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Sentenza 24 giugno 2025
Sentenza 24 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Velletri, sentenza 24/06/2025, n. 1369 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Velletri |
| Numero : | 1369 |
| Data del deposito : | 24 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VELLETRI
Prima sezione civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. DO Massera Presidente
Dott. Marco Valecchi Giudice
Dott.ssa RI Picalarga Giudice Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA sulla domanda congiunta ex art. 451 bis. 51 c.p.c. di Divorzio - Cessazione effetti civili iscritta al n.rg. 1340/2025, vertente
TRA
(c.f. ) Parte_1 C.F._1
E
(c.f. ) rappresentati e difesi Parte_2 C.F._2
dall'avv. OREFICE MICHELA
E
Il Pubblico Ministero – sede-
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Le parti sopra indicate, con ricorso depositato in data 31.3.25, richiedevano, in modifica della sentenza di divorzio n. 1477/05 del Tribunale di Velletri cron. n.
pagina 1 di 4 13060/05 che ha definito il giudizio recante R.G. 2763/05, di “1)Revocare il provvedimento di assegnazione della casa familiare sita in Colleferro Via delle
Acacie 15 , essendo venuti meno i presupposti di legge, per quanto dedotto in premessa, che, con tutti i beni mobili in arredo ivi presenti , rimane, per quanto di seguito pattuito, nella piena ed esclusiva disponibilità della Sig.ra Parte_1
che vi continuerà ad abitare e, per l'effetto nulla disporre in merito;
2)Il Sig.
[...]
nato a [...] il [...], residente in [...]
Michelangelo 2 C.F. ,a titolo di liquidazione omnia di ogni C.F._2
obbligazione di mantenimento, in via forfettaria ed in unica soluzione, a tacitazione di ogni e qualunque pretesa, anche risarcitoria, avente causa o comunque connessa al pregresso vincolo matrimoniale, con il presente atto si obbliga a trasferire, a semplice richiesta della stessa, in favore della Sig.ra nata a [...] il [...], residente in [...]Parte_1
(Rm) Via delle Acacie 15 C.F. , la quale dichiara di accettare , C.F._1
la quota del 50% al medesimo intestata della proprietà superficiaria dell'appartamento posto al piano primo della scala H distinto con il numero interno tre (int.3), composto di tre camere e doppi servizi, confinante con vano scala, cantine nn. 1,2,3,4,e 5, salvo altri, il tutto dichiarato in N.C.E.U. di Colleferro alla partita 7270, foglio 12, particella 1190, sub 29(l'appartamento) e sub. 45 (la cantina) giusta denuncia di accatastamento presentata all'U.T.E. di Roma il 12 aprile 1991 prot. n. 28527 ; 3)La Sig.ra dichiara di accettare il Parte_1
trasferimento in favore della stessa della quota della proprietà superficiaria dei beni immobili innanzi descritti confermando che ciò avviene a titolo di liquidazione omnia di ogni obbligazione di mantenimento, in via forfettaria ed in unica soluzione, a tacitazione di ogni e qualunque pretesa, anche risarcitoria, avente causa o comunque connessa al pregresso vincolo matrimoniale;
3)Revocare l'assegno a suo tempo disposto nella misura di € 516,50 mensili a carico del Sig. in favore della Sig.ra a titolo di Parte_2 Parte_1
contributo al mantenimento dei figli e DO , che, per quanto dedotto in Per_1
pagina 2 di 4 premessa sono ormai divenuti maggiorenni e hanno raggiunto l'indipendenza anche dal punto di vista economico;
PRENDERE ATTO DELLE SEGUENTI
ULTERIORI PATTUIZIONI, già previste nella sentenza n. 1477/05 del Tribunale di
Velletri cron. n. 13060/05 che ha definito il giudizio recante R.G. 2763/05, da intendersi confermate e per l'effetto: 4)Il Sig. nato a [...] il Parte_2
24.08.1963, residente in [...] C.F.
, oltre quanto previsto al punto 2) soprascritto delle C.F._2
conclusioni del presente ricorso, a titolo di liquidazione omnia di ogni obbligazione di mantenimento, in via forfettaria ed in unica soluzione, a tacitazione di ogni e qualunque pretesa, anche risarcitoria, avente causa o comunque connessa al pregresso vincolo matrimoniale, con il presente atto conferma anche di obbligarsi a trasferire, a semplice richiesta della stessa, in favore della Sig.ra Parte_1
nata a [...] il [...], residente in [...](Rm) Via delle
Acacie 15 C.F. , la quale dichiara di accettare , la quota del C.F._1
13% al medesimo intestata della proprietà superficiaria dell'appartamento posto al piano secondo della scala “C” contraddistinto con il numero interno sei(6), composto di tre camere ed accessori, confinante con l'appartamento interno cinque, con vano ascensore, con vano scala, con l'appartamento interno sette, salvo altri e del box posto al piano terra, distinto con la sigla 16/B confinante con i boxes
15 e 17, con area di manovra, salvo altri. Dette porzioni immobiliari risultano distinte nel catasto urbano del Comune di Colleferro alla partita 1008503 con le seguenti particelle del foglio 12 :-1175 subalterno 174, categoria A/3, classe 1 , vani 5,5 Via dei Larici scala A/2, piano 2, interno 6 (l'appartamento); 1175 subalterno 90 categoria C/6, classe 4, mq 15, Via dei Larici interno B/16 piano T (il box); 5)Il perfezionamento dell'effettivo trasferimento dei beni immobili sopra descritti costituirà definitiva liberatoria del Sig. dal versamento Parte_2
di ogni e qualsivoglia emolumento a titolo di mantenimento;
6)I Sigg.ri
[...]
