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Sentenza 7 maggio 2025
Sentenza 7 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 07/05/2025, n. 2250 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 2250 |
| Data del deposito : | 7 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA riunita in camera di consiglio nelle persone dei Magistrati:
Dr.ssa Caterina Molfino Presidente
Dr. Paolo Celentano Consigliere
Dr. Giovanni Galasso Consigliere relatore ha deliberato di pronunciare la presente
SENTENZA
nel processo civile d'appello avverso la sentenza pronunziata dal Tribunale di Napoli,
Sezione specializzata in materia di Impresa, in data 28/2-15/4/2024, contraddistinta dal n. 4073/2024, iscritto al n. 2520/2024 del ruolo generale degli affari contenziosi, pendente
TRA
(c.f. , nata ad Parte_1 C.F._1
Apricena il 26/3/1957, rappresentata e difesa, in virtù di procura allegata e trasmessa con le modalità di cui agli artt. 83 comma 3° c.p.c. e 18 comma 5 d.m. 44/2011, dall'Avv.
Andrea Ruocco (c.f. ); C.F._2
AP P E L L AN T E
E
p. IVA , costituitasi in persona del procuratore Controparte_1 P.IVA_1
Dr. (procura per scrittura privata autenticata dal notaio Controparte_2 Persona_1
), rappresentata e difesa, in virtù di procura allegata e trasmessa con le modalità
[...]
n. 2520/2024 R.G.A.C.C. c. 1 Pag. 1 di 8 Parte_1 Controparte_1 CORTE D'APPELLO DI NAPOLI SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA
di cui all'art. 83 comma 3° c.p.c., dall'Avv. Davide De Vivo (c.f.
); C.F._3
AP P E L L A TA
NONCHÉ
(codice fiscale non indicato) costituitasi in persona Controparte_3
della procuratrice Dr.ssa (procura speciale per notaio Controparte_4 Persona_2
di Milano del 14/4/2021, rep. n. 6745, racc. n. 4737), rappresentata e
[...] difesa, in virtù di procura allegata e trasmessa con le modalità di cui all'art. 83 comma 3°
c.p.c., dall'Avv. Salvatore Giammaria (c.f. ; C.F._4
AP P E L L A TA
SV OLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato il 21/10/2021, Parte_1 Parte_1
riassumeva, innanzi al Tribunale di Napoli, Sezione specializzata in materia di impresa –
a seguito di ordinanza di incompetenza del Tribunale di Bari, Sezione specializzata in materia di impresa, il giudizio promosso nei confronti del e di Controparte_1 [...]
esponendo che: Controparte_3
- aveva sottoscritto tre fideiussioni omnibus in favore di Controparte_5
(incorporata da a partire dal 27/5/2019) in data 24/5/2006, Controparte_3
19/9/2006 e 2/2/2009 a garanzia delle obbligazioni presenti e future assunte, rispettivamente, da e da Controparte_6 Controparte_7 CP_8
[...]
- aveva sottoscritto una fideiussione omnibus in favore della
[...]
in data 24/11/2010 a garanzia delle obbligazioni Controparte_9
presenti e future assunte dalla società agricola Controparte_10
(modificata il 17/11/2014 con riguardo alla denominazione della società garantita a
[...]
seguito della trasformazione della stessa);
- le fideiussioni erano nulle in quanto i contratti erano conformi allo schema predisposto dall'ABI e distribuito agli associati con circolare del 5/5/2003, che, con provvedimento della CA d'LI (che all'epoca svolgeva le funzioni di autorità garante della concorrenza tra gli istituti di credito) n. 55 del 2/5/2005, era stato riconosciuto n. 2520/2024 R.G.A.C.C. c. 1 Pag. 2 di 8 Parte_1 Controparte_1 CORTE D'APPELLO DI NAPOLI SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA
contrario all'art. 2 comma 2 lett. a) l. 287/1990 perché frutto di un'intesa anticoncorrenziale;
- in particolare, secondo tale provvedimento, le clausole contrarie alla disciplina a tutela della concorrenza erano quelle nn. 2, 6 ed 8 dello schema contrattuale - riprodotte nei medesimi termini e con gli stessi numeri nelle fideiussioni sottoscritte dalla Parte_1
- che contenevano, rispettivamente, la cd. clausola di reviviscenza, quella di rinuncia al termine decadenziale di cui all'art. 1957 c.c. e quella di sopravvivenza (in deroga all'art. 1939 c.c.).
