimonio su domanda congiunta
Conclusioni congiunte delle parti
Per le parti:
“1) a seguito degli adempimenti di cui all'art. 473 – bis, c.p.c, pronunziare la separazione tra i coniugi
e omologare con sentenza le condizioni sopra indicate
2) Decorsi i termini di legge dalla data di comparizione delle parti dinnanzi al Presidente, rimettere la causa nel ruolo, e autorizzato il deposito di note sintetiche di trattazione scritta in luogo della comparizione personale dei coniugi, preso atto della volontà dei ricorrenti di non volersi riconciliare a seguito della separazione, nonché disposta la trasmissione degli atti al P.M. per acquisirne il parere.
- pronunziare sentenza di scioglimento del matrimonio contratto a LI (PD) con atto iscritto a
N. 15 parte I – anno 2019.
pagina 1 di 3 - confermare i provvedimenti degli accordi di separazione alle condizioni di cui sopra, le quali vengono di seguito riportate:
- I coniugi vivranno separati, libero ciascuno di fissare la propria residenza ove crede, con obbligo reciproco di comunicazione di ogni eventuale variazione di residenza;
la IG lascerà Pt_2
l'abitazione coniugale entro il 23/12/2024.
- I coniugi dichiarano di essere economicamente autosufficienti.
- Le spese legali saranno poste integralmente a carico del Dott. Parte_1
- 1) Ordinare ai competenti Ufficiali dello Stato Civile di procedere alle annotazioni della sentenza a margine dell'atto di matrimonio.
- 2) Disporre che copia autentica della sentenza, dopo il passaggio in giudicato, venga trasmessa dal
Cancelliere agli Ufficiali dello Stato Civile dei Comuni di competenza per le annotazioni e gli ulteriori incombenti di cui al R.D. 9/07/1939 N. 1238”.
Per il P.M.: “conclude per l'accoglimento delle conclusioni io congiuntamente formulate”
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ai sensi degli artt. 473bis 49 e 473bis.51 c.p.c. depositato in data 13.12.2024, Da
[...]
e hanno formulato domanda di separazione e, contestualmente, di Pt_1 Parte_2
divorzio, allegando:
- di aver contratto matrimonio il 21.9.2019 in LI (PD) e trascritto nel relativo registro parte I
n.15, serie A, anno 2019;
- che i coniugi hanno stabilito la residenza abituale in LI viale della Repubblica n.2;
- che dal matrimonio non sono nati figli;
- che , laureato in medicina e chirurgia, svolge attività lavorativa come dirigente medico Parte_1 presso UOC anestesia e rianimazione con uno stipendio medio mensile di € 2.500,00;
- che , pure laureata in medicina e chirurgia, è attualmente medico in formazione Parte_2 specialistica in ginecologia ed ostetricia presso l'Università degli Studi di Padova e percepisce mediamente la somma mensile di € 1.500,00 e che la stessa il 31.10.2026 terminerà la specializzazione per poi essere assunta come dirigente medico;
- che da tempo è venuta meno la comunione materiale e spirituale tra i coniugi e si sono verificati fatti tali da rendere impossibile la prosecuzione del matrimonio.
La parti con dichiarazioni sottoscritte depositate per l'udienza del 14.1.2025 hanno confermato le condizioni di separazione di cui al ricorso, come riportate in epigrafe.
pagina 2 di 3 Alla luce della recente pronuncia della Corte di Cassazione (sentenza n. 28727 del 16.10.2023), va riconosciuta l'ammissibilità del cumulo di domande di separazione e divorzio.
Nel merito, la domanda congiunta merita accoglimento.
Dalle reciproche allegazioni e dalle conclusioni conformi sul punto, è emerso in modo inequivocabile che la prosecuzione della convivenza è ormai divenuta intollerabile.
I coniugi hanno proposto conclusioni congiunte in ordine a tutte le questioni da regolamentare.
La domanda indica compiutamente le condizioni inerenti al regolamento dei reciproci interessi e, pertanto, la separazione va omologata.
Con separata ordinanza va disposta la rimessione della causa sul ruolo dinanzi al giudice relatore affinché, decorso il termine indicato dall'art.3, n. 2, lett. b), L. n. 898/1970 e verificato il passaggio in giudicato della presente sentenza, acquisisca la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare e la conferma da parte delle stesse delle condizioni già formulate con riferimento allo scioglimento del matrimonio.
Spese di lite al definitivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Padova, Sezione Prima Civile, non definitivamente pronunciando così provvede:
- dichiara la separazione personale dei coniugi e , autorizzandoli a Parte_1 Pt_2 Parte_2
vivere separati nel reciproco rispetto;
- ordina all'Ufficiale dello Stato Civile competente di procedere alle annotazioni di rito;
- omologa le condizioni di separazione concordate dalle parti come riportate in epigrafe;
- rimette la causa sul ruolo come da separata ordinanza per la prosecuzione del giudizio in vista della decisione sulla ulteriore domanda proposta congiuntamente dalle parti.
Così deciso in Padova, nella camera di consiglio del 18 marzo 2025.
Il Giudice relatore
Federica Di Paolo
Il Presidente
Alina Rossato
pagina 3 di 3