e che hanno inteso con il presente ricorso congiunto Parte_2 Parte_1
chiedere la modifica come sopra delle condizioni della sentenza 1477/05 del pagina 3 di 4 Tribunale di Velletri cron. n. 13060/05 che ha definito il giudizio recante R.G.
2763/05 e mediante i trasferimenti immobiliari pattuiti hanno inteso risolvere le insorgende controversie emerse in seguito al loro divorzio, chiedono altresì tutte le esenzioni ex art. 19 legge n. 74 del 1987. Per l'effetto si dichiarano pienamente soddisfatti e di non avere ulteriori pretese patrimoniale e/o di mantenimento l'uno nei confronti dell'altro”.
Il P.M. apponeva il visto ai fini dell'intervento in data 17 giugno 2025.
Ritiene il Collegio che le modifiche richieste appaiono eque e conformi all'interesse della prole maggiorenne ed economicamente autosufficiente e ai nuovi assetti delle parti.
La natura del procedimento, la ragionevolezza delle motivazioni esposte dalle parti e le conclusioni concordate assunte giustifichino la totale compensazione delle spese di lite.
Per Questi Motivi
il Tribunale di Velletri, sezione I civile, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando: letti l'art. 9 L. Div. e 473-bis.51, u.c. comma c.p.c.: dispone in conformità alle condizioni del ricorso.
Compensa le spese di lite tra le parti
Così deciso in Velletri nella camera di consiglio della prima sezione civile del
Tribunale di Velletri in data 18 giugno 2025
Il giudice rel. Il Presidente
Dott.ssa RI Picalarga Dott. DO Massera
pagina 4 di 4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VELLETRI
Prima sezione civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. DO Massera Presidente
Dott. Marco Valecchi Giudice
Dott.ssa RI Picalarga Giudice Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA sulla domanda congiunta ex art. 451 bis. 51 c.p.c. di Divorzio - Cessazione effetti civili iscritta al n.rg. 1340/2025, vertente
TRA
(c.f. ) Parte_1 C.F._1
E
(c.f. ) rappresentati e difesi Parte_2 C.F._2
dall'avv. OREFICE MICHELA
E
Il Pubblico Ministero – sede-
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Le parti sopra indicate, con ricorso depositato in data 31.3.25, richiedevano, in modifica della sentenza di divorzio n. 1477/05 del Tribunale di Velletri cron. n.
pagina 1 di 4 13060/05 che ha definito il giudizio recante R.G. 2763/05, di “1)Revocare il provvedimento di assegnazione della casa familiare sita in Colleferro Via delle
Acacie 15 , essendo venuti meno i presupposti di legge, per quanto dedotto in premessa, che, con tutti i beni mobili in arredo ivi presenti , rimane, per quanto di seguito pattuito, nella piena ed esclusiva disponibilità della Sig.ra Parte_1
che vi continuerà ad abitare e, per l'effetto nulla disporre in merito;
2)Il Sig.
[...]
nato a [...] il [...], residente in [...]