Rassegnava pertanto le seguenti conclusioni: «a) accertare e dare atto che le fideiussioni omnibus di cui in premessa sono interamente nulle, per quanto esposto in narrativa. b) In via subordinata, accertare e dare atto che le fideiussioni omnibus per cui
è causa sono nulle parzialmente, per le ragioni di cui in narrativa. c) Con condanna delle
Società convenute, in ogni caso, al pagamento delle spese e competenze di lite, con distrazione in favore del difensore antistatario».
Si costituiva la eccependo, in via preliminare, il CP_9 Controparte_3
proprio difetto di legittimazione passiva in relazione alle domande proposte in quanto non tutti i rapporti facenti capo alle banche del gruppo bancario CA Popolare di Vicenza, posto in liquidazione coatta amministrativa con d.m. 186 del 25/6/2017, erano stati trasferiti alla , essendo rimasti esclusi quelli indicati nell'art. 3 comma 1 Controparte_3 lett. c) del d.l. 99/2017. Deduceva altresì l'infondatezza nel merito delle domande.
Si costituiva anche il che eccepiva l'improcedibilità Controparte_1 dell'azione per il mancato svolgimento del procedimento di mediazione obbligatoria ex art. 5 d.lgs. 28/2010 e, nel merito, l'infondatezza delle domande.
Con sentenza n. 4073/2024, il Tribunale rigettava le domande proposte dalla condannandola al pagamento delle spese. Parte_1
Osservava infatti che:
- poteva omettersi la trattazione della questione relativa alla legittimazione passiva di in considerazione dell'infondatezza della domanda, in Controparte_3
applicazione del principio della ragione più liquida;
- era infondata l'eccezione di improcedibilità sollevata dal Controparte_1
atteso che lo svolgimento del procedimento di mediazione era solo facoltativo, giacché le n. 2520/2024 R.G.A.C.C. c. 1 Pag. 3 di 8 Parte_1 Controparte_1 CORTE D'APPELLO DI NAPOLI SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA
fideiussioni non rientrano tra i contratti bancari di cui al testo unico e, dunque, tra le materie indicate nell'art. 5 comma 1 bis d.lgs. 28/2010;
- in base al principio stabilito dalla S.C. a SS.UU. (Cass. SS.UU. 41994/2021) doveva ritenersi che l'intesa anticoncorrenziale producesse la nullità parziale del contratto limitatamente alle clausole individuate nel provvedimento della CA d'LI;
- non era dimostrato, nel caso di specie, l'inserimento nel contratto delle clausole in questione in forza dell'intesa anticoncorrenziale, in quanto il valore di prova privilegiata attribuito al provvedimento della CA d'LI secondo la giurisprudenza di legittimità (Cass. 13846/2019), poteva riguardare esclusivamente il periodo nello stesso considerato (ottobre 2002 – maggio 2005) o quello immediatamente successivo e non anche contratti stipulati a distanza di tempo;
- “non è predicabile, contrariamente a quanto sembra opinare parte attrice, una sorta di automatismo tra gli accertamenti compiuti illo tempore dalla CA d'LI e la nullità delle clausole contenute nelle singole fideiussioni solo per effetto di una coincidenza tra le fideiussioni di cui si discute e lo schema standardizzato a suo tempo, predisposto dall'A.B.I., occorrendo piuttosto che sia provata (e, prima ancora, allegata) la sussistenza (o la persistenza) anche dopo il 2005 di un accordo anticoncorrenziale cui abbiano aderito quasi tutte le banche italiane, tale da rendere impossibile per l'odierna parte attrice trovare sul mercato una soluzione contrattuale diversa da quella proposta dalla convenuta”; tale prova nel caso di specie non era stata fornita dall'attrice sulla quale gravava il relativo onere.
Avverso tale sentenza ha proposto appello la con atto di citazione Parte_1
notificato il 27/5/2024, deducendo che:
- la prova dell'intesa anticoncorrenziale poteva desumersi dal fatto che le fideiussioni riproducono le clausole riportate nel modulo ABI, sicché grava sulla banca, in virtù del principio di vicinanza della prova, l'onere di dimostrare che ciò non sia avvenuto in esecuzione dell'intesa anticoncorrenziale;
- “Poiché il provvedimento della CA d'LI arriva a censurare alcune specifiche clausole ponendo in evidenza l'ingiustificato sfavore per il cliente, è la banca
a dover dimostrare quali ulteriori norme contrattuali sono state inserite nel contratto per compensare o attenuare le criticità segnalate dal provvedimento del 2005 della CA
d'LI così da far emergere l'interruzione del rapporto causale tra l'intesa ed il modello
n. 2520/2024 R.G.A.C.C. c. 1 Pag. 4 di 8 Parte_1 Controparte_1 CORTE D'APPELLO DI NAPOLI SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA
ABI oggetto di censura. In caso contrario si deve ritenere che la CA continui a fare applicazione di una serie di pattuizioni frutto di una intesa ritenuta anticoncorrenziale
(…)”;
- il Tribunale aveva errato nel disattendere le richieste istruttorie formulate ed in particolate la domanda di emissione di ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c. formulata con la memoria ex art. 183 comma 6° n. 2; lo stesso neppure aveva considerato i moduli
(contenuti nella produzione di parte) adottati da altri istituti bancari anche nello stesso periodo nel quale erano state sottoscritte le garanzie oggetto del presente giudizio.
