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Sentenza 29 ottobre 2025
Sentenza 29 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Tivoli, sentenza 29/10/2025, n. 1384 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Tivoli |
| Numero : | 1384 |
| Data del deposito : | 29 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2473/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TIVOLI
SEZIONE LAVORO
Il Giudice dott. BE TT, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa n. r.g. 2473/2025, pendente tra
(C.F. ), con il patrocinio Parte_1 C.F._1
dell'avv. TRAMONTANO FRANCESCO
(C.F. , con il patrocinio Parte_2 C.F._2
dell'avv. TRAMONTANO FRANCESCO
(C.F. ), con il patrocinio Parte_3 C.F._3
dell'avv. TRAMONTANO FRANCESCO
Eredi di Persona_1 ricorrente e
SEDE LEGALE CP_1
convenuto
OGGETTO: Indennità di accompagnamento
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato ritualmente in cancelleria i ricorrenti, eredi di
, premesso che questi aveva ottenuto l'omologa Persona_1
dell'accertamento del diritto a fruire dell'indennità di accompagnamento da agosto
2023 e che l'Ente non procedeva alla corresponsione di quanto spettante, chiedeva la condanna dell' al pagamento dei ratei di assegno spettanti da tale data oltre CP_1
interessi dalla maturazione al saldo e spese di lite.
L' si costituiva ma non forniva la prova dell'avvenuto pagamento della CP_1
prestazione.
All'esito del deposito delle note scritte la causa veniva decisa.
Rilevato che nel caso in esame non vi è la prova dell' avvenuto pagamento oggetto del ricorso nonostante il decreto di omologa emesso dal tribunale sia stato notificato all e sia stato presentato il modello ap70, deve ritenersi che la CP_1
domanda sia fondata.
Ciò posto, nel caso di specie, va riconosciuto il diritto già accertato a fruire dell'indennità di accompagnamento dalla data di agosto 2023 con condanna al pagamento dei ratei non ancora versati.
Le spese seguono la soccombenza. Esse sono liquidate come in dispositivo in base ai parametri per i compensi per l'attività forense di cui al D.M. n. 147/2022 in relazione all'attività prestata dal procuratore proseguita dopo la sua entrata in vigore.
Ai fini della concreta determinazione dell'ammontare del compenso, deve aversi riguardo allo scaglione del valore della causa determinato ai sensi dell'art. 13, comma 1, c.p.c. (v., ex multis, da ultimo, Cassazione civile sez. VI, 27/12/2021,
n.41547, Cass. S.U. n. 10455 del 2015, Cass. Ordinanza n. 19020 del 17/07/2018) e quindi, nel caso di specie, allo scaglione da €5201 a €26.000.
P . Q . M .
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede: condanna l' al pagamento dei ratei non versati in relazione CP_1
all'indennità di accompagnamento da agosto 2023 al decesso oltre accessori di legge;
condanna l' alla rifusione, in favore del procuratore della parte CP_1
ricorrente antistatario, delle spese di lite che liquida in € 2697,00 a titolo di compensi professionali, oltre spese forfettarie, IVA e CPA come per legge.
Tivoli, 29.10.2025
Il Giudice
BE TT
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TIVOLI
SEZIONE LAVORO
Il Giudice dott. BE TT, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa n. r.g. 2473/2025, pendente tra
(C.F. ), con il patrocinio Parte_1 C.F._1
dell'avv. TRAMONTANO FRANCESCO
(C.F. , con il patrocinio Parte_2 C.F._2
dell'avv. TRAMONTANO FRANCESCO
(C.F. ), con il patrocinio Parte_3 C.F._3
dell'avv. TRAMONTANO FRANCESCO
Eredi di Persona_1 ricorrente e
SEDE LEGALE CP_1
convenuto
OGGETTO: Indennità di accompagnamento
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato ritualmente in cancelleria i ricorrenti, eredi di
, premesso che questi aveva ottenuto l'omologa Persona_1
dell'accertamento del diritto a fruire dell'indennità di accompagnamento da agosto
2023 e che l'Ente non procedeva alla corresponsione di quanto spettante, chiedeva la condanna dell' al pagamento dei ratei di assegno spettanti da tale data oltre CP_1
interessi dalla maturazione al saldo e spese di lite.
L' si costituiva ma non forniva la prova dell'avvenuto pagamento della CP_1
prestazione.
All'esito del deposito delle note scritte la causa veniva decisa.
Rilevato che nel caso in esame non vi è la prova dell' avvenuto pagamento oggetto del ricorso nonostante il decreto di omologa emesso dal tribunale sia stato notificato all e sia stato presentato il modello ap70, deve ritenersi che la CP_1
domanda sia fondata.
Ciò posto, nel caso di specie, va riconosciuto il diritto già accertato a fruire dell'indennità di accompagnamento dalla data di agosto 2023 con condanna al pagamento dei ratei non ancora versati.
Le spese seguono la soccombenza. Esse sono liquidate come in dispositivo in base ai parametri per i compensi per l'attività forense di cui al D.M. n. 147/2022 in relazione all'attività prestata dal procuratore proseguita dopo la sua entrata in vigore.
Ai fini della concreta determinazione dell'ammontare del compenso, deve aversi riguardo allo scaglione del valore della causa determinato ai sensi dell'art. 13, comma 1, c.p.c. (v., ex multis, da ultimo, Cassazione civile sez. VI, 27/12/2021,
n.41547, Cass. S.U. n. 10455 del 2015, Cass. Ordinanza n. 19020 del 17/07/2018) e quindi, nel caso di specie, allo scaglione da €5201 a €26.000.
P . Q . M .
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede: condanna l' al pagamento dei ratei non versati in relazione CP_1
all'indennità di accompagnamento da agosto 2023 al decesso oltre accessori di legge;
condanna l' alla rifusione, in favore del procuratore della parte CP_1
ricorrente antistatario, delle spese di lite che liquida in € 2697,00 a titolo di compensi professionali, oltre spese forfettarie, IVA e CPA come per legge.
Tivoli, 29.10.2025
Il Giudice
BE TT