Sentenza 29 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 3B, sentenza 29/12/2025, n. 23919 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 23919 |
| Data del deposito : | 29 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 23919/2025 REG.PROV.COLL.
N. 05698/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 5698 del 2025, proposto da UL AL, IO EC, AR IL, NO ON, AB RU, SE CA, ES Di BE, MA IL, LU AL, AL AS, RO SI, LA NI, EL NI, UE LO, AR LE, IN SC, AL TO, OL OC, rappresentati e difesi dagli avvocati Santo Botta, Marta Savoca, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell’Istruzione e del Merito – Dip.Tto Sistema Educativo di Istruzione e Formazione – Dir. Gen. Ord. Scolastici, non costituito in giudizio;
per l'ottemperanza
del giudicato nascente dalla Sentenza n. 6221 del 9 giugno 2020 resa inter partes dalla Sez. III-bis di Codesto Ecc.mo TAR, confermata dal Consiglio di Stato giusta Sentenza n. 7101 del 20 luglio 2023;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'art. 114 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 17 dicembre 2025 il dott. CI AN PI e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con l’atto introduttivo del presente giudizio, si agisce per l’ottemperanza della sentenza in epigrafe con la quale il Tribunale adito ha accolto il ricorso presentato dagli odierni ricorrenti, annullando sia la nota del 2.4.2019 con il quale la Direzione Generale degli ordinamenti scolastici ha comunicato “ che i titoli denominati “Programului de studii psihopedagogice, Nivelul I e Nivelul II”,conseguiti dai cittadini italiani in Romania non soddisfano i requisiti giuridiciper il riconoscimento della qualifica professionale di docente ai sensi dellaDirettiva 2005/36/CE e successive modifiche, e pertanto le istanze diriconoscimento presentate sulla base dei suddetti titoli sono da considerarsirigettate ”, sia i conseguenti provvedimenti di diniego opposti dall’amministrazione al riconoscimento del titolo conseguito dai ricorrenti in Romania.
L’amministrazione non si è costituita.
In data 26.11.2025, il ricorrente AR LE depositava dichiarazione di cessazione della materia del contendere, in ragione dell’avvenuto riconoscimento del titolo.
All’udienza in epigrafe la causa è passata in decisione.
2. Il ricorso è fondato e va accolto.
L’amministrazione non ha provato di avere adempiuto al titolo di cui in epigrafe né ha controdedotto in merito alle circostanze evidenziate in ricorso, che pertanto vanno considerate provate ex art. 64 c.p.a..
Ne deriva che l’amministrazione resistente, in virtù dell’effetto conformativo del giudicato, ha l’obbligo di adottare i provvedimenti richiesti entro 90 giorni dalla notificazione della presente sentenza e che, in difetto, deve provvedere un commissario ad acta.
Quest’ultimo è nominato, fin da ora, nella persona del Direttore generale del Ministero preposto alla Direzione generale competente per la materia oggetto del presente contenzioso, il quale, senza facoltà di delega e senza compenso, provvederà nel termine di 90 giorni, decorrente dalla scadenza del termine di cui sopra attribuito all’amministrazione.
Nel portare a compimento il procedimento di riconoscimento del titolo abilitante conseguito dalla ricorrente, sia l’amministrazione sia il commissario ad acta dovranno conformarsi ai principi eurounitari di ragionevolezza e proporzionalità (sul tema per tutte Corte di Giustizia UE sentenza 6 dicembre 2018, causa C-675/17, Hannes Preindl; sentenza 7 maggio 1991, causa C-340/89, UL; sentenza 13 novembre 2003, causa C-313/01, Morgenbesser; sentenza 6 ottobre 2015, causa C-298/14, Brouillard), nonché a quelli enunziati dalle sentenze della Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato (cfr. nn. 18, 19, 20, 21 e 22 del 28-29 dicembre 2022) che hanno definito la questione con riferimento al riconoscimento dei titoli di formazione professionale relativi al ciclo di studi post-secondari acquisiti in Romania, ma i cui principi rivelano positiva sovrapponibilità rispetto ai titoli conseguiti in qualsiasi Stato membro dell’Unione Europea); in particolare, con riferimento all’obbligo, in capo al Ministero dell’Istruzione e del Merito:
- “ di esaminare le istanze di riconoscimento del titolo formativo conseguito all’estero …, tenendo conto dell’intero compendio di competenze, conoscenze e capacità acquisite, e verificando che la durata complessiva, il livello e la qualità delle formazioni a tempo parziale non siano inferiori a quelli delle formazioni continue a tempo pieno ”;
-e di “ valutare l’equipollenza dell’attestato di formazione, disponendo, se del caso, opportune e proporzionate misure compensative ai sensi dell’art. 14 sopra richiamato della Direttiva 2005/36/CE ”;
- con salvaguardia del principio, enunciato dalla Corte di Giustizia, per il quale « spetta all’autorità competente verificare, conformemente ai principi sanciti dalla Corte nelle […] sentenze UL e Fernandez de Bobadilla, se, e in quale misura, si debba ritenere che le conoscenze attestate dal diploma rilasciato in un altro Stato membro e le qualifiche o l’esperienza professionale ottenute in quest’ultimo, nonché l’esperienza ottenuta nello Stato membro in cui il candidato chiede di essere iscritto, soddisfino, anche parzialmente, le condizioni richieste per accedere all’attività di cui trattasi » (cfr. Corte Giustizia dell’Unione Europea, 13 novembre 2003, in causa C-313/01, Morgenbesser).
Le spese seguono la soccombenza come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Bis), lo accoglie il ricorso nei termini e limiti di cui in motivazione.
Per l’effetto:
- dichiara la cessazione della materia del contendere in relazione al ricorrente AR LE;
- per il resto, condanna l’amministrazione ad eseguire la sentenza di cui in epigrafe entro 90 giorni dalla notificazione della presente; in caso di ulteriore inerzia dovrà provvedere il commissario ad acta di cui in parte motiva nell’ulteriore termine di 90 giorni decorrente dal termine concesso all’amministrazione;
- condanna il Ministero resistente al pagamento delle spese processuali in favore dei ricorrenti in misura pari a complessivi euro 2.500 (duemilacinquecento/00) oltre spese generali e accessori di legge, con distrazione.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 17 dicembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
OV TI, Presidente FF
Francesca Dello Sbarba, Referendario
CI AN PI, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| CI AN PI | OV TI |
IL SEGRETARIO