Ha rassegnato pertanto le seguenti conclusioni: “In via istruttoria
Chiede ammettersi i mezzi di prova articolati con la memoria istruttoria.
Nel merito
a) Accertare e dare atto che le fideiussioni omnibus per cui è causa sono nulle parzialmente, per le ragioni di cui in narrativa.
b) Con condanna delle Società convenute, in ogni caso, al pagamento delle spese e competenze di entrambi i gradi di giudizio, con distrazione in favore del difensore antistatario”.
Si è costituito, con comparsa depositata il 30/9/2024, il he ha Controparte_1 dedotto l'inammissibilità dell'appello che, a suo avviso, riproduce le medesime argomentazioni già svolte nel giudizio di primo grado e, comunque, la sua infondatezza nel merito.
Si è costituita, con comparsa depositata il 30/9/2024, anche la banca
[...]
che ha dedotto l'infondatezza nel merito dell'appello ed ha riproposto, Controparte_3 per il caso in cui la Corte dovesse ritenere fondato l'appello, le eccezioni – rimaste assorbite, a seguito dell'applicazione da parte del Tribunale del principio della ragione più liquida – di carenza di legittimazione passiva e di cessazione della materia del contendere, giacché le fideiussioni avevano perso efficacia in quanto i debiti garantiti erano stati estinti.
All'udienza dell'8/4/2025, le parti hanno rassegnato le conclusioni;
all'esito della discussione, la Corte ha trattenuto il processo in decisione con le modalità di cui agli artt.
350 bis primo comma e 281 sexies c.p.c. (trova applicazione al presente processo di appello la disciplina successiva alle modifiche introdotte dal d.lgs. 149/2022).
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MOTIV I DELLA DECIS IONE
1. Preliminarmente va osservato che l'appello è ammissibile;
benché le questioni siano sostanzialmente quelle che hanno già formato oggetto del giudizio di primo grado,
è comunque possibile individuare le critiche mosse alla sentenza impugnata, come si evince dall'esposizione che precede.
2. Tanto premesso, va rilevato che l'appello è infondato e deve essere rigettato.
Come osservato da questa Corte in diverse pronunce già intervenute sul punto, la prova dell'intesa anticoncorrenziale deve essere senz'altro fornita dall'attore (odierno appellante), secondo i normali principi di ripartizione dell'onere probatorio, e può fondarsi sul provvedimento della CA d'LI n. 55 solo per il periodo dall'ottobre 2002
(momento nel quale venne predisposto il modulo ABI) al maggio 2005 o, al più, per il periodo immediatamente successivo all'adozione del provvedimento. Per le garanzie prestate successivamente sarebbe necessario dimostrare che le banche, in esecuzione di un accordo volto a limitare la concorrenza in danno dell'altra parte contraente, abbiano continuato ad inserire le clausole indicate nel predetto provvedimento in modo generalizzato nei loro contratti. Ed infatti, l'art. 2 comma 2 lettera a) l. 287/1990 colpisce
“le intese tra imprese che abbiano per oggetto o per effetto di impedire, restringere o falsare in maniera consistente il gioco della concorrenza all'interno del mercato nazionale o in una sua parte rilevante, anche attraverso attività consistenti nel: a) fissare direttamente o indirettamente i prezzi d'acquisto o di vendita ovvero altre condizioni contrattuali (…)”. È necessario, quindi, che i contratti di cui si voglia far dichiarare la nullità costituiscano esecuzione di intese tra imprese volte a limitare la concorrenza. Per tale motivo sarebbe necessario dimostrare che, anche a distanza di tempo dal provvedimento della CA d'LI, sia perdurata l'intesa tra istituti bancari che ne formava oggetto. A tal fine non può quindi ritenersi sufficiente neppure la produzione di un numero elevato di moduli per il rilascio di fideiussioni provenienti da diversi istituti bancari e da diverse parti d'LI, giacché sarebbe necessario dimostrare altresì che l'inserimento generalizzato di tali clausole sia frutto di un'intesa tra banche volta a limitare la concorrenza.