Michelangelo 2 C.F. ,a titolo di liquidazione omnia di ogni C.F._2
obbligazione di mantenimento, in via forfettaria ed in unica soluzione, a tacitazione di ogni e qualunque pretesa, anche risarcitoria, avente causa o comunque connessa al pregresso vincolo matrimoniale, con il presente atto si obbliga a trasferire, a semplice richiesta della stessa, in favore della Sig.ra nata a [...] il [...], residente in [...]Parte_1
(Rm) Via delle Acacie 15 C.F. , la quale dichiara di accettare , C.F._1
la quota del 50% al medesimo intestata della proprietà superficiaria dell'appartamento posto al piano primo della scala H distinto con il numero interno tre (int.3), composto di tre camere e doppi servizi, confinante con vano scala, cantine nn. 1,2,3,4,e 5, salvo altri, il tutto dichiarato in N.C.E.U. di Colleferro alla partita 7270, foglio 12, particella 1190, sub 29(l'appartamento) e sub. 45 (la cantina) giusta denuncia di accatastamento presentata all'U.T.E. di Roma il 12 aprile 1991 prot. n. 28527 ; 3)La Sig.ra dichiara di accettare il Parte_1
trasferimento in favore della stessa della quota della proprietà superficiaria dei beni immobili innanzi descritti confermando che ciò avviene a titolo di liquidazione omnia di ogni obbligazione di mantenimento, in via forfettaria ed in unica soluzione, a tacitazione di ogni e qualunque pretesa, anche risarcitoria, avente causa o comunque connessa al pregresso vincolo matrimoniale;
3)Revocare l'assegno a suo tempo disposto nella misura di € 516,50 mensili a carico del Sig. in favore della Sig.ra a titolo di Parte_2 Parte_1
contributo al mantenimento dei figli e DO , che, per quanto dedotto in Per_1
pagina 2 di 4 premessa sono ormai divenuti maggiorenni e hanno raggiunto l'indipendenza anche dal punto di vista economico;
PRENDERE ATTO DELLE SEGUENTI
ULTERIORI PATTUIZIONI, già previste nella sentenza n. 1477/05 del Tribunale di
Velletri cron. n. 13060/05 che ha definito il giudizio recante R.G. 2763/05, da intendersi confermate e per l'effetto: 4)Il Sig. nato a [...] il Parte_2
24.08.1963, residente in [...] C.F.
, oltre quanto previsto al punto 2) soprascritto delle C.F._2
conclusioni del presente ricorso, a titolo di liquidazione omnia di ogni obbligazione di mantenimento, in via forfettaria ed in unica soluzione, a tacitazione di ogni e qualunque pretesa, anche risarcitoria, avente causa o comunque connessa al pregresso vincolo matrimoniale, con il presente atto conferma anche di obbligarsi a trasferire, a semplice richiesta della stessa, in favore della Sig.ra Parte_1
nata a [...] il [...], residente in [...](Rm) Via delle
Acacie 15 C.F. , la quale dichiara di accettare , la quota del C.F._1
13% al medesimo intestata della proprietà superficiaria dell'appartamento posto al piano secondo della scala “C” contraddistinto con il numero interno sei(6), composto di tre camere ed accessori, confinante con l'appartamento interno cinque, con vano ascensore, con vano scala, con l'appartamento interno sette, salvo altri e del box posto al piano terra, distinto con la sigla 16/B confinante con i boxes
15 e 17, con area di manovra, salvo altri. Dette porzioni immobiliari risultano distinte nel catasto urbano del Comune di Colleferro alla partita 1008503 con le seguenti particelle del foglio 12 :-1175 subalterno 174, categoria A/3, classe 1 , vani 5,5 Via dei Larici scala A/2, piano 2, interno 6 (l'appartamento); 1175 subalterno 90 categoria C/6, classe 4, mq 15, Via dei Larici interno B/16 piano T (il box); 5)Il perfezionamento dell'effettivo trasferimento dei beni immobili sopra descritti costituirà definitiva liberatoria del Sig. dal versamento Parte_2
di ogni e qualsivoglia emolumento a titolo di mantenimento;
6)I Sigg.ri
[...]
e che hanno inteso con il presente ricorso congiunto Parte_2 Parte_1
chiedere la modifica come sopra delle condizioni della sentenza 1477/05 del pagina 3 di 4 Tribunale di Velletri cron. n. 13060/05 che ha definito il giudizio recante R.G.
2763/05 e mediante i trasferimenti immobiliari pattuiti hanno inteso risolvere le insorgende controversie emerse in seguito al loro divorzio, chiedono altresì tutte le esenzioni ex art. 19 legge n. 74 del 1987. Per l'effetto si dichiarano pienamente soddisfatti e di non avere ulteriori pretese patrimoniale e/o di mantenimento l'uno nei confronti dell'altro”.
Il P.M. apponeva il visto ai fini dell'intervento in data 17 giugno 2025.
Ritiene il Collegio che le modifiche richieste appaiono eque e conformi all'interesse della prole maggiorenne ed economicamente autosufficiente e ai nuovi assetti delle parti.
La natura del procedimento, la ragionevolezza delle motivazioni esposte dalle parti e le conclusioni concordate assunte giustifichino la totale compensazione delle spese di lite.
Per Questi Motivi
il Tribunale di Velletri, sezione I civile, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando: letti l'art. 9 L. Div. e 473-bis.51, u.c. comma c.p.c.: dispone in conformità alle condizioni del ricorso.
Compensa le spese di lite tra le parti
Così deciso in Velletri nella camera di consiglio della prima sezione civile del
Tribunale di Velletri in data 18 giugno 2025
Il giudice rel. Il Presidente
Dott.ssa RI Picalarga Dott. DO Massera
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