Né può condividersi quanto sostenuto dall'appellante e cioè che la riproduzione delle clausole individuate nel provvedimento della CA d'LI anche in periodi successivi all'accertamento sia la dimostrazione che tali contratti costituiscono
CP_ n. 2520/2024 R.G.A.C.C. c. 1 Pag. 6 di 8 Parte_1 CP_1 CORTE D'APPELLO DI NAPOLI SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA
applicazione dell'intesa anticoncorrenziale. Ed infatti, le clausole in questione sono di per sé valide, mentre la loro nullità può derivare solo dal fatto che costituiscono il frutto di intese volte a limitare la concorrenza e per questo vietate. Ed allora non è sufficiente dimostrare che i contratti oggetto della presente controversi, sottoscritti in periodi successivi al 2005, riproducevano le medesime clausole oggetto del provvedimento della
CA d'LI, così come non è neppure rilevante accertare se tali clausole sono state abitualmente inserite nei moduli di fideiussione omnibus nel periodo successivo all'accertamento della CA d'LI; l'unica circostanza rilevante sarebbe l'esistenza di un accordo tra le banche in tal senso volto a limitare la concorrenza. Del resto,
l'utilizzazione da parte degli operatori di un medesimo mercato delle stesse clausole nei rispettivi contratti non è rara, ma non è necessariamente il frutto di un'intesa anticoncorrenziale, potendo semplicemente costituire la conseguenza di scelte di convenienza degli operatori stessi. Proprio per questo motivo l'impiego generalizzato delle medesime clausole, in assenza della prova di un'intesa a monte, non può produrre la nullità delle stesse per violazione della normativa sulla concorrenza.
Non si comprende infine per quale ragione, ad avviso dell'appellante, la prova dell'inesistenza dell'intesa anticoncorrenziale dovrebbe essere fornita dalle banche. Tale affermazione urta contro i principi che normalmente regolano l'onere della prova, giacché
è il garante, che si vuole avvalere degli effetti che conseguono dall'accertamento dell'intesa (nullità parziale della garanzia), che deve provare la circostanza dalla quale tali effetti derivano. Del resto, ove si condividessero le considerazioni dell'appellante dovrebbe richiedersi alla banca la prova di un fatto negativo. Né può ritenersi che sarebbe impossibile da parte del garante la dimostrazione della nullità di tali clausole per violazione della disciplina sulla concorrenza, in quanto chiunque può denunciare i comportamenti che a suo avviso violano la disciplina sulla concorrenza all'autorità garante che è dotata di notevoli poteri di accertamento.
3. Infine con riguardo all'ultimo profilo, per quanto fin qui esposto è irrilevante la produzione dei moduli di fideiussioni adottati da altre banche, nonché la richiesta di ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c. da emettere nei confronti dei principali istituti di credito indicati nella memoria ex art. 183 comma 6° n. 2 c.p.c. avente ad oggetto “copie delle fideiussioni omnibus e specifiche relative agli anni 2006, 2009 e 2014”.
n. 2520/2024 R.G.A.C.C. c. 1 Pag. 7 di 8 Pt_1 Parte_1 Controparte_1 CORTE D'APPELLO DI NAPOLI SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA
4. Al rigetto dell'appello consegue la condanna della al pagamento, in Parte_1
favore degli appellati, delle spese relative anche al giudizio di appello. I compensi vanno liquidati - in base ai parametri contenuti nella tabella 12 allegata al d.m. Giustizia 55/2014
(come modificato dal d.m. 147/2022) per le controversie di valore indeterminato - in complessivi € 5.100 (fase di studio € 1.050; fase introduttiva € 750; fase istruttoria €
1.550; fase decisoria € 1.750).
Deve infine darsi atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, a carico dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato previsto dall'art. 13 comma 1 quater d.P.R. 115/02, in considerazione dell'integrale rigetto dell'impugnazione.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto avverso la sentenza emessa dal Tribunale di Napoli, Sezione specializzata in materia di impresa, in data 28/2-
15/4/2024, contraddistinta dal n. 4073/2024:
1. rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
2. condanna al pagamento in favore del Pt_1 Parte_1 CP_1
e dell' delle spese del precesso d'appello che
[...] Controparte_3 liquida, per ciascuno degli appellati, in € 5.100 per compenso professionale ed €
765 per spese generali di rappresentanza e difesa;
3. ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, d.P.R. 115/2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo,
a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'appello.
Così deciso in Napoli, il 6 maggio 2025.
Il Cons. estensore La Presidente
Dr. Giovanni Galasso Dr.ssa Caterina Molfino
n. 2520/2024 R.G.A.C.C. c. 1 Pag. 8 di 8 Parte_1 Controparte_1